CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 137

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 5 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 16.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 16.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.
C. 997 Meta ed altri.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vincenzo PISO (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 997 riprende il contenuto dell'articolo 4 della proposta di legge C. 5361 della XVI Legislatura. Ricorda che quest'ultima proposta di legge, sulla quale si era registrata in Commissione trasporti un'ampia convergenza, era nata come integrazione dell'ampio intervento riformatore prospettato con la proposta di legge C. 4662, che conferiva una delega al Governo per un complessivo riordino del codice della strada. Osserva che, in sostanza, da un lato, con la proposta di legge C. 4662, che auspica possa essere ripresa in tempi rapidi nella nuova legislatura, si intendeva compiere un'opera di «manutenzione normativa», al fine di ricondurre a coerenza i diversi interventi sul codice della strada succedutisi nel tempo, sulla base di principi di delega quali quello della graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; dall'altro lato, con la proposta di legge C. 5361, si proponevano Pag. 138alcune puntuali proposte di modifica. Sottolinea che di queste viene ora ripresa una misura particolarmente significativa.
  Evidenzia, infatti, che la proposta di legge C. 997, composta da un solo articolo, prevede al comma 1, lettera a), la riduzione del venti per cento rispetto al minimo previsto della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni del codice della strada, quando il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. In tal senso viene integrato l'articolo 202 del codice della strada il quale nel testo attuale consente il pagamento delle sanzioni nella misura minima prevista dalle singole norme se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il comma 1, lettera b), aggiunge tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni anche gli strumenti di pagamento elettronico. Il comma 1, lettera c), consente inoltre in via generale il pagamento immediato delle sanzioni, nella misura ridotta del venti per cento rispetto al minimo, nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura. Il comma 1, lettera d) modifica il comma 2-bis dell'articolo 202 che già attualmente consente il pagamento nella misura minima, della sanzione direttamente nelle mani dell'agente accertatore, per determinate tipologie di patente e per determinate infrazioni. Ora si prevede che anche in questo caso il pagamento avvenga nella misura ridotta del venti per cento rispetto al minimo e si consente il pagamento con mezzi elettronici, qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura.
  Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuova convenzioni con banche, con Poste italiane SpA e altri intermediari finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici.
  Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada mediante posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo di tale sistema.
  Rileva che si tratta di modifiche del codice della strada di portata circoscritta, ma che appaiono suscettibili di migliorare notevolmente i rapporti tra utenti della strada ed amministrazione, sulla base della convinzione che l'effetto dissuasivo di una sanzione derivi, prima che dalla sua entità, dalla sua certezza. Auspica, in conclusione, un rapido esame del provvedimento da parte della Commissione, in modo che lo stesso possa essere inviato quanto prima alle Commissioni competenti in sede consultiva, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per un trasferimento alla sede legislativa.

  Andrea VECCHIO (SCpI), nell'apprezzare l'intento della disposizione, giudica necessario che il legislatore operi nella direzione di conferire alle norme che intende approvare la massima chiarezza al fine di fugare qualsiasi dubbio possa insorgere in ordine alla interpretazione. Nel rilevare che il codice della strada è assai complesso e contiene un numero di disposizioni a suo giudizio eccessivo, diversamente da quanto accade negli altri Paesi, osserva che la legislazione relativa alla guida è complicata anche dall'elevato numero di patenti previste dall'ordinamento che costituiscono un ulteriore elemento di complessità dell'apparato normativo. Auspica, quindi, che le nuove forze presenti in Parlamento possano affrontare con maggiore energia ed efficacia i problemi della legislazione rispetto a quanto avvenuto in passato.

  Michele DELL'ORCO nel fare presente che il codice della strada ha tra i suoi Pag. 139principi fondamentali la sicurezza dei cittadini, ritiene che il pagamento di una sanzione amministrativa in tempi conformi ai limiti espressi dalla legge non si configura come un comportamento virtuoso, bensì come un comportamento civile. Nel sottolineare che la violazione del codice è di per sé un fatto di inciviltà, in gran parte dei casi dovuta alla distrazione dell'automobilista e in altri casi dovuta ad un comportamento consapevole, osserva che l'articolo 202, comma 2-bis contempla anche il caso di sanzione per l'infrazione della disposizione contenuta all'articolo 174 del codice, relativo alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, che presenta profili di estrema delicatezza. Rileva, infatti, che nel caso di una impresa di autotrasporto che, per abbassare il costo della sua tariffa, obbligasse il conducente del mezzo alla violazione di tale articolo, commettendo volutamente la violazione, il legislatore prevede al comma 11 una sanzione assai forte, disponendo, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il ritiro temporaneo dei documenti di guida, e il fermo del veicolo per il periodo necessario a permettere i prescritti periodi di interruzione o di riposo. Nel ribadire, quindi, la perplessità di applicare la riduzione della sanzione anche nei casi in cui l'infrazione sia volontaria e costituisca un serio pericolo per la sicurezza stradale, esprime dubbi anche in ordine all'onere finanziario necessario per la fornitura agli agenti accertatori dei dispositivi di pagamento elettronici, non essendo chiaro come sarà sostenuto un impegno di spesa assai rilevante, pari a 12 milioni di euro per le sole polizie municipali di tutto territorio nazionale. Pur comprendendo che la particolare contingenza economica in cui versa il Paese e in particolare gli enti locali spinge il legislatore a trovare strumenti che portino all'effettivo introito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che possono essere utilizzati dagli enti locali per finanziare specifiche voci di spesa, giudica poco educativo applicare uno sconto in caso di pagamento anticipato delle sanzioni, che sembra essere, più che un messaggio culturale volto al rispetto delle regole, un messaggio di marketing da grande distribuzione, che offre ai cittadini più abituati a commettere violazioni del codice una multa gratis su cinque.
  Nel dichiararsi d'accordo con il proponente sull'introduzione di sistemi elettronici di pagamento e sulla possibilità di pagare immediatamente nelle mani dell'agente notificatore, si dichiara favorevole alla riduzione del 20 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada, ma non in modo indiscriminato come propone il testo presentato.

  Lorenza BONACCORSI (PD) nel condividere le perplessità espresse dal collega Dell'Orco in ordine al finanziamento occorrente per la dotazione agli organi di polizia stradale dei dispositivi per il pagamento immediato delle sanzioni, si dichiara favorevole a tale modalità di pagamento, che a suo giudizio risulterà efficace solo se gli organi di polizia stradale saranno realmente dotati dei necessari dispositivi.

  Giorgio BRANDOLIN (PD), pur dichiarandosi d'accordo in linea di principio con le osservazioni del collega Vecchio in ordine alla complessità dell'apparato giuridico nazionale, osserva, nello specifico, che la proposta di legge in esame introduce una novella all'articolo 202 del codice della strada, che recherà in modo chiaro le modifiche recate. Rileva che la proposta prevede che la dotazione di dispositivi elettronici alle forze dell'ordine avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ritiene quindi che all'interno delle convenzioni previste possa essere compresa anche una clausola che preveda la dotazione di detti dispositivi dal parte della società di intermediazione finanziaria coinvolta. Associandosi alle perplessità espresse dal collega dell'Orco sulla necessità di valutare attentamente a quali violazioni applicare la decurtazione del 20 per cento, chiede al relatore di effettuare Pag. 140un approfondimento al riguardo e una riflessione ulteriore, al fine di non premiare comportamenti che minano la sicurezza stradale.

  Vincenzo PISO (PdL) relatore, nel fare presente che per la violazione della disposizione richiamata nel dibattito c’è già la previsione del pagamento nella misura minima, se questo è effettuato immediatamente, si riserva di fare un ulteriore approfondimento.

  Ivan CATALANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.