CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2023
75.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 180

ALLEGATO 1

5-00494 Tenerini: Misure volte a consentire agli iscritti all'Enasarco il recupero dei contributi silenti giacenti presso il medesimo ente previdenziale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo in ordine a eventuali provvedimenti da adottare affinché gli iscritti all'Enasarco possano recuperare dall'Ente in questione i cosiddetti contributi silenti.
  Ciò detto, sentita la competente direzione ministeriale, si rappresenta quanto segue.
  La Fondazione Enasarco è un ente privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, che eroga prestazioni di natura integrativa rispetto a quelle liquidate dall'INPS – Gestione commercianti. Gli agenti e rappresentanti di commercio devono pertanto essere contemporaneamente iscritti sia all'INPS che all'Enasarco.
  Il numero degli iscritti attivi, indicati nell'ultimo bilancio tecnico al 31 dicembre 2020, è pari a 204.346 unità, a cui si aggiungono gli agenti di commercio non ancora pensionati che non hanno contribuito nell'ultimo anno, ma che, per effetto della discontinuità lavorativa tipica della professione di agente di commercio, hanno una posizione previdenziale in sospeso presso l'Ente, i cosiddetti «silenti» pari a circa 685.000 unità.
  Relativamente ai requisiti di accesso per l'erogazione delle prestazioni, il vigente Regolamento delle attività istituzionali prevede per la pensione di vecchiaia almeno 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva (purché la somma di età e anzianità contributiva sia pari almeno a 92), mentre per la pensione di vecchiaia anticipata almeno 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva (quando la somma di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti pari almeno a 90 con la riduzione dell'importo della pensione del 5 per cento per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all'età anagrafica di 67 anni).
  Ciò posto, la problematica dei «contributi silenti» riguarda gli iscritti che, in mancanza del requisito contributivo minimo di 20 anni maturato presso l'Enasarco, vedono negarsi la corresponsione di qualsiasi trattamento pensionistico e non possono valorizzare in qualche modo i propri versamenti contributivi, tramite gli istituti all'uopo previsti dalla normativa primaria (totalizzazione e cumulo), in quanto l'Enasarco adduce a ostacolo la coincidenza dei contributi riscossi con quelli contemporaneamente versati dagli agenti presso la Gestione commercianti dell'INPS, alla quale sono obbligatoriamente iscritti, senza che se ne possa ottenere la restituzione poiché non prevista nell'ordinamento.
  Tale irripetibilità dei contributi versati è peraltro avallata anche da varie pronunce della Corte costituzionale che sottolineano la natura solidaristica di tutti i sistemi previdenziali, compresi quelli dei liberi professionisti.
  Per contro, i predetti istituti della totalizzazione e del cumulo giuridico – orientati alla massima valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione ovunque versata – consentono all'INPS – Gestione commercianti di tener conto, ai fini del requisito minimo ventennale, delle diverse contribuzioni maturate eventualmente dall'agente o rappresentante presso altre gestioni sia pubbliche che private, purché non temporalmente coincidenti.
  Va, peraltro, rilevato che, benché l'articolo 16 del Regolamento attività istituzionali di Enasarco preveda, con decorrenza dal 2024, una prestazione in rendita contributiva – che può essere richiesta da coloro che si sono iscritti all'ente a far data Pag. 181dal 1° gennaio 2013 e che abbiano 67 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva – tale prestazione è comunque esclusa per l'amplissima platea di coloro che risultino già iscritti alla Fondazione in data antecedente al 1° gennaio 2013. Tale prestazione, reversibile ai superstiti, viene calcolata con il metodo contributivo, ed è ridotta in misura del 2 per cento per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione (quota 92).
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento attività istituzionali, per gli iscritti che cessano temporaneamente o definitivamente l'attività e che non sono titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, è ammessa la possibilità di versare la contribuzione volontaria purché abbiano un'anzianità contributiva minima di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività.
  Tale situazione fa sì che le somme, versate obbligatoriamente all'Enasarco in favore dei silenti e trattenute dall'Ente, non pervenendo al riconoscimento di una prestazione pensionistica, risultino carenti dello scopo previdenziale e possano rappresentare al contempo un indebito arricchimento da parte dell'Enasarco.
  Tutto ciò considerato, in coerenza con il più recente quadro normativo orientato alla massima valorizzazione, ai fini pensionistici, della contribuzione ovunque versata, si potrà valutare la possibilità di un intervento normativo atto a consentire agli agenti e rappresentanti di commercio che, a causa della discontinuità tipica della professione, non hanno maturato presso l'Enasarco i 20 anni di contribuzione richiesti dal sistema generale, e quindi a coloro che hanno periodi assicurativi non valorizzabili tramite gli istituti legislativi esistenti, di utilizzare ai fini pensionistici la contribuzione versata, ad integrazione della pensione base erogata dall'INPS.
  Tale possibilità andrà comunque valutata, tenendo conto della sostenibilità della gestione, stante i profili di onerosità per la Fondazione Enasarco. Infatti possono emergere impatti finanziari rilevanti sull'equilibrio di lungo periodo della Fondazione che, come evidenziato anche nel bilancio tecnico al 31 dicembre 2020, presenta elementi di criticità in ordine alla sostenibilità nel medio e lungo periodo.

Pag. 182

ALLEGATO 2

5-00491 Nisini: Salvaguardia dei livelli occupazionali di Base Digitale Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato la delicata tematica che riguarda il futuro dei lavoratori di Base Digitale presenti sul territorio toscano.
  Tale realtà produttiva si occupa di business process outsourcing e business process management per istituti di credito, società di assicurazione e grandi imprese secondo criteri di riduzione dei costi, miglioramento dei processi e incremento della qualità del servizio reso.
  In via preliminare, rappresento che le competenti Direzione Generali del Ministero nonché la regione Toscana, espressamente interpellate al riguardo, hanno comunicato che finora non è stata avanzata alcuna richiesta d'intervento.
  Allo stesso modo, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato, sentite le direzioni competenti, che fino a questo momento non ha informazioni in merito alla vicenda.
  Ciò detto non posso che rassicurare gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà disponibile, se richiesto e nell'ambito delle proprie competenze, a offrire la propria opera di mediazione e d'intervento al fine di trovare ogni possibile soluzione necessaria alla salvaguardia dei livelli occupazionali a tutela dei lavoratori e delle proprie famiglie.

Pag. 183

ALLEGATO 3

5-00490 Scotto: Iniziative volte ad assicurare un livello di retribuzioni in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti perché la tematica delle retribuzioni e della contrattazione collettiva rappresenta una questione di rilevante interesse per questo Governo.
  In Italia, la contrattazione collettiva di qualità ha garantito una serie di misure che, negli anni, sono state introdotte a tutela dei lavoratori. È evidente, poi, che il primo obiettivo di una efficace contrattazione collettiva sia assicurare livelli salariali adeguati rispetto alla prestazione lavorativa e al contesto socioeconomico in cui viene svolta.
  Certamente, sul tema, un campo di azione sarà rappresentato, nel prossimo futuro, dal recepimento della direttiva europea sul salario minimo, alla quale gli Stati membri si dovranno adeguare entro il 15 novembre 2024, anche se la direttiva è finalizzata a garantire ai lavoratori dell'Unione europea condizioni dignitose, ma non fissa una soglia europea di salario minimo contrattuale, né impone l'adozione di un salario minimo legale a quei Paesi come l'Italia in cui i salari sono definiti a livello di contrattazione collettiva.
  Nel nostro ordinamento, come noto, la determinazione di una adeguata retribuzione non è oggi rimessa alla legge, ma è demandata alla libera negoziazione delle parti sociali attraverso lo strumento della contrattazione collettiva. Sono, dunque, i singoli contratti di settore a definire, in base al livello di inquadramento dei lavoratori, le condizioni normative ed economiche agli stessi applicabili.
  Il problema di stipendi bassi che alimentano il fenomeno del lavoro povero è una preoccupazione di questo Governo: siamo ben consapevoli che il potere di acquisto delle famiglie italiane è messo a dura prova dal periodo di forte inflazione che stiamo attraversando.
  L'articolo 36 della Costituzione, con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ci ricorda che il percorso verso un salario in grado di dare a tutti i lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa deve necessariamente passare da una contrattazione collettiva di qualità, da strumenti che potenzino l'efficacia e da relazioni industriali che consentano adattabilità alle esigenze del mercato del lavoro e, insieme, tutela degli interessi del comparto dei lavoratori.
  Il fenomeno dei wooking poors è purtroppo un tema noto, come riconosciuto dagli stessi interroganti. Su questa materia si sono cimentati, anche in recente passato, i Governi che ci hanno preceduto, senza particolari esiti. Siamo consapevoli che abbiamo due anni di tempo per il recepimento della direttiva europea sul salario minimo, che potrà costituire l'occasione per una riflessione più approfondita sul fenomeno dei wooking poors e sulla promozione della tutela garantita dal salario minimo previsto dai Contratti Collettivi.
  Per questo motivo, sono fiducioso che da un confronto aperto e sincero su tali temi con le parti sociali si avranno risultati positivi che si tradurranno in azioni efficaci a tutela dei lavoratori e dei loro diritti costituzionalmente garantiti.

Pag. 184

ALLEGATO 4

5-00492 Aiello: Sull'attuazione della riduzione della durata massima del Reddito di cittadinanza per gli «occupabili» e sulla previsione della «Misura di inclusione attiva» prevista dalla bozza di decreto-legge di riforma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sullo stato di avanzamento delle misure relative ai percorsi formativi per i percettori del reddito di cittadinanza.
  Ribadisco che il Governo è intervenuto sui percorsi formativi dei percettori del reddito al fine di rendere la popolazione attiva effettivamente occupabile e sostenerne l'inserimento al lavoro limitando, allo stesso tempo, la possibilità che intere fasce di popolazione siano sostenute esclusivamente attraverso misure di mera assistenza.
  Inoltre voglio precisare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 316, della legge di bilancio per il 2023, il Ministero del lavoro ha attivato il confronto tecnico con il Ministero dell'istruzione e del merito, volto a finalizzare il Protocollo per l'individuazione di azioni volte a facilitare le iscrizioni a percorsi di istruzione erogati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
  Rammento che l'insieme delle iniziative e azioni, definite con il Protocollo di intesa, sono finalizzate a facilitare l'iscrizione e la frequenza, da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto al suddetto obbligo, ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.
  Per quanto riguarda più specificatamente la formazione, alla data del 17 febbraio scorso, sono 198 mila i percettori di reddito di cittadinanza che nell'ambito del programma Garanzia occupazione lavoro (GOL) sono stati instradati verso percorsi di inserimento lavorativo e di aggiornamento o riqualificazione delle competenze. Si tratta di circa due terzi del totale dei percettori convocati e che hanno aderito al programma GOL. Sono oltre 47 mila, invece, i beneficiari del reddito per cui è stata individuata e concordata un'attività formativa da svolgere.
  Le iniziative di aggiornamento o di riqualificazione formative cresceranno rapidamente grazie a una spinta che il Governo ha voluto dare alla norma già prevista dal decreto-legge n. 4 del 2019: oltre 161 mila beneficiari, cioè l'81 per cento, infatti potranno iniziare l'attività formativa nelle prossime settimane perché sono stati aggiudicati o sono in via di aggiudicazione, gli avvisi per l'attività di formazione che le regioni hanno pubblicato a valere sulle risorse GOL.
  Nelle prossime settimane, inoltre, il Ministero provvederà a estendere l'attività obbligatoria prevista per i percettori a tutti gli interventi di inclusione lavorativa e di rafforzamento dell'occupabilità stabiliti dalla legge e proseguirà il lavoro di un tavolo di monitoraggio e valutazione con le regioni per raggiungere il target previsto dal PNRR, dando la prevalenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza nella presa in carico e nell'avvio a formazione o a percorsi di occupabilità.
  In conclusione, il Ministero è al lavoro per dare concreta attuazione alle previsioni normative sulla formazione dei percettori del reddito di cittadinanza finalizzate a garantire il loro inserimento sociale e lavorativo.

Pag. 185

ALLEGATO 5

5-00493 Mari: Inclusione nell'elenco dei lavori gravosi anche del lavoro di portalettere.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo a illustrare l'atto di sindacato ispettivo con il quale l'Onorevole interrogante rileva la necessità di ricomprendere la figura professionale del portalettere tra le professioni usuranti onde consentire l'accesso all'Ape sociale.
  Al riguardo è importante preliminarmente ricordare che la categoria dei lavoratori gravosi è stata introdotta con la legge n. 232 del 2016, che ha provveduto ad individuare alcuni gruppi di attività professionali. Successivamente l'elenco dei lavori usuranti è stato aggiornato facendo rientrare altre attività per i quali è previsto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
  I lavori usuranti sono quelli che, più di altri, risultano particolarmente pesanti e logoranti per chi svolge tali attività nell'ambito lavorativo.
  La legge è intervenuta più volte a questo proposito, in materia di sistema pensionistico, per tutelare i lavoratori che compiono le mansioni più usuranti.
  Nella scorsa legislatura, la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ha ampliato le categorie professionali ritenute gravose, in base ai lavori e alle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge n. 160 del 2019.
  Le risultanze dei lavori della citata Commissione, che hanno portato alla stesura, nel settembre 2021, di un documento conclusivo, sono fondate, in particolare, sullo studio di particolari parametri ritenuti significativi (quali la frequenza degli infortuni e il numero delle giornate di lavoro e di assenza) e riferiti ad una platea di lavoratori ricompresi nella fascia di età dai 56 ai 63 anni.
  È opportuno evidenziare che tale Commissione, nel settembre 2021 ha ritenuto di non dover includere la categoria professionale dei portalettere tra le lavorazioni gravose.
  Ciò detto, il Ministero che rappresento reputa importante il tema della flessibilità in uscita – soprattutto riferita a determinate fasce di lavoratori in difficoltà perché interessate da lavori usuranti. Infatti, l'argomento è stato già richiamato nell'ambito del tavolo di confronto sulle pensioni con le parti sociali, che si è già riunito il 19 gennaio e il 13 febbraio scorsi.
  Nell'ambito dei lavori del suddetto tavolo si potrà valutare la possibilità di ricostituire, a supporto degli interventi normativi da effettuare, la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni per valutare l'ampliamento delle categorie di attività gravose per l'accesso all'Ape sociale.
  Una Commissione, con la sua autorevolezza e competenza tecnica, potrà essere deputata a valutare ulteriori attività «particolarmente faticose e pesanti», ai fini del pensionamento anticipato.
  È necessario, altresì, compiere una puntuale ricognizione sia delle categorie di lavorazioni cui sono già oggi riconosciuti i benefici pensionistici riservati alle occupazioni gravose, sia delle ulteriori lavorazioni che potrebbero essere ad esse assimilate, in quanto caratterizzate da indici di faticosità e rischiosità particolarmente elevati.
  All'esito dell'attività ricognitiva e di analisi e in considerazione delle proposte potrà essere valutata – d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – l'estensione della platea delle mansioni ritenute gravose, tenuto conto del combinato disposto di criteri tecnici ed evidenze scientifiche che consentiranno di considerare in maniera oggettiva l'onerosità fisica e psico-sociale delle mansioni.