CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2013
99.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 65

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea.
COM(2013) 534 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, rileva come le frodi a danno dell'Unione Europea rappresentino un grave pregiudizio al funzionamento e allo sviluppo dell'eurozona. Nel corso degli anni il fenomeno è notevolmente peggiorato ed ha riguardato soprattutto i settori delle politiche agricole e di quelle strutturali, finendo per indebolire tutte le istituzioni europee e il percorso politico di unificazione comunitaria. Come risulta dalla relazione annuale della Commissione sulla «tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea», nel 2012 le frodi, presunte o accertate, ai danni del bilancio dell'UE hanno interessato in totale 315 milioni di euro sul fronte delle spese e Pag. 6677,6 milioni di euro sul fronte delle entrate (si pensi ai tributi non riscossi); il ché dimostra come gli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri, fino ad oggi attuati, non sono sufficienti ad estirpare questo grave malcostume. Hanno certamente inciso, in maniera rilevante, i diversi sistemi giudiziari dei singoli Stati e le procedure di acquisizione e circolazione delle prove, che spesso rendono inefficaci le misure «anti frode», bloccando i procedimenti giudiziari statali nei confronti degli autori dei reati. D'altra parte, il perseguimento delle frodi a danno del bilancio dell'Unione è di competenza esclusiva degli Stati membri e alle stesse autorità nazionali, generalmente, sfugge la dimensione transfrontaliera di questa tipologia di reati proprio a causa della frammentarietà degli gli interventi di contrasto in questo settore.
  La lotta alla frode finanziaria europea non nasce certamente con questa proposta di regolamento ma ha avuto inizio già nel 1987 con la costituzione dell'UCLAF (Unità di coordinamento per la lotta anti frodi), cui è seguita la creazione del primo data-base denominato Sistema informatico doganale (Custom information System) e, nel 1999, l'istituzione dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), il primo vero ufficio investigativo per la lotta alle frodi.
  Mentre l'UCLAF era un ufficio dipendente dalla Commissione Europea senza autonomia di indagini, la nascita dell'OLAF modifica in maniera significativa lo scenario: la nuova istituzione è dotata, infatti, di un reale ruolo propulsivo a livello investigativo ed è autonoma nella raccolta di informazioni e nello svolgimento di indagini di natura amministrativa, che vengono poi trasmesse agli organi degli Stati membri. È in questa ultima fase della procedura, tuttavia, che si concentrano le maggiori criticità del sistema investigativo vigente, in quanto la natura degli atti di indagine e dei destinatari delle informative nei singoli Stati fa sì che le informazioni circolino con notevole difficoltà, impedendo la diffusione transnazionale delle comunicazioni e delle relative prove raccolte e, di fatto, paralizzando l'efficacia degli accertamenti svolti da OLAF. Altri due strumenti di contrasto alle frodi introdotti nel corso degli anni sono stati Europol e Eurojust. La prima è stata costituita nel 1995 dal Consiglio Europeo con lo scopo di creare un supporto alle indagini degli Stati membri e migliorarne la cooperazione, mentre la seconda è nata nel 2002 con il compito di facilitare i rapporti giudiziari tra gli Stati.
  Fino ad oggi, la cooperazione giudiziaria in materia penale per la lotta alle frodi comunitarie è stata caratterizzata dall'uso di strumenti quali la rogatoria, l'estradizione, il mandato di arresto europeo e gli strumenti di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ma tali misure non sembrano sufficienti. L'azione di contrasto è spesso debole e carente per l'assenza di una struttura di coordinamento a livello europeo, per la discontinuità dell'attività di indagine e per la mancanza di una politica penale comune europea; Eurojust ed Europol possono prestare assistenza agli Stati membri in queste operazioni, ma non sono in grado di trattarne tutti gli aspetti, in particolare perché non possono dirigere le indagini e le azioni penali nazionali. Benché l'OLAF svolga un ruolo fondamentale a livello dell'Unione nella lotta contro le frodi e altre irregolarità, la sua attività è limitata alle indagini amministrative e alla trasmissione dei risultati alle autorità competenti, cui spetta poi decidere se avviare o meno l'azione penale. Attualmente solo una percentuale minima del totale delle somme frodate viene recuperata: si calcola meno del 10 per cento; il ché dimostra come l'effetto dissuasivo dell'attuale regime di contrasto è del tutto insufficiente.
  Si sta profilando, quindi, un nuovo sistema di azione penale a livello dell'Unione per colmare le lacune di un'attività di contrasto basata esclusivamente sugli sforzi nazionali, e offrendo a questi ultimi un coordinamento centrale attraverso l'istituzione della Procura europea.
  Nell'elaborare la proposta di regolamento oggi in esame – come ci ha anche riferito nel corso dell'audizione il Direttore Pag. 67generale dell'OLAF, Giovanni Kessler – la Commissione ha ampiamente consultato le parti interessate in varie occasioni, anche basandosi sulle precedenti discussioni sull'istituzione della Procura europea iniziate oltre dieci anni fa. Si pensi che già nel 2001 fu pubblicato il Libro Verde (COM(2001) 715) sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una Procura europea, in cui la Commissione dichiarava di voler rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, regolando a livello europeo solamente lo stretto necessario e lasciando ogni altra questione alle legislazioni nazionali: ciò era perfettamente in linea con le posizioni espresse a Tampere e il quadro delineato dal Libro Verde sembrava incentrarsi maggiormente sul principio del mutuo riconoscimento piuttosto che su quello dell'armonizzazione delle legislazioni penali. Sappiamo tutti quanto questo orientamento nel corso degli anni sia cambiato: le recenti consultazioni preparatorie hanno riguardato i principali aspetti di cui tratta la proposta in esame, compresa una serie di opzioni relative all'assetto istituzionale, giuridico, organizzativo e operativo di un sistema europeo di indagine e azione penale comune, per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, a seguito di numerose consultazioni bilaterali con le autorità degli Stati membri, svolte nel secondo semestre del 2012 e all'inizio del 2013, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto delle alternative strategiche, tenendo conto anche di uno studio esterno che mette a confronto varie opzioni per l'istituzione di una Procura europea. Dall'analisi della valutazione d'impatto risulta che una Procura europea istituita come organismo decentrato, integrato nell'Unione ma basato sui sistemi giudiziari nazionali, offre il miglior rapporto costi/benefici.
  La proposta di regolamento si inserisce, inoltre, in un pacchetto di iniziative legislative intraprese dalla Commissione per intensificare la lotta contro le frodi, tra cui:
   la proposta di creare una Procura europea (IP/13/709). Questa nuova istituzione potenzierà notevolmente le indagini e le azioni penali sulle pratiche criminali a danno del bilancio dell'UE;
   il nuovo regolamento OLAF, che rafforzerà l'ufficio antifrode dell'UE (MEMO/13/651);
   una comunicazione su come migliorare ulteriormente la gestione dell'OLAF, basandosi sulla riforma concordata dell'Ufficio e tenendo conto della proposta sulla Procura europea (IP/13/709);
   la proposta di direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il diritto penale (IP/12/767). Il progetto su cui siamo chiamati ad esprimere un parere è quello di creare una Procura europea, indipendente sia dalle autorità nazionali che dalle istituzioni comunitarie, composta dall'ufficio centrale del Procuratore europeo con sede in Bruxelles, assistito da procuratori europei delegati, aventi sede negli Stati membri e integrati nei sistemi nazionali, con pieni poteri di esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto nazionale.

  A norma dell'articolo 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Procura europea, istituita «a partire da Eurojust», ha il compito di contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, esercitando l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri e provvedendo a individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di tali reati. L'articolo 86 precisa, inoltre, che la Procura europea deve essere istituita con procedura legislativa speciale, ossia con la deliberazione all'unanimità del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo.
  Sotto il profilo della sussidiarietà il regolamento proposto si rende necessario, in quanto le misure previste implicano una direzione e un coordinamento a livello transazionale delle indagini e dell'azione Pag. 68penale per i reati che ledono gli interessi finanziari europei e ciò può essere garantito solo da un organismo dell'Unione, la cui competenza in materia – stabilita dagli articoli 86 e 325 del Trattato – non è accessoria a quella degli Stati membri.
  Sotto il profilo della proporzionalità, invece, le norme in esame si limitano – nel pieno rispetto degli ordinamenti giuridici e delle strutture istituzionali degli Stati membri – a quanto necessario per il conseguimento di una più efficace politica antifrode.
  La proposta – si legge nella relazione introduttiva della Commissione – ha come obiettivo quello di «contribuire a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lo sviluppo dello spazio di giustizia e accrescere la fiducia delle imprese e dei cittadini dell'Unione nelle sue istituzioni, nel rispetto di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» e ciò può avvenire adottando misure operative volte:
   a istituire un sistema europeo coerente di indagine e azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
   ad aumentare l'efficienza e l'efficacia delle indagini e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
   ad aumentare il numero di azioni penali e, di conseguenza, il numero delle condanne e del recupero dei finanziamenti europei ottenuti con frode;
   a garantire una stretta cooperazione e uno scambio efficace di informazioni tra le autorità europee e le autorità nazionali competenti;
   ad aumentare l'effetto dissuasivo sulla commissione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

  Si auspica, quindi, l'istituzione di un organismo specializzato che tratti le indagini e le azioni penali in modo coordinato e integrato, con un costo stimato di 370 milioni di euro e benefici pari a circa 3.200 milioni di euro, grazie ad un maggior recupero dei fondi e all'effetto dissuasivo che l'istituzione di una Procura europea potrebbe produrre.
  Passando ad un esame più dettagliato della proposta di regolamento osserva che il Capo I enuncia l'oggetto del regolamento, ossia l'istituzione della Procura europea, e definisce una serie di termini usati nel testo: si pensi ad esempio agli «interessi finanziari dell'Unione», espressione con cui devono intendersi tutte le entrate, le spese e i beni coperti, acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi europei. Ed ancora, per quanto riguarda la sfera di competenza della Procura europea e, conseguentemente, il campo di applicazione della proposta, l'articolo 2 rinvia ai reati previsti nella direttiva sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, presentata dalla Commissione europea l'11 luglio 2012 ma ancora non ratificata dalle istituzioni europee, e che, soprattutto, dovrà essere recepita e attuata dagli ordinamenti nazionali.
  A seguire, il Capo II stabilisce gli elementi fondamentali della Procura europea, il suo status e la sua struttura come nuovo organismo dell'Unione con funzioni di indagine e di esercizio dell'azione penale, contiene norme specifiche sulla nomina e la revoca del Procuratore europeo, dei suoi sostituti e dei procuratori europei delegati, e fissa i principi fondamentali del funzionamento della Procura europea.

  In particolare:
   la sezione 1 (Status, organizzazione e struttura della Procura europea) chiarisce le modalità di creazione della Procura europea, le funzioni che le saranno attribuite e le principali caratteristiche della sua struttura. Il testo prevede che sia istituita quale nuovo organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica e ne precisa le relazioni con Eurojust. Tra le peculiarità della Procura europea si annoverano Pag. 69l'indipendenza e l'obbligo di rendere conto, a garanzia del fatto che la Procura europea possa esercitare le sue funzioni e usare i suoi poteri senza subire indebite pressioni;

  la sezione 2 (Nomina e revoca dei membri della Procura europea) stabilisce le norme per la nomina e la revoca del Procuratore europeo, dei suoi sostituti e del personale. La procedura di nomina del Procuratore europeo è tale da garantirne l'indipendenza e la responsabilità nei confronti delle istituzioni dell'Unione, mentre la procedura di revoca è affidata alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Per quanto riguarda i procuratori europei delegati, la loro nomina e revoca dipende dal Procuratore europeo e la procedura ne garantisce l'integrazione nei sistemi giudiziari nazionali;

  la sezione 3 (Principi fondamentali) descrive i principi giuridici che presiedono all'attività della Procura europea, quali la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la proporzionalità, l'applicabilità del diritto nazionale per attuare il regolamento, la neutralità procedurale, la legittimità, la rapidità delle indagini e l'obbligo degli Stati membri di prestare sostegno alle indagini e all'azione penale promossa dalla Procura europea;

  ed in fine la sezione 4 (Competenza della Procura europea) individua i reati che rientrano nella competenza materiale della Procura europea.

  Il Capo III disciplina, invece, gli elementi essenziali delle indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, comprese le modalità di controllo da parte degli organi giurisdizionali nazionali, le decisioni che la Procura europea può prendere a conclusione delle indagini, le modalità di esercizio dell'azione penale e il modo in cui gli organi giurisdizionali di merito possono usare le prove raccolte.

  Esaminando il testo nel dettaglio si osserva che:

  la sezione 1 (Svolgimento delle indagini) contiene le norme generali applicabili alle indagini della Procura europea, in particolare le fonti di informazione usate, le modalità di avvio e svolgimento delle indagini e il modo in cui la Procura europea può ottenere ulteriori informazioni dalle banche dati o dai dati raccolti su sua richiesta;

  la sezione 2 (Trattamento delle informazioni) spiega il funzionamento del sistema automatico di gestione dei fascicoli;

  la sezione 3 (Misure investigative) elenca i tipi e le condizioni dei singoli atti di indagine che la Procura europea potrà disporre in applicazione del diritto nazionale;

  la sezione 4 (Chiusura delle indagini e poteri relativi all'esercizio dell'azione penale) stabilisce i diversi tipi di decisione che la Procura europea può prendere a conclusione delle indagini, tra cui l'imputazione e l'archiviazione;

  la sezione 5 (Ammissibilità delle prove) disciplina l'ammissibilità delle prove raccolte e presentate dalla Procura europea dinanzi agli organi giurisdizionali di merito;

  e da ultima la sezione 6 (Confisca) regola la disposizione dei beni confiscati dagli organi giurisdizionali nazionali a seguito dell'azione penale della Procura europea.

  Le norme del Capo IV contengono garanzie a favore degli indagati e altre persone coinvolte nei procedimenti avviati dalla Procura europea, in linea con il Diritto comunitario e in particolare con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dette norme conferiscono un livello di protezione supplementare rispetto al diritto nazionale, cosicché gli indagati e le altre persone interessate possono godere direttamente di tutti i Pag. 70diritti processuali previsti dall'ordinamento dello Stato membro competente nonché di una protezione conforme alla normativa comunitaria.
  L'articolo 36 del Capo V stabilisce, invece, che ai fini del controllo giurisdizionale la Procura europea è considerata un'autorità nazionale in quanto gli atti di indagine posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni sono strettamente collegati all'eventuale azione penale, producono i loro effetti principalmente negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e possono essere oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi degli articoli 263, 265 e 268 del Trattato. In applicazione dell'articolo 267 del Trattato gli organi giurisdizionali nazionali possono o, in determinate circostanze, sono tenuti a rivolgersi alla Corte di giustizia perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità di disposizioni del diritto dell'Unione relativi al controllo giurisdizionale degli atti di indagine e relativi all'esercizio dell'azione penale della Procura europea.
  A seguire, il Capo VI contiene le norme che disciplinano il regime di protezione dei dati personali precisando che il loro trattamento nell'ambito delle attività della Procura europea spetta al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e che eventuali danni cagionati da un loro trattamento non autorizzato o scorretto, ricadono sotto la responsabilità della Procura europea e vengono sottoposti al giudizio alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 268 del Trattato.
  Il Capo VII disciplina, poi, le questioni inerenti al bilancio e al personale della Procura europea e il Capo VIII regola le relazioni della Procura europea con le istituzioni e gli altri organismi dell'Unione nonché con soggetti al di fuori dell'Unione. Al riguardo, con particolare riferimento ai rapporti della Procura europea con Eurojust sono previste norme speciali, in virtù di una cooperazione funzionale sul piano delle attività operative, dell'amministrazione e della gestione. La proposta punta all'efficienza in termini di costi per il bilancio dell'Unione: una quota delle attuali risorse dell'OLAF finanzieranno la sede centrale della Procura europea, e questa si avvarrà a sua volta del supporto amministrativo di Eurojust. La posizione dei procuratori europei delegati genererà qualche costo aggiuntivo nella misura in cui opereranno dagli Stati membri e faranno parte integrante della Procura europea. Considerato il loro duplice status di procuratori dell'Unione e di pubblici ministeri nazionali, i procuratori europei delegati saranno retribuiti dal bilancio dell'Unione e soggetti allo statuto dei funzionari. Ed ancora, poiché l'insediamento della Procura europea prenderà verosimilmente alcuni anni, il trasferimento del personale dall'OLAF sarà graduale e il nuovo organismo andrà a regime solo nel 2023, con 235 membri del personale (180 in organico e 55 esterni) e un costo stimato, con tale livello di organico, di circa 35 milioni di euro.
  Le disposizioni generali di cui al Capo IX regolano, poi, gli aspetti istituzionali applicabili a qualsiasi nuovo organismo dell'Unione. Si ispirano ampiamente alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate – tenendo, tuttavia, conto della specifica natura (giudiziaria) della Procura europea – e riguardano questioni come lo status giuridico, le condizioni operative, il regime linguistico, gli obblighi di trasparenza, la prevenzione della frode, il trattamento delle informazioni classificate, le indagini amministrative e la responsabilità giuridica. Ed in fine il Capo X detta le disposizioni finali e transitorie circa l'attuazione del regolamento.
  In conclusione segnala alcuni aspetti del testo che a suo avviso meritano un particolare approfondimento da parte della Commissione.
  Nel corso del dibattito sulle regole e sul funzionamento del Procuratore europeo, come emerso anche durante l'audizione del Direttore Kessler, si sono delineati orientamenti diversi circa il modello da adottare: tra questi vi era certamente la proposta di implementare gli strumenti di cooperazione giudiziaria per ottenere migliori risultati nella lotta alle frodi comunitarie Pag. 71senza creare un autonomo organismo europeo; tale opzione però, ad oggi, è da considerarsi superata in quanto si è ritenuto che l'istituzione della Procura europea fosse la misura con maggiore forza deterrente contro il fenomeno delle frodi comunitarie. Il dibattito si è, quindi, concentrato sulla necessità di scegliere tra un sistema collegiale composto da procuratori indicati dagli Stati membri e un modello decentrato che eserciti l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. Quest'ultima soluzione è quella che ha prevalso in sede di redazione della proposta di regolamento e, pur presentando alcune criticità sul piano applicativo, rappresenta un traguardo auspicabile per rafforzare ancora di più la cooperazione transfrontaliera.
  Con riferimento al cosiddetto sistema del «doppio cappello», in base al quale un pubblico ministero è inserito contemporaneamente nell'ufficio della Procura della Repubblica sotto il controllo del procuratore della Repubblica, e nella Procura europea sotto il controllo del Procuratore europeo: ritiene che questa impostazione potrebbe porre problemi di coordinamento nel rispetto del principio di indipendenza del magistrato e delle scelte investigative, anche nella prospettiva della obbligatorietà dell'azione penale non prevista in tutti gli Stati membri.
  Dall'altro lato, invece, trova molto positiva la previsione per cui gli uffici dei pubblici ministeri europei, delegati nelle giurisdizioni nazionali e nominati dagli Stati membri, potranno utilizzare gli strumenti investigativi a disposizione del Procuratore europeo con il cui ufficio si relazioneranno anche per ricevere istruzioni. Ciò farà sì che per le investigazioni condotte dalla Procura europea, il territorio degli Stati membri della UE costituirà uno spazio giudiziario unico e non si dovrà più ricorrere alla rogatoria. È prevista, inoltre, l'introduzione di uno specifico registro per le notizie di reato europeo al fine di favorire la circolarità delle informazioni sulle investigazioni, conferendo, al Procuratore europeo il potere di coordinare e unificare le indagini e in casi estremi di avocarle.
  Ed ancora, ritiene corretto prevedere che le indagini svolte dai procuratori delegati abbiano valenza di fonti di prove europee, spendibili in tutti gli Stati membri, mentre per quanto riguarda il procedimento di formazione della «prova europea» teme che il percorso possa incontrare delle difficoltà. Si pensi ai singoli atti di indagine di cui la Procura europea può disporre come perquisizioni, intercettazioni, monitoraggio e congelamento di operazioni finanziarie: le disposizioni contenute nella proposta di regolamento non affrontano la materia nel dettaglio ma si limitano ad un mero rinvio al diritto nazionale. Nel caso di investigazioni che incidono sui diritti fondamentali dell'indagato il regolamento prevede, ad esempio, una autorizzazione preventiva rilasciata al Procuratore europeo da un organo giurisdizionale del Paese in cui si devono svolgere gli atti di indagine e ciò potrebbe rallentare o addirittura bloccare la procedura. Sarà, quindi, necessario a suo avviso favorire la libera circolazione delle fonti di prova acquisite nei vari Stati membri attraverso una disciplina comune in tema di acquisizione e valutazione delle prove nel rispetto delle garanzie difensive. L'obiettivo dichiarato della Commissione UE sul punto è proprio quello di elaborare rapidamente un codice di procedura penale europeo con regole minime accettate dagli Stati, che consenta di facilitare le investigazioni del Procuratore europeo e di creare la prova europea utilizzabile in tutti i tribunali degli Stati membri; questo certamente risolverebbe ogni dubbio sulla regola da applicare nel caso di diversità normative tra lo Stato in cui la prova è stata raccolta e quello in cui viene celebrato il processo.
  La Procura europea – secondo quanto individuato nell'ultima direttiva PIF (sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee), oggi in sede di approvazione – avrà competenza sui reati di frode comunitaria, corruzione e peculato, riciclaggio, contrabbando di diritti doganali, Pag. 72reati concernenti l'aggiudicazione di appalti e reati di evasione IVA; sarà, quindi, complesso trovare su queste fattispecie criminali, una chiave di sintesi tra i diversi ordinamenti statali, ma è altrettanto vero che sarebbe inutile e negativo lasciarsi scoraggiare dai problemi e non impegnarsi per assicurare che la figura del Procuratore europeo nasca nel rispetto delle garanzie della difesa e dei diritti dei cittadini, che dovranno avere una maggiore o almeno pari dignità rispetto alla finalità di rafforzare gli strumenti di indagine antifrode. È preliminare al funzionamento della Procura europea la garanzia di una disciplina chiara e automatica sulla competenza territoriale del giudice nazionale del giudizio, anche nel caso di reati transnazionali. L'obiettivo è quello di evitare facili scorciatoie nella scelta del giudice dello Stato più utile in relazione, ad esempio, al procedimento di formazione della prova oppure alle garanzie processuali o alle sanzioni previste.
  In conclusione ricorda che all'Italia spetterà la presidenza UE nel secondo semestre del 2014 e sarà quello un momento molto importante e delicato per il coordinamento dei negoziati tra gli Stati membri per l'approvazione del progetto. Ad oggi, la Commissione per le politiche comunitarie presso la Camera dei Comuni del Regno Unito ha raccomandato l'adozione di un parere motivato sulla proposta istitutiva di una Procura europea, avanzando dei dubbi circa la sua conformità al principio di sussidiarietà. Il nostro parere avrà, quindi, una valenza importante anche in termini di discussione ed eventuale miglioramento della proposta in esame.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia il relatore Dambruoso per la pregevole relazione svolta su un argomento particolarmente rilevante e delicato. Assicura che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno stabiliti le modalità e i tempi più adeguati per la prosecuzione dell'esame da parte della Commissione.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, ritiene importante che si abbia la consapevolezza che l'esame di questa proposta di regolamento costituisce un primo passo fondamentale che la Commissione Giustizia ha il lusso di poter avviare.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Atto n. 25.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2013.

  Alessia MORANI (PD), relatore, in considerazione della complessità e corposità del provvedimento, ritiene opportuno che la Commissione proceda all'audizione del professore Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per approfondire gli aspetti problematici sollevati dal collega Bonafede nella precedente seduta nonché le ulteriori questioni che saranno eventualmente poste.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di condividere la proposta della relatrice.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente di avere già acquisito la disponibilità Pag. 73del professor Bianca, che potrebbe essere audito già la prossima settimana, anche al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere in tempi rapidi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
C. 957 Micillo e C. 342 Realacci.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2013.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, considera ragionevole e condivisibile la proposta formulata nella seduta di ieri dal correlatore Micillo di predisporre in tempi rapidi una proposta di testo unificato. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione svolga preliminarmente un ciclo di audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, reitera l'invito ai gruppi a completare le richieste di audizione entro domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 15.35.

5-00470 Fragomeli: Sui decreti attuativi relativi alla riforma della geografia giudiziaria.

  Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda come l'amministrazione del comune di Missaglia, non essendo interessata ad assumersi gli oneri di mantenimento della sede del giudice di pace, abbia espresso in diverse occasioni la necessità di entrare in possesso degli spazi occupati dall'attuale servizio giudiziario perché intenzionata ad adibirli ad ambulatori comunali. Ritiene, quindi, assolutamente ingiustificato che i predetti locali non siano ancora nella disponibilità del comune.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.40.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
C. 1063 Bonafede.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 1129 Molteni.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.
C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi.

INTERROGAZIONI

5-00296 Rossomando: Sulla situazione del tribunale di Ivrea in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

5-00948 Rossomando: Sulla soppressione degli uffici giudiziari di Chivasso.

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