CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2013
45.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 21

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 26 giugno 2013.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Emendamenti C. 331-927-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle ore 9.35 alle ore 10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 26 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 14.20.

5-00180 D'Incecco: Sulla dotazione organica della casa circondariale di Pescara.

  Il sottosegretario Cosimo FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Vittoria D'INCECCO (PD) osserva come dalla risposta del rappresentante del Governo sembri che nella casa circondariale di Pescara tutto vada bene e che l'interrogazione sia quasi superflua. In realtà, per quanto le risulti, vi è una significativa carenza nell'organico della polizia penitenziaria che, unita al progressivo aumento dei detenuti, costringe gli agenti a doppi turni giornalieri di sei ore, a continui straordinari ed a rinunciare alle ferie. Auspica quindi che si possa intervenire quanto prima, in modo efficace, per garantire la dignità dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria, anche completando i padiglioni che consentiranno a un maggior numero di detenuti di svolgere attività lavorative.

5-00163 Magorno: Sulle circostanze relative alla morte ed alla scomparsa dei resti del corpo del signor Pompeo Panaro.

  Il sottosegretario Cosimo FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Ernesto MAGORNO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo. Sottolinea, infatti, come la vicenda in questione e le relative indagini destino ancora troppe perplessità e presentino ancora troppi punti oscuri. Si riserva quindi ulteriori iniziative affinché dei cittadini che si sono rivolti alle istituzioni, sia alla Magistratura che al Parlamento, possano finalmente ricevere risposte adeguate.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1071 Brunetta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1071 Brunetta, che interviene in parte sullo stesso tema oggetto della proposta di legge n. 245 Scalfarotto, la discriminazione legata all'orientamento sessuale, sia pure in maniera diversa. Non vi è quella identità di materia che consentirebbe l'abbinamento d'ufficio, tuttavia non si può non rilevare che si tratti di una proposta che non può essere esaminata autonomamente e parallelamente rispetto a quella presentata dall'onorevole Scalfarotto. In caso contrario si rischierebbero sovrapposizioni. Per tale ragione occorre sottoporre alla Commissione la scelta di procedere o meno all'abbinamento.
  Il contenuto della proposta di legge è lineare: si aggiunge una nuova circostanza aggravante a quelle di natura generale previste dall'articolo 61 del codice penale. Ogni delitto sarebbe aggravato qualora il fatto fosse commesso per i motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Ricorda, in primo luogo, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia il 31 luglio 2008 (legge 2 agosto 2008, n. 130), ha posto, fra gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, la lotta all'esclusione sociale e alle discriminazioni. Ai sensi dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), risultante dalle modifiche apportate al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, costituiscono fattori di discriminazione vietati il sesso, la razza o l'origine Pag. 23etnica, la religione o le condizioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La proposta di legge, quindi, si basa sulla considerazione che la legislazione vigente, attraverso la cosiddetta legge Mancino, si limita a sanzionare solo alcune condotte discriminatorie (quelle motivate dalla etnia, nazionalità, razza e religione), lasciandone fuori altre previste dall'articolo 10 del trattato di Lisbona, quali quelle motivate dal sesso, dalle condizioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale.
  La proposta di legge n. 1070, quindi, rappresenta una modalità diversa di affrontare la questione dell'omofobia. Sottolinea come non sia questo il momento di fare valutazioni sul merito, in quanto si tratta unicamente di valutare l'opportunità dell'abbinamento, e come tale scelta non pregiudichi in alcun modo il seguito dell'esame di merito e l'ulteriore scelta che condurrà all'adozione di un testo base. Propone quindi l'abbinamento della proposta di legge C. 1071 Brunetta.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, pur sottolineando la diversità di impostazione tra la sua proposta di legge e la proposta di legge C. 1071 Brunetta, dichiara di essere favorevole all'abbinamento di quest'ultima.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di essere favorevole all'abbinamento della proposta di legge C. 1071 Brunetta, che ha le medesime finalità della proposta di legge C. 245 Scalfarotto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di abbinare la proposta di legge C. 1071 Brunetta alla proposta di legge C. 245 Scalfarotto.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
C. 631 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
C. 957 Micillo e C. 342 Realacci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2013.

   Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il deputato Micillo ha svolto la propria relazione e che nel frattempo è stata abbinata la proposta di legge C. 342 a firma Realacci. Oggi, pertanto, svolgerà la propria relazione il correlatore Bazoli, che invito a illustrare la proposta abbinata.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, osserva che il provvedimento presentato dall'onorevole Realacci mira, come si evince dalla relazione, ad attuare il principio della tutela dell'ambiente immanente all'ordinamento, come ribadito sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione.
  Per dare attuazione a questo principio occorre adeguare la tutela penale dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro Paese, inserendo nel codice penale italiano i reati contro l'ambiente.
  Tutelare l'ambiente significa anche combattere la mafia. Le ecomafie in Italia hanno un giro di affari di oltre 16 miliardi di euro. Nella relazione di accompagnamento al testo si legge che «secondo il rapporto «Ecomafia 2012» di Legambiente, i reati ambientali scoperti nel 2011 Pag. 24sono stati 33.817, quasi 93 al giorno, il 9,7 per cento in più rispetto al 2010. Aumentano i reati contro il patrimonio faunistico, gli incendi boschivi, i furti delle opere d’ arte e dei beni archeologici. Triplicano gli illeciti nel settore agroalimentare e sono già 18 le amministrazioni comunali sciolte per infiltrazioni mafiose solo nei primi mesi del 2012, per reati spesso legati al ciclo illegale del cemento. Dati allarmanti che testimoniano l'enorme pervasività dei traffici gestiti da ecomafiosi ed eco-criminali.»
  Sulla base delle cifre diffuse con il Rapporto Ecomafie 2013 dell'associazione ambientalista, il mercato dell'illegalità ambientale non è nemmeno sfiorato dalla recessione, tutt'altro. Il dato economico è proprio il risultato più sorprendente dell'analisi di Legambiente, è quello che lo Stato non dovrebbe ignorare. Infatti, il Paese è in crisi profonda, ma i fatturati dell'Ecomafia restano stabili: 16,7 miliardi di euro.
  Occorre poi considerare che si tratta di un fenomeno transnazionale che vede l'Italia come un vero e proprio snodo dei traffici illeciti.
  Occorre quindi dotare le Forze dell'ordine e la magistratura degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente.
  La proposta di legge in esame prevede innanzitutto un innalzamento della tutela penale per i gravi fatti di inquinamento ambientale previsti dall'articolo 452-bis; una più puntuale definizione della fattispecie della distruzione del patrimonio ambientale. Non si regolamenta più la fattispecie del traffico illecito di rifiuti, essendo stata inserita nell'articolo 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e ora contenuta nell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno trovato la migliore collocazione nel libro II del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un apposito titolo VI-bis, denominato «Dei delitti contro l'ambiente».
  Una caratteristica delle fattispecie criminose in questione è il passaggio dalla tradizionale utilizzazione, per la materia ambientale, della contravvenzione allo strumento maggiormente repressivo del delitto. Ciò esprime il maggiore disvalore di tali violazioni e inoltre evita che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni.
  Conseguenza di tale scelta è stata la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, a quello di pericolo concreto, fino all'introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento.
  Nella relazione si afferma che «nella formulazione di tali fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi alla Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, del Consiglio d'Europa, del 4 novembre 1998, e alla decisione n. 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che infatti hanno previsto delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto».
  Prendendo spunto dalle codificazioni europee, si è adottata una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale.
  Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di «inquinamento ambientale» (articolo 452-bis) e quelli di «distruzione del patrimonio naturale» (articolo 452-ter). Le due fattispecie in questione sono costruite sul modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno. È stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di Pag. 25rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o addirittura di disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo.
  L'articolo 452-quater introduce un'ipotesi delittuosa relativa alla cosiddetta «frode in materia ambientale», che incrimina non solo la falsificazione, ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il fare uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguirne l'impunità.
  Al fine di combattere le cosiddette «ecomafie», si è ritenuto opportuno introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali.
  È poi prevista (articolo 452-sexies) una forma di ravvedimento operoso (sulla falsariga del quarto comma dell'articolo 56 del codice penale), con la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata prima che ne derivi un deterioramento rilevante. Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, «anticipato» rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena.
  L'articolo 452-septies stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi contro l'ambiente. Sono infine previsti (articolo 452-octies) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso di condanna.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi e C. 1165 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che alla proposta di legge C. 925 Costa sono state abbinate le proposte di legge C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi e C. 1165 Dambruoso. Chiede, quindi, ai relatori se intendano illustrarle.

  Walter VERINI (PD), relatore, accogliendo la richiesta del Presidente, osserva che la proposta di legge n. 1100 presentata dall'onorevole Gelmini interviene sul tema oggetto della proposta di legge n. 925 presentata dall'onorevole Costa «limitando – secondo l'intenzione dei presentatori – a pochi e gravi casi il ricorso al carcere e mettendo in evidenza, come si legge nella relazione, l'esigenza che le pene pecuniarie alternative alla detenzione siano proporzionate e non eccessive, perché se non lo fossero potrebbero determinare, al di là delle intenzioni, una limitazione di un diritto di grande rilevanza, qual è la libertà di espressione e di informazione.
  Preso atto che attualmente la normativa in materia non impedisce che un giornalista o un direttore di testata possa varcare la soglia di un carcere, si rileva che la pena massima di tre anni, aggravata per determinate fattispecie, spesso impedisce che possano essere concesse dal giudice misure alternative alla detenzione, soprattutto se il condannato è recidivo, magari per lo stesso titolo di reato o, comunque, con precedenti penali Pag. 26di altra natura. Vi è poi da contemperare l'esigenza di tutelare la libertà di stampa con quella di assicurare sempre e comunque un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio. La ratio del provvedimento è la seguente: pensare a pene non detentive, ad una serie misure interdittive e a pene pecuniarie che possono essere più deterrenti rispetto alla pena detentiva che talvolta può apparire spropositata.
  In particolare l'articolo 1 modifica la legge n. 47 del 1948 ampliando l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica (come i libri), riformulando il reato di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno. Riguardo a quest'ultimo aspetto, si prevede che quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non possa comunque eccedere la somma di 50.000 euro, in ragione della diffusione del mezzo di informazione e della situazione economica dell'autore dell'offesa, salvo i casi in cui la lesione sia avvenuta a seguito della pubblicazione dolosa di un fatto falso e diffamatorio.
  L'articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei delitti contro l'onore, l'ingiuria, la diffamazione e la diffamazione con il mezzo della stampa.
  Viene inoltre modificato il codice di procedura penale (articolo 3), prevedendo la sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria.
  Tornando alle disposizioni penali del testo, l'articolo 595 del codice penale è modificato prevedendo per il delitto di diffamazione a mezzo stampa la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 5.000 euro, ove l'attribuzione del fatto falso sia avvenuta con la coscienza della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione. Negli altri casi si applica la sola multa fino a 3.000 euro.
  Alla diffamazione si applicano le nuove disposizioni introdotte nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla improcedibilità della querela, nel caso in cui l'autore dell'offesa o il direttore responsabile del giornale o del periodico o il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva pubblichi o diffonda anche spontaneamente una rettifica.
  La disposizione che riduce a un anno il termine della prescrizione dell'azione civile ha la propria ratio nella funzione stessa del risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione con il mezzo della stampa. Si tratta, infatti, di situazioni nelle quali il pregiudizio perde di intensità con il passare del tempo.
  Anche la proposta di legge n. 1190 presentata dall'onorevole Liuzzi interviene sulla parte sanzionatoria degli articoli 594 e 595 del codice penale, in materia di ingiuria e diffamazione, e della normativa in materia di diffamazione prevista dall'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, recante disposizioni sulla stampa.
  Nella relazione si legge che si ritiene che» qualora il giornalista esorbiti dai limiti che è tenuto a rispettare (verità, continenza, interesse pubblico), che sia più rispondente al bilanciamento di entrambi i diritti costituzionalmente garantiti (diritto del giornalista ad informare e diritto della persona offesa alla privacy ed alla propria reputazione) ritenere sufficiente la sola sanzione pecuniaria, oltre la sanzione del risarcimento del danno in sede civile, della rettifica della notizia diffamatoria a spese del diffamatore e delle pubbliche scuse, qualora la gravità del fatto lo richieda». Pertanto, per quanto attiene alla pena prevista per la diffamazione a mezzo stampa dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si sostituisce la reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a lire 500.000 con la multa non inferiore a euro 5.000.
  Si introduce inoltre l'articolo 96-bis del codice di procedura civile, al fine di scoraggiare le cause infondate e con fini intimidatori che, notoriamente, sono quelle attivate dai potenti. Secondo tale Pag. 27disposizione, nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto. Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati.
  La proposta di legge n.1165 presentata dall'onorevole Dambrouso si basa sulla considerazione che «in quasi tutti gli Stati occidentali la pena per i reati di opinione è soltanto di carattere pecuniario e, per correggere l'anomalia presente nel nostro ordinamento, occorre procedere alla modifica della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del codice penale in materia di diffamazione, dei reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione e di ingiuria. In tale direzione, la presente proposta di legge prevede per i reati richiamati – in conformità con gli standard europei – sanzioni pecuniarie in luogo delle sanzioni detentive, e mira a raggiungere un equilibrio tra la libertà di stampa e la tutela della reputazione dei singoli, mediante lo strumento della rettifica e la pubblicazione della sentenza di condanna che consentano la riabilitazione della persona offesa». Questa è la ratio del provvedimento.
  L'articolo 1 interviene direttamente sull'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, al comma 1, lettera a), stabilisce che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a far pubblicare gratuitamente e senza commento nel quotidiano o nel periodico, comprese le relative edizioni telematiche, o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengano danneggiati da notizie o immagini diffamatorie, estendendo in questo modo l'efficacia della norma anche alle edizioni telematiche di quotidiani e periodici.
  Viene inoltre ampliato l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica e, nell'ottica di garantirne un effettivo esercizio, al riparo da omissioni e manipolazioni, si inserisce il divieto di commenti, risposte e titoli. Per quanto concerne, invece, la stampa non periodica, è molto importante la previsione della pubblicazione, su richiesta della parte offesa, di dichiarazioni o rettifiche su due quotidiani a tiratura nazionale nonché sulle successive ristampe ed edizioni.
  Si modificano gli articoli 11 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, prevedendo che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, il giudice deve tener conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. Si stabilisce, altresì, una modifica della sanzione penale fondata non più sulla reclusione ma sulla multa e sullo strumento dell'obbligo di rettifica e di pubblicazione della sentenza. L'articolo 2 interviene, infine, proprio sul codice penale, modificando in maniera coerente rispetto a quanto previsto dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, il regime dei reati commessi col mezzo della stampa periodica, i delitti contro l'onore e la diffamazione, e inasprendone le sanzioni pecuniarie. In particolare, all'articolo 57 del codice penale, la rubrica viene modificata in «Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva Pag. 28o con altri mezzi di diffusione» estendendo l'ambito di applicazione della norma; all'articolo 594 del codice penale «I delitti contro l'onore» vengono sostituiti dal reato di «Ingiuria» e nel merito, per quest'ultima, così come per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, si prevede l'abolizione della pena della reclusione e l'applicazione di una multa, aumentata nel caso in cui i reati abbiano ad oggetto un fatto determinato.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

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