CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2013
65.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 200

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

  La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.
C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Pag. 201

  Paolo TANCREDI (PdL), relatore, precisa, con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole Prataviera nella seduta del 24 luglio scorso, che sono 43 gli Stati che hanno sinora ratificato la Convenzione in oggetto, il cui elenco, pubblicato sul sito internet dell'OIL, è a disposizione dei colleghi.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Dalila NESCI (M5S) osserva che lo Schema di decreto in esame non copre vuoti normativi che meriterebbero, invece, una seria legislazione per ammodernare le disposizioni del comparto, anche aggiornando il Codice della navigazione. Rileva quindi che l'articolo 4 contiene disposizioni in materia di età minima per l'ammissione al lavoro, le quali modificano l'articolo 119 del Codice della navigazione, prevedendo l'innalzamento al 16o anno dell'età minima di arruolamento, senza però intervenire sul completamento della scuola dell'obbligo. L'articolo 5 reca invece modifiche illogiche e incomplete in materia di certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo, peraltro senza l'obbligo di medico. Valuta il provvedimento lacunoso anche all'articolo 6 che – pur ponendo fine alla vergognosa norma dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939 n. 1045, la quale ghettizzava il personale dalla pelle nera – non introduce disposizioni più adeguate per la tutela dei lavoratori. Rilevato che i lavoratori del settore lamentano problematiche contrattuali e che la Convenzione da ratificare rinvia, circa i titoli specifici, ad atto omologo del 1946, in vero da aggiornare riguardo al percorso di formazione e abilitazione professionale, e ritenute altresì lacunose le disposizioni ove non affrontano quanto connesso al costo del lavoro, anche in relazione all'impiego di personale comunitario e/o extracomunitario, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.
Atto n. 15.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Filippo CRIMÌ (PD), relatore, ricorda che la legge comunitaria 2010 (legge n. 217/2011) ha delegato il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazione di obblighi contenuti in regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge comunitaria (17 gennaio 2012).
  Nel caso in esame – come definito dall'articolo 1 – l'oggetto dello schema di decreto in esame viene identificato (comma 1) nell'introduzione di una disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n.1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
  Il comma 2 rinvia, quanto alle sanzioni, all'oggetto e all'ambito di applicazione definito dall'articolo 1 del regolamento comunitario, che fa riferimento all'abbattimento Pag. 202degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché all'abbattimento di animali ai fini dello spopolamento.
  Il comma 3 richiama le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento.
  L'articolo 2 stabilisce che per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981, recante Modifiche al sistema penale, norma fondamentale in tema di illeciti amministrativi.
  In particolare, le autorità competenti a vigilare sul rispetto del regolamento sono individuate nel Ministero della salute e nelle ASL territorialmente competenti.
  Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni amministrative, la disposizione precisa che in caso di reiterata violazione del regolamento, l'autorità amministrativa può irrogare una sanzione aumentata sino alla metà e può altresì disporre la sospensione dell'attività da 1 a 3 mesi.
  L'articolo 3 detta disposizioni in materia di violazione delle prescrizioni generali riguardanti l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard.
  Al comma 1 si prevede che è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro l'operatore che non prende i provvedimenti necessari per garantire che gli animali durante la macellazione:
   a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;
   b) siano protetti da ferite;
   c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;
   d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;
   e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;
   f) non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.

  Al comma 2 si prevede che è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro l'operatore che non utilizza strutture per l'abbattimento progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui sopra, nelle condizioni di attività previste per l'impianto nel corso dell'anno.
  Al comma 3 viene previsto che la persona responsabile della macellazione – effettuata secondo particolari metodi prescritti da riti religiosi – che non effettua controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 e 3.000 euro.
  Il comma 4 prevede che l'operatore che non pianifica in anticipo l'abbattimento degli animali e le operazioni correlate, non effettuando le stesse in conformità delle procedure operative standard, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 a 3.000 euro.
  Il comma 5 stabilisce che gli operatori che non elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in modo da risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 e 6.000 euro.
  Il comma 6 prevede che l'operatore che non mette a disposizione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente le procedure operative standard, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro.
  I comma 7e 8 stabiliscono che l'operatore, incluso quello del settore degli animali da pelliccia, che non provvede affinché Pag. 203le operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità (che ne attesti la capacità di eseguire le stesse operazioni conformemente alle norme stabilite dal regolamento) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro.
  Il comma 9, infine, prevede che l'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro.
  L'articolo 4 reca le violazioni attinenti alle procedure di stordimento.
  Il comma 1 prevede che è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro l'operatore che non stordisce l'animale prima dell'abbattimento con i metodi indicati nell'allegato I del regolamento. La sanzione non si applica nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, purché la stessa abbia luogo in un macello.
  Il comma 2 sancisce l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 all'operatore che non provvede affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica. A tal fine nel regolamento è prescritto che gli operatori tengano un registro di manutenzione e conservino i registri per almeno un anno, mettendoli a disposizione dell'autorità competente su richiesta.
  Il comma 3 sancisce l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 a 3.000 euro per l'operatore che non assicura che le persone responsabili dello stordimento o il personale adibito a tale mansione svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte.
  Il comma 4, infine, prevede l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro per l'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario affinché lo stesso aumenti la frequenza dei controlli sui metodi di stordimento.
  L'articolo 5 reca le sanzioni per le violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento.
  Il comma 1 punisce con la sanzione pecuniaria minima di 2.000 euro e massima di 6.000 euro chiunque viola quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento, recante norme per le istruzioni per l'uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento.
  Il comma 2 punisce con la sanzione pecuniaria minima di 2.000 euro e massima di 6.000 euro gli operatori che non provvedono affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica.
  Il comma 3 punisce con la sanzione pecuniaria minima di 1.000 euro e massima di 3.000 euro gli operatori che non provvedono affinché durante le operazioni di stordimento sia disponibile un adeguato dispositivo di riserva per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo.
  L'articolo 6 reca norme in materia di violazioni riguardanti l'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni.
  Il comma 1 prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 a 3.000 euro l'operatore che viola le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento in esame.
  Il comma 2 prevede che sia soggetto a sanzione amministrativa del pagamento da 1.000 a 3.000 euro l'operatore che non applica le prescrizioni degli articoli 3, par. 1, 4, par. 1 e 7, par. 1, (per il contenuto delle disposizioni vedi sopra) nel caso di macellazione di volatili da cortile, conigli e Pag. 204lepri effettuata nell'azienda agricola, ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni da parte del produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche, a condizione che il numero di animali macellati nell'azienda agricola non superi il numero massimo di animali da stabilire con apposita procedura.
  Il comma 3 prevede che soggiace alla stessa sanzione (pagamento della somma da 1.000 a 6.000 euro) l'operatore non rispetta le prescrizioni stabilite ai capi II e III del regolamento in esame qualora la macellazione degli animali in esame superi il numero massimo stabilito con apposita procedura. Rileva come la disposizione non definisca il numero massimo di animali da macellare affinché l'abbattimento sia ritenuto domestico e non industriale.
  L'articolo 7, costituito da un solo comma, prevede che chiunque importi carni in violazione delle disposizione di cui all'articolo 12, par. 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro.
  L'articolo 8 reca norme in materia di violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli.
  Il comma 1 prevede che è punito con la sanzione del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro e con la sospensione dell'attività da uno a tre mesi, l'operatore che non provvede affinché la configurazione e la costruzione dei macelli nonché la relativa attrezzatura siano conformi alle disposizioni dell'allegato II.
  Il comma 2 punisce con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro l'operatore che non sottopone per ciascun macello all'autorità competente almeno i seguenti dati: il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione; le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili; la capacità massima per ciascuna area di stabulazione. L'autorità competente valuta l'informazione trasmessa dall'operatore conformemente al primo comma al momento dell'approvazione del macello.
  L'articolo 9 prevede che si applichi la sanzione pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro qualora l'operatore non esegua le operazioni di maneggiamento e di immobilizzazione nei macelli secondo le modalità previste nell'articolo 15 del regolamento.
  L'articolo 10 reca norme in materia di violazioni riguardanti le procedure di controllo nei macelli.
  Al comma 1 si prevede l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro dell'operatore che non adotta e non applica adeguate procedure di controllo nei macelli.
  Al comma 2 si prevede l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro dell'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale in ordine alla necessità di modificare le procedure di controllo.
  L'articolo 11 reca norme in materia di violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale.
  Il comma 1 prevede l'assoggettamento alla sanzione del pagamento della somma da 1.000 a 3.000 all'operatore che non designa un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello.
  Il comma 2 prevede che è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da 1.000 a 3.000 euro operatore che non specifica nelle procedure operative standard del macello le competenze del responsabile della tutela del benessere animale e che non porta le stesse all'attenzione del personale interessato.
  Il comma 3 reca, probabilmente per un errore materiale, un riferimento all'articolo 17, paragrafo S, non riferibile al testo del provvedimento richiamato; a tale fattispecie collega la sanzione del pagamento della somma da 1.000 a 3.000 euro applicabile al responsabile della tutela del benessere animale.Pag. 205
  Il comma 4 specifica che le precedenti sanzioni non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1.000 unità di bestiame (mammiferi) o di 150.000 volatili o conigli.
  L'articolo 12 prevede che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 13 specifica che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 14 reca disposizioni transitorie e finali.
  In particolare il comma 1 prevede che le sanzioni relative alla nuove prescrizioni in ordine alla configurazione ed alla costruzione dei macelli si applicano, fino all'8 dicembre 2019, esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova costruzione che sia entrata in esercizio dopo gennaio 2013.
  Il comma 2 abroga le disposizioni di cui al decreto legislativo n.333/1998, recante attuazione della precedente direttiva (93/119/UE) relativa alla protezione degli animali durante la macellazione, salvo le disposizioni specificamente richiamate.
  Sottolinea in conclusione che il provvedimento non pare contenere disposizioni problematiche in ordine alla loro compatibilità con il diritto dell'Unione europea. A titolo informativo, segnala che presso la Commissione Agricoltura il dibattito si è concentrato prevalentemente sull'entità delle sanzioni, e non sull'impianto del provvedimento. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1) che inviti il Governo, al comma 3 dell'articolo 6, a definire il numero massimo di animali da macellare affinché l'abbattimento sia ritenuto domestico e non industriale.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 24 luglio 2013.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una Relazione per l'Assemblea avente ad oggetto la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012 (Doc. LXXXVII n. 1).
  Ricorda altresì che sulla Relazione si sono espresse tutte le Commissioni permanenti.
  In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), IX (Trasporti) e X (Attività produttive), mentre hanno espresso parere favorevole formulando osservazioni le Commissioni III (Affari esteri), VII (Cultura), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).
  Invita quindi la relatrice, onorevole Galgano, ad illustrare la proposta di relazione.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, illustra la propria proposta di relazione (vedi allegato 2).

Pag. 206

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dal relatore.

  Michele BORDO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente.
  In considerazione del fatto che alcune Commissione sono attualmente convocate per esprimere il parere di competenza sugli emendamenti loro trasmessi relativi ai disegni di legge europea e di delegazione europea, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 24 luglio 2013.

  Michele BORDO, presidente, ricorda in primo luogo ai colleghi che l'esame in Aula del disegno di legge di delegazione europea 2013 – come anche del disegno di legge europea 2013 e della Relazione consuntiva per il 2012 – avrà inizio, con la discussione generale, nel pomeriggio odierno, alle ore 16. Nella seduta odierna la XIV Commissione è quindi chiamata a concludere l'esame dei provvedimenti, votando i mandati ai relatori a riferire in Assemblea.
  Con riferimento in primo luogo alla Legge di delegazione europea, informo che sul provvedimento si sono espresse tutte le Commissioni permanenti e il Comitato per la legislazione. In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), mentre hanno espresso parere favorevole formulando condizioni e/o osservazioni il Comitato per la legislazione e le Commissioni III (Affari esteri), VI (Finanze) e VII (Cultura).
  Nessuna delle Commissioni ha approvato emendamenti.
  Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, avverto che i seguenti sono stati ritirati: 1.2 Vignaroli; 3.6, 3.5, 3.4 e 3.3 Zolezzi; 3.2 e 3.1 Zan; 3.7 Prataviera; 13.02, 13.03 e 13.04 Catalano.
  In ogni caso, le Commissioni di merito, alle quali gli emendamenti sono stati trasmessi in base alla competenza, hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative, che non saranno pertanto oggetto di esame da parte della XIV Commissione.
  Da infine conto delle sostituzioni proposte dai gruppi.
  Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge di delegazione europea 2013, nel testo trasmesso dal Senato.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Michele BORDO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 24 luglio 2013.

Pag. 207

  Michele BORDO, presidente, anche con riferimento alla Legge europea, informa che si sono espresse tutte le Commissioni permanenti.
  In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XIII Commissione (Agricoltura), mentre hanno espresso parere favorevole formulando condizioni e/o osservazioni le Commissioni II (Giustizia), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali).
  Nessuna delle Commissioni ha approvato emendamenti.
  Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, avverte che i seguenti sono stati ritirati: 3.4 Baldassarre; 3.1 Pinna; 19.4, 19.3, 19.2 e 19.1 Segoni; 20.4, 20.3, 20.2, 20.1, 21.4, 23.7 e 23.6 Mannino; 21.3, 21.1, 21.6 e 22.1 Busto; 21.2 Vignaroli; 23.8 e 23.9 Prataviera; 23.1, 23.2, 23.3, 24.4, 24.1, 24.2 e 24.3 Daga; 23.5 e 23.4 Busto; 31.2 e 31.1 Catalano e 32.02 Pisicchio.
  In ogni caso, le Commissioni di merito, alle quali gli emendamenti sono stati trasmessi in base alla competenza, hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative, che non saranno pertanto oggetto di esame da parte della XIV Commissione.
  Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea 2013, nel testo trasmesso dal Senato.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Michele BORDO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
  Intende quindi ringraziare la Commissione per il dibattito svoltosi e il senso di responsabilità dimostrato da tutti i suoi componenti, sottolineando come la velocità impressa all’iter del provvedimento rappresenti un segnale politico e istituzionale importante, anche tenuto conto del fatto che nell'ultimo biennio il Parlamento non approvato i disegni di legge comunitaria presentati.
  Rivolge quindi un ringraziamento al Ministro Moavero per la disponibilità e l'assidua presenza ai lavori della Commissione.
  Ringrazia infine i funzionari della Camera per la disponibilità e professionalità dimostrate.

  Enzo MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei, ringrazia a sua volta il Presidente e la Commissione per il lavoro svolto. Osserva che con il voto odierno la Commissione presenta all'Assemblea un provvedimento che reca, tra le disposizioni, norme che erano contenute nei disegni di legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012, mai portate a compimento. Al di là della contabilità riguardante il numero di procedure di infrazione che potranno essere in tal modo portate a conclusione, sottolinea il fatto che i provvedimenti in esame contribuiranno a liberare il Paese da quella zavorra negativa, in termini di credibilità, che accompagna purtroppo l'Italia nel giudizio formulato a livello europeo. La capacità del Parlamento di approvare in così breve tempo disposizioni importanti, che consentiranno un ammodernamento complessivo, è un segnale visibile della capacità del Paese di lavorare a sistema.
  Come ha già avuto modo di sottolineare, ai provvedimenti è stato presentato un numero non indifferente di emendamenti, che avrebbero meritato una terza lettura, ai fini di una loro approvazione. Queste proposte emendative potranno tuttavia essere recuperate nell'ambito di nuovi disegni di legge europea e di delegazione europea che il Governo si impegna a presentare alla Camera già nel prossimo mese di settembre, dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari. I provvedimenti conterranno circa trenta nuove disposizioni, Pag. 208tra le quali – solo per citarne alcune – misure in materia di soggiornanti di lungo periodo, tutela ambientale, interoperabilità ferroviaria, esami su tessuti e cellule umani, trapianti di organo, esercizio delle professioni, controversie in materia di tutela dei consumatori.

  Paolo ALLI (PdL), relatore, ringrazia i colleghi relatori e il Ministro per l'impegno e la disponibilità dimostrati. Esprime quindi apprezzamento per l'impegno ora assunto dal Governo di presentare, alla Camera, nuovi provvedimenti in materia europea. Rileva infine che alcuni interventi migliorativi ai disegni di legge in esame potranno essere avanzati in Assemblea nella forma di ordini del giorno, rispetto ai quali auspica un impegno forte del Ministro affinché siano assunti dal Governo come effettivi impegni.

  Lara RICCIATTI (SEL) ringrazia a sua volta il Ministro. Esprime tuttavia rammarico per gli emendamenti presentati, e non in quanto siano stati respinti, ma per il fatto che su di essi non vi sia stata alcuna discussione. La loro bocciatura, puramente procedurale e non di merito, rappresenta a suo avviso una offesa alla politica e al lavoro parlamentare. Ritiene che la Commissione avrebbe dovuto garantire un esame più dignitoso.
  Ciononostante il gruppo che rappresenta voterà a favore delle leggi europee con convinzione, pur nella consapevolezza che si sarebbe dovuto svolgere un lavoro maggiormente rispettoso del ruolo e delle prerogative del Parlamento.

  Michele BORDO, presidente, precisa che la discussione sul merito degli emendamenti si sarebbe dovuta svolgere presso le Commissioni competenti in sede consultiva, cui il Regolamento attribuisce 15 giorni per l'esame dei provvedimenti e degli emendamenti a questi riferiti. I rilievi avanzati dalla collega Ricciatti non possono quindi essere rivolti alla XIV Commissione.

  Alessia Maria MOSCA (PD) si associa ai ringraziamenti rivolti al Ministro, ai suoi uffici e ai funzionari della Camera, cui intende aggiungere un ringraziamento al ruolo svolto dalla Presidenza della Commissione, che sin dall'avvio dell'esame dei provvedimenti ha scritto a tutti i presidenti di Commissione, invitandoli ad avviare quanto prima l'esame dei disegni di legge, nell'intenzione di dare ai provvedimenti la massima attenzione.
  Esprime infine apprezzamento per l'impegno assunto dal Ministro di presentare a settembre nuovi provvedimenti in materia europea, che danno un senso costruttivo alla discussione delle ultime settimane e al lavoro svolto dalla XIV Commissione sui disegni di legge europea e di delegazione europea.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 61 del 24 luglio 2013:
   a pagina 182, prima colonna, ventottesima e trentanovesima riga; seconda colonna, sesta, dodicesima, diciannovesima e trentasettesima riga; Pag. 209
   a pagina 183, prima colonna, ottava, quindicesima, ventunesima, trentaquattresima; seconda colonna, tredicesima e ventottesima riga;
   a pagina 184, prima colonna, quarta riga;
   a pagina 195, seconda colonna, trentaquattresima riga;
   a pagina 196, prima colonna, terza riga; seconda colonna, ottava riga:
    la parola: «Dall'Orso» è sostituita dalla seguente «Dall'Osso».

  A pagina 174, prima colonna, diciassettesima riga, la parola: «Zaraiti» è sostituita da «Zaratti».

Pag. 210