CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 agosto 2013
67.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 1o agosto 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
C. 1458 – Approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione congiunta di ieri, hanno convenuto di avviare l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta odierna, di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 12 di domani, venerdì 2 agosto, nonché di comunicare alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo che l'esame in sede referente non potrà concludersi prima di lunedì 5 agosto.
  Sulla base di tale comunicazione la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri pomeriggio, ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea per la mattina di martedì 6 agosto.
  In tale contesto l'esame preliminare si svilupperà nella seduta odierna, con gli interventi dei relatori, e in una seduta da convocare domani, prima dell'inizio delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.
  Così rimane stabilito.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) ricorda che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri, ha stabilito che le Commissioni riunite potranno lavorare anche nelle giornate di sabato e domenica.
  Nell'ipotesi in cui non si ritenga di utilizzare tali spazi di lavoro, chiede inoltre di sapere quando inizieranno le votazioni presso le Commissioni riunite, nella giornata di lunedì, auspicando che ciò possa avvenire già nella mattina della medesima giornata.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fedriga, segnala come i relatori ed il Governo dovranno approfondire, nelle giornate di sabato e domenica, le proposte emendative, il cui termine di presentazione è stato fissato, anche su richiesta del gruppo della Lega Nord. Condivide quindi l'esigenza di non ritardare troppo l'avvio delle votazioni delle Commissioni riunite nella giornata di lunedì. A tale riguardo le Presidenze si riservano di definire appena possibile tale orario.

  Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore per la XI Commissione, per quanto concerne gli aspetti riguardanti il settore del lavoro, richiama in primo luogo l'articolo 1, che introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Fa notare che l'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Evidenzia che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Rileva che alla trasformazione deve corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. Fa presente che per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno e a 294 milioni per le restanti regioni, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole Regioni.
  Per quanto concerne l'articolo 2, rileva che i commi da 1 a 8 introducono diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale. Per quanto concerne l'apprendistato, si prevede l'adozione di linee guida per l'apprendistato professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. Fa presente che si prevede, quindi, che i datori di lavoro con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Infine, si dispone l'istituzione del «Fondo mille giovani per la cultura», limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. Osserva che la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo è rimessa a un decreto interministeriale. Evidenzia che i commi da 10 a 13 introducono misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, al fine di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro. Rileva che il comma 14 dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurriculare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.
  Fa notare che l'articolo 3, al comma 1, reca il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni. I commi da 2 a 5 estendono la sperimentazione della nuova social card, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno.
  Segnala che l'articolo 4 reca, ai commi 1 e 2, misure dirette ad accelerare le Pag. 6procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno (disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lett. a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge) per un importo complessivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016. Conseguentemente, fa notare che il comma 4 precisa che l'operatività delle suddette misure incentivanti decorre soltanto dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione. Il comma 3 stabilisce che il Gruppo di Azione Coesione provveda alla verifica periodica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti eventuali rimodulazioni del Piano di Azione Coesione.
  Pone in evidenza che l'articolo 5 istituisce una struttura sperimentale di missione presso il Ministero del lavoro per l'attuazione, dal 1o gennaio 2014, del programma «Garanzia per i giovani» e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  Segnala che l'articolo 7 reca una serie di norme in materia di contratti di lavoro a termine, distacco di lavoratori, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali, intervenendo, in particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge n. 92 del 2012. Osserva che la disposizione, inoltre, modifica direttamente la legge n. 92 del 2012, con particolare riguardo all'attività di monitoraggio, all'associazione in partecipazione, all'assunzione di lavoratori che beneficiano dell'ASPI, ai fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, alle dimissioni e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro di collaborazione. Ulteriori misure riguardano ammortizzatori sociali di settore e i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione.
  In particolare, fa presente che in materia di contratti a termine si prevede che il contratto a termine acausale possa essere stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello aziendale e, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, che possa essere oggetto di proroga; inoltre, si prevede la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti a termine. Per quanto concerne il lavoro intermittente, si introduce un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; restano invece esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Rileva inoltre come in materia di ammortizzatori sociali si introduca un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI). Sottolinea che il beneficio consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco», osserva che la normativa vigente viene estesa ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione. Per quanto concerne, infine, i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione, rileva che viene ripristinata la norma in base alla quale sono da considerare disoccupati, da parte dei centri per l'impiego, i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo Pag. 7personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili.
  Segnala che l'articolo 7-bis detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Evidenzia che la stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1o giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione. A fronte dell'assunzione, fa presente che il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.
  Evidenzia che l'articolo 8 istituisce, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva del lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma «Garanzia per i Giovani».
  Osserva che l'articolo 9, al comma, reca disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, prevedendo, in particolare, l'estensione della disciplina ai contratti d'appalto che coinvolgono lavoratori autonomi, con riferimento ai compensi e agli obblighi previdenziali ed assicurativi. Fa notare che il comma 2 definisce modalità di adozione e contenuti del provvedimento di rivalutazione periodica degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una prima rivalutazione ex lege a decorrere dal 1o luglio 2013. Fa presente che il comma 3 prevede un'ipotesi di trasformazione automatica del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. Evidenzia che i commi 4-bis e 4-ter prevedono disposizioni a favore dei disabili, con un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014 e l'introduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di adottare «ragionevoli accomodamenti» nei luoghi di lavoro al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità. Rileva che il comma 5 detta una norma di interpretazione autentica in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori. Evidenzia che il comma 6 dispone l'integrale applicabilità alla somministrazione di lavoro della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fa presente che il comma 7 modifica la procedura per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un lavoratore non comunitario residente all'estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia svolta precedentemente (e non successivamente) alla presentazione della richiesta del nulla osta, da parte del datore, presso lo sportello unico per l'immigrazione. Sottolinea che il comma 8 modifica le procedure relative all'ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale (in luogo di quello annuale stabilito dalla normativa vigente). Segnala che il comma 8-bis estende agli stranieri soggiornanti per motivi di studio, che abbiano conseguito la laurea, la possibilità, una volta scaduto il permesso, di chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Fa presente che il comma 10 è volto a semplificare taluni procedimenti volti all'emersione del lavoro nero. I commi 10-bis e 10-ter prevedono Pag. 8che la dichiarazione che il datore di lavoro rende alla questura relativa all'alloggio del lavoratore straniero non comunitario sia assolta con la dichiarazione di instaurazione di un rapporto di lavoro che il datore di lavoro medesimo è tenuto a presentare presso il Servizio del lavoro competente per territorio. Rileva che il comma 11 introduce la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, prevedendo una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. Osserva che il comma 12 prevede che, a decorrere dal 2013, la spesa sostenuta dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non è soggetta ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale. Sottolinea che il comma 16-quinquies prevede che la deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato, disposta per specifici enti (soprattutto enti di ricerca), sia possibile anche per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nonché di progetti finalizzati al miglioramenti di servizi anche didattici per gli studenti.
  Osserva che l'articolo 10, commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, si precisa che l'attuale componente in carica della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in attesa delle nuove nomine, possa continuare a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni proprie dell'Autorità. Inoltre, si prevede la rideterminazione della disciplina dell'erogazione dei finanziamenti e delle prestazioni, da parte di particolari categorie di fondi pensione, nel caso in cui non dispongano di un adeguato patrimonio. Segnala che i commi 3 e 4 trasferiscono dall'INAIL all'INPS, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le funzioni amministrative in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi. Fa presente che i commi 5 e 6 chiariscono che i requisiti reddituali ai fini della fruizione della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili debbano essere computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF degli stessi soggetti, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. Fa notare che il comma 7 esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione, da parte della regione, delle misure per la «riduzione dei costi della politica» di cui all'articolo 2 del decreto – legge n. 174 del 2012. Il comma 7-bis rifinanzia di 5,5 milioni di euro, a partire dal 2014, la legge n. 193 del 2000, volta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.
  Osserva che l'articolo 10-bis impone ulteriori risparmi di gestione per gli enti previdenziali privatizzati.
  Evidenzia che il comma 5 dell'articolo 11 autorizza un contributo complessivo di 25,1 milioni di euro a favore del Fondo per il sarcofago di Chernobyl (Chernobyl Shelter Fund), un'iniziativa facente capo alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo con lo scopo di proteggere l'ambiente da nuove incontrollate emissioni radioattive dopo l'incidente del 1986. Il comma 6-bis prevede un finanziamento a favore del Fondo nazionale per il servizio civile. Infine, i commi da 9 a 11 disciplinano la procedura per accelerare l'individuazione e la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto, nelle aree dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e dell'Emilia-Romagna, interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.

  Marco CAUSI (PD) relatore per la VI Commissione, illustrando le norme del decreto – legge profili di competenza della Commissione Finanze, segnala, in primo luogo, nell'ambito delle misure volte a favorire l'occupazione, l'estensione al 15 maggio 2015 – prevista dall'articolo 2, comma 9 – del periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno introdotto Pag. 9dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.
  Tale articolo ha previsto un credito d'imposta in favore del datore di lavoro per ogni lavoratore, «svantaggiato» o «molto svantaggiato», assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Al riguardo ricorda che, ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
  Successivamente l'articolo 59 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha prorogato al 14 maggio 2013 il termine per effettuare l'assunzione e beneficiare dell'agevolazione, riducendo peraltro da tre a due anni – rispetto alla data di assunzione – il periodo entro cui l'imprenditore può portare in compensazione il credito nella dichiarazione dei redditi.
  Il credito è quindi utilizzabile secondo il regime della compensazione entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione. Detto regime, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
  Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati sono tenuti a inoltrare apposita istanza alle Regioni interessate secondo le modalità, i criteri e i termini specificati nel decreto attuativo. Con l'adozione del Piano di Azione Coesione (PAC) sono stati destinati inizialmente 142 milioni al credito di imposta per assunzioni, cui si sono aggiunti, con la terza riprogrammazione del PAC alla fine del 2012, ulteriori 165 milioni.
  L'articolo 9, ai commi da 13 a 15-ter, modifica la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile, eliminando per i soci il limite dei trentacinque anni di età, il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto e prevedendo che gli amministratori della società non debbano necessariamente essere soci. Contestualmente è soppressa la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. In tal modo la s.r.l. semplificata rimane l'unico tipo di s.r.l. per la quale il capitale sociale può essere inferiore a 10.000 euro (a capitale ridotto). Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì modificata la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo in particolare che il capitale sociale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.
  La società a responsabilità limitata semplificata è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2012. La disposizione, modellata sullo schema dell'articolo 2463, prevedeva, al primo comma, che la società semplificata a responsabilità limitata poteva essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non avessero compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
  La norma intendeva favorire l'ingresso dei giovani nel mondo dei lavoro, prevedendo il requisito dell'età fino ai trentacinque anni in coerenza con l'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (circa il Pag. 10regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile) mediante la loro partecipazione a strutture associative prive dei rigorosi limiti previsti per le società di capitali anche di natura economica (10.000 euro di capitale) imposti ordinariamente dall'articolo 2463 del codice civile, così da favorire la partecipazione dei giovani a strutture associate attraverso la semplificazione dei requisiti per l'istituzione e il funzionamento della società.
  L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard definito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
  Il capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro, e deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.
  L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
  Nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato è stato aggiunta nel comma 13 una lettera b-bis), che inserisce nell'articolo 2463-bis del codice civile un nuovo comma 3, secondo il quale le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
  Il comma 14 sopprime la disciplina recata dall'articolo 44 del decreto – legge n. 83 del 2012 relativa alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che potevano essere costituite da soci di età superiore ai trentacinque anni.
  Residua, ma è ora riferita alla s.r.l. semplificata – l'unica rimasta tra le varianti delle s.r.l. la cui costituzione è aperta a prescindere da limiti di età – la disposizione che prevede la promozione di un accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che avviano un'impresa in questa forma.
  Il comma 15 riversa nella forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata le esistenti società a responsabilità limitata a capitale ridotto, prevedendo che la loro iscrizione al registro delle imprese muti di qualificazione, definendosi ora «società a responsabilità limitata semplificata»: a queste ultime verranno quindi totalmente uniformate nella disciplina delle vicende successive all'atto costitutivo, pur permanendo la differenziazione iniziale. Rammenta, infatti, che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, con riferimento alla s.r.l. semplificata, prevede che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
  Il comma 15-bis modifica l'articolo 2464, quarto comma, del codice civile, relativo ai conferimenti nelle società a responsabilità limitata. In particolare, la lettera a) prevede che il versamento dei conferimenti (il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare) sia effettuato non più presso una banca (come previsto dalla norma vigente), ma all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo. La lettera b) aggiunge inoltre che i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto costitutivo.
  Il comma 15-ter integra l'articolo 2463 del codice civile, relativo alla costituzione delle società a responsabilità limitata. In particolare, si prevede che l'ammontare del capitale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
  Per formare la riserva legale, prevista dall'articolo 2430 del codice civile, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così Pag. 11formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.
  I commi 16 e 16-bis apportano modifiche specifiche all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo ai requisiti che devono possedere le start-up innovative per poter fruire delle agevolazioni tributarie, in termini di detrazioni e deduzioni, previste dall'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 179.
  In particolare, il comma 16 prevede la soppressione della lettera a) dell'articolo 25, comma 2, che imponeva, tra i requisiti per le predette agevolazioni, che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.
  Viene quindi diminuita dal 20 al 15 per cento la percentuale della spesa che deve essere destinata all'attività di ricerca e sviluppo e si estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale.
  Viene altresì esteso il requisito relativo al possesso di brevetti marchi, modelli, oltre che in relazione a invenzioni industriali, biotecnologiche, nuove varietà vegetali, anche a programmi per elaboratore (software).
  Il comma 16-bis, introdotto durante l'esame al Senato, elimina il termine, per le società che erano già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012, di depositare entro 60 giorni la dichiarazione del possesso dei requisiti all'Ufficio del registro delle imprese.
  Il comma 16-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando i commi 1 e 4 dell'articolo 29 del predetto decreto – legge n. 179, estende anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese «start-up innovative».
  L'articolo 11, al comma 1, novellando il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, posticipa dal 1o luglio 2013 al 1o ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresì abrogata la norma che sterilizzava l'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.
  Al riguardo ricorda preliminarmente che in Italia le aliquote IVA sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Attualmente, accanto all'aliquota ordinaria (incrementata dal 20 al 21 per cento dai commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011) si prevede un'aliquota ridotta del 10 per cento e un'aliquota «super-ridotta» del 4 per cento.
  Nella formulazione originaria del decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 1-ter dell'articolo 40 disponeva la riduzione del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-bis al decreto-legge medesimo.
  Il comma 1-quater del medesimo articolo 40 prevedeva la non applicazione di tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati provvedimenti di riordino della spesa in materia sociale, nonché dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014. In seguito l'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha anticipato, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013 tali effetti finanziari.Pag. 12
  Con l'articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 il legislatore ha inteso «sterilizzare» le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-ter del citato articolo 40 si prevedeva, al posto delle riduzioni delle agevolazioni, l'incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 23 per cento) a decorrere dal 1o ottobre 2012. Inoltre, la medesima norma disponeva che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le predette aliquote aumentassero ulteriormente di 0,5 punti percentuali. I citati provvedimenti legislativi di riordino della spesa fiscale ed assistenziale sarebbero dovuti entrare in vigore (e non solo essere adottati) alla data del 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione della disposizione sull'aumento dell'IVA.
  A seguito delle ulteriori modifiche intervenute con l'articolo 21 del decreto-legge n. 95 del 2012, l'articolo 1, comma 480, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha sostituito integralmente il richiamato articolo 40, comma 1-ter. Nello specifico, rispetto al testo previgente, la legge di stabilità ha rideterminato l'aliquota ordinaria dal 21 al 22 per cento dal 1o luglio 2013 (e non al 23 per cento); ha eliminato l'aumento dell'aliquota ridotta dal 10 all'11 per cento).
  Su tale quadro, come accennato in precedenza, interviene il comma 1 dell'articolo 11, che posticipa di tre mesi (dal 1o luglio 2013 al 1o ottobre 2013) l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento.
  Quanto, infine, all'abrogazione della norma sul riordino della spesa in materia sociale e dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, ricorda che le proposte di legge C. 282, C. 950, C. 1122 e C. 1339, recanti disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, già prevedono una delega al governo per ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socioeconomiche.
  I commi da 2 a 4 prevedono che la Banca d'Italia comunichi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota degli utili di gestione riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia, quantificando altresì in 4,1 milioni di euro per il periodo 2012-2014, la quota di detti utili riferibile ai redditi provenienti dai bond greci detenuti come investimento di portafoglio dalla Banca d'Italia. Le norme dispongono che dette quote vengano riassegnate con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 in favore della Grecia.
  Il comma 6 modifica la legge di stabilità 2013, al fine di indicare in maniera esatta e definitiva l'importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD). Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge, si tratta di una rettifica diretta a sanare un mero errore materiale, in quanto il contributo effettivamente da versare ammonterebbe, appunto, a 58.017.000 euro e non a 58.000.000 euro come erroneamente indicato all'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).
  I commi 7 e 8 provvedono ad inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, sia l'agevolazione concernente la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto – legge n. 95 del 2012; pertanto tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.
  Il nuovo comma 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, interviene nelle disposizioni previste per la riparazione, il Pag. 13ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, prevedendo, in primo luogo, il coinvolgimento degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nella realizzazione degli interventi nei territori delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
  In secondo luogo, con l'aggiunta del comma 5-ter all'articolo 4 del decreto – legge n. 74 del 2013, le stazioni appaltanti, possono affidare, con l'obbligo di gara, gli appalti dei servizi tecnici di ingegneria e architettura (progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori) di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria prevista per gli appalti di servizi, in deroga alla legislazione vigente, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.
  Il nuovo comma 11-bis del medesimo articolo 11, inserito durante l'esame al Senato, introduce, quale condizione per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) successivi al primo, emessi dal direttore dei lavori e concernenti gli edifici della «ricostruzione privata», la presentazione di apposita autocertificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori, che attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.
  I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori sono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore di condominio o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.
  Il comma 11-ter, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, affida al Ministero dell'ambiente il compito di definire un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968 e individuati dall'articolo 26 della legge n. 21 del 1970.
  Il comma 11-quater, introdotto a sua volta dall'altro ramo del Parlamento, modifica il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, al fine di precisare che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. Si chiarisce, inoltre, che il limite massimo di 6 miliardi è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.
  Rammenta al riguardo che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma possono essere concessi anche mediante finanziamenti agevolati della durata massima di venticinque anni, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.
  Il comma 11-quinquies, inserito durante l'esame al Senato, reca una deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella Regione Umbria. La disposizione, infatti, nel prevedere l'applicazione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, consente ai soggetti privati, per l'esecuzione Pag. 14degli interventi di ricostruzione con contributi pubblici, di non ricorrere alle procedure di gara secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
  Il comma 12, inserendo un nuovo articolo 3-ter nel decreto-legge n. 35 del 2013, consente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2014, di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
  Il nuovo articolo 3-ter del citato decreto-legge n. 35, prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possano maggiorare, a decorrere dall'anno 2014, fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di predisporre le misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato secondo quanto disposto dallo stesso decreto-legge n. 35 del 2013, all'articolo 2, comma 3, lettera a), per quanto concerne i debiti delle regioni e all'articolo 3, comma 5, lettera a), per quanto concerne i debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.
  Entrambe le norme citate dispongono, infatti, che ai fini dell'erogazione da parte dello Stato delle anticipazioni di liquidità, la regione che ne ha fatto richiesta – per il pagamento dei debiti propri o per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale – è tenuta a predisporre misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi.
  Tra le regioni a statuto speciale e le province autonome solo le regioni Sicilia e Sardegna (quest'ultima solo in relazione al pagamento dei debiti sanitari) hanno fatto richiesta per ottenere anticipazioni di liquidità.
  La norma appare necessaria in relazione al diverso ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale, in quanto le norme che consentono alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, attuativo della delega sul federalismo fiscale, non si applicano direttamente alle autonomie speciali, per le quali l'attuazione dei principi del federalismo richiede la predisposizione di norme di attuazione dello statuto speciale.
  La norma, infine, come specificato nel testo, opera in deroga alle disposizioni che fissano l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF allo 0,50 per cento (articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997) ed alla disposizione che ha innalzato l'aliquota allo 0,9 per cento (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000).
  Il comma 12-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 6 del decreto-legge 35 del 2013, stabilisce che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività.
  I commi da 12-ter a 12-septies, introdotti dal Senato, prevedono la concessione della garanzia statale sui debiti di parte corrente – certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali – delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato – quali regioni, enti locali, enti del SSN ed enti pubblici nazionali – certificati tramite comunicazione alla piattaforma elettronica, secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013. La garanzia dello Stato acquista efficacia all'atto dell'individuazione Pag. 15delle risorse da destinare all'apposito Fondo istituito per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. I crediti di parte corrente, come sopra definiti, garantiti dallo Stato, possono essere ceduti a una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro, e successivamente, essere oggetto di ristrutturazione.
  In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori.
  Al riguardo ritiene che tali previsioni consentiranno di aumentare la liquidità finanziaria posta a disposizione delle imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, incentivando a tal fine il positivo ruolo che può svolgere in quest'ambito la Cassa depositi e prestiti.
  I commi da 13 a 16 intervengono in materia di finanziamento del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Campania, consentendo alla regione di utilizzare le risorse, pari a 1.452,6 milioni di euro, ricevute come anticipazione per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate a tal fine, per la copertura del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale, ma subordinatamente all'approvazione del piano di rientro da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Si consente inoltre alla regione la maggiorazione, a decorrere dal 2014, delle aliquote di IRAP e IRPEF, finalizzandone il gettito all'ammortamento dei prestiti per il pagamento dei debiti della regione e degli enti del Servizio sanitario regionale e in via residuale all'ammortamento del prestito finalizzato al piano di rientro dai disavanzi nel settore dei trasporti.
  Il comma 17 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime. A tale proposito ritiene che il Governo dovrebbe chiarire come intenda affrontare il problema delle conseguenze che la previsione potrà determinare su tutti gli altri soggetti che si avvalgono dei finanziamenti del predetto FUS.
  I commi da 18 a 20 intervengono sul regime degli acconti IRPEF e IRES.
  In merito ricorda che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
  Tale normativa prevede che i versamenti di acconto dell'IRPEF e dell'IRES, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:
   a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
   b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti IRES e IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

  Quanto alla misura dell'acconto IRPEF, questa è individuata dal comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) al 99 per cento e quella dell'acconto IRES è fissata al 100 per cento.
  Più in dettaglio, il comma 18 incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  In relazione a tale incremento (introdotto a regime dal 2013), il comma 19 prevede che i suoi effetti per l'anno 2013 Pag. 16si producono esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, quando andrà effettuato il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.
  Tale previsione si applica anche ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, per i quali è espressamente previsto che i sostituti d'imposta trattengano la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle predette disposizioni.
  Il comma 20 aumenta dal 100 al 101 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  Analogamente a quanto previsto per l'incremento dell'acconto IRPEF per l'anno 2013, viene peraltro specificato che gli effetti della disposizione si producono esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.
  Tali incrementi delle percentuali di acconto previsti per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP), infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
  Ciò comporta che, ai sensi del comma 18, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRAP per le persone fisiche e le società di persone è incrementata dal 99 al 100 per cento; inoltre, ai sensi del comma 20, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRAP per i soggetti IRES è incrementata dal 100 al 101 per cento.
  Segnala come le disposizioni appena illustrate, ed in particolare il comma 18, che introduce un incremento dell'acconto IRPEF a regime, non incidano direttamente sul testo delle norme vigenti, operando pertanto una modifica non testuale alla disciplina degli acconti, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 in materia di chiarezza dei testi normativi, nonché con l'articolo 2 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.
  Il comma 21 dell'articolo 11 fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.
  In merito rammenta che l'articolo 35 del decreto-legge n. 46 del 1976 stabilisce che le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti, un importo pari ai nove decimi delle ritenute previste dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. A sua volta il secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 stabilisce che l'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 20 per cento (ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011) con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi.
  Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, essendo già scaduto il primo termine di versamento, la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, quando andrà effettuato il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. Per il periodo di imposta successivo l'acconto, nella misura maggiorata, sarà invece versato in due parti di uguale importo come ordinariamente previsto.Pag. 17
  Il comma 22 assoggetta, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (cosiddette sigarette elettroniche) ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento. La commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. La vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.
  In particolare, il comma 22 inserisce nel decreto legislativo n. 504 del 1995, recante il Testo unico delle accise, un nuovo articolo 62-quater, dedicato all'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
  Il comma 1 del predetto articolo 62-quater assoggetta, a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.
  Il comma 2 dell'articolo 62-quater assoggetta la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, per il legale rappresentante del depositario. Detti soggetti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, devono prestare cauzione preventiva, nei modi stabiliti dalla legge n. 348 del 1982, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, prevede il possesso dei seguenti requisiti soggettivi per il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale:
   non aver subìto provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
   non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
   non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b);
   non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
   non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione;
   non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
   non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

  Il comma 4 dell'articolo 62-quater rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, per individuare:
   il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza autorizzatoria (di cui al comma 2);
   le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti;
   le modalità di prestazione della cauzione, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al Pag. 18pubblico (in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati).

  Il comma 5 dell'articolo 62-quater consente – nelle more di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo – la vendita di tali prodotti anche tramite le rivendite di generi di monopolio (articolo 16 della legge n. 1293 del 1957), in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958, che vieta nelle rivendite la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiare lo smercio, fermo restando le disposizioni in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti da fumo, contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, attuativo dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Il comma 6 dell'articolo 62-quater assoggetta, in termini forse anche eccessivamente restrittivi, la commercializzazione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo altresì l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 50 dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1995.
  L'articolo 50 citato prevede, tra l'altro, l'applicazione di una sanzione amministrativa (da 500 euro a 3.000 euro) per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte.
  La stessa sanzione si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, l'accesso nei locali in cui sono lavorati o custoditi prodotti soggetti ad accisa.
  Il comma 7 dell'articolo 62-quater prevede infine la decadenza del soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 in caso di perdita di uno o più dei requisiti soggettivi richiesti ovvero qualora venga meno la garanzia prestata. L'autorizzazione è altresì revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di IVA.
  Il comma 23 dell'articolo 11 del decreto-legge attribuisce quindi al Ministero della salute il compito di effettuare il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative a tutela della salute, stabilendo inoltre l'applicazione ai predetti prodotti succedanei delle disposizioni in materia di divieti pubblicitari e promozionali, nonché di tutela della salute dei non fumatori.
  L'articolo 11-bis, inserito dal Senato, interviene sui limiti all'indebitamento degli enti locali, contenuti nell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), rendendoli meno stringenti a decorrere dall'anno 2013.
  In particolare, al comma 1, è portato dal 6 all'8 per cento nel 2013 e dal 4 al 6 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra costo degli interessi del debito e spese correnti dell'ente, che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente locale.
  Il comma 2 apporta modifiche al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, riducendo l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei propri debiti commerciali, in modo che esso sia pari non più almeno al 50 per cento, bensì almeno al 30 per cento dei residui attivi del bilancio degli enti stessi, aventi anzianità superiore a cinque anni.
  L'articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati da talune norme del provvedimento.
  In particolare, per i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala la riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili Pag. 19conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, per un importo pari a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 209,15 milioni per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2017 e a 6 milioni a decorrere dall'anno 2018. È inoltre ridotto il Fondo IRAP di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
  Un'ulteriore riduzione di spesa, introdotta dal Senato, riguarda la quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, per un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede quando sarà possibile svolgere gli interventi in sede di esame preliminare del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che l'esame preliminare si svolgerà nella giornata di domani, in una seduta che si svolgerà tra le ore 9 e le ore 10.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani mattina.

  La seduta termina alle 14.50.