CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2013
46.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 9.10.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverta che sono stati presentati emendamenti al testo unificato dei provvedimenti in esame (vedi allegato).
  Osserva quindi come siano state presentate proposte emendative simili che tendono ad incentrare il disvalore penale sull'accordo stretto tra il politico, o chi per lui, e il mafioso, il quale mette a disposizione mezzi e, quindi, anche l'intimidazione in cambio di denaro o altra utilità.
  Alcuni emendamenti prevedono che siano puniti sia il politico sia il mafioso, mentre altri incidono sull'entità della pena, che comunque sarebbe inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente.
  Ulteriori emendamenti mirano a qualificare l'utilità come indebita o patrimoniale. A tale proposito rileva come, secondo la costante interpretazione della Pag. 41giurisprudenza di legittimità, il concetto di utilità patrimoniale già ora corrisponde all'elargizione di denaro. Ritiene inoltre che si debba riflettere sull'opportunità di specificare che l'utilità sia indebita, posto che questa deriva comunque dalla condotta illecita di un politico e un mafioso che stringono un accordo e nell'ambito del quale il secondo mette a disposizione i mezzi di cui all'articolo 416-bis, terzo comma.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, osserva come l’iter di approvazione in Commissione della riforma dell'articolo 416-ter del codice penale sia in uno stadio molto avanzato. Esprime quindi l'auspicio conferenza dei presidenti di gruppo calendarizzi la discussione in Assemblea del provvedimento quanto prima e, comunque, non oltre la metà di luglio.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara di condividere pienamente l'auspicio dell'onorevole Mattiello, sottolineando come la presidenza della Commissione non abbia competenza sulla formazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, essendo tale materia sostanzialmente riservata all'iniziativa dei gruppi.

  Walter VERINI (PD) fa presente come il gruppo del Partito Democratico abbia rappresentato il carattere prioritario dei provvedimenti in esame, pur sottolineando come la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non sia composta dal solo PD. Nel replicare al collega Mattiello, ritiene che si dovrebbe cercare di ottenere la garanzia che la riforma dell'articolo 416-ter del codice penale sia licenziata dall'Assemblea prima della pausa estiva.

  Ernesto MAGORNO (PD) e Alfredo BAZOLI (PD) dichiarano di sottoscrivere gli emendamenti del PD a prima firma Verini.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che oggi alle ore 14 si svolgerà una riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari e fa presente che conseguentemente la presidenza della Commissione, come previsto dal Regolamento, adeguerà l'organizzazione dei lavori della Commissione medesima. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
C. 831 Amici, C. 892 Centemero e C. 1053 Moretti.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Luca D'ALESSANDRO (PdL), relatore, osserva come le abbinate proposte di legge all'esame della Commissione intervengano sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio (legge n. 898 del 1970) e sul codice civile con i seguenti obiettivi: ampliare i presupposti della domanda di divorzio; ridurre il periodo necessario per ottenere il divorzio; anticipare il momento della effettiva separazione dei beni dei coniugi separati.
  Il tema della riduzione del tempo necessario per ottenere il divorzio è stato affrontato diverse volte nel corso delle legislature passate: nella XIV legislatura l'Aula della Camera dei deputati aveva affrontato la questione, rinviando però in Commissione la proposta di legge (AC 2444, Montecchi ed altri) che portava il termine da tre anni ad un anno (la proposta fu rinviata dall'Assemblea in Commissione il 23 ottobre 2003).
  Nella scorsa legislatura, dopo un ampio dibattito, la Commissione Giustizia della Camera dei deputati aveva approvato con ampio consenso un testo unificato di numerose proposte di legge, che mirava a ridurre da tre anni ad un anno la durata della separazione necessaria per poter presentare domanda di divorzio; il termine era raddoppiato (due anni) in presenza di figli minori. Inoltre, con una modifica del codice civile, il provvedimento anticipava lo scioglimento della comunione dei beni Pag. 42tra marito e moglie (che attualmente consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione) al momento in cui il presidente del tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati.
  L’iter del provvedimento si è però interrotto con il passaggio in Aula dopo la discussione sulle linee generali.
  Passa quindi alla presente legislatura e all'esame dei provvedimenti che questa Commissione si appresta ad esaminare.
  Tutti e tre i provvedimenti all'esame modificano l'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, relativo alla domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; le proposte di legge n. 831 Amici e n. 892 Centemero integrano inoltre il contenuto dell'articolo 191 del codice civile relativo alla scioglimento della comunione tra i coniugi.
  Le proposte di legge C. 831 Amici e C. 892 Centemero intervengono – come la proposta di legge n. 1053 Moretti – sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con l'obiettivo di anticipare il momento di possibile proposizione della domanda di divorzio. Come detto, mirano inoltre a modificare il codice civile, anticipando anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.
  L'articolo 1 di entrambe le proposte di legge novella l'articolo 3, comma 1, n. 2, della legge n. 898 del 1970 che, alla lettera b), nel prevedere quale causa di divorzio la pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione giudiziale fra i coniugi o l'omologazione della separazione consensuale, ai fini della proposizione della domanda di divorzio fissa in tre anni il periodo minimo di separazione ininterrotta, decorrente dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
  L'articolo 1 della proposta di legge n. 831 Amici si limita a ridurre ad un anno la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi; il momento a partire dal quale decorre il termine di un anno è il momento della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
  L'articolo 1 della proposta di legge C. 892 Centemero differenzia, invece, detto periodo in ragione della presenza e dell'età dei figli, nonché del tipo di separazione, fissandolo in un anno, se non vi sono figli minorenni; in caso di presenza di figli minori rimane invece l'attuale limite dei tre anni (in entrambi i casi, decorrenti dal momento della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale).
  Nell'attribuire particolare rilievo all'accordo dei coniugi, la proposta di legge n. 892 Centemero prevede l'applicazione del termine breve di un anno alle separazioni consensuali, nonché al caso in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi.
  Precisa come sul punto sarà lasciato ampio spazio al dibattito che potrà portare all'adozione di un testo unificato nonché alla discussione sui relativi emendamenti, potendo discutere in merito a termini che potrebbero prevedere delle differenziazioni, e che potrebbero essere comunque ridotti in caso di separazione consensuale, anche in caso di presenza di figli minori.
  Rileva, in conclusione, come l'articolo 2 delle proposte di legge C. 831 e C. 892, di identica formulazione, modifichi invece l'articolo 191 del codice civile, disposizione relativa allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Si anticipa, segnatamente, lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi a vivere separati.

  Alessandra MORETTI (PD), relatore, rivolge preliminarmente un ringraziamento a coloro che in passato si sono occupati delle proposte di legge in materia e ai deputati che nella precedente legislatura sono arrivati molto vicino al raggiungimento dell'obiettivo.
  Espone, quindi, sinteticamente la ratio della sua proposta di legge n. 1053, osservando come la disciplina che regola lo scioglimento del matrimonio preveda tempi che appaiono, anche in un raffronto Pag. 43con gli Stati che ci sono più vicini per tradizione e disciplina giuridica, decisamente eccessivi, tanto più in relazione alle mutazioni sociali e culturali che inevitabilmente hanno cambiato il tessuto sociale del Paese.
  La proposta di legge n. 1053 introduce quindi alcune modifiche che intervengono sia sui tempi necessari a ottenere il divorzio che sui presupposti della domanda di separazione, introducendo nell'ordinamento, la previsione di una pronuncia parziale di separazione, quale presupposto per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale soluzione è stata individuata alla luce di un orientamento giurisprudenziale che, costante ormai da diversi anni, prevede ai fini della richiesta di divorzio il passaggio in giudicato della sola decisione sulla separazione personale, anche se il giudizio continua per la declaratoria di addebito (l'accertamento, cioè, della responsabilità della rottura del rapporto) o per la definizione di altre domande proposte dalle parti. Sarebbe, cioè, possibile per il giudice – fallito il tentativo di conciliazione e accertata la volontà dei coniugi di separarsi – dichiarare con sentenza parziale la sola separazione personale dei coniugi e rinviare le questioni connesse al prosieguo della causa. I tempi prescritti ai fini della domanda di divorzio decorrerebbero, pertanto, dal passaggio in giudicato della sola decisione parziale. Sulla scindibilità tra la separazione personale e la declaratoria di addebito, le Sezioni unite della Corte di cassazione si sono chiaramente pronunciate, precisando che l'una accerta unicamente l'oggettiva crisi del rapporto e l'altra la sola riferibilità di quella situazione ad inadempienze coniugali.
  Tuttavia, pur avendo il citato orientamento giurisprudenziale fornito strumenti interpretativi utili ai giudici per snellire le lungaggini processuali, i tempi per la sentenza di separazione continuano ad essere estenuanti e sempre più distanti dalle reali e mutate dinamiche socio-familiari, specie laddove la soluzione delineata dalla Cassazione, proprio per il suo carattere interpretativo, non fornisce certezza di applicazione e, comunque, non in modo univoco e costante. Si è pensato allora di dare veste normativa, e quindi certezza del diritto, a quanto dalla stessa sostenuto, introducendo ulteriori presupposti per la richiesta di divorzio.
  Passando all'esame analitico delle disposizioni normative, rileva come il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge C. 1053 Moretti sostituisca la lettera b) del n. 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 898, integrando le fattispecie che giustificano la domanda di divorzio.
  La citata lettera b) considera ad oggi tra i presupposti che giustificano la domanda di divorzio il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero il fatto che sia stata omologata la separazione consensuale ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
  Dopo aver distinto in due autonome lettere – lettera b) e lettera b-quater) – l'attuale contenuto della lettera b), il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge aggiunge due nuove lettere – b-bis) e b-ter) – al n. 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 898, che, codificando quanto già affermato da tempo in sede giurisprudenziale, costituiscono ulteriori presupposti della domanda di divorzio.
  La lettera b-bis) riguarda la formata acquiescenza, ex articolo 329, secondo comma, del codice di procedura civile, sulla decisione di separazione personale dei coniugi in quanto la sentenza è impugnata per motivi circoscritti all'addebito (articolo 151, secondo comma, c.c.) e comunque diversi da quelli inerenti la separazione stessa (questioni patrimoniali, questioni inerenti i figli).
  Secondo l'articolo 329, secondo comma, c.p.c., l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate. L'acquiescenza alla separazione risulterebbe, quindi, da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge; nel Pag. 44caso in oggetto, ove la sentenza di separazione giudiziale disponga sia sulla separazione che sull'addebito, il fatto di impugnare per il solo addebito costituisce acquiescenza alla restante parte della sentenza ovvero in ordine alla separazione tra i coniugi.
  La lettera b-ter) prevede come presupposto della domanda di divorzio il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
  Viene quindi introdotta nell'ordinamento la sentenza parziale di separazione, i cui effetti – come già precisato – sono da tempo riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità ove si sostiene che il provvedimento di separazione dei coniugi debba proseguire in relazione alla sola pronuncia di addebito. Viene, quindi, riconosciuto che sul capo della sentenza relativo allo status di coniuge separato si sia formato un giudicato interno, avendo l'impugnazione ad oggetto solo le statuizioni aggiuntive.
  Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge n. 1053 aggiunge un comma allo stesso articolo 3, della legge sul divorzio che mira a ridurre il periodo necessario per poter proporre domanda di divorzio. Il vigente articolo 3 – pur in presenza dei presupposti – fissa in 3 anni il periodo minimo di separazione ininterrotta. Il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, per la proposizione della domanda di divorzio. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'attuale termine triennale costituisce in realtà un termine minimo, poiché al fine di iniziare il giudizio del divorzio è comunque necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche se sul solo addebito (Cass. 2725/1995; Cass. 3718/1998).
  Il comma 2 in esame riduce da 3 anni ad 1 anno il necessario periodo minimo di separazione ininterrotta che permette la proposizione della domanda di divorzio; anticipa il momento da cui decorre tale termine annuale al giorno del deposito della domanda di separazione personale presso il tribunale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto e C. 1071 Brunetta.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 280 Fiano).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che alle proposte di legge C. 245 Scalfarotto e C. 1071 Brunetta viene abbinata la proposta di legge C. 280 Fiano.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, osserva come tra la sua proposta di legge n. 245 e la proposta di legge del collega Fiano vi siano notevoli punti di contatto, riservandosi di illustrarne il contenuto nella prossima seduta.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che i provvedimenti in esame potrebbero essere inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. Invita quindi i relatori a presentare una proposta di testo base entro la prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi e C. 1165 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 191 Pisicchio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

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  Donatella FERRANTI, presidente, propone l'abbinamento della proposta di legge C. 191 Pisicchio, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 8 febbraio 1948, n. 47, e 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione», presentata il 15 marzo 2013. Ne illustra quindi sinteticamente il contenuto, soffermandosi sull'estensione della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ai siti internet aventi natura editoriale (tema presente in altre proposte di legge abbinate) e sull'istituzione della figura del Giurì per la correttezza dell'informazione.
  Non essendovi obiezioni, dispone l'abbinamento della proposta di legge C. 191 Pisicchio alle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi e C. 1165 Dambruoso.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

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