CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2013
66.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 148

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 10.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, recante la legge di delegazione europea 2013 è stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 30 luglio 2013. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha formulato una relazione favorevole e che, nella medesima data, la Commissione politiche dell'Unione europea ha concluso l'esame dei provvedimenti in sede referente, senza apportare modificazioni. Rileva, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. In merito alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, osserva Pag. 149che l'emendamento Ricciatti 7.1 è volto a prevedere l'introduzione di strumenti di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, nonché a garantire agli stessi, ove privi di mezzi di sussistenza, l'accesso a programmi di accoglienza e di integrazione. Rileva che tale emendamento è inoltre volto a considerare lo status dei beneficiari di protezione internazionale ai fini dell'accesso al mercato del lavoro e del riconoscimento del diritto all'assistenza sociale e alla salute, senza che sia prevista alcuna copertura per le richiamate finalità. Fa presente altresì che l'emendamento Ricciatti 8.1 è volto ad escludere dai criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge n. 243 del 2012, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Ricorda che su tale proposta emendativa la Commissione, peraltro, ha già espresso parere contrario nella seduta del 30 luglio 2013. Per quanto attiene alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, osserva che gli articoli aggiuntivi Costantino 12.01 e 12.02 sono volti a prevedere criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE in materia di utilizzi consentiti di opere orfane, nonché una delega al Governo per la semplificazione di banche dati relative ad opere o fonogrammi protette dal diritto d'autore, disponendo tra l'altro la digitalizzazione delle collezioni e la creazione di biblioteche digitali europee da parte di biblioteche, istituti di istruzione, musei accessibili al pubblico e ad altri enti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari, in assenza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Rileva da ultimo che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sul testo del provvedimento e parere contrario in ordine a tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

  Edoardo FANUCCI (PD) formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326-A Governo, approvato dal Senato) e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.1, 8.1 e sugli articoli aggiuntivi 12.01 e 12.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, Pag. 150
recante la legge europea 2013, è stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 30 luglio 2013. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha formulato una relazione favorevole e che, nella medesima data, la Commissione politiche dell'Unione europea ha concluso l'esame dei provvedimenti in sede referente, senza apportare modificazioni. Rileva, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta, profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa Ricciatti 15.1 – volta a prevedere che il Ministero della salute implementi l'applicazione di metodi sostitutivi al modello in vivo anche tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi – possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che l'emendamento Nicchi 16.3 è volto a prevedere che i piani di controllo sui prodotti cosmetici predisposti dal Ministero della salute comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materia prime testate su animali, nonché a conferire al medesimo Ministero ulteriori compiti di accertamento di tali irregolarità. Al riguardo considera opportuno che il Governo chiarisca se i compiti affidati al Ministero della salute possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito alla proposta emendativa Palazzotto 26.15, volta a conferire alle regioni compiti di verifica periodica sul numero di capi di bestiame abbattuti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le regioni possano esercitare tali compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Da ultimo, quanto all'emendamento Borghesi 26.23, che nel sostituire il comma 5 dell'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, prevede, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni individui meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo venatorio, considera opportuno che il Governo chiarisca se la Conferenza possa esercitare tali compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sul testo del provvedimento e parere contrario in ordine alle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327-A Governo, approvato dal Senato) e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 15.1, 16.3, 26.15 e 26.23, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 151

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.
C. 1247-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1247-A Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Globale Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012;
   esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto legge 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. Rileva che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, che esclude la presenza di effetti onerosi, e che l'articolo 5 del decreto reca una clausola di invarianza in base alla quale all'attuazione del provvedimento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per quanto attiene alla verifica delle quantificazioni, con riferimento all'articolo 1, recante modifiche al codice di procedura penale, rileva preliminarmente che la relazione tecnica afferma che le norme comporteranno un incremento del numero delle persone che trascorreranno la pena detentiva presso un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero presso una casa famiglia. Osserva che, con riguardo alla prima eventualità, la relazione tecnica afferma che gli eventuali oneri potranno essere adeguatamente fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Evidenzia che non viene peraltro fornita una stima di tali possibili oneri né vengono specificatamente indicate le dotazioni Pag. 152di bilancio recanti risorse da utilizzare a tal fine. Quanto al ricorso all'utilizzo alle case famiglia protette per l'espiazione delle pene delle condannate madri, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che l'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 prevede che le strutture, individuate tramite convenzioni con gli enti locali, non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Poiché tale ipotesi di neutralità finanziaria era riferita ad un diverso contesto normativo, ritiene necessario che il Governo chiarisca, anche attraverso i necessari dati ed elementi informativi, se la clausola di invarianza recata dal citato articolo 4 della legge n. 62 del 2011 risulti ancora idonea a garantire l'assenza di oneri anche alla luce delle modifiche introdotte con il testo in esame. Non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 2, concernente le modifiche alle norme sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Per quanto attiene all'articolo 3-bis, recante misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati, nel rilevare preliminarmente che le norme non corredate di relazione tecnica, osserva che il comma 1, estendendo l'arco temporale del beneficio introdotto dalla legge n. 381 del 1991, recante sgravi contributivi in favore delle cooperative sociali che assumano lavoratori detenuti o internati negli istituti penitenziari, determina effetti negativi per la finanza pubblica rispetto ai quali non viene fornita la corrispondente quantificazione e l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo. In merito al comma 2, segnala che il credito d'imposta che si intende introdurre in parte duplica quello già esistente ed è cumulabile con quest'ultimo. Evidenzia che, per il relativo finanziamento, il testo rinvia alle risorse di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000, stanziate per la copertura del credito d'imposta già vigente. Conseguentemente, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle due tipologie di beneficio si stabilisce che le risorse già stanziate rappresentano un limite di spesa. Tenuto conto che la misura del credito d'imposta attualmente fruibile, pari a 516,46 euro mensili, è stata individuata con apposito decreto attuativo in modo da assicurare il rispetto della copertura finanziaria dell'agevolazione vigente, considera necessari chiarimenti diretti a precisare se la misura del credito d'imposta vigente debba o meno essere rideterminata per tenere conto delle disposizioni che si intende ora introdurre. Osserva che in tal caso, tuttavia, andrebbe precisato quale sia il regime applicabile alle imprese che, in attuazione della vigente normativa, abbiano già provveduto ad assunzioni o a iniziative di formazione anche in considerazione della misura del credito d'imposta attualmente prevista dalla legge n. 193 del 2000. Più in generale, osserva che la norma in esame stabilisce un limite di spesa per la fruizione di entrambe le agevolazioni, ma non definisce una procedura per subordinare la fruizione delle agevolazioni medesime al rispetto del predetto limite. Al contrario, viene fatto espresso riferimento al meccanismo automatico della fruizione in compensazione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 241 del 1997. Ritiene che andrebbe quindi chiarito come si intenda assicurare il rispetto del limite costituito dalle risorse stanziate dalla legge n. 193 del 2000. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che, ai sensi della legge n. 193 del 2000, risultano iscritte in bilancio, capitolo 1764 – Ministero della giustizia, somme destinate, tra l'altro, a favorire l'attività lavorativa dei detenuti nella misura di euro 65.251.321 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Tale ammontare, peraltro, dovrebbe essere elevato, come risulta dal disegno di legge di assestamento per il corrente anno, a euro 84.628.474 per l'anno 2013. In proposito, considera opportuno che il Governo chiarisca se sul predetto capitolo siano iscritte anche le risorse utilizzate per il riconoscimento degli sgravi fiscali previsti a favore dei datori di lavoro dalla legge n. 193 del 2000. Ritiene opportuno tale chiarimento dal momento che le risorse sono iscritte in tale capitolo, sulla base della classificazione economica delle poste di Pag. 153bilancio, come trasferimenti alle famiglie, anziché quali contributi alla produzione o trasferimenti alle imprese o a istituzioni sociali, come invece richiederebbe l'iscrizione in bilancio delle citate agevolazioni fiscali. Osserva che, in caso affermativo, il Governo dovrebbe altresì precisare se le somme iscritte nel citato capitolo possano essere utilizzare anche per far fronte ai crediti di imposta previsti dal comma 2 dell'articolo 3-bis del presente provvedimento, senza pregiudicare gli interventi a cui esse sono destinate a legislazione vigente, ancorché si tratti di misure di natura omogenea rispetto a quelle attualmente previste. Rileva che non va infatti dimenticato che lo scorso anno le risorse iscritte sul capitolo 1764 sono state pressoché integralmente impegnate, come risulta dal rendiconto per l'anno 2012. Con riguardo all'articolo 4, concernente i compiti del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, ritiene opportuni chiarimenti circa i possibili effetti del ricorso agli istituti del comando e del distacco, anche alla luce del frequente utilizzo di tali strumenti negli ultimi anni. Rileva in proposito che detti istituti, da un lato, depotenziano le amministrazioni cedenti – che fra l'altro nel corso degli ultimi anni hanno visto ridurre le loro dotazioni organiche di fatto – e che andrebbe quindi confermata l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di assolvere le loro funzioni istituzionali pure in presenza di unità comandate o distaccate presso altre amministrazioni; dall'altro, che essi sono utilizzati non per reperire professionalità del tutto peculiari, ma per fronteggiare esigenze di carattere strutturale e di natura ordinaria, sebbene presso gestioni commissariali. Considera altresì opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad asseverare la congruità delle risorse esistenti nella contabilità speciale per fronteggiare i nuovi compiti assegnati garantendo l'effettività della clausola di invarianza.
  Ritiene che analogamente andrebbe chiarito se le previsioni tendenziali di spesa, elaborate sulla base della previgente normativa, tengano conto dei nuovi profili di spesa per cassa e per competenza economica conseguenti alla proroga della gestione commissariale in oggetto. Osserva che tali profili appaiono infatti connessi alla concreta gestione del denaro pubblico, non rilevando a tal fine la collocazione delle risorse fuori bilancio. Ritiene che andrebbe infine precisato se la facoltà di concludere contratti a tempo determinato trovi un limite esclusivamente nell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, pari a circa 430 milioni di euro, ovvero sia soggetta ad ulteriori limiti.

  Il viceministro Stefano FASSINA chiede di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento al fine di svolgere un approfondimento in merito alle questioni poste dal relatore, facendo tuttavia presente che, nel decreto-legge n. 76 del 2013, è stato inserito uno stanziamento di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, volto ad incrementare le risorse di cui alla legge n. 193 del 2000, nei limiti delle quali sono assicurate anche le misure previste dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge in esame.

  Rocco PALESE (PdL), relativamente alle questioni attinenti all'impiego di personale, cui si fa riferimento all'articolo 4 del provvedimento in esame, osserva come sarebbe auspicabile, anziché procedere all'impiego di unità in posizione di comando o distacco o alla stipula di contratti a tempo determinato, provvedere nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero della giustizia. Rileva che, in ogni caso, il Governo dovrebbe chiarire le modalità con cui intende procedere a nuove assunzioni e i limiti quantitativi delle medesime, anche in relazione alla vigente normativa sui contratti a tempo determinato.

  Guido GUIDESI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Palese, sottolinea come il Governo dovrebbe fornire i chiarimenti già richiesti dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'effettività della clausola di invarianza Pag. 154finanziaria prevista in relazione ai compiti del commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie dall'articolo 4, comma 8, del provvedimento.

  Il viceministro Stefano FASSINA osserva che il Ministero della giustizia ha fornito i chiarimenti di sua competenza, riservandosi tuttavia di fornire una risposta complessiva, comprensiva anche delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, nella prossima seduta, anche al fine di tenere conto delle eventuali modifiche al testo del provvedimento che la Commissione giustizia ritenesse di adottare.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Atto n. 18.
(Rilievi alle Commissioni VI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 e che lo schema di decreto in esame è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 14, recanti, revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE, segnala che la relazione tecnica non reca una distinta evidenziazione degli effetti derivanti alle diverse previsioni del provvedimento che consenta di verificarne la complessiva compensatività. Appare pertanto opportuno che siano forniti dati ed elementi di valutazione riferiti ai seguenti profili: l'utilizzo dell’«ISEE corrente» in luogo dell'ISEE ordinario, pur essendo subordinato alla presenza di specifiche condizioni, rappresenta, per il soggetto interessato, una mera facoltà, che sarà quindi esercitata dai soggetti interessati soltanto se ne ravvisino la convenienza. La relazione tecnica tuttavia non menziona tale norma tra quelle ritenute suscettibili di determinare effetti finanziari. Per le prestazioni che non configurano un diritto soggettivo, in relazione alle quali sussistono dotazioni finanziarie predeterminate, rileva che è assicurata, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, l'invarianza degli effetti finanziari. In tali ipotesi infatti è possibile per gli enti interessati rideterminare il valore della prestazione ovvero le platee in relazione ai limiti di spesa previsti. Ricorda in proposito che il Consiglio di Stato, nel parere reso ai sensi della legge n. 205 del 2000, con particolare riferimento agli enti locali, ha rilevato come la finalità di non avere effetti indesiderati sulla finanza locale potrebbe non essere realizzata in caso di inerzia degli enti erogatori nell'adottare i predetti atti normativi che disciplinino l'erogazione delle agevolazioni in base alla nuova disciplina. Osserva Pag. 155che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di tempestiva adozione dei predetti atti da parte degli enti interessati, questi ultimi potrebbero, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, incontrare difficoltà nel ridefinire i parametri per l'accesso alle prestazioni secondo criteri che assicurino effettivamente la neutralità dal punto di vista finanziario, in mancanza di dati storici di riferimento. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito al potenziamento dei controlli appare condivisibile l'assunto in base al quale gli attuali indicatori, calcolati in base alle auto-dichiarazioni dei soggetti interessati, risultano sottostimati e che la possibilità di utilizzare i dati e le informazioni disponibili possano evitare la indebita fruizione delle prestazione da parte di soggetti che, nella realtà, non posseggono i requisiti richiesti. Rileva che il potenziamento in esame comporta tuttavia un rilevante incremento dei compiti attribuiti all'INPS e all'Agenzia delle entrate, da svolgere, peraltro, nel rispetto di tempi prefissati. Andrebbero quindi acquisiti elementi per suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni considerando anche che è prevista la possibilità per l'INPS di stipulare apposite convenzioni con i CAF. Rileva, infine, che la simulazione effettuata dall'INPS ha consentito di determinare la nuova soglia di indicatore che, in base alle domande del 2011, lascia invariato il numero dei beneficiari. Sul punto andrebbe chiarito se, in ragione delle ipotesi sottostanti l'esercizio di simulazione, il risultato della stessa possa essere inficiato dalla mancata considerazione del generale peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale registrato, in particolare, a decorrere dal 2011. Conclusivamente rileva come siano pervenute sollecitazioni da parte di diverse associazioni volte a segnalare talune incongruenze del provvedimento, come l'inclusione ai fini del computo dell'ISEE anche di redditi non imponibili come le indennità di accompagnamento per i soggetti ipovedenti che non possono essere considerate un vero e proprio reddito ai fini della valutazione della concessione di benefici sociali.

  Il viceministro Stefano FASSINA chiede di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento al fine di svolgere un approfondimento in merito alle questioni poste dal relatore.

  Maino MARCHI (PD), nel richiamare le osservazioni svolte dal relatore, osserva come, essendo peggiorata la condizione economica del Paese, rispetto al 2011 e conseguentemente aumentato il numero delle famiglie al di sotto della soglia di povertà, è verosimile che un numero maggiore di soggetti si trovi nelle condizioni per potere accedere ai servizi sociali. Ritiene che non possa rappresentare un adeguato rimedio a tale conseguenza quello di elevare i requisiti d'accesso a tali prestazioni al fine di non aumentare il numero dei beneficiari, sottolineando come tale problema andrebbe affrontato più correttamente aumentando i fondi per le politiche sociali. Rileva inoltre come non possano essere inclusi nel calcolo ISEE le prestazioni erogate dall'INAIL, le pensioni per gli invalidi di guerra e gli assegni di accompagnamento, che non possono essere considerati redditi veri e propri, ma indennizzi. In proposito, rileva come piuttosto occorrerebbe svolgere una riflessione sull'opportunità di mantenere l'erogazione degli assegni di accompagnamento a prescindere dal reddito. Osserva, infine, come l'ISEE dovrebbe essere improntato alla necessità di garantire maggiore equità ed una più incisiva redistribuzione delle risorse, anche alla luce di esperienze positive già in atto in alcune zone del Paese, come la provincia di Reggio Emilia.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

Pag. 156

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 64 del 29 luglio 2013, a pagina 34, prima colonna, ventottesima riga, le parole «in relazione agli emendamenti Busin 14.30 e 14.33, volti» sono sostituite dalle seguenti «in relazione all'emendamento Busin 14.33, volto»; a pagina 37, seconda colonna, trentaquattresima riga, le parole «14.30» sono soppresse.