CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo RAISI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame dichiarato collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013 nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Dal testo, composto da 30 articoli all'atto della presentazione alla Camera, sono stati stralciati gli articoli 14, 25 e 27 all'esito dell'esame svolto ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento.
L'articolo 1 interviene in materia di tenuta informatica dei libri sociali e delle scritture contabili, in particolare, prevedendo che l'assolvimento degli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione avvenga almeno una volta l'anno, anziché ogni tre mesi.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione, contiene disposizioni di semplificazione riguardo all'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, prevedendo che, ai fini di tale iscrizione, debba essere presentata, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. Il testo modificato prevede anche che le regioni disciplinino le procedure per gli accertamenti e i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati. Inoltre si dispone che, qualora a seguito di accertamento o verifica ispettiva emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione INPS per gli artigiani, l'ente accertatore (INPS) comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo per le imprese artigiane che avviene con decorrenza immediata.
L'articolo 3 interviene sugli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive prevedendo la semplificazione della registrazione dei clienti, attraverso l'informatizzazione della procedura, e l'eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza e dei connessi adempimenti per l'installazione di postazioni internet nelle strutture ricettive.
L'articolo 4 dispone sulla conservazione in forma digitale delle cartelle cliniche. Le modalità di attuazione e la decorrenza dei relativi adempimenti vengono demandati ad un successivo regolamento.
L'articolo 5, volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi, prevedendo che essi non siano più realizzabili con la denuncia di inizio attività (cd. DIA), è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.
L'articolo 6 prevede che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto.
L'articolo 7, intervenendo sulla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro, prevede che l'obbligo a carico del datore di lavoro operi solamente nei confronti dell'INAIL e non più anche nei confronti dell'Autorità di pubblica sicurezza, affidando allo stesso Istituto anche l'obbligo di rimessione della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, anch'esso attualmente affidato alla richiamata Autorità.
L'articolo 8 reca disposizioni di semplificazione per i lavoratori dello spettacolo, intervenendo con alcune modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, concernente l'ENPALS, su specifici adempimenti richiesti al datore di lavoro.
L'articolo 9 introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea.
L'articolo 10, modificato da un articolo sostitutivo in Commissione, reca disposizioni in materia di disposizioni tramite posta elettronica certificata (verificare eventuali ulteriori modifiche).

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L'articolo 11 reca norme volte a consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età. Prevede, inoltre, che i minori dei quattordici anni che si recano all'estero possano utilizzare, in luogo del passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati.
L'articolo 12 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell'edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica.
Si consideri che lo schema di regolamento n. 207, di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, all'articolo 4, comma 6, dispone che, salva diversa disposizione dei comuni interessati, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia.
L'articolo 13 prevede la possibilità per gli organi di vertice politico delle amministrazioni e degli enti interessati di ricorrere avverso le decisioni della Corte di conti in sede di controllo sulla gestione. Sono impugnabili le deliberazioni che hanno «particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica».
L'articolo 14 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.
L'articolo 15, prevede che l'utilizzo e la formazione della base unitaria di dati realizzata con l'integrazione tra i sistemi informativi dei Ministeri dell'economia, del lavoro, della salute, nonché dei soggetti ad essi collegati o vigilati o controllati avvenga nel generale rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale oltre che nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati.
L'articolo 16 reca disposizioni dirette ad introdurre l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all'estero che risultano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). In particolare, si stabilisce che, ove non risulti già attribuito, il codice fiscale viene assegnato d'ufficio da parte dell'Amministrazione finanziaria a tutti i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.
L'articolo 17 demanda al Governo l'adozione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento per la disciplina della prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico.
L'articolo 18 riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, con riferimento alla previsione della pagella in forma elettronica, e l'accelerazione dell'innovazione digitale nelle università per migliorare i servizi per gli studenti.
L'articolo 19 reca disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia.
L'articolo 20, recante una serie di disposizioni di semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.
L'articolo 21 reintroduce l'obbligo di prestare giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta contrattualizzato.
L'articolo 22, è inteso ad ampliare ulteriormente la deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali, stato soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.
L'articolo 23 reca disposizioni per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica.
L'articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia.
L'articolo 25 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.
L'articolo 26 disciplina il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero.
L'articolo 27 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.
L'articolo 28 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

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L'articolo 29 individua i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche».
L'articolo 30 reca una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.
Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati inoltre approvati numerosi articoli aggiuntivi, alcuni dei quali rivestono particolare interesse per le competenze della Commissione attività produttive. Si tratta dei seguenti articoli aggiuntivi: 1.0.1 del relatore in materia di analisi di impatto della regolamentazione; 1.0.2 del relatore, in materia di certificazione e documentazione d'impresa; 1.03 del relatore, che reca modifiche ed integrazioni alla norma di delega legislativa di cui all'articolo. 5 della legge n. 99/2009 per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali che si applicano alle imprese, allungando il termine per l'esercizio della delega, intervenendo sulle modalità di esercizio della delega, prevedendo la possibilità di adottare decreti correttivi ed integrativi; Dal Lago 6.0.1 recante disposizioni di semplificazione in materia di appalti; Dal Lago 8.0.10, sostitutivo dell'articolo 2556 del codice civile in materia di semplificazione della cessione d'azienda; 9.0.1 del relatore relativo alla riduzione e trasparenza degli oneri informativi (cioè di qualunque adempimento che comporti l'elaborazione, la conservazione e la trasmissione delle informazioni alla pubblica amministrazione) a carico dei cittadini e delle imprese, e 9.0.2 del relatore relativo all'eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati con particolare riferimento a quelli richiesti alle piccole imprese; 20.01 del relatore, che interviene sulla disciplina relativa al trattamento di dati personali da parte delle imprese e professionisti, prevedendo norme più favorevoli per quanto riguarda le modalità semplificate di adozione delle misure minime di sicurezza e, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai professionisti, estendendo i casi in cui l'obbligo di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituito da una mera autocertificazione; gli identici Tassone 20.0.16 (nuova formulazione), Vignali 20.0.17 (nuova formulazione), Lorenzin 20.0.18 (nuova formulazione), Sbai 20.0.19 (nuova formulazione), Froner 20.0.20 (nuova formulazione) e Raisi 20.0.21 (nuova formulazione) recanti disposizioni per il conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto.
Osservato che il provvedimento contiene molte disposizioni che interessano direttamente le competenze della X Commissione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Andrea LULLI (PD) ricorda preliminarmente che il suo gruppo ha presentato molte proposte emendative nella Commissione di merito, sottolineando che in materia di semplificazione si procede spesso assai timidamente. Giudica condivisibile la proposta di parere del relatore, ma ritiene che le osservazioni dovrebbero essere più opportunamente formulate come condizioni.

Enzo RAISI (PdL), relatore, si dichiara disponibile a trasformare le osservazioni in condizioni.

Alberto TORAZZI (LNP) concorda sull'opportunità di prevedere condizioni nella proposta di parere.

Ludovico VICO (PD), prima di procedere alla deliberazione sulla proposta di parere, osserva che nel testo proposto vi sono troppi anglicismi che riterrebbe opportuno tradurre in lingua italiana.

Enzo RAISI (PdL), relatore, riformula la proposta di parere nel senso indicato dai deputati intervenuti nel dibattito (vedi allegato 2).

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La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore all'unanimità.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 211.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alla Camera dei deputati dal Ministro dello sviluppo economico in data 28 aprile 2010, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, che trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001). Ricorda che il previsto parere deve essere espresso entro il 19 maggio prossimo. L'articolo citato, al comma 1, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Le risorse derivanti da sanzioni irrogate dall'Antitrust affluite nel pertinente capitolo di entrata nel periodo gennaio-dicembre 2009 ammontano a euro 38.830.483,74. Con nota del 10 febbraio 2010 (n. 15071) è stata richiesta al Ministero dell'economia la riassegnazione al cap.1650 per l'anno 2010 del suddetto importo.
Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare - che consta di 9 articoli e 2 allegati - reca il riparto per l'anno 2010 delle risorse del Fondo derivante da sanzioni irrogate dall'Antitrust e destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori che sono riepilogate nell'allegato A.
Nel dettaglio, l'articolo 1 rinvia all'Allegato A per il riepilogo delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse finanziarie affluite nel pertinente capitolo di entrata nell'anno 2009, per un importo complessivo pari a 38.830.483,74 euro, ed in corso di riassegnazione

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al citato Fondo; il contenuto e le modalità attuative delle iniziative sono precisate nei successivi articoli.
L'articolo 2, al comma 1, assegna al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di 4.500.000,00 di euro da destinare ad interventi volti a favorire l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal Codice del consumo (D.Lgs. n. 296/2005), da realizzare con gruppi di associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 137del Codice stesso (si tratta delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). Ogni intervento è riferito all'intero territorio nazionale e il relativo finanziamento va da un minimo di 500.000 euro ad un massimo di 1.500.000 euro (comma 2). Modalità e termini di presentazione e selezione degli interventi ed erogazione delle somme sono fissati dalla citata Direzione con propri decreti che provvederanno anche a disciplinare le modalità di verifica degli interventi, di rendicontazione e di liquidazione delle spese (comma 3).
L'articolo 3, comma 1, assegna alla Direzione generale di cui al precedente articolo la somma di 3.730.483,74 euro per promuovere i diritti dei consumatori mediante campagne di comunicazione e informazione anche in tema di contraffazione e trasparenza di prezzi e tariffe, per facilitare l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico previsti dall'articolo 144-bis del decreto legislativo n. 206/05 (Codice del consumo) quale autorità competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, di cui all'articolo 3, lett. c) del Reg. (CE) n. 2006/2004, per l'attivazione di interventi di cessazione o divieto delle infrazioni intracomunitarie alla normativa a tutela dei consumatori e per la partecipazione alla promozione della politica dei consumatori a livello europeo. La somma è destinata inoltre a migliorare la conoscenza dei propri diritti da parte dei consumatori anche attraverso la realizzazione di programmi educativi in ambito scolastico. Il comma 2 assegna al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) la somma di 700.000,00 euro diretta alla realizzazione di iniziative a favore dei consumatori tramite il potenziamento delle attività del Consiglio e delle relative attività di supporto comprendenti anche interventi formativi specialistici per i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e gli operatori in materia di diritti dei consumatori. Il comma 3 riconosce alla citata Direzione generale, per la realizzazione degli interventi di cui ai due commi precedenti, la facoltà di avvalersi dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), nonché di stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici o con associazioni dei consumatori iscritti all'albo di cui al citato articolo 137 del Codice del consumo, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione e definire il piano di attività per la realizzazione degli interventi convenzionati, delle modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.
L'articolo 4, comma 1, assegna la somma complessiva di 13.000.000,00 di euro alle regioni per la realizzazione di iniziative mirate all'informazione e all'assistenza per i consumatori e gli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste dalle disposizioni nazionali regionali e comunitarie. La somma viene ripartita tra le regioni secondo la tabella riportata nell'allegato B, sulla base dei seguenti parametri: 0,87 per cento in base alla popolazione residente; 0,13 per cento in misura uguale per tutte le regioni e province autonome. Il comma 2 rinvia ad un decreto della citata Direzione generale per l'individuazione delle modalità attuative delle iniziative.
L'articolo 5 prevede l'assegnazione alla suddetta Direzione generale della somma di 3.800.000,00 euro destinata ad iniziative di controllo e vigilanza del mercato con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti (comma 1), per la cui realizzazione la Direzione generale potrà stipulare convenzioni

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con la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, l'Istituto superiore di sanità e l'Unioncamere (comma 2).
L'articolo 6 al comma 1 assegna alla citata Direzione generale la somma di 2.500.000,00 euro per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di assistenza ai consumatori. Per la realizzazione di tali attività la Direzione potrà stipulare convenzioni con Unioncamere o IPI e prevedere la collaborazione delle associazioni di cui al citato articolo 137 del decreto legislativo n. 206/05 (comma 2).
L'articolo 7 al comma 1 destina alla suddetta Direzione generale la somma di 7.600.000.00 euro per favorire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di «polizze dormienti» (articolo 1, commi 345-quater e 345-octies, della legge n. 266/2005).
L'articolo 8 assegna 3.000.000,00 di euro al finanziamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per fronteggiare le richieste di rimborso del consumatore turista. A tal fine la richiamata Direzione generale per il mercato trasferirà tale somma al competente Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 9 prevede il ricorso alle somme rese disponibili sul capitolo n. 1650 ai fini della copertura della spesa complessiva di 38.830.483,74 euro relativa alle iniziative di cui ai precedenti articoli (comma 1). Al fine di evitare l'assunzione di impegni in eccedenza alle somme effettivamente rese disponibili sul cap.1650, si autorizza il Direttore della Direzione generale per il mercato a procedere gradualmente e in base a precise indicazioni di priorità all'impegno delle somme, all'adozione di decreti attuativi e alla stipula delle convenzioni previste (comma 2).

Laura FRONER (PD), osserva che durante l'esame del decreto-legge n. 40 del 2010, c.d. decreto-incentivi, il suo gruppo aveva presentato alcuni emendamenti e chiesto al Governo chiarimenti circa la quantificazione degli oneri finanziari relativi alla questione del risarcimento delle cosiddette polizze dormienti confluite erroneamente nel fondo anticrack. Nello schema di decreto in esame è prevista, all'articolo 7, una quantificazione pari a 7.600.000 euro. Stigmatizza, quindi, il fatto che il Governo solo pochi giorni fa abbia dichiarato di non essere in possesso dei dati necessari a tale quantificazione, che invece risulta contenuta nel provvedimento su cui la X Commissione deve esprimere il parere. Sottolinea altresì che di tale quantificazione non è possibile valutare in questa sede la congruità, non avendo a disposizione i necessari elementi di verifica. A questo proposito, ricorda che il suo gruppo, nel corso dell'esame del decreto-legge citato, aveva stimato oneri finanziari per circa 10 milioni di euro.

Alberto TORAZZI (LNP) relatore, si dichiara disponibile a formulare nella proposta di parere una osservazione che prevede un'eventuale rimodulazione delle singole destinazioni finanziarie nel senso indicato dal deputato Froner.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente e relatore, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame (vedi allegato 3).
Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.8 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Cimadoro 1.1, 1.2, purché riformulato nel senso di sostituire la parola «copyright» con le parole «da diritti di proprietà intellettuale», nonché sugli emendamenti Cimadoro 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, che assorbe l'1.7, e Formisano 5.1, invitando il deputato Cimadoro a ritirare il suo emendamento 1.9.

Gabriele CIMADORO (IdV) accetta la riformulazione proposta al suo emendamento 1.2 e ritira il suo emendamento 1.9.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cimadoro 1.1, 1.2 nel testo riformulato, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, che assorbe l'1.7, 1.8 del relatore e Formisano 5.1.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, avverte che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 maggio 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.

Audizione informale di rappresentanti di Unioncamere e UPI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.