CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2013
24.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.
Atto n. 8.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Bruno CENSORE (PD), relatore, con riferimento allo schema di decreto in esame, rileva che, secondo la relazione Pag. 65tecnica, la riorganizzazione delle scuole di formazione militare potrebbe far emergere «esigenze direttamente legate all'attuazione dei singoli provvedimenti», alle quali si farebbe fronte mediante la «programmazione ordinaria del Dicastero, in relazione alle effettive tempistiche di realizzazione». Osserva che, sul punto, la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio. Sottolinea che andrebbe quindi precisata la natura delle richiamate esigenze, al fine di chiarire se tali esigenze possano essere connesse – per esempio – all'adeguamento degli spazi e delle dotazioni strumentali degli istituti cui saranno assegnate le funzioni degli istituti soppressi. Rileva che andrebbe inoltre chiarito se, in fase di prima applicazione, l'eventuale insorgenza di oneri possa essere compensata, nell'ambito del medesimo esercizio finanziario, dalle economie di scala derivanti dal programma di riordino. Precisa che, in caso di disallineamento temporale, il maggior onere relativo ad un anno non potrebbe essere compensato da risparmi negli esercizi successivi.

  Il sottosegretario Sesa AMICI conferma che il Ministero della difesa provvederà, nell'ambito della propria programmazione ordinaria e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'eventuale adeguamento degli spazi e delle dotazioni strumentali degli istituti cui saranno assegnate le funzioni di quelli oggetto di soppressione.

  Giulio MARCON (SEL) osserva come il provvedimento in esame rechi elementi di genericità con particolare riferimento alla modalità con cui sarà ricollocato il personale civile e militare attualmente in servizio presso gli istituti militari in via di soppressione e alla destinazione degli immobili attualmente adibiti a sede delle medesime scuole.

  Fabio MELILLI (PD) osserva come il provvedimento disponga la soppressione ovvero l'accorpamento di talune scuole militari. Rileva come occorrerebbe fornire al Parlamento una adeguata informazione in ordine alla destinazione degli immobili attualmente adibiti a sede di tali istituti di formazione.

  Angelo RUGHETTI (PD), associandosi alle considerazioni svolte dai deputati Marcon e Melilli, rileva come i richiamati immobili potrebbero essere ceduti gratuitamente ai comuni che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

  Giulio MARCON (SEL) ribadisce l'opportunità di approfondire l'entità dei risparmi che deriveranno dalla dismissione degli immobili attualmente adibiti a sede degli istituti di formazione militare in via di soppressione.

  Laura CASTELLI (M5S) fa presente che il suo gruppo sarebbe, in linea di principio, favorevole alla chiusura delle scuole militari, rilevando tuttavia come il provvedimento sembri recare talune incongruenze, che meriterebbero un ulteriore approfondimento.

  Bruno CENSORE (PD), relatore, formula la seguente proposta:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione (atto n. 8);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale il Ministero della difesa provvederà, nell'ambito della propria programmazione ordinaria e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'eventuale adeguamento degli spazi e delle dotazioni strumentali degli istituti cui saranno assegnate Pag. 66le funzioni di quelli oggetto di soppressione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Relazione al Parlamento). – 1. Il Ministro della difesa trasmette al Parlamento una relazione sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento al personale e agli immobili.».

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della sede consultiva.

  La seduta, sospesa alle 10.20, riprende alle 10.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.
Atto n. 7.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 maggio 2013.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, riguardo alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 9, comma 1, conferma la necessità di riformularla precisando che rimangono comunque ferme le disposizioni legislative vigenti in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

  Giuseppe DE MITA (SCpI), relatore, nel richiamare il dibattito svoltosi nella seduta del 15 maggio 2013, formula la seguente proposta:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio (atto n. 7);
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che la Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato (UTS) assicuri le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio;
    per il conseguimento di livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio, che ne assume la responsabilità esclusiva;
    viene demandata al presente schema di regolamento l'adozione delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali, prevedendosi tra l'altro che la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici debba essere attuata attraverso l'istituzione di un unico ufficio in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa statale sostenuta per l'esercizio delle medesime funzioni;
   rilevato che:
    lo schema di regolamento delinea un percorso articolato in una fase transitoria, relativa al 2014, che comprende l'avvio di un processo di ricognizione e di prima classificazione delle spese che potranno formare oggetto di gestione unitaria (articolo 7) e in una fase a regime a partire dal 2015 che prevede, tra l'altro, che i responsabili degli uffici unici dovranno procedere all'approvvigionamento Pag. 67attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (articolo 8);
    le disposizioni dello schema di regolamento sono state adottate prima di quelle recanti il riordino delle province, la cui attuazione è stata sospesa ai sensi della legislazione vigente fino al 31 dicembre 2013, rendendo in tal modo più difficoltosa l'effettiva realizzazione dei programmati obiettivi di risparmio;
    tali obiettivi di risparmio saranno resi possibili da una più analitica valutazione del bilanciamento tra maggiori investimenti connessi alle nuove funzioni e contenimento e riorganizzazione della spesa;
   considerato tuttavia che:
    tali obiettivi non sono stati computati ai fini delle determinazione dei vigenti saldi di finanza pubblica, come risulta dalla relazione tecnica riferita all'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012;
    la misura dei risparmi effettivamente conseguiti pertanto non influisce sui saldi di finanza pubblica quali risultanti dalla legislazione vigente e sarà accertabile soltanto in sede di consuntivo;
   rilevata comunque l'opportunità di:
    monitorare costantemente l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa registrati a consuntivo, comunicando gli esiti del monitoraggio al Parlamento attraverso un'apposita relazione, in modo da verificare l'efficacia degli interventi adottati;
    riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 9, comma 1, in maniera conforme alla vigente prassi contabile precisando altresì che, come confermato dal rappresentante del Governo, rimangono comunque ferme le disposizioni legislative vigenti in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
    fissare gli obiettivi programmatici di risparmio, di cui all'articolo 9, comma 2, dello schema di regolamento, in misura pari ad almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 95 del 2012,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
  Art. 9. – (Clausola di neutralità finanziaria). – 1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche e ad essa si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 1, comma 115, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Restano ferme la garanzia del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'obiettivo di riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 95 del 2012.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Relazione al Parlamento). – 1. In sede di prima attuazione, per il triennio 2016-2018, il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione concernente i risparmi conseguiti nell'anno precedente per effetto dell'adozione delle misure di razionalizzazione della spesa previste dal presente regolamento;

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  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la coerenza tra le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1, lettere c), e) e f), e 2, con quelle attribuite alle istituzioni di rappresentanza territoriale, anche al fine di una razionalizzazione della spesa volta ad evitare lo svolgimento di funzioni già esercitate da altre istituzioni dello Stato.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta formulata dal relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quale sia la posizione del Governo in merito all'abolizione delle province ed al relativo impatto finanziario.

  Maino MARCHI (PD), nel richiamare le perplessità già emerse nel corso della seduta del 15 maggio, rileva come occorrerebbe, a suo avviso, rafforzare l'osservazione contenuta nella proposta del relatore, facendo riferimento all'attuabilità del riordino delle amministrazioni territoriali.

  Giuseppe DE MITA (SCpI), relatore, nel richiamare le osservazioni dell'onorevole Marchi, rileva come il punto non sia solo quello di approfondire le conseguenze del mancato riordino delle province, ma anche quello di valutare le conseguenze dell'attribuzione di talune funzioni da esse esercitate ad altre strutture dello Stato. In particolare, ricorda come alcune funzioni di rappresentanza in materia di diritti civili siano state attribuite alle prefetture mutandone profondamente la natura giuridica. Sottolinea come occorra comunque evitare la duplicazione dell'esercizio delle medesime funzioni e rileva come la I Commissione, attraverso l'osservazione contenuta nella sua proposta, potrà essere sollecitata ad un approfondimento in tale senso. Esprime quindi la sua disponibilità a modificare la sua proposta, ove la Commissione lo ritenesse opportuno.

  Angelo RUGHETTI (PD), nel concordare con l'onorevole Marchi, rileva come, nelle more dell'abolizione delle province, sarebbe opportuno che il provvedimento in esame recasse una norma di chiusura allo scopo di evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle medesime funzioni da parte di enti diversi.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) rileva come la I Commissione debba affrontare in maniera approfondita la tematica in esame, evidenziando come la definizione della questione non possa che avvenire in quella sede.

  Mauro GUERRA (PD), nel ricordare come il Presidente del Consiglio dei ministri abbia fatto riferimento anche nel suo discorso programmatico alla necessità di procedere all'abolizione definitiva delle province, osserva come tuttavia non si possa, nelle more, tralasciare i problemi relativi al riordino delle funzioni e come quindi occorra sollecitare la I Commissione ad un approfondimento in tale senso.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ricordare il richiamo del Presidente del Consiglio dei ministri alla necessità di procedere all'abolizione definitiva delle province, concorda sull'opportunità che la I Commissione svolga un ulteriore approfondimento sul tema del riordino delle funzioni sulla scorta dell'osservazione proposta dal relatore.

  Giuseppe DE MITA (SCpI), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, riformula la sua proposta (vedi allegato).

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la nuova proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giuseppe GALATI (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché delle seguenti categorie di personale: spedizionieri doganali, lavoratori di aziende in crisi-poligrafici, personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, lavoratori marittimi, lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti. Fa presente, altresì, che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, composto di 16 articoli e di due tabelle, è corredato di relazione tecnica, redatta dall'INPS e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 16, recanti disposizioni di carattere generale osserva che alle misure di armonizzazione in esame, di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, la relazione tecnica al medesimo decreto-legge n. 201 non ha attribuito specificamente effetti finanziari, mentre la medesima indica effetti di risparmio per il decennio 2013-2022. Quanto all'indicazione della relazione tecnica secondo la quale il provvedimento «evidenzia risparmi complessivi per circa 1.184 milioni di euro nel decennio 2013-2022», rileva che tale importo fa riferimento alla somma dei risparmi annuali, come indicati nella tabella sopra riportata. Osserva pertanto che i risparmi annui da iscrivere nei tendenziali dovrebbero essere quelli indicati nella tabella medesima in relazione a ciascun esercizio finanziario, con un effetto a regime dal 2022 di circa 234 milioni di euro. Ritiene in proposito che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, il quale dovrebbe precisare altresì come i medesimi effetti vadano iscritti in relazione ai diversi saldi di finanza pubblica. In linea generale, osserva che le quantificazioni contenute nella relazione tecnica, sono frutto di operazioni non completamente esplicitate, in quanto basate su dati riferiti alle singole posizioni dei soggetti interessati. Con riferimento agli articoli da 2 a 5, recanti disposizioni sul personale del comparto sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, osserva che la relazione tecnica sembrerebbe evidenziare solo i risparmi per la mancata corresponsione delle rate di pensione, a seguito del ritardato accesso al pensionamento, mentre non sembrerebbero conteggiate le maggiori spese corrispondenti al maggiore importo di pensione maturato proprio grazie al ritardato accesso al pensionamento. Pertanto, appare necessario chiarire se i risparmi quantificati siano al netto oppure al lordo di tali maggiori spese. Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni riguardanti gli spedizionieri doganali, rileva che, dal momento che il comma 2 modifica il decreto legislativo n. 42 del 2006 in materia di totalizzazione, la norma sembrerebbe consentire la riliquidazione di pensioni già in essere. Pertanto ritiene necessario acquisire chiarimenti anche in merito alla corresponsione degli arretrati nei primi anni, oltre che delle spese relative all'anticipo dei trattamenti, a coloro che, grazie alla norma in esame, conseguono un anticipo nell'accesso al pensionamento. Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni riguardanti i lavoratori poligrafici, appare opportuno acquisire la stima del maggiore onere per cassa integrazione che si determinerà per la più prolungata permanenza Pag. 70nel trattamento dei soggetti che, in assenza della disposizione in esame, avrebbero avuto accesso al pensionamento anticipato. Con riferimento all'articolo 8, recante disposizioni per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto, ritiene necessario acquisire i dati e i parametri necessari alla verifica della congruità dei risparmi quantificati dalla relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni riguardanti i lavoratori marittimi, fa presente che appare necessario acquisire ulteriori informazioni circa i parametri posti alla base della quantificazione, con particolare riferimento allo slittamento medio dell'accesso al pensionamento in caso di pensione anticipata di cui al comma 2. Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo ballo – rileva di non avere nulla da osservare dal momento che, come anche precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione non comporta, di fatto, mutamenti nelle modalità di accesso al pensionamento per la categoria di lavoratori in esame. Con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo attori – ritiene necessario acquisire i dati posti alla base della quantificazione. Con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo canto – appare opportuno acquisire gli ulteriori elementi utilizzati per la quantificazione. Con riferimento all'articolo 13, recante disposizioni riguardanti gli sportivi professionisti, segnala che la relazione tecnica non fornisce alcun dato a supporto dell'affermata irrilevanza degli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni in esame. Con riferimento all'articolo 14, commi 1 e 2, recante perdita del titolo abilitante allo svolgimento di specifica attività lavorativa, non ha nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 14, commi 3, 4 e 5, recanti disposizioni riguardanti i controllori di volo, non ha nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 15, recante deroghe, appaiono opportuni chiarimenti in merito ai dati sottostanti le quantificazioni, con particolare riferimento alle motivazioni che sottendono il significativo incremento delle pensioni vigenti nel 2019.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere gli opportuni approfondimenti sulle questioni segnalate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 10.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.
Testo unificato C. 118 Mogherini, C. 878 Spadoni, C. 881 Migliore.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea ROMANO (SCpI), relatore, ricorda che il testo unificato in esame, elaborato dalla Commissione di merito in data 20 maggio 2013, deriva dall'abbinamento di quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare, volti ad autorizzare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta Pag. 71contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012. Segnala che, nella scorsa legislatura il Governo, aveva presentato al Senato un analogo disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul (A.S. 3654), corredato di relazione tecnica. Rileva che il testo unificato in esame riprende il contenuto dell'A.S. 3654, differenziandosi tuttavia in riferimento ai seguenti aspetti: non è stata riproposta la norma che consentiva al Governo di non applicare alcune disposizioni della Convenzione, in virtù del diritto in tal senso riconosciuto agli Stati e all'Unione europea dall'articolo 78 della Convenzione stessa; non è stata riproposta la clausola di salvaguardia in base alla quale le misure amministrative connesse all'attuazione della Convenzione dovevano essere assicurate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento agli articoli 1 e 2 del testo unificato, rileva come sarebbe opportuno che siano forniti elementi di quantificazione che indichino, in relazione a ciascun intervento previsto dalla Convenzione, le spese da sostenere in ciascun esercizio finanziario, precisando altresì gli stanziamenti con i quali farvi fronte. Fa presente che andrebbero altresì chiariti i seguenti profili: se le ulteriori attività, per un importo di 3,5 milioni di euro, indicate nella precedente relazione tecnica, trovino anch'esse capienza negli stanziamenti previsti a legislazione vigente; se e in quale misura la mancata previsione, da parte del testo unificato in esame, dell'esercizio del diritto di «riserva» di non applicazione di alcune disposizioni della Convenzione possa determinare oneri aggiuntivi il cui ammontare andrebbe quantificato indicando le risorse con cui farvi fronte. Segnala come tali chiarimenti appaiano utili, in particolare, con riferimento alla mancata riproposizione della riserva circa l'applicazione dell'articolo 30, comma 2, in materia di risarcimenti alle vittime da parte dello Stato, qualora la riparazione del danno non sia garantita da altre fonti, e all'articolo 59, relativo al rilascio di permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime. Rileva che i predetti chiarimenti sarebbero necessari in considerazione del fatto che l'ipotesi di neutralità finanziaria riferita al testo del disegno di legge del Governo presentato nella legislatura precedente veniva basata anche sul presupposto dell'esercizio della predetta facoltà di riserva. Osserva inoltre che il Governo dovrebbe chiarire se l'attuazione della Convenzione possa richiedere ulteriori adempimenti, con conseguenti eventuali oneri aggiuntivi, in riferimento agli articoli 8 e 29. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il provvedimento non è corredato di una specifica clausola di copertura finanziaria. Ricorda che il richiamato disegno di legge di ratifica di analogo contenuto presentato nel corso della XVI legislatura era anch'esso privo di una apposita clausola di copertura finanziaria. Nella relazione tecnica allegata al suddetto atto si affermava infatti che dall'adozione della ratifica della Convenzione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dal momento che si è già provveduto a finanziare, con le risorse disponibili a legislazione vigente, numerose azioni in linea con quanto previsto dalla citata Convenzione. Più specificatamente, segnala che si tratta delle risorse iscritte nei capitoli 493, 496 e 513 del centro di responsabilità 8 (Dipartimento per le pari opportunità) della Presidenza del Consiglio dei ministri. Come si evince dal bilancio pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2013: il capitolo 493, recante il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità reca, presenta i seguenti stanziamenti di competenza: 3.972.000 euro per l'anno 2013, 4.276.380 euro per l'anno 2014 e 4.317.680 euro per l'anno 2015; il capitolo 496, recante il Piano contro la violenza alle donne, presenta i seguenti stanziamenti di competenza: 1.900.000 euro per l'anno 2013, 2.045.598 euro per l'anno 2014 e 2.065.355 euro per l'anno 2015; il capitolo 513, recante spese per la partecipazione a convegni ed altre manifestazioni reca, presenta i seguenti stanziamenti Pag. 72di competenza: 16.585 euro per l'anno 2013, 17.253 euro per l'anno 2014 e 17.147 euro per l'anno 2015. Rileva, inoltre, che i capitoli 493 e 496 presentano anche risorse in termini di residui presunti rispettivamente pari a 13.148.180 euro e a 15.786.640 euro. Al riguardo, ritiene opportuno, anche al fine di effettuare una ricognizione completa delle risorse disponibili a legislazione vigente, che il Governo chiarisca se tali disponibilità non impegnate alla chiusura del precedente esercizio finanziario rientrino tra quelle suscettibili di riporto ai sensi dell'articolo 11 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e se si intenda esercitare la facoltà prevista dal medesimo articolo. Alla luce di tali elementi, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di introdurre nel testo una clausola di neutralità finanziaria.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, osserva come l'articolo 30, paragrafo 2, della Convenzione, riconosca alle donne che hanno subito violenza diritti soggettivi al risarcimento nei confronti dello Stato, pur non prevedendo il provvedimento di ratifica alcun fondo a ciò specificamente destinato. Ciò premesso, ritiene in ogni caso necessario introdurre nel provvedimento di ratifica un'apposita clausola di invarianza finanziaria concernente l'attuazione amministrativa delle iniziative previste dalla Convenzione.

  Francesco BOCCIA, presidente, replicando alle osservazioni del rappresentante del Governo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul, gli Stati contraenti adottano «le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali» che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione medesima. Ciò stante, rileva come numerose disposizioni contenute nella Convenzione hanno carattere programmatico e dovranno essere pertanto attuate progressivamente previa adozione di apposite misure legislative.

  Rocco PALESE (PdL), pur concordando sull'opportunità di procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione di Istanbul, osserva come, trattandosi di diritti soggettivi, sia necessario prevedere specifiche coperture per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva in proposito come sarebbe, al contrario, imprudente non prevedere l'istituzione di un apposito fondo nel bilancio dello Stato.

  Federica MOGHERINI (PD), nel richiamare il dibattito svoltosi presso la III Commissione, fa presente che in quella sede i gruppi hanno assunto unanimemente l'impegno di procedere alla ratifica della Convenzione considerata un punto di partenza per la tutela delle donne. Concorda con il presidente e ricorda come le disposizioni della Convenzione non saranno comunque immediatamente applicabili, essendo necessaria per la sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 75, il decorso di tre mesi dalla ratifica da parte di almeno 10 Stati contraenti, di cui almeno 8 membri del Consiglio d'Europa. Sottolinea pertanto come la discussione sulle coperture potrà più utilmente svolgersi in sede di adozione dei necessari atti legislativi di attuazione.

  Barbara SALTAMARTINI (PdL), pur comprendendo le perplessità avanzate dall'onorevole Palese, richiama l'intervento dell'onorevole Mogherini e concorda sulla necessità di individuare le idonee coperture finanziarie nel momento in cui verranno definiti i provvedimenti legislativi attuativi della Convenzione. Evidenzia come invece occorra dare un segnale a fronte di un'emergenza di carattere sociale, procedendo rapidamente alla ratifica della Convenzione in esame.

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  Edoardo FANUCCI (PD) osserva come non si potrebbe oggi procedere alla costituzione di un apposito fondo, non essendo ancora chiara la definizione delle fattispecie risarcitorie e la tempistica per l'entrata in vigore della Convenzione. Concorda sull'opportunità di rinviare all'esame dei necessari provvedimenti attuativi l'individuazione delle idonee coperture finanziarie.

  Generoso MELILLA (SEL), in relazione alle preoccupazioni sollevate dall'onorevole Palese, concorda con le osservazioni svolte dal presidente e dalle deputate Mogherini e Saltamartini, sottolineando come la Commissione avrà tempo e modo di esaminare attentamente la definizione delle necessarie coperture finanziarie per i provvedimenti attuativi della Convenzione. Ritiene che oggi occorra invece procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, ritiene che per il presente provvedimento di ratifica si presenti una situazione non dissimile, nella sostanza, a quella prevista dalla vigente disciplina contabile, all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, riguardo alle leggi di delega, nel caso in cui, in ragione della complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi. In tal caso la quantificazione dei citati effetti finanziari è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e questi ultimi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Anche per il presente provvedimento, infatti, gli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalle successive misure legislative saranno quantificabili solo all'atto dell'adozione delle misure stesse, allorquando sarà determinata l'esatta configurazione delle fattispecie eventualmente onerose e ne sarà conseguentemente prevista la necessaria copertura finanziaria.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) concorda con la possibilità di procedere all'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame e rileva che la Commissione potrà approfondire i profili relativi alla copertura finanziaria al momento dell'esame dei necessari provvedimenti attuativi.

  Rocco PALESE (PdL), ribadendo come non fosse sua intenzione mettere in discussione l'approvazione del disegno di legge di ratifica, sottolinea come occorrerebbe comunque dare una maggiore certezza nella definizione degli stanziamenti che saranno necessari per l'attuazione della Convenzione e chiede quindi al Governo di assumere un impegno in tale senso.

  Maino MARCHI (PD), nel sottolineare l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica in esame, osserva come si potrebbe prevedere un apposito stanziamento nella Tabella A allegata alla prossima legge di stabilità, da cui si potrà poi attingere in sede di definizione dei provvedimenti attuativi.

  Antonio LEONE (PdL), osserva come l'obbligo di risarcimento a carico dello Stato in favore delle vittime di violenza introduca, di fatto, una deroga ai principi dell'ordinamento italiano in materia di risarcimento del danno e pertanto necessiterà di specifiche norme di attuazione. Rileva pertanto come in quella sede si procederà alla definizione della fattispecie e alla previsione di adeguati mezzi di copertura finanziaria.

  Andrea ROMANO (SCpI), relatore, nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'onorevole Mogherini, sottolinea come il disegno di legge in esame rappresenti una novità positiva non riproducendo il richiamo alla facoltà del Governo di apporre riserve sull'attuazione del diritto al risarcimento del danno a carico dello Stato in favore delle vittime di violenza. Pag. 74Ritiene pertanto che, anche alla luce del dibattito, si possa procedere nell'espressione del parere.

  Simonetta RUBINATO (PD) ricorda che l'articolo 29, paragrafo 2, della Convenzione in esame, stabilisce che «le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze». In proposito, rileva come occorra tenere presente non solo il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche dell'articolo 10 della medesima e concorda con la soluzione prospettata dall'onorevole Marchi.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concordando con i puntuali rilievi svolti dal presidente Boccia, rileva come, in sede di definizione dei provvedimenti necessari all'attuazione della Convenzione, allorquando sarà determinata l'esatta configurazione delle fattispecie eventualmente onerose, saranno individuate le idonee coperture finanziarie. In ogni caso, ritiene che già nella prossima legge di stabilità si possa procedere nel senso indicato dal deputato Marchi.

  Rocco PALESE (PdL), prendendo atto dell'impegno del Governo, ritiene che si possa procedere all'espressione del parere sul provvedimento in esame.

  Andrea ROMANO (SCpI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (C. 118 e abb.);
   premesso che:
    la Convenzione in oggetto si prefigge di creare un quadro normativo completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, grazie a misure di prevenzione, di tutela in sede giudiziaria e di sostegno alle vittime;
    in questo quadro, l'articolo 5, paragrafo 2, prevede che le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
    numerose disposizioni contenute nella Convenzione hanno pertanto carattere programmatico e dovranno essere attuate progressivamente previa adozione delle citate misure legislative;
    l'attuazione delle misure previste dalla Convenzione sarà oggetto di monitoraggio secondo la procedura di cui all'articolo 68 della medesima Convenzione;
   preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale:
    gli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da tali misure legislative saranno quantificabili solo all'atto dell'adozione delle misure stesse, allorquando sarà determinata l'esatta configurazione delle fattispecie eventualmente onerose e ne sarà prevista la necessaria copertura finanziaria;
    appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria concernente l'attuazione amministrativa delle iniziative previste dalla Convenzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Clausola di neutralità finanziaria). – 1. Le misure amministrative necessarie all'attuazione ed esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1 sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.40.

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