CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2013
89.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 settembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12 e dalle 21.30 alle 21.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 12.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, appena conclusa, si è stabilito all'unanimità di chiedere un rinvio da domani a mercoledì 2 ottobre dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo. Pag. 10
  In attesa dell'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata oggi alle 13.30, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana delle Commissioni convocata per oggi alle 14.

  La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che sono state presentate circa 400 proposte emendative, alcune delle quali presentano criticità sotto il profilo della ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
  Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della XVI legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere Pag. 11il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito dal Capo dello Stato nella lettera inviata il 22 febbraio 2011 ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».
  Pertanto, la Presidenza delle Commissioni riunite è chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Ermini 1.55 che interviene sul delitto di violenza privata (articolo 610 cp) prevedendo la procedibilità d'ufficio qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 c.p;
   Balduzzi 1.02 volto a modificare il codice civile in materia di interventi del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi, di interventi del giudice relativamente ai figli in caso di separazione personale dei coniugi, nonché in materia di ordine di protezione;
   2.01 Carfagna, che interviene sull'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento, estendendo l'applicazione dei provvedimenti a tutela del minore ivi previsti;
   2.02 Carfagna, che interviene sull'articolo 155-bis del codice civile, introducendo nuove ipotesi di affidamento esclusivo ad un solo genitore;
   2.03 Moretti, che interviene in materia di affidamento esclusivo a un solo genitore e di mediazione familiare;
   Bragantini 4.02 in materia di concessione della cittadinanza italiana;
   Bragantini 4.03 che reca modifiche al Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in relazione al matrimonio con cittadini stranieri;
   Santerini 5.03, che reca modifiche all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 654 del 1975, introducendo disposizioni a tutela dell'identità sessuale;
   Bragantini 7.1, che inasprisce le sanzioni penali per il reato di violazione di domicilio;
   Bragantini 7.2, che inasprisce le sanzioni per il reato di furto in abitazione privata;
   Bragantini 7.5, che reca disposizioni in materia di risarcimento del danno a favore del coniuge vittima del reato di violenza sessuale;
   Bragantini 7.01, che introduce nell'ordinamento la fattispecie di reato «manipolazione mentale»;
   Bragantini 7.02, che introduce nell'ordinamento la fattispecie di reato di istigazione o apologia della pedofilia o della pedopornografia;
   Bragantini 7.03, che prevede il divieto di indossare in luogo pubblico indumenti atti a impedire l'identificazione della persona;
   Bragantini 7.04, che reca norme per consentire l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali;
   Bragantini 7.05, che esclude dal Patto di stabilità interno le spese delle amministrazioni comunali per la sicurezza pubblica;Pag. 12
   Bragantini 7.06, che in via sperimentale consente alla polizia municipale l'interazione parziale con la banca dati del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno;
   Bragantini 7.07, che prevede l'obbligo di referendum popolare favorevole per la realizzazione di aree attrezzate per ospitare i «campi nomadi»;
   Bragantini 7.08, che prevede l'obbligo di referendum popolare favorevole per la realizzazione di edifici di culto ad uso di confessioni religiose che non hanno stipulato l'intesa con lo Stato;
   Bragantini 7.09, che prevede in capo ai sindaci un potere di fermo di polizia;
   Bragantini 7.010, che inasprisce le sanzioni per i furti in abitazione privata;
   Bragantini 7.011, che reca norme per il contrasto della mendicità e dell'accattonaggio e di altre attività che recano disturbo;
   Molteni 8.2, che sostituisce l'articolo 625 del codice penale, in materia di furto aggravato;
   Molteni 8.3 e 8.4, che modificano l'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedendo che ai fini dell'applicazione delle misure si tiene conto della recidiva;
   Rossomando 8.9, che consente la richiesta di risarcimento a carico dello Stato alle imprese che hanno subito danni in conseguenza di delitti non colposi tesi a impedire la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche;
   Bratti 10.11, che reca norme per la definizione dei criteri per la ripartizione tra Stato e regioni degli oneri connessi alle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete di radar meteorologici e dell'insieme degli strumenti di modellistica meteorologica utilizzati nel Sistema di allerta statale e regionale;
   Rosato 11.1 e 11.8, che reca disposizioni in materia di accertamenti sanitari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   Rosato 11.11, che prevede lo stanziamento di risorse da destinare all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   Rosato 11.12, che estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assunto per chiamata diretta nominativa le disposizioni vigenti in materia di assunzione obbligatoria dei congiunti degli appartenenti al Corpo medesimo deceduti o divenuti inabili al servizio;
   Rosato 11.9, che esclude le sedi della Polizia di stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'applicazione della disciplina vigente che attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni relative agli immobili di proprietà dello Stato;
   Rosato 11.7, che estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni speciali in materia di trattamenti economici per infermità dipendente da cause di servizio attualmente applicate al personale di Polizia e al personale militare;
   Rosato 11.13, che proroga i termini per l'esercizio della delega legislativa – di cui all'articolo 27 della legge n. 183 del 2010 – in materia di armonizzazione del sistema previdenziale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   Bianconi 11.01, che introduce modifiche all'articolo 2 della legge n. 252 del 2004, con la quale si è attribuita una delega legislativa al Governo in materia di revisione dei ruoli, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale che opera nel settore del soccorso;
   Rosato 11.02, che introduce disposizioni per la disciplina dei contenuti dei rapporti di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   Migliore 12.02, che dispone la soppressione di enti, agenzie e altri organismi Pag. 13che svolgono funzioni di governo di area vasta e l'attribuzione delle relative funzioni alle province;
   Pilozzi 12.01, che impone ai prefetti che procedono alla nomina di sub commissari a supporto di commissari straordinari della provincia di ricorrere esclusivamente a personale dell'ente locale di riferimento;
   De Menech 12.03, che disciplina l'istituzione e gli organi delle province montane;

  Comunica altresì che il relatore per la I Commissione ha presentato l'articolo aggiuntivo 11.0100, e che il relatore per la II Commissione ha presentato l'emendamento 2.200, entrambi in distribuzione.
  Comunica, infine, che: gli onorevoli Verini, Gribaudo, Scalfarotto e Tartaglione dichiarano di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Giuliani, l'onorevole Roberta Agostini dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.015 a prima firma Murer e gli onorevoli Ermini e Bonafè dichiarano di sottoscrivere gli emendamenti 3.16 e 5.18 a prima firma Marzano.

  Nicola MOLTENI (LNA) e Matteo BRAGANTINI (LNA) esprimono perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti presentati dal proprio gruppo e chiedono chiarimenti sulla procedura per la revisione del giudizio di inammissibilità.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, fornisce ai colleghi Molteni e Bragantini i chiarimenti richiesti e avverte che si passa all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, fa presente che i pareri sulle proposte emendative sono stati elaborati tenendo conto del dibattito svolto dalle Commissioni e degli esiti delle audizioni. Invita al ritiro degli emendamenti Turco 1.66 e 1.34. Invita al ritiro dell'emendamento Carfagna 1.42, dichiarando comunque di condividerlo in linea di principio e di essere disponibile a valutare una diversa formulazione in vista dell'esame in Assemblea.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, osserva che l'emendamento 1.42 Carfagna è volto a prevedere che tra le condizioni di efficacia della sospensione condizionale della pena vi sia, ove il condannato non si opponga, la sottoposizione ad un programma di prevenzione antiviolenza. Rileva, peraltro, come non sia determinato il contenuto del predetto programma, dichiarando quindi di concordare con il parere espresso dalla collega Ferranti.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Morani 1.50, ove riformulato come segue: «Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 61 del codice penale aggiungere, in fine, il seguente numero: «11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero nei confronti di persona in stato di gravidanza». 2. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato. Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, lettera b), sopprimere il comma 3-sexies.»
  Fa quindi presente che tale emendamento, come riformulato, assorbe sostanzialmente gli emendamenti 1.24, 1.44, 1.62, 1.19, 1.17, 1.60, 1.38, 1.37 (relativamente alle lettere c) e d)), 1.30, 1.43, 1.10, 1.12 (relativamente alle lettere c) e d)), 1.14 e 1.13, per i quali, pertanto, sarà formulato un invito al ritiro.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, ritiene che la proposta di riformulazione dell'emendamento Morani 1.50 richieda un supplemento di riflessione, con particolare riferimento Pag. 14all'opportunità di tenere conto dell'obiettiva difficoltà di percepire l'effettiva età del soggetto e di prevedere che il riferimento sia al minore di anni sedici.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, pur ritenendo utili le riflessioni del presidente Sisto, osserva come, dal complesso degli emendamenti presentati emerga un orientamento prevalente nel senso di voler costruire strumenti di tutela che facciano riferimento al minore di diciotto anni e come tale orientamento appaia conforme alla Convenzione di Istanbul.
  Proseguendo nell'espressione dei pareri, invita al ritiro degli emendamenti Dambruoso 1.24, Chiarelli 1.44, Terrosi 1.62, Carfagna 1.43, degli identici emendamenti Daniele Farina 1.39 e Locatelli 1.10, degli emendamenti Ferraresi 1.35, Locatelli 1.12, Marzano 1.11, 1.14 e 1.13, Locatelli 1.19, Marzano 1.17, Terrosi 1.60, Ferraresi 1.38, Locatelli 1.15 e 1.16.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Locatelli 1.20, ove riformulato come segue: «Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.».
  Invita al ritiro degli emendamenti Binetti 1.22, Turco 1.37 e 1.8 La Russa.
  Quanto all'emendamento 1.9 La Russa si riserva di esprimere il parere all'esito di ulteriori approfondimenti, proponendo eventualmente una riformulazione.
  Invita al ritiro degli emendamenti Morani 1.48, Iori 1.3, Daniele Farina 1.31, Chiarelli 1.45, Molteni 1.2, Schirò Planeta 1.27, Sbrollini 1.52.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Sbrollini 1.53, ove riformulato con la soppressione delle parole «, primo comma, numero 5-quinquies».
  Invita al ritiro degli emendamenti Sbrollini 1.54, 1.4, 1.5 e Ferraresi 1.36.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Businarolo 1.21.
  Invita al ritiro dell'emendamento La Russa 1.7.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Carfagna 1.41.
  Invita al ritiro dell'emendamento Schirò Planeta 1.28, degli identici emendamenti Chiarelli 1.46 e Daniele Farina 1.32, e dell'emendamento Morani 1.49.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che si dovrà ora riunire il Comitato dei nove della I Commissione per l'esame degli emendamenti relativi ai provvedimenti in materia di abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
  Comunica, inoltre, che nell'ambito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo appena conclusasi, l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo è stato rinviato da domani 26 settembre a mercoledì 2 ottobre prossimo.
  Come stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, svoltasi questa mattina, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata oggi alle 21.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 21.50.

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DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna pomeridiana.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, comunica che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusa, si è stabilito che le Commissioni proseguano oggi i lavori fino alle 23.30.
  Prosegue quindi nell'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.
  Invita al ritiro dell'emendamento Ferraresi 1.39; esprime parere favorevole sull'emendamento Sbrollini 1.6; invita al ritiro dell'emendamento Dambruoso 1.25.
  In relazione al reato di stalking, dichiara di essere favorevole all'irrevocabilità della querela ed invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Marzano 1.8, Chiarelli 1.47, Daniele Farina 1.33, Galgano 1.26 e Ferraresi 1.64.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, osserva come per le forme più gravi di reato sia prevista la procedibilità d'ufficio; per quelle meno gravi, invece, è prevista la procedibilità a querela, con finalità anche deflative del carico giudiziario, lasciando impregiudicata la possibilità di pacificazione delle parti. Si dichiara quindi sostanzialmente favorevole alla soppressione dell'articolo 1, comma 3, lettera b). Tuttavia, se nel caso di specie, tramite la previsione dell'irrevocabilità, si intende evitare che vi possano essere donne costrette a rimettere la querela, ritiene che sia più corretto ottenere tale risultato prevedendo che la querela sia rimessa innanzi al PM o al giudice procedente, i quali potranno valutare se la stessa sia stata rimessa in modo libero e consapevole. Si riserva quindi di presentare proposte emendative in tal senso.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Carfagna 1.40; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Terrosi 1.61 e Roberta Agostini 1.63; sciogliendo la propria precedente riserva, invita al ritiro dell'emendamento La Russa 1.9.

  Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione. Con riferimento agli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), pur esprimendo un invito al ritiro, dichiara comunque la propria disponibilità a valutare una eventuale riformulazione alternativa.

  Tancredi TURCO (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.66, volto a sopprimere il Capo I del provvedimento. Ritiene, infatti, che il decreto-legge sia eccessivamente eterogeneo e che la parte relativa al femminicidio dovrebbe essere soppressa e riversata in un apposito progetti di legge da esaminare autonomamente. Ritiene altresì che non sussistano i presupposti di necessità ed urgenza che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Ricorda come dalle audizioni sia emerso un giudizio complessivamente critico nei confronti del provvedimento.

  Daniele FARINA (SEL) condivide le premesse ma non le conclusioni del ragionamento del collega Turco. Preannuncia, infatti, che il suo gruppo voterà contro la soppressione del Capo I, poiché ritiene che le Commissioni dovrebbero discutere solo delle disposizioni del Capo I.

  Vittorio FERRARESI (M5S) tenuto conto delle critiche emerse dalle audizioni, ritiene che il tema del femminicidio debba essere affrontato nell'ambito dell'esame di un provvedimento autonomo nel quale siano previste misure strutturali e maggiormente orientate verso la prevenzione.

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  Le Commissioni respingono l'emendamento Turco 1.66.

  Tancredi TURCO (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.34, volto a sopprimere l'articolo 1.

  Titti DI SALVO (SEL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento in esame in quanto, pur stigmatizzando il ricorso nel caso di specie ad un decreto-legge, per di più dal contenuto frammentario ed eterogeneo, ritiene che le Commissioni dovrebbero concentrarsi solo sugli articoli da 1 a 5, sopprimendo tutti gli altri.

  Nicola MOLTENI (LNA) condividendo i rilievi dei colleghi del gruppo SEL, preannuncia il voto contrario sull'emendamento Turco 1.34.
  Precisa che il proprio gruppo, pur contestando il ricorso alla decretazione d'urgenza, apprezza la parte repressiva del provvedimento, alla quale peraltro dovranno essere apportati dei miglioramenti, e stigmatizza la mancanza di disposizioni realmente adeguate a prevenire il fenomeno del femminicidio.

  Riccardo FRACCARO (M5S) si domanda se le Commissioni siano consapevoli dell'incostituzionalità del provvedimento in esame; incostituzionalità alla quale ha fatto riferimento lo stesso presidente Sisto nella precedente seduta.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, precisa di avere fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che si riferisce, peraltro, all'eterogeneità dei decreti-legge derivante dall'innesto, per via emendativa, di materie eterogenee.

  Alessia MORANI (PD) ritiene che gli emendamenti soppressivi delle norme relative al femminicidio non siano di aiuto per le donne, così come non lo sono le contrapposizioni politiche e ideologiche. Dichiara che avrebbe preferito l'esame di un provvedimento di iniziativa parlamentare ma che, tuttavia, il provvedimento in esame è volto ad affrontare un'urgenza ineludibile.

  Elena CENTEMERO (PdL) si associa alle considerazioni della deputata Morani, ritenendo che il decreto-legge in esame rappresenti un importante passo avanti nella lotta contro la violenza sulle donne e che sopprimere dal decreto gli articoli su questa materia sarebbe un grave errore. Per quanto riguarda l'eterogeneità di contenuto del decreto, ritiene che questa sia innegabile e fa presente che il suo gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 12, che è quello più estraneo per contenuto al complesso del provvedimento.

  Giulia SARTI (M5S) ritiene che il decreto-legge in esame non proponga una disciplina efficace in materia di contrasto alla violenza sulle donne e non rappresenti neanche una buona base di partenza per arrivare a questo risultato, ma che si tratti di un testo che non migliorabile in alcun modo, perché sbagliato nell'impostazione di fondo. Ricorda che al Senato era stato avviato l'esame di un disegno di legge di iniziativa parlamentare su questa materia ed esprime l'avviso che il Governo avrebbe dovuto tenere conto di questo fatto prima di procedere con un decreto d'urgenza.

  Riccardo FRACCARO (M5S), prendendo la parola per chiarire il suo precedente intervento, osserva che le considerazioni del presidente Sisto confermano che la maggioranza è consapevole dell'eterogeneità del decreto-legge, e quindi della sua incostituzionalità, ma non intende tuttavia fare nulla per renderlo omogeneo e conforme a Costituzione.

  Andrea COLLETTI (M5S) ricorda che il provvedimento è stato giudicato non urgente da molti dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni, i quali hanno espresso l'avviso che si sarebbe dovuto procedere con un provvedimento meno precipitoso e più ponderato e sistematico.

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  Le Commissioni respingono l'emendamento Turco 1.34.

  Elena CENTEMERO (PdL) ritira l'emendamento Carfagna 1.42, di cui è cofirmataria, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente in una nuova formulazione.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, ricorda che il parere dei relatori sull'emendamento Morani 1.50 è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini precedentemente illustrati (vedi allegato). Sottolinea che la proposta di riformulazione tiene conto degli emendamenti Dambruoso 1.24, Chiarelli 1.44, Terrosi 1.62, Carfagna 1.43, gli identici Daniele Farina 1.30 e Locatelli 1.10, Ferraresi 1.35, Locatelli 1.12 limitatamente alle lettere c) e d), Marzano 1.14 e Marzano 1.13, Locatelli 1.19, Marzano 1.17, Terrosi 1.60, Ferraresi 1.38, Turco 1.37, limitatamente alle lettere c) e d).

  Alessia MORANI (PD) dichiara di condividere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.50.

  Vittorio FERRARESI (M5S) esprime il timore che l'emendamento Morani 1.50, come eventualmente riformulato, abbia come conseguenza quella che il giudice, ancor più di quanto accade oggi, non consideri il minore come persona offesa nel reato di maltrattamento in famiglia, mentre invece, parere del suo gruppo, il minore dovrebbe essere considerato in questa ottica. A parte questo, si dichiara d'accordo sull'introduzione dell'aggravante, ma fa ritiene che si dovrebbe fare salvo il caso in cui il fatto sia commesso da un minore nei confronti di un altro minore: in tal caso, l'applicazione dell'aggravante sarebbe, a suo avviso, eccessiva.

  Nicola MOLTENI (LNA), ribadito che il suo gruppo valuta negativamente il provvedimento in esame, per il contenuto, che è eterogeneo, e per i modi e i tempi della sua adozione, esprime l'avviso che l'introduzione di un'aggravante comune per i reati di cui si discute sia una proposta condivisibile. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Morani 1.50, come eventualmente riformulato.

  Titti DI SALVO (SEL), premesso che il suo gruppo ribadisce le proprie riserve di fondo rispetto ad un provvedimento come quello in esame, che tratta il problema della violenza contro le donne come problema di ordine pubblico, senza vedere che si tratta invece di un problema culturale nelle relazioni tra uomo e donna, da risolvere quindi con un approccio diverso, esprime perplessità sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.50, nella parte in cui questa prevede come aggravante la commissione del fatto in presenza di una donna in stato di gravidanza. Ritiene infatti non immediatamente evidente che la condizione della donna in stato di gravidanza sia tale da giustificare la previsione di un'aggravante nel caso di reato commesso in sua presenza, a differenza di quanto avviene nel caso in cui il reato sia commesso in presenza di un minore.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, fa presente che la proposta di riformulazione prevede l'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso «in presenza» – oltre che «in danno» – di un minore e nel caso in cui sia commesso «nei confronti», e non «in presenza», di persona in stato di gravidanza: in altre parole, l'aggravante rispetto alla donna in stato di gravidanza è prevista solo nel caso in cui il fatto sia commesso nei suoi confronti, e non semplicemente in sua presenza.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, suggerisce di riformulare ulteriormente la proposta, nel senso di scrivere: «ovvero in danno di persona in stato di gravidanza», anziché «ovvero nei confronti di persona in stato di gravidanza».

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   Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, concorda con il presidente Sisto sul fatto che questa formulazione può risultare più chiara.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, osserva che l'articolo 572 del codice penale, nel testo previgente al decreto in esame, prevede, al secondo comma, che la pena sia aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore di quattordici anni. In altre parole il codice gradua la sanzione distinguendo tra il caso in cui il fatto è commesso nei confronti del maggiorenne e il caso in cui è commesso nei confronti del minore di quattordici anni. Con la proposta di riformulazione dell'emendamento Morani 1.50, il predetto secondo comma è abrogato e l'aggravante viene prevista quando il fatto è commesso in danno del minore di diciotto anni. Ritiene che si dovrebbe forse valutare l'opportunità di fare riferimento ad una soglia di età intermedia tra gli attuali quattordici anni e i diciotto anni della proposta emendativa, stabilendo che l'aggravante si applichi nel caso di fatto commesso in danno di minore di sedici anni.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, ritiene preferibile la previsione dell'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso in danno del minore di diciotto anni, anche perché la Convenzione di Istanbul ha impegnato l'Italia a prevedere la tutela del minorenne, che nell'ordinamento italiano è il minore di diciotto anni. Fa inoltre presente che il riferimento alla soglia dei diciotto anni è suggerito dagli emendamenti precedentemente enumerati, dei quali come relatrice ha tenuto conto, ai fini della sua proposta di riformulazione. In definitiva, sottolinea che si tratta di una indicazione univoca da parte di tutti i gruppi.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene preferibile la proposta di riformulazione avanzata dalla presidente Ferranti, in quanto più aderente alla Convenzione di Istanbul. Ritiene d'altra parte che l'inserimento dell'aggravante in questione tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale rappresenti una soluzione equilibrata e soddisfacente. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole su tale proposta.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, ritiene che lo spostamento dell'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 572 del codice penale tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del medesimo codice non rappresenti una soluzione equilibrata, dal momento che resta comunque vigente il terzo comma dello stesso articolo 572. Fa inoltre presente che la Convenzione di Istanbul richiede la tutela del «bambino», e non del «minore».

  Alessia MORANI (PD) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione del suo emendamento 1.50 (vedi allegato). Ritiene che la soglia di diciotto anni sia non solo coerente con la Convenzione di Istanbul – che parla di «minore», e non di «bambino» – ma più adatta a contrastare un reato che è tipicamente un reato continuato, e quindi si protrae per più anni nei confronti del minore.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 1.50 (ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Morani 1.50 (ulteriore nuova formulazione), risultano preclusi i seguenti emendamenti: Dambruoso 1.24, Chiarelli 1.44, Terrosi 1.62, Carfagna 1.43, gli identici Daniele Farina 1.30 e Locatelli 1.10, Ferraresi 1.35, Locatelli 1.12 limitatamente alle lettere c) e d), Marzano 1.14 e Marzano 1.13, Locatelli 1.19, Marzano 1.17, Terrosi 1.60, Ferraresi 1.38, Turco 1.37, limitatamente alle lettere c) e d). Si passa quindi alla votazione dell'emendamento Locatelli 1.12, limitatamente alla parte non preclusa.

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  Michela MARZANO (PD) ritira i suoi emendamenti 1.12, 1.11, 1.15 e 1.16.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, ricorda che il suo parere sull'emendamento Locatelli 1.20 è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini precedentemente illustrati.

  Vittorio FERRARESI (M5S) richiama la proposta presentata dal suo gruppo e contenuta nell'emendamento 1.36, col quale si prevede che tra le circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-ter del codice penale si riconosca quella dell'aver commesso i fatti nei confronti di persona minorenne – e non semplicemente di minore di sedici anni, come oggi – a prescindere dal fatto che il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore. Deve essere considerata circostanza aggravante, in altre parole, l'aver commesso il reato contro un minore, indipendentemente dal fatto di esserne ascendente, genitore o tutore.

  Michela MARZANO (PD) sottolinea che l'emendamento Locatelli 1.20, di cui è cofirmataria, intende prevedere l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 609-ter del codice penale non solo nel caso in cui il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore, ma più in generale nel caso in cui il colpevole sia persona legata al minore da rapporti non solo parentali, ma anche più latamente di carattere domestico o affettivo, anche senza convivenza.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, sottolinea come l'attuale primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale presenti una costruzione organica, la quale prevede, al n. 1), l'aggravante «secca» nel caso in cui i fatti siano commessi nei confronti di persona che non ha ancora compiuto quattordici anni e, al n. 5), l'aggravante qualificata nel caso in cui i fatti siano commessi nei confronti della persona che non ha compiuto sedici anni, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore. Si tratta, ribadisce, di una costruzione organica e ponderata, sulla quale è preferibile non intervenire senza attenta riflessione.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, fa presente alla deputata Marzano che l'abuso delle relazioni domestiche è comunque già previsto come circostanza aggravante comune dall'articolo 61, primo comma, n. 11) del codice penale.

  Michela MARZANO (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Locatelli 1.20, di cui è cofirmataria (vedi allegato).

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 1.36 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea a seguito di una ulteriore riflessione sul punto.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Locatelli 1.20 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Renato BALDUZZI (SCpI) ritira l'emendamento 1. 22.

  Tancredi TURCO (M5S) ritira l'emendamento 1. 37

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore, si intende che questi abbia rinunciato agli emendamenti 1. 8 e 1. 9.

  Alessia MORANI (PD) ritira l'emendamento 1. 48

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore, si intende che questi abbia rinunciato all'emendamento 1. 3.

  Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1. 31.

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  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore, si intende che questi abbia rinunciato all'emendamento 1. 45.

  Nicola MOLTENI (LNA) invita la Commissione a riflettere sulla nozione di relazione affettiva utilizzata nel decreto-legge, ritenendo che non sia congrua la precisazione che questa possa essere anche senza convivenza, essendo piuttosto opportuno far emergere che debba trattarsi di una relazione non occasionale e stabile, come previsto dal suo emendamento 1.2, che comunque ritira ritenendo che possa essere meglio formulato. Si riserva quindi di presentare in Assemblea un emendamento in merito alla nozione di relazione affettiva.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, ritiene che i requisiti della non occasionalità e di stabilità si evincano già dal testo anche se non previsti espressamente.

  Nicola MOLTENI (LNA) non condivide l'osservazione dell'onorevole Sisto, ritenendo indeterminata la nozione utilizzata nel decreto-legge.

  Franco VAZIO (PD) ritiene che non sia opportuno fare riferimento a criteri temporali o simili, così come a quello della convivenza, in quanto la relazione affettiva rilevante ai fini dell'aggravante in esame deve essere quella che implica un reciproco affidamento.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori, si intende che questi abbiano rinunciato rispettivamente agli emendamenti 1. 27 e 1. 52.
  In relazione all'emendamento 1. 53, ricorda di aver espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato escludendo il riferimento al numero 5-quinquies, che in realtà presuppone l'approvazione dell'emendamento 1.52, che invece non è avvenuta.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, rileva che l'emendamento appare poco comprensibile laddove si riferisce all'altro genitore, sembrando invece opportuno specificare che in caso vi debbano essere dei figli minorenni. Ritiene quindi che sarebbe opportuna una riformulazione anche in tal senso.

  Michela MARZANO (PD), dopo aver dichiarato di far proprio l'emendamento 1. 27, lo riformulata nel senso proposto dal relatore per la II Commissione, facendo la precisazione richiesta dal relatore per la I Commissione (vedi allegato).

  Le Commissioni approvano l'emendamento 1. 53 (nuova formulazione) Sbrollini (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori, si intende che questi abbiano rinunciato agli emendamenti 1. 54, e 1. 4 e 1.5.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Businarolo 1. 21.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore, si intende che questi abbiano rinunciato all'emendamento 1. 7.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Carfagna 1. 41.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Carfagna 1. 41, sostitutivo della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, non saranno posti in votazione gli emendamenti 1. 28, 1. 46, 1. 32, 1. 49 e 1. 39, diretti a modificare in singole parti la predetta lettera.

  Nicola MOLTENI (LNA) rileva che in realtà l'emendamento approvato si discosta dal testo del decreto che intende modificare solo in minima parte ed, in particolare, nella parte in cui si prevede che Pag. 21la relazione affettiva vi sia stata o via sia ancora, mentre non vi è alcuna differenza laddove si prevede che l'aggravante sussista anche quando il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Per tale ragione ritiene che si possano votare gli emendamenti volti a sopprimere tale parte dal decreto-legge. A questo proposito rileva come non sia congruo considerare più grave una condotta di stalking posta in essere attraverso delle e-mail inviate alla vittima anziché, ad esempio, degli appostamenti o pedinamenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la Commissione, approvando l'emendamento Carfagna 1. 41, si è espressa favorevolmente rispetto all'aggravante relativa agli strumenti informatici o telematici. Tuttavia, l'esame in assemblea servirà anche a meglio approfondire quanto prospettato dall'onorevole Molteni.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori, si intende che questi abbiano rinunciato rispettivamente agli emendamenti 1. 6 e 1. 25.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, presenta, come relatore per la I Commissione, l'emendamento 1.400 (vedi allegato), invitando conseguentemente al ritiro degli identici emendamenti Marzano 1.18, Chiarelli 1.47, Daniele Farina 1.33, Galgano 1.26 e Ferraresi 1.64.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, intervenendo sull'emendamento 1.400 del relatore per la I Commissione, fa presente che il problema è quello di trovare il giusto bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare, da una parte, la libertà della persona offesa di decidere in merito alle cose che la riguardano, compreso l'eventuale ritiro della querela, e, dall'altra parte, l'esigenza di tutelare la stessa persona offesa dai possibili condizionamenti e dalle pressioni che possono spingerla al ritiro della querela. Ritiene che la irrevocabilità della querela debba essere inoltre mantenuta anche per evitare un utilizzo strumentale della querela stessa e della sua revoca come possibili mezzi di «ricatto» in situazioni come ad esempio quella della separazione in corso tra i coniugi. Rileva inoltre che l'emendamento 1.400 del relatore per la I Commissione non chiarisce che cosa debba fare l'autorità giudiziaria nel caso in cui verifichi che la parte che rimette la querela lo fa perché soggetta a violenza o minaccia per compiere l'atto.

  Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara che il Governo esprime parere contrario agli identici emendamenti Marzano 1.18, Chiarelli 1.47, Daniele Farina 1.33, Galgano 1.26 e Ferraresi 1.64, preferendo il mantenimento del testo del decreto-legge. Fa presente infatti che la Convenzione di Istanbul richiede di estendere il più possibile i casi di procedibilità d'ufficio, anche perché è noto con quanta difficoltà le donne vittime di violenza giungano a sporgere querela, essendo questo un atto che le espone ad una situazione di pericolo. Il Governo ha scelto di non prevedere la procedibilità d'ufficio, essendo questa già previsto dall'ordinamento nel caso di lesioni di una certa gravità, ma di prevedere comunque l'irrevocabilità della querela nel convincimento che se la donna arriva a sporgere querela è perché è maturata per lei una situazione di effettiva gravità. Fa inoltre presente che in molti casi la querela viene ritirata non a causa di una pressione o di un condizionamento esterni, ma perché la donna stessa tende, passato il momento di maggiore pericolo, a giustificare il suo aggressore nella convinzione di poter stabilire con lui una relazione normale.

  Titti DI SALVO (SEL) si dichiara contraria tanto alla irrevocabilità della querela, quanto alla valutazione della remissione della querela da parte dell'autorità giudiziaria. Ritiene infatti che le donne non debbano essere considerate, e conseguentemente trattate nelle previsioni normative, come soggetti fragili e incapaci di decidere liberamente delle cose che le Pag. 22riguardano. Fa presente che l'irrevocabilità della querela trasferisce in sostanza alle forze dell'ordine la decisione in merito a quanto deve accadere. Tuttavia le forze dell'ordine non sono di fatto nelle condizioni di far fronte alla loro responsabilità nei confronti delle vittime di violenza. Si aggiunga che i centri antiviolenza auditi nel corso dell'indagine conoscitiva hanno segnalato che la previsione della irrevocabilità della querela rischia di fungere da disincentivo alle querele stesse e di provocarne quindi la diminuzione. Per questa ragione il suo gruppo propone la soppressione della lettera b) del comma 3 dell'articolo 1. Per quanto riguarda la proposta del relatore per la I Commissione, esprime apprezzamento per essa, ma ritiene che anche in questo caso si tratti di una proposta che non rispetta pienamente il diritto delle donne a decidere.

  Emanuele FIANO (PD) rileva che sono passate le 23.30 e chiede pertanto che i lavori delle Commissioni siano aggiornati a domani mattina, conformemente a quanto deciso dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi prima di questa seduta.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, ritiene che le Commissioni dovrebbero proseguire i propri lavori fino alla votazione sulle proposte emendative relative alla revocabilità della querela.

  Emanuele FIANO (PD) sottolinea che il dibattito su tali proposte si preannuncia non breve e chiede che la presidenza rispetti le decisioni degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, oppure metta ai voti la richiesta del suo gruppo di aggiornare i lavori alla seduta di domani.

  Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che le Commissioni debbano votare subito gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), oppure completare la discussione sugli stessi nella presente seduta e quindi procedere al voto, senza porsi limiti di orario. Ritiene, infatti, che i commissari abbiano avuto tutto il tempo necessario per approfondire l'argomento ed esprimere un voto consapevole, posto che il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni da più di un mese. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sui predetti emendamenti.

  Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come la complessità della discussione non dipenda dal giorno dell'assegnazione del provvedimento, bensì dalla rilevanza degli emendamenti in questione, trattandosi di un punto qualificante del provvedimento. Non comprende quindi da cosa derivi la fretta di votare a tutti i costi questa sera.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, da atto all'onorevole Molteni che vi è stato tutto il tempo per valutare e approfondire il contenuto del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD) chiede che sia posta in votazione la sua richiesta di rinviare il seguito dell'esame a domani.

  Walter VERINI (PD) condivide la richiesta del collega Fiano, rilevando peraltro come la questione relativa alla revocabilità della querela meriti un attenta e non frettolosa discussione da parte delle Commissioni.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore per la I Commissione, ritiene, se la presidente Ferranti è d'accordo, che a questo punto si debba mettere in votazione la proposta dell'onorevole Fiano.

  Donatella FERRANTI, presidente, concorda e pone in votazione la proposta del collega Fiano.

  Le Commissioni approvano la proposta dell'onorevole Fiano di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata domani alle ore 9.

  La seduta termina alle 23.40.

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