CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2013
84.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, che reca una delega al Governo per l'introduzione di disposizioni in favore di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, risulta dalla unificazione delle proposte di legge C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore ed è stato adottato dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati in data 8 agosto 2013. Rileva che i provvedimenti originari ed il testo unificato adottato non sono corredati di relazione tecnica. Al riguardo, osserva come le disposizioni del provvedimento in esame si sostanzino in norme «aperte», destinate a sortire effetti finanziari, la cui valutazione è rimessa alla Commissione. Con riferimento agli articoli 1 e 16, recanti aspetti procedurali e finanziari della delega fiscale, ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 disciplina il procedimento per la quantificazione degli effetti finanziari connessi a deleghe legislative. Fa presente che, per la complessità della materia trattata, la delega in esame appare ricadere nell'ipotesi in cui la quantificazione degli effetti connessi all'esercizio della stessa è rinviata al momento della predisposizione degli schemi di decreto legislativo. Rileva, peraltro, che il testo del provvedimento non rinvia espressamente all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, ritiene che sarebbe utile una valutazione, anche in linea di massima, delle grandezze finanziarie coinvolte e delle conseguenti rimodulazioni del gettito tributario che potrebbero derivare dalla riforma in esame, tenuto conto che il testo ripercorre a grandi linee il progetto già presentato dal Governo nella precedente legislatura. Per quanto attiene alla quantificazione dell'impatto effettivo sui saldi della normativa da adottare nell'esercizio della delega, osserva che il rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 16 richiede in primo luogo che – nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – i decreti legislativi recanti nuovi oneri siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Inoltre per una valutazione d'insieme della neutralità del processo di riforma, osserva come sia necessario che gli schemi di decreto attuativi della delega siano contestualmente sottoposti alla verifica finanziaria in sede parlamentare. In caso invece di successione nel tempo dei decreti medesimi, rileva che gli stessi dovrebbero essere sempre corredati di un quadro finanziario, costantemente aggiornato, riferito al complessivo impatto finanziario atteso dal processo di riforma. In proposito ritiene utile acquisire l'avviso del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 16, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che, mentre il comma 1 dispone che l'attuazione della delega non deve determinare maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica e non deve determinare un incremento della pressione fiscale complessiva, il comma 2 afferma che la revisione del sistema fiscale è finalizzata ad una riduzione della pressione tributaria sui contribuenti. Osserva che sul punto andrebbero forniti chiarimenti in merito alle risorse che si intende utilizzare per assicurare, contestualmente, l'assenza di minori entrate per la finanza pubblica, il mancato incremento della pressione fiscale e la riduzione della pressione tributaria. In particolare, ritiene che andrebbe precisato se l'ammontare complessivo delle entrate sia assicurato da un aumento delle entrate contributive diretto a compensare la riduzione delle entrate tributarie ovvero da altre misure che non concorrono alla determinazione della pressione fiscale. Segnala, inoltre, che, tenuto conto degli attuali andamenti del PIL, andrebbero indicate le misure da adottare nell'ipotesi in cui la pressione fiscale registri un incremento, a parità di entrate fiscali e contributive, in conseguenza della riduzione del prodotto interno lordo. Per quanto attiene ai criteri di delega individuati, segnala, in particolare, che il criterio di cui al comma 1, lettera d), relativo alla generalizzazione del meccanismo della compensazione, potrebbe risultare particolarmente oneroso. Per quanto concerne Pag. 66l'articolo 2, in materia di revisione del catasto dei fabbricati, ritiene che andrebbe fornita una conferma in merito alla possibilità di attuare le nuove procedure previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, tenuto conto che la norma prevede il «prioritario» utilizzo delle strutture e delle professionalità esistenti nell'ambito dell'amministrazione pubblica, di cui al comma 4. Pertanto, data la complessità delle attività richieste, fa presente che andrebbe precisato come si intenda far fronte alle stesse assicurando l'invarianza finanziaria complessiva. Qualora si intenda utilizzare anche parte di emersione di base imponibile, segnala che andrebbe verificata la compensatività finanziaria di tale ipotesi anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Rileva che uno dei criteri di delega prescrive l'invarianza del gettito delle singole imposte influenzate dalle stime dei valori patrimoniali e dalle rendite; a tal fine occorrerà provvedere ad una modifica di aliquote impositive e delle eventuali deduzioni e franchigie, con particolare riferimento all'IMU e alle imposte sui trasferimenti, per evitare un aggravio del carico fiscale. In proposito, osserva che andrebbero approfonditi gli eventuali effetti di redistribuzione del gettito su base territoriale derivanti da un adeguamento dei valori patrimoniali e delle rendite ai valori di mercato e che tali effetti potrebbero rivelarsi più vantaggiosi per determinati enti territoriali rispetto ad altri. Segnala che andrebbe quindi precisato se si intenda far fronte a tali esiti con i meccanismi perequativi previsti dalla vigente legislazione posto che gli interventi sulle aliquote dovrebbero intendersi su base nazionale. In proposito, richiama il criterio generale di delega che prevede un adeguamento delle modalità di distribuzione dei fondi perequativi e di riequilibrio, di cui al comma 3, lettera m). In ordine ai profili evidenziati, ritiene che andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo. In merito alla procedura per l'attribuzione del valore patrimoniale e delle rendite agli immobili iscritti in catasto in base ai prezzi di mercato, segnala che, nella precedente legislatura, nel corso dell'esame del ddl di delega fiscale, il Governo aveva formulato parere contrario su alcuni emendamenti che intervenivano sulle modalità di determinazione dei predetti valori tenuto conto di alcuni criteri sottostanti tale rideterminazione. Osserva come sarebbe quindi utile acquisire l'avviso del Governo in merito ai criteri di rideterminazione previsti dall'articolo in essere. Rileva che specifici chiarimenti andrebbero altresì forniti in merito agli effetti finanziari attribuibili alla revisione delle commissioni censuarie provinciali e centrale tenuto conto, tra l'altro, che tra i membri sono inclusi professionisti e docenti qualificati in materia di economia e estimo urbano ed esperti di statistica e di econometria. In merito alla disposizione che impone alle amministrazioni interessate l'obbligo di rispondere entro 60 giorni alle eventuali istanze circa l'attribuzione di valori e rendite presentate dai contribuenti mediante autotutela, segnala che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere tale attività senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, precisando tra l'altro quali siano gli effetti riconducibili ad un'eventuale inerzia dell'amministrazione entro il termine stabilito. Fa presente, infine, come andrebbe confermato che la clausola indicata nel comma 4 – assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – riferita ai soli commi 1 e 3, debba intendersi riferita anche al comma 2, tenuto conto che quest'ultimo fornisce elementi di dettaglio in relazione alle funzioni statistiche indicate al comma 1. Con riferimento all'articolo 3, recante stima e monitoraggio dell'evasione fiscale, ritiene opportuna una conferma in merito all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica connessi al funzionamento della Commissione. Fa presente, in particolare, che andrebbero meglio chiarite le forme di contribuzione indicate dalla norma al fine di verificare se le stesse siano idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività assegnata e se possano configurare forme di contribuzione obbligatoria, che beneficiano della deducibilità fiscale. Per Pag. 67quanto concerne l'articolo 4, in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, ritiene opportuna una conferma in merito all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica connessi al funzionamento della Commissione. In particolare, segnala che andrebbe verificato, da un lato, che le forme di contribuzione previste dalla norma siano sufficienti a garantire il regolare svolgimento dell'attività assegnata e, dall'altro alto, che l'onere sostenuto dai soggetti interessati al versamento non determini effetti di riduzione del gettito fiscale dovuti alla deducibilità dei contributi. Osserva come andrebbero inoltre forniti chiarimenti anche in linea di massima, circa gli effetti finanziari, derivanti dai diversi interventi indicati dalle norme – riduzione contributi ed incentivi alle imprese, razionalizzazione della spesa fiscale, stabilizzazione del 5 per mille. Evidenzia, inoltre, come andrebbe chiarito il coordinamento delle disposizioni con l'articolo 16 del provvedimento in esame. Sul punto segnala l'opportunità di chiarire, in primo luogo, con quale priorità le eventuali maggiori entrate debbano essere destinate all'istituto del 5 per mille IRPEF o al finanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Inoltre, segnala che l'utilizzo di maggiori entrate tributarie per il finanziamento del 5 per mille dell'IRPEF determina, sul piano della finanza pubblica, un incremento di spesa, tenuto conto della classificazione contabile del 5 per mille, che potrebbe essere, stante il dettato della norma, finanziato con incrementi di entrate. Di tale considerazione occorre tener conto con riferimento all'obiettivo della riduzione della pressione tributaria, di cui all'articolo 16. In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rapporto da allegare al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, ai sensi del comma 1, ricorda che, in base all'articolo 22, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, la nota integrativa allegata alla tabella n. 1 dell'entrata del disegno di legge di bilancio, tra le altre cose, già prevede un apposito allegato concernente gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Al riguardo, fermo rimanendo il più ampio contenuto espositivo del rapporto di cui alla norma in commento, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di coordinare tra le disposizioni precedentemente illustrate. Con riferimento alla disposizione che prevede che ai componenti della Commissione, che può essere istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la valutazione dell'efficacia delle misure agevolative di carattere fiscale, non siano riconosciuti gettoni di presenza, rimborsi o compensi, ritiene opportuno che la stessa sia modificata in maniera conforme alla clausola di analogo tenore ma di portata più ampia, prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), per la Commissione che si occuperà del monitoraggio dell'evasione fiscale, riferita a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. In merito al comma 3, segnala che la disposizione prevede che le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale, nonché i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi od e gli incentivi alle imprese devono essere attribuiti esclusivamente al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011. A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 36 del decreto-legge n. 138 del 2011, il Documento di economia e finanza, a decorrere dall'anno 2013, deve contenere una valutazione delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale relativa all'anno precedente. Rileva che dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione Pag. 68vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono nel suddetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. Al riguardo, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di coordinare il testo in esame con le disposizioni richiamate, in particolare prevedendo nel provvedimento in esame un espresso richiamo alla necessità di rispettare i vincoli di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea come previsto già dal citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011. In merito all'articolo 5, recante disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, segnala che l'attività prevista dalla norma, diretta a contrastare l'abuso del diritto mediante l'attribuzione all'amministrazione finanziaria dell'onere di dimostrare l'intento abusivo del contribuente e le modalità di alterazione degli strumenti giuridici utilizzati, potrebbe determinare effetti onerosi. Sarebbe utile quindi una stima almeno in linea di massima, di tali effetti. Per quanto concerne la possibilità di riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, evidenzia l'opportunità di una conferma diretta ad escludere che tali semplificazioni possano ridurre gli effetti di gettito attesi dall'attività di accertamento e di riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria. Per quanto concerne l'articolo 6, recante gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli, osserva che le disposizioni indicate dal comma 1 determinano un generale ampliamento delle attività poste a carico dell'amministrazione finanziaria. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti dati volti a verificare i relativi effetti sul piano finanziario. Segnala, inoltre, che la previsione di una maggiore applicazione della rateazione dei debiti tributari appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Per quanto concerne la possibilità di riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, ritiene opportuna una conferma diretta ad escludere che tali semplificazioni possano ridurre gli effetti di gettito attesi dall'attività di accertamento e di riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria. Ritiene opportuna una conferma diretta ad escludere che le semplificazioni previste dall'articolo 7 ostacolino l'attività di accertamento e di riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria e, quindi, il conseguimento dei relativi effetti di gettito. Con riferimento all'articolo 8, in materia di revisione del sistema sanzionatorio, fa presente che andrebbero forniti chiarimenti circa eventuali implicazioni, in termini di deterrenza, dei nuovi parametri previsti per la qualificazione del reato tributario e per la definizione della relativa disciplina sanzionatoria. Per quanto concerne l'articolo 9, recante rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, osserva che le disposizioni determinano un generale ampliamento delle attività poste a carico dell'amministrazione finanziaria in merito alle quali andrebbero acquisiti dati volti a verificare i relativi effetti sul piano finanziario. Ritiene che andrebbero altresì forniti maggiori elementi circa gli effetti finanziari che potrebbero derivare dalla prevista riorganizzazione delle agenzie fiscali da attuare anche in funzione delle esigenze di riduzione della spesa pubblica. Con riferimento all'articolo 10, in materia di revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, osserva che le disposizioni determinano un generale ampliamento delle attività poste a carico dell'amministrazione finanziaria in merito alle quali andrebbero acquisiti dati volti a verificare i relativi effetti sul piano finanziario. Osserva come andrebbero altresì forniti elementi utili per la quantificazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni in materia di mancato pignoramento dei beni mobili strumentali delle imprese e dei professionisti e in materia di Pag. 69maggiori rateizzazioni e riduzione di sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi. Per quanto concerne l'articolo 11, recante revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, in merito al comma 1, osserva che, in assenza di precise indicazioni sui parametri che si intende introdurre, non appare possibile effettuare una verifica dei relativi effetti finanziari. In particolare, fa presente che la norma non indica i criteri per la qualificazione dei contribuenti minimi e dei contribuenti minori. Rileva che non risulta altresì indicato a quali contribuenti e a quali forme impositive si riferiscano i regimi opzionali da introdurre. In proposito, osserva che tali regimi saranno applicati dai contribuenti sulla base della valutazione del proprio vantaggio fiscale, determinando conseguentemente una riduzione di gettito. In merito al profilo applicativo della disposizione, segnala che la nuova imposta potrebbe essere sostitutiva oltre che dell'IRPEF anche delle relative addizionali regionali e comunali all'IRPEF. In proposito, ritiene necessaria una precisazione al fine di tenere conto degli effetti finanziari per gli enti territoriali interessati e del necessario coordinamento con la disciplina sul federalismo fiscale. Fa presente che andrebbero, inoltre, fornite precisazioni in merito alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Ciò in quanto, tenuto conto della progressività per scaglioni dell'IRPEF, qualora i redditi da assoggettare a imposta sostitutiva non concorressero anche alla determinazione del reddito complessivo, i soggetti interessati otterrebbero un risparmio d'imposta sugli altri redditi in conseguenza della riduzione dell'aliquota marginale applicata. In merito ai profili di cassa – al fine di assicurare l'applicazione della clausola di invarianza finanziaria complessiva – ritiene necessarie indicazioni riguardo alla dinamica degli incassi con particolare riferimento ai termini di versamento, in acconto e a saldo, dell'imposta sostitutiva. Segnala che l'articolo 12, in materia di razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta, è suscettibile di determinare effetti finanziari sia in termini di competenza che in termini di cassa, il cui segno, positivo o negativo, andrebbe verificato sulla scorta della normativa attuativa. Segnala che i possibili effetti finanziari attribuibili all'articolo 13, recante razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, potranno essere valutati solo in sede di attuazione della delega. Ritiene comunque necessario che, in tale sede, le disposizioni siano coordinate con la disciplina sul federalismo fiscale tenuto conto che una quota del gettito delle imposte indicate dalla norma è destinato a fini perequativi nell'ambito del federalismo comunale. Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di giochi pubblici, ritiene che andrebbe chiarito se dall'adeguamento ai principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea possano derivare effetti di carattere finanziario. In particolare, ritiene che andrebbe precisato a quali principi il testo intenda fare riferimento. Fa presente che, analogamente, andrebbero acquisite precisazioni con riferimento alla revisione delle norme vigenti in materia di prelievo erariale e percentuali da destinare alle vincite e in materia di compensi spettanti agli operatori del settore. A suo avviso, occorre, infatti, considerare che tali meccanismi presiedono – insieme con la determinazione delle basi imponibili e con altri criteri di ripartizione delle somme giocate – alle variazioni di gettito nel settore dei giochi. Poiché, inoltre, il testo fa riferimento all'esigenza di contemperare gli interessi erariali con quelli generali in materia di salute pubblica, ritiene che andrebbero chiarite le possibili modalità attuative di tale previsione, considerato che, in astratto, da essa potrebbero discendere sia limitazioni nelle offerte di gioco sia misure di assistenza volte a ridurre gli effetti delle patologie legate al gioco (con conseguenti maggiori spese). Riguardo all'istituzione della Lega ippica italiana, evidenzia come andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alle implicazioni Pag. 70di carattere finanziario delle norme, connesse sia alle funzioni dell'ente sia alle forme di finanziamento previste dal testo. In particolare, osserva che, a fronte delle funzioni indicate dalla lettera u) – controlli di regolarità; ripartizione del fondo per lo sviluppo del settore –, vengono previste forme di finanziamento pubblico: infatti si stabilisce che l'apposito fondo di dotazione debba essere alimentato, fra l'altro, da fonti di entrata che attualmente affluiscono alle pubbliche amministrazioni – quote di raccolta e di gettito nel settore dei giochi. A suo avviso, andrebbero pertanto forniti dati ed elementi volti a chiarire la compatibilità delle disposizioni con la clausola di neutralità finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame. Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 15, in materia di fiscalità ambientale, nel presupposto che le modifiche da introdurre garantiscano una complessiva neutralità di effetti sulla finanza pubblica e siano sostanzialmente coerenti con la normativa europea.

  Il viceministro Stefano FASSINA si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore. A tal fine, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.
Atto n. 22.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame disciplina i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università ed è adottato ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012. Segnala che il decreto legislativo n. 18 del 2012, emanato sulla base di una delle deleghe conferite dalla legge n. 240 del 2010, primo periodo, e comma 4, lettera a), ha disposto che, entro il termine del 1o gennaio 2014, le università devono adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Per quanto in questa sede più direttamente interessa, rileva che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del 2012 ha rimesso ad un decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, la definizione dei principi contabili e degli schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale, che costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dalla nuova disciplina, alla quale – si ricorda – devono uniformarsi anche le università non statali. Fa presente che lo schema di decreto – corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica – consta di 9 articoli e di 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Rileva che la relazione illustrativa ricorda che destinatari del provvedimento sono gli atenei statali e non statali. Segnala, in particolare, che l'articolo 1 dispone che le università sono tenute ad attenersi ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti Pag. 71nel provvedimento. Tali principi e schemi sono aggiornati sempre con decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, in coerenza con il decreto legislativo n. 91 del 2011. Rileva che nello schema sono analizzate le poste di bilancio particolarmente significative per il settore universitario e, per quanto non espressamente in esso previsto, si applicano le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità. Con riferimento all'articolo 2, che individua i principi contabili generali o postulati da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci degli atenei, che in larga misura sono ripresi dai principi generali di bilancio fissati dalla legge n. 196 del 2009, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una più puntuale descrizione dei medesimi. Rileva che l'articolo 3 individua le voci che compongono il bilancio unico d'ateneo di esercizio, precisando che le voci obbligatorie possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo; l'articolo 4 reca alcune delle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico indicate con i relativi principi di valutazione; l'articolo 5 individua i criteri ai quali gli atenei – tenendo conto delle proprie specificità – sono tenuti ad attenersi nella predisposizione del primo Stato patrimoniale. Segnala che, al contempo, l'articolo 9 dispone che in sede di predisposizione del primo bilancio unico d'ateneo di esercizio, devono essere predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo i principi contabili pregressi e i saldi di bilancio ottenuti in applicazione dei nuovi principi. Inoltre, si prevede che nella Nota Integrativa siano riportate adeguate annotazioni circa le principali modifiche apportate alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Fa presente che la relazione illustrativa afferma al riguardo che quanto previsto dall'articolo 9 è essenzialmente finalizzato a rendere possibile la comparazione dei dati tra l'esercizio di chiusura in contabilità finanziaria ed il primo esercizio in contabilità economico-patrimoniale. Rileva che l'articolo 6, per le università che sono amministrazioni pubbliche ai sensi del già citato articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009, prevede l'obbligo di adozione di un piano dei conti, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e che l'articolo dispone inoltre l'obbligo di aggiornamento delle codifiche SIOPE che deve avvenire sulla base della struttura del medesimo piano. La struttura del comune piano dei conti per le università facenti parte del comparto della pubblica amministrazione è rimessa ad un successivo decreto interministeriale, del quale non viene tuttavia indicato un termine per l'adozione. Osserva che l'articolo 7 detta i criteri per la predisposizione – da parte delle università facenti parte del comparto delle amministrazioni pubbliche – del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, secondo gli schemi di cui all'allegato 2. Rileva, infine, che l'articolo 8 prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che a tal fine si avvale della Commissione per la Contabilità economico-patrimoniale delle università di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 del 2012, di un manuale tecnico-operativo di supporto delle attività gestionali. Infine, con riferimento ai profili finanziari, ricorda che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Conclude evidenziando l'importanza del provvedimento ai fini della trasparenza e del controllo della sostenibilità economico-finanziaria dei bilanci delle università sia pubbliche che private.

  Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI osserva come il provvedimento in esame assuma rilevante importanza per il sistema universitario, dal momento che esso ne garantisce un maggiore trasparenza e una migliore valutazione. Sottolinea Pag. 72quindi che il passaggio dall'attuale sistema finanziario al nuovo sistema economico-contabile rappresenta, per il mondo universitario, un importante mutamento sul piano culturale. Con riferimento al testo del provvedimento, segnala l'opportunità di correggere un mero errore materiale all'articolo 4, comma 1, lettera b), e di integrare l'allegato 1, nella parte relativa al Rendiconto finanziario, in modo da rendere più trasparenti le informazioni relative al flusso degli investimenti/disinvestimenti.

  Il viceministro Stefano FASSINA fa presente di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (atto n. 22);
   preso atto dei chiarimenti del Governo, in base ai quali appare opportuno correggere un mero errore materiale al testo dell'articolo 4, comma 1, lettera b) e integrare l'allegato 1, nella parte relativa al Rendiconto finanziario, in modo da rendere più trasparenti le informazioni relative al flusso degli investimenti/disinvestimenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 4, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, sostituire le parole: se soggetto a vincolo con le seguenti: se non soggetto ad ammortamento.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire le parole: se non soggetto a vincolo con le seguenti: se soggetto ad ammortamento;
   all'allegato 1, nella parte relativa al Rendiconto finanziario, sostituire le parole: INVESTIMENTI IN IMMOBILIAZZAZIONI con le seguenti: INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI;
  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di emanare il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, in tempo utile al fine di consentire alle università, considerate amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di rispettare il termine del 1o gennaio 2014, previsto dal comma 1 del suddetto articolo 6, per l'adozione del comune piano dei conti».

  Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante classificazione della spesa delle università per missioni e programmi.
Atto n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame – recante la classificazione della spesa delle università per missioni e programmi – è adottato ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012. Rileva che il decreto legislativo n. 18 del 2012, emanato sulla base di una delle deleghe conferite dalla legge n. 240 del 2010, primo periodo, e comma 4, lettera a), ha disposto che, entro il termine del 1o Pag. 73gennaio 2014, le università devono adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Ricorda, inoltre, che il decreto legislativo n. 18 del 2012 ha disposto che le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute alla classificazione delle spese per missioni e programmi, in analogia con quanto previsto per il bilancio dello Stato ai sensi della legge n. 196 del 2009. Fa presente che lo schema in esame – corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica – consta di 5 articoli. In particolare, segnala che l'articolo 1 prevede che le disposizioni dello schema si applicano sperimentalmente per l'esercizio finanziario 2013 e, in ogni caso, fino all'emanazione di un successivo decreto integrativo e correttivo, coerente con il piano dei conti di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale, concernente i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale. Rileva che l'articolo 2 individua 5 missioni e 9 programmi, per ciascuno dei quali è indicata, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 18 del 2012, la corrispondente classificazione COFOG di secondo livello. Ricordo che le 5 missioni sono: Ricerca e innovazione, Istruzione Universitaria, Tutela della salute, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire, in analogia con quelle previste per le amministrazioni centrali dello Stato. Con riferimento all'articolo 3, concernente i principi di classificazione delle spese, esso dispone che le stesse sono imputate al programma cui, sulla base del piano dei conti e dei criteri generali dettati dall'articolo 4, risultano direttamente riconducibili. Nel caso di spese destinate congiuntamente a più programmi, queste sono imputate ad ogni singolo programma sulla base dei criteri specifici recati dall'articolo 5. Nella sostanza, gli articoli 4 e 5 costituiscono una sorta di «mappa» per la corretta imputazione delle singole voci di spesa. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva l'opportunità di acquisire dal Governo alcuni chiarimenti in merito alla imputazione a diversi programmi delle spese relative a borse di studio, retribuzione del personale di ruolo e missioni e formazione. Fa presente che tali chiarimenti possono essere utili anche al fine di prevedere una nota metodologica di supporto alle amministrazioni interessate dallo schema di decreto in esame, al fine di classificare correttamente le tipologie di spesa sopra ricordate nei programmi corrispondenti. Con riferimento ai profili finanziari, ricorda che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Nel rilevare come il provvedimento in esame introduca strumenti di contabilità economico-patrimoniale improntati a una maggiore trasparenza, esprime infine apprezzamento per il fatto che il nuovo sistema sarà adottato nel rispetto dei termini previsti.

  Il viceministro Stefano FASSINA fa presente di non avere osservazioni da formulare.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante classificazione della spesa delle università per missioni e programmi (atto n. 23),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di predisporre una nota metodologica di supporto alle amministrazioni interessate dallo schema di decreto in esame al fine di consentire alle stesse di imputare correttamente ai programmi corrispondenti, di cui all'articolo 2, le tipologie di spesa relative, in particolare, a borse di studio, retribuzione del personale di ruolo, nonché missioni e formazione».

Pag. 74

  Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 5 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione attività produttive, commercio e turismo ha trasmesso il nuovo testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati nn. 5, 6, 7 e 11, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Rileva che il testo, composto da cinque articoli, prevede in particolare che la Commissione – istituita per la durata della XVII legislatura e composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera – presenti all'Assemblea della Camera una relazione ogni dodici mesi e, comunque, al termine dei suoi lavori. Segnala che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Commissione ha il compito di approfondire la conoscenza e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e usurpative in campo commerciale nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo – dei quali il comma 2 dell'articolo 1 fornisce puntuale definizione – al fine di poterli contrastare in modo efficace, nel quadro dello studio e della valutazione delle buone prassi sperimentate in Europa e della legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea. Osserva che, fra i compiti della Commissione, specificati ai commi 3 e 4 del citato articolo 1, vi è altresì quello di accertare i risultati raggiunti nell'opera di contrasto dei citati fenomeni e i limiti di diversa natura che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni in tale campo. Evidenzia che la Commissione, inoltre, è chiamata a svolgere un'attività di raccolta di dati concernenti la dimensione della produzione di merci contraffate e usurpative delle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani. Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Fa presente che la medesima disposizione prevede che, con regolamento interno approvato dalla Commissione, venga stabilito il numero massimo delle suddette collaborazioni. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 6 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Rileva che il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Nel rilevare l'assenza di effetti Pag. 75diretti della proposta sulla finanza pubblica, in quanto – come già segnalato – le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico della dotazione di bilancio della Camera, ritiene comunque apprezzabile la definizione di un limite massimo di spesa che appare volto ad introdurre un elemento di cautela nella conduzione finanziaria delle Commissioni di inchiesta.
  Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame.

  Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Nuovo testo C. 362.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali e che il testo non è corredato di relazione tecnica. Osserva altresì che il testo non presenta una espressa clausola di neutralità finanziaria. Rileva che andrebbero comunque forniti dati volti a suffragare la possibilità di svolgere le attività correlate all'istituzione ed alimentazione degli elenchi presso il Ministero con le risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva che, in caso contrario, andrebbero indicate le risorse con le quali far fronte a tali adempimenti.
  Il viceministro Stefano FASSINA, rileva che il Ministero competente ha comunicato che le attività di cui trattasi potranno essere effettuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, ritiene che l'articolo 2, comma 1, debba essere integrato con la previsione di un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Ritiene, comunque, che l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza debba essere dimostrata nella relazione tecnica che il Ministero dovrà predisporre. Chiede pertanto la predisposizione della relazione tecnica.

  Maino MARCHI (PD), relatore, concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di acquisire, nel termine di sette giorni, la relazione tecnica.

  La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di sette giorni.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
Nuovo testo C. 544.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge reca disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri e che il testo non è corredato di relazione tecnica. Osserva che, in base al testo in esame, una serie di iniziative celebrative – attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche – potranno essere finanziate Pag. 76«in collaborazione con enti pubblici», di cui all'articolo 2. In particolare osserva come sia necessario meglio specificare, in tale ambito, il ruolo della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. Rileva che il testo, inoltre, fa riferimento sia ad un programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, sia «ad ulteriori iniziative», di cui all'articolo 5, proposte da amministrazioni dello Stato o da amministrazioni pubbliche: per tali attività non vengono precisate le modalità di finanziamento. Pertanto, considerato che il provvedimento è corredato di una clausola di non onerosità, ritiene che andrebbe chiarito a carico di quali soggetti e con quali risorse, già disponibili, le predette iniziative potranno essere finanziate. Riguardo all'attività dei membri del Comitato, per la quale l'articolo 5 esclude la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese, andrebbe confermato che detta esclusione valga anche per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione nominati tra gli esponenti della cultura nazionale, di cui all'articolo 4. Ritiene che andrebbe infine chiarito con quali risorse di personale, tecniche e logistiche sarà garantito il funzionamento del Comitato, atteso che il testo in esame non fa alcun riferimento a tali profili. Invita quindi il Governo a fornire i chiarimenti richiesti nel più breve tempo possibile, al massimo entro una settimana, tenuto conto anche dell'esame, attualmente in corso presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge n. 91 del 2013 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il viceministro Stefano FASSINA, osserva che la proposta di legge era già stata esaminata nel corso della precedente legislatura dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, nella seduta del 12 dicembre 2012. In via preliminare, ritiene necessario che il nuovo testo debba essere corredato da una relazione tecnica predisposta dall'Amministrazione competente, per quantificare eventuali effetti finanziari che sembrerebbero scaturire dall'iniziativa ovvero a dimostrare l'invarianza degli oneri. Rileva che all'articolo 2 sono previste una serie di iniziative celebrative che potranno essere finanziate «in collaborazione con enti pubblici» e interventi di sostegno per il «recupero e adeguamento delle strutture museali». Osserva che il testo in esame fa, altresì, riferimento sia ad «un programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero», di cui all'articolo 3, che ad «ulteriori iniziative», di cui all'articolo 5, proposte da amministrazioni dello Stato o da amministrazioni pubbliche, senza peraltro precisare le relative modalità di finanziamento. Sottolinea che andrebbe chiarito, pertanto, a carico di quali soggetti e con quali risorse, già disponibili, le predette iniziative potranno essere finanziate. Alla luce di quanto esposto, si riserva di esprimere il definitivo parere all'esito dell'esame della relazione tecnica.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di acquisire, nel termine di sette giorni, la relazione tecnica.

  La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di sette giorni.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Bruno TABACCI (Misto-CD), nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Giampaolo Galli, osserva che il provvedimento in esame affronta un tema, quale quello della revisione del sistema fiscale, che assume per il Paese una rilevante importanza e che dovrebbe essere oggetto, a suo avviso, di Pag. 77un approccio di tipo sistematico. In via preliminare rileva che non è possibile, attualmente, procedere ad una esatta quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, che potranno essere determinati solo all'atto dell'adozione dei successivi decreti legislativi. Ritiene che la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale debba rispondere ad obiettivi precisi, onde scongiurare il rischio che la stessa rimanga sostanzialmente inattuata. Con specifico riferimento all'articolo 2, relativo alla revisione del catasto dei fabbricati, auspica che venga realizzata una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e gli altri soggetti pubblici coinvolti, in particolare gli enti locali, richiamando a tal fine l'esperienza da lui stesso svolta presso il comune di Milano. Con riferimento all'articolo 3, concernente la stima e il monitoraggio dell'evasione fiscale, rileva come i calcoli effettuati dall'ISTAT tengano conto esclusivamente dell'economia «irregolare», non anche di quella cosiddetta informale o di origine malavitosa o criminale. Allo scopo di contrastare più efficacemente il fenomeno dell'evasione fiscale, propone inoltre di individuare i settori in cui tale fenomeno è maggiormente diffuso, al fine di sperimentare meccanismi di natura premiale da realizzare, in riferimento ad una parte di essi, a rotazione ogni anno almeno per un triennio, nonché ulteriori strumenti finalizzati a fare emergere il cosiddetto contrato di interessi in materia fiscale. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, rileva infine come la semplificazione rappresenti un tema cruciale ai fini dell'instaurazione di un rapporto serio e corretto tra lo Stato ed il contribuente. In tale quadro, rileva come la reazione avuta da taluni parlamentari alle parole del Vicepresidente della Commissione europea Rehn, che aveva richiamato al valore della stabilità, appaia suo avviso sorprendente, e rileva che chi sostiene un ritorno alla lira dovrebbe avere il coraggio di spiegare ai cittadini i conseguenti effetti di una tale eventuale scelta in termini di svalutazione dei risparmi dei cittadini.

  Federico D'INCÀ (M5S), rappresenta l'opportunità, in relazione alle osservazioni da ultimo formulate dall'onorevole Tabacci, che la discussione si attenga ai contenuti del provvedimento in esame, riguardante la cosiddetta delega fiscale.

  Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) chiede al rappresentante del Governo di valutare l'opportunità di prevedere, nel provvedimento in esame, la possibilità anche per i soggetti privati di partecipare ai bandi per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi, richiamando in proposito il dibattito svoltosi nel corso dell'esame del decreto-legge n. 69 del 2013; ciò anche al fine di assicurare il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

  Fabio MELILLI (PD), con particolare riferimento all'articolo 2, riguardante la revisione del catasto dei fabbricati, sottolinea l'eccessivo numero dei principi e criteri direttivi in base ai quali il Governo è chiamato ad attuare la delega. Rappresenta inoltre l'opportunità che vengano introdotti, nell'ambito del provvedimento in esame, criteri di semplificazione in tema di procedure di accatastamento degli immobili, attribuendone in via esclusiva la competenza agli enti locali.

  Rocco PALESE (PdL), osserva come il provvedimento in esame risponda all'esigenza, a suo avviso oramai ineludibile, di razionalizzare l'attuale sistema fiscale, anche in considerazione del processo di federalismo fiscale, tuttora incompiuto. In proposito, rileva che uno dei profili maggiormente critici di tale sistema è rappresentato dall'assenza di coordinamento tra la finanza pubblica centrale e quella locale, entrambe pervenute a livelli oramai intollerabili di pressione fiscale: un caso emblematico è costituito dalla recente introduzione dell'IMU, cui non ha fatto seguito una corrispondente diminuzione del prelievo erariale. Nel sottolineare come il testo in esame è volto a garantire una maggiore sostenibilità della finanza pubblica, ricorda che la Corte costituzionale ha stabilito il principio secondo cui il Pag. 78coordinamento in materia spetti in via esclusiva allo Stato.

  Maino MARCHI (PD), ricorda preliminarmente che quello in esame non è un provvedimento di politica fiscale, bensì volto al complessivo riordino del sistema fiscale. Al riguardo, ritiene fondamentale procedere alla revisione del catasto dei fabbricati e rafforzare gli strumenti di lotta all'evasione. Nel ricordare come il provvedimento sia stato già oggetto di discussione presso la Camera dei deputati nella precedente legislatura, esprime particolare apprezzamento per le misure di cui all'articolo 14 in materia di giochi pubblici, rilevando che le stesse perseguano l'obiettivo di razionalizzare un sistema che ha determinato, da un lato, un aumento del fatturato delle società concessionarie, dall'altro, non ha assicurato un corrispondente incremento delle entrate per lo Stato e generato fenomeni di allarme sociale, con una crescita dei fenomeni di ludopatia. A suo avviso, l'intero sistema andrebbe dunque rivisto, anche allo scopo di scongiurare il rischio di ingerenze di tipo malavitoso e di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose. Auspica infine che il Parlamento possa approvare il provvedimento in tempi rapidi, anche con il contributo della Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.