CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 SETTEMBRE 2013

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario all'economia ed alle finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.50.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e conclusione).

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, anche a nome del Presidente Sisto, stigmatizza preliminarmente il fatto che, nel corso dell'esame presso il Senato, siano state introdotte rilevanti modifiche alle disposizioni approvate dalla Camera, sulle quali vi era stato un approfondito dibattito in seno alle Commissioni riunite e sulle quali il Governo ha successivamente posto la questione di fiducia. Nell'auspicare, per il futuro, un maggiore raccordo tra le due Camere, preannuncia l'adozione di iniziative presso l'altro ramo del Parlamento. Con riferimento al testo del provvedimento in esame, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, già approvato dalla Camera il 26 luglio scorso, è stato approvato anche dal Senato, che vi ha apportato numerose modifiche e integrazioni nella giornata di ieri. Il provvedimento è ora quindi all'esame della Camera in seconda lettura. Nel rammentare preliminarmente come, nel corso della seconda lettura, l'esame del testo sia limitato alle sole modifiche o integrazioni introdotte dal Senato, procede alla sintetica illustrazione delle stesse con riferimento agli articoli che vanno da 1 a 40. Fa presente che l'articolo 1, in materia di rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, reca la soppressione del comma 3, modifiche al comma 4 e l'introduzione di un nuovo comma 5-ter. Con la soppressione del comma 3, si ripristina la quota del 30 per Pag. 16cento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riservata agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi. Con le modifiche al comma 4, la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa, è ridotta dall'attuale 80 per cento al 50 cento. Il comma 5-ter introduce invece la possibilità che contributi volontari di enti, associazioni, società o singoli cittadini affluiscano al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per essere destinati al sostegno alla microimprenditorialità. Osserva che l'articolo 2, recante finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, è stato integrato al comma 1 con una modifica che estende il meccanismo agevolativo previsto dal medesimo articolo 2 anche agli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali. Segnala che l'articolo 3, in materia di rifinanziamento dei contratti di sviluppo, è stato modificato con l'introduzione di un nuovo comma 4-bis, volto a specificare l'importo minimo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale. Specifica inoltre, nell'ambito del programma oggetto del contratto di sviluppo, l'ammontare minimo che i progetti del proponente devono prevedere per i programmi di sviluppo industriale. Rileva che l'articolo 4, al comma 7-bis, reca una modifica alla disciplina della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, sostituendo il parametro dei ricavi con quello dei volumi d'affari. Le percentuali di riduzione forfetaria del reddito e gli scaglioni di riferimento non sono modificati. Evidenzia che l'articolo 5, al comma 5, reca una modifica alle disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica ed estensione della cosiddetto Robin Hood Tax, già oggetto di riformulazione nel corso dell'esame presso la Camera, con riferimento al regime di deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti, in merito alla modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6. Segnala che la modifica del Senato è tesa a specificare che la platea dei termovalorizzatori destinatari della deroga è limitata a quelli in esercizio da non più di otto anni. Fa presente che all'articolo 6 sono stati soppressi i commi 4-bis e 4-ter, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, che recavano disposizioni in materia di progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero. Rileva che all'articolo 7 è stato soppresso il comma 1-ter, inserito nel corso dell'esame alla Camera, il quale attribuiva la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva che l'articolo 9, al comma 3-bis, è stato modificato prevedendo il coinvolgimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella costituzione del tavolo tecnico e nella stipula della convenzione, previsti nell'ambito degli interventi volti ad accelerare le procedure di certificazione delle spese relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007/2013 e con riguardo al Piano nazionale per le città. Quanto all'articolo 11-bis, evidenzia che è stato modificato nel senso di qualificare a fini fiscali come contributi in conto capitale e quindi come «sopravvenienze attive» le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze della cosiddetta. «Banda 800 Mhz». Inoltre, è stata soppressa la specificazione per la quale le somme in questione erano considerate contributi in conto capitale «in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento». Segnala che l'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, che recava modifiche alla disciplina dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni, è stato soppresso. La soppressione è da mettere in relazione all'introduzione di un nuovo articolo, l'articolo 84-ter rubricato «Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni», che interviene Pag. 17nella medesima materia, seppure recando una disciplina per molti profili differente da quella approvata dalla Camera dei deputati. Comunica che l'articolo 12-bis (ex 12-ter), recante sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati, è stato modificato nel senso di prevedere la destinazione di una quota annua, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro (in luogo dei 150 milioni previsti nel testo dell'articolo come introdotto alla Camera), delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 35 del 2012 per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali, in favore dei comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario negli ultimi due anni, al fine di consentire a tali enti di provvedere al pagamento dei debiti commerciali da essi maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti delle imprese. Segnala che l'articolo 13-bis, al comma 2, è stato modificato disponendo che le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere prioritariamente a prodotti informatici open source, qualora gli stessi non comportino oneri di spesa, nell'utilizzo di piattaforme per gli acquisti di beni e servizi e soluzioni di acquisto on line accreditate. Pone in evidenza che l'articolo 14 è stato integrato con l'inserimento del comma 1-bis, che esclude la trasmissione via fax delle comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni e del comma 1-ter, che prevede che le pubbliche amministrazioni procedano alla consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini esclusivamente per via telematica, escludendo l'utilizzo del fax. Fa presente che l'articolo 17, già modificato alla Camera, è stato ulteriormente modificato al Senato. Ricorda che l'articolo 17, a fronte di situazioni regionali molto diverse, stabilisce termini temporali certi per l'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico – FSE su tutto il territorio nazionale. A tal fine, l'articolo modifica l'articolo 12 del decreto legge n. 179 del 2012, che istituisce il FSE e affida alle regioni e alle province autonome il compito di realizzarlo, sulla base di criteri unitari a livello nazionale, da definirsi con decreti attuativi interministeriali. Segnala che per effetto delle modifiche introdotte dal Senato è stato istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE ed è stato reso più incisivo il ruolo delle regioni e delle province autonome nella definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE. Rammenta che l'articolo 18, al comma 8, è stato modificato al fine di prevedere che le risorse dell'INAIL – fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 – siano destinate a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzare anche con gli strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Il successivo comma 8-ter, è stato invece integrato al fine di prevedere, fino al 31 dicembre 2014, che i sindaci e i presidenti delle province interessati operino in qualità di commissari governativi, relativamente ai piani di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole statali per le finalità di cui ai commi 8 e 8-ter, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente. Il medesimo articolo 18 è stato integrato con l'inserimento del comma 8-septies, recante disposizioni volte ad escludere le spese per acquisto di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia dalle misure di contenimento della spesa per tali tipologie di beni, introdotte per le amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013-2014, dall'articolo all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013). Al medesimo articolo è stato soppresso il comma 9-bis, introdotto dalla Camera, che disciplinava la definizione delle modalità per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili». Evidenzia che l'articolo 19 è stato introdotto il comma 5-bis che prevede la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi. Osserva che l'intervento sull'articolo 20, recante disposizioni in materia in materia di sicurezza stradale, è relativo al Pag. 18comma 5-bis introdotto alla Camera, il quale prevede il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per violazioni al codice della strada nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni, con l'esclusione delle violazioni più gravi, nonché la possibilità di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. In particolare, è stata soppressa la disposizione, introdotta invece alla Camera, che consentiva il pagamento in misura ridotta anche nel caso in cui il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del codice da cui derivino decurtazioni del punteggio della patente. Segnala che all'articolo 25, recante misure in materia di infrastrutture e di trasporti, sono stati modificati i commi 11-quater e 11-sexies, introdotti dalla Camera. In particolare, la modifica al comma 11-quater, in materia di inquinamento acustico dei luoghi in cui si svolgono attività sportive inserisce nella disciplina sull'inquinamento acustico le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. La modifica al comma 11-sexies, riduce a 40 milioni, rispetto ai 100 milioni previsti nel testo approvato dalla Camera, l'autorizzazione alla regione Calabria ad attingere, per il biennio 2013-2014, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alla Calabria per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea, per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Rileva che è stato inoltre introdotto l'articolo 25-bis, che individua la sede dell'Autorità di regolazione dei Trasporti in un immobile di proprietà pubblica, laddove idoneo e disponibile, nella città di Torino. Ricorda che l'articolo 26-ter, in materia di anticipazione del prezzo nei contratti di appalto, è stato modificato al fine di prevedere l'obbligo, e non più la semplice possibilità, di anticipare all'appaltatore il 10 per cento dell'importo contrattuale dei lavori e stabilire specifici criteri per la compensazione della prevista anticipazione per i contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale. Rileva che le modifiche relative all'articolo 29-bis, recante disposizioni transitorie in materia di incompatibilità tra cariche elettive, sono volte ad estendere ai titolari di cariche pubbliche elettive di natura monocratica dei comuni fino a 20.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto n. 138 del 2011 (17 settembre 2011), l'esclusione dall'applicazione dell'incompatibilità con le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo. Segnala che è stato altresì introdotto l'articolo 29-ter, che stabilisce che le nuove cause di incompatibilità introdotte dal decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico non si applicano alle situazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Fa presente che all'articolo 30, recante semplificazioni in materia edilizia sono state apportate diverse modifiche. In particolare, è stata introdotta la lettera 0a) al comma 1, che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) l'articolo 2-bis, recante disposizioni derogatorie in materia di limiti di distanza tra fabbricati, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Sulla base di quanto disposto dalla norma, le regioni e le province autonome potranno dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio o di Pag. 19specifiche aree territoriali. È stata inoltre modificata la lettera f) del comma 1 del medesimo articolo 30, che inserisce un articolo 23-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e segnatamente il comma 4 del nuovo articolo 23-bis, che era stato modificato nel corso dell'esame alla Camera. Una prima modifica riguarda il termine, differito dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, entro cui i comuni devono individuare, con propria deliberazione, le aree, comprese all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. In caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione nei termini previsti dalla normativa vigente, si prevede che la succitata deliberazione venga adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ultimo periodo del comma 4, viene infine eliminata la scadenza del 30 giugno 2014, oltrepassata la quale, in assenza della deliberazione comunale, non avrebbe trovato applicazione la SCIA per interventi con modifica della sagoma. Segnala che la modifica al comma 3 dello stesso articolo 30 è volta ad introdurre alcune condizioni per l'operatività della proroga di due anni prevista per i termini di inizio e di fine lavori relativi ai permessi di costruire, nonché alle denunce di inizio attività – DIA e alle segnalazioni certificate di inizio attività – SCIA, per quanto previsto dal comma 4. In base a tali condizioni aggiuntive, la proroga è applicabile se i termini non sono già decorsi e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Il nuovo comma 3-bis proroga di 3 anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori, nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012. Fa presente che è stato quindi introdotto il comma 5-ter, che interviene sull'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilendo per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. Il nuovo comma 5-quater estende poi la disciplina relativa alla sospensione dei pagamenti, in mancanza della trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore, a tutti i subcontratti di forniture. A tal fine, la norma interviene sull'articolo 15 della legge n. 180 del 2011, che aveva esteso la citata disciplina agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera. Osserva che è stato inoltre introdotto l'articolo 30-bis, recante semplificazioni in materia agricola, che modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, intervenendo su più punti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001. In particolare, con una modifica al secondo periodo del comma 2 si stabilisce che, anche per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non sia richiesta la comunicazione di inizio attività. È introdotto il comma 4-bis, che prevede che l'attività di vendita diretta, se svolta mediante il commercio elettronico, possa essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. Si introduce il comma 8-bis, che consente, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita. Infine si stabilisce, con il comma 8-ter, che la vendita diretta da parte dell'impresa agricola non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita. Segnala che all'articolo 31, recante semplificazioni in materia di DURC, è stato introdotto il comma 1-bis, che prevede l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati Pag. 20di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese. Comunica che le modifiche all'articolo 32, recante disposizioni di semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro, hanno riguardato la normativa sulla sicurezza sul lavoro e il costo del lavoro negli appalti pubblici, prevedendo, in particolare: che l'obbligo del datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione sia svolto prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva; che negli appalti pubblici il costo del personale debba essere valutato anche considerando le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; modifiche alle procedure di verifica periodica delle attrezzature. Rammenta che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 33, recante semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, prescrive l'acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica da parte degli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza. Sottolinea che il nuovo comma 1-bis dell'articolo 35 estende l'applicazione del parametro di cui all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente per regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale, deve essere uguale o inferiore alla media nazionale, alle limitazioni di spesa per il personale «precario», di cui all'articolo 9, comma 28 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, cui le regioni debbono adeguarsi in quanto principio di coordinamento della finanza pubblica. Ricorda che il nuovo comma 1-bis dell'articolo 40, recante riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia contratti di lavoro a termine. Con riferimento ai profili di carattere finanziario dell'intero testo, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, intende preliminarmente esprimere il suo enorme disagio per la situazione in cui ci si trova rispetto al provvedimento in esame, considerate le ampie modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.
  Stigmatizza in particolare, il fatto che su norme su cui è stata posta e votata alla Camera la fiducia al Governo si sia poi intervenuti nel corso dell'esame presso il Senato, modificando in maniera rilevante i contenuti.
  Ritiene di grandissima scorrettezza quanto accaduto e lo considera soprattutto una mancanza di rispetto verso la Commissione ed i deputati che ne fanno parte e che hanno lavorato di giorno e di notte per esaminare il testo e gli emendamenti presentati, con trattative complesse e lunghe che hanno consentito di raggiungere un punto di equilibrio.
  Lamenta quindi una situazione di inaccettabile sopruso verso chi ha cercato di fare il proprio lavoro con serietà, opposizione compresa, ed ha poi visto disatteso quanto approvato.
  Ritiene inoltre che sia necessario fare quanto prima un'attenta valutazione sul ruolo delle strutture tecniche del Governo rispetto alla politica. In particolare, va rivista la questione della «bollinatura» da parte della Ragioneria generale dello Stato. La politica non può essere fatta da chi nega la «bollinatura», anche perché vorrebbe capire sulla base di quale motivazione alcune disposizioni di carattere generale non ricevono la «bollinatura» mentre altre, di carattere più specifico, la ottengono pur presentando questioni analoghe. Ritiene che la politica debba riprendere il proprio ruolo rispetto ai Ministeri che, per quanto lavorino con efficienza e capacità, devono motivare in maniera diversa e più chiara le ragioni di un diniego, Pag. 21in particolare per quanto attiene alla «bollinatura» ed ai profili di carattere finanziario.

  Maurizio BIANCONI (PdL) rileva che ai soprusi si reagisce, non ci si lamenta solo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente di aver espresso il suo pensiero all'inizio della seduta, fermo restando che l'opinione dei deputati potrà essere esplicitata nel corso della discussione.
  Per quanto riguarda l'articolo 41, il comma 1 introduce un nuovo testo dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di apportare alcune precisazioni alla procedura contemplata per l'emungimento delle acque sotterranee.
  Il comma 3, lettera b), è stato modificato al fine di chiarire che le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto dettate dall'articolo 3 del decreto-legge 2/2012, come novellato dal medesimo comma 3, si applicano fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della disposizione e conformi alle norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione.
  La modifica al comma 6-ter chiarisce correttamente che gli accordi che possono essere promossi dai commissari ad acta (previsti dal comma 6 per il superamento della situazione di criticità nella gestione dei rifiuti in Campania) sono di due diversi tipi: accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e accordi tra soggetti istituzionali ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.
  L'articolo 41-bis è stato integrato con l'aggiunta di un comma 7, volto a precisare che la definizione di «materiali da scavo» dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 161/2012, integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del Decreto legislativo. 152/2006.
  L'articolo 41-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta una disciplina volta a consentire la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, non applicando pertanto la disciplina concernente i rifiuti.
  Il comma 7-bis dell'articolo 42, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga l'obbligo, per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria.
  All'articolo 42, il comma 7-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato sopprime la lettera f) del comma 1 dell'articolo 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992), la quale prevede che il titolare delle imprese di autoriparazione concessionarie delle attività di revisione dei veicoli debba essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività.
  L'articolo 42-bis introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto legge 158/2012 e dal conseguente Decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013. Rimane fermo l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra per l'attività sportiva non agonistica, anche se, esami obbligatori a normativa vigente, quali l'elettrocardiogramma, saranno disposti dai medici o dai pediatri annualmente, dopo anamnesi e visita, se ritenuti necessari.
  All'articolo 44, il comma 4-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, nei casi di modifiche apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, una procedura, autorizzata dall'AIFA, che permetta la vendita al pubblico delle scorte del medicinale già immesse nel ciclo distributivo. L'autorizzazione viene subordinata alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato.Pag. 22
  Nel corso dell'esame presso il Senato è stata poi modificata la copertura disposta dal comma 1-bis dell'articolo 46, che assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012. Viene invece ora previsto che l'onere sia a valere per il 2014 sul fondo speciale di parte corrente (accantonamento del Ministero degli affari esteri) e per il 2015 sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. È stato altresì modificato il comma 1-quinquies del medesimo articolo 46, stabilendo che alcune operazioni connesse all'Expo 2015, escluse ai fini del rispetto del patto di stabilità interno del comune medesimo, rientrino invece nei vincoli del patto.
  L'articolo 46-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede ulteriori interventi in favore dell'Esposizione universale di Milano del 2015, che riguardano il possibile coinvolgimento della Consip s.p.a., in qualità di centrale di committenza, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato da parte delle società in house degli enti locali soci di EXPO s.p.a., la revoca dei finanziamenti statali per opere il cui progetto definitivo non è stato approvato.
  Il comma 3 estende il meccanismo fiscale del reverse charge a talune prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, mentre il comma 4 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento in relazione ai diritti per l'accesso all'Expo 2015.
  Il comma 2-bis dell'articolo 49, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legge 95/2012 (c.d. Spending Review). In particolare la lettera a) stabilisce che, per il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera invece di fare riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, si faccia riferimento ai dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al nuovo sistema informativo sanitario. La lettera b) prevede che, qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, la riduzione di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie fornite da privati accreditati, sia calcolata rispetto a quella consuntivata per l'anno 2011 integrandola con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza.
  L'articolo 49-bis reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce – semplificandola e rifondendola in un unico articolo – la disciplina attualmente disposta dagli articoli da 1 a 6 del decreto legge n. 52/2012 che vengono conseguentemente abrogati.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il comma 3, relativo alla nomina del Commissario straordinario, specificando che esso debba essere scelto tra persone, oltre che dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica, anche dotate di comprovata capacità di organizzazione amministrativa.
  L'articolo 49-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche agli articoli del Testo unico degli enti locali (TUEL) che disciplinano la nuova procedura pluriennale di riequilibrio finanziario degli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.
  Tali modifiche concernono la possibilità per le amministrazioni di rimodulare, ricorrendone i presupposti, la delibera del piano di riequilibrio finanziario dell'ente ed alcuni interventi volti ad allineare l'istruttoria per il piano medesimo ad alcune recenti innovazioni normative.
  A seguito dell'esame presso il Senato è stato ripristinato il testo originario dell'articolo 50, che reca modifiche all'articolo 35, comma 28 del decreto-legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità fiscale negli appalti. Pag. 23
  In relazione all'articolo 52 nel corso dell'esame al Senato è stato individuato un ulteriore limite alla espropriazione forzata: ferma la facoltà di intervento nella procedura espropriativa iniziata da creditori privati, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» che deve essere individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con l'Agenzia delle entrate e l'ISTAT.
  L'articolo 54-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato dal Senato, interviene sulla disciplina dei poteri consultivi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) in materia di anticorruzione, limitando tali pareri ai soli atti (direttive, atti di indirizzo, circolari) del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e rendendoli al contempo obbligatori.
  L'articolo 54-ter, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, circoscrive il potere consultivo dell'Autorità nazionale anticorruzione – CIVIT in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e limita al solo Dipartimento della funzione pubblica l'iniziativa per attivare il procedimento sanzionatorio in caso di violazione alle norme sulla inconferibilità.
  All'articolo 56-bis, relativo al trasferimento a titolo non oneroso agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, le modifiche più significative riguardano la destinazione dei proventi da alienazione dei beni che sono già parte del patrimonio dell'ente: nel testo approvato dalla Camera venivano assegnati per il 25 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mentre ora tale quota è limitata al 10 per cento.
  L'articolo 56-ter prevede che entro il 30 settembre 2013 i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro presentino al Parlamento una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero la partecipazione anche azionaria dei dipendenti agli utili dell'impresa.
  L'articolo 56-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, modificando l'articolo 30, comma 6 del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) estende la disciplina del diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede a determinati servizi di investimento, tra i quali la negoziazione in proprio per i contratti sottoscritti dal 1o settembre 2013.
  L'articolo 56-quinquies, modificando l'articolo 112, comma 7 del TUB, dispone che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del TUB, le società cooperative previste dal Capo I (articolo 2511 e seguenti) del Codice civile, esistenti alla data del 1o gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, a condizione che: non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma tecnica; il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro; l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.
  L'articolo 57-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica adottati per l'anno scolastico. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.
  Al Senato è stato specificato che l'autorizzazione di spesa prevista costituisce un limite massimo di spesa ed è stato ridotto l'importo per il 2014 da 2,6 a 2,2 milioni di euro.
  Il comma 3-bis dell'articolo 58, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte ad escludere la spesa per Pag. 24missioni effettuata dalle università e dagli enti di ricerca finanziata con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici, espressamente destinati ad attività di ricerca, dalle misure di contenimento di tale tipologia di spesa, introdotte per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dal comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010.
  L'articolo 59 – che nel testo approvato dalla Camera riguardava le borse per la mobilità degli studenti universitari – è stato modificato durante l'esame al Senato includendo, in particolare, la previsione di un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi e modificando, conseguentemente, la rubrica.
  Conseguentemente, è stato soppresso l'articolo 59-bis – inserito durante l'esame alla Camera – che istituiva un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli.
  L'articolo 59-bis è stato soppresso al Senato, in connessione con l'inserimento, nell'articolo 59, del comma 10-bis.
  Esso prevedeva l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli.
  L'articolo 60 è stato modificato durante l'esame al Senato nella parte relativa all'incremento della quota di finanziamento premiale delle università a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) – che era stata introdotta durante l'esame alla Camera – scaglionando lo stesso incremento.
  Non hanno subito modifiche le ulteriori disposizioni.
  L'articolo 73 detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa dei più meritevoli fra i laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso almeno quadriennale.
  I commi 12 e 12-bis sono stati soppressi nel corso dell'esame al Senato.
  Il primo prevede che sia l'esito positivo dello stage presso l'ufficio giudiziario che il positivo svolgimento del tirocinio forense, di 18 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato costituiscono titolo idoneo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria. Il comma 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, coordina la normativa del decreto-legge con quella che già prevede attività formativa di laureati in giurisprudenza presso uffici giudiziari.
  L'articolo 76 novella la disciplina della divisione giudiziale nelle comunioni, ereditarie e non, permettendo ai condividenti, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista (un notaio e, a seguito della modifica della Camera, anche un avvocato) che si occupi dell'intera procedura di divisione. Il Senato ha soppresso una previsione che sembrava attribuire anche agli avvocati un potere generale di autentica delle firme (già proprio dei notai) non previsto dalla legge.
  La modifica del Senato precisa ora che l'eventuale autentica del notaio o dell'avvocato avviene su richiesta delle parti e si riferisce alle sottoscrizioni poste in calce al ricorso congiunto ex articolo 791-bis c.p.c.
  L'articolo 79 del decreto-legge – soppresso nel corso dell'esame al Senato – novella i primi due commi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, modificando – con finalità di semplificazione – la disciplina relativa alle motivazioni della sentenza.
  L'articolo 82 è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo in bianco (o con riserva) previsto dall'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare. Si tratta di quella forma di concordato che permette al debitore di anticipare gli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi, già al momento del deposito contenente la domanda di concordato al tribunale (la proposta di concordato e la documentazione prescritta potrà essere presentata successivamente).
  Una modifica introdotta dal Senato esplicita che il decreto del giudice che fissa il termine entro cui presentare la proposta di concordato debba essere motivato.Pag. 25
  L'articolo 84-ter stabilisce alcuni limiti agli emolumenti degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli d'amministrazione stabilendo: a) che per le società che emettono strumenti finanziari quotati, nonché per le società dalle stesse controllate, il compenso per l'amministratore delegato e per il presidente del consiglio d'amministrazione non possa essere superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo; b) per quelle che emettono titoli azionari quotati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione, all'assemblea degli azionisti deve essere sottoposta un proposta che preveda una remunerazione degli amministratori con delega delle società medesime – nonché delle controllate – che deve essere coerente con un apposito decreto del Ministro dell'economia ed assentita dall'azionista di controllo pubblico.
  In conclusione, auspica che sia l'ultima volta che la Camera sia chiamata a votare la fiducia su un testo che viene successivamente modificato presso l'altro ramo del Parlamento. È infatti essenziale che non si ripeta quanto accaduto per evitare oltretutto che i decreti-legge subiscano digressioni inaccettabili.

  Emanuele FIANO (PD) si sofferma sulla modifica apportata dal Senato al comma 1-quinquies dell'articolo 46 che ha soppresso la disposizione, approvata dalla Camera, in base alla quale non sono contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno del comune di Milano le azioni indicate nel programma «City Operations» finalizzato alla realizzazione dell'evento Expo 2015, finanziate con quota parte del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno del comune in questione e le relative spese, finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno. Trova ingiustificata la soppressione disposta dal Senato.

  Laura CASTELLI (M5S) fa presente che il suo gruppo si trova per la prima volta di fronte ad un testo oggetto di attento esame da parte della Camera e poi ampiamente modificato dal Senato. Ritiene dunque preliminare comprendere dal Governo cosa lo abbia portato a seguire tale percorso.
  Riguardo alla questione della «bollinatura» posta dalla Ragioneria generale dello Stato concorda con il Presidente Sisto, avendo la sensazione che si facciano delle discriminazioni. Chiede quindi che si proceda quanto prima a un incontro approfondito con la Ragioneria generale dello Stato per capire come procedere.
  Per quanto riguarda il testo in esame e l’iter parlamentare da seguire, rileva come l'obiettivo comune sia quello di apportare interventi migliorativi al testo e ribadisce l'esigenza di comprendere dal Governo cosa sia accaduto al Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che si tratta di un problema di metodo rispetto a un provvedimento sul quale è stata votata la fiducia alla Camera.

  Rocco PALESE (PdL) prende atto che i relatori hanno messo in evidenza il percorso che il provvedimento ha avuto. Ritiene sia un fatto gravissimo quanto accaduto ieri quando il Senato si è accorto, dopo ben sette giorni, che il provvedimento era stato trasmesso alla Camera in maniera errata.
  Occorre capire dal Governo cosa è accaduto e lo stesso va chiesto alla maggioranza, avendo votato alla Camera la fiducia. Ricorda, a titolo esemplificativo, come sull'articolo 14 – che reca disposizioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni – era stato fatto un ampio ragionamento sulla proposta di escludere completamente la trasmissione via fax delle comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni e si era deciso di non escludere tale forma di trasmissione. Nel corso dell'esame al Senato è stata invece prevista tale esclusione che, a suo avviso, rappresenta un errore, ferma restando la positività di un impulso all'utilizzo degli strumenti informatici Pag. 26da parte delle pubbliche amministrazioni. Il divieto di utilizzo del fax, infatti, potrà risultare estremamente problematico in alcune realtà, come quelle dei piccoli comuni. A suo avviso, di fronte a disposizioni come quella in esame, sembra che il legislatore, anche agli occhi dei cittadini, non abbia cognizione delle varie realtà di trincea. Preannuncia, quindi, la presentazione di un emendamento su tale problematica.
  Ricorda altresì come presso la V Commissione si assista spesso a pareri divergenti tra la Ragioneria generale dello Stato e i rappresentanti del Governo. Sottolinea quindi la necessità di programmare un incontro con il Ragioniere generale dello Stato e con l'intero staff della Ragioneria perché vi è il dovere da parte del Parlamento di cercare di capire cosa accade presso la Ragioneria generale per poter procedere in modo più ordinato.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) ritiene fuori dubbio che il problema riguardi soprattutto il Governo nel suo complesso, a prescindere da chi ha seguito i lavori del provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che sarebbe stato diverso se ci si fosse limitati a modificare alcuni aspetti su cui vi era già la consapevolezza della Camera della necessità di revisione, come per i limiti a compensi degli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale o per il DURC. È invece grave che si arrivi a questo livello di «manipolazione» del testo, che è peraltro in linea con il degenerare dell'attività istituzionale. In un sistema di bicameralismo perfetto, se il Governo non mette ordine esso stesso innanzitutto ne subisce le conseguenze negative. Fa quindi presente che, dopo quello che è accaduto, non è più disponibile a trascorrere intere notti in Commissione per approvare emendamenti che vengono poi stravolti dal Senato, per una questione di rispetto in primo luogo verso se stesso.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che vada presa una posizione chiara rispetto al fatto che il lavoro su cui la Camera si è concentrata, con tante notti di serrato esame presso le Commissioni riunite I e V, è stato poi stravolto dal Senato. Ciò nonostante, a suo avviso, il punto politico fondamentale che ora si pone è quello di capire se il testo in esame, che contiene enormi incongruenze, sia modificabile in questa fase dell’iter parlamentare.
  Ricorda come si sia discusso a lungo nella seduta notturna nelle Commissioni riunite I e V sull'opportunità di introdurre una disposizione che vietasse tout court l'utilizzo del fax nelle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni per giungere poi alla decisione che fosse più opportuno prevedere una priorità degli strumenti informatici, senza escludere del tutto l'utilizzo del fax. Ugualmente si è discusso a lungo sull'anticipo del 10 per cento alle imprese appaltatrici e si è convenuto sull'esigenza che esso fosse facoltativo, tenendo conto della situazione in essere. Vi sono state altre questioni politiche esaminate, ma, dopo un'attenta valutazione, non sono state inserite nel testo, come quelle che attengono alle incompatibilità degli incarichi alla luce del decreto legislativo n. 39 del 2013.
  Ritiene altresì molto rilevante la questione posta dal collega Fiano, ed evidenzia come la ratio della disposizione dell'articolo 46, come approvata dalla Camera, fosse molto chiara, mentre ora ci si trova di fronte ad una situazione assurda e problematica per il comune di Milano, che oltretutto avrà presumibilmente proseguito la propria attività sulla base di un testo approvato alla Camera a seguito della questione di fiducia posta dal Governo. Stigmatizza quindi quanto accaduto.

  Renato BALDUZZI (SCpI), più che un problema tra maggioranza e opposizione, ritiene che ci si trovi di fronte ad una questione alquanto seria di rapporti tra i due rami del Parlamento. A suo avviso, infatti, non vi è solo il problema che attiene alle modifiche apportate al Senato su disposizioni introdotte alla Camera, il che sarebbe anche fisiologico in un sistema di bicameralismo perfetto, ma vi è Pag. 27anche dell'altro. In particolare, ritiene che il problema più serio sia rappresentato dal fatto che, nel corso dell'esame presso il Senato – dove i criteri di ammissibilità degli emendamenti sono più ampi di quelli applicati alla Camera – sono stati introdotti oggetti completamente estranei rispetto al contenuto proprio del decreto-legge e del tutto nuovi per la Camera, che aveva già esaminato il decreto in prima lettura. Si tratta, a suo avviso, di una situazione molto grave, giacché, a partire dall'articolo 41-bis, il testo in esame reca in gran parte disposizioni completamente nuove per questo ramo del Parlamento.
  Nel considerare questo un punto che non può essere lasciato irrisolto, sottolinea che, se si procedesse ad un braccio di ferro tra i due rami del Parlamento, si potrebbe andare avanti con modifiche tra Camera e Senato fino alla data di scadenza del decreto-legge con conseguenze non positive per le istituzioni. In conclusione, ritiene che questa situazione non possa essere lasciata ad un semplice commento amaro, ma richieda interventi seri.

  Maino MARCHI (PD) rileva come anche per lui ci si trovi di fronte ad una situazione molto problematica da cui occorre trarre alcune conclusioni. In primo luogo, vi è un collegamento stretto tra questo provvedimento, che costituisce l'ultimo atto da approvare prima della sospensione estiva, e il disegno di legge che istituisce un Comitato per le riforme costituzionali, che sarà il primo atto all'esame della Camera alla ripresa dei lavori a settembre. Dall'esperienza maturata su questo decreto-legge emerge soprattutto il fatto che il bicameralismo come è ora configurato non funziona e che servono riforme anche di carattere costituzionale. Pur essendo egli convinto che la Costituzione italiana sia la più bella del mondo, per quanto riguarda i principi fondamentali, è ormai chiaro che invece occorra una manutenzione della parte che attiene alle funzioni delle istituzioni. Ricorda come anche sul progetto di legge che interviene sull'articolo 416-ter del Codice penale emergano i limiti evidenti di un sistema di bicameralismo perfetto. Ne deriva dunque che occorre andare avanti sul progetto di riforme costituzionali anche con l'obiettivo di superare l'attuale sistema di bicameralismo perfetto.
  Ritiene non sia pensabile che dopo l'esame della Camera il Senato debba limitare le proprie possibilità di intervento, essendo difficile distinguere tra ciò su cui è opportuno che intervenga e ciò su cui non lo è. Ci si trova oltretutto di fronte a Regolamenti parlamentari diversi, soprattutto per quanto riguarda il regime di ammissibilità degli emendamenti, considerato che il Regolamento della Camera è più restrittivo di quello del Senato. Ritiene quindi sia da affrontare una questione di assetto istituzionale e di norme regolamentari. Ci può essere poi anche l'esigenza di migliorare il modo di rapportarsi tra le due Camere.
  Ricorda inoltre che al Senato, una volta posta e votata la questione di fiducia, si conclude l’iter mentre alla Camera vi sarebbe stata la possibilità di una prosecuzione molto lunga dei lavori con sedute anche notturne. Richiamando la disposizione dell'articolo 14 relativo all'uso del fax da parte delle pubbliche amministrazioni, ricorda come il testo approvato dalla Camera fosse stato oggetto di una pagina intera di commenti del più venduto quotidiano nazionale, con critiche rispetto alle scelte della Camera. Può essere dunque comprensibile la spinta avuta dal Senato a modificare l'impostazione seguita dalla Camera. Richiama, tra gli aspetti sicuramente negativi derivanti dalle modifiche introdotte dal Senato, la disposizione del comma 1-quinquies dell'articolo 46 che sicuramente non è positiva per il comune di Milano: la ratio della disposizione approvata dalla Camera – che ora viene meno per effetto delle citate modifiche – era infatti quella di consentire al comune di avere più risorse, spendibili, in vista dell'Expo con delle scadenze certe. Chiede quindi al Governo una valutazione anche da questo punto di vista.
  In conclusione, nel ritenere che, nel complesso, siano state migliorate alcune parti del provvedimento, mentre altre Pag. 28siano state modificate in direzione opposta, sottolinea l'esigenza di comprendere, soprattutto dal Governo, se vi possa essere ancora spazio per modifiche limitate o se si debba prendere atto di quanto accaduto al Senato e procedere alla conversione del decreto-legge.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda come di norma siano mal tollerati presso la I Commissione gli interventi che tendono ad attribuire agli organi di stampa un sostanziale potere di influenza sulle leggi in corso di approvazione.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede ai presidenti che venga effettuata una verifica sul testo trasmesso dal Senato, allo scopo di evitare incidenti come quello occorso durante la seduta del 7 agosto 2013. In ordine all'articolo 84-ter del provvedimento in esame, riguardante i compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rileva che, mentre il decreto cosiddetto Salva Italia fissa, in linea generale, un tetto massimo commisurato alla remunerazione annua lorda del Primo Presidente della Corte di Cassazione, pari a circa 300 mila euro annui, le disposizioni introdotte dal Senato prevedono che agli amministratori delegati e ai presidenti dei consigli di amministrazione delle predette società non possa essere corrisposto un compenso superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo corrisposto nel corso del precedente mandato. Fa presente pertanto che la disposizione in parola non prevede, contrariamente al decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «Salva Italia», alcun tetto massimo per i compensi dei manager delle società controllate dallo Stato. Rileva, in proposito, che deputati del suo gruppo hanno presentato una proposta emendativa al citato articolo, volta a prevedere l'applicazione di tale tetto anche ai manager delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Ricorda, infine, che il tetto ai compensi dei manager pubblici è, allo stato, rimasto sostanzialmente disapplicato. Cita, al riguardo, il caso di coloro che rivestono anche la carica di componenti dei consigli di amministrazione delle predette società, per i quali la normativa vigente, pur escludendo la corresponsione di qualsivoglia forma di compenso, prevede l'erogazione di premi di produzione.

  Guido GUIDESI (LNA), con riferimento alle modifiche al testo del provvedimento approvate dal Senato, chiede che vengano assunte iniziative perché venga tutelata la dignità del lavoro dei deputati, sottolineando come la questione debba essere posta con urgenza all'attenzione del Presidente della Camera.

  Emanuele FIANO (PD) stigmatizza il fatto che la Ragioneria generale dello Stato, solo in fase di aggiornamento della relazione tecnica, ha ritenuto di non verificare positivamente alcune disposizioni del decreto-legge n. 76 del 2013, denegando la cosiddetta «bollinatura».

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che, nel caso di specie, trattasi sostanzialmente di una revoca, avvenuta medio tempore, del parere favorevole reso in precedenza.

  Vincenza BRUNO BOSSIO, allo scopo di evitare che si verifichino nuovamente incidenti di questo tipo, auspica che siano adottate con urgenza iniziative a tutela del lavoro dei parlamentari.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che molto spesso lo svolgimento dei lavori parlamentari è condizionato dalla necessità di procedere all'approvazione dei provvedimenti in tempi rapidi. Rileva, tuttavia, che alcuni provvedimenti dal contenuto complesso e articolato, come quello in esame, meriterebbero maggiore approfondimento e riflessione. Assicura comunque che la questione sarà portata all'attenzione del Presidente della Camera.

Pag. 29

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva come, a prescindere dalle polemiche politiche, vada scongiurato il rischio di un peggioramento della qualità della legislazione. Propone quindi di avviare un'approfondita riflessione su alcuni aspetti, tra i quali, ad esempio, la prassi, a suo avviso controproducente, relativa alla posizione della questione di fiducia, da parte del Governo, sui testi approvati dalle Commissioni. Ricorda che il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ha chiesto l'introduzione di modifiche solo in relazione alle disposizioni che non erano state positivamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato, nel pieno rispetto dell'autonomia parlamentare. Con riferimento ai compensi dei manager di società controllate da pubbliche amministrazioni, rileva che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato soppresso l'articolo 12-bis, introdotto dalla Camera, e introdotta, all’ articolo l'84-ter, una differente disciplina, che comunque non esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto «Salva Italia». Auspica, per il futuro, un migliore raccordo tra Governo e Parlamento nella produzione di testi legislativi, proponendo a questo scopo, che venga posta fine alla prassi dei decreti cosiddetti omnibus e la modifica di talune disposizioni dei regolamenti parlamentari, con particolare riferimento alla gestione degli ordini del giorno. Sottolinea che l'autonomia delle Camere è sovente risultata prevalente rispetto alla linea politica espressa dalla stessa maggioranza di Governo, essendosi in più di un'occasione formate maggioranze diverse, nei due rami del Parlamento, rispetto ad un medesimo provvedimento. Rappresenta, infine, l'opportunità che, in relazione a tali profili, tutte le forze politiche avviino una seria riflessione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Bianconi, rileva come, dalle parole del sottosegretario, non emerga, a suo avviso, alcuna volontà di reazione rispetto a quanto accaduto al Senato. Chiede dunque al Governo di chiarire la propria posizione sul prosieguo dei lavori e, in particolare, se il Governo stesso consideri «blindato» il testo del decreto-legge, ovvero sia disposto a valutare favorevolmente eventuali modifiche. Osserva in proposito come nel primo caso, sarebbe preferibile evitare ulteriori perdite di tempo e iniziare la discussione in Assemblea con l'eventuale richiesta di fiducia da parte del Governo. Sottolinea, inoltre, come l'incidente occorso nella giornata di ieri relativamente all'errore di trasmissione del testo del decreto-legge n. 76 del 2013 da parte del Senato ponga anche una questione di corretto svolgimento dei rapporti istituzionali tra le due Camere.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, nel richiamare l'intervento dell'onorevole Sorial, osserva come tali incidenti non debbano capitare. Nessun altro chiedendo di intervenire, non essendovi obiezioni, sospende la seduta al fine di consentire alla Presidenza la valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

  La seduta, sospesa alle 11.25, riprende alle 12.05.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che sono stati presentati 39 emendamenti al testo del decreto-legge (vedi allegato), che la Presidenza ritiene ammissibili. Fa presente che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera, risultano irricevibili 7 proposte emendative, in quanto non riferite a parti del testo modificate durante l'esame al Senato. Avverte altresì che il Senato ha trasmesso pochi minuti fa una correzione al messaggio di trasmissione del testo, da cui risulta, all'articolo 73, la soppressione del comma 12, che conferiva all'esito positivo di uno stage presso gli uffici giudiziari la natura di titolo di accesso al concorso a magistrato ordinario. Fa presente che, con riferimento al citato comma, non erano Pag. 30state presentate proposte emendative. Al fine di consentire ai gruppi la valutazione di tale modifica introdotta dal Senato, comunica che la Presidenza ritiene di fissare un termine di 15 minuti per la presentazione di eventuali proposte emendative in materia che, alla luce del richiamato articolo 70, comma 2, del Regolamento non potranno che essere volte al ripristino del testo approvato dalla Camera.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), nell'esprimere l'auspicio che non vi siano ulteriori correzioni al testo trasmesso dal Senato, sottolinea che, qualora vi fossero dubbi al riguardo, sarebbe preferibile sospendere i lavori in attesa di avere un testo certo dal Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, esprime invito al ritiro, ovvero, in mancanza, parere contrario, su tutte le propose emendative, rimettendosi alle Commissioni sugli identici Palese 14.3 e 14.4 del relatore per la I Commissione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime invito al ritiro, ovvero parere contrario, sugli identici emendamenti 14.3 e 14.4 del relatore per la I Commissione. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative.

  Rocco PALESE (PdL), nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Sorial prima della sospensione, rileva come sarebbe opportuno che il Governo chiarisca la sua posizione sul prosieguo dei lavori sul decreto-legge in esame e, in particolare, se sia disponibile o meno ad eventuali modifiche. In caso contrario, rileva come sarebbe preferibile procedere speditamente e trasferire il dibattito in Assemblea, dove il suo gruppo si riserva di riproporre le proprie ragioni e stigmatizzare anche quanto avvenuto riguardo alla trasmissione del testo da parte del Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, rileva come malgrado la posizione del Governo, occorra comunque salvaguardare il rispetto delle procedure parlamentari e quindi procedere all'esame delle proposte emendative presentate, osservando come sarà la maggioranza delle Commissioni a determinare l'esito della discussione.

  Davide CRIPPA (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.1, osserva come esso sia volto ad evitare la deroga dall'applicazione degli incentivi CIP 6 a tutti i termovalorizzatori esistenti.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede alla Presidenza di procedere alla verifica delle sostituzioni presentate prima di procedere al voto.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) richiama la necessità di non tenere conto delle sostituzioni pervenute dopo l'inizio della votazione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione l'emendamento Crippa 5.1.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede di ripetere la votazione al fine di verificarne il risultato in relazione all'ingresso in aula di deputati nel corso della votazione.

  Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) osserva come siano entrati in Aula dopo l'inizio della votazione anche deputati appartenenti ai gruppi di minoranza.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, invita i deputati segretari a verificare l'esito della votazione e pone nuovamente in votazione l'emendamento Crippa 5.1.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 5.1.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede la convocazione immediata di un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare il prosieguo Pag. 31dei lavori e discutere del corretto svolgimento delle votazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che la votazione è stata ripetuta come richiesto dal gruppo MoVimento 5 Stelle e che l'esito della medesima è pienamente regolare. Pone quindi in votazione l'emendamento Pilozzi 14.2.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pilozzi 14.2.

  Mauro GUERRA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.1, segnalando come non sia intervenuto nel corso dell'esame preliminare avendo ritenuto di affidare alla proposta emendativa la rappresentazione del suo atteggiamento critico sulla disposizione. Rileva come la sua proposta emendativa sia volta a ripristinare il testo licenziato dalla Camera con il voto di fiducia richiesto dal Governo. Prende quindi atto della impossibilità politica di introdurre ulteriori modifiche al testo del decreto-legge e, ribadendo le ragioni delle sue proposte emendative, sottolinea come la responsabilità non possa essere a senso unico. Lamenta quindi una situazione critica laddove il Governo non solo esclude modificazioni al testo, ma non dà nemmeno seguito a impegni presi con ordini del giorno o in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che l'emendamento Guerra 18.1 è stato ritirato.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul proprio emendamento 19.1, ne illustra il contenuto e rileva come, a suo avviso, non sarebbe un grande problema se la Camera apportasse alcune modifiche di carattere limitato al testo in esame, considerato che vi è ancora del tempo prima della scadenza del decreto-legge.
  Rileva come il proprio emendamento 19.1 proponga di prorogare dal 15 settembre al 15 dicembre 2013 il termine previsto al comma 5-bis dell'articolo 19 per la sospensione del pagamento dei canoni demaniali marittimi ivi richiamati. È noto, infatti, che su tale tematica è in corso una vicenda che si sta cercando di risolvere e sarebbe dunque più opportuno posticipare il termine al mese di dicembre considerato che settembre è ancora un periodo turistico e gli stabilimenti balneari sono in piena attività lavorativa.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 19.1.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra il proprio emendamento 25.1 manifestando la disponibilità a ritirarlo, alla luce dei pareri del relatore e del Governo, a condizione che venga accolto un ordine del giorno con un impegno preciso ad inserire tale previsione nel decreto-legge relativo all'IMU, previsto per il mese di agosto, se ci sarà il piano di efficientamento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che tuttavia – considerato che se si fa riferimento ad un piano di risanamento questo deve essere adottato dal presidente della regione e non dipende dal Ministero dell'economia e delle finanze quando questo avverrà – faccia riferimento al primo provvedimento utile dopo il piano di risanamento e non al decreto-legge IMU previsto per il mese di agosto.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ritira quindi il proprio emendamento 25.1.

  Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'emendamento Dell'Orco 25-bis.1, volto a sopprimere l'articolo 25-bis, introdotto dal Senato, che stabilisce che la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita con il decreto-legge n. 201 del 2011, sia stabilita nella città di Torino. Rileva che in precedenza era stata già individuata come sede di tale Autorità la città di Roma ed occorrerà conseguentemente procedere al trasferimento dei dipendenti ed a sostenere Pag. 32i costi conseguenti: si chiede dunque su chi graveranno queste spese e quali sono le ragioni alla base di tale decisione.
  Ricorda, infatti, che diverse città avrebbero voluto avere la sede di tale Autorità, al momento della sua istituzione, ma fu valutato attentamente come procedere, decidendo – durante il Governo Monti – di stabilirla a Roma. Il Senato con un emendamento ha eliminato tale decisione.

  Laura CASTELLI (M5S), pur essendo nata nella città di Torino, ritiene che l'approvazione dell'articolo 25-bis sia stata, in realtà, un capriccio, non essendo possibile che all'improvviso il Senato decida uno spostamento di sede di un'Autorità senza che vi sia una seria motivazione alla base. Chiede quindi al Governo quale sia l'impatto finanziario di questo capriccio.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva che anche lui avrebbe voluto che la sede dell'Autorità in questione fosse spostata a Brescia, la sua città, che ha una serie di elementi positivi. Chiede quindi al Governo quali siano le ragioni che lo hanno indotto a consentire tale scelta.
  Considerato inoltre che i relatori e il Governo non sono disponibili a modificare il testo in esame con la conseguenza di una nuova lettura da parte del Senato, chiede se non si ritenga più opportuno, in questa situazione, concludere l'esame in Commissione e procedere alla discussione in Assemblea.

  Davide CRIPPA (M5S) ricorda come nella precedente legislatura fosse stata accolta con indignazione da parte dell'attuale maggioranza la proposta del gruppo della Lega Nord e Autonomie di trasferire al Nord le sedi di alcune autorità amministrative indipendenti. Per coerenza la maggioranza dovrebbe allora votare a favore dell'emendamento in discussione.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) chiede in particolare per quali ragioni sia stata scelta la città di Torino e non un'altra città.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che l'articolo 25-bis in discussione è stato introdotto a seguito di un emendamento parlamentare e al Governo è stata solo chiesta la disponibilità di un immobile pubblico. Presso il Senato il Governo ha dunque ribadito la necessità di non procedere all'acquisto di nuovi immobili in considerazione dei costi che ne deriverebbero. Ricorda che l'emendamento, sul quale vi erano stati voti quasi paritetici in Commissione, è stato poi approvato con una maggioranza più ampia in Assemblea. Il problema di copertura finanziaria è stato dunque sollevato al Senato solo per quanto riguarda gli immobili e si è trattato di una decisione anzitutto politica. Non ha, quindi, allo stato, elementi per modificare il proprio parere.
  Evidenzia, infine, che il Governo non ha intenzione di far decadere il decreto-legge in esame, alla luce del vulnus che vi sarebbe rispetto alle misure sinora assunte.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che, alle 13.30, porrà in votazione il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea, considerato che poco dopo è previsto l'avvio della discussione in Aula.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) ritiene che in questa situazione sarebbe meglio procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea. Nel ritenere che legiferare in questo modo non faccia bene al Paese, preannuncia che si asterrà dalle votazioni su ulteriori emendamenti, essendo in questa fase più opportuno lasciare spazio alla discussione all'Assemblea.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che a questo punto risulti preferibile procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

  Rocco PALESE (PdL), Emanuele FIANO (PD), Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO Pag. 33(SCpI) concordano sull'opportunità di procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede di procedere dapprima alla votazione dell'emendamento Dell'Orco 25-bis.1, su cui si sono svolti una serie di interventi.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Orco 25-bis.1.

  Laura CASTELLI (M5S) fa presente che il suo gruppo accetta la proposta di procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea. Ritiene che, in questa occasione, sia venuta in evidenza con assoluta chiarezza quale sia il modo di lavorare delle Commissioni. Preannuncia pertanto che in Assemblea il suo gruppo interverrà per evidenziare le proprie ragioni, facendo presente che vi è ancora del tempo prima della scadenza del disegno di legge di conversione del provvedimento in esame.

  Giulio MARCON (SEL) concorda con la proposta di procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, preso atto dall'assenso di tutti i gruppi, avverte che tutti gli emendamenti presentati e non ancora posti in votazione saranno considerati respinti ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede di conoscere le modalità attraverso le quali si procederà all'esame del provvedimento in Assemblea e, in particolare, se il Governo intenda porre la questione di fiducia.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, nel rammentare come l'organizzazione del prosieguo dei lavori in Assemblea spetti alla Presidenza della Camera, fa presente che, nel termine poc'anzi fissato, sono pervenuti gli identici emendamenti Ferranti 73.2 e Bonafede 73.3 (vedi allegato), riferiti alla parte di testo su cui vi è stata la correzione del messaggio da parte del Senato. Esprime quindi su di essi parere contrario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Simonetta RUBINATO (PD), intervenendo sul comma 3-bis dell'articolo 30, riguardo al quale aveva presentato due emendamenti, ritiene importante evidenziare che si tratta di una disposizione che, in forma analoga, era stata proposta anche nel corso dell'esame presso la Camera, ma che i proponenti avevano ritirato per una serie di ragioni.
  Il Senato ha invece introdotto la disposizione del comma 3-bis che creerà forti problemi in sede applicativa oltre a rilevanti questioni di costituzionalità. Si tratta inoltre di un attentato alle autonomie locali ed è grave che si affermi, con evidenti rischi di incostituzionalità, che per legge sono prorogati il termine di validità ed i termini di inizio e fine dei lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fino al 31 dicembre 2012. Nel rilevare come la disposizione oltretutto non tenga conto del suo impatto sui bilanci dei comuni, fa presente come molti enti locali contino su questi accordi per non aumentare le imposizioni fiscali. Sottolinea infine come, in questa sede, non intenda soffermarsi sui problemi interpretativi e sui possibili contenziosi con i privati che deriveranno da questa norma, a suo avviso, gravissima.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 13.20.

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  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni III, VI, VII, X, XI, XII, XIII e XIV, favorevole con condizione della II Commissione e favorevole con osservazioni della VIII Commissione. Fa presente altresì che la IX Commissione non ha espresso parere. Rileva, infine, che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, contenente alcune condizioni e osservazioni.

  Laura CASTELLI (M5S) stigmatizza il fatto che, in ragione della necessità di procedere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame, le Commissioni non siano state poste sostanzialmente nelle condizioni di effettuare, in sede consultiva, un esame approfondito del testo e di formulare eventuali condizioni od osservazioni.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che la Commissione giustizia, non ritenendo condivisibile la soppressione dei commi 12 e 12-bis dell'articolo 73 del decreto-legge, riguardanti il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, a condizione che vengano ripristinati i citati commi.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che, il Governo aveva espresso parere contrario sull'emendamento Ferranti 73.1 e sulle identiche proposte emendative Ferranti 73.2 e Bonafede 73.3 riguardanti la stessa materia. Fa presente, in ogni caso, che le richiamate proposte emendative potranno essere ripresentate nel corso dell'esame in Assemblea.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea che i citati emendamenti, così come la condizione apposta al parere formulato dalla Commissione giustizia, hanno lo scopo di evitare che il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari venga sostanzialmente disincentivato, svuotando di contenuti la realizzazione del cosiddetto Ufficio del processo. Al riguardo, ritiene immorale il fatto che l'articolo 73 del provvedimento, nella sua attuale formulazione, consenta agli uffici giudiziari di avvalersi di meritevoli giovani neo-laureati, ai quali sono richiesti rigorosi requisiti per l'accesso al tirocinio formativo, senza prevedere alcuna forma di compenso.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, ribadisce che la questione potrà essere riproposta nel corso dell'esame in Assemblea, attraverso la presentazione di proposte emendative. Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è fissato alle 15.30 della giornata odierna.

  Le Commissioni, nessun altro chiedendo di intervenire, deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, si riserva di designare, di intesa con il presidente Boccia, i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 8 agosto 2013.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Emendamenti C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 16.20 alle 16.35.

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