CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2013
53.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 219

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Roberto Fico mentre ha cessato di farne parte il deputato Marco Brugnerotto.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2013.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione, e tenuto conto delle osservazioni formulate in quella sede dal gruppo M5S, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato), che illustra nel dettaglio.

  Vega COLONNESE (M5S) ringrazia il relatore per aver inserito nella proposta di parere una condizione riguardante la gestione delle acque sotterranee emunte, che il suo gruppo aveva segnalato in sede di dibattito; esprime inoltre apprezzamento per l'osservazione di cui alla lettera b).
  Non ritiene invece sufficiente il semplice richiamo nelle premesse ai contenuti Pag. 220dell'articolo 5, comma 5, volto ad agevolare impianti di termovalorizzazione, rispetto al quale il suo gruppo ha una posizione nettamente contraria.
  Per tale motivo preannuncia l'astensione del M5S sulla proposta di parere formulata.

  Giuseppe GUERINI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata con la quale si è tentato, nell'ambito delle competenze della XIV Commissione, di recepire le questioni problematiche emerse nel corso del dibattito, in primo luogo quella relativa ai contenuti dell'articolo 41. Anche in materia di termovalorizzatori, si è ritenuto opportuno richiamare in premessa gli indirizzi generali della normativa europea, che va nella direzione di privilegiare la prevenzione e il riutilizzo piuttosto che la valorizzazione energetica dei rifiuti.

  Annalisa PANNARALE (SEL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore nel recepire le istanze emerse nel corso dell'esame del provvedimento, con specifico riferimento alla materia ambientale; stigmatizza tuttavia il fatto che il primo intervento legislativo in materia economica del Governo Letta abbia la forma della decretazione d'urgenza, laddove sarebbe stato opportuno intervenire con altre modalità. Preannuncia pertanto l'astensione di SEL sulla proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 8.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

  Alessia Maria MOSCA (PD), relatore sulla Legge di delegazione europea 2013, ricorda in primo luogo che il 2 maggio 2013 il Governo ha presentato al Senato i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013 e che si tratta dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore della legge n. 234, che trova qui prima applicazione, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  La Legge di delegazione europea 2013, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, alcune con effetti migliorativi, consta di 13 articoli ed è corredata da tre allegati. Gli allegati A e B contengono Pag. 221l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/UE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.
  Passa quindi ad illustrare l'articolato del provvedimento, che, all'articolo 1, reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate; all'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 3 detta specifici princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE che integra, fra le altre, la direttiva 2008/1/UE (c.d. direttiva IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) relativa alle emissioni industriali.
  L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca uno specifico criterio di delega per il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.
  L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
  L'articolo 6 detta tre specifici criteri di delega – di cui due introdotti nel corso dell'esame del Senato – per recepire la direttiva 2011/51/UE, che ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/UE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria).
  L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce alcuni criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e sul contenuto della protezione riconosciuta.
  L'articolo 8 stabilisce uno specifico criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che fissa le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
  L'articolo 9, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/UE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto.
  L'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria (regolamento CE 2173/2005 e regolamento CE 995/2010) relativa all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione europea (sistema FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade) nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta e al commercio illegale di legname.
  L'articolo 11 reca una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione Pag. 222di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento.
  L'articolo 12 stabilisce princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.
  L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
  In conclusione, richiama l'attenzione dei colleghi sull'importanza di aver avviato già nella giornata di oggi l'esame dei provvedimenti in titolo, approvati solo lunedì scorso dal Senato, al fine di dare un segnale – anche alle altre Commissioni permanenti, che si esprimeranno in sede consultiva – sulla necessità di procedere speditamente nell'iter dei disegni di legge. La massima rapidità risponde all'urgenza di sanare i ritardi accumulati in Parlamento negli anni passati – ricorda che le leggi comunitarie 2011 e 2012 non sono mai state approvate – e di adempiere agli obblighi europei.

  Paolo ALLI (PdL), relatore sulla Legge europea 2013, ricorda che il provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Rileva come il disegno di legge sia particolarmente corposo e affronti temi delicati e importanti, che avranno bisogno di un esame approfondito anche da parte delle Commissioni di merito.
  L'articolo 1 mira a sanare i profili di non corretto recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2004/38/UE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2011/2053.
  L'articolo 2 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 2066/11/MARK mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale, che prevede l'obbligo di domiciliazione in Italia dei consulenti in materia di proprietà industriale che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea.
  L'articolo 3 è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK in materia di guide turistiche, prevedendo che le guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.
  L'articolo 4 incrementa le risorse del Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/UEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», sollevati dalla Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/4094.
  L'articolo 5 novella gli articoli 35 e 36 del D. Lgs. n. 96 del 2001 (che ha disciplinato l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria) per rimediare al non corretto recepimento della direttiva 98/5/UE. Le modifiche – necessarie in riferimento al caso EU Pilot 1753/11/MARK – riguardano in particolare la soppressione della necessità che l'avvocato stabilito in Italia possa essere socio di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato.
  L'articolo 6 mira a prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione per erroneo Pag. 223recepimento della direttiva 2009/81/UE in materia di coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza. La disposizione novella l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 208 del 2011, al fine di sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli «Stati membri» con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/UE, ai «Paesi terzi».
  L'articolo 7 estende l'accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai familiari di cittadini dell'Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo, ai rifugiati e ai titolari dello status di protezione sussidiaria. Le novelle così disposte mirano a dar seguito a rilievi critici mossi dalla Commissione europea nell'ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.
  L'articolo 8 modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, prevedendo l'estensione del periodo di permanenza nel territorio italiano necessario ai fini dell'imposizione ad un tempo non inferiore ai 6 mesi. Tale estensione è diretta ad evitare il contrasto con le previsioni comunitarie della direttiva 83/182/UEE, così come segnalato dalla richiesta di informazioni della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 3192/12/TAXU.
  L'articolo 9, attraverso una serie di novelle al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale, al fine di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU. Le contestazioni riguardano l'obbligo dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e, soprattutto, la proporzionalità delle relative sanzioni.
  L'articolo 10 – che potrebbe presentare qualche profilo di criticità, soprattutto per i comuni di minori dimensioni – abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali senza necessità di indire nuove gare. La soppressione si renderebbe necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, nell'ambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT. Secondo la Commissione infatti tale fattispecie di affidamento diretto, non rispettando il principio di libera concorrenza, potrebbe portare a violazioni della normativa europea sui contratti pubblici.
  L'articolo 11 apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, allo scopo di recepire in maniera corretta le disposizioni della direttiva 1999/63/UE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), in relazione al caso EU Pilot 3852/12/EMPL.
  L'articolo 12 ha lo scopo di sanare la procedura d'infrazione 2010/2045, relativa alla non conformità dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 368 del 2001 ai requisiti della clausola 7 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/UE (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), nonché il non corretto recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/UE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, attuata con il D. Lgs. n. 25 del 2007. Le norme citate disciplinano le modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato nelle imprese ai fini dell'applicazione dello Statuto dei lavoratori per quanto attiene le soglie occupazionali necessarie per lo svolgimento dell'attività sindacale.Pag. 224
  L'articolo 13, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/4009 amplia la platea dei beneficiari dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
  L'articolo 14 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, al fine di sanare la procedura di infrazione 2011/2231, avviata da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la presenza sul territorio nazionale di allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate, nonostante il divieto di utilizzo entrato in vigore il 1o gennaio 2012.
  L'articolo 15 detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi, principi attivi utilizzati per rendere innocui o eliminare l'azione di organismi nocivi per l'uomo, con l'obiettivo di garantire la piena applicabilità del regolamento 528/2012. A tal fine il Ministro della salute dovrà emanare appositi decreti per definire le tariffe che gli operatori sono chiamati a pagare per lo svolgimento delle funzioni relative all'autorizzazione e al di controllo su tali sostanze.
  L'articolo 16 reca norme intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici. Le norme si rendono necessarie in quanto il regolamento abroga, con decorrenza 11 luglio 2013, la direttiva 76/768/UEE e, di conseguenza, non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, posta dalla L. n. 713/1986.
  L'articolo 17 novella il decreto legislativo n. 109/92 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/4583.
  L'articolo 18 sostituisce l'articolo 13 del D. Lgs. n. 116 del 2008 – che attua la direttiva 2006/7/UE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione – prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo stesso principio di collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell'Unione europea già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto transregionale (cioè che coinvolge più regioni e province autonome) sulla qualità delle acque di balneazione. La novella consente di rimediare ai profili, sottolineati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2217, di non conformità tra l'articolo 13 del D.Lgs. 116/2008 e l'articolo 10 della direttiva.
  L'articolo 19 reca novelle al D. Lgs. 49/2010, che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni in attuazione della direttiva 2007/60/UE, al fine di rendere tale disciplina più conforme alla direttiva stessa come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni. Si tratta di un tema delicato, tenuto conto dell'esposizione del nostro paese ai fenomeni alluvionali.
  L'articolo 20 novella il D. Lgs. 117/2008, di attuazione della direttiva 2006/21/UE, introducendo modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Le modifiche sono volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2006 per il non corretto recepimento della direttiva stessa.Pag. 225
  L'articolo 21 novella il D. Lgs. 188/2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/UE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono volte ad ovviare alla messa in mora da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della suddetta direttiva europea 2006/66/UE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2218.
  L'articolo 22 novella il D. Lgs. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/UE, 2002/96/UE e 2003/108/UE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. A seguito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2264, l'articolo include un elenco di apparecchiature nel campo di applicazione delle procedure di smaltimento RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) garantendo la corretta trasposizione della direttiva 2002/96/UE.
  L'articolo 23 si propone di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. Al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, l'articolo prevede l'emanazione di linee guida statali finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura prevista per la VIA.
  L'articolo 24 introduce una serie di modifiche al D. Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/UE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati.
  L'articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, stabilita nella Parte sesta del decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale), al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679 sulla non conformità di alcune disposizioni del Testo unico alla direttiva 2004/35/UE. Le disposizioni hanno un impatto rilevante sull'Italia, con specifico riferimento ad alcuni tipi di coltivazioni – quali il mais – presenti soprattutto nella pianura padana e più in generale nelle aree settentrionali. Occorrerà tenere conto, nell'esame delle misure proposte, delle specificità del nostro Paese.
  L'articolo 26 dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). In tal occasione, è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/UE (c.d. direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo.
  L'articolo 27 abroga l'articolo 36, comma 7-quater, del decreto-legge 179/2012, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/UEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.
  L'articolo 28 modifica gli articoli 20 e 21 del D. Lgs n. 162 del 2007, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari, per adeguarne il contenuto alla direttiva 2004/Pag. 22649/UE, il cui non corretto recepimento è stato contestato all'Italia nel corso della procedura EU Pilot 1254/10/MOVE. Con la modifica, l'attuale rapporto di subordinazione degli investigatori dell'Organismo di indagine del Ministero dei trasporti nei confronti dell'Autorità giudiziaria, viene trasformato in un rapporto di collaborazione tra le due autorità. L'articolo 29 apporta modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, al fine di recepire la direttiva 2012/4/UE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. La norma è volta ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in applicazione della direttiva 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.
  L'articolo 30 reca modifiche al D. Lgs. n. 25 del 2008 in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea sui tempi dell'esame delle domande di asilo nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2189. La modifica attribuisce al Governo la facoltà di istituire ulteriori sezioni presso ciascuna Commissione territoriale, fino a un numero massimo di dieci, per far fronte a eccezionali incrementi delle domande di asilo connessi all'andamento dei flussi migratori.
  L'articolo 31, in relazione al caso EU Pilot 4176/12/MOVE, istituisce nell'ambito del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra i singoli esattori di pedaggi stradali ed i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET), in attuazione di alcune disposizioni della Decisione 2009/750/UE della Commissione europea, con la quale è stato definito il S.E.T.
  L'articolo 32 attenua il carattere precettivo di disposizioni che vincolano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nell'attività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni e dai servizi accessori. La disposizione è volta a risolvere la procedura di infrazione 2012/2138, in cui la Commissione europea ha contestato la disposizione che impone all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di intervenire entro 120 giorni per adottare misure di regolamentazione che garantiscano la giusta concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, privando l'AGCOM delle prerogative di indipendenza e imparzialità con le quali le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter agire sulla base delle risultanze delle analisi di mercato.
  L'articolo 33, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (c.d. EMIR – European Market Infrastructure Regulation), reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. TUF).
  L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Sottolinea in conclusione la complessità del provvedimento, i suoi effetti rilevanti sull'ordinamento nazionale e la necessità di un coordinamento attento con le altre Commissione al fine di svolgere un lavoro organico.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012, ricorda che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1), relativa all'anno 2012, è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
  In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo Pag. 227alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; dati consuntivi e una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché delle regioni, a livello di giunte e di assemblee.
  In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento oggi al nostro esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.
  Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
  Il documento in esame – sebbene risponda solo in parte ai requisiti fissati dalla legge, per le ragioni che illustrerò più specificamente in seguito – consente di ricostruire l'impostazione complessiva della politica europea del Governo Monti, nell'ultimo scorcio della passata legislatura e di valutarne l'efficacia complessiva.
  Tenuto tuttavia conto dell'avvio della nuova legislatura e della costituzione del Governo Letta, l'obiettivo dell'esame della relazione consuntiva 2012 deve essere non quello di formulare un giudizio «storico» sulla politica europea del precedente Governo ma piuttosto quello di identificare i fattori strutturali di forza e di debolezza della partecipazione italiana alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  Precisa pertanto che nella sua relazione, dopo aver richiamato brevemente i principali contenuti del documento, intende soffermarsi soprattutto sugli aspetti metodologici e procedurali che possono contribuire ad un effettivo miglioramento dell'intervento del nostro Paese nei processi decisionali europei.
  La relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni). La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata in tre capitoli, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. La quarta parte, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo.
  La Relazione è accompagnata da dieci allegati, in attuazione dell'articolo 13, Pag. 228comma 2, della legge n. 234 sopra richiamato, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2012, con l'indicazione degli argomenti trattati, l'indicazione dei due ricorsi presentati dall'Italia alla Corte di giustizia, nonché l'elenco dei provvedimenti regionali di attuazione di direttive europee.
  La relazione riserva, anzitutto, una particolare attenzione ai temi economici e finanziari, formulando un giudizio complessivamente positivo sulle misure adottate a livello al fine di mantenere la stabilità dell'area euro, incluso il nuovo sistema di governance economica. Ad avviso del Governo, gli sforzi compiuti hanno consentito di mitigare gli impatti di una crisi globale del sistema finanziario e di promuovere sia a livello europeo che nazionale, unitamente alle misure di consolidamento dei conti pubblici, una costante azione per favorire la crescita, la competitività e l'occupazione. La relazione riconosce, tuttavia, che la gravità della crisi non ha tuttora consentito agli sforzi compiuti in sede europea e nazionale di produrre effetti visibili in termini di ripresa dell'economia e dell'occupazione.
  In tale contesto, il documento rivendica quale successo dell'azione del Governo, l'adozione da parte del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 del Patto per la crescita e l'occupazione che articola in modo organico le misure di rilancio dell'economia a livello nazionale ed europeo, da affiancare alla normativa sulla disciplina di bilancio.
  Anche con riferimento al rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione economica e monetaria (UEM), la relazione sottolinea come il Governo abbia ispirato la propria azione a due principali obiettivi: sostenere un credibile e ambizioso processo di riforma, insistendo sull'esigenza di agire nel rigoroso rispetto del quadro giuridico dell'Unione e di assicurare anche il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali; assicurare che il rafforzamento della disciplina e delle regole volte ad assicurare la stabilità sia accompagnato da meccanismi capaci di promuovere la prosperità e la crescita equilibrata in tutti i Paesi dell'Unione, assicurando un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica.
  Un secondo tema generale affrontato dalla relazione è il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale(QFP) 2014-2020, su cui è stato definito un accordo lo scorso 27 giugno. La posizione italiana – come ricordato dal documento – è stata caratterizzata dalla necessità di migliorare il saldo netto nazionale, e da un approccio globale, ispirato dai principi dell'uso efficiente delle risorse (in particolare per sostenere la crescita economica), della solidarietà e dell'equità.
  Con riguardo al terzo grande tema affrontato, la dimensione esterna dell'Unione, la relazione ricorda anzitutto che l'Italia ha mantenuto nel 2012 un convinto sostegno all'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale, che consenta a quest'ultima di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale. Il documento ricorda, a questo riguardo, l'adozione della Risoluzione ONU sullo status rafforzato dell'Unione europea in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un risultato per il quale il Governo si è battuto in prima linea conducendo un'intensa ed estesa azione diplomatica.
  Per quanto riguarda l'allargamento, il Governo si è adoperato per garantire un adeguato riconoscimento dei progressi negoziali registrati dai Paesi candidati, in particolare della Serbia, del Kosovo e del Montenegro.
  Con riguardo alla Politica europea di vicinato (PEV), l'Italia ha sottolineato la necessità di fornire risposte adeguate alle istanze espresse dai Paesi in cui si è verificata la cosiddetta «primavera araba», in termini di sostegno politico ed economico alla non facile evoluzione democratica in corso nella regione. La Relazione ricorda, al riguardo, come l'impegno italiano per portare a compimento partenariati privilegiati con i partner mediterranei sia stato coronato dalla definizione dei nuovi piani d'azione con Marocco e Tunisia, e come l'Italia abbia Pag. 229continuato anche a monitorare con attenzione gli sviluppi in Egitto e in Libia.
  Nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel corso del 2012 l'Italia si è confermata quarto contribuente al Fondo europeo di sviluppo (FES) e ha sostenuto iniziative di sviluppo concentrate specificatamente sul raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015, con particolare riguardo alla «primavera araba», all'Africa Sub-sahariana e ai Paesi meno avanzati, e al nesso tra migrazione e sviluppo.
  Con riferimento alla politica commerciale, la relazione ricorda come l'Italia abbia sostenuto con convinzione l'impegno dell'Alto Rappresentante Ashton volto a rafforzare le relazioni con i Paesi terzi (in particolare con partner strategici dell'UE), quale strumento per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa.
  Allo scopo di tutelare le specifiche caratteristiche del sistema produttivo e industriale italiano, il Governo si è inoltre impegnato affinché in sede europea venisse raggiunta una soluzione di compromesso per l'adozione di una regolamentazione sull'etichettatura di origine di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (il cosiddetto regolamento «Made in»). In seguito alla decisione della Commissione di ritirare la proposta, l'Italia ha insistito affinché fossero valutate soluzioni alternative, e fosse effettuata un'analisi giuridica dettagliata per definire uno schema di etichettatura a tutela dei consumatori, della trasparenza sui mercati e della concorrenza leale, suscettibile di non essere considerato un ostacolo tecnico agli scambi internazionali e di contribuire efficacemente a contrastare l'uso ingannevole e fraudolento delle indicazioni di origine europee.
  Per quanto attiene, infine, alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), la relazione ricorda che, tramite le proprie Forze armate, nel corso del 2012 l'Italia è risultata, in media, il quarto Paese contributore, con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria.
  La relazione sottolinea come l'Italia si sia impegnata per dare rilievo centrale, nell'azione europea, alle problematiche connesse all'immigrazione illegale e in particolar modo all'onere sostenuto dagli Stati membri di frontiera esterna. Tale strategia ha tuttavia incontrato forti resistenze degli Stati membri non direttamente coinvolti nella gestione delle frontiere esterne, soprattutto marittime, dell'Unione europea.
  La relazione si sofferma diffusamente sul processo di revisione della disciplina settoriale ed orizzontale degli aiuti di Stato alle imprese (aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà; aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti agli investimenti; aiuti alle PMI; aiuti alla tutela ambientale, ecc.) sottolineando come il Governo abbia perseguito, nell'interlocuzione con le Istituzioni dell'Unione, l'obiettivo di continuare a garantire un elevato livello di protezione della concorrenza, senza ostacolare la ripresa economica e la riconversione del tessuto industriale.
  La relazione richiama inoltre le questioni connesse alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario, che sono tuttavia state oggetto di approfondimento presso la nostra Commissione nell'ambito dell'esame della relazione programmatica.
  La relazione richiama l'avvio della cooperazione rafforzata per l'istituzione di un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie tra undici Stati membri, inclusa l'Italia.
  La Relazione segnala l'impegno del Governo a seguire con attenzione l'attuazione della iniziativa-faro «Una piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione», lanciata dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia Europa 2020.
  La relazione riporta che nel settore dell'istruzione, il governo ha considerato prioritario il rafforzamento del ruolo dell'educazione come strumento della «Strategia Europa 2020», nonché la modernizzazione dell'istruzione superiore. Nel settore della cultura, l'ambito principale di attività del Governo è stato costituito dall'Agenda Pag. 230europea della cultura, con particolare riguardo ai lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura, e promozione delle partnership creative.
  Nel settore del turismo, la relazione considera interessante la prospettiva dell'istituzione di un marchio di qualità europeo, che si propone di aumentare la sicurezza e la fiducia dei consumatori nei prodotti turistici e di premiare gli sforzi dell'industria per offrire servizi di qualità.
  In materia di sanità, la Relazione segnala in particolare i lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e riafferma, al riguardo, l'importanza di continuare a porre l'attenzione sui risvolti connessi con la libera circolazione delle persone e con la libera prestazione di servizi sanitari nei Paesi europei.
  Con riferimento alla tutela dei consumatori, la relazione ricorda l'approvazione, da parte del Consiglio competitività di una risoluzione sull'Agenda europea del consumatore, futura strategia pluriennale europea nel settore della politica dei consumatori, oltre alla prosecuzione del negoziato sulla proposta di direttiva sull'ADR (risoluzione alternativa delle controversie) e sulla proposta di regolamento relativo alla risoluzione delle controversie on-line.
  La relazione richiama il contribuito offerto dal Governo nel corso del 2012 a tutte le iniziative per il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione al negoziato sul pacchetto legislativo Horizon 2020.
  Relativamente alle politiche ambientali ed energetiche, la relazione ricorsa come l'Italia sia in prima linea nel promuovere in sede europea la transizione verso un'economia verde e l'adozione, nel perseguimento delle politiche ambientali, di un approccio integrato con aspetti sociali e economici.
  In via preliminare, sottolinea come la relazione, a causa dell'avvio della nuova Legislatura e della costituzione del nuovo Governo, sia stata trasmesso alle Camere il 12 giugno scorso, ad oltre tre mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio, previsto ai fini della presentazione dalla legge n. 234. Ciò rende evidentemente meno agevole ed immediata la valutazione della XIV Commissione.
  Fatta questa premessa, rileva come occorra riconoscere che il documento in esame costituisce un forte progresso rispetto alle relazioni consuntive precedenti che erano state oggetto di critiche severe nelle risoluzioni approvate dalla Camera, in quanto, in contrasto con il dettato della legge, si risolvevano in una ricostruzione dettagliata delle iniziative delle Istituzioni europee senza alcuna indicazione delle posizioni assunte dall'Italia e dei seguito dato agli indirizzi parlamentari.
  La relazione per il 2012 invece, salvo che per alcuni settori, non si limita ad una cronaca di quanto avvenuto a livello europeo ma riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati e gli obiettivi generali perseguiti per ciascuna politica dal nostro Paese.
  In questa prospettiva, assume un particolare rilievo soprattutto la premessa della relazione che, in coerenza con il dettato dell'articolo 13 della legge n. 234 e con le richieste formulate dalla Camera nelle risoluzioni approvate sulle relazioni consuntive per il 2010 e per il 2011, delinea in modo efficace e sintetico la posizione dell'Italia e le linee generali dell'azione negoziale svolta dal Governo sui grandi temi e politiche dell'UE, costituendo una sorta di guida alla lettura del documento.
  Al tempo stesso, devo rilevare che la relazione rimane fortemente carente sotto altri aspetti, già denunciati nelle risoluzioni, sopra richiamate, approvate dalla Camere sulle relazioni consuntive per il 2010 e per il 2011:
   viene quasi completamente ignorato il dettato del secondo periodo del la lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 234, in quanto non si dà conto se non in modo occasionale e quasi evasivo del seguito dato ad atti di indirizzo delle Camere su progetti di atti o su grandi questioni. L'esempio più significativo è costituito dalla mancata menzione delle Pag. 231mozioni approvate, in identico testo, da Senato e Camera prima dei Consigli europei di gennaio e giugno 2012, le quali hanno concorso a definire la posizione dell'Italia sulla nuova governance economica e sulle iniziative per la crescita;
   rimane evidente una forte eterogeneità nelle redazione di alcune sezioni. Alcune privilegiano correttamente l'illustrazione della posizione del Governo, altre si risolvono nella mera descrizione delle iniziative europee dicendo poco o nulla sulla linea assunta dal Governo.

  Ricorda che le risoluzioni sopra citate avevano impegnato il Governo, tra le altre cose, a predisporre la relazione «secondo criteri più omogenei ed in forma più sintetica» e dando «adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea».
  La mancata indicazione del seguito dato agli indirizzo delle Camere costituisce una lacuna grave in quanto non consente la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo posto in capo al Governo dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 (e prima ancora dall'articolo 4-bis della legge 11 del 2005). Tale disposizione, lo ricordo, impone al Governo di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atto o questioni relativi all'Unione europea. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  Dalla lettura del documento si ha invece l'impressione che in molti casi gli atti di indirizzo approvati dalle Camere – in costante crescita quantitativa e qualitativa – non siano presi in considerazione dalle amministrazioni e dai Ministri competenti, vanificando sostanzialmente l'intervento parlamentare.
  Ritengo, pertanto, opportuno motivare queste mie affermazioni con riferimento a singole sezioni del documento, anche al fine di porre in rilievo il diverso approccio seguito dalle varie amministrazioni statali interessate.
  Nella parte I, relativa agli Sviluppi del processo di integrazione europea nel 2012, le sezioni I (governance economica, ESM, Fiscal compact, QFP 2014-2020) e II (azione esterna) riportano sistematicamente e accuratamente le posizioni assunte dal Governo ma, come già detto, sono completamente ignorati gli atti di indirizzo approvati dalle Camere prime delle più importanti riunioni del Consiglio europeo (in particolare di gennaio e giugno 2012).
  Con riferimento alla sezione III (GAI) va evidenziato il diverso approccio seguito nelle diverse parti della sottosezione relativa alla giustizia, che reca per alcune proposte l'indicazione della posizione del Governo, riconnettendola alle pronunce delle Camere, ma in alcuni casi si limita a riassumere i contenuti di proposte legislative e del relativo iter.
  La sottosezione sugli affari interni (immigrazione, visti, asilo) espone con sistematicità e chiarezza la posizione e gli obiettivi perseguiti dal Governo (sotto questo profilo è forse più efficace dell'intera relazione), ma omette il riferimento agli indirizzi parlamentari.
  Nella parte II, relativa alla partecipazione al processo normativo dell'UE, si registra una forte eterogeneità nella redazione delle singole sezioni, denunciando probabilmente l'approccio differenziato delle diverse amministrazioni che hanno contribuito alla relativa predisposizione.
  In particolare, nelle sezioni relative a mercato interno e concorrenza viene indicata, sebbene con qualche lacuna e, in Pag. 232alcuni casi, con un certa laconicità, la posizione del Governo sulle grandi questioni e sulle proposte normative principali ma manca il riferimento agli indirizzi delle Camere. Clamoroso è il caso delle proposte di direttiva in materia di appalti e concessioni, su cui la Camera ha adottato nel dicembre 2012 un articolato documento finale.
  Analoghe considerazioni valgono per la PAC, per l'ambiente, per l'energia e per la politica fiscale, in relazione alle quali si ricostruisce in modo efficace ed esaustivo l'attività e gli obiettivi negoziali del Governo ma si ignorano, con alcune significative eccezioni (ad esempio sulla cooperazione amministrativa fiscale) gli indirizzi espressi da entrambe le Camere.
  In altre sezioni (in particolare quelle relative ai servizi finanziari e alla Protezione dei consumatori) ci si limita a riferire che il Governo ha seguito con particolare attenzione il negoziato su determinati atti, ma non viene indicata la posizione seguita dall'Italia su ciascuna proposta o, quanto meno, la linee generale d'intervento del Governo in materia né, tanto meno, viene richiamata la posizione delle Camere.
  Nelle sezioni relative ai trasporti e all'Occupazione e alle politiche sociali (p. 100), Salute (p. 126) si indica solo occasionalmente e in modo non sempre chiaro la posizione tenuta dall'Italia; anzi, in alcuni casi – tra cui la tassazione dei prodotti energetici – la relazione sembra riportare la posizione rappresentata dal Ministero competente a livello di coordinamento interno e non quella poi sostenuta a livello europeo dal Governo.
  Le sezioni Cultura e Turismo riportano invece adeguatamente le priorità perseguite dal Governo.
  La parte III è soddisfacente per quanto attiene alla illustrazione dei metodi e agli ambiti di intervento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) ma risulta carente nella parte relativa al raccordo con il Parlamento: ci limita infatti a fornire alcuni dati statistici ma manca qualsiasi considerazione sull'efficacia del raccordo e sulle modalità per migliorarlo.
  Peraltro i dati relativi alla Camera confermano – come già denunciato dalla XIV Commissione nella passata legislatura – che al CIAE non sono inoltrate le pronunce della Camere trasmesse formalmente al Presidente del Consiglio e al Ministro per gli affari europei.
  Nessuna considerazione viene svolta – come sarebbe stato legittimo attendersi – sulla tempestività delle pronunce delle Camere, sulla scarsa partecipazione di rappresentanti del Governo alle sedute delle commissioni in cui si approvano indirizzi su progetti di atti europei, sulle difficoltà legate all'attivazione della riserva di esame parlamentare.
  Analoghe considerazioni valgono per il raccordo con le regioni e le assemblee regionali, in merito al quale non si offre alcuna valutazione di merito.
  L'esame della relazione consuntiva per il 2012 conferma la difficoltà per il Parlamento di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Governo in materia europea, nonostante alcuni innegabili progressi.
  Va riconosciuto al Governo Monti – così come a quello in carica – il merito di aver tenuto costantemente informate le Camere sulle grandi questioni all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea, quali in particolare la governance economica e le misure di risposta alla crisi. In questo senso sono apprezzabili le audizioni del Ministro per gli affari europei e le comunicazioni in assemblea del Presidente del Consiglio prima e dopo le principali riunioni del Consiglio europeo e del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro.
  Al tempo stesso, resta da costruire un dialogo sistematico con il Governo su specifici progetti legislativi e questioni all'esame delle singole commissioni parlamentari. Alla crescita esponenziale nella passata legislatura dell'intervento della Camera in fase ascendente ha fatto riscontro un miglioramento solo parziale dell'interlocuzione a livello politico con il Governo.
  È urgente porre rimedio a queste carenze. Le prossime tappe del processo di integrazione, con la creazione di un'autentica Pag. 233unione economica e la prospettiva di unione politica, prospettano ampie condivisioni di sovranità nazionali in settori fondamentali che non potranno che essere operate con il pieno e sistematico coinvolgimento delle Camere in tutte le scelte politiche e normative dell'UE.
  Il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea non risponde, peraltro, soltanto all'esigenza di rispettare i principi costituzionali italiani ma è funzionale ad uno sviluppo equilibrato del processo di integrazione, in cui il nostro Paese possa continuare a giocare un ruolo centrale.
  Il riconoscimento ad alcuni Parlamenti nazionali, come quello tedesco, per effetto di disposizioni o pronunce delle corti costituzionali, del potere di approvazione preventiva o di opposizione all'adesione dei rispettivi governi in merito a decisioni dell'UE di particolare importanza e delicatezza, crea il rischio di un pericoloso, ulteriore disallineamento tra Stati membri e Parlamenti nazionali dell'Unione europea. È evidente che i Paesi in cui il Governo dovrà acquisire il concerto preventivo dei rispettivi Parlamenti, avranno un potere negoziale maggiore rispetto a quelli in cui le assemblee elettive hanno in materia un ruolo marginale o formale.

  Michele BORDO, presidente, informa la Commissione che il Ministro Moavero, per impegni già assunti, non ha potuto prendere parte alla seduta odierna, ma ha confermato la sua presenza nel prosieguo dell'esame.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame dei provvedimenti.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che il Regolamento della Camera assegna alle Commissioni di settore 15 giorni per l'esame dei provvedimenti, ma che in questa occasione – anche tenuto conto del fatto che sono ormai due anni che il Parlamento non approva i disegni di legge comunitaria – chiederà ai Presidenti di Commissione una accelerazione dei tempi di esame. Auspica ogni sforzo per pervenire ad una approvazione dei disegni di legge prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva, anche in considerazione dell'altissimo numero di procedure di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia.
  Oltre ai Presidenti di Commissione si riserva di segnalare anche ai Presidenti dei gruppi l'urgenza di pervenire ad una rapida approvazione dei provvedimenti, che debbono essere collocati tra le priorità da affrontare.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

Pag. 234