CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2013
63.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge.
  Ricorda come l'accordo internazionale alla base del trattato in questione prende avvio da una vasta iniziativa internazionale che già nel 2001 aveva condotto all'adozione di un piano non vincolante delle Nazioni Unite per il controllo del commercio illecito di armi.
  L'accordo internazionale ha alla sua base la necessità di un rispetto delle regole su una materia così rilevante. Osserva come al momento il trattato sia stato ratificato da soli due Stati, mentre è necessaria la ratifica da parte di cinquanta Stati per la sua entrata in vigore. Auspica quindi che l'approvazione del Parlamento italiano della ratifica del Trattato possa fungere da traino per altri Stati.
  In conclusione, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa Pag. 50esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.
C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatore, ricorda che la Convenzione in esame, adottata il 23 febbraio 2006 dalla 94a sessione marittima della Conferenza internazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), riunitasi a Ginevra, ha la finalità di promuovere condizioni di vita e di lavoro più dignitose per la gente di mare, oltre che condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi.
  Si tratta di una Convenzione «consolidata» perché riunisce una serie di global standards, che figurano in 37 delle convenzioni marittime adottate dall'OIL fra il 1920 e il 1996. L'Organizzazione ginevrina ha svolto e svolge, anche nel settore del lavoro marittimo, un'intensa attività volta a promuovere un miglioramento delle normative di tutela delle condizioni di lavoro, indipendentemente dal Paese in cui si trovano ed in cui svolgono la propria prestazione e garantendo altresì migliori standard di concorrenza tra gli operatori economici.
  La Convenzione (denominata, con l'acronimo inglese, MLC 2006) rappresenta il quarto pilastro giuridico-internazionale in materia di navigazione marittima, insieme a tre delle più importanti convenzioni adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia del 1978 e la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973.
  Osserva che le disposizioni della MLC 2006 disciplinano, in particolare: le condizioni minime richieste in occasione dell'assunzione; le condizioni di occupazione e i diritti del lavoratore; l'alloggio a bordo; la protezione sociale; la definizione delle responsabilità nell'applicazione della convenzione. Diversamente dalle altre convenzioni marittime concluse nell'ambito dell'OIL, la MLC si compone infatti di tre parti distinte, ma fra loro collegate, secondo una nomenclatura che richiama quella prescelta per il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) approvato dall'Organizzazione marittima internazionale nel 2002.
  Ai 16 articoli iniziali, relativi a questioni generali, seguono le Regole ed un Codice, formato a sua volta da una parte A, recante standard obbligatori, ed una parte B, recante linee-guida facoltative per gli Stati.
  La MLC si applica a tutte le navi, di proprietà pubblica o privata, impiegate normalmente in attività commerciali, ad esclusione delle navi dedite alla pesca o attività analoghe, delle navi tradizionali e delle navi da guerra ed ausiliarie. Sono soggetti alle disposizioni della MLC tutti i marittimi, compresi gli individui non direttamente coinvolti nella navigazione e conduzione dell'imbarcazione, ma che comunque lavorano a bordo.
  Sottolinea come gli articoli III e IV costituiscono una sorta di «statuto dei diritti delle gente di mare»: le norme ivi contenute riconoscono infatti alcuni diritti fondamentali dei marittimi che ogni legislazione interna è tenuta a garantire, dalla Pag. 51libertà di associazione al diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio e della discriminazione in materia di impiego e occupazione, nonché all'abolizione effettiva del lavoro minorile.
  Sono inoltre evidenziati alcuni diritti sociali e in materia di impiego, segnatamente il diritto a condizioni di lavoro eque e dignitose, alla tutela della salute, alle cure mediche e alle misure previdenziali, nonché ad un luogo di lavoro sicuro e senza pericoli.
  I cinque titoli che formano il Codice stabiliscono norme minime relative a praticamente tutti i settori inerenti la vita e l'impiego a bordo delle navi: condizioni di lavoro, alloggi, strutture ricreative e vitto, tutela della salute, assistenza medico-sociale e protezione della sicurezza sociale. Ai marittimi è altresì riconosciuta la possibilità di contribuire attivamente alla piena osservanza del loro diritto ad un lavoro decente, grazie alla facoltà di presentare reclami a bordo della nave e a terra, una volta attraccati nel porto di uno Stato contraente.
  Rileva che la Convenzione riconosce pienamente anche il diritto dei marittimi al benessere, in particolare grazie alla possibilità di fruire di adeguate strutture sociali di assistenza nei porti e di beneficiare dell'operato di appositi Comitati sociali di assistenza, previsti a livello portuale, regionale e nazionale.
  Il capo V reca poi disposizioni sull'adempimento e sull'applicazione dei princìpi e diritti previsti: in via primaria, grava sullo Stato di bandiera la responsabilità di garantire che a bordo delle sue navi siano adempiuti gli obblighi previsti dalla Convenzione, conformemente al princìpio di diritto internazionale generale, codificato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982; l'articolo 94 di tale Convenzione stabilisce infatti che ciascuno Stato esercita in modo efficace la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle questioni amministrative, tecniche e sociali sulle navi battenti la propria bandiera.
  Lo Stato di bandiera è a tal fine tenuto a stabilire un sistema di ispezione e certificazione attestante il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo di tutte le sue navi, anche se può delegare tali funzioni a delle «organizzazioni riconosciute». La Convenzione affianca a tale responsabilità il controllo dello Stato di approdo.
  Per quanto riguarda nello specifico i contenuti del disegno di legge, approvato dal Senato l'8 luglio scorso, evidenzia come particolare rilievo assumano le disposizioni di cui al capo II, che adeguano ai princìpi ed agli standard della MLC 2006 le disposizioni del codice della navigazione.
  In particolare l'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 368 del codice della navigazione, al fine di prevedere che la disciplina del rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane, di cui al Libro II, Titolo IV, Capo V del Codice, trovi sempre applicazione e non, come attualmente previsto, solo a condizione di reciprocità (ossia a condizione che lo Stato di cui lo straniero arruolato è cittadino assicuri eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la sua bandiera).
  I commi 2 e 3 del medesimo articolo novellano gli articoli 1091 e 1094 del codice, che prevedono i delitti, rispettivamente, di diserzione e di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio, circoscrivendo l'ambito di applicazione della sanzione penale alle sole condotte che cagionino un pericolo per la vita e l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della navigazione. Nei casi in cui, invece, non si configuri una violazione dei suddetti beni primari e le condotte siano esclusivamente lesive dell'efficienza e del buon andamento dell'organizzazione di bordo, la sanzione penale viene sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria.
  Le novelle accolgono gli indirizzi formulati dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, che ritiene le norme in questione, nella formulazione vigente, in contrasto con quanto indicato nell'articolo 1, comma 2, della Carta sociale Pag. 52europea e ne richiede l'abrogazione. Anche la Commissione di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni dell'OIL, ritiene che le stesse violino i princìpi contenuti nella Convenzione OIL n. 105 del 1957 – convenzione sul contrasto al lavoro forzato – articolo 1, lettera c) e ne richiede, quantomeno, la modifica al fine della trasformazione delle sanzioni penali in amministrative.
  Ricorda che nel corso dell’iter al Senato è stata soppressa una norma riguardante i lavoratori extracomunitari non residenti nell'Unione europea che prevedeva l'applicazione della legge regolatrice del contratto di arruolamento, in analogia a quanto disposto per i marittimi italiani e comunitari.
  L'articolo 4 porta da quindici a sedici anni l'età minima richiesta per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Vi è quindi l'esigenza di rendere pienamente conforme l'ordinamento interno alle richiamate previsioni della Convenzione. A tale proposito, il comma 1 della proposta normativa modifica l'articolo 119 del codice della navigazione – in linea con quanto indicato nella relazione per il recepimento della Convenzione, predisposta dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – prevedendo che possano conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni, anziché ai quindici anni (come prevede attualmente la norma in esame), che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per ciascuna categoria.
  È altresì necessario intervenire sulla normativa di rango secondario, e segnatamente sul regolamento recante la disciplina del collocamento della gente di mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231. Nell'allegato al predetto regolamento, infatti, vengono indicate le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi, ivi compresa l'età minima di ammissione al lavoro.
  Le uniche due qualifiche professionali per le quali l'allegato richiede ancora un'età minima di 15 anni, sono quelle di mozzo e di piccolo di camera (per le altre qualifiche contemplate dall'allegato, infatti, viene richiesta un'età minima di 18 anni). Il comma 2 del provvedimento, pertanto, modifica l'età minima stabilita per le due qualifiche professionali in questione, prevedendo che essa sia di 16 anni, anziché di 15.
  L'articolo 5 reca modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo. Mentre attualmente il certificato medico attestante l'idoneità dei marittimi a lavorare a bordo delle navi ha sempre durata di due anni dalla data del rilascio, il comma 1, pur conservando in via generale il suddetto termine di durata di due anni, lo riduce a un anno per i marittimi che hanno meno di diciotto anni.
  Inoltre, con decreto ministeriale potrà essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo. Sempre a un decreto ministeriale è rimessa la disciplina dei casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza ovvero se il periodo di validità del certificato scada nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore a tre mesi. Ai sensi del comma 2, le navi passeggeri che effettuino navigazione internazionale breve e lunga devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.
  L'articolo 6 abroga l'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939, recante disposizioni applicabili ai marittimi di colore, di chiara matrice segregazionista e pertanto in palese contrasto con i princìpi democratici del nostro ordinamento.
  L'articolo 7 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle spese di missione connesse alla partecipazione di rappresentanti designati dal Governo alle riunioni del Comitato tripartito speciale, presso l'OIL, avente la funzione di seguire Pag. 53permanentemente l'applicazione della Convenzione, ai sensi dell'articolo XIII della Convenzione stessa.
  Ricorda infine che il 20 agosto 2012 sono stati raggiunti i presupposti per l'entrata in vigore della Convenzione, che erano presupposti «misti», ossia riferiti sia al numero di Stati che alla quota della flotta mercantile mondiale. In particolare, con le ratifiche delle Filippine e della Russia si sono raggiunte, da un lato, le trenta ratifiche e, dall'altro, la soglia del 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. La Convenzione entrerà dunque in vigore il 20 agosto prossimo.
  È stata dunque segnalata l'urgenza di concludere l’iter parlamentare in tempo utile per consentire la ratifica entro il termine del 20 agosto affinché, entro quella data, gli armatori italiani possano avere – dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – le certificazioni che attestino che le proprie navi sono conformi ai requisiti posti dalla normativa in vigore, sul piano internazionale, in tema di sicurezza e di condizioni di lavoro a bordo.
  In conclusione, per quanto riguarda, dunque, gli ambiti di competenza della I Commissione, non si rinvengono profili di incostituzionalità e, in merito al rispetto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, si ricorda che le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento civile e penale» rientrano tra gli ambiti di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e l). Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Venerdì 26 luglio 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50 e dalle 20.15 alle 20.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925 Costa ed abb.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
(Doc. LXXXVII, n. 1).

SEDE REFERENTE

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.
C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

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