CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 agosto 2013
71.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
Emendamenti C. 1458-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso l'ulteriore emendamento Barbanti 11.11, riferito al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013 recante disposizioni urgenti in materia di promozione dell'occupazione giovanile e IVA (C. 1458). Rileva, in particolare, che la suddetta proposta emendativa autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla realizzazione della bonifica ambientale dell'ex-area Pertusola, nella provincia di Crotone. Fa presente che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074 – Ministero dell'economia e delle finanze) di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012. Chiede, pertanto, l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della suddetta proposta emendativa.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulla proposta emendativa richiamata dal relatore.

  Vincenzo CASO (M5S) osserva come l'emendamento Barbanti 11.11 preveda la stessa forma di copertura, che è stata già utilizzata per far fronte agli oneri recati dal provvedimento e sulla quale il Governo Pag. 24aveva in precedenza, in particolare nella seduta del 6 agosto 2013, espresso parere favorevole.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che il reiterarsi di ulteriori interventi a valere sul cosiddetto Fondo affitti di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, potrebbe pregiudicarne le finalità, con conseguenti effetti negativi sulla finanza pubblica. Nel ribadire, pertanto, il parere contrario sulla proposta emendativa Barbanti 11.11, sottolinea come tale contrarietà risulti coerente con la posizione già espressa sul testo del provvedimento approvato dal Senato dalla Ragioneria generale dello Stato, che aveva evidenziato la sostanziale insostenibilità di ulteriori interventi a valere sulle risorse del citato fondo.

  Maino MARCHI (PD) ricorda, tuttavia, che il Governo, nella seduta del 6 agosto 2013, ha concordato con la proposta di parere del relatore che aveva ritenuto ammissibile l'incremento di tale copertura, contrariamente ai rilievi mossi dalla Ragioneria generale dello Stato, in ragione della esiguità dello stesso.

  Rocco PALESE (PdL) auspica che, per il futuro, possa realizzarsi un maggiore raccordo tra il Governo e la Ragioneria Generale dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che il parere contrario del Governo sulla richiamata proposta emendativa si giustifica in ragione del fatto che l'eventuale espressione di un nulla osta sulle molteplici proposte emendative che ricorrono a tale forma di copertura rischierebbe di esaurire le risorse del citato fondo.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, preso atto degli esiti della discussione, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Barbanti 11.11.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 1154 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge C. 1154, recante «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», è stato esaminato dalla I Commissione della Camera congiuntamente a proposte di legge parlamentari, deliberandone l'adozione come testo base; fa presente, altresì, che il testo risulta corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante abolizione del finanziamento pubblico e finalità, rinvia alle considerazioni in merito al successivo articolo 14. Con riferimento agli articoli da 4 a 7, recanti Registro dei partiti politici e controlli sui rendiconti dei partiti, ritiene opportuno chiarire se lo svolgimento delle nuove funzioni possa costituire premessa per la corresponsione ai membri della Commissione di compensi o indennità per l'attività prestata. Con riferimento agli articoli da 8 a 10 e 14, comma 5, recanti Contribuzione volontaria e contribuzione indiretta, segnala, in linea generale, che i dati e i criteri di stima indicati dalla relazione tecnica andrebbero integrati da ulteriori informazioni per consentire una verifica della quantificazione. In particolare, ritiene che andrebbero fornite precisazioni in merito alla metodologia applicata per stimare le nuove spese incluse nella detrazione IRPEF e l'incremento dell'ammontare delle erogazioni che beneficiano della detrazione IRPEF ed IRES. Rispetto a quest'ultima, segnala che la misura del beneficio, pari al 26 per cento, si discosta Pag. 25di poco dalla misura dell'aliquota ordinaria, pari al 27,5 per cento: alla luce di tale considerazione, andrebbe verificato se corrisponda a criteri di prudenzialità ipotizzare un incremento delle erogazioni da parte dei soggetti IRES limitato a 6,3 milioni di euro. Per quanto attiene alle detrazioni ai fini IRPEF, per verificare le stime indicate dalla relazione tecnica, rileva che andrebbe preliminarmente chiarito se la detraibilità vada applicata con il criterio della progressività per scaglioni di importo, all'interno di ciascuna erogazione. In tale ipotesi, infatti, rileva che la relazione tecnica non precisa quale sia la perdita di gettito imputabile al primo scaglione per le erogazioni di importo compreso tra 5.001 e 20.000 euro. Qualora invece l'aliquota di detraibilità sia unica per ciascuna erogazione a seconda della fascia di importo in cui questa si colloca, osserva che, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica, risulterebbe che oltre la metà delle erogazioni effettuate nel 2011 – che già beneficiano della detrazione IRPEF al 26 per cento in base alla vigente normativa – non sarebbero interessate dalla modifica introdotta. Infatti, a fronte di un ammontare complessivo di erogazioni indicato in misura pari a 37,3 milioni di euro, le erogazioni liberali considerate ai fini della stima – sulla base di una distribuzione per fascia di importo non evidenziata nella relazione tecnica – ammontano a 18,4 milioni. Ritiene che debba essere valutato se tale ipotesi corrisponda a criteri di prudenzialità tenuto conto del raddoppio della percentuale di detraibilità in caso di non superamento della soglia dei 5.000 euro. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Osserva che ulteriori informazioni appaiono necessarie in merito al profilo temporale della disposizione. In particolare, rileva che, in linea con la decorrenza fissata dalle norme, a partire dal 2014, gli effetti di minor gettito relativi agli articoli 8 e 9 sono scontati, in termini di cassa, a decorrere dal 2015; in merito, invece, all'articolo 10 – che fissa la decorrenza dall'anno finanziario 2014 – osserva che la relazione tecnica afferma che la norma è riferita ai redditi del 2013 in quanto l'opzione viene esercitata nella dichiarazione che si presenta nel 2014. Rileva che tale interpretazione si desume esclusivamente dalla relazione tecnica, ma non emerge con chiarezza dal dettato normativo. In proposito andrebbe acquisita una conferma in quanto da tale elemento dipende l'imputazione degli effetti della norma in termini di cassa. In merito all'articolo 10 andrebbero precisate le modalità che consentano l'effettiva erogazione, entro l'esercizio di riferimento, a cominciare dal 2014, delle quote IRPEF optate in favore dei partiti politici. Ricorda, infatti, che il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nelle quali si esercita l'opzione del 2 per mille scade il 30 settembre di ciascun anno. Con specifico riferimento alle opzioni da effettuare nel 2014 – per le quali è fissato il limite di spesa di 31,4 milioni – andrebbe assicurato che le predette modalità siano comunque idonee ad evitare che gli effetti si riflettano, in termini di cassa, nel 2015 – anno in cui il limite di spesa è più basso, pari a 19,6 milioni. Ulteriori precisazioni andrebbero fornite, infine, circa l'attività di monitoraggio indicata nell'articolo 9 finalizzata a verificare che l'onere effettivo non sia superiore a quello stimato ovvero, in caso di discordanza, a provvedere alla copertura finanziaria della differenza mediante utilizzo del fondo finanziato dalle opzioni del 2 per mille IRPEF di cui all'articolo 10. Rileva che, sul piano temporale, infatti, le erogazioni effettuate dai contribuenti nel 2014 sono rilevabili dalle dichiarazioni presentate nel mese di settembre 2015, anno in cui si verificano gli effetti di minor gettito tributario. In caso di eccessivo onere, la compensazione a valere sul fondo del 2 per mille dovrebbe avvenire entro lo stesso anno 2015. Sul punto appaiono quindi necessari chiarimenti in merito alle modalità dirette ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati dalla norma nei tempi stabiliti. In merito ai profili di copertura finanziaria, Pag. 26con riferimento all'articolo 10, comma 6, rileva che la disposizione appare introdurre una deroga permanente al principio di annualità del bilancio, dal momento che prevede la conservazione in bilancio, nel conto dei residui, per gli esercizi finanziari successivi delle disponibilità iscritte nel Fondo istituito per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Segnala che la portata della deroga appare molto ampia dal momento che la conservazione in bilancio riguarda non meglio specificate disponibilità di bilancio che potrebbero essere costituite sia da risorse stanziate in conto competenza nel corso dell'esercizio, sia da quelle già iscritte nel conto dei residui rivenienti da esercizi precedenti e non utilizzate nel corso del medesimo esercizio. Segnala, pertanto, che la norma si configura come una deroga più ampia di quella già prevista a legislazione vigente con riferimento ad alcuni aggregati di spesa – ossia i fondi del personale, il fondo occupazione, il fondo opere strategiche e il fondo per le aree sottoutilizzate – che, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, possono essere conservati nel conto dei residui, anche se non impegnati, ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per essere utilizzati solamente nell'esercizio successivo, a differenza di quanto invece previsto per le altre tipologie di spesa per le quali, a decorrere dal 1o gennaio 2012, è preclusa in ogni caso tale possibilità. Con riferimento all'articolo 11, recante norme sulle sedi per lo svolgimento di attività politiche, rileva che appare preliminarmente necessario un chiarimento riguardo all'interpretazione della norma. In particolare, andrebbe precisato se la disposizione in esame configuri un vero e proprio diritto per i partiti all'assegnazione di immobili idonei allo svolgimento della propria attività politica, con conseguente obbligo per la pubblica amministrazione di provvedere all'individuazione e alla messa a disposizione dei locali medesimi, ovvero si limiti a disciplinare un'attività ricognitiva a carico dell'Agenzia delle entrate, senza oneri per la finanza pubblica, riguardo alla disponibilità di unità immobiliari destinabili alla predetta finalità. In tal caso ritiene che andrebbe precisato con quale criterio di priorità si procederà all'assegnazione di immobili nell'eventualità in cui la menzionata attività ricognitiva non individui un numero di unità immobiliari corrispondente alle richieste formulate dai partiti politici. In ogni caso andrebbe comunque escluso che, in favore dei partiti che non risultino assegnatari di immobili pubblici a canone agevolato, possa essere riconosciuto il diritto a percepire indennità compensative. Con riferimento alle categorie di immobili escluse dall'ambito di applicazione della disposizione, osserva che alcune di esse risultano definite come residuali rispetto alle altre e sembrerebbero quindi coprire pressoché integralmente il patrimonio immobiliare potenzialmente utilizzabile: andrebbero quindi acquisite precisazioni in merito alle tipologie di immobili che residuino effettivamente ai fini dell’ assegnazione ai partiti politici in assenza di oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbe chiarito se essa vada riferita alla redditività netta attuale ed effettiva degli immobili o alla redditività potenziale degli stessi, tenuto conto delle relative possibilità di futura valorizzazione. Osserva inoltre che la norma dispone testualmente che l'utilizzo dei locali «può» essere concesso a canone agevolato, con assunzione da parte dei partiti assegnatari dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è peraltro chiaro se possa procedersi a tale attribuzione a titolo gratuito tenuto conto che tale eventualità non è contemplata, ma nemmeno espressamente esclusa dal testo letterale della disposizione. Segnala, infine, che la norma non disciplina i termini e le eventuali cause di decadenza dall'assegnazione degli immobili ai partiti politici, né specifica le modalità di regolazione degli aspetti economici che potrebbero insorgere al momento della restituzione. Pag. 27Con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni per la comunicazione politica televisiva, pur rilevando che l'onere è configurato come limite di spesa, osserva che sarebbero opportuni maggiori dettagli in relazione alla specifica finalità dello stanziamento, tenuto conto che tali finalità non emergono dal dettato normativo e che quest'ultimo non rinvia ad atti di normazione secondaria per la disciplina relativa all'utilizzo delle risorse stanziate. Con riferimento all'articolo 13, recante delega per l'introduzione di forme di sostegno indiretto alle attività politiche, osserva che dal tenore letterale delle norme e dalla documentazione presentata a corredo delle stesse non si deduce quale sia l'entità delle somme destinate a ciascuna delle finalità di spesa individuate dal presente articolo. Il testo e la relazione tecnica non indicano infatti, neanche in linea di massima, specifici importi a fronte delle diverse linee di intervento quali, ad esempio, quelle in materia di agevolazioni tariffarie postali e telefoniche. Ai fini di una più completa valutazione dei profili finanziari delle disposizioni, appare quindi opportuno acquisire dal Governo ulteriori informazioni volte a delineare, anche in via orientativa, quali somme saranno destinate alle singole finalità di spesa individuate. Con riferimento all'articolo 14, commi da 1 a 4, recante abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, rileva che la quantificazione appare corretta. Con riferimento all'articolo 14, recante destinazione delle economie di spesa, rileva di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, al fine di poter fornire chiarimenti in ordine alle questioni poste dal relatore, chiede che l'ulteriore esame del provvedimento venga rinviato ad altra seduta.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come quello in esame sia un provvedimento complesso ed articolato, che non va nella direzione di abolire tout court la disciplina del finanziamento pubblico ai partiti, per la quale sarebbe stato sufficiente, a suo avviso, la previsione di un solo articolo soppressivo. Evidenzia, in ogni caso, come, data la rilevanza della materia, sia necessario concludere tempestivamente l'esame del provvedimento, senza ulteriori dilazioni.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) chiede al relatore per quale ragione, nell'illustrare la disciplina della contribuzione volontaria di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame, abbia fatto riferimento, per quanto concerne le erogazioni liberali effettuate nel 2011, a detrazioni IRPEF calcolate in base all'aliquota del 26 per cento, anziché a quella del 19 per cento prevista dalla normativa allora in vigore. Rileva, inoltre, sempre in merito al regime delle detrazioni, una sostanziale disparità di trattamento che penalizza le persone fisiche rispetto alle persone giuridiche.

  Maino MARCHI (PD) osserva preliminarmente come la Costituzione assegni ai partiti un ruolo fondamentale nello svolgimento della vita democratica del Paese e rileva come pertanto il provvedimento in esame preveda non solo l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ma il passaggio dall'attuale sistema ad un altro basato sulla contribuzione volontaria ed indiretta in loro favore. Trattandosi pertanto di un provvedimento alquanto complesso, che non si limita a prevedere la soppressione del sistema di finanziamento pubblico, ma che contempla disposizioni anche per la trasparenza e democraticità dei partiti, sottolinea la necessità di ulteriori approfondimenti sulla materia.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) osserva come sia necessario, a suo avviso, discutere prioritariamente dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, rilevando come siano venute meno le ragioni storiche che, in passato, hanno impedito l'introduzione di una compiuta disciplina dei partiti politici. A suo avviso, infatti, solo nel quadro di tale disciplina, ha infatti senso affrontare anche il tema del finanziamento dei partiti.

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  Paola DE MICHELI (PD), relatore, con riferimento all'intervento del deputato Boccadutri, precisa che le erogazioni liberali effettuate nel 2011 sono richiamate solo come base di calcolo utilizzata ai fini della stima degli effetti della detrazione IRPEF al 26 per cento attualizzata all'anno 2014. Per quanto concerne la disparità di trattamento tra persone fisiche e giuridiche in relazione al regime delle agevolazioni fiscali, si riserva di approfondire la questione nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottolinea la necessità che la discussione sul provvedimento prosegua rapidamente, sottolineandone l'urgenza.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.