CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 29 luglio 2013
64.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 29 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo, approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla II Commissione, il quale – anche in relazione all'andamento dei lavori parlamentari e all'esigenza di assicurare il rispetto dei termini di definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2013 – sarà reso nella seduta già prevista per domani.

  Elisa SIMONI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, già approvato dal Senato: si tratta di un provvedimento d'urgenza che, oltre a introdurre misure innovative sulle modalità per eseguire la pena in alternativa alla reclusione, ripropone, in talune sue parti, lo spirito e il contenuto di una proposta di legge di recente approvata dalla Camera – sulla quale la XI Commissione si era espressa con un parere favorevole – con la quale, oltre a prevedere una delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie, si interviene in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Rileva, pertanto, che il provvedimento in esame, muovendosi lungo la strada già intrapresa con la richiamata proposta di legge di iniziativa parlamentare, intende favorire una riduzione Pag. 42della popolazione detenuta, ampliando le possibilità di ammissione ai relativi benefici e innalzando i «tetti» previsti dall'articolo 47-ter della legge sull'ordinamento penitenziario, per quanto riguarda la detenzione domiciliare.
  Concentrandosi sulle norme di più immediato interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 2, il quale, modificando la legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede la possibilità di ampliare le modalità di esecuzione della condanna mediante il ricorso al lavoro esterno, con riferimento alla possibilità di svolgere queste attività non soltanto presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, ma anche presso aziende sanitarie locali, nonché organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Al riguardo, peraltro, rileva che la disposizione prevede, per le fattispecie di lavoro esterno descritte, l'applicabilità, laddove compatibili, delle modalità previste per il lavoro di pubblica utilità.
  Evidenzia, quindi, l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che reca misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati: l'articolo in questione, modificando l'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, estende gli sgravi contributivi previsti da tale normativa – ossia le riduzioni delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati – prevedendone l'applicabilità, in favore delle imprese interessate, per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione pari a diciotto mesi (e non più, quindi, a sei mesi, come previsto dalla legislazione vigente) per i detenuti e internati che abbiano beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, nonché di ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne abbiano beneficiato. Inoltre, segnala che tale articolo 3-bis, modificando la legge 22 giugno 2000, n. 193 (che reca norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), prevede una serie di crediti di imposta a favore delle imprese che assumono – per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni – i detenuti ammessi al lavoro esterno o che svolgono attività di formazione nei loro confronti: tali crediti di imposta si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione, per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, ovvero di ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne abbiano beneficiato.
  Sempre con riferimento a disposizioni di interesse della XI Commissione, evidenzia, infine, il comma 7 dell'articolo 4, che assegna al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie (le cui funzioni, oltre ad essere integrate, sono prorogate dal medesimo articolo) una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dallo stesso Commissario. Al riguardo, si sofferma sulla previsione per la quale il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle agenzie e dagli enti territoriali è assegnato a tale struttura, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza; è, altresì, stabilito che il personale in posizione di comando o di distacco non abbia diritto a indennità o compensi aggiuntivi e che, al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario sia anche autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del medesimo Commissario.
  In conclusione, preso atto del contenuto del testo approvato dal Senato e tenuto conto che occorre garantire una Pag. 43sollecita conversione del decreto-legge n. 78, anche al fine di fronteggiare con urgenza la drammatica questione del sovraffollamento carcerario, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento favorevole della Commissione sul provvedimento in esame, ferma restando l'opportunità di formulare per la seduta di domani una specifica proposta di parere, attendendo nel frattempo eventuali spunti o suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.