CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2013
84.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 18

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 10.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 19

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte quindi che i relatori hanno chiesto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 e che, non essendovi obiezioni, i predetti emendamenti si intendono pertanto accantonati.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, d'intesa con la relatrice Gelmini, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Boschi 8.41, Gregorio Fontana 8.42, Matteo Bragantini 8.43, Vitelli 8.47 e sull'emendamento Bianconi 8.8. Chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Pilozzi 8.204, Dadone 8.214 e Gregorio Fontana 8.215, nonché degli emendamenti Bianconi 8.10 e 8.9. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 8.

  Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Gregorio GITTI (SCpI), intervenendo sul suo emendamento 8.1, chiede ai relatori di chiarire le ragioni del loro parere contrario.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, chiarisce che il parere contrario sull'emendamento Gitti 8.1 è motivato dal fatto che lo stesso propone una disciplina complessiva senz'altro interessante, ma sostanzialmente estranea all'impianto di fondo del disegno di legge del Governo, che i relatori intendono per contro mantenere fermo. Ad esempio, l'emendamento Gitti prevede anche il meccanismo del cofinanziamento, che il disegno di legge del Governo ha scelto invece di lasciare fuori.

  Mariastella GELMINI (PdL), relatore, si associa alle considerazioni del relatore Fiano, sottolineando come l'impostazione di fondo dell'emendamento Gitti 8.1 sia totalmente diversa rispetto a quella del disegno di legge del Governo: basti dire che l'emendamento prevede il cofinanziamento e stabilisce per le donazioni private una disciplina che rischia di disincentivarle. Fa presente che, una volta abolito il finanziamento pubblico, è invece essenziale favorire le donazioni private, perché, dal momento che la politica ha comunque un costo, si rischia altrimenti di spingere il sistema dei partiti verso il finanziamento illecito. A parte questo, l'emendamento Gitti prevede un tetto per le erogazioni liberali e appare modellato su un tipo di partito specifico.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) dichiara di non condividere la proposta emendativa Gitti 8.1, che non solo – al comma 5 dell'articolo 8-bis – ripropone la dichiarazione congiunta per le erogazioni liberali di importo superiore a 5 mila euro, della quale si è già discusso nella seduta di ieri, ma – al comma 2 del medesimo articolo – mantiene il divieto di erogazioni liberali per le sole società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale, escludendo quindi quelle con partecipazione pari o inferiore al 20 per cento.

  Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo è contrario alla proposta emendativa Gitti 8.1, che condivide soltanto nella parte in cui stabilisce tetti per le erogazioni liberali.

  Gregorio GITTI (SCpI), nel ringraziare i relatori e i colleghi intervenuti sul suo emendamento, sottolinea come questo tragga ispirazione dal Rapporto del Greco sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici in Italia, accogliendone alcune raccomandazioni. Ricorda in particolare che il cofinanziamento – che è stato introdotto sotto il Governo Monti con la legge n. 96 del 2012 – è una forma di finanziamento pubblico del tutto particolare, al punto che alcuni negano che si tratti di un finanziamento diretto, potendo Pag. 20essere utilizzato per finanziare specifici progetti o attività del partito, come la formazione dei propri funzionari o militanti. Ritiene pertanto che non si possa in alcun modo sostenere che il suo gruppo stia proponendo il ritorno al finanziamento pubblico senza condizioni, né limiti, né tetti: ed anzi la proposta del suo gruppo – unico tra tutti i gruppi – prevede la fissazione di un limite non soltanto per il finanziamento dei partiti, ma anche per quello dei gruppi parlamentari.

  Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene un merito dell'emendamento Gitti 8.1 aver richiamato l'attenzione sul tema del cofinanziamento. Esprime infatti l'avviso che, con il disegno di legge in esame, il Governo, nell'intento di superare definitivamente il finanziamento pubblico, abbia per così dire «gettato il bambino insieme all'acqua sporca». Il cofinanziamento è infatti un mezzo di finanziamento moderno, che ha dato buona prova di sé all'estero, in particolare nei Paesi anglosassoni; un mezzo di finanziamento che corresponsabilizza i cittadini e i partiti, nel senso che responsabilizza nel contempo il cittadino, che viene chiamato a sostenere direttamente il partito in cui si riconosce, e il partito, che viene spinto a sollecitare la raccolta diretta di sottoscrizioni sul territorio. Non è chiaro, quindi, per quale ragione, ad appena un anno dall'entrata in vigore della legge n. 96 del 2012, che per la prima volta ha previsto il cofinanziamento, e senza aver fatto esperienza di quel meccanismo, il Governo abbia scelto di sopprimerlo.
  Conclude osservando che il disegno di legge del Governo va certamente apprezzato per il suo carattere innovativo e rivoluzionario, ma ritiene che con il tempo sarà necessario tornare a discutere del cofinanziamento.

  Riccardo FRACCARO (M5S), replicando al deputato Gitti, che ha sostenuto che il gruppo di Scelta civica per l'Italia è l'unico ad affrontare il tema della limitazione del finanziamento ai gruppi parlamentari, lo invita ad informarsi sulle richieste avanzate dal gruppo del Movimento 5 Stelle nell'Ufficio di Presidenza della Camera: richieste che non sono pubbliche solo perché altri gruppi, compreso quello di Scelta civica per l'Italia, sono contrari alla pubblicazione dei verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza medesimo. Sottolinea quindi come per la sua parte politica la fissazione di tetti massimi sia l'elemento dirimente tra un sistema di finanziamento privato che funziona e un sistema di finanziamento privato nel quale i partiti sono preda delle lobbies.

  Renato BALDUZZI (SCpI) ritiene che, anche alla luce delle osservazioni del deputato Bressa, sarebbe opportuna una maggiore attenzione all'emendamento Gitti 8.1. Fa notare ai relatori – i quali hanno motivato il loro parere contrario con la considerazione che la proposta emendativa non è in linea con il disegno di legge del Governo – che quest'ultimo non è il frutto di una mediazione interna a tutta la maggioranza e che pertanto non si può rifiutare di discutere pregiudizialmente il contenuto di una proposta emendativa che viene riconosciuta interessante e meritevole di attenzione.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, dichiara di condividere le riflessioni del collega Balduzzi e rivendica di aver cercato, personalmente, di ascoltare tutte le voci della maggioranza, mantenendo nei confronti del disegno di legge del Governo un atteggiamento non dogmatico. Gli emendamenti del gruppo di Scelta civica per l'Italia hanno il pregio di sollevare questioni importanti, ma va rilevato che il loro essere stralci di un progetto di legge complessivo su questa materia fa sì che il loro contenuto sia molto denso e vario e rende difficile valutarli appieno nella loro portata di emendamenti: basti dire che in questi emendamenti si fa spesso riferimento ad un Autorità di vigilanza dei partiti, che è prevista nella proposta di legge Gitti C. 1325, ma non nel testo base.

  La Commissione respinge l'emendamento Gitti 8.1.

Pag. 21

  Matteo BRAGANTINI (LNA), sottoscrive l'emendamento Attaguile 8.2, pur non condividendone il contenuto, al fine di non farlo decadere e farlo porre in votazione, trattandosi di un deputato del suo gruppo che non è presente alla seduta odierna.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento Attaguile.
  Ritiene infatti inaccettabile che il meccanismo dei contributi con il due per mille sia previsto solo per i partiti cha hanno eletti in Parlamento e non per chi ha eletti solo, ad esempio, in consigli regionali. In questo modo viene limitata anche la volontà dei singoli contribuenti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, osserva che l'emendamento meriti un'ulteriore riflessione.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento Attaguile 8.2.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avvisa che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Attaguile 8.2. si intende accantonato.
  Comunica che in assenza dei presentatori l'emendamento Formisano 8.50 si intende decaduto.
  Avvisa che non essendovi obiezioni, gli identici emendamenti Pilozzi 8.204, Dadone 8.214. e Gregorio Fontana 8.215 si intendono accantonati.

  Renato BALDUZZI (SCpI) chiede l'accantonamento del suo emendamento 8.3.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avvisa che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Balduzzi 8.3. si intende accantonato.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, interviene sugli identici emendamenti Boschi 8.41, Gregorio Fontana 8.42, Matteo Brigantini 8,43 e Vitelli 8.47 che tendono in sostanza a sopprimere l'articolo 11 del disegno di legge che dispone agevolazioni per i partiti per l'utilizzo di sedi per lo svolgimento di attività politiche.
  I relatori hanno espresso parere favorevole alla soppressione dell'articolo 11, pur consapevoli dell'importanza di tali agevolazioni, perché ritengono che l'impianto del disegno di legge debba essere quello di lasciare esclusivamente ai cittadini la decisione di finanziare sia privatamente con donazioni che in modo pubblicistico con il due per mille.
  Anticipa che proprio per coerenza con questa linea i relatori esprimeranno parere favorevole sugli emendamenti soppressivi degli articoli 12 e 13.

  Danilo TONINELLI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti in esame.

  La Commissione approva gli identici emendamenti emendamenti Boschi 8.41, Gregorio Fontana 8.42, Matteo Brigantini 8,43 e Vitelli 8.47 (vedi allegato 1).

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) sottoscrive l'emendamento Pastorelli 8.6 che si inserisce nella logica di allargare la platea dei soggetti che possono usufruire dei contributi del due per mille. L'emendamento consente quest'utilizzo a liste comunque collegate, evitando il rischio di escludere dal due per mille forze che hanno un'ampia rappresentanza.

  Mariastella GELMINI (PdL) relatore chiede l'accantonamento dell'emendamento Pastorelli 8.6 e anche del successivo Pastorelli 8.7, che si inseriscono in una tematica analoga a quella dell'emendamento Attaguile 8.2. precedentemente accantonato.

  Renato BALDUZZI (SCpI) osserva che la formulazione dell'emendamento Pastorelli 8.6 andrebbe attentamente rimeditata in quanto il termine «comunque» si presta ad un'eccessiva variabilità.

  Francesco Paolo SISTO presidente avvisa che, non essendovi obiezioni, gli Pag. 22emendamenti Pastorelli 8.6 e 8.7 si intendono accantonati.
  Comunica che, in assenza dei presentatori, l'emendamento Formisano 8.51 si intende decaduto.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL), intervenendo sull'emendamento Bianconi 8.8., osserva che la sua approvazione consentirebbe a partiti ad oggi inesistenti di usufruire dei contributi del due per mille. Ritiene più opportuna l'applicazione della norma in caso di cambio di nome di un partito.
  In tutti i casi a suo avviso andrebbero recuperati anche gli emendamenti accantonati che allargano il novero dei soggetti che possono usufruire del due per mille.

  Gianclaudio BRESSA (PD) chiede un chiarimento ai relatori sull'emendamento Bianconi 8.8 sul quale è stato espresso parere favorevole. L'emendamento dispone l'applicazione ai partiti politici formatisi dopo le elezioni delle sole lettere a) e b) del comma 1, mentre, a suo avviso, andrebbe estesa a all'intero articolo 8.
  Inoltre ritiene che non sia preciso, in un testo legislativo, il riferimento «alle più recenti elezioni».

  Francesco SANNA (PD), ritiene che l'applicazione delle disposizioni andrebbe estesa all'intera legge.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, rispondendo al collega Boccadutri, osserva che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 opera un restringimento della platea dei soggetti che possono usufruire del contributo del 2 per mille. Ritornando sulle tematiche poste dagli emendamenti accantonati, quindi, rileva come sia difficile applicare un criterio di fiscalità, come il due per mille, su base regionale.
  Concorda con il collega Bressa sulla necessità di allargare l'applicazione delle disposizioni previste dall'emendamento a tutto l'articolo 8.
  Ritiene invece che l'obiezione del collega Sanna sia assorbita da quanto dispone l'alinea del comma 1 dell'articolo 8 che indica i partiti politici iscritti al registro di cui all'articolo 4 – con tutti gli obblighi conseguenti per l'iscrizione – quali soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b).

  Francesco SANNA (PD) osserva che in caso di approvazione dell'emendamento è necessario un coordinamento con l'articolo 17, comma 1, che definisce come partiti politici, ai fini della presente legge, quei soggetti che abbiano presentato candidati sotto il loro simbolo alle elezioni indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, propone che l'emendamento sia accantonato ai fini della sua riformulazione.

  Maurizio BIANCONI (PdL), come primo firmatario dell'emendamento, che è un emendamento dell'intero gruppo del Popolo della Libertà, osserva che non si tratta di un emendamento teso a salvaguardare un singolo soggetto politico, come potrebbe essere una nuova Forza Italia, ma tutti i nuovi soggetti. Si rende conto, però, che per come è scritto non risolve il problema del rischio di una frantumatio impropria. Infatti è necessario il consenso del soggetto titolare dei rimborsi, non dei singoli eletti.

  Danilo TONINELLI (M5S), osserva che si tratta di un passaggio molto delicato, perché, anche se il collega Bianconi non concorda, la norma sembra fatta apposta per la nuova Forza Italia.
  Nel ricordare la contrarietà del suo gruppo al meccanismo del due per mille e il favore per i soli contributi volontari dei cittadini, dichiara altresì la contrarietà a qualsiasi allargamento di tale meccanismo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che la norma varrebbe per tutti.

  Maurizio BIANCONI (PdL) afferma di essere il primo ad accettare commenti ironici, ma non in questo caso.

Pag. 23

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avvisa che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Bianconi 8.8 si intende accantonato, così come gli emendamenti Bianconi 8.10 e 8.9. Quindi nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 settembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.40, dalle 15 alle 15.10 e dalle 21.35 alle 21.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.15.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna antimeridiana.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Mariastella GELMINI (PdL), relatore, d'intesa con il relatore Fiano, esprime parere favorevole sugli emendamenti Roberta Agostini 9.6 e Francesco Sanna 9.60, nonché sugli articoli aggiuntivi Pilozzi 9.052, 9.050 e 9.051. Chiede l'accantonamento degli emendamenti Roberta Agostini 9.5, Bianconi 9.1, Giorgis 9.300, Roberta Agostini 9.4, Pilozzi 9.15, Formisano 9.54, Bianconi 9.10, Lombardi 9.53, Losacco 9.3, Cozzolino 9.26, Lombardi 9.29, Boccadutri 9.252 e Roberta Agostini 9.45, nonché degli articoli aggiuntivi Boccadutri 9.02 e Lombardi 9.060. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 9.

  Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritira il suo emendamento 9.18 in considerazione del fatto che su alcune proposte in esso contenute e presentate anche sotto forma di separati emendamenti i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole. Intervenendo quindi sull'emendamento Roberta Agostini 9.6, esprime la contrarietà del suo gruppo. Attualmente sono infatti detraibili esclusivamente le erogazioni liberali, siano esse a favore dei partiti come di altri tipi di associazioni: quindi prevedere la detraibilità delle quote associative a favore dei soli partiti, e non anche delle altre associazioni, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra associazioni private.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, premesso di essere disponibile al confronto nel merito dell'emendamento, chiarisce che il parere favorevole dei relatori è motivato dalla considerazione che la quota associativa dei partiti ha un carattere diverso da quella di altre quote associative in quanto, per esempio, conferisce agli associati il diritto di partecipare alle deliberazioni del partito secondo lo statuto. Nel momento in cui si riforma l'impianto Pag. 24del finanziamento dei partiti, prevedendo un sistema di finanziamento che passa per le scelte dei cittadini, appare ragionevole – ad avviso dei relatori – incentivare l'adesione dei cittadini ai partiti attraverso agevolazioni fiscali sulla spesa per le quote associative, che sono una forma di contribuzione alla vita del partito.

  Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene condivisibile l'obiezione del deputato Boccadutri, il quale in sostanza afferma che, se si prevede la detraibilità della spesa per le quote associative dei partiti, bisognerebbe per coerenza prevederla anche per le quote associative di altre associazioni.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene per contro che nulla impedisca di prevedere la detrazione per le sole quote associative dei partiti, dal momento che l'ordinamento prevede detrazioni per spese di varia natura e discipline diverse, anche di tipo fiscale, per i diversi tipi di associazione.

  Danilo TONINELLI (M5S) chiede se la volontà dei presentatori dell'emendamento sia quella di limitare la detrazione alle sole quote associative dei partiti oppure vi sarebbe la disponibilità ad ampliare il beneficio anche alle quote associative di altri tipi di associazione.

  Francesco SANNA (PD) fa presente che prevedere la detraibilità delle somme versate ai partiti per le quote associative comporta che necessariamente tali somme dovranno essere versate con mezzi che assicurano la tracciabilità del pagamento, il che comporterà l'emersione di queste entrate dei partiti e quindi contribuirà alla moralizzazione nella tenuta dei bilanci: già solo per questo l'emendamento va valutato favorevolmente. Quanto all'obiezione secondo cui non si potrebbe prevedere una detrazione per i soli partiti e non anche per gli altri tipi di associazione, ritiene che tale obiezione non sia dirimente in quanto l'ordinamento prevede la detraibilità di spese private molto varie, in ragione della volontà del legislatore di proteggere o incentivare una certa spesa privata. Nulla quindi impedisce di favorire la spesa per le quote associative dei partiti, che costituiscono una forma di contribuzione privata ai partiti, senza contare che si tratta di una scelta coerente con l'impianto generale del provvedimento. Fa inoltre presente che le risorse oggi stanziate per le detrazioni sulle spese private in favore dei partiti rappresentano una quota minore di quelle previste per le detrazioni sulle spese per altri tipi di associazione, per esempio quelle del terzo settore.

  Gianclaudio BRESSA (PD) si associa alle considerazioni del collega Sanna, ritenendo che non sussistano impedimenti di ragionevolezza a prevedere la detraibilità per le sole quote associative dei partiti.

  La Commissione approva l'emendamento Roberta Agostini 9.6 (vedi allegato 1).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, al fine di dare modo al Comitato permanente per i pareri di riunirsi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 18 settembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Nuovo testo C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 25

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, illustra il testo della proposta di legge, elaborato dalla VII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, che novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli.
  Ricorda che il testo reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti.
  La proposta interviene, dunque, nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, richiamata nel testo.
  In particolare, l'articolo 1 del nuovo testo in esame inserisce nella parte prima del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 9-bis che dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demo-etnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di «adeguata formazione ed esperienza professionale», nonché alla responsabilità e all'attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate.
  Con particolare riferimento alle figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali – le sole già disciplinate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio –, il comma 2 dell'articolo 2 del nuovo testo in esame fa salvo quanto già disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il comma 1 dell'articolo 2 del nuovo testo in esame introduce nel titolo III (Norme transitorie e finali) della parte seconda (Beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 129-bis, il cui comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBAC) di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demo-etnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti.
  Il comma 2 del nuovo articolo 129-bis demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali – ad un decreto ministeriale, emanato, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  Il decreto ministeriale è emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013.
  Lo stesso comma 2 dell'articolo 129-bis stabilisce peraltro sin da ora che l'iscrizione negli elenchi è consentita a coloro che sono in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, a condizione che questa sia riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013.
  Rileva quindi che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materie «beni culturali – riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi – e le professioni. Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa Pag. 26della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente.
  Ricorda inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni.
  Rileva altresì che, con riferimento a tale riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che tale sviluppo corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Evidenzia inoltre che con la sentenza n. 232 del 2005 della Corte Costituzionale viene sottolineato come, nelle materie in questione, sussista una coesistenza di competenze normative.
  Ricorda come la materia delle «professioni», a sua volta, rientra nell'ambito delle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Evidenzia altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenze delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (ex multis sentenza n. 138 del 2009 della Corte Costituzionale).
  Si sofferma quindi sull'articolo 2, nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali.
  Segnala l'opportunità che la suddetta previsione sia valutata alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva, e ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, solo la sussistenza di un ambito materiale di competenza esclusiva consente allo Stato l'emanazione di atti regolamentari precettivi anche nei confronti delle autonomie territoriali (sentenze n. 200 del 2009, n. 144 del 2013 e n. 200 del 2013).
  Evidenzia altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario.
  Rileva che, al medesimo comma 2 dell'articolo 2, si precisa che «l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purchè riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
  Sottolinea l'opportunità di valutare approfonditamente tale previsione, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, considerato che al medesimo comma 2 dell'articolo 2 si demanda invece al decreto ministeriale ivi previsto l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi in questione.Pag. 27
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che, quando al nuovo articolo 9-bis codice dei beni culturali, introdotto dal testo unico in esame, si dice che gli interventi di tutela «sono affidati» non è chiaro quale sia l'affidatario, se un ente pubblico oppure un privato.
  Nel richiamare la previsione del comma 2 dell'articolo 2, oggetto dell'osservazione c) della proposta di parere del relatore, osserva come il testo crei surrettiziamente degli ordini professionali sulla base di associazioni che non hanno qualifiche giuridiche. Si attribuisce, infatti, nella sostanza, alle associazioni di categoria il compito di stabilire a chi affidare i lavori. Sottolinea inoltre che il certificato previsto dal provvedimento può essere rilasciato al di là dei requisiti.
  Si tratta di una norma, a suo avviso, non sostenibile sia da un punto di vista della logica sia da quello della parità di trattamento necessaria in base all'articolo 3 della Costituzione.
  Propone quindi di formulare l'osservazione recata dalla lettera c) della proposta di parere del relatore come condizione, per rendere più stringente il rilievo ivi contenuto. Al contempo, ritiene necessario sottolineare, nella parte delle premesse, che l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, «indipendentemente dal possesso dei requisiti del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 2»,

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, tenuto conto di quanto evidenziato dal collega Mazziotti di Celso presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Testo unificato Doc. XXII, n. 5 Mongiello, ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), relatore, illustra il testo definito dalla X Commissione nel corso dell'esame in sede referente, che reca l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta in materia di contraffazione e pirateria in campo commerciale.
  Ricorda che le proposte di inchiesta presentate nascono dall'esigenza di garantire continuità nella XVII legislatura al lavoro effettuato nella passata legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, istituita nel luglio del 2010.
  Evidenzia che, per il fatto che il lavoro ricognitivo svolto dalla Commissione non può considerarsi esaustivo, e per il carattere dinamico e instabile dei fenomeni, le relazioni illustrative approvate sottolineano la necessità di andare avanti con l'attività di indagine.
  Ricorda che il testo unificato in esame si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte (merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato) e delle merci usurpative (ovvero riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale) in campo commerciale, Pag. 28della pirateria elettronica e digitale, nonché del commercio abusivo, con l'obiettivo di approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sul fenomeno della contraffazione, di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di assistere e sostenere l'attività legislativa sul tema della contraffazione e della tutela del made in Italy.
  La Commissione ha il compito di:accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei citati fenomeni, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del made in Italy; valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.
  La Commissione raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno. Sono quindi indicati nel dettaglio i settori oggetto dell'indagine. In proposito evidenzia, per quanto attiene l'articolo 1, comma 4, lettera r), come appaia opportuno definire con maggiore determinatezza la fattispecie ivi prevista, indicando in particolare con maggiore chiarezza cosa si intenda con l'inciso «anche in riferimento agli aspetti organizzativi».
  L'articolo 2 detta disposizioni concernenti la composizione della Commissione. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  L'articolo 3 definisce, in conformità alla Costituzione ed alle previsioni regolamentari, i poteri della Commissione e i relativi limiti. La Commissione, fra l'altro: procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della Commissione stessa; può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari; mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi; stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto sugli atti e i documenti da parte dei componenti, del personale e di ogni altra persona che collabora con la Commissione.
  L'articolo 5 detta, infine, specifiche norme in ordine all'organizzazione dei lavori, prevedendo l'adozione di un regolamento interno e individuando le risorse Pag. 29di cui la Commissione può avvalersi nell'espletamento della sua attività. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Con il regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  Ricorda quindi che il testo in esame trova il proprio fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.
  Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.
  Alla luce di quanto evidenziato, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

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