CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 43

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 29 marzo 2012. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 44

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, sottolinea come il provvedimento in esame si collochi nell'ambito degli interventi legislativi adottati negli ultimi anni al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d'interesse nazionale, attraverso l'introduzione di poteri speciali di governance societaria e di strumenti di difesa dalle scalate ostili.
In particolare, il decreto-legge interviene sulla disciplina della cosiddetta golden share - un istituto introdotto nell'ordinamento nel 1993 in occasione delle privatizzazioni delle grandi aziende pubbliche - riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
La necessità e l'urgenza di intervenire sono motivate dal fatto che, con riferimento alla disciplina italiana vigente su questa materia, le autorità europee hanno avviato una procedura d'infrazione (n. 2009/2255).
Rispetto all'assetto vigente dettato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 come sostituito dalla legge n. 350 del 2003, che prevedeva l'esercizio dei poteri speciali da parte dell'azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici - tra i quali erano indicati espressamente la difesa, i trasporti, le telecomunicazione e le fonti di energia - i poteri speciali definiti dal provvedimento in esame non sono più legati in maniera esclusiva alla partecipazione azionaria pubblica, bensì riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica (e non più genericamente operanti nei settori dei servizi pubblici).
L'articolo 1 del decreto in esame reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.
La principale differenza con la normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.
In sintesi, per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni: individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; concreto esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative. Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L'esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sono puntualmente disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. I decreti che individueranno le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale - in relazione alle quali potranno essere attivati i poteri speciali - dovranno essere aggiornati almeno ogni tre anni.
L'articolo 2 del decreto in esame reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle

Pag. 45

comunicazioni. Con disposizioni simili a quelle previste dall'articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni: individuazione degli assets strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1); esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6); individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9). I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti assets strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero di imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi «strategici» e, in casi eccezionali, di opporsi all'acquisto stesso. Le norme in esame, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono - con alcune differenze - la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza.
L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento. In particolare, al comma 1, c'è la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica. È quindi abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332. L'abrogazione ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti attuativi ella nuova disciplina. Gli amministratori senza diritto di voto nominati ai sensi della vigente disciplina e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.
Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei D.P.C.M. di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali.
Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario.
È infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.
In conclusione, rileva che il provvedimento non presenta - prima facie - profili di incostituzionalità, ma, considerata la complessità e la delicatezza della materia, ritiene che si potrebbe rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che si dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di far riferimento, all'articolo 2, oltre che ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche al settore idrico, considerato che le reti di distribuzione dell'acqua rappresentano un nodo di rilevanza strategica, come prova il fatto che vengono considerati possibili obiettivi di attentati terroristici.

Isabella BERTOLINI, presidente, rileva che la questione sollevata dal deputato Vanalli attiene a profili di merito più che ai profili di competenza del comitato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che si dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di chiarire meglio il ruolo dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal

Pag. 46

provvedimento, che, per il resto, risponde all'esigenza di conformare la disciplina interna in materia di controlli pubblici sui settori economici di rilevanza strategica alle disciplina e agli orientamenti comunitari. Quanto poi alla richiesta del deputato Vanalli, si dice contrario ad estendere l'ambito dei settori soggetti alla disciplina speciale di cui al provvedimento in esame, che deve essere circoscritta agli ambiti strettamente connessi alla difesa e alla sicurezza nazionali, perché diversamente rischierebbe di trasformarsi in un indiscriminato potere statale di ingerenza sull'economia.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo per una precisazione, fa presente che il decreto in esame prevede poteri speciali in capo allo Stato per il controllo non solo delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionali, che sono oggetto dell'articolo 1, ma anche delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, che sono oggetto dell'articolo 2.
Ribadisce come, oltre a questi ultimi settori, occorrerebbe far riferimento al settore dell'acqua: le risorse idriche non sono infatti meno strategiche di quelle energetiche.
Ricorda che anche da punto di vista dell'approvvigionamento energetico non sembrava potessero esserci problemi, fino a quando, pochi anni fa, la caduta di un albero in Svizzera ha lasciato gran parte dell'Italia senza energia elettrica.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, ritiene che il servizio idrico non possa qualificarsi come settore di rilevanza strategica, atteso che si tratta di un servizio curato da una molteplicità di aziende o enti a livello locale e che non esiste una sola rete di distribuzione: in altre parole non sussiste il rischio che il Paese possa essere privato interamente dell'approvvigionamento idrico. Si deve inoltre tenere conto del fatto che l'affidamento del servizio è regolato dai principi di concorrenza stabiliti dall'Unione europea. Quanto al problema, evidenziato dal deputato Mantini, del ruolo e della funzione dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal decreto, chiarisce che la sua richiesta di rinvio dell'esame è legata anche all'intenzione di approfondire questo punto.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prof. Giovanni Pitruzzella, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giovanni PITRUZZELLA, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pag. 47

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Pierluigi MANTINI (UdCpTP) e Giuseppe CALDERISI (PdL).

Giovanni PITRUZZELLA, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, presidente, ringrazia il presidente Pitruzzella per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 marzo 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, preannuncia che nell'ambito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà definito un calendario dei lavori della Commissione per l'esame dei provvedimenti in titolo, tenendo conto che la relativa discussione è prevista nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.
C. 4998 approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, nel ricordare che la discussione del progetto di legge è stata inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno comunica che, a seguito di alcune richieste pervenute alla presidenza, sentiti i rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge in esame è prorogato a lunedì 16 aprile, alle ore 12.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, intende svolgere alcune riflessioni preliminari con riguardo alle proposte di modifica finora avanzate.
Ricorda in particolare che da parte del gruppo della Lega Nord Padania è stato proposto di fare riferimento, come parametro, alla media degli ultimi due anni: tale ipotesi, che consentirebbe certamente di avere una maggiore stabilità nel sistema, appare atipico nell'ordinamento e di difficile applicazione in concreto. Ne comprende quindi la finalità ma si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo.
Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti del relatore volti, da una parte, a dare «certezza legale» al nuovo parametro che il progetto di legge propone di utilizzare e, dall'altra parte, a fare riferimento ai dati del censimento per i primi cinque anni, tenuto conto del fatto

Pag. 48

che, per alcune tornate elettorali, i dati del censimento appaiono, con ogni evidenza, superati.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiarisce che la sua ipotesi - che propone di far riferimento, anziché alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, alla media risultante alla fine degli ultimi due anni precedenti, rilevata al 31 dicembre di ciascun anno - nasce dall'esigenza di prendere in considerazione una variazione della popolazione residente che abbia carattere relativamente stabile, così da evitare abusi.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ribadisce quanto già rilevato nelle precedenti sedute: che il problema esiste, ma che trovarvi soluzione non è, d'altra parte, semplice. La soluzione prospettata nel provvedimento in esame determina infatti un doppio regime di certificazione in ordine allo stesso dato della popolazione residente, col risultato che i dati del censimento verrebbero di fatto smentiti dai dati successivi.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottolinea, in ogni caso, l'opportunità di lavorare in stretto coordinamento con il Governo.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, concorda sull'opportunità di lavorare in stretto collegamento con il Governo, ma fa presente che questo è favorevole anche al testo trasmesso dal Senato.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.
C. 4195 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 2 aprile, alle ore 12.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.
Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo in esame a mercoledì 11 aprile, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 marzo 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 15.50.

Pag. 49

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.
Atto n. 438.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2012.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che sullo schema di decreto in esame sono pervenuti la valutazione favorevole della V Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del Regolamento, e i rilievi formulati dalla II Commissione Giustizia, autorizzata ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, dalla Presidenza della Camera.
Avverte altresì che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra la proposta di parere favorevole elaborata, tenendo conto dei rilievi formulati dalla Commissione giustizia.
Nella proposta di parere viene in primo luogo ricordato come lo schema di regolamento attui una riorganizzazione del Ministero della giustizia al fine di razionalizzarne l'assetto e di adeguarne la struttura alle disposizioni di cui alla legge finanziaria del 2007 e al decreto-legge n. 112 del 2008, che prescrivono il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, nonché di attuare il decentramento dei servizi della giustizia di cui al decreto legislativo n. 240 del 2006.
Ricorda quindi che lo schema in esame incide, in maniera rilevante, sull'assetto organizzativo della giustizia minorile: la riorganizzazione del dipartimento per la giustizia minorile comporta, infatti, la perdita delle competenze su personale e risorse, trasferite, rispettivamente, al centro servizi unitario presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed a quello presso l'organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, il dipartimento perde due direzioni generali previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001 (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi) aggiungendone, peraltro, una (direzione generale per le attività internazionali) funzionale allo svolgimento dei compiti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale (compiti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e ristabilimento dell'affidamento di minori, di sottrazione internazionale, protezione e rimpatrio di minori) e previsti da ogni legge o strumento internazionale in materia.
Fa presente che le modifiche a tal fine previste, pur rispondendo alla condivisibile esigenza di razionalizzazione dell'apparato amministrativo del Ministero della giustizia, non appaiono idonee a garantire la piena funzionalità del settore della giustizia minorile.
Ricorda che, in materia di giustizia minorile, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la protezione dell'infanzia è interesse costituzionalmente protetto dagli articoli 3 e 31.
In particolare, nella sentenza n. 222 del 1983 la Corte ha affermato che «il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli «istituti» dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla «protezione della gioventù». A conferma di tale configurazione vi sono la particolare struttura del collegio giudicante (composto oltre che da magistrati togati anche da esperti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'iter processuale davanti all'organo specializzato». Tra gli altri organi «che ne preparano o fiancheggiano l'operato»

Pag. 50

possono essere annoverati quelli che organizzano i servizi per i minorenni in funzione di indispensabile ausilio all'attività giudiziaria, compresi personale, risorse, mezzi e formazione.
Rileva che l'autonomo assetto della giustizia minorile è altresì necessario alla luce della sua designazione quale Autorità centrale per le convenzioni internazionali rese esecutive in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. Si tratta, in particolare, della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aja 25 ottobre 1980), della Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980) e della Convenzione in materia di protezione dei minori (L'Aja 5 ottobre 1961). Il Dipartimento per la giustizia minorile è stato altresì designato Autorità centrale anche dal regolamento n. 2201 del 2003.
Fa presente che la riorganizzazione prevista dallo schema in esame investe il decentramento del dipartimento della giustizia minorile, in quanto i compiti della giustizia minorile sono attribuiti alla istituenda direzione regionale quale organo di decentramento.
Rileva che con uno o più decreti ministeriali è stabilita «la razionalizzazione e l'utilizzo delle strutture esistenti, ivi compresi i Centri per la giustizia minorile». Potrebbe verificarsi in tal modo la sostanziale soppressione per incorporamento degli stessi Centri, benché le strutture decentrate della giustizia minorile (prime in Italia a livello di decentramento ministeriale) siano state istituite con atti aventi valore e forza di legge, già prima col decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538, e poi specificamente denominate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che reca norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, ed ancor più specificamente con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Quest'ultimo, all'articolo 7 istituisce i Centri per la giustizia minorile ed all'articolo 8 prevede i servizi che ne fanno parte, ovvero gli uffici di servizio sociale per i minorenni, gli istituti penali per i minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità. Si tratta, dunque, di istituti che sono essenziali per l'attuazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e senza i quali le disposizioni della magistratura minorile non potrebbero essere eseguite.
Rileva che la riduzione delle direzioni generali del dipartimento della giustizia minorile appare coerente rispetto ai precetti dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale riduzione, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare il mantenimento dell'allocazione della gestione delle risorse, del personale e della formazione presso il dipartimento della giustizia minorile. La funzione delle attività internazionali, per la specificità e la consistenza dell'impegno che richiede, può essere attribuita sia al Capo del dipartimento per la giustizia minorile sia, con riferimento agli aspetti istruttori e di natura esecutiva, alla direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari. La seconda direzione generale, invece, può assumere tutte le funzioni inerenti al personale, la formazione, i beni ed i servizi, allo scopo di mantenere al suddetto dipartimento una sufficiente autonomia delle funzioni organizzative relative alla giustizia minorile nonché il controllo e la gestione degli strumenti necessari per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, che diversamente sarebbe pregiudicata.
Alla luce di tali considerazioni, nella proposta di parere si formulano talune condizioni volte a superare i rilievi esposti.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI fa presente che il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.