CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2023
111.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Atto n. 42.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (Atto del Governo n. 42);

   preso atto dell'intesa sancita sullo schema in esame dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, e del parere espresso dal Consiglio di Stato;

   considerato che il provvedimento – in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di adeguarlo alle esigenze di riforma del pubblico impiego e di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali;

   ricordato che il richiamato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prevede, per l'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il rispetto dei seguenti criteri:

    a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

    b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

    c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto;

   rilevato che tale articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, risponde agli elementi costitutivi della milestone M1C1- 56 del PNRR, realizzando, entro il termine previsto del 31 dicembre 2022, le finalità relative alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

   richiamata l'esigenza di meglio specificare, all'articolo 1, comma 1, le finalità della lettera a), che, novellando l'articolo 1 del regolamento, ridefinisce l'ambito di applicazione della disciplina regolamentare in oggetto, nonché della lettera b), che, novellando l'articolo 2 del regolamento, ridefinisce la disciplina regolamentare dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego;

Pag. 293

   richiamata quindi l'esigenza, all'articolo 1, comma 1, lettere a), capoverso Art. 1, comma 3, di prevedere, con riferimento alla durata massima della procedura concorsuale che esso non possa eccedere i sei mesi, individuando, altresì, per ciascuna fase endoprocedimentale, tempi massimi di svolgimento;

   valutata poi l'esigenza di valutare, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, comma 2, l'introduzione di una lettera aggiuntiva che prenda in considerazione, in relazione al contenuto del bando di concorso, il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi;

   richiamata altresì l'esigenza, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, di introdurre dopo il comma 6 un comma aggiuntivo, al fine di stabilire, con riferimento al possibile verificarsi di malfunzionamenti, parziali o totali della piattaforma digitale, che impediscano l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, che il bando preveda misure idonee a garantire il recupero dell'eventuale «crash» della piattaforma e assicurare, in ogni caso, la massima partecipazione;

   richiamata l'esigenza, in relazione alle già richiamate lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 1, di apportare alcune modifiche con riferimento alle competenze oggetto di valutazione in fase concorsuale;

   valutata quindi l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso Art. 9, comma 7, di inserire una lettera aggiuntiva che preveda la partecipazione nelle commissioni esaminatrici di esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di problem solving, comunicazione e gestione del personale;

   rilevata l'esigenza di valutare, secondo quanto indicato dal Consiglio di Stato – con riferimento alla finalità della digitalizzazione, da conseguire attraverso un meccanismo di partecipazione alle procedure selettive completamente informatizzato – l'individuazione di presidi idonei di verifica delle tecnologie digitali, necessariamente diversificati in relazione alla tipologia di criticità da fronteggiare, laddove tali criticità siano riconducibili a un malfunzionamento della connessione internet o a ragioni tecniche e non a negligenza o a malafede del partecipante;

   considerato che la costante giurisprudenza che ha chiarito come l'utilizzo delle tecnologie informatiche nella procedura amministrativa non possa pregiudicare i partecipanti, dovendo la P.A. farsi carico di eventuali disfunzioni del sistema;

   osservato che la lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, riguardante gli adempimenti della commissione esaminatrice, facendo riferimento, al comma 4, ai concorsi per titoli (e alla relativa previsione della conclusione delle procedure concorsuali ad essi riferite entro 120 giorni dalla data della prima convocazione);

   considerata l'opportunità di espungere nel richiamato comma 4 il riferimento ai concorsi per titoli, in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame, nel novellare l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, annovera tre tipologie di concorso – per esami, per titoli ed esami e corso-concorso – non prevedendo dunque più il concorso per titoli;

   osservato che le lettere t), u) e v) del comma 1 dell'articolo 1 sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, relativi al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni pubbliche e alle modalità di svolgimento dei concorsi unici;

   rilevato, in particolare, che la lettera t) rinvia esplicitamente all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia;

   valutata l'opportunità di inserire un rinvio anche ai successivi articoli 28-bis e 29 che disciplinano il reclutamento, rispettivamente,Pag. 294 dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti scolastici, valutando altresì l'opportunità di integrare il titolo della rubrica del nuovo articolo 19 anche con riferimento all'accesso alla dirigenza;

   evidenziata infine l'esigenza di prevedere, come indicato dal Consiglio di Stato, forme strutturate di monitoraggio, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e funzionali anche ad un sistema di correzione «continua» della disciplina introdotta, che appare indispensabile laddove la normativa disciplini l'uso di tecnologie soggette ad evoluzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:

    1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso Art. 1, comma 1, dopo le parole: orientati alla massima partecipazione andrebbero introdotte le seguenti: e alla individuazione delle competenze qualificate;

    2) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso Art. 1, andrebbe sostituito il comma 3 con il seguente: 3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento, e comunque non può eccedere la durata massima di sei mesi calcolati a partire dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali;

    3) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, lettera e), andrebbero introdotte in fine le seguenti parole: e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti;

    4) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, comma 2, appare necessario sostituire la lettera a) con la seguente: a) il termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il Portale;

    5) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, comma 2, appare necessario sostituire la lettera c) con la seguente: c) il numero, la tipologia e la struttura delle prove previste, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 7, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

    6) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, comma 2, appare necessario introdurre in fine la seguente lettera: g-bis) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi;

    7) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, appare necessario aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda;

    8) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 7, appare necessario aggiungere in fine i seguenti commi:

     6-bis. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di cui ai commi 1 e 2 danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle Pag. 295capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.
     6-ter. I bandi di concorso tengono conto nelle linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

    9) all'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso Art. 9, appare necessario sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento e le eventuali sottocommissioni di cui al comma 8 sono nominate entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all'articolo 19 e con provvedimento del competente organo di amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

    10) all'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso Art. 9, comma 7, appare necessario introdurre in fine la seguente lettera: e-bis) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di problem solving, comunicazione e gestione del personale;

    11) all'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso Art. 11, appare necessario apportare le seguenti modificazioni:

     sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata massima di cui all'articolo 1, comma 3, la durata massima delle fasi endoprocedimentali che dovranno essere rispettati anche dalle eventuali sottocommissioni;

     sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 1, comma 3, le commissioni assicurano il rispetto dei seguenti termini endoprocedimentali:

      a) le prove scritte si svolgono entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e la Commissione ne assicura, anche attraverso le sottocommissioni, la correzione nei successivi 7 giorni e la relativa pubblicazione degli esisti nei successivi 3 giorni;

      b) le eventuali prove orali si svolgono entro 20 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle prove scritte e si concludono nei successivi 30 giorni. La pubblicazione degli esiti delle prove orali è pubblicata al termine di ogni sessione giornaliera d'esame;

      c) successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro 30 giorni dall'ultima sessione delle prove orali;

      d) nei 15 giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora e pubblica la graduatoria finale del concorso;

   e con le seguenti osservazioni:

    a) alle lettere e) ed f) dell'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato, le norme generali regolatrici in forza delle quali si procede alla rimodulazione del riconoscimento delle riserve e dei titoli di preferenza nonché alla valorizzazione della parità di genere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

    b) alle lettere g) e n) dell'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità dell'individuazione di presidi idonei di verifica delle tecnologie digitali, per far fronte ad eventuali criticità di natura tecnica non imputabili ai partecipanti alla prova;

    c) valuti il Governo l'opportunità di espungere – nell'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 11, comma 4 – il riferimento ai concorsi per titoli (e alla relativa previsione della conclusione delle procedure concorsuali ad essi riferite entro 120 giorni dalla data della prima convocazione).

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ALLEGATO 2

5-00852 Soumahoro: Sulle iniziative volte a garantire che le nuove assunzioni di Poste italiane avvengano attingendo alla graduatoria nazionale degli ex lavoratori a termine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La presente interrogazione segnala la presenza di ex lavoratori di Poste Italiane assunti a tempo determinato che sono inseriti in una graduatoria, di cui solo alcuni assunti a tempo indeterminato.
  In via preliminare, acquisiti elementi da parte di Poste Italiane e del Ministero delle imprese e del made in Italy si fa presente quanto segue. Poste Italiane è una società per azioni, attiva nei servizi postali, bancari, finanziari, logistici e di telecomunicazioni e telematica pubblica.
  La società in oggetto è controllata dallo Stato italiano attraverso la partecipazione maggioritaria del Ministero dell'economia e delle finanze e di Cassa depositi e prestiti.
  La società è inoltre affidataria del servizio universale postale su tutto il territorio nazionale fino all'anno 2026.
  In relazione al rispetto degli obblighi del servizio postale universale, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha precisato che è chiamato a verificare, insieme all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti previsti dall'Accordo di programma in capo alla suddetta società.
  Per quanto concerne, invece, gli aspetti relativi alle attività di reclutamento del personale, Poste Italiane ha precisato che i processi di «Recruiting e Selezione» sono disciplinati da una procedura che tiene conto dei principi di controllo previsti dal modello organizzativo adottato dal Gruppo Poste Italiane ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in coerenza con lo status di società quotata e in considerazione del ruolo di sistema di Poste Italiane in quanto più grande datore di lavoro del Paese. La procedura si applica anche al Recruiting e Selezione di personale a tempo determinato.
  Il ricorso alle diverse tipologie contrattuali (contratto a termine, contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, ecc.) viene definito in coerenza con le caratteristiche delle attività per le quali si procede agli inserimenti.
  La Società ha precisato che, attraverso la pubblicazione del Bilancio Integrato pubblicato nella specifica sezione del sito web, mette in trasparenza informazioni sia sul numero di contratti a tempo determinato sia su quelli a tempo indeterminato.
  Inoltre, nell'ambito della valorizzazione delle risorse umane, a partire dal 2018 l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno concordato un piano di assunzioni a tempo indeterminato nel settore del recapito, al quale possono concorrere esclusivamente coloro che abbiano precedentemente prestato servizio come portalettere o addetto allo smistamento con contratto a tempo determinato (cosiddette stabilizzazioni).
  Preme sottolineare che gli accordi sindacali siglati hanno definito di volta in volta il numero delle stabilizzazioni da realizzare, i criteri di accesso al percorso e quelli di redazione delle graduatorie sulla base delle quali vengono inseriti i candidati.
  Proprio a seguito di tali accordi, dal secondo semestre del 2018 alla fine del 2022 – anche durante la pandemia – sono stati stabilizzati a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale circa 12.500 ex lavoratori a tempo determinato nel recapito.
  Peraltro, anche nell'ultimo Accordo Sindacale del 21 novembre 2022, sono state Pag. 297definite ulteriori 700 stabilizzazioni di ex contratti a tempo determinato, da realizzarsi nel 1° semestre 2023, sulla base dei medesimi Accordi e criteri sopra citati.
  Poste Italiane, infine, ha ribadito l'impegno aziendale volto a proseguire i percorsi in merito alla stabilizzazione del personale a tempo determinato.

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ALLEGATO 3

5-00853 Sarracino: Sul coinvolgimento delle più rappresentative sigle sindacali dello stabilimento Stellantis di Pomigliano affinché siano adottate scelte organizzative volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendono assumere per favorire il pieno coinvolgimento e confronto con le sigle sindacali più rappresentative dello stabilimento Stellantis di Pomigliano, al fine di rivedere scelte organizzative che incrementano i ritmi di produzione e generano rischi crescenti per la tutela dei lavoratori.
  In via preliminare, sottolineo che il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una fondamentale priorità governativa sulla quale non è possibile prescindere da un'ampia e seria dialettica con le parti sociali.
  La consapevolezza e la cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono, infatti, valori da divulgare e rafforzare affinché essi siano accettati come principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
  Al riguardo, ricordo che il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro è una delle priorità delle linee programmatiche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per il 2023.
  In tale ambito, infatti, fronte di un numero di ispezioni nel corso del 2022 più alto rispetto al passato (17.035 a fronte di 13.924: + oltre il 22 per cento), con crescita del 44 per cento delle violazioni contestate (25.481 a fronte di 17.643), nel corso di quest'anno è prevista un'azione di controllo e vigilanza ancora più incisiva a testimonianza della condivisione e dell'importanza di agire tempestivamente e con maggiore efficacia.
  Infine, intendo ribadire che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presta la necessaria attenzione a questo tema: infatti, vi è la consapevolezza che per accrescere i livelli di tutela è necessario coinvolgere tutte le parti sociali interessate perché solo attraverso un dialogo costruttivo è possibile raggiungere un corretto bilanciamento tra le esigenze di produttività dei datori di lavoro e il diritto alla salute e a alla sicurezza nei luoghi di lavoro, valori che rappresentano pilastri fondamentali della nostra Costituzione.

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ALLEGATO 4

5-00854 D'Alessio: Sugli interventi volti a rimediare a
buchi contributivi dei lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la presente interrogazione l'Onorevole interrogante lamenta il mancato ripristino dell'istituto della cosiddetta «pace contributiva» e, più in generale, la mancanza di istituti che possano permettere ai lavoratori interessati di rimediare ai cosiddetti «buchi contributivi» presenti all'interno delle proprie storie professionali.
  Al riguardo, sentite le strutture tecniche competenti, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, devo ricordare che l'intervento normativo messo in atto con la cosiddetta pace contributiva ha avuto lo scopo di consentire al lavoratore di aumentare quanto più possibile l'anzianità contributiva – e il relativo montante accantonato – nell'ambito del sistema contributivo di calcolo della pensione, dove periodi di interruzione dell'attività lavorativa si rivelavano più penalizzanti al fine del raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso a pensione.
  In merito, va evidenziato che l'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha previsto, per il triennio 2019-2021, per i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata dell'Inps nonché agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell'Ago, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione diretta, la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non soggetti ad obbligo contributivo, di mancata copertura contributiva tra il 1° gennaio 1996 ed il 29 gennaio 2019 (antecedenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto), compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, così da parificarli a periodi di lavoro.
  Il periodo che forma oggetto di riscatto è di durata massima di cinque anni, anche non continuativi, l'onere è a carico del lavoratore, con importo rateizzabile fino a 120 rate mensili senza interessi.
  Segnalo anche che il decreto legislativo n. 564 del 1996 consente già, a regime, a tutti i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi o esclusivi di chiedere il riscatto, con onere a carico del lavoratore, dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dei periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, dei periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico nonché dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei.
  L'ordinamento pensionistico prevede anche la cosiddetta «prosecuzione volontaria dei contributi», ossia la possibilità per i lavoratori, che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa, al fine di perfezionare i requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione e/o incrementare l'importo dell'assegno, di versare a proprie spese i contributi mancanti. Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti: almeno cinque anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; almeno tre anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
  Concludo rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, considerata la rilevanza della questione, ha avviato una più ampia riflessione, anche di Pag. 300carattere normativo, sugli strumenti di recupero della contribuzione e di potenziamento della posizione assicurativa. Sul punto, l'istituzione del recente Osservatorio della spesa previdenziale, fermo restando un'analisi rigorosa dell'andamento economico e del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica, avrà anche il compito di elaborare attività di analisi e di ricerca normativa finalizzata anche a valutare la sostenibilità di nuove misure che impattano sul sistema previdenziale.

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ALLEGATO 5

5-00851 Barzotti: sul commissariamento di INPS e INAIL.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo vengono chieste le motivazioni che hanno indotto a prevedere nel recente decreto-legge n. 51 del 2023 il commissariamento dell'Inps e dell'Inail, chiedendo poi di dare valutazioni sui Presidenti in carica.
  Al riguardo, devo innanzitutto precisare che il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 rappresenta un intervento di riforma necessario per recuperare efficienza, efficacia e razionalità amministrativa alla governance degli enti previdenziali pubblici, in precedenza modificata dal decreto-legge n. 4 del 2019, considerata la particolare importanza – per competenze, materie trattate, risorse pubbliche gestite, impatto sul sistema sociale ed economico del Paese – degli enti interessati.
  L'intervento normativo ha riguardato, in primo luogo, la revisione degli organi degli enti, considerato che l'intervento di riforma del 2019, che aveva determinato la duplicazione degli organi monocratici di indirizzo politico, con l'introduzione della figura del vice presidente-organo, ha palesato chiari profili di ridondanza e inefficacia. Sul punto, il decreto-legge n. 51 del 2023 è conseguentemente intervenuto sopprimendo, sia per l'Inps che per l'Inail, tale figura.
  Si è ritenuto poi necessario, in considerazione dell'elevata complessità e specializzazione delle materie trattate, nonché per la rilevanza economica e sociale dell'impatto delle politiche che gli organi degli enti svolgono, specificare e rendere più stringenti i requisiti di nomina, che sono stati parificati per il Presidente, per i consiglieri di amministrazione e per il direttore generale, garantendo la piena equiparazione sotto questo profilo di tutti gli organi. Il decreto-legge prevede, a tal proposito, che gli organi siano scelti «tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia», specificando tanto i requisiti di professionalità, quanto quelli di moralità, quanto infine le regole di scelta dei profili più adeguati.
  La modifica migliorativa dei requisiti soggettivi per la selezione di figure professionali di alto profilo rappresenta, pertanto, una concreta espressione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente garantito.
  Ciò detto, in questa sede non sembra utile e opportuno esprimersi sulle persone dei Presidenti in carica, legittimamente individuati secondo procedure regolate dalle norme in vigore al momento della scelta.
  Per quel che attiene alla figura del direttore generale, la norma ha poi messo ordine nel sistema di previsioni di legge che si sono susseguite e stratificate, chiarendo che la nomina avviene con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, e ha reso omogenea la durata del suo incarico rispetto a quella degli altri organi, riducendola da 5 a 4 anni.
  Sul termine di durata degli organi, le nuove norme hanno previsto che essi possono essere rinnovati una sola volta (anche non consecutiva) e che i componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche se nominati nel corso del periodo, in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti o deceduti.
  Considerati i rilevanti interventi compiuti sulla governance di questi enti, è stato necessario prevederne una immediata incidenza sull'attuale struttura dei sistemi di amministrazione, apparendo del tutto irragionevole mantenere in vita organi così profondamente incisi dalle nuove disposizioniPag. 302 normative. Per tali ragioni, è stato previsto che, nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti (e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi), per assicurare la continuità amministrativa, sia nominato per ciascuno degli enti interessati dall'intervento di riforma un commissario straordinario.
  Il commissariamento rappresenta quindi lo strumento amministrativo necessario per garantire il buon andamento e la continuità dell'azione degli enti, al fine di evitare momenti di stallo in questa delicata fase di transizione. Peraltro, negli ultimi decenni, l'istituto del commissariamento è stato utilizzato con regolarità in condizioni analoghe e in coincidenza o in prossimità della scadenza naturale del mandato degli organi di vertice dei vari enti.
  Nella specie, è poi utile rilevare che anche in questo caso il termine del mandato del Presidente dell'Inps e del Presidente dell'Inail risulta prossimo, avendo i due incarichi la loro naturale scadenza rispettivamente il 22 maggio e il 29 luglio 2023.
  Sottolineo la previsione della nomina del commissario straordinario in tempi estremamente rapidi (entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto), per garantire l'efficacia della previsione. La nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ossia con formalità più rigide rispetto a quanto era stato previsto dal decreto-legge n. 4 del 2019), con la conseguente decadenza dei presidenti, vicepresidenti e consigli di amministrazione. Il commissario deve essere scelto applicando i medesimi nuovi requisiti indicati per gli organi; esercita nel periodo della carica i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione; ha un termine di 90 giorni per apportare le necessarie modifiche ai regolamenti interni e di organizzazione degli enti.
  Infine, il nuovo consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, proporrà al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale.