CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2023
149.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1322 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 69/2023, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-00094 Pella: Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 in favore dei cosiddetti «lavoratori impatriati» che prevede un regime temporaneo di tassazione agevolata dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati a di quelli di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi d'impresa, finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.
  In particolare, l'Onorevole richiama la vigente previsione normativa in base alla quale tale regime si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente legislazione unionale in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti «de minimis».
  A tal proposito, l'Onorevole interrogante chiede di chiarire che «in tema di aiuti di Stato, nessuna limitazione sia applicabile al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i lavoratori autonomi impatriati in considerazione della valenza generale che assume tale disposizione, in quanto non concede vantaggi fiscali in maniera selettiva rientranti nel novero delle disposizioni in tema di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea del 25 marzo 1957.».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cosiddetto decreto internazionalizzazione) ha introdotto il «regime speciale per lavoratori impatriati», che è finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.
  Il regime temporaneo di tassazione agevolata è applicabile ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato quando sussistono due presupposti:

   a) il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;

   b) l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

  Tanto premesso, deve osservarsi che il comma 2 dell'articolo 8-bis (Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), prevede che le disposizioni recate dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 («lavoratori impatriati») si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti della vigente legislazione europea in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti «de minimis».
  Il quadro normativo unionale di riferimento (aiuti di Stato), declinato ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, paragrafo 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. In tal senso, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione europea eventualiPag. 58 misure che intendono adottare e che siano suscettibili di tradursi in un aiuto di Stato.
  Gli aiuti di piccola entità, cosiddetti «de minimis», non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un'incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.
  La misura agevolativa in esame – che trova applicazione non in maniera generale ma nei confronti di determinati soggetti al ricorrere di specifiche condizioni – è rivolta sia a favore dei lavoratori dipendenti (o assimilati) sia, in particolare, a favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori che avviano una attività d'impresa (le misure fiscali agevolative concesse a tali ultimi soggetti ricadono nell'ambito della disciplina europea sugli aiuti di Stato).
  In ragione di quanto sopra, pertanto, non si può escludere che l'eventuale superamento dei limiti e delle condizioni delle disposizioni europee in materia di aiuti di importanza minore (cosiddetti «de minimis»), prospettati dall'Interrogante, possa attirare l'attenzione dei competenti Servizi unionali sull'agevolazione di cui trattasi, la quale, in riferimento ai soggetti che svolgono attività economica, appare presentare profili di selettività e sembra, pertanto, suscettibile di integrare un aiuto incompatibile con le regole del diritto della concorrenza di matrice europea.

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ALLEGATO 3

5-00603 Fenu: Dati relativi al gettito derivante dal pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'imposta sui servizi digitali introdotta dall'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).
  L'Onorevole ritiene indispensabile avere un aggiornamento in merito ai profili applicativi dell'imposta e al gettito conseguito nell'ultimo triennio anche in relazione alle prossime decisioni da adottarsi in conseguenza della prossima adozione della normativa di recepimento della direttiva UE 2022/2523 in materia di Global Minimum Tax.
  Pertanto, l'interrogante chiede di sapere, «con riferimento ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, quali siano i dati relativi ai soggetti che hanno adempiuto a tale obbligo fiscale e quanto gettito abbia prodotto il pagamento dell'imposta, distinguendo:

   a) il numero di soggetti per tipologia giuridica, differenziando i residenti e non residenti e indicando, per questi ultimi, anche lo Stato estero di provenienza;

   b) l'ammontare di ricavi ovunque realizzato distinto per tipologia di servizi (lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019);

   c) per ogni tipologia di servizi, la percentuale rappresentativa collegata al territorio dello Stato e il totale dei ricavi tassabili;

   d) l'ammontare dell'imposta versata distinta per tipologia di servizi e tipologia di soggetti.».

  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Imposta su servizi digitali (ISD) è disciplinata dall'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'articolo 1, comma 678 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). I profili applicativi dell'imposta sono delineati dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 e dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 23 marzo 2021. La struttura dell'imposta si ispira in larga misura alla proposta di Direttiva UE sopra menzionata. L'ISD si applica con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi:

   pubblicità online: veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (lettera a)) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019);

   servizi di intermediazione tra utenti: messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (lettera b)) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019);

   trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (lettera c)) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019).

  Sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d'impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:

   ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;

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   ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.

  Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel «Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta» e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata «Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta» da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
  Il Quadro DT del modello di dichiarazione (modello DST) contiene le informazioni per la determinazione dell'imposta. Per ciascuna tipologia di servizi di cui alle lettere a), b) e c) il dichiarante indica il totale dei ricavi ovunque realizzati, la percentuale rappresentativa di tali ricavi collegata al territorio dello Stato, i ricavi imponibili e il totale dell'imposta.
  In relazione ai profili quantitativi riguardanti il gettito e le informazioni desumibili dalle dichiarazioni, la Tabella 1 riporta i dati dei versamenti negli anni 2021, 2022 e 2023, riferiti rispettivamente all'anno d'imposta precedente.
  I versamenti del 2023 (riferiti all'anno d'imposta 2022) aggiornati al 20 luglio risultano pari a 390 milioni di euro e risultano superiori di 92 milioni (+30,9 per cento) a quelli del 2022.
  Questo risultato consolida la crescita già registrata nel 2022, anno in cui le entrate sono risultate di 298 milioni di euro contro i 240 milioni del 2021 (+58 milioni di euro, +24,2 per cento).

Tabella 1

Anno

Gettito

Variazione del
gettito
(Valori assoluti)

Variazione del
gettito (%)

  2023

  390

92

30,9

  2022

  298

58

24,2

  2021

  240

  Note: importi in milioni di euro.
  Fonte: F24 e versamenti diretti in tesoreria.

  Le informazioni contenute nelle dichiarazioni consentono inoltre di identificare con maggiore precisione lo Stato di residenza dei soggetti passivi e gli elementi quantitativi sottostanti alla determinazione dell'imposta.
  La Tabella 2 riporta la distribuzione per Paese di residenza dei soggetti dichiaranti negli anni di imposta 2020 e 2021 (i dati completi delle dichiarazioni dell'anno 2023 non sono al momento disponibili). In entrambi gli anni di dichiarazione, circa l'80 per cento dell'imposta dichiarata è riconducibile a soggetti non residenti. Il gettito risulta di poco superiore al dato dichiarativo nell'anno 2020 (+8 milioni di euro circa) e di poco inferiore nell'anno 2021 (-5 milioni di euro circa). Tali disallineamenti potrebbero essere dovuti a errori di compilazione, omessi versamenti o indicazione errata del codice tributo al momento del versamento.

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Tabella 2

ISD: frequenze e ammontare dell'imposta dovuta per Paese di residenza del dichiarante.

Residenza del soggetto
del dichiarante

Anno d'imposta 2020

Anno d'imposta 2021

Numero

Ammontare

Numero

Ammontare

  ITALIA

48

50.966

59

58.497

  STATI UNITI
  D'AMERICA

45

30.285

40

34.112

  IRLANDA

16

93.683

16

128.189

  GERMANIA

15

6.394

15

8.455

  REGNO UNITO

14

3.531

13

10.831

  FRANCIA

10

1.198

9

1.682

  PAESI BASSI

10

9.624

9

17.460

  SINGAPORE

10

1.170

9

1.930

  AUSTRALIA

8

279

6

535

  BRASILE

8

20

8

25

  SPAGNA

8

579

7

939

  BELGIO

5

63

4

117

  SVEZIA

5

109

6

369

  SVIZZERA

5

733

5

963

  CANADA

4

22

6

99

  GIAPPONE

4

126

5

497

  INDIA

4

33

0

-

  ALTRI NON RESIDENTI
  IN ITALIA

35

33.358

34

38.997

  Totale

254

232.171

251

303.698

Note: ammontare in migliaia di euro.
Fonte: dichiarazioni DST. anni d'imposta 2020 e 2021.

  Le Tabella 3 e 4 mostrano la distribuzione dei ricavi ovunque realizzati, in termini percentuali, i ricavi imponibili e l'imposta dovuta per tipologia di servizio, distinguendo tra i soggetti residenti e non residenti. In entrambi gli anni considerati, circa l'80 per cento dell'imposta dovuta è stata versata da soggetti non residenti per i servizi di pubblicità online (lettera a)) e di intermediazione tra utenti (lettera b)).

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Tabella 3

ISD: ricavi, percentuale rappresentativa e imposta dovuta per tipologia di servizi e residenza (anno d'imposta 2020).

  Tipologia servizi

  Tipologia
  soggetti

Anno d'imposta 2020

  Numero

  Ricavi
  ovunque
  realizzati

  Ricavi
  imponibili

  Percentuale (%)

  Imposta
  dovuta
  (ricalcolata)

Lettera a):
pubblicità
online

  Residenti

33

  1.418.621

  1.263.425

89,06

7.903

  Non
  residenti

123

  220.230.933

  3.962.419

  1,80

118.873

Lettera b):
servizi di
intermediazione
tra utenti

  Residenti

23

  1.301.183

435.331

33,46

  13.060

  Non
  residenti

117

  93.499.973

  2.073.895

  2,22

  62.217

Lettera c):
trasmissione di
dati raccolti da
utenti e generati
dall'utilizzo di
un'interfaccia
digitale

  Residenti

2

104

104

100,00

3

  Non
  residenti

13

  473.713

3.851

  0,81

116

Note: ricavi e Imposta dovuta in migliaia di euro.
Fonte: dichiarazioni DST. anni d'imposta 2020.

Tabella 4

ISD: ricavi, percentuale rappresentativa e imposta dovuta per tipologia di servizi e residenza (anno d'imposta 2021).

Tipologia servizi

  Tipologia
  oggetti

Anno d'imposta 2021

  Numero

  Ricavi
  ovunque
  realizzati

  Ricavi
  imponibili

  Percentuale (%)

  Imposta
  dovuta
  (ricalcolata)

Lettera a);
pubblicità online

  Residenti

48

2.208.248

1.665.738

75,43

49.972

  Non
  residenti

128

298.382.678

5.129.673

1,72

153.890

Lettera b):
servizi di
intermediazione
tra utenti

  Residenti

20

1.186.396

281.802

23,75

8.454

  Non
  residenti

98

120.682.054

3.040.860

2,52

91.226

Lettera c):
trasmissione di
dati raccolti da
utenti e generati
dall'utilizzo di
un'interfaccia
digitale

  Residenti

5

2.360

2.360

100,00

71

  Non
  residenti

10

335.212

2.823

0,84

85

Note: ricavi e Imposta dovuta in migliaia di euro.
Fonte: dichiarazioni DST. anni d'imposta 2021.

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ALLEGATO 4

5-01153 Gusmeroli: Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica dei modelli possono apporre evidenziando che, a tal fine, essi devono presentare preventivamente una comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.
  Gli Onorevoli lamentano che, talvolta, pur in presenza dei requisiti di legge, i contribuenti, per i quali si è proceduto all'apposizione del visto, ricevono comunicazione di nullità e contestuale irrogazione di sanzioni ed interessi per l'utilizzo indebito dei crediti vistati senza autorizzazione, a causa del mancato invio della predetta comunicazione preventiva.
  A parere degli interroganti si tratterebbe di violazioni di carattere meramente formale che vengono contestate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente al contribuente nonché al professionista che era titolato all'adempimento della pratica.
  Pertanto, tenuto conto che con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 è stata confermata la possibilità di regolarizzare, per ciascun periodo di imposta, le irregolarità, le infrazioni, l'inosservanza di obblighi e di adempimenti formali, l'Onorevole chiede «se non si ritenga che quanto esposto in premessa, con specifico riguardo alla comunicazione preventiva e agli errori formali per le violazioni collegate al visto di conformità, ovvero del visto omesso o irregolare, possa rientrare nella regolarizzazione delle violazioni formali».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova evidenziare che, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari, agevolando contestualmente l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza, anche al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti e semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.
  Infatti, il visto di conformità è necessario, tra l'altro, per ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro e per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro. Inoltre, in tema di bonus edilizi, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
  Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
  Nello specifico, si tratta dei soggetti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.Pag. 64
  A tal fine, i citati professionisti devono richiedere ed ottenere l'iscrizione nell'elenco centralizzato dei professionisti legittimati al rilascio, presentando un'apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, come previsto dall'articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
  A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Pertanto in assenza di comunicazione preventiva, il professionista non ha titolo per apporre il visto.
  Da quanto sopra riportato consegue che il visto apposto su un qualunque documento (comunicazione, dichiarazione, etc.) da un soggetto non autorizzato deve intendersi «omesso» e, dunque, non legittima l'esercizio dei diritti sottostanti da parte dei contribuenti (esercizio della detrazione delle spese sostenute, utilizzo in compensazione di un credito, etc.).
  Ove gli stessi diritti siano, comunque, esercitati ne consegue la commissione di una violazione di natura sostanziale – e non formale o meramente formale come ipotizzato dagli Onorevoli istanti – punita con la sanzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (laddove la violazione abbia comportato una infedeltà dichiarativa), ovvero con quella di cui al successivo articolo 13 (nel caso di indebita compensazione) (cfr. la circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E).
  A conferma di quanto sopra precisato, si ricorda che, con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019, n. 11/E – emanata a commento della definizione agevolata delle irregolarità formali, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (definizione attualmente replicata dai commi da 166 a 173, dell'articolo 1, della 29 dicembre 2022, n. 197) – è stato chiarito che:

   «sono escluse dalla regolarizzazione di cui all'articolo 9 le seguenti violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione:

   (...)

    – gli errori collegati al visto di conformità – (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale)».