CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2011
544.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Audizioni di rappresentanti della Confederazione Italiana Piccola e Media Industria (CONFAPI), del Centro di coordinamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), di Federtrasporti, della CNA-FITA, di Confartigianato Trasporti, della FAI-Conftrasporto e dell'ANITA sull'operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Aurelio Salvatore MISITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici.
Doc. XXII, n. 9 Mantini.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del documento riguardante l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici.
Fa presente che l'articolo 1, nel disporre l'istituzione della Commissione d'inchiesta per la durata della XVI legislatura ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140 e seguenti del Regolamento della Camera dei deputati, ne elenca i compiti che, oltre a riguardare le problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, si riferiscono anche alle questioni riguardanti più in generale la prevenzione del rischio sismico.
Osserva, quindi, che l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione e le modalità per la nomina dei componenti e l'elezione del proprio ufficio di presidenza. In particolare viene previsto che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
Riferisce altresì che l'articolo 3 disciplina l'acquisizione di atti e documenti. Ai sensi del comma 2, poi, la Commissione stabilisce quali siano gli atti e i documenti non divulgabili, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Relativamente agli atti e documenti disciplinati dal comma 2 viene posto l'obbligo del segreto dal successivo articolo 4.
Osserva, poi, che l'articolo 5, nel disciplinare l'organizzazione interna della Commissione, pone le spese per il funzionamento della Commissione a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, stabilendo un limite massimo di 50 mila euro per il 2009 e di 80 mila euro per ciascuno degli anni successivi. Segnala, in proposito, l'opportunità di aggiornare i riferimenti temporali previsti dalla norma in esame. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che il presidente della Camera dei deputati possa autorizzare un incremento delle spese fino al 30 per cento, a seguito di richiesta del presidente della Commissione formulata per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

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Pierluigi MANTINI (UdCpTP), preliminarmente, evidenzia che, seppure la proposta di cui è primo firmatario, risale a due anni e mezzo fa, essendo stata presentata ad un mese dalla data del terremoto del 6 aprile 2009, essa mantiene intatta la propria importanza quale strumento diretto ad aiutare e ad accompagnare il complesso delle attività indispensabili per portare a compimento la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto del 2009, che rappresenta una sfida per l'intero Paese.
Ringrazia quindi il relatore anche per aver segnalato, cogliendo un punto qualificante del provvedimento in esame, che esso ha un contenuto più ampio rispetto alla ricostruzione post-terremoto del 6 aprile 2009, avendo di mira l'analisi e l'approfondimento delle questioni relative, in termini più generali, agli eventi sismici.
Nel formulare, infine, l'auspicio che il provvedimento in esame possa proseguire celermente il proprio iter, conviene sui rilievi formulati dal relatore in ordine alla ripartizione temporale dei costi dell'organismo parlamentare di cui si chiede la costituzione, manifestando la più ampia disponibilità a correggere il testo, anche sotto il profilo dell'ammontare dei costi preventivati.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) osserva che la proposta di istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo assume, a due anni e mezzo dal terremoto, anche al di là delle intenzioni dei presentatori e della loro originaria volontà, un significato particolare alla luce delle gravi inadempienze e dei ritardi con cui il Governo si è fin qui occupato della ricostruzione dei territori colpiti dal terribile sisma del 6 aprile 2009. Sotto questo profilo, ritiene che la Commissione di cui si chiede l'istituzione sia un efficace strumento per accertare le mancanze del Governo e per dotare il Parlamento di tutti gli elementi conoscitivi necessari a dare risposta sul piano legislativo alle pressanti esigenze e ai bisogni di una parte così significativa dell'Abruzzo e del Paese.

Giovanni LOLLI (PD), nel ricordare che l'istituzione della Commissione di inchiesta era stata chiesta subito dopo il verificarsi del tragico terremoto del 6 aprile 2009, riconosce che, a due anni e mezzo di distanza dalla sua presentazione, la proposta in esame possa assumere un significato ed un sapore diverso da quelli originari.
Sottolinea, tuttavia, che essa conserva ancor oggi il suo più profondo valore di utile strumento di collegamento e di accompagnamento dei provvedimenti d'urgenza e degli atti amministrativi fin qui emanati, nonché delle proposte di legge oggi all'esame del Parlamento. Al riguardo, segnala, in via esemplificativa e senza alcun intento polemico, che la previsione di una relazione annuale della Commissione potrebbe ben sopperire alla incompleta osservanza della specifica disposizione di cui all'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legge n. 39 del 2009, ponendo, come è giusto che sia, il Parlamento nella condizione di poter conoscere e monitorare compiutamente l'andamento della ricostruzione e dello sviluppo delle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile 2009.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli, C. 4675 Cicchitto.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4675 Cicchitto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

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Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che, in data odierna, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 4675 Cicchitto ed altri, la quale verte su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo. Avverte, pertanto, che, per tale ragione, ne ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Fa poi presente che, in sede di Comitato ristretto, nominato ai fini della predisposizione di un testo unificato, si terrà quindi conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Aurelio Salvatore MISITI.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria 2011 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Ricorda, altresì, che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale.
Come rilevato in precedenza, ricorda, infine, che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, nel riferirsi a quanto appena detto dal presidente della Commissione, rileva che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge comunitaria 2011 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Ricorda anzitutto che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia promuove ogni anno l'adeguamento del proprio ordinamento alla legislazione dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria.
Fa presente, inoltre, che, secondo quanto stabilito dalle stesse norme del

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Regolamento, la relazione odierna si concentrerà sulle parti del disegno di legge comunitaria 2011 che intervengono sui soli ambiti di competenza della VIII Commissione. In questo contesto, osserva che le disposizioni di competenza della Commissione riguardano esclusivamente l'attuazione di tre direttive, una contenuta nell'allegato A e le restanti due contenute nell'allegato B, che - ricorda - prevede il recepimento della normativa comunitaria meditante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare.
Quanto all'allegato A, segnala la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, il cui articolo 28 fissa il termine per il recepimento al 9 luglio 2012. Al riguardo ricorda che il recepimento di tale direttiva è presente anche nel disegno di legge Comunitaria 2010 (A.S. 2322-B), in corso d'esame presso il Senato in seconda lettura. Si tratta di una direttiva volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, ai fini della riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40 per cento del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). La loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi «20-20-20» in materia di efficienza energetica. Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE - che è stata modificata più volte e che necessita di ulteriori modifiche sostanziali - riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.
Aggiunge che le direttive dell'allegato B afferenti agli ambiti di competenza della VIII Commissione sono la direttiva 2009/126/CE (Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento nelle stazioni di servizio) e la direttiva 2010/75/CE (Emissioni industriali).
Al riguardo, ricorda che la direttiva 2009/126/CE (Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento nelle stazioni di servizio) stabilisce misure intese a ridurre la quantità di vapori di benzina che fuoriescono dal serbatoio dei veicoli a motore durante il rifornimento nelle stazioni di servizio. La direttiva era già presente nel disegno di legge comunitaria 2010, approvato dalla Camera ed il cui iter è ancora in corso presso il Senato della Repubblica (AS.2322-B). In merito ricorda che già la direttiva 94/63/CE, relativa al controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, ha disposto misure finalizzate al recupero dei vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina dai terminali petroliferi alle stazioni di servizio (la cosiddetta «fase I» del recupero dei vapori di benzina). La nuova direttiva avvia, pertanto, la fase II del recupero dei vapori di benzina, cd. «PVR - phase II» (Petrol Vapour Recovery), disponendo l'utilizzo di una idonea attrezzatura volta a recuperare i vapori di benzina da parte dei distributori delle stazioni di servizio. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 1o gennaio 2012.
Quanto alla direttiva 2010/75/CE (Emissioni industriali), fa presente anzitutto che essa integra la direttiva 2008/1/CE (cd. direttiva IPPC), la cui corrispondente disciplina nazionale è contenuta nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), e sei altre direttive sulle emissioni industriali in una sola direttiva. Osserva, inoltre, che il campo di applicazione della direttiva 2010/75/CE riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività

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di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi. Il termine per il recepimento delle disposizioni è fissato al 7 gennaio 2013.
Preso atto, pertanto, del contenuto di interesse della Commissione, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.
Passando, poi, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Con riferimento alle parti di interesse della VIII Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente le seguenti aree di intervento di carattere generale: gli appalti pubblici, la politica per l'energia, la politica per l'ambiente. Nel fare rinvio, per un'analisi di maggiore dettaglio, al contenuto testuale della Relazione, fa notare come, sotto il profilo della politica per l'ambiente, il documento evidenzi che, a fronte dell'impegno assunto a Cancun dagli Stati parti del Protocollo di Kyoto di ridurre le emissioni per il periodo post-2012 al più presto, sono stati adottati indirizzi politici sulla base dei quali proseguire il negoziato nell'ambito della Convenzione sui cambiamenti climatici con l'auspicio di realizzare progressi per giungere ad un accordo globale legalmente vincolante.
In conclusione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole anche sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Raffaella MARIANI (PD), riservandosi di approfondire nel dettaglio i contenuti dei provvedimenti in titolo, sottolinea il grave ritardo con cui il Governo, anche nel corso dell'ultimo anno, ha provveduto a recepire le direttive comunitarie inserite in precedenti provvedimenti legislativi. Stigmatizza, in particolare, la lentezza dell'azione del Governo nel recepimento delle direttive europee in materia di gestione dei rifiuti e di perseguimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, che rischiano di provocare l'apertura di pesanti ed onerose procedure d'infrazione comunitaria.
Sotto questo profilo, ritiene che sussista una grave responsabilità del Governo e denuncia quindi gli inaccettabili costi del «non fare» del Governo medesimo, che si ripercuotono negativamente, non solo sulla finanza pubblica, ma anche sul sistema produttivo italiano, le cui aziende rischiano di ritrovarsi sempre più emarginate, sul piano dell'innovazione tecnologica e della competitività, rispetto ai competitori europei.
Conclude, quindi, riservandosi di presentare proposte emendative tendenti a migliorare ed arricchire il testo degli stessi provvedimenti.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto. Ricorda che - come concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi - il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria è fissato per le ore 18 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ricorda

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che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 4518 recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
Al riguardo, ricorda che la Chiesa apostolica è un movimento internazionale missionario che cominciò ad essere conosciuto in Italia negli anni 1920, quando si formarono i primi nuclei di credenti a Civitavecchia e a Grosseto, attuale sede dell'organismo italiano, e si è costituito nella Chiesa apostolica in Italia il 15 dicembre 1973 con articolazioni su tutto il territorio nazionale. Attualmente il numero dei fedeli è di circa 5.500 unità. La Chiesa Apostolica ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 (il comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1989).
Il disegno di legge C. 4518, approvato dalla 1a Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare, come disposto dall'articolo 1, i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia, in base all'intesa stipulata il 4 aprile 2007.
Il disegno di legge, che è composto di 33 articoli, investe la competenza della VIII Commissione limitatamente all'articolo 14, in base al quale gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa Apostolica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con il Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.
Ciò premesso, e considerato che il testo dell'intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, acquisendo in merito anche il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 4518 recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
Al riguardo, ricorda preliminarmente che i fedeli del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli sono stimati in Italia in circa 150.000 e che la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale con sede a Venezia è stata riconosciuta dallo Stato italiano come ente di culto con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998 (il comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 1998).
Il disegno di legge C. 4517, approvato dalla 1a Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare, come disposto dall'articolo 1, i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale in base all'intesa stipulata il 4 aprile 2007.
Tale disegno di legge, che è composto di 27 articoli, investe la competenza della VIII Commissione limitatamente all'articolo 11, in base al quale gli edifici aperti

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al culto pubblico dell'Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi.
Ciò premesso, e considerato che il testo dell'intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, acquisendo in merito anche il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e delle abbinate proposte di legge C. 1225 Giancarlo Giorgetti, C.1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti, recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale», così come risultante dall'approvazione degli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione nella seduta del 5 ottobre 2011.
Al riguardo, fa anzitutto presente che già nell'ottobre del 2009, subito dopo la trasmissione alla Camera del provvedimento approvato dal Senato e l'assegnazione dello stesso in sede primaria esclusiva alla VII Commissione, la Commissione aveva esaminato con attenzione il contenuto di tale provvedimento, rilevando, in primo luogo, che esso investiva in misura significativa le competenze della VIII Commissione, dal momento che (sia pure ai fini di rendere concretamente realizzabili i nuovi stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti) introduceva rilevanti innovazioni in tema di localizzazione e destinazione urbanistica delle aree interessate, nonché in tema di destinazione d'uso degli immobili esistenti e di cessione dei diritti di proprietà delle aree e degli impianti ubicati in terreni di proprietà pubblica.
Per tale ragione, la Commissione aveva deliberato di rivolgersi al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento, per vedere riconosciuta la competenza primaria delle Commissioni riunite VII e VIII sul provvedimento proveniente dal Senato. Ricorda che tale richiesta non ha trovato accoglimento, anche se, in sede di conferma dell'assegnazione esclusiva alla VII Commissione, il Presidente della Camera ha disposto che il parere della VIII Commissione sia acquisito dalla Commissione di merito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento.
Ciò premesso, rileva, nel merito, che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della VII Commissione nella seduta del 5 ottobre 2011, oggi all'attenzione della VIII Commissione, pur recando alcune significative modifiche rispetto al testo a suo tempo licenziato dal Senato, presenta diverse disposizioni di competenza della VIII Commissione.
Segnala, in primo luogo, che dal testo approvato al Senato è stato espunto l'articolo 3, recante, secondo uno modello tradizionalmente seguito nella elaborazione della legislazione di settore, norme

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per l'elaborazione del «Piano triennale d'intervento straordinario per l'impiantistica sportiva» (necessario - secondo quanto espressamente previsto nel testo approvato dal Senato - «per rendere gli stadi e complessi funzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo, e ricreativo») e per l'istituzione di un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri assegnato al quale fare affluire le risorse per il credito sportivo.
Segnala altresì l'ulteriore soppressione degli articoli 7 e 8 recanti, rispettivamente, una serie di misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di stadi esistenti (ivi comprese le norme relative alle procedure di accesso al citato Fondo nazionale e alle ulteriori risorse pubbliche statali, regionali e comunali disponibili per la realizzazione di impianti sportivi), nonché una serie di modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2008 contenente la disciplina in materia di distribuzione delle risorse assicurate alle società sportive dal mercato dei diritti audiovisivi.
Passando, quindi, all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, osserva che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento nel favorire la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli stessi impianti sportivi e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo e internazionale.
Osserva, peraltro, che in sede di approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, è stato soppresso il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale le opere oggetto della proposta di legge rivestivano la qualifica di opere di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Il successivo articolo 2 del testo in esame reca, quindi, una serie di definizioni inerenti gli impianti sportivi disciplinati dalla proposta di legge e in particolare quelle «impianto sportivo», «complesso multifunzionale», «soggetto proponente» e «società sportiva».
Al riguardo, segnala, con riferimento alla definizione di impianto sportivo, che rispetto al testo approvato dal Senato, è stato ridotto da 10.000 a 7.500 e da 7.500 a 4.000 il limite minimo di posti a sedere, rispettivamente, allo scoperto e al coperto, necessari per rientrare nella categoria degli impianti sportivi (comprensivi anche delle aree correlate e di altri locali destinati ad attività di ristoro, ricreazione e commercio) regolati dalla proposta di legge in esame.
Fa presente, inoltre, che per «complesso multifunzionale», si intende l'insieme di opere comprendente l'impianto sportivo unitamente ad altri impianti collegati tra loro da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture, comprendente ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile, purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso funzionale medesimo. Al riguardo, sottolinea, peraltro, che il testo approvato dalla VII Commissione si discosta alquanto da quello iniziale che ricomprendeva nel concetto di complesso multifunzionale tutte le strutture «anche non contigue, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali, tali da valorizzare ulteriormente [il complesso multifunzionale], anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana».
Il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti presso la Commissione di merito definisce altresì «soggetto proponente» la società sportiva, ovvero una

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società di capitali dalla stessa controllata, nonché i soggetti pubblici o privati che, intendendo effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, abbiano stipulato un'intesa con la medesima società per la cessione alla stessa del complesso o del solo impianto, ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. Il provvedimento specifica, inoltre, che la stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, comma 3. Per società sportiva, deve intendersi, infine, ai fini della proposta di legge in esame «la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI».
Venendo, quindi, alle disposizioni di maggiore impatto sulle materie di competenza della Commissione, osserva preliminarmente che gli articoli 3 e 4 del testo in esame recano un insieme articolato di disposizioni tendenti a favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali.
In particolare, l'articolo 3 disciplina le procedure per l'individuazione delle aree nelle quali far sorgere le nuove strutture, la quale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti, su iniziativa del soggetto proponente o del comune, nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio, e deve essere supportata da uno studio di fattibilità, che tenga conto: delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale; degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica; del piano finanziario, con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.
Segnala, altresì, che con una serie di puntuali modifiche intervenute nel corso dell'esame presso la VII Commissione, il comma 3 dell'articolo in commento prevede che l'autorità comunale competente (e non più il sindaco, come era previsto dal testo approvato al Senato), entro 90 giorni (e non più entro 60 giorni) dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e di conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere. Relativamente a tale accordo, lo stesso comma 3 dispone che: la conclusione deve necessariamente avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità; qualora comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti e/o adottati, l'adesione dell'autorità comunale competente (e non più del sindaco) allo stesso deve essere ratificata entro 120 giorni (e non più entro 30 giorni). All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge n. 179 del 1992. Ulteriori modifiche sono state inoltre apportate alle disposizioni del medesimo comma che disciplinano, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno apportato semplificazioni e snellimento delle procedure amministrative, soprattutto di quelle che regolano i lavori della conferenza di servizi, l'espressione da parte delle competenti autorità in sede di conferenza di servizi dei pareri in materia di vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici. Nella parte conclusiva del comma, si precisa, peraltro, che alla conferenza di servizi convocata al fine di concordare l'accordo di programma, nonché alla stipulazione del medesimo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Infine, è espressamente ribadito nel testo che resta comunque ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di aree naturali protette.
Il comma 4 dell'articolo 3 in commento prevede, quindi, che nel caso in cui l'area su cui verrà realizzato il nuovo impianto

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sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire al soggetto proponente, a titolo oneroso, tramite assegnazione diretta, la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie della stessa, previa idonea garanzia da parte dello stesso soggetto della effettiva realizzazione e utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. In tali casi il valore della cessione va individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio competente.
Passando all'illustrazione dell'articolo 4, fa anzitutto presente che esso individua, al comma 1, il contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali stabilendo, sulla falsariga di quanto già previsto nel testo approvato dal Senato, che nella predisposizione dei progetti e degli studi di fattibilità, fatte salve le vigenti norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, è necessario garantire: l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto; le miglior condizioni di visibilità per gli spettatori; la presenza di locali da adibire a palestre, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza; la massima sicurezza degli impianti sportivi; la elaborazione di un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione; la fruibilità degli spazi per le persone disabili. Al riguardo, segnalo che sia la definizione del piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici che la garanzia della fruibilità degli spazi per le persone disabili sono il risultato di modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo a suo tempo trasmesso dal Senato.
Il successivo comma 2 dell'articolo 4, confermando sostanzialmente la norma già contenuta nel testo approvato dal Senato, stabilisce, inoltre, che nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali, il progetto può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
Rileva, quindi, che, in forza del comma 3 del medesimo articolo 4, il soggetto proponente deve tener conto dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria: diversificazione delle attività all'interno della struttura; box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata; massima adattabilità alle riprese televisive; sistema di telecamere a circuito chiuso e centrale operativa situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo. Fa altresì presente che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la VII Commissione è stato aggiunto agli indicati criteri anche quello relativo all'uso di tecnologie innovative per la produzione di energie alternative e di risparmio energetico a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.
Evidenzia quindi che norme altrettanto rilevanti per i profili di interesse della VIII Commissione sono contenute nel successivo articolo 5 del testo approvato dalla Commissione di merito (articolo 6 del provvedimento licenziato dal Senato), recante disposizioni in materia di cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali. In particolare, al fine di favorire un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione ovvero di trasformazione in complessi multifunzionali degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della legge, il comma 1 dell'articolo 5 prevede la facoltà per i comuni di cedere, a titolo oneroso e con affidamento diretto, la proprietà o il diritto di superficie degli stessi impianti alle società sportive che ne abbiano a qualsiasi titolo l'uso prevalente.
Per il successivo comma 2, possono altresì essere oggetto di cessione anche le aree e le strutture funzionali all'impianto nonché le pertinenze quali, a titolo esem- plificativo,

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i parcheggi, le aree di rispetto e costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza anche se costituite da fabbricati strutturalmente autonomi. Il trasferimento del diritto di superficie deve essere effettuato per un periodo di tempo non inferiore a cinquanta anni. Il soggetto acquirente deve garantire (comma 3) che le strutture saranno utilizzate (con una modifica introdotta dalla VII Commissione si è fissato il limite minimo di dieci anni per tale vincolo) per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ovvero per le funzioni sociali e pubbliche cui gli stadi sono destinati.
Ai sensi del comma 4, inoltre, nell'atto di cessione, il comune deve indicare quali dovranno essere le destinazioni d'uso, anche in variante delle destinazioni esistenti, degli impianti e delle aree funzionali e pertinenziali oggetto di trasferimento. Nell'atto di cessione, inoltre, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
Il comma 5 stabilisce, quindi, che la realizzazione delle opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, sono realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e, in particolare, nell'osservanza del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni. Segnala, peraltro, che nel corso dell'esame presso la VII Commissione, è stato espunto dal testo approvato dal Senato il limite temporale di cinque anni dall'entrata in vigore della legge per l'avvio delle opere di ristrutturazione o di trasformazione degli impianti esistenti.
Il successivo comma 6 prevede, quindi, il ricorso alla procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 (studio di fattibilità per l'individuazione delle aree e successivo accordo di programma anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali) nei seguenti casi: interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire in deroga a tali strumenti ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono.
Il comma 7, infine, disciplina l'ipotesi del fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario: in tal caso, il diritto di proprietà o il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato. Su questo punto, segnala che, nel corso dell'esame presso la VII Commissione, è stata cancellata la previsione contenuta nel testo approvato al Senato che limitava l'applicabilità della norma ai soli casi di fallimento intervenuto entro 10 anni dall'acquisto del diritto reale di proprietà o di superficie.
Conclude riferendo sugli articoli 6 e 8 (corrispondenti agli articoli 9 e 10 del testo licenziato dal Senato) che disciplinano l'ambito di applicazione e l'entrata in vigore della legge, prevedendo, rispettivamente, che le disposizioni da essa recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione (nel corso dell'esame presso la VII Commissione, l'ambito di applicazione della legge è stato ristretto alle sole società sportive in regola con i versamenti contributivi e fiscali) e che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Segnala, invece, che nel corso dell'esame presso la VII Commissione è stato inserito un ulteriore articolo al testo approvato dal Senato (articolo 7), che in via transitoria dispone l'applicabilità delle di- sposizioni

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recate dalla proposta di legge anche ai progetti di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge.
Conclude, riservandosi di definire una proposta di parere comunque favorevole anche sulla base delle indicazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 ottobre 2011.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati.
C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Rondini.