CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2013
89.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 134

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 1154 e abb.-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento recante l'abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 settembre 2013. In quell'occasione, la Commissione ha espresso sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea un parere favorevole, formulando due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Successivamente, in data 12 settembre 2013, l'Assemblea ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione di merito. Rammenta che la Commissione affari costituzionali, nelle sedute del 18, 23 e 24 settembre 2013, ha apportato alcune modifiche al testo. In particolare, Pag. 135segnala che la Commissione, prima di procedere all'esame delle modifiche rilevanti dal punto di vista finanziario, ha recepito solo una delle condizioni in precedenza formulate dalla Commissione bilancio. Ritiene, quindi, necessario ribadire la condizione, già formulata nel parere dell'11 settembre 2013, volta a riformulare l'articolo 10, comma 6, limitando ad un solo esercizio finanziario la possibilità di conservazione delle somme nel conto dei residui del fondo per la destinazione del due per mille sul reddito delle persone fisiche ai partiti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in analogia a quanto previsto per altre fattispecie dalla vigente disciplina contabile. Con riferimento alle ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito, segnala la necessità di acquisire chiarimenti del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere previsto dall'articolo 14-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, per l'estensione, ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni territoriali, delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 863 del 1984. Osserva che ai relativi oneri si provvede mediante la modifica, in riduzione, dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la destinazione del due per mille sul reddito delle persone fisiche ai partiti di cui all'articolo 10, comma 4, e mediante la soppressione degli articoli 12 e 13 recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di comunicazione politica televisiva e una delega al Governo per l'introduzione di forme di sostegno indiretto alle attività politiche, per i quali era stata autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014. Con riferimento alla formulazione della disposizione, ritiene necessario modificare il comma 2, meglio specificando che la spesa di 15 milioni di euro debba intendersi come limite massimo. Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 9 volte a chiarire che, qualora dall'applicazione delle misure in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici si determinino minori entrate in misura inferiore rispetto a quelle previste ai sensi del comma 6, tali risorse siano assegnate al fondo per la destinazione del due per mille sul reddito delle persone fisiche ai partiti di cui all'articolo 10, comma 4, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alla modifica prevista all'articolo 9, comma 1, volta ad estendere le misure per le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici anche alle quote associative versate segnala che la stessa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificati e non coperti. Segnala, inoltre, che tale modifica riproduce il contenuto delle proposte emendative Roberta Agostini 9.6 e Bianconi 9.10, sulle quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario su conforme avviso del Governo. Giudica, invece, sul piano formale, non particolarmente puntuale la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 15, volta a consentire al Ministro dell'economia e delle finanze di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione «all'attuazione della presente legge». Infine, ritiene necessario coordinare le disposizioni del comma 9 dell'articolo 8, in materia di destinazione delle minori spese per erogazioni liberali ai partiti di cui all'articolo 9, comma 6, nonché quelle del nuovo articolo 14-bis, in materia di estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario e di integrazione salariale ai medesimi partiti e movimenti politici, con quelle del nuovo articolo 15, in materia di destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il viceministro Stefano FASSINA condivide le osservazioni svolte dall'onorevole De Micheli.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito all'articolo 14-bis, concernente Pag. 136l'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà, con particolare riferimento alla copertura del relativo onere finanziario pari a 15 milioni di euro.

  Rocco PALESE (PdL), relativamente alle disposizioni del provvedimento che prevedono detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, osserva che andrebbe specificata con esattezza la decorrenza delle previste agevolazioni.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL), ricorda che il testo unico delle imposte sui redditi già contempla specificamente la disciplina relativa alla decorrenza delle detrazioni fiscali.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1154 e abb.-A Governo, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   rilevata la necessità di:
    modificare le disposizioni di cui all'articolo 9 escludendo dal riconoscimento delle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro le quote associative versate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;
    limitare la possibilità di conservazione delle somme nel conto dei residui di cui all'articolo 10, comma 6, all'esercizio finanziario successivo, analogamente a quanto previsto per altre fattispecie dalla vigente disciplina contabile;
    modificare le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, specificando che alle disposizioni sarà data attuazione nel limite massimo di 15 milioni di euro;
    coordinare le disposizioni del comma 9 dell'articolo 8, in materia di destinazione delle minori spese per erogazioni liberali ai partiti di cui all'articolo 9, comma 6, nonché quelle del nuovo articolo 14-bis, in materia di estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario e di integrazione salariale ai medesimi partiti e movimenti politici, con quelle dell'articolo 15, in materia di destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,

  sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e le quote associative versate.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sopprimere le seguenti parole: e delle quote associative;
   all'articolo 10, sostituire il comma 6 con il seguente: Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo;
   all'articolo 14-bis, al comma 1, dopo le parole: sono estese aggiungere le seguenti:, nel limite di spesa di cui al comma 2.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di Pag. 137euro a decorrere dall'anno 2014, con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, cui;
   all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 9, comma 6, e 10, comma 4 con le seguenti: 10, comma 4, e 14-bis.

  Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) chiede le ragioni per le quali la proposta di parere prevede una condizione volta a sopprimere, all'articolo 9, il riferimento alla possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi le quote associative versate in favore dei partiti politici. Al riguardo, rileva infatti che i partiti e i movimenti politici risultano ingiustificatamente penalizzati rispetto alle onlus, per le quali è invece prevista tale agevolazione fiscale. Ricorda che la questione è stata da lui stesso sollevata nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente svoltosi presso la Commissione affari costituzionali, che ha ritenuto giuridicamente possibile l'equiparazione al regime previsto per le onlus e per le erogazioni liberali.

  Rocco PALESE (PdL) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Boccadutri.

  Maino MARCHI (PD) rileva come, a suo avviso, si tratti di un falso problema, dal momento che, nell'attuazione pratica della disposizione, nulla vieterà di fissare una somma minima per la quota associativa e di versare eventuali eccedenze a titolo di erogazione liberale.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, rileva che la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 9 si rende necessaria in quanto le stesse appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura.

  Angelo RUGHETTI (PD) esprime netta contrarietà rispetto all'ipotesi di consentire la detrazione delle quote associative versate in favore dei partiti politici, dal momento che le stesse hanno una finalità profondamente diversa rispetto a quella propria delle erogazioni liberali. A suo avviso, le disposizioni di cui all'articolo 9 del provvedimento integrerebbero una forma di finanziamento pubblico indiretto.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, ricorda che alla Commissione compete l'esame dei soli profili finanziari del provvedimento e non anche di quelli di merito.
  La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore con riferimento al testo del provvedimento.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea, in data 25 settembre 2013, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, propone di confermare il parere contrario, già espresso nella seduta del 12 settembre 2013, sulle seguenti proposte emendative, che risultano ripresentate: Boccadutri 1.050, Gitti 4.1, Brunetta 9.1, Roberta Agostini 9.5, Pastorelli 9.11, Gitti 9.14, Roberta Agostini 9.45, Formisano 10.50 e 10.51, Gitti 10.02 e Pilozzi 10.055. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Losacco 10.07, volto a prevedere che le raccolte di fondi per le campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica, svolte attraverso sms o telefonia, costituiscano erogazione liberale e siano escluse dal campo di applicazione dell'IVA, giudica opportuno un ulteriore approfondimento da parte del Governo, in considerazione del fatto che non si propone alcuna esenzione per il traffico sms attualmente generato, ma solo eventualmente una rinuncia al maggior gettito potenziale. Ritiene che il testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 15, volto ad istituire, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, nella forma dell'anticipazione, in favore delle piccole e medie Pag. 138imprese, non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che siano approvati i testi alternativi presentati dal medesimo relatore agli articoli 1, 9 e 10, dai quali derivano le risorse che alimentano il suddetto fondo. In proposito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alle nuove proposte emendative contenute nel predetto fascicolo e non oggetto di precedente esame da parte della Commissione, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala la proposta emendativa Toninelli 10.0500, che esclude dalla tassa di occupazione del suolo pubblico le occupazioni temporanee effettuate dai partiti e dai movimenti politici per lo svolgimento delle proprie attività. Indica altresì la proposta emendativa Migliore 10.0400, che reintroduce l'articolo 12, recante disposizioni per la comunicazione politica televisiva, soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali e ripropone la precedente copertura finanziaria. Osserva che tale copertura è stata, tuttavia, già utilizzata per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 14-bis, recante l'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché in materia di contratti di solidarietà, introdotto nel corso dell'esame in sede referente. Segnala, da ultimo, la proposta emendativa Boccadutri 10.0300, che riproduce in parte il contenuto dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 12.01 ed estende le agevolazioni fiscali in materia di IVA previste a legislazione vigente anche alla realizzazione dei sondaggi di opinione realizzate nei 90 giorni precedenti le elezioni, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla proposta: Boccadutri 9.410, volta a modificare gli importi delle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 9, e al cui onere, pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del limite massimo di spesa di cui all'articolo 14-bis, comma 2, recante l'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché in materia di contratti di solidarietà. Al riguardo, fermo rimanendo che la proposta emendativa dovrebbe modificare anche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 6, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere previsto dalla stessa previsto. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione e della relativa copertura prevista dalla proposta emendativa Boccadutri 9.411, volta a prevedere che le detrazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici si applichino anche alle erogazioni liberali effettuate nell'anno 2013 nella misura del 50 per cento, provvedendosi alla copertura del relativo onere attraverso la riduzione, da 14 a 9 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, delle risorse cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 14-bis. Da ultimo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali profili di onerosità della proposta emendativa Cozzolino 9.450, che rimodula alcune detrazioni di imposta per oneri. Ritiene che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative e gli articoli aggiuntivi richiamati dal relatore. Esprime altresì, alla luce delle osservazioni formulate dal relatore, nulla osta sull'articolo aggiuntivo Losacco 10.07, nonché sulle restanti proposte emendative riferite al testo del provvedimento. Infine, in ordine al testo alternativo presentato dal relatore di minoranza, onorevole Toninelli, riferito all'articolo 15 del provvedimento, ritiene che non possano del tutto escludersi profili di problematicità dal punto di vista finanziario. Al riguardo si rimette comunque alle valutazioni della Commissione.

Pag. 139

  Antonio MISIANI (PD), chiede al relatore e al Governo di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento Roberta Agostini 9.45, che, a suo avviso, non presenta profili di onerosità, in quanto, pur aumentando al 2,5 per mille il reddito destinato ai partiti politici, non modifica il tetto di spesa previsto per tale finalità.

  Il viceministro Stefano FASSINA, nel condividere le osservazioni dell'onorevole Misiani, esprime nulla osta sulla proposta emendativa Roberta Agostini 9.45.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, concorda con le valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento Roberta Agostini 9.45.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL), con riferimento all'articolo aggiuntivo Toninelli 10.0500, riguardante l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di partiti e movimenti politici, sul quale il Governo ha espresso parere contrario, rappresenta l'opportunità che vengano adottate iniziative normative volte ad armonizzare la relativa materia, attualmente rimessa alla valutazione discrezionale degli enti locali.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.1, 9.1, 9.5, 9.11, 9.14, 10.50, 10.51, e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 10.02, 10.055, 10.0300, 10.0400 e 10.0500, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sul testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 15, nel presupposto che siano approvati i testi alternativi del medesimo relatore di minoranza riferiti agli articoli 1, 9 e 10, dovendo altrimenti il parere intendersi contrario; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
C. 1574 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe DE MITA (SCpI), relatore, ricorda che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e che il testo è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne l'articolo 1, in materia di welfare dello studente, non ha rilievi da formulare in merito ai profili di quantificazione, essendo l'onere configurato come limite di spesa. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe utile conoscere i dati sulla base dei quali è stata costruita la quantificazione, anche al fine della valutazione della sua congruità. In merito all'articolo 4, recante tutela della salute nelle scuole, non ha osservazioni al riguardo, nel presupposto che la riassegnazione alla spesa e l'utilizzo delle risorse derivanti dalle nuove sanzioni siano effettuati secondo modalità idonee ad escludere effetti negativi sui saldi di cassa.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, rileva che, in merito all'utilizzo del Fondo dal quale vanno attinte le risorse per il finanziamento dei laboratori scientifico-tecnologici, di cui al comma 4, sarebbe utile che venisse esplicitata la quota parte del Fondo da destinare alle finalità previste dalla norma in esame, tenuto conto delle altre finalità già previste dalla Pag. 140vigente normativa. Con riferimento all'articolo 6, recante riduzione del costo dei libri scolastici, segnala che, in merito all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per un ammontare complessivo di 2,7 milioni nel 2013 e di 5,3 milioni nel 2014, la relazione tecnica specifica che tali risorse vengono attribuite a valere sulle assegnazioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento, considerato che la norma non fa alcun riferimento al Fondo, né al fatto che le risorse in questione vadano ad integrarne la dotazione. Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica, pur rilevando che l'onere viene configurato come limite di spesa, si osserva che non sono evidenti i dati e i parametri sottostanti la stima dell'onere, che il testo quantifica in 3,6 milioni per il 2013 e in 11,4 milioni nel 2014. A suo avviso, andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità della spesa indicata. Si riferisce, in particolare, al fatto che la relazione tecnica riporta la remunerazione oraria per le ore aggiuntive di insegnamento (46,45 euro), ma non fa alcun riferimento al numero delle unità di personale che presumibilmente verrà impiegato per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Osserva altresì che il prospetto riepilogativo registra i medesimi effetti sui tre saldi, mentre dalla norma si evince che parte dell'onere si riferisce a spese di personale. Rileva come ciò determini effetti indotti che dovrebbero avere un diverso riflesso sui saldi di fabbisogno e indebitamento. In proposito, ritiene andrebbe acquisito un chiarimento. Con riferimento all'articolo 9, in materia di permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, ritiene opportuno, anche alla luce di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, che siano esplicitati i criteri in base ai quali si intende assicurare l'invarianza finanziaria nell'applicazione delle norme in esame, anche tendo conto di una possibile diversa modulazione temporale – rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa – dei contributi versati dai richiedenti e dei conseguenti effetti in termini di cassa. In merito all'articolo 10, concernente mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali, segnala con riferimento all'importo della rata di rimborso dei mutui, che andrebbero separatamente evidenziate la componente inerente il rimborso della quota di capitale e quella inerente la quota di spesa per interessi. Quest'ultima infatti costituisce un onere aggiuntivo, di natura corrente, suscettibile di incidere, oltre che sul saldo netto da finanziare, anche sugli altri due saldi di finanza pubblica. Inoltre, a suo avviso, risulterebbe opportuno acquisire il quadro finanziario degli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento nell'intero arco temporale del relativo sviluppo, anche al fine di verificare che le risorse considerate ai fini di copertura abbiano un andamento temporale compatibile con quello degli oneri da coprire. Sull'articolo 11, recante wireless nelle scuole, prende atto di quanto asserito dalla relazione tecnica in merito al fatto che la specifica destinazione dei finanziamenti sarà lasciata alla decisione delle istituzioni scolastiche. A suo avviso, andrebbe tuttavia chiarito se la possibilità di effettuare interventi di parte capitale sia suscettibile o meno di determinare un impatto diverso sui saldi di fabbisogno ed indebitamento rispetto al saldo netto da finanziarie. Inoltre, con riguardo all'autorizzazione di spesa imputata all'anno finanziario in corso, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che i previsti effetti di cassa si esauriscano integralmente nel 2013. Con riferimento agli effetti derivanti dalla detrazione delle liberalità in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle università, nonché per l'edilizia scolastica, si segnala che la relazione tecnica, facendo riferimento all'analoga detrazione già vigente per le istituzioni statali e paritarie, non fornisce informazioni quantitative e metodologiche sui dati e i criteri posti alla base della Pag. 141quantificazione. A suo avviso, andrebbe pertanto chiarito se sia stato applicato un criterio di proporzionalità e a quale parametro tale criterio sia stato riferito. Per quanto riguarda l'articolo 12, recante dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ricorda che la riduzione delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 era stata considerata funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008. Analogamente, le norme che hanno disposto l'innalzamento del limite al di sotto del quale non possono essere assegnati dirigenti alle istituzioni scolastiche erano state considerate attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dal decreto-legge n. 98 del 2011 e dal decreto-legge n. 138 del 2011 e scontate ai fini dei relativi saldi. Poiché la relazione tecnica afferma che, come anche stabilito dal comma 2, lettera c), gli obiettivi finanziari devono comunque essere mantenuti, segnala che andrebbero meglio precisate le implicazioni delle disposizioni sul raggiungimento di tali obiettivi. Quanto all'inclusione della Scuola per l'Europa di Parma nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, osserva che la Scuola non è invece ricompresa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni i cui flussi di entrata e di spesa concorrono alla formazione del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Ciò posto, ritiene comunque opportuno che siano meglio esplicitate le ragioni sottostanti l'inserimento nel predetto elenco e gli eventuali effetti in termini di finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del comma 1 «non devono derivare», anziché «non possono derivare», nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece prevede la disposizione in esame. Per quanto concerne l'articolo 13, in materia di integrazione delle anagrafi degli studenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, osserva come andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'invarianza finanziaria dell'intervento tenuto conto dei suoi prevedibili costi e delle risorse effettivamente disponibili in bilancio. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in esame «non devono derivare», anziché «non possono derivare», nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece prevede la disposizione in esame. Con riferimento a all'articolo 14, in materia di istituti tecnici superiori, non ha osservazioni in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2. In primo luogo, infatti, segnala che il riferimento contenuto nella disposizione agli oneri «inerenti la costituzione o il funzionamento degli istituti tecnici superiori» appare ultroneo dal momento che già il novellato articolo 52 del decreto-legge n. 5 del 2012 prevede, al comma 3, una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Peraltro, qualora si ritenga comunque opportuno prevedere una esplicita clausola di neutralità finanziaria anche nell'articolo in commento, considera opportuno che la medesima sia riformulata, conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del comma 1 «non devono derivare», anziché «non possono derivare», nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece prevede la disposizione in esame. In merito all'articolo 15, comma 1, recante piano triennale per l'assunzione di personale scolastico a tempo indeterminato, osserva che, in base alla relazione tecnica, le assunzioni eccedenti le ordinarie facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa dovranno trovare copertura nell'ambito delle risorse derivanti dalla sessione negoziale prevista Pag. 142dalle norme in esame. Ritiene opportuno un chiarimento circa le specifiche misure alle quali dovrebbero essere ascritti tali risparmi, necessari a compensare i predetti oneri, che assumono carattere permanente. In proposito, osserva come vada altresì considerato che per i precari l'assunzione comporta una ricostruzione del trattamento in base ai servizi pregressi. In merito all'articolo 15, commi 2 e 3, in materia di docenti di sostegno, osserva che la norma recata dal comma 3 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, sia assunto a tempo indeterminato un numero di insegnanti di sostegno necessario per dare copertura a tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto. Rileva come la relazione tecnica, invece, sconti l'onere relativo al solo incremento della medesima dotazione organica di diritto disposta dal comma 2. A suo avviso, andrebbe quindi chiarito se siano configurabili oneri, non quantificati dalla relazione tecnica, corrispondenti ad eventuali posizioni coperte da insegnanti a tempo determinato in servizio su uno dei 63.348 posti di organico di diritto già esistenti nell'anno scolastico 2012-2013. Peraltro, la copertura di tali eventuali oneri non sembra poter essere effettuata a valere sui meccanismi previsti dal comma 1, ossia in esito alla sessione negoziale, dal momento che la stessa non risulta già conclusa e quindi le eventuali risorse da questa resa disponibili non potrebbero essere utilizzate per la copertura di posti già vacanti all'inizio del presente anno scolastico. Con riferimento alla maturazione degli ulteriori scatti di anzianità connessi con l'assunzione a tempo determinato, osserva che già all'inizio dell'anno 2014-2015 alcuni soggetti passeranno ad una classe di anzianità successiva: si tratta di coloro che verranno assunti nell'anno 2013-2014 con una anzianità pregressa di 8 anni, 14 anni o 20 anni di servizio. A costoro sarà dovuto, a decorrere dal 1o settembre 2014, un diverso e maggiore importo di retribuzione. Andrebbero pertanto indicate le ragioni per le quali non siano stati conteggiati oneri per scatti di anzianità a partire dall'anno 2014. Per quanto concerne l'onere complessivo calcolato per gli scatti di anzianità maturati successivamente all'anno scolastico 2016-2017, non ha osservazioni, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le platee di personale immesso in ruolo nel passato – sulla base delle quali è stata stimata, in modo statistico, la maggiore spesa – abbiano una dimensione paragonabile alla platea degli assunti in forza della norma in esame. Rileva, infine, che la relazione tecnica non indica i parametri adottati per la decurtare gli oneri e dei risparmi lordi quantificati sul saldo netto da finanziare dalle poste di segno opposto relative ai versamenti di imposte e alla contribuzione previdenziale. Osserva che tale operazione determina la misura degli effetti che sono scontati, nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di conversione, in termini di fabbisogno e indebitamento. Infine ritiene opportuno che siano esplicitate le ragioni che presiedono, nella quantificazione della relazione tecnica, alla mancata incidenza della ricostruzione sull'onere a regime. Per quanto concerne l'articolo 15, commi da 4 a 8, in materia di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione, osserva, con riferimento al comma 5, che, mentre il testo della norma prevede una clausola di neutralità finanziaria, la relazione tecnica fa riferimento a oneri per retribuzioni del personale docente: in proposito appare necessario un chiarimento volto anche a definire a quali oneri si faccia riferimento e l'entità delle risorse già disponibili per farvi fronte. Osserva, altresì, che appare suscettibile di recare oneri la disposizione recata dal comma 6, limitatamente alla parte che prevede, in caso di mancato transito nei ruoli ATA del personale inidoneo all'insegnamento, l'applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. A tal proposito, rileva che la relazione tecnica postula la neutralità finanziaria della disposizione in quanto è previsto, al successivo comma 8, il trasferimento delle relative risorse finanziarie Pag. 143da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Segnala che in realtà il meccanismo adottato, ammettendo di fatto assunzioni in deroga al blocco, sembra suscettibile di rendere permanenti le diseconomie che si generano in relazione alla sopravvenuta inidoneità fisica di alcune unità di personale, determinando un incremento del numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con effetti finanziari anche di carattere permanente. Su tale questione ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 10, recante Comitato di verifica tecnico-finanziaria, tenuto conto che la relazione tecnica fa espresso riferimento ad eventuali risparmi rilevabili a consuntivo, derivanti dai commi 6 e 7 dell'articolo in esame, segnala che andrebbero esplicitati gli specifici meccanismi dai quali tali risparmi potrebbero derivare. In merito all'articolo 16, in materia di formazione del personale scolastico, con riferimento al comma 1, pur rilevando che l'onere è configurato come autorizzazione di spesa, sarebbe opportuno conoscere i dati che sono stati presi in considerazione ai fini della quantificazione della spesa, anche tenuto conto che questa è finalizzata ad attività di formazione obbligatoria. Quanto al comma 3, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il meccanismo di monitoraggio sia effettivamente in grado di assicurare la cessazione del beneficio al venir meno delle risorse disponibili. Per quanto concerne l'articolo 17, commi da 5 a 7, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, osserva che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo non forniscono una quantificazione dell'onere determinato dalle norme in esame. In mancanza di tali elementi, non ritiene possibile verificare se le risorse individuate ai fini di copertura – poste a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, sulle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici – risultino congrue rispetto ai possibili oneri. Sul punto considera quindi necessario acquisire ulteriori informazioni. Risulterebbe inoltre opportuno chiarire se, a fronte del precedente stanziamento di fondi destinati ad assunzioni già autorizzate di dirigenti scolastici, sussistano o meno posizioni di candidati risultati vincitori o idonei in procedure concorsuali già espletate e che sono in attesa di entrare in servizio. Rileva infine che la relazione tecnica, a differenza di quanto emerge dal disposto normativo, prevede come modalità di copertura unicamente l'utilizzo del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. In merito all'articolo 17, comma 8, recante commissioni dei concorsi a dirigente scolastico, osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri sottostanti la determinazione dell'onere; non appare pertanto possibile procedere ad una verifica della stessa. In merito ai profili di copertura finanziaria, al fine di garantire la coerenza tra l'autorizzazione di spesa limitata agli anni 2013 e 2014 e la parte dispositiva della norma – che sembra contemplare un'ipotesi a regime di integrazione delle Commissioni di esame per il reclutamento dei dirigenti scolastici – segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in modo da precisare che l'integrazione delle commissioni di concorso ha carattere temporaneo. A tale proposito, ricorda che la relazione tecnica chiarisce che l'integrazione delle commissioni di concorso interesserà le regioni Lombardia e Abruzzo al fine di consentire loro una rapida conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 18, in materia di dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione, rileva che la norma dispone un onere di 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014 a fronte dell'assunzione di 57 dirigenti: la stima effettuata dalla relazione tecnica presuppone quindi una spesa costante nel tempo: si rileva quindi la necessità di esplicitare le ipotesi alla base di tale andamento dell'onere nel tempo. Pag. 144Ricorda, infatti, che l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, che la relazione tecnica sia corredata di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. A suo avviso, va inoltre valutata la congruità, ai sensi della normativa contabile, dell'introduzione di un limite di spesa con riferimento ad un onere che determina una spesa non modulabile, in quanto connessa all'assunzione di personale. Infine, con riguardo ai risparmi utilizzati a copertura, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità, anche tenendo conto delle diverse esigenze territoriali, di utilizzare commissari provenienti da zone più vicine nella percentuale desumibile dai dati forniti dalla relazione tecnica, circa il 50 per cento. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, osserva che la disposizione prevede la riduzione permanente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, relativa ai compensi per i membri delle commissioni degli esami di maturità, per un ammontare di 8,1 milioni annui a decorrere dal 2014. Rileva che tale riduzione è giustificata dalla relazione tecnica in considerazione dei risparmi di spesa che derivano dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma in materia di composizione delle commissioni di esame. Dalla legge di bilancio per il 2013, risultano iscritte sul suddetto piano di gestione, nell'anno 2014, risorse pari a 162.989.711 milioni di euro. In proposito, ritiene pertanto opportuno che il Governo confermi che le modifiche ai criteri per l'individuazione dei commissari di cui al comma 2 siano effettivamente tali da garantire i risparmi di spesa dei quali è previsto l'utilizzo. A tale proposito, fermo rimanendo che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte in bilancio tra gli oneri inderogabili e non tra i fattori legislativi, segnala che il limite di spesa del quale è prevista la riduzione è stato aumentato da 138 a 183 milioni di euro dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2007, che non viene, peraltro, indicato nella disposizione in esame. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 19, recante alta formazione artistica, musicale e coreutica, pur considerato che l'onere recato dal comma 4 è limitato all'entità dello stanziamento, ritiene opportuno acquisire precisazioni in merito alla specifica destinazione di tali spese anche al fine di verificare la congruità della stima del relativo impatto in termini di indebitamento e fabbisogno. Per quanto concerne l'articolo 20, in materia di corsi di laurea ad accesso programmato, osserva che, in base al tenore della norma, il meccanismo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008 sembra non applicarsi alle procedure per l'accesso ai corsi dell'anno scolastico 2013-2014 per le quali non sia ancora intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur essendosi già svolte le relative prove di ammissione. A suo avviso, andrebbero pertanto valutate eventuali conseguenze finanziarie in termini di contenzioso derivanti dalla modifica del meccanismo di accesso, intervenuta successivamente allo svolgimento di alcune prove di ammissione. In merito al comma 4 dell'articolo 22, in materia di organizzazione dell'ANVUR e degli enti di ricerca, andrebbe confermato che la nomina di un nuovo comitato di selezione non comporti ulteriori oneri, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 23, recante finanziamento degli enti di ricerca, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma del Governo – che l'introduzione di un nuovo progetto tra quelli ammessi per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, non determini alcun incremento di oneri. Per quanto riguarda l'articolo 24, comma da 1 a 3, recante assunzioni presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ricorda Pag. 145preliminarmente che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica prescrive che, in caso di oneri derivanti da norme in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba essere corredata di un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite alle variabili rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri medesimi. Rileva in proposito che la relazione tecnica in esame non reca tali previsioni, ma si limita a confermare l'indicazione del limite massimo di spesa contenuta nel testo (oneri crescenti fino al 2018, anno dal quale decorre l'onere a regime). A suo avviso, andrebbero pertanto forniti gli elementi posti alla base di tale quantificazione. Osserva inoltre che il predetto limite è riferito ad un numero fisso di assunzioni (200 unità). Ritiene che andrebbe quindi valutata la congruità dell'apposizione di un limite massimo di spesa in presenza di un onere non comprimibile. In merito all'articolo 24, comma 4, concernente modalità per l'effettuazione di assunzioni negli enti di ricerca, rileva che il previo ricorso al personale pubblico in mobilità, pur comportando un aggravio di adempimenti sul piano amministrativo, come indicato dalla relazione tecnica, appare suscettibile di determinare risparmi rispetto al reclutamento di nuovo personale. A suo avviso, andrebbero inoltre considerati i costi per l'espletamento delle procedure concorsuali. In proposito, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 25, recante accisa su prodotti alcolici, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione in esame; in assenza di tali indicazioni non appare possibile procedere ad una verifica dei predetti effetti. In particolare, evidenzia i seguenti profili, sui quali appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo: la disposizione in esame, con riferimento agli anni 2014 e seguenti, prevede l'incremento delle aliquote di accisa sui prodotti alcolici così come rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013. Alla citata disposizione, tuttora in corso di esame presso il Senato, sono stati ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, dei quali si sarebbe dovuto tener conto in sede di quantificazione degli effetti ascrivibili alla norma in esame, al fine di evitare un'eventuale duplicazione di tale intervento. Rileva come, in proposito, appaiano utili precisazioni, tenuto conto che tale elemento non appare desumibile dall'analisi della relazione tecnica e dagli effetti ascritti alla norma; andrebbero forniti i dati di consumo utilizzati ai fini della stima e andrebbe altresì chiarito se si sia tenuto conto, in via prudenziale, della possibile riduzione dei consumi previsti in relazione sia all'andamento del settore sia all'incremento del prezzo finale dei prodotti interessati dovuto dalla rideterminazione delle aliquote in esame; con riferimento agli effetti ascritti in termini di IVA, andrebbe precisato quali siano le percentuali utilizzate per tener conto dei consumatori finali sottoposti ad aliquota ordinaria e degli esercizi pubblici sottoposti ad aliquota agevolata; con riferimento agli effetti in termini di IRAP, IRES e IRPEF, andrebbe chiarito quali siano state le aliquote utilizzate ai fini della stima. In merito all'articolo 26, recante modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione in esame. A suo avviso, appaiono, pertanto, necessarie maggiori informazioni al fine di consentire una verifica degli stessi. Ritiene che andrebbe, inoltre, chiarito se, in sede di stima del maggior gettito, si sia tenuto conto dell'effetto di minore entrata connesso alla maggiore deducibilità ai fini IRES delle imposte in esame a seguito dell'incremento disposto dalla norma. Segnala l'opportunità di acquisire informazioni circa la dotazione annua del Fondo a seguito del rifinanziamento disposto dall'articolo 27, comma 1, recante Fondo ISPE. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, recante norme finanziarie, segnala che l'onere a regime, pari a 475,545 milioni Pag. 146di euro, verosimilmente per mero errore materiale, è indicato a decorrere dall'anno 2019 anziché dall'anno 2018. In proposito, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, osserva che: le risorse rimodulabili di parte corrente iscritte nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei quali è previsto l'utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2104, ai sensi della lettera c), ammontano, sulla base dei dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015, a circa 15 milioni di per l'anno 2014. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che la riduzione delle suddette risorse, pur avendo carattere permanente, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse; gli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali iscritte nel programma «Istituti di alta cultura» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei quali è previsto l'utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, ai sensi della lettera d), ammontano a 369.983.516 euro per l'anno 2014 al netto dello stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015. In proposito, segnala che il Governo dovrebbe chiarire se la citata riduzione interesserà anche lo stanziamento relativo al suddetto fondo; le risorse rimodulabili di parte corrente iscritte nel programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle quali è previsto l'utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2105, ai sensi della lettera c), ammontano a circa 15 milioni di per l'anno 2014, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che la riduzione delle suddette risorse, pur avendo carattere permanente, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse; il fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 6,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ai sensi della lettera e), presenta uno stanziamento pari a 61.403.041 euro per l'anno 2015, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che la riduzione delle suddette risorse, pur avendo carattere permanente, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse. Con riferimento alla copertura di cui al comma 2, lettera a), relativa alle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina degli alcolici e della birra nonché dalla modifica delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, rinvia alle osservazioni formulate in precedenza agli articoli 25 e 26. Infine, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura di risorse di conto capitale ai sensi del comma 2, lettere d) e f), dal momento che il provvedimento reca oneri di analoga natura agli articoli 10, comma 1, e 24, comma 1.

  Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

Pag. 147

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.
C. 1572 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.
C. 1573 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 19 settembre 2013.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.
Atto n. 25.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Atto n. 27.