CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2013
66.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 157

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata Pag. 158anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che l'interrogazione n. 5-00781 Causi sarà svolta immediatamente dopo l'interrogazione n. 5-00710 Sottanelli, vertendo su materia analoga.

5-00710 Sottanelli: Iniziative per la riduzione delle commissioni per l'utilizzo delle carte di credito e per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) illustra la propria interrogazione, che era stata predisposta in vista della riunione della Commissione europea svoltasi il 24 luglio scorso, durante la quale è stata presentata una proposta di direttiva sui servizi di pagamento (Psd 2), contenente una serie di raccomandazioni al fine di rendere più aperto, competitivo, sicuro, trasparente ed efficiente il pagamento con la moneta elettronica.
  In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo quali iniziative intenda assumere, in coerenza con la predetta proposta di direttiva comunitaria, per ridurre le commissioni interbancarie per l'utilizzo delle carte di credito, soprattutto per i pagamenti di piccola entità, correlando le commissioni al volume delle transazioni e riducendo i costi, sia per i commercianti, sia per i consumatori, nonché quali altri interventi intenda adottare al fine di incentivare la diffusione e l'utilizzo della moneta elettronica come strumento contro l'evasione fiscale e come mezzo di pagamento anche per importi contenuti, tradizionalmente affidati al contante.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Ad integrazione della risposta, dichiara l'impegno del Governo a rispettare le scadenze previste per l'emanazione i provvedimenti attuativi in materia entro i termini previsti ed a utilizzare gli strumenti normativi nazionali al fine di perseguire, in sintonia con gli orientamenti europei, la diminuzione nell'uso del contante, il rafforzamento della tracciabilità dei pagamenti e la salvaguardia delle condizioni concorrenziali in tale settore.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che attraverso il decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, in corso di emanazione, sia assicurata la riduzione delle commissioni in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, a tutela sia degli esercenti, sia dei consumatori.

5-00781 Causi e Taranto: Tempi di emanazione del decreto ministeriale con il quale devono essere stabilite le regole per la riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

  Luigi TARANTO (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come lo scorso 24 luglio la Commissione Europea abbia presentato una proposta di direttiva che ha come obiettivo rendere più trasparenti, e quindi aumentare l'uso dei pagamenti elettronici nell'Unione.
  Sul piano della normativa nazionale ricorda che il decreto-legge n. 201 del 2011 prevedeva, all'articolo 12, comma 9, che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiana S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale dovessero definire, entro il 1o giugno 2012, ed applicare entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.Pag. 159
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, in caso di mancata definizione di tali misure, le stesse devono essere fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Ricorda inoltre che l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi e che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione sopra richiamata.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se sia in grado di assicurare la pubblicazione dei decreti richiamati secondo una tempistica coerente con il termine di decorrenza del 1o gennaio 2014 per l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito, e quali eventuali, ulteriori iniziative intendano assumere affinché, sia sul piano informativo, sia su quello strutturale ed organizzativo, possa essere assicurato il buon esito dell'operazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Luigi TARANTO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che l'emanazione dei decreti relativi alla riduzione delle commissioni a carico degli esercenti per le transazioni effettuate mediante carte di pagamento avvenga in tempi brevi e sia accompagnata dalla più ampia pubblicità anche nella fase istruttoria, onde consentire un confronto sul testo con tutti i soggetti interessati. Con specifico riferimento ai POS, chiede una preliminare verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sostenibilità organizzativa dell'operazione.

5-00711 Ruocco e Barbanti: Ridefinizione del termine di presentazione del modello 770 e riorganizzazione delle scadenze tributarie.

  Carla RUOCCO (M5S) illustra la propria interrogazione, ricordando che il Modello 770 è stato interessato, negli ultimi mesi, da profonde modificazioni normative, dato che il decreto-legge n. 69 del 2013, all'articolo 51, ha abrogato l'articolo 44-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, peraltro mai attuato, facendo venir meno l'obbligo di comunicazione mensile in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  A tale riguardo sottolinea come le associazioni di categoria dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, abbiano segnalato l'esigenza, già accolta dal Governo, di prorogare, per l'anno in corso, il termine del 31 luglio per la presentazione del predetto Modello, nonché, soprattutto, la necessità di definire, per i prossimi anni, una nuova scadenza, dato il sovrapporsi di una pluralità di termini fiscali che hanno costantemente richiesto interventi di rinvio da parte dell'amministrazione.
  Evidenzia quindi come interventi di proroga puntuale dei citati termini non possano rappresentare la normale soluzione a queste problematiche, sottolineando come ciò dimostri l'inadeguatezza dell'attuale sistema fiscale nel suo complesso e l'esigenza, non più procrastinabile, di intervenire per mettere in atto una Pag. 160riforma che preveda una nuova organizzazione delle scadenze e del numero degli adempimenti nei confronti del Fisco.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se intenda valutare l'opportunità di prorogare al 30 settembre di ogni anno la presentazione del modello 770 e se intenda intervenire con misure di propria competenza per realizzare una riforma che preveda una riorganizzazione complessiva delle scadenze e del numero degli adempimenti nei confronti del Fisco.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). A parziale integrazione della risposta, evidenzia l'opportunità di lavorare ad una complessiva revisione del calendario dei termini di scadenza degli adempimenti dichiarativi prevedendo date certe.

  Carla RUOCCO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando come l'atto di sindacato ispettivo presentato non chiedesse tanto uno slittamento dei termini di scadenza degli adempimenti dichiarativi, quanto di adottare idonee misure per evitare il sovrapporsi, nel medesimo periodo, di una pluralità di termini fiscali.
  In ordine all'ipotesi, ventilata dal Viceministro, di operare una complessiva riforma delle scadenze fiscali, si riserva di valutarne la portata in un momento successivo.

5-00712 Paglia: Problematiche relative al contenzioso in essere sugli strumenti derivati sottoscritti da enti locali.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, che ha ad oggetto la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti locali, sottolineando come una recente sentenza del TAR Piemonte, in una causa fra la Regione Piemonte e Dexia e Crediop, che ha visto soccombere la stessa Regione Piemonte, abbia aperto la strada all'individuazione del Foro di Londra quale sede competente, con la conseguenza probabile che la medesima Regione sarà costretta all'esborso di circa 36 milioni di euro in caso di controversia davanti ad una corte britannica.
  Nell'evidenziare come tutte le transazioni in materia sinora chiuse positivamente in sede stragiudiziale siano caratterizzate da una clausola di riservatezza imposta dalla controparte finanziaria, con ciò contribuendo ad accrescere l'opacità delle operazioni in derivati, l'interrogazione chiede al Governo se ad oggi sia noto e aggiornato il quadro complessivo degli impegni in finanza derivata del sistema degli enti locali, ed in particolare se, stante l'attuale evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia possibile pensare ad una strategia di fuoriuscita, coordinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, onde evitare ai singoli enti locali il rischio di cause multiple che potrebbero vederli soccombenti davanti a corti estere, presso le quali, per prassi, sono stabiliti dai contratti i fori competenti, e se, a questo fine, non si ritenga utile superare le clausole di riservatezza, data la loro evidente incompatibilità con gli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni in capo agli enti locali.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), evidenziando inoltre come la stessa sollevi un tema particolarmente rilevante, ben noto a chi negli anni ha potuto seguire le alterne vicende della finanza locale, che è passata da periodi in cui è stato massimamente esaltato il ricorso alla finanza derivata, a momenti in cui essa è stato quasi criminalizzata.
  A parziale integrazione della risposta, sottolinea come il Ministero dell'economia e delle finanze manifesti piena disponibilità a collaborare con gli enti locali, ma come una eventuale iniziativa in tal senso dovrebbe essere avanzata proprio da questi ultimi, posto che si tratta di contratti dei quali il Ministero non è parte e sui quali non può in alcun modo intervenire.

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  Giovanni PAGLIA (SEL) nel ringraziare per la risposta, evidenzia come non possa condividere le osservazioni di natura politica da ultimo formulate dal Viceministro in merito alla impossibilità, per il Ministero dell'economia e delle finanze, di intervenire sui contratti in essere aventi ad oggetto strumenti derivati.
  In tale contesto, pur riconoscendo il carattere prettamente bilaterale di tali rapporti, sottolinea come spesso l'ente locale non sia dotato di una struttura tecnica in grado di offrire un idoneo supporto in tale materia. Al riguardo evidenzia quindi come, anche nell'ottica di rispondere positivamente all'indicazione, formulata dalla Corte dei conti, di risolvere i contratti eccessivamente onerosi, ipotizzando addirittura la colpa grave degli amministratori in caso di mancato o ritardato intervento in tal senso, appaia particolarmente importante che il Ministero dell'economia e delle finanze metta a disposizione degli enti locali le proprie competenze e professionalità tecniche, provvedendo anche ad emanare linee guida di coordinamento per la chiusura dei contratti in essere.

5-00782 Busin: Chiusura dell'ufficio distaccato di Thiene dell'Agenzia delle entrate.

  Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, evidenziando come l'Agenzia delle entrate, dopo l'approvazione del decreto – legge n. 95 del 2012, sulla cosiddetta «spending review», abbia deciso di chiudere alcuni uffici territoriali in Veneto, tra i quali anche quello di Thiene, con conseguenze negative sia sui cittadini che utilizzano tale servizio, sia sul personale che vi lavorava.
  In tale contesto sottolinea come l'ufficio dell'Agenzia delle entrate della città di Thiene serva un bacino di oltre 100.000 utenti in un territorio ad altissima densità industriale ed in una posizione, ovvero la pedemontana vicentina, baricentrica rispetto ad una provincia, quale quella di Vicenza, policentrica e caratterizzata da un alta densità abitativa.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se, alla luce del riordino previsto dalla vigente normativa e che interessa anche alcune sedi dell'Agenzia di Vicenza, non ritenga opportuno chiarire quale siano le intenzioni del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente all'ufficio distaccato dell'Agenzia delle entrate di Thiene.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Filippo BUSIN (LNA), nell'apprezzare la franchezza della risposta fornita, esprime, al contrario, la sua insoddisfazione circa la scelta, confermata dal Viceministro, di chiudere l'ufficio distaccato dell'Agenzia delle entrate di Thiene, rilevando come tale chiusura provocherà pesanti disagi, come può facilmente intuire chi ben conosce la conformazione della provincia di Vicenza.

5-00783 Gebhard: Chiarimenti in merito alla fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alle singole unità abitative ed alle parti comuni dell'edificio.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come l'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 201 del 2011, abbia inserito l'articolo 16-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi, introducendo a regime la detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo quali iniziative intenda assumere per chiarire che la detrazione per i lavori comuni di un edificio, nel limite massimo di 48.000 euro, elevato a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2013, costituisce autonoma previsione agevolativa, che può essere sommata alla detrazione per le spese di ristrutturazione delle parti interne dell'edificio con analogo tetto Pag. 162massimo, al fine di facilitare l'applicazione della norma del decreto-legge n. 63 del 2013 e dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e di consentire in tal modo ai cittadini di conoscere l'esatta entità degli incentivi sui quali poter fare affidamento ancor prima della programmazione degli interventi.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatto della risposta, poiché da essa si evince che non occorre un intervento normativo per confermare l'interpretazione delle norme agevolative sopra richiamate, in quanto essa deve ritenersi pacifica nel senso prospettato dall'atto di sindacato ispettivo presentato.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro LAFFRANCO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 1417, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 78 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto – legge, l'articolo 1, che si compone di un solo comma suddiviso in numerose lettere, introduce modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sulla disciplina degli arresti domiciliari, aggiungendo, all'articolo 284 del codice di procedura penale, il comma 1-bis, in base al quale il giudice, nel disporre il luogo degli arresti domiciliari, deve valutare l'idoneità del domicilio in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Una modifica apportata dal Senato ha integrato la formulazione del testo, per precisare che la valutazione in oggetto debba comunque considerare prioritarie tali esigenze.
  La lettera a-bis), aggiunta nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 386 del codice di procedura penale, comma 3, sui doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, prevedendo che il verbale può essere trasmesso dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero anche per via telematica.
  La lettera b) modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive.
  In dettaglio, il numero 1) inserisce nel predetto articolo 656 tre ulteriori commi. Il nuovo comma 4-bis prevede che il pubblico ministero, previa verifica dei periodi di custodia cautelare o di pena scontata da scomputare in relazione al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere l'ordine di esecuzione della pena, Pag. 163debba richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata.
  Il presupposto è che la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste per la liberazione anticipata, rientri nei limiti già previsti che permettono la sospensione dell'esecuzione della pena e la possibile concessione delle misure alternative alla detenzione.
  La procedura non è applicabile nei casi di divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. L'applicabilità della disposizione è inoltre esclusa nei confronti dei condannati per i gravi delitti di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
  Il nuovo comma 4-ter dell'articolo 656 dispone invece che, quando il condannato si trovi già in stato di custodia cautelare in carcere, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
  Il nuovo comma 4-quater prevede inoltre che, nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emetta i provvedimenti conseguenti, dopo la decisione del magistrato di sorveglianza sulla concessione della liberazione anticipata.
  Il numero 2) della lettera b) interviene sul comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, armonizzandone il contenuto con le previsioni dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, relativo alla detenzione domiciliare. In particolare, la norma stabilisce in 4 anni il limite di pena – anche residua – per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare.
  Il numero 3) della lettera b) interviene sul comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che prevede una serie di esclusioni oggettive relative a delitti per i quali la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena non può essere disposta.
  Il numero 4 della lettera b) coordina il contenuto del comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale – relativo all'emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti di condannati che si trovano agli arresti domiciliari – con la nuova disciplina introdotta dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo, prevedendo che anche ai condannati i quali si trovino agli arresti domiciliari si applica il calcolo relativo alla liberazione anticipata, introdotto dal provvedimento.
  L'articolo 2 interviene sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975.
  In particolare, la lettera a) interviene sulla disciplina del lavoro all'esterno del carcere di cui all'articolo 21, inserendo un comma 4-bis che permette ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità. Alla luce delle modifiche apportate dal Senato si prevede che: a) detenuti e internati possano «di norma» essere assegnati alle attività di pubblica utilità; b) nell'assegnazione si debba tener conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti; c) il lavoro di pubblica utilità possa svolgersi anche presso comunità montane, Unioni di comuni, ASL, enti e organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di assistenza sanitaria; d) è possibile l'assegnazione di detenuti e internati ad attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi; e) è l'inapplicabile il comma 4-ter ai detenuti e agli internati per il delitto di associazione mafiosa (articolo 416-bis del codice penale), per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis e per delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.
  La lettera a-bis) modifica la disciplina dei permessi premio, aumentando da 20 a 30 giorni, per i condannati minorenni, la Pag. 164durata di ogni permesso premio e portando durata complessiva per ogni anno di espiazione da 60 a 100 giorni.
  La lettera a-ter) innalza da tre a quattro anni il limite di pena per i condannati all'arresto o alla reclusione, ai fini della concessione dei permessi premio.
  La lettera b) apporta quindi una serie di modifiche all'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, in materia di detenzione domiciliare.
  In dettaglio, il numero 3) della lettera b) riformula il comma 1-quater dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, il quale stabiliva in precedenza che il magistrato di sorveglianza cui, ad esecuzione della pena già iniziata, fosse rivolta istanza di detenzione domiciliare, potesse disporre l'applicazione provvisoria della misura in presenza dei prescritti requisiti.
  Il decreto – legge ha modificato la disciplina dell'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, consentendo al magistrato di sorveglianza, nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, di applicare in via provvisoria, indipendentemente dall'accertamento dei requisiti, la detenzione domiciliare.
  Nel corso dell'esame al Senato il predetto comma 1-quater è stato ulteriormente modificato: a) prevedendo l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare anche nell'ipotesi del condannato ultra settantenne; b) chiarendo che spetta allo stesso magistrato di sorveglianza applicare provvisoriamente la misura; c) correggendo il rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, sui poteri del tribunale di sorveglianza.
  Il numero 4 della lettera b) interviene sulla disciplina dell'accesso a misure alternative alla detenzione: in particolare, si sostituisce il comma 9 dell'articolo 47-ter, prevedendosi che la revoca della detenzione domiciliare avviene solo in caso di condanna per evasione e che la revoca non abbia luogo qualora il fatto sia di lieve entità.
  L'articolo 3 del decreto-legge interviene sull'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), relativamente alle sanzioni penali connesse alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  In particolare, il testo originario del decreto-legge inseriva nell'articolo 73 del testo unico un nuovo comma 5-ter, volto a consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità.
  Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione il Senato ha introdotto alcuni requisiti ulteriori per l'applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità: a) il lavoro di pubblica utilità è disposto solo con riferimento a un diverso reato commesso per una sola volta; b) il diverso reato deve essere stato commesso dalla persona tossicodipendente o dall'assuntore «abituale» di sostanze stupefacenti in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale; c) il giudice deve avere inflitto una pena non superiore ad un anno di detenzione; d) all'elenco dei reati esclusi, oltre a quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale, sono aggiunti i reati contro la persona.
  L'articolo 3-bis, inserito dal Senato, novella la legge n. 381 del 1991, sulle cooperative sociali, e la legge n. 193 del 2000, sull'attività lavorativa dei detenuti, con la finalità di sostenere il reinserimento lavorativo dei detenuti e degli ex detenuti.
  In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, in tema di sgravi contributivi (previsti attraverso l'applicazione di un'aliquota contributiva zero) per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate impiegate in cooperative sociali. In tale ambito si amplia da sei a dodici mesi la durata del periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi, per quanto riguarda i detenuti o gli internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, ed a ventiquattro mesi per i detenuti o gli internati che non hanno beneficiato di tali misure.Pag. 165
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, lettera a), il quale novella la legge n. 193 del 2000, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, inserendovi un nuovo articolo 3-bis, che concede alle imprese che assumono detenuti un credito d'imposta.
  In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 3-bis stabilisce un credito d'imposta in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, nonché in favore delle imprese che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti. La misura del credito d'imposta è stabilita in un importo massimo mensile di 700 euro per ogni lavoratore assunto.
  In merito alla formulazione della disposizione reputa opportuno chiarire se i soggetti detenuti nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, per fruire del credito d'imposta: in caso contrario, ritiene necessario integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta relativamente ai soggetti destinatari delle predette attività formative.
  Il comma 2 del predetto articolo 3-bis stabilisce un credito d'imposta in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, nonché in favore delle imprese che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti. In tal caso la misura del credito d'imposta è stabilita in un importo massimo mensile di 350 euro per ogni lavoratore assunto.
  Anche in merito alla formulazione di tale disposizione considera opportuno chiarire se i soggetti semiliberi nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, per fruire del credito d'imposta: in caso contrario, ritiene necessario integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta relativamente ai soggetti destinatari delle predette attività formative.
  Il comma 3 del nuovo articolo precisa che i predetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e che sono riconosciuti anche successivamente all'uscita dal carcere, per 18 o 24 mesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno avuto accesso alle misure alternative alla detenzione.
  La lettera b) del comma 2 apporta invece alcune modifiche all'articolo 4, comma 1, della predetta legge n. 193 del 2000, il quale rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle modalità ed entità delle agevolazioni recate dalla legge, integrandolo con il riferimento ai crediti d'imposta di cui al nuovo articolo 3-bis.
  L'articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con una serie di ulteriori compiti.
  In dettaglio, la lettera a) riguarda programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria, la lettera b) richiama la manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; la lettera b-bis), introdotta dal Senato, indica il mantenimento e la promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati «su base regionale» e l'implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto; la lettera c) richiama la realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria.
  La lettera f) prevede il raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.Pag. 166
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, la lettera d) contempla la destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari, anche mediante acquisizione, cessione, permuta, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi e forme di partenariato pubblico-privato, ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale, mentre la lettera e) indica l'individuazione di immobili dismessi che siano nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, atti alla cessione, alla permuta o alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi, al fine della realizzazione di strutture carcerarie.
  Il comma 2 prevede che gli atti del Commissario straordinario, ove rientrino nelle competenze assegnate all'Agenzia del demanio, siano adottati d'intesa con la stessa Agenzia e, ai sensi del comma 4, siano sottoposti al regime di controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo la legislazione vigente.
  In base al comma 3 restano in capo al Ministro della giustizia le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario. Questi deve riferire trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta. A questa disposizione il Senato ha aggiunto l'obbligo di relazione annuale al Parlamento, al quale il Commissario dovrà adempiere, per il 2013, entro il 31 dicembre.
  Il comma 5 prevede, poi, che gli atti del Commissario siano adottati nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo relativo alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
  Il comma 6 dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto – legge, al medesimo Commissario siano attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, previsti da una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente a una serie di disposizioni ivi previste.
  Il comma 7 dispone che al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di ulteriori 15 unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario.
  Il comma 8 conferma le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario, nonché quelle già disponibili sul capitolo relativo alla contabilità speciale del Commissario straordinario.
  Il comma 9 stabilisce espressamente che, in relazione alle attività compiute in attuazione della norma, al Commissario straordinario non spetta alcun tipo di compenso.
  L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 7), le quali riprendono i rilievi formulati nel corso dell'illustrazione del provvedimento.

  Marco CAUSI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, concordando con le osservazioni contenute nella proposta di parere. Considera infatti necessario chiarire che, per poter fruire dei crediti d'imposta previsti dal provvedimento, le imprese debbano assumere i detenuti oggetto di iniziative formative.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede di conoscere quali siano i tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che la Commissione Giustizia concluderà nella giornata odierna l'esame in sede referente del provvedimento e che quindi la Commissione Finanze dovrà esprimere il parere su di esso entro la medesima giornata di oggi.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea la necessità di consentire a tutti i componenti della Commissione di analizzare il contenuto del provvedimento e della proposta di parere formulata dal relatore.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene opportuno sospendere brevemente la Pag. 167seduta, per dar modo ai componenti della Commissione di approfondire i contenuti del testo e della proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.15.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 31 luglio 2013.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.15.

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