CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 2 agosto 2013
68.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina ed il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 12.45.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
C. 1458 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Esame e rinvio).

  Francesco BOCCIA, presidente, in attesa della trasmissione da parte dell'Assemblea delle proposte emendative riferite al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 14.45.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, nel corso dell'esame presso il Senato è stato trasmesso un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, anch'esso riferito al testo iniziale del decreto-legge. Passa quindi all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Con riferimento all'articolo 1, recante incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani, per quanto attiene i profili di quantificazione, rileva che l'onere è configurato come limite di spesa. A presidio del rispetto di tale limite viene espressamente previsto un meccanismo di erogazione e monitoraggio dell'incentivo, nonché la reiezione delle istanze in caso di raggiungimento (valutato anche su base Pag. 35pluriennale) del limite finanziario indicato. Rileva, inoltre, che nel prospetto riepilogativo alle norme in esame sono attribuiti effetti sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento in quanto si tratta di contributi previdenziali che incidono sul solo bilancio INPS. Tuttavia, evidenzia come, in relazione al comma 12, lettera b) (incentivo per le regioni non appartenenti all'area del Mezzogiorno), venga previsto anche un effetto di maggiore spesa corrente sul saldo netto da finanziare, per importi identici a quelli imputati agli altri due saldi. A suo avviso, andrebbero esplicitate le ragioni di tale diverso trattamento contabile. Riguardo alla possibile incidenza della riprogrammazione delle risorse in questione rispetto ad interventi eventualmente già avviati, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato, che escludono altresì effetti di cassa dovuti al diverso impiego delle risorse medesime. Per quanto attiene all'ulteriore finanziamento attivabile dalle regioni a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013, osserva che la soppressione – operata al Senato – dei limiti temporali entro i quali devono essere effettuate le assunzioni per fruire dei benefici regionali potrebbe determinare la necessità di individuare nuove modalità di copertura qualora le risorse dei POR 2007-2013 non dovessero essere più disponibili oltre le date originariamente indicate. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Considera, infine, utile acquisire elementi circa la effettiva sostenibilità per l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di provvedere all'adeguamento delle proprie procedure informatizzate (comma 9), nonché dell'effettuazione del monitoraggio delle minori entrate (comma 14) e degli effetti derivanti dalle misure contenute nelle disposizioni in esame (comma 22-bis). Con riferimento ai commi da 1 a 18 dell'articolo 2, recante interventi straordinari per favorire l'occupazione in particolare giovanile, con riferimento all'adozione delle linee guida relative al contratto di apprendistato, non ha sono rilievi da formulare, attesa la natura ordinamentale delle norme. Non ha altresì osservazioni relativamente al Fondo, di cui al comma 6, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento essendo tale onere configurato come limite di spesa. Infine, con riferimento alle attività di monitoraggio di cui al comma 8, ritiene utile acquisire conferma – analogamente a quanto rilevato con riferimento al precedente articolo 1 – che gli eventuali adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente siano sostenibili dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 5-bis dell'articolo 2, concernente il Fondo mille giovani per la cultura, non ha nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità della spesa autorizzata. In relazione al comma 9 dell'articolo 2, in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno, osserva che la norma estende il termine entro il quale è consentita la compensazione del credito d'imposta in esame, senza tuttavia intervenire sul termine entro il quale le assunzioni usufruiscono dell'agevolazione stessa. Pertanto, a suo avviso, dalla norma non dovrebbero derivare riduzioni di gettito in termini di competenza. Poiché, tuttavia, la previsione in esame incide sulle modalità di fruizione dell'agevolazione estendendo il periodo di utilizzo del credito d'imposta, ritiene che essa potrebbe determinare effetti negativi in termini di cassa. Sul punto ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione da parte del Governo.
  Relativamente ai commi da 10 a 14 dell'articolo 2, recante misure in favore dell'alternanza tra studio e lavoro, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria del comma 14, che prevede la realizzazione di tirocini formativi, anche presso enti pubblici, destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Pag. 36
  Con riferimento all'articolo 3, recante misure per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno, nonché in materia di Carta per l'inclusione, per quanto riguarda le misure di cui al comma 1 e l'estensione delle misure relative alla «social card» ai territori delle regioni del Mezzogiorno non coperti, non ha osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono configurati come limiti di spesa. Per quanto attiene alle misure di copertura, rimanda alle considerazioni già espresse nella scheda riferita all'articolo 1. Rileva altresì che le norme di spesa, di cui alle disposizioni in esame, hanno effetto sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento in quanto si tratta di contributi previdenziali che incidono sul solo bilancio INPS. Per quanto attiene alle norme inserite dal Senato, relative all'azione di accompagnamento e tutoraggio da parte di imprese terze – ferme restando le considerazioni sulla neutralità finanziaria, atteso che le remunerazioni verso le imprese che svolgono tutoraggio sono a valere sulle risorse di cui al comma 1, configurate come limiti di spesa – rileva che dette norme riducono le risorse destinate all'effettiva realizzazione delle misure indicate dal decreto legge nel testo originario. Sul punto appare utile acquisire l'avviso del Governo.
  Relativamente all'articolo 4, concernente riprogrammazione di Fondi strutturali e rimodulazione del Piano di Azione Coesione, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme in esame.
  Con riferimento ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5, in materia di garanzia per i giovani e ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, rileva che andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento in ordine alla portata applicativa della norma, considerato che in base al testo l'attuazione del programma comunitario Garanzia per i Giovani dovrebbe decorrere dal 1o gennaio 2014, mentre la copertura dell'onere per l'istituzione della struttura di missione è disposta a partire dal 2013. Ritiene, inoltre, opportuno che sia chiarito se la preposizione di un dirigente di prima fascia all'incarico di coordinamento della struttura possa comportare l'erogazione di compensi aggiuntivi. In proposito osserva che la relazione tecnica, come integrata dai chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, non indica alcun onere di personale fra le componenti della spesa considerate ai fini della quantificazione. Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha precisato che il dirigente di prima fascia da preporre alla struttura di missione sarà individuato nell'ambito della dotazione organica del Ministero del lavoro così come attualmente determinata, senza ricorrere all'attribuzione ad hoc di alcun incarico aggiuntivo di prima fascia. Riguardo alla riformulazione del comma 4, intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, osserva che l'onere per la struttura di missione, inizialmente quantificato in 40.000 euro per il 2013 e in 100.000 euro per gli anni 2014 e 2015, è stato ridotto a 20.000 e 70.000 euro. Le somme così risultate disponibili, pari a 20.000 euro per il 2013 e a 30.000 euro per gli anni 2014 e 2015, sono state destinate alla copertura degli oneri di funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti ai sensi della legge 92 del 2012. Rammenta che, in base all'articolo 1, comma 6, della stessa legge, l'attuazione della norma non avrebbe dovuto comportare oneri. Ciò premesso, ritiene opportuno acquisire chiarimenti: in ordine ai criteri posti alla base della rideterminazione dell'onere originariamente previsto per il funzionamento della struttura di missione; circa le ragioni che hanno indotto a valutare le spese di funzionamento dei Comitati come onere temporaneo e non permanente. Andrebbe, inoltre, a suo avviso, confermato che le attività previste nel testo possano essere svolte mediante il ricorso alle dotazioni strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente, considerato che gli oneri sono quantificati in relazione allo svolgimento delle riunioni e al rimborso di documentate spese di missione. Sempre con riferimento ai possibili Pag. 37effetti derivanti dall'assegnazione di nuovi compiti o dall'utilizzo di personale, osserva che nel corso dell'esame presso il Senato è stata integrata la norma (comma 2) che specifica le principali funzioni della struttura di missione. In particolare, alla struttura sono stati affidati ulteriori compiti, attinenti alla verifica della coerenza tra la formazione professionale e gli sbocchi occupazionali effettivi e all'accessibilità alle banche dati contenenti informazioni sugli studi e sulle esperienze lavorative o formative. Anche su tali previsioni ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo, considerato che: per la verifica della coerenza tra formazione e sbocchi occupazionali è stata introdotta la possibilità che la struttura si avvalga di personale distaccato di pubbliche amministrazioni; la promozione dell'accessibilità alle banche dati è potenzialmente rivolta ad una platea molto ampia di soggetti. Andrebbe, a suo avviso, pertanto verificato, nel primo caso, se i distacchi possano determinare spese di personale maggiori rispetto alle previsioni scontate a normativa vigente, ovvero – nelle amministrazioni di provenienza – carenze di organico suscettibili di riflettersi sulla spesa complessiva, nel secondo caso, se la struttura di missione disponga dei mezzi e della strumentazione tecnica per dare luogo alle iniziative di accessibilità previste dal testo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), considera opportuno che il Governo chiarisca, con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dalla struttura di missione coordinata dal Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 4, di quale delle autorizzazioni di spesa confluita nel predetto fondo si intenda prevedere la riduzione. Considera opportuno al fine di verificare la natura delle risorse utilizzate a copertura e se sia necessario procedere, come previsto nel caso di cui al successivo comma 4-bis, riguardo alla copertura degli oneri derivanti dalle attività affidate all'ISFOL, alla cosiddetta «caratura» della copertura finanziaria, al fine di garantire la neutralità della copertura finanziaria anche con riferimento ai saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle somme iscritte nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5, concernente l'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato in esame. Tali elementi andrebbero acquisiti, anche al fine di verificare la congruità della copertura disposta. Andrebbe, a suo avviso, inoltre chiarito se la proroga dei contratti in esame possa costituire la premessa per successive richieste di stabilizzazione limitatamente al personale il cui rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato prolungato in deroga ai limiti posti dalla normativa europea (recepita con il decreto legislativo n. 368 del 2001). Riguardo ai possibili effetti finanziari del comma 4-ter, osserva che la norma sembrerebbe finalizzata – stando al tenore letterale del testo – a riconoscere al personale dell'Istituto degli affari sociali il trattamento economico in godimento al personale dell'ISFOL. In tal caso, qualora la norma non fosse meramente ricognitiva di un diritto già sussistente in capo a detto personale, la stessa risulterebbe suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, è, a suo parere, opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle somme iscritte nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle Pag. 38medesime risorse. In ordine alle risorse iscritte sul capitolo 2230 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro, rinvia a quanto in precedenza segnalato con riferimento all'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame.
  Relativamente ai commi da 1 a 3 dell'articolo 7, recanti modifiche alla legge n. 92 del 2012 in materia di contratti di lavoro, rileva che le disposizioni in esame appaiono di prevalente carattere ordinamentale. Con riferimento alla lettera f) del comma 2, relativa alla disciplina dei buoni orari retributivi, andrebbe, a suo parere, acquisita conferma che dalle modifiche in materia di contribuzione figurativa di lavoratori appartenenti a specifiche tipologie e utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche non discendano minori entrate per l'INPS.
  Riguardo al comma 4 dell'articolo 7, concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione, non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Circa i commi da 5 a 7-bis dell'articolo 7, recanti ulteriori modifiche alla legge n. 92 del 2012 e in materia di lavoro, con riferimento al comma 7, rileva che la quantificazione degli oneri – la cui copertura è a valere sulle maggiori entrate di cui al successivo articolo 12, comma 1 – appare coerente sulla base dei parametri forniti nella relazione tecnica. Per quanto attiene alle modifiche relative ai principi seguiti dalle regioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, non appare, a suo parere, chiara la portata innovativa del comma 7-bis introdotto al Senato. Appaiono utili precisazioni in proposito, atteso che dalla permanenza dello stato di disoccupazione discende la determinazione della platea dei possibili beneficiari agli incentivi all'assunzione, di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990. Relativamente alle disposizioni – anch'esse introdotte durante l'esame presso il Senato – in materia di associazione in partecipazione (comma 5, lettera a-bis)), ritiene che andrebbe chiarito se dalle stesse possano scaturire apprezzabili effetti di riduzione di gettito. Osserva, infatti, come la deroga prevista estenda per alcune tipologie di soggetti e di contratti la possibilità di ricorrere all'apporto lavorativo degli associati, per il cui utilizzo sono previste specifiche rispetto ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infine, per quanto attiene al contributo, di cui al comma 5, lettera b), corrispondente al 50 per cento dell'indennità mensile AsPI, erogato ai datori che assumano, appaiono, a suo avviso, utili chiarimenti circa la possibilità che le agevolazioni in esame – stante il carattere permanente della norma – possano comunque determinare, soprattutto in periodi di espansione economica, un effetto negativo sui saldi per la quota di assunzioni agevolate cui si sarebbe comunque fatto ricorso anche in assenza di incentivi.
  Con riferimento all'articolo 7-bis, concernente la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, osserva che gli oneri recati dalle disposizioni dovrebbero essere connessi con la perdita di riscossioni che si determinata in conseguenza dell'adesione alla sanatoria prevista dai commi 5, 6 e 7. Dal momento che la proposta emendativa che ha introdotto l'articolo in esame non risulta corredata di allegati che individuino gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere – quale emerge dalla norma di copertura (articolo 12) – non risulta possibile, a suo parere, procedere alla verifica della quantificazione medesima. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire i dati a gli elementi utilizzati ai fini della stima.
  Con riferimento all'articolo 8, concernente la Banca dati politiche attive e passive, prende atto di quanto affermato dal Governo presso il Senato in ordine all'assenza di effetti finanziari.
  Relativamente all'articolo 9, formula le seguenti osservazioni: con riferimento al comma 2, concernente la rivalutazione periodica degli importi delle ammende, non appare chiaro, a suo avviso, il meccanismo in base al quale sarà possibile individuare l'ammontare delle maggiori entrate ascrivibile esclusivamente alla Pag. 39maggiorazione della rivalutazione tenuto conto che si tratta di un gettito caratterizzato da margini di aleatorietà e la cui effettiva entità, come osservato anche dalla relazione tecnica, è rilevabile solo a consuntivo. Inoltre, tenuto conto di tali caratteristiche, non appare evidente, a suo parere, su quale base ed in quale misura dette entrate, rilevabili solo a fine anno, possano finanziare in parte maggiori spese da effettuare nel corso di ciascun esercizio. In proposito, osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti anche al fine di evitare effetti negativi dovuti ad un eventuale disallineamento temporale tra l'acquisizione delle maggiori entrate e la loro destinazione al finanziamento di nuove spese; circa i commi 4-bis e 4-ter, in materia di diritto al lavoro per i disabili, osserva che non sono stati forniti gli elementi volti a suffragare l'ipotesi che gli interventi previsti dal comma 4-ter possano essere effettuati in assenza di oneri per le pubbliche amministrazioni interessate. In merito ai profili di copertura finanziaria, rinvia – per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per l'occupazione e la formazione – alle osservazioni formulate con riferimento al precedente articolo 5 (commi 4 e 4-bis); con riferimento al comma 8, in materia di definizione dei contingenti degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale, rileva che dalla relazione tecnica non si evincono gli elementi necessari a verificare l'effettività della clausola di invarianza che sembrerebbe riferita alle verifiche che le rappresentanze diplomatiche e consolari dovranno effettuare per poter procedere al rilascio del visto. Sul punto considera necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo; circa il comma 9, recante utilizzo di risorse residue, andrebbero, a suo avviso, acquisiti dati volti a confermare che le dinamiche di spesa derivanti dal nuovo utilizzo disposto dalla norma in esame siano conformi a quelle derivanti dalla precedente destinazione (di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), al fine di evitare effetti sui saldi di cassa; con riferimento ai commi da 13 a 15-ter, in materia di disciplina delle SRL e delle SRL semplificate, pur considerando quanto indicato nella Nota del Dipartimento delle finanze in merito ai commi da 13 a 15, appaiono, a suo avviso, opportuni approfondimenti riguardo ai profili finanziari della disposizione. Ciò in quanto l'agevolazione in esame potrebbe teoricamente, ove si consideri un mero calcolo di convenienza, essere applicata a tutte le prossime nuove costituzioni di società a responsabilità limitata tra persone fisiche con conseguente perdita di gettito, rispetto ai tendenziali, in termini di imposta di bollo e diritti di segreteria. Per quanto riguarda i commi 15-bis e 15-ter evidenzia, in via preliminare, che il capitale sociale delle società a responsabilità limitata – essendo queste ultime delle persone giuridiche caratterizzate, tra l'altro, dall'autonomia patrimoniale – rappresenta il patrimonio del soggetto giuridico nei confronti del quale i creditori possono far valere i propri diritti in caso di inadempimento, da parte della stessa Srl, degli obblighi contrattuali. Pur rilevando che la disposizione non è suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica, osserva che la stessa determina, attraverso la diminuzione del valore minimo di capitale sociale richiesto per la costituzione di Srl, una riduzione del patrimonio societario sul quale possono rivalersi eventuali creditori. Tale circostanza potrebbe determinare conseguenze onerose per la finanza pubblica aumentando il rischio di totale o parziale impossibilità di recupero di somme dovute in caso di inadempimento di versamenti tributari e contributivi. Inoltre, la disposizione potrebbe favorire comportamenti volti ad eludere gli obblighi tributari e contributivi proprio in considerazione dell'esiguità del patrimonio societario aggredibile. Tali rischi sarebbero peraltro solo parzialmente mitigati dalle modifiche introdotte alla disciplina sulla riserva obbligatoria, che rappresenta un ulteriore elemento del patrimonio societario. Infatti, pur considerando che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, a fronte di un minor capitale sociale minimo legale si introducono misure dirette a rafforzare il valore Pag. 40della riserva legale, segnala che quest'ultima è per sua natura eventuale (in quanto formata con quota degli utili realizzati e non distribuiti) e inoltre, è sicuramente nulla nel primo esercizio di attività della società. Pertanto, in relazione alle considerazioni svolte, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, segnala che l'incremento della quota di utili da accantonare nella riserva legale determina, corrispondentemente, una riduzione degli utili che possono essere distribuiti ai soci e che concorrono, seppure in misura parziale, alla formazione della base imponibile delle imposte dirette. Appare pertanto, a suo parere, necessario l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti di minori gettito tributario recati dalla disposizione in esame; in merito ai commi da 16 a 16-quater, concernenti i requisiti per la qualificazione di una impresa come impresa di start-up innovativa, per quanto concerne i commi 16 e 16-bis, appaiono, a suo avviso, necessarie maggiori informazioni in merito alle implicazioni finanziarie delle disposizioni introdotte, tenuto conto che le stesse sono dirette comunque ad ampliare l'ambito di applicazione del regime agevolato delle start up al quale erano stati ascritti effetti finanziari di minor gettito tributario e contributivo conseguenti alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistemica. La possibilità di un incremento degli effetti di minor gettito già scontati a legislazione vigente potrebbe risultare accentuata dalla scelta della soppressione (in luogo del mero aggiornamento) del termine entro il quale le società già costituite possono accedere alla disciplina delle start up. Tale soppressione potrebbe infatti determinare comportamenti finalizzati all'acquisizione dei requisiti necessari ai soli fini della fruizione dei benefici in favore delle start up. Per quanto concerne la proroga al 2016 delle agevolazioni fiscali di cui al comma 16-ter, evidenzia che la stima degli oneri relativamente ai quali si provvede alla copertura finanziaria appare in linea con la quantificazione indicata nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 179 del 2012. Tuttavia essa non sembra tener conto delle modifiche sopra esaminate, introdotte dalla norma in esame, dirette ad ampliare la possibile platea di start up (e, conseguentemente, dei soggetti che investono in tali società) rispetto a quella considerata nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 179 del 2012. Segnala, tuttavia, che non risulta conseguentemente modificata la disposizione contenuta nell'alinea del comma 3 dell'articolo 38 in relazione al totale degli oneri per i quali si provvede alla copertura finanziaria; in merito al comma 16-quinquies, in materia di utilizzo di personale a tempo determinato, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della norma, che incide su un meccanismo di riduzione delle spese di personale al quale erano stati ascritti, a suo tempo, significativi effetti di risparmio. In particolare, andrebbe, a suo avviso, chiarito se possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica dall'ampliamento dell'ambito applicativo della deroga, che viene estesa – dalla norma in esame – anche alle collaborazioni coordinate e continuative (oltre alle assunzioni a tempo determinato già previste), dalla mancata riproposizione, nel testo del novellato comma 188, della clausola finale della norma vigente, in base alla quale non avrebbero potuto essere autorizzate deroghe a valere sui bilanci di funzionamento o sui Fondi di finanziamento degli enti e delle università; in merito ai commi 1 e 2, recanti norme in materia di fondi pensione, ricorda che alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo alla riduzione dei componenti di una serie di Autorità, erano ascritti effetti di risparmio a decorrere dal 2012. Osserva come dalle disposizioni del comma 1 si evinca che tale riduzione non è ancora operativa per la COVIP: tale circostanza non dovrebbe peraltro incidere sui risparmi già scontati in base alla previgente normativa, non essendo la COVIP inserita nell'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono al conto economico consolidato della pa. In proposito andrebbero, Pag. 41a suo avviso, comunque acquisiti chiarimenti. Con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi, ritiene necessario acquisire conferma che l'INPS possa svolgere le nuove attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 10, recanti Diritto alla pensione di inabilità, nel prendere atto di quanto affermato nella relazione tecnica, rileva che le norme, prevedendo un'applicazione estensiva dei requisiti per il diritto alla pensione di inabilità, appaiono comunque suscettibili di determinare un incremento della spesa per le prestazioni in esame o – quanto meno una rinuncia a possibili risparmi – rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina. Andrebbe quindi evidenziato se tale differenza comporti effetti negativi apprezzabili rispetto a quanto incorporato nelle previsioni tendenziali di spesa. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 10, recante trasferimenti erariali relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze, rileva che le norme in esame non appaiono comportare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica in quanto all'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012 non erano stati ascritti effetti di risparmio da scontare ai fini dei tendenziali. Con riferimento al comma 7-bis dell'articolo 10, recante rifinanziamento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000, osserva che le maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato sono finalizzate, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011, ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Andrebbe pertanto acquisito avviso del Governo circa la effettiva disponibilità delle risorse necessarie anche alla luce del fatto che, a fronte di un onere permanente, viene utilizzata una quota di gettito che, per la parte riferita alle autonomie speciali, è riservata all'Erario limitatamente ad un periodo di cinque anni (2012-2016). In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo delle risorse derivanti dal contributo unificato in materia di giustizia di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse ai sensi della legislazione vigente. Ricorda, infatti, come, secondo il citato articolo 28, comma 2, tale contributo dovrebbe essere versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Con riferimento all'articolo 10-bis, in materia di risparmi degli enti di previdenza di diritto privato, rileva l'opportunità di un chiarimento circa la natura programmatica o immediatamente precettiva della disposizione. Qualora la stessa implichi una diretta e immediata applicazione dovrebbe, a suo avviso, essere chiarito quale sia la natura e la dimensione concreta degli interventi e se la loro attuazione sia effettivamente compatibile con la salvaguardia «dell'equilibrio finanziario di ciascun ente». Relativamente alle disposizioni recate dall'articolo 11, formula le seguenti osservazioni: circa il comma 1, concernente la sospensione dell'incremento dell'aliquota IVA, rileva che la quantificazione degli effetti finanziari appare in linea con le stime effettuate e gli elementi forniti nelle relazioni tecniche allegate ai precedenti provvedimenti legislativi vertenti sulla medesima materia; in merito al comma 6-bis, concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile, pur essendo lo stanziamento configurato come limite di spesa, ritiene che sarebbe utile conoscere l'incidenza del medesimo sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto; con riferimento ai commi 7 e 8, in materia di Detassazione dei contributi per la ricostruzione in Emilia-Romagna, osserva Pag. 42che l'invarianza finanziaria delle norme in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non sia incluso in alcun modo il gettito derivante dalle fattispecie da esentare. Sul punto ritiene opportuna una conferma da parte del Governo; riguardo il comma 8-bis, recante ripristino immobili pubblici e beni culturali danneggiati da eventi sismici, premessa la necessità di meglio precisare gli eventi sismici di cui alla lettera b), andrebbe chiarito, a suo avviso, con riferimento alla medesima lettera, se le disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria al fine di evitare eventuali sanzioni. Con riguardo alla lettera a), andrebbe escluso che l'utilizzo degli enti ecclesiastici ai fini degli interventi di ripristino possa comportare, anche indirettamente, oneri per la finanza pubblica; circa i commi da 9 a 11, recanti procedure inerenti la rimozione di macerie miste ad amianto in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 e della tromba d'aria del maggio 2013, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, in base ai quali la norma non introduce nuovi interventi, ma intende disciplinare in maniera più efficace le procedure concernenti la rimozione e lo smaltimento delle macerie miste ad amianto. Riguardo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle risorse stanziate dall'ordinanza n. 83 del 2013, e dal Fondo per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, rileva che non si dispone di elementi in merito all'entità delle spese connesse alle predette procedure e all'entità delle risorse effettivamente disponibili per farvi fronte. In proposito ritiene utili dati ed elementi di valutazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 (capitolo 2177 – Ministero dell'economia e delle finanze), rileva che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato lo stesso reca, per l'anno 2013, una disponibilità pari a circa 220 milioni di euro; circa il comma 11-ter, in materia di smaltimento di amianto ed eternit nella Valle del Belice, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che l'onere viene configurato come limite di spesa. Per quanto attiene alle modalità di copertura, rileva che all'onere in questione si fa fronte nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere la possibilità che detta rimodulazione pregiudichi la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse; con riguardo al comma 11-quater, recante finanziamenti bancari agevolati in favore dei soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna, appare, a suo avviso, necessario che sia chiarito in via preliminare se l'importo massimo della garanzia statale di 6 miliardi di euro sia da riferire alla somma dei crediti concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle banche e di quelli concessi da queste ultime ai contribuenti danneggiati dagli eventi sismici, o sia da riferire separatamente a ciascuna di tali categorie di crediti. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'importo complessivo delle garanzie potrebbe anche eccedere i 6 miliardi. Infatti, pur trattandosi di posizioni creditorie collegate tra di loro (in quanto i crediti concessi alle banche da Cassa depositi e prestiti sono finalizzati a costituire una provvista per la concessione di crediti bancari ai contribuenti, al fine di consentire a questi ultimi l'assolvimento dei propri obblighi tributari), tali posizioni risultano formalmente distinte. Non può pertanto escludersi, a suo parere, in via teorica, una potenziale duplicazione delle possibilità di attivazione della garanzia statale. I predetti chiarimenti, sul piano interpretativo, appaiono, a suo avviso, necessari al fine di escludere rischi per la finanza pubblica ulteriori, rispetto a quelli riconducibili al testo vigente della disposizione. Per quanto attiene ai saldi di finanza pubblica, gli effetti si produrrebbero nel momento dell'effettiva escussione della garanzia. Per quanto concerne lo stock di debito pubblico, andrebbero inoltre Pag. 43valutati, a suo parere, eventuali rischi di riclassificazione delle garanzie come ulteriore debito pubblico. Infatti, indipendentemente dall'effettiva escussione si potrebbero produrre effetti sui conti pubblici e sul debito nel caso in cui, alla luce di una valutazione caso per caso delle condizioni complessive dell'operazione, dovessero emergere elementi tali da indurre a considerare certo o molto elevato il rischio per lo Stato di dover onorare la posizione debitoria oggetto di garanzia. Secondo gli indirizzi espressi da Eurostat, qualora tali rischi appaiano molto elevati, anche in base alla frequenza delle ipotesi di effettiva attivazione della garanzia, ciò potrebbe determinare una riclassificazione delle garanzie medesime come debito pubblico; con riferimento al comma 11-quinquies, recante interventi di ricostruzione del comune di Marsciano, osserva che le norme derogano all'applicazione delle disposizioni del «Codice dei contratti pubblici» (decreto legislativo n. 163 del 2003) che disciplina, tra l'altro, l'esecuzione dei lavori di ricostruzione mediante utilizzo di risorse pubbliche, il ricorso a procedure ad evidenza pubblica e, in casi particolari, a procedure negoziate. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita conferma che detta deroga sia compatibile con l'ordinamento comunitario in materia, al fine di evitare eventuali sanzioni; circa il comma 12, in materia di addizionale regionale IRPEF nelle regioni a statuto speciale, segnala, in via preliminare, l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito alla portata modificativa della disposizione rispetto alla facoltà di modificare l'addizionale IRPEF già riconosciuta alle regioni a statuto speciale sulla base della normativa previgente. Non è chiaro infatti, a suo parere, se la normativa previgente riconosca alle regioni a statuto speciale la facoltà di aumentare l'aliquota base, fissata in misura pari all'1,23 per cento, dello 0,5 per cento (quindi fino all'1,73), come affermato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa, ovvero dello 0,27, come desumibile dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000 che fissa l'aliquota massima dell'addizionale all'1,4 per cento. Appare inoltre, a suo avviso, opportuna una precisazione diretta a chiarire quale sia la nuova misura massima dell'addizionale regionale IRPEF consentita dalla norma in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Ciò in quanto, sebbene dal testo della norma in esame si desuma un'aliquota massima di 2,23 per cento, la relazione illustrativa allegata al provvedimento indica come misura massima il 2,13 per cento. Andrebbe altresì, a suo parere, confermato se, come desumibile dal tenore letterale della norma in esame, sia preclusa per le regioni a statuto speciale, a differenza di quelle a statuto ordinario, la facoltà di apportare variazioni in diminuzione dell'addizionale IRPEF. Ritiene infine che andrebbe chiarito se la modifica apportata dalla norma debba intendersi di carattere transitorio, tenuto conto della sua natura derogatoria e del fatto che il maggior gettito è finalizzato dalla norma stessa al rimborso delle anticipazioni erariali ottenute per il pagamento dei debiti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero se la norma abbia invece carattere permanente, tenuto conto che risulta fissato in modo esplicito unicamente il termine di decorrenza. Sotto il profilo degli effetti finanziari, segnala che l'utilizzo da parte delle regioni a statuto speciale della maggiore facoltà di aumento dell'addizionale IRPEF loro riconosciuta dalla norma in esame, ove il relativo gettito risulti effettivamente destinato al rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, appare suscettibile di determinare un miglioramento sia del fabbisogno che dell'indebitamento netto. Infatti mentre le maggiori entrate conseguite dall'aumento risulterebbero rilevanti ai fini dei predetti saldi, la relativa spesa ai fini del rimborso delle anticipazioni, non verrebbe contabilizzata, in quanto interna al comparto della PA; per quanto attiene il comma 12-bis, recante i criteri per i pagamenti dei debiti delle regioni in piano di rientro da disavanzi sanitari, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo Pag. 44della quantificazione, atteso che i pagamenti dei debiti sono compresi entro i limiti quantitativi e temporali autorizzati dal decreto-legge n. 35 del 2013 e che la norma fa salvi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei piani di rientro; con riferimento ai commi da 12-ter a 12-septies, in materia di garanzia dello Stato sui debiti di parte corrente della PA, osserva che in astratto un meccanismo di riconoscimento della garanzia statale sulla totalità dei debiti certificati di parte corrente delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla loro cessione a istituti finanziari risulterebbe suscettibile di generare effetti negativi di rilevante entità sullo stock di debito e sul fabbisogno della PA. Tuttavia, nel caso delle norme in esame, la clausola di cui al comma 12-sexies, che condiziona l'efficacia della predetta garanzia alla previa individuazione, in sede di legge di stabilità, delle risorse del Fondo a tal fine istituito, sembra garantire che i predetti effetti siano limitati all'importo delle risorse che verranno appostate a copertura. Sul punto ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, anche tenuto conto che il testo non specifica che la garanzia dovrebbe operare nei limiti delle risorse del Fondo. Segnala, inoltre, che la norma non fissa un criterio per la definizione di un ordine di priorità nell'attribuzione della garanzia statale ai crediti certificati nel caso in cui le risorse appostate risultino insufficienti rispetto alla totalità degli stessi. Infine, risulterebbe, a suo avviso, utile acquisire dati ed elementi quantitativi in merito all'ammontare dei debiti di fornitura di parte corrente ad oggi certificati dalla piattaforma elettronica; circa i commi da 13 a 16, in materia di anticipazioni in favore della regione Campania, osserva che l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012 dispone l'automatico incremento delle aliquote fiscali IRAP e IRPEF già a decorrere dal 2013, con la possibilità di aumenti in misura doppia in presenza di disavanzi sanitari. Il comma 15 in esame, invece, prevede l'incremento delle aliquote solo a decorrere dal 2014. Andrebbe pertanto, a suo avviso, chiarito se la norma in esame possa determinare una disapplicazione delle predette disposizioni in materia di maggiorazioni IRAP e IRPEF. In tal caso andrebbe chiarito: in primo luogo, se possa determinarsi una riduzione di gettito per il 2013, in relazione al rinvio della decorrenza dei predetti aumenti: in secondo luogo, con quali risorse dovrebbe provvedersi al ripiano dei disavanzi sanitari nel caso in cui si verificassero; con riferimento ai commi da 18 a 20, in materia di acconto imposte dirette e IRAP, sulla base dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato, prende atto che la stima è effettuata considerando la possibilità dell'applicazione da parte dei contribuenti del metodo previsionale in luogo di quello storico. Segnala, tuttavia, che dalla procedura illustrata nella relazione tecnica non si evince l'adozione di un'ipotesi di incremento del ricorso da parte dei contribuenti al metodo previsionale sia in considerazione del peggioramento della congiuntura economica sia per ridurre l'esborso in sede di acconto, incrementato in termini percentuali. In proposito sarebbe opportuno acquisire una valutazione del Governo. Per quanto concerne le modalità operative circa il calcolo della nuova misura dell'acconto da versare, appaiono, a suo avviso, opportuni chiarimenti in merito alla possibilità, per i sostituti d'imposta facenti capo a pubbliche amministrazioni, di rideterminare gli acconti da trattenere ai propri dipendenti senza che ciò determini oneri a carico della finanza pubblica; in merito al comma 21, in materia di acconto ritenute su interessi, pur prendendo atto delle ulteriori informazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, segnala che le stesse non appaiono ancora sufficienti a consentire una verifica della stima effettuata. In proposito osserva che le previsioni assestate relative al capitolo 1026/5 evidenziano effettivamente una contrazione del gettito che passa da 2,594 miliardi nel 2013 (in linea con quanto indicato nella Nota del dipartimento delle finanze) mentre per il 2014 la previsione è pari a 2,427 miliardi nel 2014. Più in Pag. 45generale sarebbe, a suo avviso, utile acquisire una valutazione del Governo in merito ai possibili criteri di classificazione dell'intervento previsto ai fini dei parametri rilevanti in sede europea. In particolare, andrebbero forniti elementi volti ad escludere la possibilità di una riclassificazione della misura in esame come anticipo di entrate future, in quanto tale non imputabile all'esercizio in corso ai fini dell'indebitamento netto. Ciò, in particolare, in considerazione dell'entità dell'incremento previsto (da 100 a 110 per cento) e della natura transitoria dell'incremento medesimo. Considerazioni analoghe potrebbero riguardare, a suo parere, gli incrementi di acconto di carattere transitorio previsti dai precedenti commi 18 e 20, che risultano tuttavia di entità più contenuta in termini percentuali; con riguardo ai commi 22 e 23, in materia di Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, con riferimento al valore di mercato delle sigarette elettroniche utilizzato per la stima del maggior gettito, osserva che non appare evidente il rapporto fra l'attuale valore indicato nella relazione illustrativa (150 milioni di euro) e il valore utilizzato dalla relazione tecnica per la quantificazione delle maggiori entrate (200 milioni di euro). Tale differenza andrebbe chiarita, a suo avviso, anche al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione (tenuto conto – per esempio – del possibile effetto disincentivante derivante dall'introduzione dell'imposta in esame). Con riferimento all'attività di monitoraggio affidata al Ministero della salute (comma 23), andrebbero, a suo avviso, acquisiti elementi volti a suffragare la possibilità che i necessari adempimenti possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 11-bis, concernente i limiti di indebitamento per gli enti locali e Fondo svalutazione crediti, rileva che l'incremento dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali appare suscettibile di determinare un innalzamento del debito degli enti locali, con effetti negativi per la finanza pubblica. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Ricorda che, con riferimento all'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà, limitatamente alla parte del testo che determina un incremento dei limiti per il ricorso all'indebitamento; riguardo al comma 2 non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione appare volta a rimuovere un impedimento all'applicabilità all'anticipazione di liquidità prevista dal decreto-legge n. 35 del 2013. Infatti l'incremento della dotazione del fondo di svalutazione dei crediti in misura pari al 50 per cento dei residui attivi ha determinato una limitazione della capacità di spesa degli enti locali con effetti dissuasivi nel richiedere l'anticipazione stessa. Circa l'articolo 12, recante la copertura finanziaria del provvedimento, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, segnala che: quelle di cui alla lettera a) relative al Fondo per il federalismo amministrativo (capitolo 2856 – Ministero dell'economia e delle finanze), sono ridotte nella misura di 65 milioni di euro per l'anno 2013, 77 milioni di euro per l'anno 2014 e di 78 milioni di euro nell'anno 2015 e presentano natura corrente; quelle di cui alla lettera b) relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica come rifinanziato dall'articolo 7-bis, comma 4 decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013 (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), sono ridotte nella misura di 98 milioni di euro nell'anno 2013, presentano natura di parte corrente; quelle di cui alla lettera d) relative al Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074 – Ministero dell'economia e delle finanze), ridotte nella misura di 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, di 209,15 per l'anno 2014, di 6,15 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, presentano natura corrente e sono state utilizzate, più volte, negli ultimi provvedimenti Pag. 46esaminati dalle Camere; quelle di cui alla lettera e) relative al Fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati (capitolo 2870 – Ministero dell'economia e delle finanze), sono ridotte nella misura di 150 milioni di euro nell'anno 2014, e di 120 milioni di euro nell'anno 2015 presentano natura di parte corrente e sono state utilizzate, più volte, negli ultimi provvedimenti esaminati dalle Camere; quelle di cui alla lettera f) sono utilizzate la riduzione, nella misura di 7,6 milioni di euro nell'anno 2014, del Fondo ordinario per le università (capitolo 1694 – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e presentano natura di parte corrente; quelle di cui alla lettera g), nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, si riferiscono all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale utilizzo di risorse di conto capitale non sembra determinare una dequalificazione della spesa dal momento che coincide nell'importo con gli oneri derivanti dall'assegnazione del contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund, di cui all'articolo 11, comma 5, che presentano analoga natura; quelle di cui alla lettera h) prevedono l'utilizzo, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014, delle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato (capitolo 2780 – Ministero dell'economia e delle finanze), presentano natura di parte corrente e sono già state oggetto recentemente di numerose riduzioni. Alla luce delle modifiche apportate alla copertura durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alle lettere d) e h), relative al Fondo da ripartire per l'esecuzione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti arti e professioni e alla quota dell'otto per mille di competenza statale, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

  Il viceministro Stefano FASSINA deposita agli atti della Commissione la nota tecnica ed il prospetto riepilogativo riferiti al provvedimento in esame, facendo presente come gli stessi chiariscano alcune delle questioni poste dal relatore. Per quanto concerne le restanti richieste di chiarimenti, onde consentire i necessari approfondimenti, chiede che l'ulteriore esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Barbara SALTAMARTINI (PdL), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI (PdL), presidente, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.30, riprende alle 16.20.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, rammenta che la Commissione, nella seduta del 31 luglio 2013, ha avviato l'esame del provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, nel testo trasmesso dal Senato Pag. 47senza, tuttavia, concluderlo. Ricorda che in quell'occasione la Commissione aveva formulato alcune richieste di chiarimento al Governo in merito alle disposizioni di cui agli articoli 1, 3-bis, e 4, sulle quali lo stesso si era riservato di rispondere in una successiva seduta. Fa presente che la Commissione giustizia ha concluso, nella seduta del 1o agosto 2013, l'esame in sede referente del provvedimento, apportando modifiche al testo trasmesso dal Senato. Rileva che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere direttamente all'Assemblea, sul testo del provvedimento come modificato dalla Commissione giustizia. Nel segnalare come le modifiche introdotte dalla II Commissione nel corso dell'esame, in sede referente, non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario, chiede al rappresentante del Governo una conferma a questo riguardo, nonché di fornire i chiarimenti richiesti nella precedente seduta.

  Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA conferma che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Quanto ai chiarimenti richiesti nella precedente seduta, rileva che l'estensione dell'istituto degli arresti domiciliari derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, qualora determini il ricorso alle strutture pubbliche di assistenza e cura, potrà essere fronteggiato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie, preordinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente e che le misure di agevolazione fiscale per l'attività lavorativa dei detenuti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, saranno attuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000. Rileva inoltre che, allo stesso modo, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, come ridefiniti dall'articolo 3-bis, comma 1, del presente provvedimento, saranno concessi, ai sensi del medesimo comma 3-bis, nella misura definita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 6 della legge n. 193 del 2000. Fa presente che la capienza della predetta autorizzazione di spesa, per altro, è stata incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, e dovrebbe essere ulteriormente aumentata in misura pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013, al momento in corso di conversione. Fa presente altresì che alla proroga della durata e all'ampliamento dei compiti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui all'articolo 4 si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nella specifica contabilità speciale n. 5421, pari attualmente a 428.348.069,85 euro. Rileva, infine, che il contingente di personale necessario a garantire la piena funzionalità della gestione commissariale di cui all'articolo 4, comma 7, potrà essere collocato in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni, con particolare riferimento alle professionalità appartenenti all'amministrazione penitenziaria, senza pregiudicare la normale attività di servizio delle amministrazioni medesime e che la facoltà di concludere contratti a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 7, è limitata a sole 15 unità e sarà esercitata nei limiti delle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5421.

  Guido GUIDESI (LNA) chiede ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle modalità di effettuazione dei controlli, ed ai relativi oneri, sui detenuti in regime di arresti domiciliari. Chiede, inoltre, se le procedure di accreditamento degli istituti di accoglienza comporteranno o meno nuovi maggiori oneri a carico dei bilanci regionali. Esprime, infine, perplessità in Pag. 48ordine al fatto che le risorse volte a coprire gli sgravi contributivi di cui all'articolo 3-bis del provvedimento siano iscritte al capitolo 1764 del Ministero della giustizia, specificamente destinato – sulla base della classificazione economica delle poste di bilancio – a trasferimenti alle famiglie, ritenendo al riguardo non esaustivi i chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo.

  Vincenzo CASO (M5S) rappresenta la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi in merito alle risorse necessarie a far fronte all'estensione temporale delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 bis del provvedimento, non ritenendo sufficienti i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA, nel rilevare come nel corso del primo mese di applicazione del decreto-legge, si sono registrati effetti positivi in termini di diminuito accesso alle strutture detentive, precisa che le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento sono destinate a trovare applicazione solo nei confronti di una circoscritta categoria di detenuti ed in relazione a periodi di detenzione domiciliare molto limitati. Conferma inoltre che le risorse di cui al capitolo 1764 del Ministero della giustizia, a prescindere dalla loro classificazione contabile, sono destinate alla copertura degli sgravi contributivi in favore delle imprese che assumano lavoratori detenuti o internati negli istituti previdenziali.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1417-A Governo di conversione del decreto-legge n. 78 del 2013, recante Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena,
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   l'estensione dell'istituto degli arresti domiciliari derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, qualora determini il ricorso alle strutture pubbliche di assistenza e cura, potrà essere fronteggiato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie, preordinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente;
   le misure di agevolazione fiscale per l'attività lavorativa dei detenuti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, saranno attuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000;
   allo stesso modo, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, come ridefiniti dall'articolo 3-bis, comma 1, del presente provvedimento, saranno concessi, ai sensi del medesimo comma 3-bis, nella misura definita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 6 della legge n. 193 del 2000;
   la capienza della predetta autorizzazione di spesa, per altro, è stata incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, e dovrebbe essere ulteriormente aumentata in misura pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013, al momento in corso di conversione;
   alla proroga della durata e all'ampliamento dei compiti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui all'articolo 4 si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nella specifica contabilità speciale n. 5421, pari attualmente a 428.348.069,85 euro;
   il contingente di personale necessario a garantire la piena funzionalità della Pag. 49gestione commissariale di cui all'articolo 4, comma 7, potrà essere collocato in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni, con particolare riferimento alle professionalità appartenenti all'amministrazione penitenziaria, senza pregiudicare la normale attività di servizio delle amministrazioni medesime;
   la facoltà di concludere contratti a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 7, è limitata a sole 15 unità e sarà esercitata nei limiti delle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5421, esprime
   sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE»

  Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, per quanto attiene alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, osserva che gli identici emendamenti Molteni 3-bis.23 e Turco 3-bis.175, nonché l'emendamento Turco 3-bis.176. sopprimono o modificano la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3-bis, che riproduce il contenuto di una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 24 luglio 2013. Rileva che gli identici emendamenti Colletti 4.30 e Molteni 4.68 sopprimono il comma 5 dell'articolo 4, che prevede che gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie siano adottati nei limiti delle risorse della contabilità speciale assegnata al medesimo Commissario. Fa presente che le identiche proposte emendative Colletti 4.33 e Molteni 4.71 sopprimono il comma 8 dell'articolo 4, che conferma le risorse strumentali e finanziarie assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sulla contabilità speciale al medesimo assegnate. Evidenzia che gli identici emendamenti Colletti 4.34 e Molteni 4.72 sopprimono il comma 9 dell'articolo 4, il quale prevede che al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetti alcun tipo di compenso. Da ultimo, osserva che l'emendamento Cirielli 5.100 è volto a sopprimere l'articolo 5 recante la copertura finanziaria. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle proposte emendative Molteni 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29. e Ferraresi 1.230, volte a prevedere la trasmissione del verbale di arresto o di fermo da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria anche attraverso strumenti di posta elettronica certificata. In particolare giudica opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente disposizione possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente. Riguardo alle proposte emendative Ferraresi 2.231 e 2.230, volte a prevedere che l'attività di lavoro volontario e gratuito dei detenuti sia svolta sotto la supervisione di personale dedicato, giudica opportuno che il Governo chiarisca se tali attività possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In merito alle proposte emendative Molteni 3-bis.26, 3-bis.25, 3-bis.28, 3-bis.24, 3-bis.27, volte ad estendere la durata degli sgravi contributivi e fiscali in favore dei detenuti di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2., ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'estensione della durata degli sgravi contributivi di cui al comma 1 possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente. Evidenzia che le proposte emendative Molteni 3-bis.18, 3-bis.17, 3-bis.16, 3-bis.15, 3-bis.8, 3-bis.6, 3-bis.7, 3-bis.5, 3-bis.12, 3-bis.13, 3-bis.11 e 3-bis.10, Turco 3-bis.166, 3-bis.164; 3-bis.165 e 3-bis.181 sono volte a d estendere i crediti di imposta di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis non solo alle imprese che assumano lavoratori detenuti, ma anche alle società di persone, alle società di Pag. 50capitali, alle cooperative sociali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché ad ampliare la platea di soggetti cui si applica il credito di imposta. Considera opportuno, al riguardo, che il Governo chiarisca se all'estensione della platea dei destinatari dei crediti di imposta di cui al comma 2 possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente. Circa le proposte emendative Turco 3-bis.174 e 3-bis.172, volte ad aumentare l'importo del credito di imposta, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'estensione dell'importo del credito di imposta possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente. Da ultimo rileva che gli emendamenti Molteni 4.56 e 4.55 prorogano ulteriormente la durata delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se a tale proroga potrà essere data attuazione nell'ambito delle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5421 assegnata al suddetto Commissario. Osserva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Comunica, infine, che l'Assemblea ha testé trasmesso gli emendamenti 2.1000, 3-bis.1000, 4.1000, 4.1001 e 4.1002 della Commissione, i quali non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione di quelle presentate dalla Commissione di merito, sulle quali esprime nulla osta. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere, in relazione alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, riferite al provvedimento in oggetto, parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.230, 2.230, 2.231, 3-bis.5, 3-bis.6, 3-bis.7, 3-bis.8, 3-bis.10, 3-bis.11, 3-bis.12, 3-bis.13, 3-bis.15, 3-bis.16, 3-bis.17, 3-bis.18, 3-bis.23, 3-bis.24, 3-bis.25, 3-bis.26, 3-bis.27, 3-bis.28, 3-bis.164, 3-bis.165, 3-bis.166, 3-bis.172, 3-bis.174, 3-bis.175, 3-bis.176, 3-bis.181, 4.30, 4.33, 4.34, 4.55, 4.56, 4.68, 4.71, 4.72, 5.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.50.