CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 aprile 2023
92.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00497 Peluffo: Su questioni riguardanti la scadenza del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas naturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riguardo le questioni poste, innanzitutto si evidenzia che la legge 4 agosto 2017, n. 124 cosiddetta «Legge concorrenza», a più riprese novellata, ha stabilito il superamento graduale del regime dei prezzi regolati di energia elettrica per piccole imprese, microimprese e clienti domestici secondo date prestabilite.
  Il legislatore ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il compito di adottare disposizioni per assicurare la definizione del servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica (STG), allo scopo di assicurare la continuità della fornitura ai soggetti che – alla data stabilita – non abbiano scelto un operatore sul mercato libero o si trovino senza fornitore, espressamente prevedendo che l'ARERA stabilisca, per le micro imprese e i clienti domestici, il livello di potenza contrattualmente impegnata quale ulteriore criterio identificativo, nonché definisca specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.
  In esito alle modifiche legislative apportate alla citata Legge concorrenza, introdotte rispettivamente dal decreto-legge n. 183/20, che ha fissato al 1° gennaio 2023 il superamento del servizio di maggior tutela per le microimprese, e dal successivo decreto-legge n. 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici di energia elettrica, l'ARERA ha adottato la delibera 208 del 2022 che ha definito le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali.
  Le condizioni di erogazione del STG prevedono un pieno allineamento del prezzo dell'approvvigionamento dell'energia elettrica al valore della commodity nel mercato all'ingrosso, attraverso l'applicazione al cliente finale del PUN effettivamente realizzatosi (c.d. PUN ex post).
  Inoltre, nell'ambito di detto servizio, è applicata una componente di prezzo a copertura dei costi di commercializzazione del servizio definita a partire dai prezzi di aggiudicazione delle gare, ma mantenendo un prezzo unico a livello nazionale.
  Con proprie deliberazioni, in esito alle consultazioni, l'ARERA ha quindi distinto tra imprese (piccole e micro) con potenza impegnata superiore a 15kW, per le quali la tutela di prezzo è terminata il 1° gennaio 2021, e le altre microimprese e i clienti non domestici, per i quali la tutela di prezzo è terminata il 1° aprile scorso.
  Per volontà del legislatore, la scadenza del 10 gennaio 2024 è invece riservata ai soli clienti domestici, ovverosia, secondo l'assetto regolatorio in materia, ai punti di prelievo a uso abitativo o comunque relativi ad annessioni o pertinenze dell'abitazione con un unico punto di prelievo; da ciò consegue l'esclusione di parti comuni dei condomini o locali a uso diverso da quello abitativo, cui si fa riferimento nell'interrogazione.
  Ciò premesso, occorre evidenziare ancora che, ai sensi della legge n. 124/2017, il servizio a tutele graduali è un servizio regolato, con il fine espresso di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela dei clienti.
  A questo riguardo, le aste per l'attivazione del servizio in favore delle microimprese e dei clienti non domestici hanno portato all'individuazione di condizioni economicamente più vantaggiose, con un prezzo di commercializzazione inferiore rispetto a Pag. 46quello riconosciuto nell'ambito della maggior tutela, fermo restando che il costo della componente energia è collegato al costo dell'approvvigionamento all'ingrosso, per il quale è prevista una riduzione di circa il 20 per cento nel secondo trimestre 2023.
  L'attivazione del servizio a tutele graduali è quindi in stato avanzato: sono in corso le campagne informative da parte dell'ARERA in favore dei clienti interessati ed entro otto mesi si svolgeranno le aste per l'assegnazione del servizio a tutele graduali anche per i clienti domestici, al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato, tenuto conto, peraltro, degli impegni assunti nei confronti della Commissione europea.
  Resta inteso che il tema del prezzo della materia prima e della tutela delle famiglie contro il caro bollette è sempre all'attenzione dell'azione di Governo che, nel corso del primo trimestre 2023, ha intensificato gli aiuti in favore delle utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e, da ultimo, con il «decreto bollette» ha prorogato sino al 30 giugno 2023 il bonus bollette per le famiglie meno abbienti.
  Si conferma quindi l'impegno nel monitorare l'andamento dei costi dell'energia al fine di assicurare protezione, in particolare ai soggetti più vulnerabili, alla luce dell'attuale situazione congiunturale.

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ALLEGATO 2

5-00443 Bonelli: Sulla tutela dei clienti domestici organizzati in comunità energetiche rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in oggetto, si chiede a questo Ministero dell'ambiente di prendere in considerazione l'opportunità di adottare iniziative normative per chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, in funzione di una tutela più piena dei clienti domestici organizzati in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con particolare riferimento alla possibilità di scomputare in bolletta la quota di energia condivisa.
  Innanzitutto, si osserva che, come peraltro richiamato dallo stesso onorevole interrogante, l'attività regolatoria richiamata, di cui alla delibera ARERA 727/2022 dello scorso dicembre, di approvazione del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD), sia stata preceduta dalla pubblicazione di un documento di consultazione da parte della stessa Autorità, ovvero il DCO n. 390/2022 del 2 agosto sugli «Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21».
  In particolare, con riguardo al tema in questione, il documento di consultazione prevedeva che, ai fini delle modalità di scomputo in bolletta dell'energia autoconsumata per i clienti finali domestici di cui al richiamato articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il GSE, su indicazione del referente della CER, erogasse su base mensile alla società di vendita al dettaglio, anziché al referente, la quota spettante a ciascun cliente finale domestico.
  ARERA stessa ha tuttavia ulteriormente rappresentato la contrarietà della maggior parte dei soggetti interessati all'introduzione dello scomputo in bolletta.
  Difatti, gli stessi hanno osservato che il meccanismo proposto in consultazione, seppur semplificato, comporta importanti complessità gestionali, nonché minore flessibilità di gestione delle configurazioni; ancora, gli interessati hanno richiesto quindi di definire le modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata in una seconda fase rispetto all'avvio della nuova regolazione introdotta con il TIAD, proprio al fine di assicurare un più confacente e flessibile sviluppo delle configurazioni di autoconsumo.
  Ciò premesso, si ritiene che a fronte della disposizione di norma primaria sufficientemente chiara nei suoi obiettivi, le difficoltà della sua attuazione attengano preminentemente ad aspetti tecnico-operativi, inerenti ad esempio la complessità di gestire i flussi amministrativi ed economici tra utenti-membri della CER, Referente e venditori di energia, nonché le modalità di scambio delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti.
  Tali questioni sono state poste in evidenza sia dai venditori che dai potenziali soggetti membri delle Comunità Energetiche, e la cui natura oggettiva appare testimoniata proprio dall'uniformità delle valutazioni espresse in sede di consultazione.
  Pertanto, sarà cura del Ministero approfondire ulteriormente la tematica attraverso un confronto attivo con l'ARERA, col fine di valutare se dette criticità tecniche e operative evidenziate in fase di consultazione possano essere superate, definendo i più corretti e semplici strumenti con cui i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scomputo in bolletta della quota di energia condivisa.

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ALLEGATO 3

5-00185 Cappelletti: Sulla tutela dei consumatori avverso le proposte unilaterali di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale formulate dalle società fornitrici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come evidenziato dall'onorevole interrogante, con comunicato stampa del 30 dicembre 2022 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha disposto nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, la conferma dei provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre precedente, sospendendo le modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 115/2022 cosiddetto «Decreto Aiuti bis».
  I procedimenti cautelari sono stati intrapresi dall'Autorità, come accennato, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge, con cui è stata disciplinata la sospensione dal 10 agosto 2022 al 30 aprile 2023 dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.
  La norma si inserisce nel quadro delle misure adottate per sostenere famiglie e imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, nella considerazione che molte imprese fornitrici si sono avvalse in questa fase di elevata volatilità dei prezzi dell'energia della modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali, strumento previsto dalla legge e dal contratto, che ha l'effetto di trasferire sull'utenza finale l'incremento dei prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas.
  La tematica relativa al costo dell'energia è altresì all'attenzione delle iniziative del Governo; difatti successivamente, con l'articolo 11 del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Mille proroghe) è stato prorogato sino al 30 giugno 2023 il termine di sospensione delle modifiche unilaterali, così bloccando i prezzi per un periodo più esteso, al fine di tutelare ulteriormente i consumatori finali.
  Giova comunque al riguardo precisare che i citati provvedimenti cautelari emessi dall'AGCM sono stati di recente parzialmente riformati sulla base di una pronuncia del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che i contratti con una scadenza predeterminata delle condizioni economiche non rientrano nell'ambito di applicazione della norma.
  Questi contratti devono ritenersi liberamente modificabili alla scadenza, trattandosi di rinnovi contrattuali concordati tra le parti e non dell'esercizio del potere di modifica unilaterale da parte dell'impresa. (In particolare, ci si riferisce all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5986/2022 del 22 dicembre 22).
  In particolare, il citato decreto milleproroghe è stato previsto che sono escluse dall'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 115/22 le clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
  Ciò chiarito, il Governo condivide pienamente le preoccupazioni espresse dall'Onorevole interrogante con riguardo alla necessità di arginare pratiche commerciali scorrette o comportamenti illegittimi ove posti in essere dagli operatori del settore.
  A questo riguardo si evidenzia che l'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo attribuisce in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza ad intervenire in materia di pratiche commerciali scorrette, anche nei settori regolati, come quelli dell'energiaPag. 49 elettrica e del gas naturale, fermo restando il rispetto della regolazione vigente e una volta acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente (ARERA).
  Gli indennizzi automatici menzionati dall'interrogante sono invece predisposti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e contrattuale inerenti alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, tra cui quelli relativi alle comunicazioni di modifica unilaterale del contratto.
  L'ARERA ha infatti da tempo introdotto standard di qualità del servizio e meccanismi di tutela degli utenti consumatori che includono i rimborsi automatici.
  L'ammontare degli indennizzi è periodicamente aggiornato dall'ARERA nell'esercizio delle proprie competenze e prerogative.
  Si precisa che l'indennizzo costituisce misura aggiuntiva e non incide sul diritto del cliente al risarcimento degli eventuali danni subiti in seguito al comportamento del fornitore, restando ferme le norme generali in materia di responsabilità civile.
  Atteso quanto rappresentato, si evidenzia che è in corso un costante monitoraggio sull'attuazione delle misure adottate, anche in sinergia con le competenti Autorità, al fine di evitare possibili elusioni da parte degli operatori.
  Si conferma pertanto l'impegno del Governo, di assicurare la massima protezione dei consumatori, soprattutto di quelli più vulnerabili, anche in relazione al rafforzamento degli strumenti di tutela a disposizione dei consumatori stessi.