CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 74

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 10.10.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Rammenta che, in seconda lettura, l'esame alla Camera è limitato soltanto alle modifiche introdotte dal Senato. Preliminarmente osserva come, nel corso dell'esame presso il Senato, siano state introdotte numerose e sostanziali modifiche, non sempre coerenti Pag. 75con gli stringenti criteri di ammissibilità adottati da questo ramo del parlamento. Fa presente per altro che, considerata l'imminente scadenza del decreto-legge, su tali modifiche la Camera, di fatto, non potrà ulteriormente intervenire per apportare eventuali correzioni quand'anche opportune. Ciò premesso, segnala che, nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati modificati gli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 10-bis, 11 e 12 e sono stati introdotti cinque nuovi articoli: il 5-bis, il 10-ter, il 10-quater, il 10-quinquies e il 10-sexies. Rileva che il nuovo testo del comma 4 dell'articolo 1 ripristina il testo originario del decreto-legge eliminando la possibilità, prevista per la Procura regionale competente della Corte dei Conti nel testo approvato in prima lettura, di intervenire a titolo di accertamento anche al di fuori delle ipotesi di segnalazione dell'organo di controllo contabile. Evidenzia come il comma 13-bis dell'articolo 1 stabilisca che gli enti locali che ricevono anticipazioni di liquidità a valere sul Fondo anticipazioni di cui al comma 13 e che ricevono dalla regione o dalla provincia autonoma somme ad essi dovute sono tenuti – una volta estinti tutti i debiti per i quali è stata chiesta l'anticipazione di liquidità o per i quali sono state utilizzate le somme di provenienza regionale – ad utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità alla prima scadenza di pagamento della rata contrattualmente prevista. Segnala che la mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui sopra è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Osserva che il comma 17-bis dell'articolo 1, modificando l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevede che le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, siano versate in tesoreria, non già entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato, come attualmente previsto, ma «comunque e inderogabilmente» entro il citato termine, rendendo in tal modo maggiormente vincolante l'obbligo di versamento in tesoreria.
  Fa presente che il comma 17-ter dell'articolo 1 modifica l'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge n 95 del 2012, escludendo dalle variazioni compensative per cassa tra capitoli di spesa dei Ministeri i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Rileva che il comma 17-quater dell'articolo 1 dispone che agli enti locali che non hanno rispettato nel 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento di alcune tipologie di debiti in conto capitale riconosciuti come esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi del comma 1, la sanzione comminata, consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, si applichi limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni residue. Segnala che la norma sembrerebbe finalizzata ad escludere dal patto i debiti di parte capitale già pagati nel corso del 2012 e che, per questo motivo non possono quindi usufruire, in tutto o in parte, dell'agevolazione concessa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione, osserva che essa non determina effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, in quanto, ai sensi della normativa vigente, il gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni è destinato a meccanismi di premialità nei confronti degli enti locali virtuosi. Avverte che il nuovo testo del comma 5 dell'articolo 2 consente, non solo al responsabile finanziario della regione, ma anche ad altra persona formalmente indicata dalla regione stessa di rilasciare la certificazione dei pagamenti effettuati e delle relative registrazioni contabili, una volta ricevuta l'anticipazione dallo Stato ed effettuato il pagamento. Evidenzia che il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 2 modifica la disciplina recata dal medesimo articolo 2, nel testo approvato dalla Camera, che Pag. 76individua le modalità di utilizzo del Fondo per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione – Sezione regionale, prevedendo che le somme ricevute dalle Regioni e dalle Province autonome, già destinate, in generale, al pagamento dei residui passivi maturati nei confronti degli enti locali, siano prioritariamente destinate al pagamento dei residui di parte capitale. Segnala che l'articolo 5-bis dispone che, senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia possa autorizzare la «cessione di garanzia dello Stato» a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali. In proposito, considera opportuno che il Governo chiarisca se, al di là del tenore letterale della disposizione, essa intenda riferirsi alla concessione della garanzia dello Stato su debiti della pubblica amministrazione o se, viceversa, come risulta invece dalla lettera della norma, essa si riferisca alla cessione di garanzie dello Stato. In quest'ultimo caso ritiene che dovrebbe essere chiarito a quali specifiche fattispecie si intenda fare riferimento. Resta fermo che, qualora si trattasse di concessione di garanzia, essa dovrebbe essere rilasciata dallo Stato solo con riferimento a debiti della pubblica amministrazione non qualificabili come debiti ad alto rischio posto che, in caso contrario, la garanzia dovrebbe essere registrata, come prescritto dai criteri di contabilizzazione fissati dal SEC 95, nell'ambito del debito pubblico, in tal modo vanificando la clausola di neutralità finanziaria contenuta nella disposizione stessa. Rileva che il comma 01 dell'articolo 6, modificando l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, prevede che le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano certificare ai creditori l'esigibilità, non solo dei crediti relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, ma anche di quelli derivanti da prestazioni professionali. Sottolinea che il comma 1-ter dell'articolo 6, relativo all'obbligo di destinare i pagamenti, ricevuti in forza del decreto in esame, in via prioritaria al pagamento dei debiti in favore dei rispettivi creditori, è stato modificato al fine di precisare che i soggetti obbligati sono solo quelli inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione. Fa presente che il comma 9 dell'articolo 6, relativo alla responsabilità dei dirigenti, è stato integrato nel senso di prevedere che, in aggiunta alla comunicazione ai creditori, le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sui rispettivi siti internet l'elenco completo dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione, indicando l'importo e la data prevista per il pagamento. Evidenzia che la mancata pubblicazione comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare. Avverte che i commi 1 e 6 dell'articolo 7, in materia di utilizzo del Fondo per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione – Sezione regionale, sono stati modificati al fine di prevedere che la ricognizione dei debiti riguardi anche le obbligazioni relative a prestazioni professionali e che le amministrazioni pubbliche «debbano» – e non «possano» come previsto dal testo licenziato dalla Camera – indicare la data prevista del pagamento per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi. Osserva che dal punto di vista finanziario, la norma non presenta profili problematici dal momento che essa opera nei limiti degli spazi finanziari concessi dal decreto in esame alle amministrazioni pubbliche per il pagamento dei debiti. Segnala che il comma 9-bis dell'articolo 7, in materia di concessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie, è stato integrato precisando che nella relazione da allegare alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza – che indica le iniziative eventualmente da assumere al fine di completare il pagamento dei debiti di cui al decreto in esame – si possa prevedere che tale completamento possa avvenire, anche mediante la concessione nel 2014 della garanzia dello Stato, al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari Pag. 77finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. In merito ai profili finanziari, rileva che la norma riveste un carattere programmatico. Pertanto il possibile impatto finanziario della stessa previsione potrà essere valutato soltanto sulla base della specifica disciplina applicativa.
  Sottolinea che l'articolo 10, comma 2, lettera d), in materia di maggiorazione TARES nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, è stato modificato nel senso di prevedere che, nelle richiamate regioni e province autonome, si applicherà la disciplina previgente al decreto-legge in esame in materia di maggiorazione TARES, assicurando quindi, per il 2013, il recupero al bilancio statale del gettito della maggiorazione TARES a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. In merito ai profili finanziari, rileva come la disposizione non comporti effetti onerosi, nel presupposto che, tenuto conto del particolare statuto di autonomia delle Regioni interessate, la copertura integrale del costo dei servizi indivisibili possa comunque essere assicurata attraverso misure adottate nell'esercizio delle predette funzioni. Fa presente che il comma 2-ter dell'articolo 10 è volto a consentire ai comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi, fino al 31 dicembre 2013, in luogo del 30 giugno 2013, della società Equitalia e sue partecipate, nonché della società Riscossione Sicilia Spa. Osserva che il nuovo comma 4-bis dell'articolo 10 reca una novella al testo unico sugli enti locali, al fine di prevedere, nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario, che il Consiglio dell'ente debba presentare al Ministro dell'interno, per la relativa approvazione, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro l'esercizio successivo. Quanto al successivo comma 4-ter dell'articolo 10, segnala come esso proroghi al 2014 la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per una quota non superiore al 50 per cento delle stesse, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. In merito ai profili finanziari, segnala che la proroga in esame, analogamente a quelle operate precedentemente, presenta profili di dequalificazione della spesa consentendo l'utilizzo di entrate di parte capitale per finalità di natura corrente. Con riguardo al comma 4-quater dell'articolo 10, rileva che esso reca novelle ai commi 380 e 381 della legge di stabilità per il 2013, rispettivamente in materia di gettito IMU e di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. Fa notare che la novella al comma 380, lettera f), è volta a disporre che la riserva in favore dello Stato del gettito IMU sugli immobili rientranti nella categoria catastale D, non si applichi con riferimento agli immobili ad uso produttivo posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, assoggettati all'imposta municipale propria dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che la novella prevede inoltre che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D siano svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle predette attività. Sottolinea altresì che la novella al comma 381 proroga dal 30 giugno al 30 settembre, per l'anno 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, precisando inoltre che, in caso di deliberazione successiva al 1o settembre, divenga facoltativa l'adozione della delibera consiliare per l'effettuazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico sugli enti locali. Avverte che il nuovo testo dell'articolo 10-bis reca una norma interpretativa del divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso, prevedendo che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno, tale divieto non si applichi agli acquisti di Pag. 78immobili o terreni effettuati per pubblica utilità, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali, che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni, nonché alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. Segnala che l'articolo 10-ter è volto a semplificare la procedura di esame del piano di riequilibrio pluriennale degli enti locali, sopprimendo in particolare la previsione di una sottocommissione, composta da dipendenti dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, nell'ambito della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 155 del TUEL, e disponendo che la trasmissione del medesimo piano alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avvenga direttamente da parte della Commissione e non più tramite il competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e il Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro. Si elimina inoltre il controllo successivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che l'articolo 10-quater attribuisce ai comuni un contributo corrispondente al gettito dell'IMU calcolato con riferimento agli immobili di loro proprietà. Infatti, per effetto dell'assoggettamento all'imposta municipale propria anche degli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, in sede di calcolo del gettito IMU relativo ad ogni singolo comune, gli uffici ministeriali avevano considerato anche la quota IMU che, teoricamente, l'ente locale avrebbe dovuto pagare a se stesso per gli immobili di sua proprietà. Osserva come, sebbene all'apparenza sembrasse trattarsi di una mera partita di giro, tali risorse andavano, in realtà, ad incrementare le entrate «teoriche» dell'ente, riflettendosi, dunque, nei tagli compensativi ai fondi di riequilibrio di spettanza dei comuni e determinando, quindi, minori entrate da trasferimenti. Evidenzia che il contributo sarà ripartito in proporzione alle stime di gettito IMU relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che il comma 3 esclude dal computo del saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014 il contributo assegnato a ciascun comune ai sensi del comma precedente. Segnala che i commi 4 e 5 provvedono alla copertura parziale degli oneri recati dal comma 1, pari a 330 milioni nel 2013 e a 270 milioni nel 2014, attraverso la riduzione delle disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario, che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta, ai sensi del decreto-legge n. 174 del 2012, all'articolo 243-bis del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Evidenzia che le ulteriori risorse necessarie alla copertura degli oneri recati dal comma 1, sono poste a carico dell'articolo 1, comma 10, del presente decreto-legge, mediante una riduzione delle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di 200 milioni sia per il 2013 che per il 2014. Conseguentemente, vengono apportate le necessarie variazioni all'articolo 12, con un incremento della spesa per interessi di 7,3 milioni nel 2014 e di 15,8 nel 2015, coperti attraverso un maggiore utilizzo dei fondi speciali dei Ministeri degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, nonché una riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'8 per mille nel 2015. Con riguardo all'articolo 10-quinquies, sottolinea che esso interviene sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, modificando i criteri di distribuzione tra gli enti locali della riduzione di 2.250 milioni prevista per il 2013 dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare, viene corretta un'aporia tra i primi due periodi del richiamato comma 6. Infatti, l'attuale formulazione del secondo periodo reca un erroneo riferimento all'ammontare complessivo dei tagli a carico Pag. 79degli enti locali per il 2013, indicando la cifra di 2.000 milioni anziché quella di 2.250, come correttamente stabilito al primo periodo. Si stabilisce, inoltre, un nuovo criterio per la ripartizione dei tagli nel 2013. Si prevede, in particolare, che le riduzioni siano determinate in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante per ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 predetti e la popolazione residente in tutti i comuni, per classe demografica. Fa presente che l'articolo 10-sexies reca disposizioni in tema di riparto per l'anno 2013 del Fondo di solidarietà comunale istituito a seguito della complessiva ridefinizione della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU, effettuata dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità 2013. In particolare, l'articolo in esame introduce il nuovo comma 380-bis, volto a semplificare i criteri cui dovrà attenersi il provvedimento di riparto del Fondo per l'anno 2013. Osserva che l'articolo 11, comma 5-bis reca modifiche al patto di stabilità interno della regione Sardegna. In particolare, la norma prevede che – entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in esame – il Ministro dell'economia e delle finanze concordi con la regione Sardegna le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la medesima regione, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. In merito ai profili finanziari, segnala che la norma appare finalizzata a concedere alla regione Sardegna maggiori spazi finanziari in misura equivalente alle minori spese per lo Stato derivanti dal trasferimento alla stessa regione di funzioni precedentemente esercitate a livello centrale. Quanto al successivo comma 8-bis dell'articolo 11, relativo al patrocinio gratuito degli enti regionali, fa presente che esso autorizza gli uffici legali delle regioni – ai fini del contenimento della spesa pubblica – ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti e delle agenzie regionali o degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative. Evidenzia che il Senato ha quindi soppresso all'articolo 12, comma 3, lettera c-quinquies), il riferimento alle modalità di conseguimento dei risparmi da realizzare mediante riduzione, per 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero previste dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lasciando maggiore autonomia al Ministero degli affari esteri nella individuazione delle concrete misure di risparmio. Segnala infine che, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge, è stata introdotta, all'articolo 1, comma 2, una disposizione che esclude dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonché i componenti della Commissione tributaria centrale.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, preliminarmente osserva come, nel suo complesso, il testo sia stato migliorato con le modifiche introdotte al Senato. Con specifico riferimento all'articolo 5-bis, inerente alla cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie, fa presente che il Dipartimento del Tesoro aveva inizialmente proposto una diversa formulazione che non prevedeva l'inciso «per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché». Successivamente, a fronte del nuovo testo proposto dai relatori, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, lo stesso Dipartimento aveva richiesto quanto meno di sostituire le parole: «consentire l'integrale» con le seguenti: «contribuire al»; ciò al fine di evitare di determinare immediate e mal fondate richieste di cessione/rilascio di garanzie per l'estinzione Pag. 80dei debiti. Con riferimento alle richieste di chiarimenti in ordine ai profili di quantificazione degli oneri, rileva che la disposizione può operare solo sulla base di norme che già prevedono la garanzia dello Stato e, quindi, potrebbe avere effetto solo relativamente a crediti già assistiti dalla garanzia dello Stato. Conferma, altresì, che la cessione non opererebbe automaticamente ma sarebbe rimessa alla valutazione dell'Amministrazione sulla base di due precise condizioni: non determini un aggravio dei potenziali oneri dello Stato garante, rispetto all'ambito della garanzia già concessa; sussistano motivate e documentate esigenze economico – finanziarie, sia sotto il profilo dell'interesse erariale, che del soggetto che richiede la cessione della garanzia già concessa. Ritiene pertanto che, dovendo operare la norma sulla base delle suddette condizioni, non dovrebbe incrementare i rischi di escussione della garanzia dello Stato, nonché di riclassificazione delle garanzie stesse come debito pubblico.

  Rocco PALESE (PdL) rileva come il Patto di stabilità interno, dopo un lungo periodo di non rigorosa applicazione, è stato oggetto di rinnovato interesse, dopo il 2008, con particolare riferimento all'applicazione delle sanzioni. Osserva come vi siano ricorrenti richieste di deroga alle disposizioni del patto di stabilità interno, specialmente in materia di sanzioni, che, ove accolte, finiscono col penalizzare i comuni più virtuosi. Evidenzia come il Governo debba invertire la rotta ed assumere un più efficace ruolo di coordinamento della finanza pubblica, allo scopo di arginare i continui tentativi di debordare dal rispetto dei obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

  Bruno TABACCI (Misto-CD), nell'osservare come il testo in esame, per i tempi imposti dall'imminente scadenza del decreto-legge, non sia di fatto modificabile da parte della Camera, ringrazia il presidente per la relazione svolta. Rileva quindi come, con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 17-quater, introdotto dal Senato, si sia dato un segnale, a suo avviso, molto negativo a danno dei comuni più virtuosi. In particolare, ricorda il caso del comune di Milano che, ai sensi della normativa vigente, avrebbe potuto godere, grazie al meccanismo premiale, di 110 milioni di euro, che con l'approvazione della richiamata disposizione non saranno più confermati. Evidenzia inoltre come sia improprio intervenire su disposizioni come quella in esame in corso di esercizio, con evidenti effetti sulla certezza delle risorse disponibili per i vari enti locali. Con riferimento all'articolo 5-bis, osserva come le disposizioni introdotte dal Senato prevedano un eccesso di discrezionalità amministrativa che potrà tradursi in un aumento del debito pubblico. Da ultimo rileva come la proroga per il ricorso al Equitalia e Riscossione Sicilia da parte degli enti locali appaia incoerente con il lungo dibattito svoltosi sulla materia. Osserva quindi come tali decisioni rischino di dare il segnale di una grande confusione e incertezza istituzionale.

  Giampaolo GALLI (PD), con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, sottolinea come la norma sia volta all'integrale pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. In tal senso, osserva che la disposizione, secondo le stime disponibili, potrebbe valere fino a 50 miliardi di euro. In proposito, rileva quindi come, non essendo previste apposite coperture e non ascrivendo la relazione tecnica specifici effetti finanziari, la norma non può che avere carattere programmatico. Evidenzia comunque l'esigenza di chiarire meglio la portata applicativa della richiamata disposizione.

  Maino MARCHI (PD) osserva come il provvedimento in esame rappresenta il primo decreto-legge esaminato nella presente legislatura e sottolinea come esso rechi due importanti novità. In particolare, sottolinea come esso sia stato esaminato e modificato da entrambe le Camere, interrompendo la prassi di consentire modifiche in un solo ramo del Parlamento, come frequentemente accaduto nella XVI Pag. 81legislatura. Inoltre sottolinea come il provvedimento sia stato approvato sia in prima che in seconda lettura senza il ricorso alla posizione della questione di fiducia. Osserva comunque come il testo sia stato complessivamente migliorato e come le modifiche introdotte dal Senato non abbiano inciso sulla struttura del provvedimento. Osserva altresì come presentino profili di criticità gli ulteriori tagli a carico degli enti locali. Con riferimento alle novità introdotte in tema di sanzioni sugli enti locali, ricorda come, pur non condividendo l'impostazione della norma, nemmeno lo Stato abbia avuto un comportamento virtuoso nel pagamento dei propri creditori. Sottolinea quindi come occorra per il futuro ripensare le norme del patto di stabilità interno al fine di evitare che si formi nuovamente l'alto livello di debito commerciale delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento alla disposizioni in materia di utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e dall'irrogazione di sanzioni in materia edilizia, rileva come tali proventi siano importanti per consentire ai comuni la predisposizione dei bilanci. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, concorda con l'interpretazione fornita dall'onorevole Galli sulla natura essenzialmente programmatica delle medesime, confidando comunque che il Ministero dell'economia e delle finanze vigili per evitare abusi.

  Angelo RUGHETTI (PD) preliminarmente osserva come occorrerebbe riflettere sull'applicazione di criteri molto difformi nella valutazione sull'ammissibilità nei due rami del Parlamento, evidenziando come al Senato siano state ritenute ammissibili proposte emendative già dichiarate inammissibili alla Camera. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, nel concordare con l'intervento dell'onorevole Galli, evidenzia il carattere programmatico della norma. Osserva che gli interventi relativi al patto di stabilità non avranno la conseguenza di penalizzare solo gli enti locali, ma anche alcune imprese rispetto ad altre in ragione dell'ente debitore. Ritiene pertanto necessario avviare una profonda riflessione sul tema, anche attraverso la presentazione di una risoluzione in Commissione, al fine di individuare gli strumenti più idonei a tale scopo, sia per l'anno in corso che per il 2014.

  Francesco CARIELLO (M5S) osserva come, anche alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo, si sia chiarito che la disposizione di cui all'articolo 5-bis si riferisca alla cessione e non alla concessione di garanzie da parte dello Stato. Rileva come non sia tuttavia chiara la finalità della richiamata disposizione e il suo ambito applicativo, né in forza di quali norme le citate garanzie siano state concesse. Ritiene pertanto necessaria la soppressione dell'intero articolo anche in ragione della necessità di convertire il decreto-legge prima della sua scadenza, che impedisce una più approfondita riflessione sul testo. Chiede quindi come sia possibile che la cessione in oggetto non determini oneri a carico della finanza pubblica, potendo lo Stato essere chiamato a rispondere dei debiti garantiti da parte delle istituzioni finanziarie cessionarie. Chiede inoltre che siano chiarite le motivazioni per la sua introduzione. Stigmatizza quindi la riduzione dei fondi speciali relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille.

  Tommaso CURRÒ (M5S), nel richiamare l'intervento del deputato Cariello, esprime stupore per il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, si riferiscano alla cessione e non alla concessione di garanzie da parte dello Stato. Chiede quindi al rappresentante del Governo di precisare quale sia il regime giuridico applicabile alla cessione di garanzia di cui all'articolo 5-bis e quali siano le istituzioni finanziarie in favore delle quali la cessione dovrebbe operare.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL), con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo Pag. 825-bis, evidenzia come esse introducano un'eccessiva discrezionalità amministrativa attraverso il meccanismo della cessione della garanzia, superando, in tal modo, l'applicazione, rigidamente difesa nel corso dell'esame del provvedimento, del criterio cronologico per il pagamento dei debiti commerciali oggetto del decreto-legge. Chiede quindi al Governo di chiarire quali siano le istituzioni finanziarie cessionarie richiamate dalla norma. Esprime quindi contrarietà sulla riduzione dei fondi speciali relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille.

  Fabio MELILLI (PD), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Rughetti sull'opportunità di un maggiore coordinamento tra le regole inerenti alle valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti nei due rami del Parlamento, osserva come sia singolare che oggi la Commissione sia chiamata ad esaminare temi non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge, come l'utilizzo dei proventi del rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni in materia edilizia. Osserva, tuttavia, come il provvedimento in esame, al di là delle questioni particolari, affronti un tema di portata straordinaria sotto il profilo politico, cioè quella del pagamento di tutti i debiti commerciali della pubblica amministrazione. Con riferimento, quindi, alla possibilità di procedere all'integrale pagamento dei richiamati debiti di cui all'articolo 5-bis, sottolinea come, se fosse stata individuata la soluzione tecnicamente compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, non bisognerebbe attendere fino al 2014, ma agire fin dall'anno in corso.

  Mauro GUERRA (PD) si associa alle considerazioni già espresse dai colleghi in merito alla necessità di una maggiore omogeneità delle regole sull'ammissibilità degli emendamenti nelle due Camere, rilevando in particolare come non sia ravvisabile alcuna attinenza alla materia oggetto del decreto-legge in esame delle disposizioni relative al rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Rileva come, in caso contrario, sarebbe preferibile iniziare l'esame dei provvedimenti al Senato per definire compiutamente l'oggetto della discussione. Osserva come emerga con chiarezza la drammatica situazione della finanza locale, in ragione della profonda incertezza in cui versano le amministrazioni locali relativamente all'entità dei tagli cui saranno sottoposti. Ritiene quindi necessaria una revisione complessiva delle regole, superando la logica dei continui interventi assunti fino ad ora. Richiama in proposito la paradossale situazione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si vedono riconoscere spazi finanziari teoricamente superiori agli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno, introducendo una forte disparità tra i creditori in relazione alla regione in cui è ubicato l'ente debitore. Si associa quindi alla richiesta dell'onorevole Rughetti di prevedere una specifica discussione sul riordino complessivo del patto di stabilità interno.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ringraziare i deputati intervenuti, osserva come il Governo, pur avendo cercato di mantenere, nel corso dell'esame del provvedimento, un atteggiamento coerente, abbia tuttavia dovuto prendere atto della presenza di sensibilità diverse della maggioranza che lo sostiene in ciascuna Camera. Osserva, inoltre, come il provvedimento in esame debba essere inquadrato in una fase straordinaria e come esso potrà essere corretto, ove necessario, con successivi interventi legislativi. Con riferimento all'articolo 1, comma 17-quater, rileva che la norma, di iniziativa parlamentare, di fatto ha escluso, ex post, dai vincoli del patto di stabilità interno del 2012 tutti i pagamenti in conto capitale, creando un discrimine con gli enti locali che, per rispettare il patto, hanno, nel 2012, contenuto i predetti pagamenti, e introdotto una ragionevole aspettativa da parte degli enti di ulteriori future sanatorie, minando in tal modo la credibilità del patto e conseguentemente la capacità dello Pag. 83stesso di coinvolgere gli enti nel risanamento della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 5-bis, fa presente che la disposizione è volta a consentire la cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie, sia nazionali, che comunitarie e internazionali, anche al fine di determinare minori oneri per l'erario. Si tratta pertanto di operazioni relative a garanzie già in essere. La cessione della garanzia statale consentirebbe al soggetto garantito di acquisire provvista finanziaria a condizioni più vantaggiose e, conseguentemente, di ottenere risparmi in termini di minori interessi sulle suddette operazioni di finanziamento. Qualora gli interessi su tali operazioni fossero a carico dello Stato, ciò avrebbe effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Rileva che per lo Stato, inoltre, la cessione della garanzia e la connessa possibilità, per il soggetto garantito, di acquisire provvista finanziaria a condizioni più vantaggiose, si potrebbe tradurre in potenziali minori oneri, in conseguenza della minore probabilità di escussione della garanzia stessa. L'eventuale cessione della garanzia è subordinata, caso per caso, all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, in presenza delle seguenti condizioni: assenza di oneri aggiuntivi a carico dell'erario e/o di condizioni che ne aggravino la sua posizione di garante; esistenza di motivate ragioni di convenienza economico-finanziaria. Fa presente che tale previsione è volta ad evitare l'incremento dei rischi di escussione e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di riclassificazione come debito pubblico delle passività garantite dallo Stato. Con riferimento all'articolo 10, comma 4-ter, fa presente di condividere l'analisi degli effetti di dequalificazione della spesa determinati dalla norma in parola di iniziativa parlamentare, segnalando, inoltre, che la norma è suscettibile di rendere fragili i bilanci degli enti atteso che consente di finanziare spese ricorrenti con entrate non ricorrenti.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, nel concordare con le osservazioni svolte dal deputato Marchi sotto il profilo metodologico, osserva come occorrerà superare la prassi introdotta sul finire della scorsa legislatura di un esame, di fatto alternato, tra le due Camere. Ricorda, inoltre, come la questione delle differenze tra le regole in materia di ammissibilità delle proposte emendative nelle due Camere sia stata, anche in passato, sollevata più volte. Evidenzia in proposito, come al di là di una differente prassi applicativa, i due regolamenti non siano esattamente corrispondenti in materia, dovendosi applicare, alla Camera, la disposizione di cui all'articolo 96-bis, comma 7, che prescrive, ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, la stretta attinenza alla materia oggetto del decreto-legge. Ricorda inoltre come la questione dell'omogeneità dei decreti-legge sia stata oggetto di richiami anche da parte del Capo dello Stato, nonché di pronunce della Corte costituzionale. In proposito, si riserva di sottoporre la questione alla Presidenza della Camera e alla presidenza della omologa Commissione del Senato della Repubblica. Osserva inoltre come sia chiesto da più parti di assumere iniziative parlamentari efficaci sul versante della spesa pubblica. In proposito si riserva di sottoporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previa intesa anche con la presidenza della omologa Commissione del Senato della Repubblica, la proposta di avviare iniziative, in sede parlamentare, per contribuire al processo di revisione della spesa pubblica. Nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta per la valutazione delle proposte emendative presentate.

  La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.30.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore, avverte che sono stati presentati 6 emendamenti, che la presidenza ritiene ammissibili (vedi allegato). In qualità di relatore, attesa l'imminente scadenza del decreto-legge, formula un invito al relatore su tutti gli emendamenti presentati, rappresentando che, ove non accolto l'invito, il parere sarà contrario. Chiede al rappresentante Pag. 84del Governo di esprimere il proprio parere su tutti gli emendamenti presentati.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI formula invito al ritiro su tutti gli emendamenti presentati, esprimendo in mancanza parere contrario.

  Tommaso CURRÒ (M5S), non accogliendo l'invito al ritiro del suo emendamento 5-bis.1, ribadisce come non appaia chiaro il regime giuridico applicabile alla cessione di garanzia da parte dello Stato e rileva come vi sarebbe un rischio di incremento degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Chiede inoltre al Governo di chiarire quali siano le istituzioni finanziarie che potranno essere cessionarie della garanzia e quindi eventualmente rivalersi nei confronti dello Stato, in caso di mancato pagamento dei debiti garantiti.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) ribadisce la contrarietà alla norma di cui all'articolo 5-bis, evidenziando come essa, superando il criterio cronologico per il pagamento dei debiti, introduca eccessivi elementi di discrezionalità. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in esame.

  Francesco CARIELLO (M5S) evidenzia come molti colleghi abbiano dichiarato di condividere le perplessità espresse in proposito all'articolo 5-bis. Invita pertanto tutti a votare a favore della soppressione della richiamata disposizione.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) osserva come il provvedimento lasci aperti diversi problemi, che potranno essere risolti attraverso successivi interventi legislativi Sottolinea, tuttavia, come il Parlamento non possa assumersi la responsabilità della mancata conversione del decreto-legge in esame. Ritiene quindi che sarebbe più opportuna, da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, la presentazione di un ordine del giorno sull'argomento, che potrebbe, a suo avviso, trovare l'accoglimento da parte del Governo.

  Rocco PALESE (PdL) rileva come manchino i tempi tecnici per modificare ulteriormente il decreto-legge in esame e ricorda come lo stesso Governo abbia manifestato perplessità su alcune disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Sottolinea come il provvedimento in esame sia stato lungamente atteso dal mondo delle imprese.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, concordando con le valutazioni del deputato Tabacci, invita i deputati del MoVimento 5 Stelle a presentare sull'argomento un ordine del giorno, che vedrebbe, a suo avviso il parere favorevole del Governo.

  Laura CASTELLI (M5S) osserva come sia assurdo che il Governo non fornisca risposte chiare ai quesiti posti dai deputati del suo gruppo. Fa presente che il suo gruppo insisterà nelle richieste di chiarimento formulate al Governo, pur non intendendo ritardare la conversione del decreto-legge.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, fa presente alla deputata Castelli che il rappresentante del Governo ha fornito chiarimenti, a suo avviso, sufficienti in merito alle questioni poste.

  Tommaso CURRÒ (M5S) ribadisce le richieste di chiarimento già precedentemente formulate.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce le precisazioni già rese, suffragate, per altro, dalla documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

  La Commissione respinge l'emendamento Currò 5-bis.1.

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  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), non accogliendo l'invito al ritiro dell'emendamento Currò 5-bis.2, ribadisce la necessità di chiarire la portata applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, con particolare riferimento alle istituzione finanziarie cessionarie interessate.

  Maino MARCHI (PD) osserva come sia urgente procedere all'approvazione del provvedimento e come non sussistano le condizioni per apportare ulteriori modifiche, malgrado le criticità rilevate. Ricorda come al Senato il decreto-legge sia stato approvato con il voto favorevole di tutti i gruppi.

  Laura CASTELLI (M5S) fa presente che i senatori del MoVimento 5 Stelle si sono astenuti sull'emendamento dei relatori, mentre hanno votato a favore del provvedimento nel suo complesso. Ricorda che, anche presso quel ramo del Parlamento, i senatori del MoVimento 5 Stelle abbiano presentato proposte emendative sulle disposizioni in discussione.

  Lello DI GIOIA (Misto) rileva come sia legittima la richiesta di un gruppo di opposizione di discutere i propri emendamenti, ma osserva che la maggioranza ha il dovere di procedere rapidamente alla conversione del decreto-legge in esame.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore, fa presente che al Senato vi era il tempo e l'opportunità di modificare e migliorare il provvedimento, mentre l'imminente scadenza del medesimo non consente ulteriori modifiche in questa fase dell'esame.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Currò 5-bis.2, Castelli 5-bis.3 e Castelli 10.1.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), non accogliendo l'invito al ritiro dell'emendamento 10-quater.1, osserva come si intervenga in maniera disorganica su questioni fondamentali, sottolineando come, malgrado le modifiche, rimangano retaggi dell'impostazione seguita dal precedente Governo, da cui quasi tutti i gruppi avevano dichiarato di prendere le distanze.

  La Commissione respinge l'emendamento Castelli 10-quater.1.

  Stefano BORGHESI (LNA) non accogliendo l'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 10-quater.2, sottolinea come la proposta emendativa sia volta a dare un riconoscimento agli enti locali virtuosi, che dovrebbero beneficiare di un trattamento di favore in ragione della buona amministrazione da essi condotta.

  La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 10-quater.2.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle commissioni competenti e del comitato per la legislazione.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesco BOCCIA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL, indi del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 11.50.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
C. 875 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2013

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 28 maggio 2013, fa presente che la misura percentuale indicata all'articolo 7 della Convenzione, che definisce gli utili delle imprese assoggettati alla nuova disciplina, nella sua esiguità, appare confacente alla fattispecie e all'esigenza di preservare un criterio di stima di eventuali effetti improntato alla prudenza. Rileva quindi che la misura del 25 per cento di cui all'articolo 13 della Convenzione, come incidenza delle plusvalenze sull'ammontare complessivo degli utili di capitale, appare ampiamente prudenziale alla luce dei rendimenti medi osservati per analoghe fattispecie di investimento. Precisa che le disposizioni in materia di compensi e gettoni di presenza dei membri di consigli di amministrazione e quelle relative ai compensi degli artisti e degli sportivi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 della Convenzione non determinano effetti fiscali negativi a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento all'articolo 16, concernente compensi e gettoni di presenza, fa presente che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Inoltre, in merito all'articolo 17, concernente artisti e sportivi, chiarisce che, nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Evidenzia altresì che i dati utilizzati per produrre la stima delle minori entrate derivanti dall'articolo 22 della Convenzione in materia di altri redditi sono stati rilevati dai dati delle dichiarazioni dei soggetti tenuti alla presentazione del modello 770. in relazione alle osservazioni formulate dall'onorevole Tabacci, rileva che le previsioni di cui all'articolo 26 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni fiscali, sono state adeguate al più recente standard internazionale richiesto dall'OCSE, comprendendo anche il superamento del segreto bancario, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali dei due paesi di intensificare la cooperazione in tale ambito e di accrescere il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

  Antonio LEONE (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C.875 e abb., recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012; Pag. 87
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   la misura percentuale indicata all'articolo 7 della Convenzione, che definisce gli utili delle imprese assoggettati alla nuova disciplina, nella sua esiguità, appare confacente alla fattispecie e all'esigenza di preservare un criterio di stima di eventuali effetti improntato alla prudenza;
   la misura del 25 per cento di cui all'articolo 13 della Convenzione, come incidenza delle plusvalenze sull'ammontare complessivo degli utili di capitale, appare ampiamente prudenziale alla luce dei rendimenti medi osservati per analoghe fattispecie di investimento;
   le disposizioni in materia di compensi e gettoni di presenza dei membri di consigli di amministrazione e quelle relative ai compensi degli artisti e degli sportivi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 della Convenzione non determinano effetti fiscali negativi a carico della finanza pubblica;
   i dati utilizzati per produrre la stima delle minori entrate derivanti dall'articolo 22 della Convenzione in materia di altri redditi sono stati rilevati dai dati delle dichiarazioni dei soggetti tenuti alla presentazione del modello 770;
   le previsioni di cui all'articolo 26 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni fiscali, sono state adeguate al più recente standard internazionale richiesto dall'OCSE, comprendendo anche il superamento del segreto bancario, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali dei due paesi di intensificare la cooperazione in tale ambito e di accrescere il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;
   appare opportuno aggiornare, alle proiezioni relative agli anni 2014 e 2015, il riferimento previsto all'articolo 3, comma 1;
   rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:
della proiezione, per il medesimo anno, con le seguenti: delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015,».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta che riprenderà al termine della sede referente.

  La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 13.10.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 maggio 2013.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione agli articoli 1 e 2, segnala che la stima di 18,2 milioni di euro degli oneri per interessi da parte dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni, rimborsati dallo Stato, è da ritenersi superiore alle effettive necessità in quanto, Pag. 88in base a criteri prudenziali, si è ipotizzato che l'intera platea dei comuni ricorra al limite massimo di anticipazione, mentre è verosimile ritenere che ciò avvenga solo per un numero inferiore di enti che richiedano un'anticipazione inferiore al massimo consentito. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 1, comma 4, conferma l'effettiva disponibilità delle risorse per un importo pari a 12,5 milioni di euro nell'anno 2013 relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) e delle risorse relative al fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 5,1 milioni di euro nell'anno 2013. Con riferimento ai chiarimenti richiesti circa i criteri di determinazione dei risparmi correlati al divieto di cumulo, per i membri del Parlamento nominati componenti del Governo, del trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge n. 212 del 1952 con l'indennità parlamentare, precisa che, in via generale, gli stanziamenti di bilancio relativi al predetto trattamento stipendiale vengono determinati a legislazione vigente e in base alla composizione della compagine governativa in carica al momento in cui viene presentato il disegno di legge di bilancio triennale ovvero entro il 15 ottobre di ogni anno. Rileva che le predette previsioni vengono aggiornate, qualora necessario, con il provvedimento di assestamento del bilancio, tenendo conto delle eventuali variazioni nella composizione del Governo. Precisa che i risparmi conseguenti alla misura in esame sono stati determinati, come correttamente avvenuto nella relazione tecnica, sulla base della compagine governativa attualmente in carica e del trattamento economico previsto dalla legislazione vigente, fermo restando che gli stanziamenti di bilancio eccedenti rispetto ai risparmi quantificati sarebbero, comunque, acquisiti all'Erario come economia di spesa al termine dell'esercizio finanziario. In relazione alle osservazioni, nonché alla richiesta di chiarimenti formulata in ordine alle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga fa presente che, in merito alla copertura del rifinanziamento per ammortizzatori in deroga per 250 milioni di euro per l'anno 2013, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la stessa è pienamente assicurata mediante corrispondente riduzione per lo stesso anno del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007 destinato al finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello. Rileva pertanto che l'attuazione mediante relativo decreto ministeriale delle misure relative ai predetti sgravi contributivi non potrà che avvenire, a normativa vigente, nei limiti delle somme residue del predetto Fondo. Con riferimento alle somme iscritte nel Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (capitolo 1650 – Ministero dello sviluppo economico), fa presente che la riduzione del Fondo non pregiudica gli interventi già previsti. Ricorda in proposito che l'atto del Governo n. 548 del corrente anno, in cui veniva proposta la ripartizione delle somme previste nel predetto capitolo non ha ricevuto il previsto parere delle Commissioni parlamentari. In merito, poi, all'opportunità di integrare il testo normativo con l'indicazione dell'ammontare delle entrate non riassegnate, ritiene tale indicazione superflua, in quanto già espressamente risultante nella relazione tecnica. Precisa, inoltre, che la medesima formulazione, come riportato dalla stessa Commissione, è stata adottata per l'articolo 34, comma 36, del decreto-legge n. 179 del 2012. In merito all'osservazione del relatore sull'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione dell'Accordo internazionale con la Libia, ricorda che l'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, ha previsto, tra l'altro, le modalità per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato, firmato a Bengasi, Pag. 89valutati in 180 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028 per un importo complessivo di 3.600 milioni. Rileva che, con l'articolo 8 del suddetto Trattato, l'Italia infatti si è impegnata a finanziare la realizzazione di progetti infrastrutturali concordati nel limite di 5 miliardi di dollari americani per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni. Fa presente che, nel corso del 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha impegnato le predette risorse dal 2009 al 2028 per la realizzazione di progetti infrastrutturali, tra i quali, in particolare, la superstrada Rass-Ajdir-Imsaad. A seguito degli eventi verificatisi in Libia nel 2011 e, in particolare, alla risoluzione 1973/2011 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, fa presente che il Ministero aveva convenuto sull'opportunità di non dare luogo ad alcun pagamento connesso all'esecuzione del citato Trattato, anche in relazione al mancato avvio della fase esecutiva dei lavori. Di conseguenza, rileva che le somme impegnate non sono state erogate e sono utilizzate in quota parte per la copertura del presente provvedimento. Con riferimento all'utilizzo delle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel ribadire quanto già espresso nella relazione tecnica; fa presente che il CIPE dovrà provvedere alla riprogrammazione degli interventi già deliberati, relativamente alla quota nazionale, tenendo conto degli impegni già assunti. In merito alle osservazioni relative alla dequalificazione della spesa, ricorda, come segnalato dal relatore, che quote significative del Fondo sono assegnate ad interventi di parte corrente per delibere del CIPE e con provvedimenti legislativi precedenti. In relazione alla verifica degli andamenti di spesa relativi agli ammortizzatori in deroga, di cui all'articolo 4, comma 2, conferma, come peraltro indicato nel testo normativo e nella relazione tecnica, che l'INPS effettuerà i compiti di monitoraggio previsti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare circa l'opportunità, come richiesto dal relatore, di integrare la clausola di neutralità finanziaria. Con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore in merito ai profili di copertura finanziaria relativi all'articolo 4, comma 3, fa presente che le risorse iscritte nel conto residui e destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà per un importo di euro 57.635.541 sono presenti sul piano gestionale 6 del capitolo n. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerente il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Per quanto attiene alle ragioni per le quali è stata disposta la riassegnazione all'entrata delle suddette somme, rappresenta che si tratta di importi impegnati negli anni dal 2008 al 2012 in corrispondenza dei quali non è intervenuta l'emanazione, nel medesimo anno dell'impegno, del relativo decreto di ammissione al contributo di solidarietà sulla base delle domande presentate dalle aziende interessate, con la conseguenza che sul predetto impegno sono rimaste delle somme non utilizzate. L'erogazione del contributo di solidarietà è infatti frutto di una procedura a formazione progressiva, che risulta particolarmente articolata, riconducibile a diverse fasi che si succedono in un lasso di tempo piuttosto lungo, con conseguente disallineamento temporale tra l'assunzione dell'impegno e il momento dell'individuazione certa del creditore. Per effetto di quanto sopra esposto, rileva che la norma prevede il versamento all'entrata delle somme in parola per la successiva riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa per essere destinate alle medesime finalità. Con riferimento alla formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare circa l'opportunità segnalata dal relatore, al fine di garantire l'allineamento tra la formulazione del testo e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, di integrare la norma, come previsto in casi analoghi, prevedendo esplicitamente che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori Pag. 90spese e delle maggiori entrate recate dal provvedimento.
  Per quanto concerne l'articolo 4, comma 4, in materia di personale a tempo determinato in servizio nelle pubbliche amministrazioni, fa presente che la disposizione in esame stabilisce il differimento «ex lege» al 31 dicembre 2013 del termine del 31 luglio 2013, previsto all'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, riguardante la proroga dei contratti a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012, che avevano già superato il limite dei 36 mesi previsti dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Fa presente pertanto che tale provvedimento non comporta la necessità di procedere alla stipula di nuovi accordi decentrati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, mediante le procedure previste dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Rileva inoltre che la trasformazione dei contratti in esame in contratti a tempo indeterminato risulta essere esclusa dalla previsione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede che l'eventuale violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ciò posto, precisa che le procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione dei titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sono dettagliatamente descritte al comma 1 dell'articolo 401 della legge n. 228 del 2012, che condiziona tale reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni. Con riferimento all'articolo 4, comma 5, recante sportelli unici per l'immigrazione, ricorda che il relatore ha osservato che la proroga dell'utilizzo del personale impiegato presso gli sportelli unici per l'immigrazione e presso gli uffici immigrazione delle Questure potrebbe determinare, in base alla normativa vigente in materia, il presupposto per la stabilizzazione del personale stesso, con conseguenti oneri di carattere permanente. Nel merito, fa presente che la disposizione in esame prevede la proroga del termine contenuto nell'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, in cui viene fatto salvo il disposto dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 225, che ha espressamente escluso l'applicazione della normativa vigente in materia di stabilizzazione di tali rapporti a tempo determinato. In particolar modo viene esclusa l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre del 2001, n. 368, dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Anche in relazione a tale personale, richiama il disposto dell'articolo 1, comma 401, della legge n. 228 del 2012, analogamente a quanto rappresentato sul comma 4. Riguardo ai motivi per cui nel prospetto riepilogativo non sono stati scontati gli effetti finanziari, evidenzia che, trattandosi di riassegnazione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, accertate secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, gli effetti finanziari si sconteranno al momento del versamento all'entrata delle risorse del citato Fondo. Relativamente alle richieste di chiarimenti formulate dal deputato Rughetti – circa l'assenza di oneri per interessi a carico dei comuni per le anticipazioni di tesoreria ivi previste, nonché sull'inclusione o meno degli immobili di categoria A7 tra quelli oggetto di sospensione dal pagamento dell'IMU – fa presente che la stima di 18,2 milioni di euro degli oneri per interessi da parte dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni, rimborsati dallo Stato, è da ritenersi superiore all'effettiva necessità in quanto, in base a criteri prudenziali, si è ipotizzato che l'intera platea dei comuni ricorra al limite massimo di anticipazione, mentre è verosimile ritenere che ciò avvenga solo Pag. 91per un numero inferiore di enti che richiedano un'anticipazione inferiore al massimo consentito. Conseguentemente, allo stato, non sussistono rischi di oneri per interessi non coperti a carico dei comuni interessati. Circa l'inclusione o meno degli immobili di categoria A7 tra quelli per i quali è stata prevista la sospensione dell'IMU, rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze e agli approfondimenti che potranno essere svolti al riguardo presso le Commissioni di merito durante l'esame in sede referente.

  Generoso MELILLA (SEL) osserva che i dipendenti pubblici o di aziende private sono obbligatoriamente collocati in aspettativa durante il mandato parlamentare, mentre gli esercenti libere professioni possono continuare a svolgere le relative attività. Chiede quindi al ripresentante del Governo se tale circostanza sia stata tenuta in considerazione nella formulazione della norma sul divieto di cumulo tra indennità parlamentare e trattamento stipendiale dei membri del Governo.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva un approfondimento in merito.

  Rocco PALESE (PdL), nel richiamare i proprio intervento svolto nella seduta del 29 maggio 2013, ricorda come il Governo dovrebbe chiarire il numero dei soggetti interessati alla proroga del contratto a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 4, nonché i relativi oneri. Ritiene quindi non corretto quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva come lo sforamento del termine di 36 mesi per tali rapporti di lavoro potrebbe comportare ulteriori criticità e richieste di stabilizzazione.

  Giulio MARCON (SEL), nel richiamare le considerazioni svolte dal deputato Palese, sottolinea come il suo gruppo sarebbe favorevole alla stabilizzazione dei titolari di contratti a tempo determinato con le pubbliche amministrazioni. Evidenzia inoltre come in merito alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, vi sia una carenza informativa che il Governo dovrebbe colmare.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce come la proroga avverrà nell'ambito delle risorse già stanziate per l'anno 2013 e deposita agli atti della Commissione una tabella riepilogativa dei soggetti interessati alla proroga di cui all'articolo 4, comma 4.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimersi nuovamente sul testo con riferimento alle modifiche che le Commissioni di merito riterranno di apportare.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere.

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012);
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   la stima di 18,2 milioni di euro relativa agli oneri per interessi di cui all'articolo 1, comma 3, risulta prudenziale, in quanto ipotizza che l'intera platea dei comuni ricorra al limite massimo di anticipazione, ed è pertanto da ritenersi superiore alle effettive necessità di spesa;
   il fondo per interventi strutturali di politica economica e l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente, dei quali si Pag. 92prevede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, recano le necessarie disponibilità;
   i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni relative al trattamento stipendiale dei membri del Governo sono stati determinati sulla base della compagine governativa attualmente in carica e del trattamento economico come disciplinato dal presente provvedimento, nonché dell'ammontare degli stanziamenti destinati ai suddetti trattamenti risultanti dalla legge di bilancio relativa al triennio 2013-2015;
   l'utilizzo del fondo destinato al finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), non pregiudica l'attuazione dei predetti sgravi contributivi dal momento che tale attuazione potrà avvenire solo nei limiti delle somme che residuano nel fondo;
   la formulazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1, risulta esaustiva, anche alla luce del contenuto della relazione tecnica, in quanto indica la quota delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non riassegnate che devono restare acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
   l'utilizzo del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
   l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2, risulta coerente con quanto convenuto dal Governo in merito all'opportunità di non dar luogo ad alcun pagamento connesso all'esecuzione del trattato ratificato con la suddetta legge n. 7 del 2009, a seguito degli eventi verificatisi in Libia nel corso del 2011 e della risoluzione 1973/2011 del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
   l'utilizzo del fondo per lo sviluppo e la coesione del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto, come indicato nella relazione tecnica, il CIPE dovrà provvedere alla riprogrammazione degli interventi, e non comporta una dequalificazione della spesa, posto che quote significative del medesimo fondo già possono essere assegnate ad interventi di parte corrente;
   l'INPS provvederà ai compiti di monitoraggio, anche preventivo, della spesa relativa alla concessione degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 4, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, tuttavia, appare, comunque, opportuno integrare la relativa clausola di neutralità finanziaria, conformemente alla prassi contabile vigente;
   le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, in materia di contratti di solidarietà, sono iscritte nel capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al fondo sociale per l'occupazione e la formazione, e sono state riassegnate all'entrata in considerazione del fatto che si tratta di somme per le quali, negli anni dal 2008 al 2012, non è intervenuta l'emanazione del decreto di ammissione al contributo di solidarietà sulla base delle domande presentate dalle aziende interessate;
   la proroga al 31 dicembre 2013 dei contratti per il personale a tempo determinato in servizio nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonché di quelli relativi al personale impiegato presso gli sportelli unici per l'immigrazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 4, non può dare adito alla richiesta di trasformazione dei relativi Pag. 93rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, potendo tale trasformazione avvenire soltanto nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, attraverso le modalità puntualmente disciplinate dall'articolo 401, comma 1, della legge n. 228 del 2012;
   gli effetti finanziari derivanti dalla riassegnazione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, accertate secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, come previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, saranno computati in bilancio solo al momento del versamento all'entrata delle citate risorse e, pertanto, non possono essere evidenziati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari;
   il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tiene conto esclusivamente delle innovazioni normative apportate dal provvedimento legislativo al quale è allegato;
   rilevata, comunque, l'opportunità per il futuro, al fine di garantire una maggiore trasparenza, di evidenziare dettagliatamente, nella relazione tecnica, non solo gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento legislativo a cui essa si riferisce, ma anche quelli concernenti norme vigenti strettamente connesse al primo, anche in virtù di procedure amministrative;
   rilevata altresì l'opportunità di introdurre all'articolo 4, comma 3, una espressa clausola di compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'utilizzo delle somme iscritte in conto residui e destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   all'articolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento derivanti dal presente comma, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) e Giulio MARCON (SEL) annunciano l'astensione dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

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