CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 agosto 2013
69.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.35.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
Emendamenti C. 1417-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO (PD), presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, illustra il testo del provvedimento in titolo. Ricorda che, come modificato ed integrato dal Senato, si compone di quindici articoli, e reca un insieme di disposizioni di natura fiscale e in materia di lavoro, nonché varie misure di finanziamento di specifici interventi.
  Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. Per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del mezzogiorno e a 294 milioni per le restanti regioni, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole regioni.
  Per quanto concerne l'articolo 2, rileva che i commi da 1 a 8 introducono diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale. Per quanto concerne l'apprendistato, si prevede l'adozione di linee guida per l'apprendistato professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. Si prevede, quindi, che i datori di lavoro con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Infine, si dispone l'istituzione del «Fondo mille giovani per la cultura», limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo è rimessa a un decreto interministeriale. Il comma 9, estende al 15 maggio 2015 il periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011. Il credito è quindi utilizzabile secondo il regime della compensazione entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione. I commi da 10 a 13 introducono misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, al fine di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro.
  I commi da 13 a 15-ter, modificano la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile, eliminando per i soci il limite dei trentacinque anni di età, il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto e prevedendo che gli amministratori della società non debbano necessariamente essere soci. Contestualmente è soppressa la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. È stata altresì modificata la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo in particolare che il capitale sociale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.
  Il comma 14 dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurriculare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.Pag. 55
  I commi 16 e 16-ter apportano modifiche ai requisiti della start-up innovativa. In particolare, si prevede la soppressione della norma che imponeva, tra i requisiti per le agevolazioni, che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci. Viene, quindi, diminuita dal 20 al 15 per cento la percentuale della spesa che deve essere destinata all'attività di ricerca e sviluppo e si estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale. Infine, si estendono anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese «start-up innovative».
  L'articolo 3, al comma 1, reca il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni. I commi da 2 a 5 estendono la sperimentazione della nuova social card, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno.
  L'articolo 4 reca, ai commi 1 e 2, misure dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno (disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lettera a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge) per un importo complessivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016. Conseguentemente, il comma 4 precisa che l'operatività delle suddette misure incentivanti decorre soltanto dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione. Il comma 3 stabilisce che il Gruppo di Azione Coesione provveda alla verifica periodica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti eventuali rimodulazioni del Piano di Azione Coesione.
  L'articolo 5 istituisce una struttura sperimentale di missione presso il ministero del lavoro per l'attuazione, dal 1o gennaio 2014, del programma «Garanzia per i giovani» e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  L'articolo 7 reca una serie di norme in materia di contratti di lavoro a termine, distacco di lavoratori, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali, intervenendo, in particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge n. 92 del 2012. La disposizione, inoltre, modifica direttamente la legge n. 92 del 2012, con particolare riguardo all'attività di monitoraggio, all'associazione in partecipazione, all'assunzione di lavoratori che beneficiano dell'ASPI, ai fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, alle dimissioni e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro di collaborazione. Ulteriori misure riguardano ammortizzatori sociali di settore e i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione.
  In particolare, in materia di contratti a termine si prevede che il contratto a termine acausale possa essere stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello aziendale e, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, che possa essere oggetto di proroga; Pag. 56inoltre, si prevede la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti a termine. Per quanto concerne il lavoro intermittente, si introduce un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In materia di ammortizzatori sociali si introduce un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). Il beneficio consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco», la normativa vigente viene estesa ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione. Per quanto concerne, infine, i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione, viene ripristinata la norma in base alla quale sono da considerare disoccupati, da parte dei centri per l'impiego, i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili.
  L'articolo 7-bis detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con rapporto di lavoro. La stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1o giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione. A fronte dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.
  L'articolo 8 istituisce, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva del lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma «Garanzia per i Giovani».
  L'articolo 9, al comma 1 reca disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, prevedendo, in particolare, l'estensione della disciplina ai contratti d'appalto che coinvolgono lavoratori autonomi, con riferimento ai compensi e agli obblighi previdenziali ed assicurativi. Il comma 2 definisce modalità di adozione e contenuti del provvedimento di rivalutazione periodica degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una prima rivalutazione ex lege a decorrere dal 1o luglio 2013. Il comma 3 prevede un'ipotesi di trasformazione automatica del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. I commi 4-bis e 4-ter prevedono disposizioni a favore dei disabili, con un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014 e l'introduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di adottare «ragionevoli accomodamenti» nei luoghi di lavoro al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità. Il comma 5 detta una norma di interpretazione autentica in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori. Pag. 57Il comma 6 dispone l'integrale applicabilità alla somministrazione di lavoro della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 modifica la procedura per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un lavoratore non comunitario residente all'estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia svolta precedentemente (e non successivamente) alla presentazione della richiesta del nulla osta, da parte del datore, presso lo sportello unico per l'immigrazione. Il comma 8 modifica le procedure relative all'ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale (in luogo di quello annuale stabilito dalla normativa vigente). Il comma 8-bis estende agli stranieri soggiornanti per motivi di studio, che abbiano conseguito la laurea, la possibilità, una volta scaduto il permesso, di chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il comma 10 è volto a semplificare taluni procedimenti volti all'emersione del lavoro nero. I commi 10-bis e 10-ter prevedono che la dichiarazione che il datore di lavoro rende alla questura relativa all'alloggio del lavoratore straniero non comunitario sia assolta con la dichiarazione di instaurazione di un rapporto di lavoro che il datore di lavoro medesimo è tenuto a presentare presso il Servizio del lavoro competente per territorio. Il comma 11 introduce la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, prevedendo una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. Il comma 12 prevede che, a decorrere dal 2013, la spesa sostenuta dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non è soggetta ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale. Il comma 16-quinquies prevede che la deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato, disposta per specifici enti (soprattutto enti di ricerca), sia possibile anche per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nonché di progetti finalizzati al miglioramenti di servizi anche didattici per gli studenti.
  L'articolo 10, commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, si precisa che l'attuale componente in carica della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in attesa delle nuove nomine, possa continuare a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni proprie dell'Autorità. Inoltre, si prevede la rideterminazione della disciplina dell'erogazione dei finanziamenti e delle prestazioni, da parte di particolari categorie di fondi pensione, nel caso in cui non dispongano di un adeguato patrimonio. I commi 3 e 4 trasferiscono dall'I.N.A.I.L. all'I.N.P.S., a decorrere dal 1o gennaio 2014, le funzioni amministrative in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi. I commi 5 e 6 chiariscono che i requisiti reddituali ai fini della fruizione della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili debbano essere computati soltanto con riferimento al reddito imponibile I.R.P.E.F. degli stessi soggetti, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. Il comma 7 esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione, da parte della regione, delle misure di «riduzione dei costi della politica» (di cui all'articolo 2 del decreto legge 174/2012). Il comma 7-bis rifinanzia di 5,5 milioni di euro, a partire dal 2014, la legge 193/2000, volta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.
  L'articolo 10-bis impone ulteriori risparmi di gestione per gli enti previdenziali privatizzati. All'articolo 11, il comma 1, posticipa dal 1o luglio 2013 al 1o ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento Pag. 58dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresì abrogata la norma che sterilizzava l'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.
  Ulteriori disposizioni dei successivi commi dell'articolo 11 riguardano, poi, interventi urgenti in relazione a zone colpite da eventi sismici e calamità naturali nel recente passato, bonifiche ambientali legate alla presenza di amianto, il fondo nazionale per il servizio civile e il contributo all'IFAD. Il comma 11-bis, introduce, quale condizione per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) successivi al primo, emessi dal direttore dei lavori e concernenti gli edifici della «ricostruzione privata», la presentazione di apposita autocertificazione rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori, che attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.
  Il comma 12 consente alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2014, di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
  Il comma 12-bis stabilisce che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività.
  I commi da 13 a 16 intervengono in materia di finanziamento del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Campania. Il comma 17 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime.
  I comma 18-20 incrementano dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013; il comma 19 prevede che per l'anno 2013 gli effetti di tale incremento si producano esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto di imposta; il comma 20 incrementa dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES.
  Il comma 21 fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.
  Il comma 22 assoggetta, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigarette elettroniche) ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento. La commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. La vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.
  L'articolo 11-bis interviene sui limiti all'indebitamento degli enti locali, portando dal 6 all'8 per cento nel 2013 e dal 4 al 6 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra costo degli interessi del debito e spese correnti dell'ente, che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente locale.Pag. 59
  L'articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti da talune norme del provvedimento.
  Rileva che il provvedimento reca un insieme di disposizioni di natura fiscale e in materia di lavoro, nonché varie misure di finanziamento di specifici interventi, incidendo, in particolare, sulle materie «immigrazione», «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamenti civile e penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», «norme generali sull'istruzione», «previdenza sociale» e «tutela dell'ambiente e dei beni culturali», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
  Evidenzia altresì che il provvedimento interviene, in alcune parti, sulle materie «tutela e sicurezza del lavoro», «istruzione», «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «tutela della salute», «protezione civile», «governo del territorio,» «previdenza integrativa e complementare» e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che rientrando negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Sottolinea, in via generale, come il provvedimento presenti un carattere di eterogeneità, dovuto in parte alle disposizioni già presenti nel testo originario del decreto-legge – con particolare riferimento ad alcune contenute nel Titolo III – ed in parte a misure aggiunte a seguito delle modifiche approvate dal Senato, che contribuiscono a rendere più ampio e variegato l'ambito di intervento del decreto-legge.
  Si sofferma quindi sull'articolo 2, commi da 5-bis a 14, e l'articolo 3, comma 1, lettera c), che recano disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.
  Ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 2005, ha precisato che la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla materia «formazione professionale», di competenza esclusiva delle regioni; nello stesso senso si esprime la Corte Costituzionale nella sentenza n. 287/2012, secondo cui la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari, rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la istruzione e formazione professionale.
  Evidenzia, pertanto, l'esigenza che le disposizioni dell'articolo 2, commi da 5-bis a 14, e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), siano valutate alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, prevedendo in particolare un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5-bis, 11 e 14.
  Rileva altresì che l'articolo 11, comma 10, attribuisce specifiche funzioni al Presidente della regione Emilia Romagna relativamente allo svolgimento di attività nel territorio di cui al comma 9, che appare comprendere anche i comuni delle altre regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (province di Mantova e Rovigo).
  Riguardo all'articolo 7-bis, che detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, rileva l'opportunità che sia valutato se l'automatismo tra assunzione e atto di conciliazione possa determinare un affievolimento del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione.
  Evidenzia, infine, l'esigenza che sia valutato se la disposizione dell'articolo 10, comma 6, non sia suscettibile di determinare una disparità di trattamento, per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge, tra chi si è visto riconoscere il diritto alla pensione di inabilità sulla base dell'interpretazione più favorevole, ora accolta dal comma 5, che mantiene gli importi già erogati, e chi si è visto negare il diritto alla pensione in base ad Pag. 60un'interpretazione più restrittiva, che non può chiedere la corresponsione degli arretrati.
  Alla luce di tali considerazioni formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 68 del 2 agosto 2013, a pagina 22, seconda colonna, dopo la ventesima riga, inserire:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.45.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
Emendamenti C. 1417-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO (PD), presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.50.

  Il Sommario è corretto conseguentemente.

Pag. 61