CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 settembre 2013
85.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 settembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Testo unificato Doc. XXII n. 5 Mongiello ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Vazio, ha illustrato il contenuto del documento in esame, per le parti di competenza della Commissione giustizia, e ha formulato una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.05.

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 19 settembre 2013.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
Emendamenti C. 245-280-1071-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.30 alle 11.05.

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 settembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, osserva che il testo in esame, composto da 16 articoli, contiene la «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita». Fra le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, in particolare, gli articoli 5, 8 e 10.
  L'articolo 5 delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive – coordinandoli con quelli contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 – al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione che comprende la fattispecie dell'elusione: costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione (lettera a)).
  Resta salvaguardata la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. A tal fine si prevede che l'abuso del diritto si configuri nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell'operazione abusiva. Al contrario, se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura. Si precisa che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente (lettera b)).
  La fattispecie abusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria, la quale può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta (lettera c)).
  Nell'ambito dei principi e criteri direttivi è prevista una implementazione della disciplina procedurale sotto i seguenti profili: 1) il regime della prova: a carico dell'amministrazione è posto l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di mercato; a carico del contribuente grava l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso degli strumenti giuridici utilizzati (lettera d)); 2) la motivazione dell'accertamento: nell'atto di accertamento deve essere formalmente e puntualmente individuata la condotta abusiva, a pena di nullità dell'accertamento stesso (lettera e)); 3) il contradditorio e il diritto di difesa: devono essere garantiti in ogni fase del procedimento di accertamento tributario (lettera f)).
  La norma di delega è volta a riequilibrare il rapporto tra lo strumento anti-elusione e la certezza del diritto, messa in discussione dalla prassi amministrativa di sindacare ex post le scelte dei contribuenti sulla base di orientamenti non noti al momento in cui le operazioni sottoposte a controllo sono già decise ed effettuate. Pertanto, da un lato è stabilito il generale divieto di utilizzare in modo distorto gli strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione (lettera a)). Dall'altro Pag. 17lato è riconosciuto al contribuente il diritto di scelta tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale, purché essa non sia volta unicamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali; viene riconosciuta l'ammissibilità dell'operazione qualora essa sia giustificata da ragioni extrafiscali «non marginali»; costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente (lettera b)).
  L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. Per tali fattispecie non possono comunque essere ridotte le pene minime al di sotto di determinate soglie.
  Sono inoltre previste una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscali e delle relative conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.
  È stato inoltre previsto che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
  Viene poi chiarita la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.
  Si segnala, nel dettaglio, che il comma 1, nel definire i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, oltre alla predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevede: a) la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo – tenuto conto di adeguate soglie di punibilità – alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa; per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011 (che ha novellato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA); b) l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale; c) l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata; d) la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità; e) l'estensione ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
  L'articolo 10 reca la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria.
  Quest'ultimo è da perseguire in particolare attraverso interventi riguardanti: la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie; la composizione monocratica dell'organo giudicante per controversie di modica entità, l'ampliamento Pag. 18delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica, l'uso della posta elettronica certificata per comunicazioni e notificazioni, la semplificazione dell'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, la generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario, la previsione dell'immediata esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie.
  In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale.
  Tra i principi e i criteri direttivi per la tutela dei contribuenti si ricordano: l'impignorabilità di alcuni beni di impresa; l'estensione della rateazione dei debiti tributari e la riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi; la limitazione del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio.
  Ritiene che le disposizioni in esame siano formulate in modo sostanzialmente equilibrato proponendo, quindi, alla Commissione di esprimere parere favorevole. Ritiene altresì che il Parlamento dovrà verificare con estrema attenzione come in concreto la delega legislativa sarà esercitata, allorché sarà chiamata ad esprimersi sul relativo decreto legislativo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo, approvato dal Senato.

INTERROGAZIONI

5-00296 Rossomando: Sulla situazione del tribunale di Ivrea in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.