CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2023
100.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, approvato dal Senato;

   rilevato, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, che l'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo;

   osservato, dunque, che tale articolo 1 prevede una procedura speciale che rimette ad un unico decreto del Presidente del Consiglio – salva la possibilità di aggiornamenti –, oltre alla definizione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che tenga conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il compito di stabilire direttamente le quote di ingresso in Italia;

   condivisa, in particolare, la finalità del comma 5, che prevede che i decreti flussi assegnino quote riservate a lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari;

   preso atto che il comma 5-bis prevede che i decreti flussi stabiliscano quote destinate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, mentre il comma 5-ter interviene in materia di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, anche carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;

   segnalato che l'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta, al fine di consentire l'impiego in termini rapidi dei lavoratori in esame e soddisfare le relative esigenze dei datori di lavoro;

   preso atto che l'articolo 3, al comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi) e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito, istituendo istituisce l'attività di formazione civico-linguistica;

   rilevato che l'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, estendendo così la massima durata possibile del rinnovo a tre Pag. 226anni rispetto ai due anni attualmente previsti;

   preso atto dell'articolo 4-bis, che reca disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati;

   osservato che l'articolo 5 riserva una priorità, rispetto ai nuovi richiedenti, in favore dei datori di lavoro che abbiano già avanzato regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli non comunitari e la cui richiesta non sia già stata soddisfatta;

   condivisa dunque la finalità di tali disposizioni che sono volte a favorire una gestione regolare dei flussi migratori, agevolando, attraverso una razionalizzazione della procedura, l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, a tutela delle imprese e dei lavoratori stranieri interessati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-00750 Soumahoro: Sulle iniziative volte all'allineamento ai fini sanzionatori della fattispecie dei lavoratori chiamati all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni a quella dei lavoratori con contratto di lavoro intermittente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti richiamano i criteri di determinazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, per violazione delle disposizioni relative agli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997 e, più in particolare, se sia corretto che la sanzione venga comminata nei casi di violazione con riferimento ad ogni contratto di lavoro stipulato, ovvero se possa comminarsi un'unica sanzione nell'ipotesi di violazioni riguardanti più rapporti di lavoro extra riferiti al medesimo lavoratore.
  Al riguardo è stata interpellata la Direzione centrale tutela dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che – su tale punto – ha rilevato come l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997, ritiene assolto l'obbligo informativo attraverso la consegna del contratto individuale redatto per iscritto ovvero della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro o, comunque, prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
  L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, in relazione agli aspetti sanzionatori, l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 punisce la violazione degli obblighi informativi con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
  L'Ispettorato, ritiene di non poter aderire ad un'interpretazione restrittiva della disposizione in questione, volta a determinare l'importo sanzionato in ragione del solo numero di lavoratori complessivamente interessati.
  Infatti, l'obbligo di informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997, opera ogni qual volta viene instaurato un rapporto di lavoro.
  Pertanto, nell'ipotesi in cui il medesimo lavoratore intrattenga un nuovo rapporto di lavoro, la mancata consegna del contratto individuale ovvero della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, comporterà una violazione del disposto normativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997 e, conseguentemente, andrà applicata una sanzione per ciascuna omissione seppure riferita al medesimo lavoratore.
  Nell'ipotesi di prestazione di lavoro intermittente disciplinato dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015 si prevede che «prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio (...) In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione...».
  In queste ipotesi, infatti, trattasi di comunicare — all'Amministrazione e non già al lavoratore — l'avvio di una prestazione di lavoro riferita ad un rapporto di lavoro già instaurato, obbligo che peraltro può essere assolto anche attraverso una comunicazione riferita ad un ciclo di prestazioni di durata fino a trenta giorni ed a più lavoratori (da qui la sanzionabilità riferita ad ogni periodo di 30 giorni).Pag. 228
  Pertanto, atteso da un lato la letteralità delle norme in commento, dall'altro il diverso bene giuridico tutelato dalle stesse normative richiamate – nel primo caso la possibilità da parte del lavoratore di conoscere le condizioni del rapporto contrattuale e nel secondo caso la possibilità da parte dell'Amministrazione di conoscere quando la prestazione è resa –, non appare percorribile la scelta di adottare opzioni interpretative diverse da quelle attuali per superare le criticità rilevate.
  In conclusione, una simile opzione non potrebbe che derivare da una modifica dell'impianto normativo, con conseguente mutamento della letteralità dei testi delle due sopra menzionate leggi.

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ALLEGATO 3

5-00751 Laus: sulle iniziative per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri edili anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare viene chiesto al Governo quali iniziative intende adottare al fine di assicurare la massima vigilanza relativamente al rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri edili anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti pubblici.
  Al riguardo, voglio sottolineare che la sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità dell'azione di Governo.
  Il 29 marzo scorso si è svolta l'attività di vigilanza denominata «110 in sicurezza 2023» promossa e coordinata dall'ispettorato Nazionale del Lavoro, un'operazione straordinaria di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al sommerso nel settore dell'edilizia, la quale ha interessato tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione delle province di Trento e Bolzano e della regione Sicilia in funzione della loro autonomia speciale.
  La giornata di vigilanza straordinaria ha visto la partecipazione di ispettori del lavoro (di cui 541 ordinari e 177 tecnici) e dei carabinieri dei Nuclei Ispettorato Lavoro, supportati da militari dei Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri per un totale di 634 militari impiegati (di cui 350 del Comando per la tutela del lavoro); alle operazioni hanno preso parte anche personale ispettivo di ASL, INAIL e INPS.
  Oltre l'80 per cento dei 334 cantieri ispezionati sono risultati irregolari con un sequestro preventivo ex articolo 321 del codice di procedura penale già convalidato; sono stati adottati 166 provvedimenti di sospensione delle attività d'impresa, di cui 110 per gravi violazioni in materia di sicurezza e 56 per lavoro nero.
  In totale, la verifica ha interessato n. 723 aziende e n. 1.795 posizioni lavorative e sono state contestate violazioni riconducibili principalmente al rischio di caduta dall'alto, irregolarità dei ponteggi, rischio elettrico, all'omessa fornitura e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale), alla organizzazione e viabilità inadeguata dei cantieri oltre che alla mancata protezione da investimento per caduta di materiali dall'alto.
  L'operazione di vigilanza, in linea di continuità con analoga iniziativa dello scorso anno, ha voluto mantenere alto il livello di attenzione sul significativo problema del rischio di infortuni dei lavoratori nei cantieri edili.
  Concludo assicurando l'impegno del Governo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al massimo rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, specificatamente, di sicurezza nei cantieri edili anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti pubblici. A questo riguardo, l'edilizia resta un settore particolarmente vigilato per il quale l'ispettorato Nazionale del Lavoro ha programmato specifiche attività di vigilanza nel Documento di programmazione per il 2023, anche grazie alle nuove assunzioni di ispettori tecnici.

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ALLEGATO 4

5-00752 Barzotti: Sulle iniziative a sostegno dei lavoratori
licenziati da Simet Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti e passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la situazione occupazionale della Società Simet Spa che opera nella provincia di Cosenza.
  In relazione ai fatti segnalati e alle questioni sollevate dagli Onorevoli Interroganti, fornisco le informazioni acquisite dall'ispettorato nazionale del lavoro.
  In via preliminare rappresento che la Simet Spa svolge attività di trasporto di persone attraverso Autolinee Ministeriali di puro mercato, nonché attività di noleggio autobus con conducente.
  Le attività aziendali sono state colpite pesantemente dalla crisi connessa alla pandemia da COVID-19 che ha determinato una contrazione notevole del volume dei ricavi nell'esercizio 2020, pari al 78 per cento, e perdita di esercizio di oltre 8 milioni.
  Nell'anno 2021 la società, in condivisione con le organizzazioni sindacali di categoria e con le Rappresentanze sindacali aziendali, ha dato seguito ad una procedura di «fusione per incorporazione» di Simet Bus S.p.A in Simet S.P.A., con l'obiettivo di consolidare i valori patrimoniali e finanziari dell'azienda, nonché di salvaguardare i valori aziendali. Pur in presenza di tale modifica, anche nel 2021, la Società ha registrato ingenti perdite in valori tra gli 8 milioni ed i 9 milioni di euro.
  L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha riferito che lo scorso 10 gennaio 2022 la SIMET SPA, ha comunicato all'ITL di Cosenza, oltre che alla regione Calabria ed alle organizzazioni sindacali, di dover attivare la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, articoli 4 e 24, e di dover attuare, a conclusione della consultazione, un licenziamento collettivo per riduzione di personale, che interessa i lavoratori impegnati presso la unità produttiva di Corigliano Calabro.
  Secondo quanto riferito dall'ispettorato Nazionale del Lavoro, sono coinvolti nella procedura complessivamente n. 70 lavoratori.
  La Società ha addotto come motivazione la grave crisi determinata dal perdurare nell'anno 2021 dell'emergenza sanitaria, conseguenti restrizioni degli spostamenti, crisi generalizzata del comparto, oltre al proliferare di nuovi competitor che operano su servizi e tratte sostanzialmente coincidenti con quello della Società, in un regime di concorrenza non sostenibile dalla stessa.
  La Società ha sostenuto di aver effettuato incontri con le organizzazioni sindacali che però non hanno prodotto alcun risultato, rendendo di fatto indifferibile il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo.
  Dalla verifica agli atti dell'ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza è emerso che, negli ultimi 5 anni, nei confronti dell'azienda sono stati effettuati tre accertamenti a seguito di richieste d'intervento di lavoratori ed esposto di organizzazione sindacale.
  Da ultimo, con nota dello scorso 31 ottobre 2022, la Prefettura di Cosenza, su richiesta dell'organizzazione sindacale FAISA CISAL, ha chiesto all'ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza medesime notizie per la convocazione di un tavolo avente ad oggetto il licenziamento collettivo disposto in capo a diversi dipendenti dell'azienda SIMET Spa.Pag. 231
  Concludo assicurando il massimo impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su un tema delicato ed importante come quello in oggetto ma, al contempo, rappresento che la Direzione Generale competente non ha ricevuto alcuna comunicazione né richiesta di intervento sulla situazione occupazionale della Simet Spa.

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ALLEGATO 5

5-00753 Giaccone: Sulle iniziative volte a garantire la piena funzionalità dell'agenzia INPS di Zogno (BG).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli Interroganti hanno segnalato la necessità di assicurare i servizi di rilevanza pubblica resi dall'Inps alla popolazione di Zogno in provincia di Bergamo.
  Al riguardo è stato interpellato l'Inps che ha riferito che l'Agenzia di Zogno serve gli abitanti dei 37 comuni della Valle Brembana e della Valle Imagna e dista 16 km dalla Direzione provinciale di Bergamo.
  L'Istituto ha altresì rappresentato che la paventata possibilità di trasformare l'Agenzia territoriale in punto INPS è disciplinata dal vigente Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell'istituto – adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 171 del 2021 — che prevede, oltre alla presenza di specifici requisiti dimensionali, un processo di analisi e valutazione della capacità dell'Agenzia di garantire il presidio di una gamma minima, predefinita, di prodotti e servizi.
  Gli approfondimenti conseguenti alla piena adozione della determinazione presidenziale n. 271 del 2018 – che esalta il ruolo delle Agenzie e della operatività differenziata per garantire il mantenimento della prossimità all'utenza – hanno indotto l'INPS a valutare positivamente il mantenimento degli assetti territoriali nella regione Lombardia, incluso quello dell'Agenzia territoriale di Zogno.
  L'Inps ha inoltre riferito che la stessa Agenzia ha sempre garantito l'apertura e il presidio degli sportelli e che la presa in carico delle domande di servizio per eventuali criticità che potrebbero sorgere sarà in ogni caso garantita ricorrendo alla leva organizzativa della sussidiarietà e ai principi di solidarietà provinciale responsabile.
  Concludo assicurando l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su quanto evidenziato dagli Onorevoli interroganti affinché sia assicurata ai cittadini l'erogazione dei servizi di competenza dell'INPS, nella maniera più efficiente possibile e compatibile con le regole di autorganizzazione dell'istituto.

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ALLEGATO 6

5-00754 Rizzetto: Sulle iniziative per agevolare l'accesso ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 per i cittadini italiani residenti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto all'attenzione del Governo la problematica relativa all'accesso ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 per i cittadini italiani residenti all'estero.
  Riportando anche quanto riferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) rappresento quanto segue.
  A livello normativo, è previsto che i benefici di cui alla legge n. 104 possano essere fruiti da personale italiano (o straniero) residente in Italia; tale previsione si collega al fatto che l'accertamento dell'handicap compete a commissione tecniche costituite presso INPS e ASL di residenza.
  In mancanza della documentazione medica rilasciata dall'INPS o dalla ASL attestante lo stato di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, non sussiste il presupposto per riconoscere i permessi in questione.
  Da quanto sopra, discende che nulla osta a riconoscere i permessi ex legge n. 104 al personale a contratto che assiste familiari portatori di handicap in Italia, ove in possesso di verbale dell'INPS/ASL di accertamento dell'handicap.
  Alcuni impiegati a contratto presso le sedi diplomatico-consolari all'estero negli ultimi mesi, hanno fatto richiesta di usufruire dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, per sé o per assistere i familiari, e sono autorizzati dal MAECI ad usufruire di permessi ex legge n. 104 per assistere familiari residenti in Italia.
  Il problema evidenziato sussiste quindi per gli impiegati portatori di handicap che non siano in possesso di un verbale di accertamento previamente rilasciato dalle competenti autorità italiane.
  In alcuni contratti di lavoro del personale a contratto è prevista la possibilità di fruire di benefici ex legge n. 104 del 1992 «ove ne ricorrano le condizioni»; tale dicitura lascia intendere che possa essere autorizzata la fruizione dei benefici solo in presenza della documentazione idonea, ovvero del verbale di accertamento dell'handicap grave riconosciuto dall'apposita commissione medica integrata ASL/INPS.
  Ad oggi, l'INPS si attiene alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 14 gennaio 2016 (prot. 29/0000169), in base alle quali non è possibile riconoscere le prestazioni ex legge n. 104 del 1992 con la motivazione che le prestazioni di cui trattasi «sono svincolate dall'attività lavorativa del beneficiario e connesse ad un bisogno specifico della persona e legate al contesto socio economico del paese di residenza. Tali prestazioni costituiscono una eccezione al principio generale dell'esportabilità». Le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno certamente oggetto di nuove valutazioni, anche in considerazione delle osservazioni presentate fin dal 15 giugno 2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Si potrà valutare, inoltre, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'INPS e le istituzioni sanitarie nazionali, se la documentazione rilasciata dalle autorità estere possa costituire titolo valido per l'accertamento della condizione di handicap grave, che costituisce presupposto fondamentale per il riconoscimento dei benefici ex legge n. 104.

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ALLEGATO 7

Documento di economia e finanza 2023. (Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) e i relativi Annesso-bis e Allegati;

   considerato che il DEF 2023, come evidenziato nelle sue premesse, vede la luce in un quadro economico che resta incerto e non privo di rischi – a causa delle tensioni geopolitiche per la guerra in Ucraina, il rialzo dei tassi di interesse, la crisi nel sistema bancario internazionale – seppur con tendenze più favorevoli rispetto alle previsioni formulate immediatamente dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina;

   osservato che in un simile contesto, il DEF 2023 rileva come l'economia italiana continui a mostrare notevole resilienza e vitalità;

   rilevato infatti che il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL – in termini reali e non nominali – pari all'1,0 per cento nell'anno in corso, all'1,5 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – in rapporto al PIL – pari al 4,5 per cento per l'anno in corso, al 3,7 per cento per il 2024, al 3,0 per cento per il 2025 e al 2,5 per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni pari – sempre in rapporto al PIL – al 4,9 per cento per l'anno in corso, al 4,1 per cento per il 2024, al 3,7 per cento per il 2025 e al 3,2 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,7 per cento per l'anno in corso, al 7,5 per cento per il 2024, al 7,4 per cento per il 2025 e al 7,2 per cento per il 2026;

   segnalato che i nuovi valori, mentre confermano, in termini di indebitamento netto complessivo delle pubbliche amministrazioni, quelli previsti dal precedente quadro programmatico – definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022 –, prevedono una variazione rispetto a questi ultimi in termini di indebitamento netto strutturale;

   preso atto che la suddetta conferma dei precedenti valori programmati in termini di indebitamento netto complessivo determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto l'attuale quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati e ora oggetto di conferma;

   osservato che tali margini ammontano a 3,4 miliardi di euro per il 2023 e a 4,5 miliardi di euro per il 2024 e che, mentre le risorse relative al 2024 saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale, quelle relative al 2023 saranno destinate ad una riduzione del cuneo fiscale e contributivo a carico dei lavoratori dipendenti, in particolare, mediante un intervento di riduzione dei contributi dei lavoratori con redditi medio-bassi, con il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e di limitare la rincorsa salari-prezzi;

   fatto notare, dunque, che il Governo prende atto dell'esistenza di alcuni margini di bilancio emersi nelle proiezioni tendenziali per il 2023 e 2024 e destina tali risorse ad interventi di sostegno all'economia;

   rilevato inoltre che, in considerazione della stretta integrazione fra il PNR e l'implementazione del PNRR, il DEF 2023 offre una valutazione aggiornata delle stime dell'impatto macroeconomico complessivo delle misure di spesa del PNRR;

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   fatto presente che il Documento in esame, pur prendendo atto di una tendenza favorevole dei dati più recenti dei tassi di occupazione, afferma che per valorizzare le competenze sono necessarie adeguate strategie di facilitazione dell'incontro tra l'offerta e le domanda di lavoro, con un potenziamento del sistema delle politiche attive del mercato del lavoro, a fronte dell'elevata distanza del tasso di occupazione italiano dalle altre economie del continente, l'alto tasso di disoccupazione giovanile, il divario nei tassi di occupazione tra uomini e donne, l'elevata quota di giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in attività formative (i cosiddetti Neet), l'alto tasso di abbandono prematuro degli studi e alla bassa quota di laureati tra i giovani in età tra 25 e 34 anni;

   osservato poi che il DEF 2023 rileva che verso il raggiungimento del predetto obiettivo entrano in gioco numerose variabili sulle quali il Governo sta intervenendo innanzitutto con il PNRR, che contempla numerose azioni relative al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, al potenziamento delle competenze e alla lotta al lavoro sommerso, al fine di aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro;

   segnalato, in particolare, che, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione lavoro, il Documento in esame osserva che le azioni intraprese nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 per il miglioramento delle prospettive occupazionali hanno riguardato in particolare l'attuazione e lo sviluppo di importanti programmi nazionali, quali:

    il Programma nazionale GOL (Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori), rivolto ai soggetti privi di occupazione e sostenuto da un piano di investimenti per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego;

    il Programma Sistema Duale, relativo ai giovani tra i 15 e i 25 anni e basato in particolare su forme di alternanza tra scuola e lavoro e su contratti di apprendistato;

    il Fondo nuove competenze, rivolto ai lavoratori delle imprese che hanno stipulato intese o accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, in relazione alle esigenze di formazione derivanti dalle innovazioni negli ambiti del processo di prodotto, dell'organizzazione degli occupati o dei servizi;

   osservato che il DEF ipotizza che la riforma delle politiche attive del mercato del lavoro e della formazione – diretta in larga parte, come detto, al Programma (GOL) e al Piano nazionale nuove competenze – e altri interventi determineranno non solo un aumento dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro, ma anche un impatto rilevante sul PIL, comportando un aumento già nel 2026 (+1,5 per cento), che diverrà ancora maggiore nel lungo periodo (+3,5 per cento rispetto allo scenario di base);

   rilevato che, sempre nell'ambito del PNRR, a queste riforme si aggiunge il Piano nazionale per il contrasto al lavoro sommerso che mira, tra l'altro, a favorire l'emersione di lavoratori altrimenti esclusi dai percorsi di qualificazione e riqualificazione necessari all'aggiornamento delle loro competenze ed evitarne una rapida obsolescenza;

   osservato che, in tema di politiche del lavoro, inoltre, il Documento sottolinea l'intenzione del Governo di procedere alla riforma del Reddito di cittadinanza in una prospettiva di inclusione attiva, di piena integrazione della rete dei servizi per il lavoro, pubblici o privati, con il sistema dei servizi sociali presenti sul territorio, di potenziamento dei servizi erogati e della capacità di presa in carico del beneficiario, nonché di rafforzamento del sistema di verifiche e controlli;

   segnalato, con riguardo al settore previdenziale, che il Documento in esame non reca indicazioni specifiche sui contenuti delle misure che potrebbero essere adottate nel settore, ma indica, tra i disegni di legge da qualificare come collegati alla manovra di bilancio, un disegno di legge recante interventi in materia di disciplina pensionistica,Pag. 236 operando quindi l'analisi delle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano in base alla legislazione vigente;

   osservato inoltre che, tra gli altri disegni di legge da qualificare come collegati alla manovra di bilancio, il DEF indica un disegno di legge recante misure a sostegno delle politiche per il lavoro, nonché un disegno di legge recante interventi in favore delle politiche di contrasto alla povertà;

   rilevato, in materia di riforma della pubblica amministrazione, che il DEF, quanto all'accesso al pubblico impiego, rileva che sono state semplificate, velocizzate e digitalizzate le procedure di reclutamento per la copertura dei fabbisogni strutturali e le esigenze connesse all'attuazione del PNRR, con l'obiettivo di attrarre le migliori competenze e favorire un rapido ricambio generazionale per riportare la pubblica amministrazione italiana in linea con gli standard europei, rilevando poi che la riforma del reclutamento incrocia la riforma delle competenze e delle carriere;

   osservato che, a seguito della semplificazione e della digitalizzazione delle procedure di reclutamento del personale per la copertura dei fabbisogni strutturali e le esigenze connesse all'attuazione del PNRR – che rappresenta uno degli aspetti della più ampia riforma della P.A. prevista dal Piano – il Governo stima circa 350.000 ingressi, pari al 10,9 per cento dell'attuale forza lavoro (3,2 milioni di dipendenti pubblici) nel biennio 2022-2023, considerando sia le sostituzioni del turnover che le nuove assunzioni;

   preso atto con favore delle misure ricordate dal Governo nel DEF a sostegno delle nuove generazioni, come l'esonero contributivo al 100 per cento per l'assunzione di giovani sotto i 36 anni previsto dalla legge di bilancio per il 2023, nonché quelle indicate dal Governo per sopperire alla carenza di organico del sistema sanitario e quelle, in tema di pari opportunità, volte a migliorare le prospettive occupazionali delle donne, nell'ambito della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026,

   preso atto infine della modifica introdotta nella relazione sullo scostamento trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, che precisa che le risorse che si rendono disponibili saranno utilizzate anche per sostenere le famiglie con figli,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.