CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 dicembre 2023
213.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto n. 93);

   premesso che lo schema di decreto attua i principi di delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», che concernono la revisione generale degli adempimenti tributari;

   richiamate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, in merito alla messa a disposizione, entro il mese di aprile 2024, dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

   considerato inoltre che l'articolo 8 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre;

   tenuto conto dell'esigenza di consentire la possibilità di rateazione per il versamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS;

   osservato poi, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, il quale dispone la sospensione dell'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati nei mesi di agosto e dicembre, che appare preferibile una sospensione della decorrenza dei termini, dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 6 gennaio, anziché la semplice sospensione dell'invio delle comunicazioni predette per i periodi di cui sopra, come attualmente previsto dal medesimo articolo 10;

   considerato altresì che l'articolo 11 rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, con riguardo alle dichiarazioni concernenti le imposte sui redditi e le dichiarazioni IRAP;

   osservato che l'articolo 17 prevede, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, la possibilità per il contribuente di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente;

   valutata l'opportunità di specificare espressamente che sia consentito al contribuente anche di modificare, con relativo ravvedimento operoso, tali scadenze, al fine di garantire maggior libertà di gestione finanziaria;

   visto che l'articolo 23 dispone in ordine al rafforzamento dei servizi digitali che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, anche al fine di consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

   rilevato che apparirebbe utile, in tale quadro, anche al fine di accrescere la compliance dei contribuenti e di agevolare l'attività dei professionisti delegati al controllo del cassetto fiscale, prevedere il caricamento all'interno dello stesso degli avvisi bonari in definizione;

   valutata l'esigenza di modificare la scadenza per l'invio delle dichiarazioni in Pag. 19materia di imposte sui redditi e di IRAP al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

   tenuto inoltre conto dell'opportunità di prevedere, da parte dei Comuni, per l'IMU, l'invio del modello F24 precompilato al contribuente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i modelli di software, istruzioni e circolari da parte dell'Agenzia delle entrate per le dichiarazioni dei redditi e modelli ISA, ricomprendendo anche i moduli di controllo degli invii telematici, siano resi disponibili entro aprile per il periodo di imposta 2023 e per gli anni successivi entro il mese di febbraio di ogni anno; in difetto, sono, eventualmente, prorogati i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;

   b) con riferimento all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di prevedere per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

   c) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 10 le parole «è sospeso l'invio», con le parole «sono sospesi i termini»;

   d) con riferimento all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità, nel ridefinire i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di modificare la scadenza per l'invio delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, fissandola al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

   e) con riferimento all'articolo 17, valuti il Governo l'opportunità di consentire espressamente al contribuente di modificare, con ravvedimento operoso, le scadenze dei pagamenti ricorrenti per i quali siano stati inviati, in unica soluzione, tutti i modelli F24 mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente;

   f) con riferimento all'articolo 23, valuti il Governo l'opportunità di prevedere il caricamento all'interno del cassetto fiscale degli avvisi bonari in definizione;

   g) in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 111 del 2023, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, da parte dei Comuni, per l'IMU, l'invio del modello F24 precompilato al contribuente.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 93 – recante misure per la razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

   tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

   premesso che:

    il provvedimento si pone l'obiettivo di introdurre semplificazioni per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati. In particolare, si prevede che l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che potranno essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni saranno accessibili direttamente dai contribuenti, riportando in via automatica nella dichiarazione dei redditi i dati confermati o modificati. Per gli anni successivi, tale possibilità sarà progressivamente estesa anche ai CAF e ai professionisti delegati. Si prevede inoltre anche un'estensione delle categorie reddituali in presenza delle quali potrà essere compilato il modello c.d. «semplificato», con l'estensione del modello 730 ai redditi di fonte estera o di natura finanziaria;

    in sostanza, l'approccio del Governo è quello di intensificare l'utilizzo dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria senza tuttavia arrecare alcun vantaggio sostanziale al contribuente. Di fatto, le semplificazioni che si intende introdurre sono per lo più indirizzate a semplificare l'attività dell'Agenzia delle entrate nell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali e nel controllo preventivo anziché favorire la trasparenza dei dati in favore del contribuente e il consapevole assolvimento delle obbligazioni dichiarative e di versamento;

    per altri aspetti, le presunte novità introdotte dallo schema di decreto fiscale rappresentano il recepimento normativo di buone prassi, oramai consolidate, senza alcun impatto innovativo, come nel caso dell'invio semestrale dei dati del sistema tessera sanitaria fortemente richiesto dalle associazioni rappresentative;

    sotto altro profilo, le garanzie di trasparenza e piena conoscibilità dei dati da parte del contribuente vengono addirittura attenuate come nel caso dell'esonero, da parte dei sostituti d'imposta, dell'invio della certificazione unificazione, documento indispensabile per il contribuente (vero destinatario degli effetti della disposizione) per verificare la correttezza dei dati relativi ai redditi percepiti e alle ritenute subite;

    quanto alla nuova calendarizzazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, con accorciamento da undici a nove mesi, il termine si sostanzia in una riduzione dei tempi di predisposizione a carico dei consulenti fiscali senza alcuna garanzia in merito all'adozione, entro i primi tre mesi dell'anno, dei modelli e dei software necessari per l'adempimento;

    in materia di riorganizzazione degl'indici sintetici di affidabilità fiscale, le modifiche saranno finalizzate a rivedere gli ISA tenendo conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamentePag. 21 la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. In poche parole, si propone come misura di semplificazione e razionalizzazione del sistema un principio che sta già alla base dell'utilizzo degli indicatori;

    inoltre, limitatamente ai contribuenti considerati «affidabili» in base agli ISA, si prevede l'estensione dei limiti per la compensazione dei crediti senza apposizione del visto di conformità (da 50.000 e 70.000 euro annui per l'IVA e da 20.000 a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP), cui si aggiunge anche l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

    anche in tal caso, è prevalsa la logica di spingere il contribuente all'adesione al modello predeterminato dall'amministrazione finanziaria, rinunciando nuovamente alla tassazione in base alla reale capacità contributiva prodotta e trasformando sempre più gli strumenti di verifica e controllo in strumenti di predeterminazione del reddito;

    criticità si rinvengono anche con riferimento alla sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre. A parte le conseguenti complicazioni in tema di calcolo delle decadenze e prescrizioni e nella definizione dei casi di indifferibilità e urgenza, sarebbe bastato estendere i termini di risposta in favore del contribuente anche attraverso l'inefficacia degli atti, analogamente a quanto accade in materia di sospensione feriale dei termini. Peraltro, non si prevede alcuna conseguenza in caso di inosservanza della disposizione. Inoltre, non si tiene conto che i termini di decadenza dalla potestà di controllo e accertamento sono fissati al 31 dicembre di ciascun anno, con la conseguenza che la sospensione, in assenza di coordinamento con la disciplina dei termini di decadenza, sembra nuovamente orientata a garantire un ampliamento dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate che un beneficio al contribuente;

   ritenuto che:

    nell'esercizio della delega, il Governo non ha osservato i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 16, attuati solo in minima parte e con effetti non sempre a favore del contribuente;

    solo per citare alcuni esempi, lo schema di decreto in esame non contiene alcun intervento finalizzato: ad escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;

    a ridurre i tempi di rimborso dei crediti fiscali;

    a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;

    a favorire la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;

    ad armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;

    a rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

«Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa».