CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2023
75.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00481 Congedo: Iniziative per la revisione della normativa sull'IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le proposte avanzate nel corso del convegno «1973-2023: 50 anni di IVA», organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), volte, tra l'altro, a prevedere una razionalizzazione e sistematizzazione della normativa in materia di IVA, a partire dal regime degli scambi intraunionali, e dalle disposizioni relative al regime sanzionatorio.
  In materia di IVA gli Onorevoli evidenziano che, in più di un'occasione, i princìpi di neutralità, effettività e proporzionalità sarebbero stati sacrificati dal legislatore e dalla giurisprudenza, per le finalità di contrasto alle frodi IVA e ai fenomeni evasivi ed elusivi, talvolta senza salvaguardare adeguatamente i contribuenti in buona fede.
  Gli Onorevoli fanno riferimento, in particolare, alle novità introdotte dal legislatore nazionale concernenti il meccanismo dello split payment, talune applicazioni del reverse charge, i rimedi per il recupero dell'IVA non dovuta, erroneamente indicata in fattura, nonché talune decadenze dal diritto di riporto a nuovo del saldo a credito della dichiarazione annuale.
  A parere degli interroganti, la nuova legge delega di riforma fiscale, in corso di elaborazione può costituire un'occasione per l'auspicata revisione della normativa in materia IVA, all'interno di un quadro regolatorio più snello ed efficiente, finalizzato a migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, in cui il ruolo dei commercialisti assume un'importanza fondamentale nell'offrire una professionalità adeguata nei confronti delle imprese chiamate ad applicare il tributo.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se intenda confermare le linee guida proposte dal CNDCEC, in tema di riforma dell'IVA nell'ambito della nuova legge delega di riforma fiscale, di prossima presentazione al Parlamento.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  In merito alla revisione della disciplina nazionale in materia di Iva, si evidenzia che, come anticipato dal vice Ministro Leo nel corso del citato Convegno organizzato dal CNDCEC, la legge delega prevederà il riordino della normativa IVA nazionale per garantire il pieno allineamento tra quest'ultima e quella dell'Unione europea nonché per razionalizzare e semplificare la disciplina dell'imposta nell'ottica del miglioramento del rapporto tra il fisco e il contribuente. In particolare, i criteri direttivi dovrebbero consentire la semplificazione di alcuni istituti dell'IVA, quali la detrazione e i rimborsi, in modo che gli stessi risultino più accessibili ai contribuenti.
  Ulteriori interventi potranno essere previsti, inoltre, per ridefinire le ipotesi di esenzioni, nel rispetto dei presupposti e dei limiti posti dalla direttiva IVA, nonché per razionalizzare la struttura e i livelli delle aliquote IVA ridotte (anche con riferimento all'importazione di opere d'arte), attraverso una tendenziale omogeneizzazione che tenga conto di motivazioni di interesse sociale, anche alla luce della recente direttiva dell'Unione europea 2022/542 che ha concesso agli Stati maggior flessibilità nell'applicazione di aliquote IVA.
  La legge di delega potrà altresì essere indirizzata alla generale revisione del sistema sanzionatorio secondo principi di proporzionalità e di coerenza che riguarderanno, di conseguenza, anche le sanzioni applicabili in caso di violazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto.

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ALLEGATO 2

5-00482 Bagnai: Cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'iter di sdemanializzazione dell'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», sita a Riva Lusenzo nel comune di Chioggia.
  In particolare, gli Onorevoli evidenziano la necessità di una celere definizione di tutte le procedure di competenza dell'Agenzia del demanio volte a rendere definitivo il passaggio di proprietà ai privati delle unità abitative appartenenti al comprensorio in attuazione della legge 28 febbraio 2020, n. 17 recante «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia del demanio, si fa presente quanto segue.
  Il compendio immobiliare statale, citato dall'Interrogante, si trova sulla fascia costiera del comune di Chioggia e affaccia sulla laguna del Lusenzo, originariamente appartenente al demanio marittimo e poi solo in parte sdemanializzato con due decreti del Ministro della marina mercantile del 19 luglio 1950 e del 10 febbraio 1965.
  Per le aree già sdemanializzate, è in corso il trasferimento al comune ai sensi della cennata legge n. 17 del 2020.
  Il comune di Chioggia, in base alla predetta legge, deve presentare formale istanza di acquisto all'Agenzia del Demanio, affinché possano essere avviate e istruite le procedure di alienazione e quindi perfezionati i relativi atti di vendita. Ad oggi, l'Ente locale ha presentato formale istanza di acquisto, complessivamente, per 36 beni.
  Più in particolare:

   per 34 di essi, la Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del demanio ha già provveduto, con i propri tecnici incaricati, in un'ottica di collaborazione istituzionale con il citato Ente, ad effettuare i sopralluoghi ricognitivi finalizzati a rilevare eventuali difformità (catastali e urbanistico-edilizie) e, all'esito degli stessi e di un'attenta disamina documentale, ha chiesto al Comune e, per esso, ai privati utilizzatori, di fornire, per ciascuno dei suddetti beni, la necessaria documentazione (catastale e urbanistico-edilizio), laddove mancante, siccome propedeutica per la formalizzazione della stima e conseguente perfezionamento degli atti di cessione. Il comune ha trasmesso le integrazioni documentali complete per 15 beni dei 34 per i quali la Direzione Regionale dell'Agenzia ha determinato il prezzo di cessione (con apposita relazione tecnico-estimativa) e conseguentemente invitato il citato Ente alla stipula degli atti. In data 28 febbraio 2023, è stato stipulato l'atto di cessione avente ad oggetto 12 beni ricompresi all'interno della più ampia area di Riva Lusenzo (oggetto di applicazione della legge n. 17 del 2020) tra l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto e il comune di Chioggia. Il Notaio rogante incaricato della predetta stipula e il comune di Chioggia hanno riferito che quest'ultimo procederà a cedere, a sua volta, i suddetti beni direttamente ai privati utilizzatori (nonché proprietari dei relativi fabbricati insistenti sulle aree già di proprietà demaniale) in data 20 e 23 marzo 2023, nel rispetto e in piena attuazione di quanto previsto dalla menzionata legge n. 17 del 2020. Relativamente agli altri tre beni (dei 15), si attende che venga, versato l'importo dovuto da parte del comune di Chioggia. Per 19 dei 34 beni, il comune di Chioggia, invece, non ha ancora trasmesso le integrazioni documentali complete, pur richieste formalmente e sollecitate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia ai tecnici del citato Ente;

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   per i due restanti beni si è proceduto con il rigetto dell'istanza in quanto le aree richieste non ricadevano all'interno dell'ambito di applicazione della legge.

  Quanto, invece, alle aree attualmente ancora appartenenti al demanio marittimo, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 17 del 2020, l'Agenzia del demanio sottolinea che si deve procedere preliminarmente alla sclassificazione delle stesse.
  Ad oggi, l'Agenzia precisa che risultano pervenute complessivamente 8 istanze per ciascuna delle quali la Direzione Regionale dell'Agenzia, di concerto con gli altri Organi coinvolti (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e Capitaneria di Porto di Chioggia), ha effettuato un sopralluogo ricognitivo al fine di verificare la consistenza delle porzioni e la possibilità di procedere o meno con l'incameramento dei manufatti tra le pertinenze di demanio marittimo.
  All'esito dei sopralluoghi, eseguiti nel maggio 2022, la predetta Direzione Regionale ha accertato la possibilità di procedere con l'incameramento dei manufatti esistenti, atto propedeutico e necessario ai fini della sdemanializzazione dei beni, e ha provveduto, nel luglio 2022, per 5 istanze, a richiedere le integrazioni documentali ai privati istanti nonché al comune di Chioggia, necessarie per dare seguito all'iter di incameramento e successiva sdemanializzazione.
  L'Agenzia riferisce che per 4 delle 5 predette istanze è ancora in attesa di ricevere dai privati i documenti richiesti, mentre solamente per una sono pervenute le relative integrazioni.
  In relazione a quest'ultima e per altre 2 istanze, la Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio ha comunicato alla competente Capitaneria di Porto di Chioggia di procedere con l'incameramento dei manufatti per poi dare seguito all'iter di sdemanializzazione ed è oggi in attesa di ricevere la convocazione della citata Capitaneria.
  Infine, per un'ultima istanza, trattandosi di area scoperta priva di manufatti (per cui non è necessario procedere preliminarmente con l'incameramento), la Direzione Regionale ha chiesto alla Capitaneria di Porto di convocare la commissione per avviare la sdemanializzazione, essendo l'istruttoria già completa.
  Anche per questa posizione, l'Agenzia del demanio è in attesa di ricevere la convocazione da parte della competente Capitaneria di porto.

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ALLEGATO 3

5-00483 Fenu: Iniziative per contrastare l'aumento del costo del denaro per le famiglie e le imprese a seguito dell'innalzamento dei tassi d'interesse da parte degli istituti bancari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Dopo diversi decenni questo Governo si è trovato ad affrontare il dato macroeconomico di un'elevata inflazione e, in più occasioni, nel rispetto delle prerogative dell'istituto centrale europeo, ha espresso l'auspicio che la politica monetaria non ecceda nella politica di rialzi.
  Accanto a tali auspici, il Governo, consapevole che non è solo la politica monetaria a poterne contrastare l'andamento, sin dal suo insediamento, tenendo conto della situazione complessiva dell'economia italiana, è intervenuto più volte per contenere l'impatto inflazionistico derivante dall'aumento dei prezzi dei beni energetici e dei beni di prima necessità al fine di mitigarne l'impatto su famiglie e imprese.
  In particolare, in merito alle misure volte a contrastare il caro energia, è stata prorogata la riduzione delle aliquote di accisa e IVA sui prodotti energetici utilizzati come carburanti.
  Inoltre, sono stati prorogati, incrementandone le percentuali, i crediti di imposta sia per le imprese energivore.
  Successivamente, con la legge di bilancio per il 2023 sono state prorogate per il primo trimestre 2023 le misure che si sono rivelate più efficaci tra quelle adottate nel 2021 e 2022, con una preferenza per quelle mirate a sostenere soprattutto le famiglie fragili e le imprese maggiormente colpite dagli aumenti dei costi energetici. Si tratta, oltre ai citati crediti fiscali a vantaggio delle imprese, del bonus sociale per le famiglie con redditi bassi, del taglio dell'aliquota IVA sul gas naturale e della riduzione degli oneri fissi sulle bollette per elettricità e gas.
  La riduzione degli oneri fissi sulle bollette ha attenuato l'impatto degli aumenti di prezzo, preservando gli incentivi a ridurre i consumi. Tali vantaggi sono, inoltre, maggiori per le famiglie più povere.
  Il rafforzamento e l'estensione dei bonus sociali sulle bollette di elettricità e gas, a favore delle famiglie, non solo di quelle più povere o fragili, si è dimostrata una misura molto efficace.
  Si segnala, al riguardo, anche la semplificazione, sempre introdotta dalla legge di bilancio 2023, riguardante la presentazione dell'ISEE: a partire dal 1° luglio 2023, è previsto l'uso prioritario dell'ISEE precompilato.
  La strategia seguita dal Governo ha previsto, inoltre, misure più generali per il contrasto dell'inflazione, tra cui la realizzazione di una «Carta Risparmio Spesa» per redditi sino a 15.000 euro e l'incremento dell'Assegno unico per le famiglie numerose con ISEE inferiore ai 40.000 euro.
  Infine, come ricordato nell'interrogazione, è stata ripristinata la norma del 2012 che permette di trasformare, a determinate condizioni, i mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso, al fine di attenuare l'impatto degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile (i requisiti per beneficiare di questa misura sono un ISEE inferiore a 35.000 euro e un tetto massimo del mutuo a 200.000 euro per l'acquisto della prima casa).
  Includendo anche la riduzione di 2 punti percentuali delle aliquote dei contributi sociali per i lavoratori con reddito inferiore a 35.000 euro e di un'ulteriore punto percentuale per i redditi fino a 25.000 euro, le misure a supporto di famiglie e imprese previste dalla Legge di Bilancio 2023 ammontano a circa 1,3 punti percentuali di PIL.Pag. 76
  In tale contesto, posto che le prospettive economiche e sull'inflazione risentono dell'elevata incertezza, aumentata dal perdurare della crisi ucraina, deve segnalarsi la graduale riduzione dei prezzi del gas e dell'energia, che potrebbe dar luogo ad una fase di parziale riassorbimento delle tensioni inflazionistiche.
  L'azione di politica economica del Governo perseguirà l'obiettivo di una crescita armoniosa di tutti i settori economici con particolare attenzione alle fasce della popolazione più vulnerabili, al fine di tutelare l'integrità del tessuto economico e sociale.
  Nel DEF 2023 sarà messo a punto il quadro di previsione macroeconomica e di finanza pubblica e saranno considerati tutti i fattori di rischio, in particolare quelli legati alla guerra in atto, anche al fine di prevedere ulteriori misure temporanee a tutela delle fasce più deboli della popolazione e per favorire la competitività delle imprese.

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ALLEGATO 4

5-00484 De Palma: Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma bonus a talune fattispecie di interventi edilizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 il quale prevedeva che, ai fini della fruizione del cosiddetto Sisma bonus nell'ambito degli interventi per la riduzione del rischio sismico, il progetto contenente l'asseverazione indicante la classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'intervento dovesse essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.
  Successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ha stabilito, ai fini dell'accesso alla finizione del cosiddetto Sisma bonus, che l'allegato B del decreto, contenente il modello di asseverazione, debba essere accluso alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello, «tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
  Gli Interroganti fanno, presente come l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 abbia sul punto chiarito che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus.
  Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere: «se non sì ritenga opportuno, al fine di non ingenerare disparità di trattamento derivanti dalle modifiche normative incorse, emanare disposizioni interpretative volte a consentire che per le istanze di accesso al beneficio del sisma bonus presentate tra il 2017 e il gennaio 2020, sia considerata contestuale la trasmissione dell'allegato B) del decreto del Ministro delle infrastrutture 9 gennaio 2020, n. 24, anche nei casi in cui sia stata presentata successivamente all'istanza di richiesta di permesso di costruire, ma comunque entro l'inizio dei lavori».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, prevede, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2 (rilasciata dal progettista degli interventi strutturali, secondo le linee guida allegate al D.M., e riguardante la classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, ndr), devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del ... decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
  Prima delle modifiche apportate dal già citato decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva invece che, per l'accesso alle detrazioni, si rendesse necessario che la suddetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 16, commi 1-bis Pag. 78e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto Sisma bonus).
  Tale indicazione è contenuta nella circolare dell'Agenzia delle entrate 8 luglio 2020, n. 19/E, e nella successiva circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.
  Tuttavia, in tale ultima circolare, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l'asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, ma solo con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa in questione, e ciò in considerazione dell'assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.
  Tale precisazione è stata ribadita, da ultimo, con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.
  Sulla questione, peraltro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel pronunciarsi in merito ad altro atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto (3-00200), ha rilevato che, con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, il legislatore ha ritenuto di non introdurre alcun carattere di retroattività alla norma de qua e, pertanto, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è da ritenersi formalmente e sostanzialmente corretta.

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ALLEGATO 5

Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) al comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 2023” e le parole: “30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”».

  2. Ai conseguenti oneri, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
01.07. Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, al quarto periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023».
  2. Ai conseguenti oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
01.08. Fenu, Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025, 180 milioni di euro per il 2026, 200 milioni di euro per il 2027, 85 milioni di euro per il 2028, 31 milioni di euro per il 2029, 8 milioni di euro per il 2030 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
01.01. De Palma, Rubano, Sala.

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  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
01.05. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tutti gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per l'applicazione della detrazione ivi prevista nella misura del 110 per cento, è prorogato al 30 giugno 2024.
01.02. Rubano, De Palma, Sala.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023», sono sostituite con le seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 12 milioni di euro per il 2027 e 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, contino 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
01.04. Rubano, De Palma, Sala.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-bis.1 è aggiunto il seguente:

   «8-bis.1-bis. Per tutti gli interventi di cui al comma 8-bis cui si applica la detrazione nella misura del 110 per cento e del 90 per cento, la detrazione spetta anche per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
01.06. Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.

Pag. 81

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2023», sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2023».
01.03. Sala, Rubano, De Palma.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica agli incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli interventi i cui titoli abilitativi risultano presentati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022, sostenute entro il 30 giugno 2024»;

   al comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «nella misura del 110 per cento» la parola: «sostenute» è sostituita dalle seguenti: «relative agli interventi i cui titoli abilitativi risultano presentati»;

   al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» e: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e: «31 dicembre 2022».
01.09. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea sostituire le parole: All'articolo 121 del decreto-legge, con le seguenti: Al decreto-legge;

   b) alla lettera a) premettere la seguente:

   «0a) all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: “al 30 giugno 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”;

    2) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: “per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026”»;

   c) alla lettera a), alinea, premettere le seguenti parole: all'articolo 121, e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
1.3. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Roggiani.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta».
1.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

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  Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

   0a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta».
1.2. De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.5. Dell'Olio, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti, Torto.
*1.6. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:

  1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite della capacità fiscale dell'ente.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,.
1.7. Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, le parole: non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). sono sostituite dalle seguenti: possono essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), esclusivamente per le cessioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoposti al loro controllo.
1.13. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma, non si applica agli enti previdenziali di diritto privato, di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
1.11. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma, 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo Pag. 83quanto previsto dalla lettera a) di cui al comma 1 dell'articolo 1,.
1.8. Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le banche e Poste Spa possono compensare le somme relative agli F24 della clientela con crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi agevolati con bonus edilizi, non ancora ceduti da imprese e contribuenti. A tutela dei contratti in corso, il meccanismo di compensazione indicato nel precedente periodo è previsto anche per i crediti d'imposta relativi agli interventi già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.9. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta eccezione per il caso di acquisti da parte di comuni e regioni di crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sorti a fronte di spese sostenute dai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, per interventi su immobili di cui alla medesima lettera c) ubicati nel territorio del comune o della regione acquirente.
1.12. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
1.10. Dell'Olio, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti, Torto.

  Al comma 1, lettera b), il capoverso «comma 6-bis» è sostituito dal seguente:

  6-bis. Ferme le ipotesi di dolo, di cui al comma 6, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo, ai cessionari, il sequestro preventivo a chi ha acquistato la cessione dei crediti con espressa, deroga esplicita all'articolo 321, del codice penale, prevedendo l'esclusiva responsabilità in capo al soggetto originariamente beneficiario del credito d'imposta, senza coinvolgimento del terzo, di modo che i cessionari in buona fede, estranei a ogni reato, non possano essere destinatari di provvedimenti di sequestro preventivo, qualora dimostrino di aver acquisito il credito d'importa e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta, le cui spese detraibili, sono oggetto delle opzioni previste, al comma 1.
1.14. Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 6-bis», alla lettera d), sopprimere le parole: nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime.
1.15. Cesa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) nel caso di crediti d'imposta oggetto di precedenti cessioni, un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che sono controparte, nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.
1.21. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

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  Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso «comma 6-quater» aggiungere il seguente:

  6-quater.1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire una certificazione che attesta i tempi di istruttoria, con delle tempistiche di limite al massimo di un mese, entro le quali si dovranno concludere le istruttorie delle operazioni di primo acquisto del credito e di accettazione dei documenti contrattuali e della documentazione delle società di certificazione prevista dal comma 6-bis.
1.19. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 1 lettera b) dopo il capoverso «comma 6-quater» aggiungere il seguente:

  6-quater.1. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 e le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, in deroga all'articolo 321 del codice di procedura penale, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura di cui al presente articolo non possono essere oggetto di sequestro.
1.20. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

   «7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.40. Donno, Torto, Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
  1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

  Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni,Pag. 85 dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-octies le parole: «31 marzo 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»;

   b) al comma 10-novies le parole: «31 marzo 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».
1.22. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
  1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
*1.27. Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
*1.28. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
  1-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni,Pag. 86 dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-octies le parole: «31 marzo 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»;

   b) al comma 10-novies le parole: «31 marzo 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».
1.29. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.30. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 3 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relativePag. 87 alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.31. Dell'Olio, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 4 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.32. Dell'Olio, Fenu, Santillo, Alifano, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.33. Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Dell'Olio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi Pag. 88dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
*1.34. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.
*1.35. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.
*1.36. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «inviate all'Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2023».
1.37. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo dei crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in diminuzione delle predette somme i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge.
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica:

   a) a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 4, per un importo non eccedente il 3 per cento degli importi versati nei mesi da gennaio a marzo dell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   b) a decorrere dal mese successivo a quello indicato alla precedente lettera a), per un importo non eccedente il 3 per cento degli importi di cui all'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi al mese precedente a quello in cui si effettua il versamento.

Pag. 89

  3. Qualora le somme di cui al comma 2 eccedessero gli importi mensili di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le stesse, per la parte residua, possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti relativi ai mesi successivi dello stesso anno e non possono essere richieste a rimborso.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni dei dati delle compensazioni effettuate.
1.01. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   b) ai commi 2 e 3 le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
1.02. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, all'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2022,» sono soppresse.
1.03. Caiata.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio, Cappelletti.
*2.2. Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 30 aprile 2023.
2.3. Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 31 marzo 2023.
2.4. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.5. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi di cui all'articolo 121, comma 2 inserire le seguenti: , lettere da a) a f).

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  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020 rimane consentito per le spese relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
2.6. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Miele.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi di cui all'articolo 121, comma 2, inserire le seguenti: lettera d),.
2.7. Dell'Olio, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, inserire le seguenti: ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Il requisito di cui all'articolo 10-bis, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-bis.
2.8. Peluffo.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, inserire le seguenti: con esclusione degli interventi di cui alle lettere c) ed f-bis),.
2.9. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, inserire le seguenti: ove di valore economico superiore a 15.000 euro,.
2.10. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, inserire le seguenti: diversi da quelli di cui alla lettera c) del medesimo comma.
2.11. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1 sostituire le parole da: non è consentito fino alla fine del comma, con le seguenti: è consentita ai soggetti che sostengono negli anni 2023 e 2024 le spese per gli interventi di cui al citato comma 2 dell'articolo 121, l'esercizio dell'opzione di cui alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo 121, senza cessione del fornitore ad altri soggetti.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
2.12. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energeticaPag. 91 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90.
2.13. Fenu, Santillo, Cappelletti, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di valore economico non superiore a 20.000 euro.
*2.14. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.15. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energetica e di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
2.16. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.17. Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1 e all'articolo 121, comma 2 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante è consentito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle organizzazioni che svolgono le medesime attività iscritte, nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di cedere il credito d'imposta previsto per i soggetti di cui all'articolo 119 comma 9, lettera d-bis) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, esclusivamente all'impresa che effettua gli interventi di cui al medesimo articolo 121, comma 2, a condizione che l'impresa si obblighi a retrocedere contestualmente il credito alla medesima organizzazione non lucrativa di utilità sociale e per il medesimo importo.
  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis può essere utilizzato dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al medesimo comma 1-bis in compensazione, anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  1-quater. La documentazione comprovante la cessione e la retrocessione del credito d'imposta è conservata dai soggetti di cui al comma 1-bis e non produce effetti fiscali per l'impresa che esegue gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2.
  1-quinquies. Gli adempimenti previsti ai fini della comunicazione delle operazioni di cessione e retrocessione del credito sono a carico delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e delle organizzazioni che svolgono le medesime attività, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  1-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies individuata la modulistica per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1-bis.
  1-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 10-bis, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020 si interpretano Pag. 92nel senso che il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e delle organizzazioni che svolgono le medesime attività, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è soddisfatto quando, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato con qualsiasi mezzo di prova, che i soggetti di cui al presente comma non abbiano percepito compensi o indennità di carica ovvero vi abbiano rinunciato o li abbiano restituiti.
2.18. Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che attestino il possesso della fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l'opzione di sconto in fattura antecedenti al 17 febbraio 2023.
  1-ter. L'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50, è soppresso.
  1-quater. L'articolo 28-quater del decreto-legge 27 gennaio 2023, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è sostituito dal seguente:

   «28-quater. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: “43-bis. Per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, i benefìci previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”».
2.19. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile limitatamente al comma 1-quater)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'articolo 28-quater del decreto-legge 27 gennaio 2023, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è sostituito dal seguente: «28-quater. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,» dopo il comma 43 è inserito il seguente: «43-bis. Per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli Pag. 93previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
2.20. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo»;

   b) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo».
2.21. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire le cessioni dei crediti d'imposta relativi agli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, al comma 1-quater dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, rispetto ai quali possono essere effettuate anche cessioni parziali del credito d'imposta.».
2.22. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentamila euro. Le disposizioni di cui al Pag. 94comma 1 non si applicano altresì per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica a seguito di eventi calamitosi nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.23. Braga, Merola.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0.a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.24. Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dal comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuovono, entro 15 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di uno specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.
2.25. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta sorti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto sono utilizzabili dai cessionari in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme da questi dovute per l'adesione alle procedure di definizione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.26. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Pag. 95

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che attestino il possesso della fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l'opzione di sconto in fattura antecedenti al 17 febbraio 2023.
2.27. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle stesse, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 30.000 euro annui.
2.28. Zanella, Evi, Mari, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sostenute dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, in cui la proprietà dei predetti istituti li definisca quale condomino di maggioranza ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 119, comma 8-bis.1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, le parole: 30 giugno 2023 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2024 e le parole: 31 dicembre 2023 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2024.
2.29. Mari, Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2.30. Zanella, Borrelli, Grimaldi, Mari, Bonelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle Pag. 96spese sostenute per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2.31. Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2.32. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2.33. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1, i soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati all'articolo 121 del comma 2 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante.
2.34. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuate dal contribuente sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in classe energetica G o F entro un ammontare massimo di euro 30.000, nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 del citato articolo 121.
2.35. Borrelli, Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente abbia reddito imponibile annuo inferiore a euro 8.174.
2.36. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Mari.

Pag. 97

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
2.37. Borrelli, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è comunque consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, senza facoltà di successiva cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da parte di soggetti situati nelle zone montane, alle proprie associazioni di categoria.
2.38. Schullian.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 resta ammessa per le cessioni del credito effettuate verso familiari individuati dall'articolo 433 del codice civile.
2.40. Tenerini, Rubano, De Palma, Sala, Tassinari.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimaste a carico del contribuente in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori.
2.41. Borrelli, Zanella, Evi, Mari, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*2.42. Zanella, Grimaldi, Borrelli, Mari.
*2.43. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Malavasi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.44. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 50, è soppresso.
2.45. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: sostenute.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera c).
2.46. Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

Pag. 98

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di cui all'articolo 119 con le seguenti: di cui agli articoli 119 e 119-ter.
2.47. Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.48. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.49. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Ubaldo Pagano.
*2.50. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari.

  Al comma 2, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 aprile 2023.

  Conseguentemente:

   1. al comma 3, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 aprile 2023;

   2. sopprimere il comma 4.
2.51. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 aprile 2023.
2.52. Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu, Alifano.

  Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, la seguente parola: , alternativamente.

  Conseguentemente, al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, la seguente parola: , alternativamente.
2.53. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.

  Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.
2.54. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Pag. 99

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero sia già stato firmato un ordine di acquisto per i lavori su commessa a ciclo operativo lungo;.

  Conseguentemente:

   1) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero sia già stato firmato un ordine di acquisto per i lavori su commessa a ciclo operativo lungo;

   2) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero sia già stato firmato un ordine di acquisto per i lavori su commessa a ciclo operativo lungo;

   3) al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure, nel caso di commesse a ciclo operativo lungo, sia già stato firmato un ordine di acquisto.
2.55. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomìni e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.
2.56. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: la demolizione e la ricostruzione degli edifici aggiungere le seguenti: anche parziale,.
2.57. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprese le istanze relative a piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, tesi alla riqualificazione urbanistica e alla ristrutturazione edilizia dei settori urbani degradati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti, con particolare riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1 e 2.
2.58. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprese le istanze relative a piani di riqualificazione urbana comunque denominati e convenzionati tesi alla riqualificazione urbanistica e alla ristrutturazione edilizia di settori urbani degradati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio attuabili a mezzo di SCIA, che risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto e che concorrano all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti, con riferimento alle aree classificate come zone sismiche di 1 e 2 categoria.
2.59. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati con gare ad evidenza pubblica sia presente la proposta di aggiudicazione;

   c-ter) per gli interventi effettuati in regime di edilizia libera i termini di inizio dei lavori risultino attestati da dichiarazione asseverata di professionista tecnico iscritto all'albo o da altra idonea documentazione.
2.60. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Pag. 100

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere il seguente:

   c-bis) per gli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023.
2.61. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di edilizia residenziale pubblica, per i quali risulti adottato il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*2.62. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.63. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di edilizia residenziale pubblica, per i quali risulti adottato il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2.64. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, assegnati con gare ad evidenza pubblica, sia presente la proposta di aggiudicazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 31 dicembre 2024 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».
2.65. Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) per gli interventi, oggetto di una procedura di scelta del contraente regolata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Pag. 101siano stati pubblicati i bandi o avvisi con cui si indice la procedura medesima.

  Conseguentemente:

   al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   «c-bis) per gli interventi, oggetto di una procedura di scelta del contraente regolata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati i bandi o avvisi con cui si indice la procedura medesima»;

   agli oneri derivanti, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.66. Maullu.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per la completa attuazione delle gare ad evidenza pubbliche aggiudicate alla data di entrata in vigore del decreto dai soggetti all'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 119, comma 8-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».
2.67. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Dopo la lettera b) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la seguente:

   «b-bis) attivino sul territorio forme di ricettività diffusa e di cosiddetto housing in ogni caso con finalità sociali e/o culturali non solo nell'ottica di ospitalità di categorie disagiate, ma anche nell'intento di rigenerazione urbana e di rilancio socio-economico del territorio, nonché di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente abbandonato e/o inutilizzato.».
2.68. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 2, inserire in seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati entro i termini ivi previsti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
2.69. Trancassini, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione degli immobili danneggiati, ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alla parte eccedente il contributo medesimo.
2.70. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi ammessi Pag. 102alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter del comma 1 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.71. Torto, Fenu, Dell'Olio, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In deroga al comma 1, è comunque possibile l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto-legge, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.
2.72. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.
2.73. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.74. Fenu, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «dieci quote annuali».
2.75. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo maggiormente colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come individuati nell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 101 del 30 aprile 2020, nonché nei territori delle Marche coinvolte dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022.
2.76. Carloni, Marchetti.

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: in data antecedente a quella di conversione in legge del presente decreto.

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera a), prima delle parole: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo inserire le seguenti: in data antecedente a quella di conversione in legge del presente decreto;

   al comma 3, lettera b), prima delle parole: per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione inserire le seguenti: in data antecedente a quella di conversione in legge del presente decreto;

Pag. 103

   al comma 3, lettera c), prima delle parole: risulti regolarmente registrato inserire le seguenti: entro il 30 aprile 2023.
*2.77. Sottanelli, Del Barba, Rosato.
*2.78. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nazario Pagano.
*2.79. Testa, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 30 giugno 2023.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
2.80. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 aprile 2023.
2.81. Lovecchio, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Raffa, Fenu, Alifano.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: di compravendita dell'immobile inserire le seguenti: ovvero emessa dal promittente venditore almeno una fattura in formato elettronico nei confronti del promissario acquirente.
2.82. Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) risulti adottata la delibera condominiale di affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio degli Autoconsumi Collettivi di energia rinnovabile e delle Comunità Energetiche Rinnovabili di cui agli articoli 30, comma 2, e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;.
*2.84. Del Barba, Rosato.
*2.85. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 121, comma 2, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulti inviato il Modello unico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 o al successivo decreto del Ministero della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 o, in alternativa, la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28;.
**2.86. Scutellà, Fenu.
**2.87. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano, alle spese sostenute per gli interventi cosiddetti di edilizia libera per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
2.88. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sia stato sottoscritto un contratto, avente data certa con il quale sia stata manifestata una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero siano Pag. 104iniziati i lavori o sia stato concluso l'ordine d'acquisto dei beni impiegati negli interventi stessi. La data di avvio dei lavori può essere dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.
2.89. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: titolo abilitativo, inserire le seguenti: sia stato sottoscritto un contratto avente data certa con il quale sia stata manifestata una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero.
*2.90. Dell'Olio, Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.91. Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: siano già iniziati i lavori aggiungere le seguenti: oppure sia già stato firmato un contratto, un ordine o un preventivo di acquisto o sia stato pagato un acconto tracciato prima del 17 febbraio 2023.
2.92. Gusmeroli, Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Di Mattina, Miele, Toccalini.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: siano già iniziati i lavori con le seguenti: siano già stati sottoscritti i relativi contratti.
2.93. Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: siano già iniziati i lavori inserire le seguenti: ovvero siano già stati sottoscritti i relativi contratti dai soggetti beneficiari attestati da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2.94. Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Miele.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: siano già iniziati i lavori aggiungere le seguenti: o sia stato concluso l'ordine d'acquisto dei beni impiegati negli interventi stessi.
*2.95. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.96. Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Mari.
*2.97. De Palma, Rubano, Sala, Mazzetti.
*2.98. Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.99. Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Gusmeroli, Di Mattina, Miele, Toccalini.
*2.100. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: siano già iniziati i lavori aggiungere le seguenti: o sia stato concluso e, almeno parzialmente saldato attraverso pagamento tracciabile, l'ordine d'acquisto dei beni impiegati negli interventi stessi.
2.101. Del Barba, Benzoni, Rosato.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero risulti un contratto di acquisto dei beni impiegati negli interventi stessi con data certa, anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2.102. Del Barba, Benzoni, Rosato.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: siano già iniziati i lavori aggiungere le seguenti: o sia stato effettuato l'ordine d'acquisto con pagamento in acconto.
2.103. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Pag. 105

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero risulti un contratto di acquisto con data certa, anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto;.
*2.104. Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Tenerini.
*2.105. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.106. Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 3, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: La data di avvio dei lavori può essere dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.
**2.107. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
**2.108. Rubano, De Palma, Sala.
**2.109. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
**2.110. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

  Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: risulti rilasciato il permesso di costruire o altro titolo abilitativo.
2.111. Cesa.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto con le seguenti: presentata la richiesta di titolo abilitativo dall'impresa con la quale si è stipulato o si stipulerà contratto definitivo di compravendita.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e 1-septies, secondo e terzo periodo,.
2.112. Iaia, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile con le seguenti: risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
*2.113. Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
*2.114. Del Barba, Benzoni, D'Alessio, Rosato.
*2.115. Borrelli, Grimaldi, Mari.
*2.116. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.117. De Palma, Rubano, Sala.
*2.118. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
*2.119. Centemero, Miele, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Zinzi.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile con le seguenti: risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies.
2.121. Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Pag. 106

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile con le seguenti: ritirato il titolo abilitativo ed avviati i lavori e che comunque venga stipulato preliminare di acquisto registrato o definitivo atto di compravendita entro il 31 dicembre 2023.
2.122. Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: ovvero stipulato con le seguenti: di vendita, ovvero venga rimessa in bonis, a mezzo dell'istituto del ravvedimento operoso, la registrazione del contratto preliminare di vendita non precedentemente registrato, ovvero si operi registrazione tardiva delle scritture private di compravendita «ora per allora», ovvero sia stipulato.
2.123. Fenu.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: risulti regolarmente registrato inserire le seguenti: ovvero sottoscritto ed in corso di registrazione nei trenta giorni successivi alla firma.
2.124. Miele, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Pierro, Zinzi.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 con le seguenti: o siano stati avviati gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
*2.125. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.126. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 con le seguenti: o sia stata protocollata la richiesta del propedeutico titolo abilitativo degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
2.127. Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) risulti emessa la fattura di acconto o effettuato il pagamento o sottoscritto il contratto di cessione del credito per l'opzione di sconto in fattura.
2.128. Fenu, Dell'Olio, Torto, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per gli interventi per i quali risulti stipulato un contratto e versata la relativa fattura di acconto.
2.129. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

   a) per i committenti con contratti firmati, fatture emesse e pagate o pratiche di finanziamento per credito al consumo sottoscritte in data antecedente al 17 febbraio 2023, ma con installazioni non ancora effettuate;

   b) per i committenti con contratti firmati, fatture emesse in data antecedente al 17 febbraio 2023, ma non ancora pagate, con installazioni non ancora effettuate;

   c) per i committenti con contratti firmati in data antecedente al 17 febbraio 2023 o contratti con pagamento effettuato o pratica di finanziamento accettata, con fatture non ancora emesse e installazioni non ancora effettuate;

Pag. 107

   d) per i committenti che abbiano avviato interventi trainati nelle unità abitative di condomìni che hanno presentato la Cila nei termini di legge.
2.130. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi e gli acquisti sostenute dai soggetti di cui alle lettere c) e d-bis) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020. In caso di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge, da parte dei soggetti di cui alla predetta lettera d-bis), i fornitori che hanno effettuato gli interventi possono retrocedere il credito ai medesimi soggetti. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis), i requisiti previsti al comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo dell'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede espressamente la sussistenza sin da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 10-bis è soddisfatto qualora sia dimostrata, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, con qualsiasi mezzo di prova, la mancata percezione, la rinuncia ovvero la restituzione di compensi o indennità di carica.
  3-ter. Il credito d'imposta generato in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge n. 34 del 2020, può essere utilizzato in compensazione, anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2.131. Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3-ter. All'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle parole: «20.000 euro».
2.132. Tenerini, Rubano, De Palma, Sala, Tassinari.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.
  3-ter. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE».
2.133. Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché alle spese relative agli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 Pag. 108giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati dai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.134. Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché alle spese relative agli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati:

   a) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   b) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   c) nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
2.135. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per i seguenti interventi:

   a) per l'acquisto di immobili demoliti e ricostruiti in chiave antisismica, agevolato con il cosiddetto «Sismabonus acquisti» o di unità poste all'interno di fabbricati integralmente ristrutturati (cosiddetto «Bonus edilizia al 50 per cento per l'acquisto di immobili ristrutturati»), laddove, al 16 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo relativo agli interventi di demolizione e ricostruzione o agli interventi di integrale ristrutturazione effettuati da imprese;

   b) gli interventi effettuati su immobili situati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiaro lo stato di emergenza e quelli effettuati sugli immobili utilizzati dalle ONLUS,Pag. 109 OdV o APS operanti nel settore sanitario;

   c) tutti gli interventi effettuati dagli IACP;

   d) gli interventi in edilizia libera legati ai bonus, per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, sia stato concluso l'ordine d'acquisto dei beni impiegati nei medesimi interventi agevolati;

   e) gli interventi agevolabili già in corso di realizzazione ma legittimati con titoli edilizi differenti dalla CILAS in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.
2.136. Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettere c), d) e d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora incapienti, è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto in relazione alle spese per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) del richiamato articolo 121, comma 2, su edifici in classe energetica G) o F), nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, dell'articolo 121. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*2.137. Maullu.
*2.138. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.» .

   sostituire la rubrica con la seguente:
   (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)
2.139. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Roggiani.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui Pag. 110all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 35.000 euro.
2.140. Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso» sono sostituite dalle seguenti: «può essere usufruita negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni, così come le eventuali quote non oggetto di cessione, di cui all'articolo 119 del presente decreto, non utilizzate in detrazione nell'anno, a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario e, limitatamente a quest'ultimo caso, può essere richiesta a rimborso.».
2.141. Del Barba, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettere c), d) e d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora incapienti, è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto in relazione alle spese per gli interventi di cui alle lettere b), e) ed f) del richiamato articolo 121, comma 2, su edifici in classe energetica G) o F), nonché a quelle per gli interventi di cui alle lettere c) ed f-bis) del medesimo comma 2, dell'articolo 121.
2.142. Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
*2.143. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.144. Del Barba, Benzoni, Rosato.
*2.145. Sala, Rubano, De Palma.
*2.146. Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nei confronti degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.
2.147. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
2.148. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele, Cattoi.

Pag. 111

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano laddove le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, vengano esercitate dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 11 e ai commi 1, lettera a), 3, lettera a), e 5, lettera a), dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2.149. Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3, per i quali siano intervenute variazioni al progetto in corso, comunicate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che non comportino incrementi di spesa ammessa a detrazione rispetto al progetto originario. Ai fini del presente comma, sono valide le comunicazioni di variazione al progetto comunicate entro il 30 aprile 2023.
2.150. Dell'Olio, Fenu, Cappelletti, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
2.151. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli edifici e aggregati edilizi, anche con destinazione non residenziale, ricadenti nei Piani di ricostruzione approvati, indipendentemente dal livello di inagibilità.
2.152. Sottanelli, Del Barba, Rosato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi richiamati nei commi 2 e 3, anche in variante, che interessino complessivamente i medesimi immobili e per i quali la presentazione delle ulteriori CILA o altro titolo abilitativo comunque denominato o, l'avvio dei lavori, nel caso di edilizia libera, siano successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*2.153. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.154. Del Barba, Benzoni, Rosato.
*2.155. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari.
*2.156. Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.157. Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le cessioni dei crediti di cui al presente articolo tra persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare, possono essere usufruite in detrazione dai familiari cessionari con la medesima ripartizionePag. 112 in quote annuali previste per la detrazione originaria.».
2.158. Del Barba, Rosato.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi effettuati dal contribuente persona fisica di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e la stessa sia adibita ad abitazione principale.
2.159. Del Barba, Rosato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi richiamati nei commi 2 e 3, anche in variante, che interessino complessivamente i medesimi immobili e per i quali la presentazione delle ulteriori CILA o altro titolo abilitativo comunque denominato o, l'avvio dei lavori, nel caso di edilizia libera, siano successivi al 16 febbraio 2023.
2.160. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2.161. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 10-novies è aggiunto il seguente:

   «10-novies. 1. La comunicazione di cui ai commi 10-octies e 10-novies può essere altresì inviata entro il 30 novembre 2023 avvalendosi dell'istituto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento di una sanzione di 250 euro.».
2.162. Del Barba, Rosato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2.163. Varchi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi come richiamati nei commi 2 e 3 in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi, differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b), conseguiti in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.
*2.164. Del Barba, Rosato.
*2.165. Sala, Rubano, De Palma, Mazzetti.
*2.166. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Pag. 113

*2.167. Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Dell'Olio.
*2.168. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-octies le parole: «31 marzo 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»;

   b) al comma 10-novies le parole: «31 marzo 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».
2.169. Del Barba, Rosato.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, per gli interventi per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo è sempre ammessa la possibilità di dimostrare, fornendo adeguata documentazione, l'avvio dei lavori in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2.170. Dell'Olio, Santillo, Torto, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Fenu, Alifano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.171. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Cattoi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c), d-bis) ed e) dell'articolo 119 del medesimo decreto.
2.172. Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
2.173. Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*2.174. Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.175. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nazario Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis) del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2.177. Del Barba, Faraone, Gadda, Rosato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Pag. 114convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.178. Sala, Rubano, De Palma.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere c) e f-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*2.179. Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.
*2.180. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.181. Curti, D'Alfonso, Manzi, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
*2.182. Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
*2.183. Del Barba, Benzoni, Sottanelli, Rosato.
*2.184. Borrelli, Mari, Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi nella edilizia residenziale pubblica.
2.185. Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
*2.186. Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.
*2.187. Roggiani.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per gli interventi urgenti effettuati per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, ai fini della ricostruzione ovvero della ristrutturazione degli immobili danneggiati, a seguito degli eccezionali eventi climatici verificatisi nella regione Marche il 15 settembre 2022, nei confronti dei quali per i comuni, le imprese e i soggetti residenti nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.188. Baldelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Pag. 115

  Conseguentemente, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: 31 marzo 2023 sono sostituite con le seguenti: 30 giugno 2023.
2.189. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi previsti al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che le pratiche edilizie siano consegnate in comune per il rilascio del titolo abilitativo specifico, permesso di costruire o Cilas, di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 30 aprile 2023.
2.190. Gebhard, Schullian, Manes, Steger.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi previsti al comma 2 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, le cui pratiche edilizie sono state consegnate in comune per il rilascio del titolo abilitativo specifico, permesso di costruire o Cilas, di cui all'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, i cui lavori non risultano essere ancora iniziati, a condizione che gli stessi abbiano inizio entro il 31 marzo 2023.
2.191. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 e agli interventi di efficienza energetica ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
2.192. Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
2.193. Loperfido, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe “D”»;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali).
2.194. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

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  Sopprimere il comma 4.
2.195. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Mari.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
  4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.1. Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale o quinquennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
2.196. Donno, Fenu, Santillo, Cappelletti, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento delle cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
2.197. Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 4 dopo le parole: n. 63 del 2013 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 121, comma 1-quater del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2.198. Grimaldi, Borrelli, Mari.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. In considerazione delle difficoltà connesse alla fruizione dei crediti fiscali edilizi, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, attualmente fissato al 31 marzo 2023, è prorogato al 30 giugno 2023.
  4-ter. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023.
2.199. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Dell'Olio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 Pag. 117del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2022 è differito al 30 giugno 2023.
2.200. Mazzetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
  4-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale o quinquennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  4-quater. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
2.201. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto, per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
2.202. Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022 e non utilizzata, può essere usufruita anche negli anni successivi fino all'esaurimento del credito.
2.203. Lovecchio, Alifano, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Fenu.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata Pag. 118dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.
2.204. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate, cumulativamente, entro l'anno successivo a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta a rimborso.
2.205. Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023.»
2.206. Mazzetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per le fatture emesse entro il 31 marzo 2023 con pagamento effettuato entro il 30 giugno 2023».
2.207. Sala, Rubano, De Palma.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la cifra: «2023» è sostituita, ovunque compaia, con la cifra: «2024».
2.208. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati sui condomini (anche misti) amministrati dagli IACP, comunque denominati, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano state svolte le procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
2.209. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-bis.1. è aggiunto il seguente:

   «8-bis.2. Per tutti gli interventi di cui al comma 8-bis, la detrazione spetta nella misura, rispettivamente del 110 per cento o del 90 per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.».
2.210. Rubano, De Palma, Sala.

Pag. 119

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona».
2.211. Stefanazzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, le parole: «data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione» s'intendono riferite in via esclusiva alla data di registrazione del contratto di comodato e non anche agli altri requisiti previsti per il riconoscimento dell'agevolazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.212. Maullu.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione» s'intendono riferite in via esclusiva alla data di registrazione del contratto di comodato e non anche agli altri requisiti previsti per il riconoscimento dell'agevolazione.
2.213. De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
2.214. Grimaldi, Borrelli, Mari, Bonelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2.215. Mazzetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 3, commi 10-octies e 10-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 aprile 2023».
  4-ter. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito anche successivamente al termine di cui al comma 4-bis e comunque non oltre il 16 ottobre 2023.
2.216. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, Pag. 120n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.».
2.217. Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico bancario, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, dietro comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

   1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 16 febbraio 2023 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2023;

   2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2023 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2023 alle medesime condizioni;

   3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese e professionisti richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2.218. Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. In considerazione della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali, la proroga del termine al 31 dicembre 2023 dell'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, è estesa, in via straordinaria e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica conseguente alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle pratiche di cessione dei crediti connesse agli interventi edilizi e di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sospensione di cui al presente comma.
2.219. Dell'Olio, Fenu, Cappelletti, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

(Inammissibile)

Pag. 121

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2.220. Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Fenu.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023. I versamenti si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in una unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già eseguiti.
2.221. Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e ai professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano validità sino al 30 settembre 2023.
2.222. Lovecchio, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Raffa, Fenu.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la Pag. 122facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.
2.223. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del citato articolo 121.
2.224. Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i soggetti che per incapienza, non sono tenuti al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della fruizione diretta della detrazione, possono comunque optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta, in relazione alle spese per interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei riguardi dei familiari di ogni grado ai sensi dell'articolo 74 del codice civile o dei soggetti presenti nel medesimo edificio condominiale, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2.225. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge,» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1 del medesimo articolo 119 e all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, le detrazioni rimaste a carico del contribuente e» e le parole: «predetti crediti» sono sostituite dalle seguenti: «predette detrazioni e crediti»;

   b) al secondo periodo, le parole: «La quota di credito» sono sostituite dalle seguenti: «la quota di detrazione e di credito».

  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano alle detrazioni maturate e alle comunicazioni di cessione o sconto in fattura comunicate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.226. Fenu, Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Pag. 123

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze fissa con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e successivamente ogni anno, i tassi di sconto massimi applicabili alle cessioni dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, utilizzando il modello adottato per il Discount Rate Cap-DRC e stabilendo un tasso limite collegato a valori di riferimento europei, che tenga conto dell'inflazione e dell'aggio bancario.
2.227. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, trovano applicazione anche ai professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.
2.228. Fenu, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Dell'Olio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
2.229. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Cessione del credito per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche)

  1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, i soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche, come definiti al successivo articolo 2-ter, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  2. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per gli anni dal 2025 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6-ter, del medesimo decreto.

Art. 2-ter.
(Stabilizzazione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica Pag. 124di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche)

  1. Dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non in contrasto con la presente legge, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo:

   a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;

   b) per gli interventi di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
  4. Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni, per ogni classe migliorata, nelle misure di seguito indicate:

   a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3, ovvero qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al medesimo comma 3;

   b) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al comma 3.

  5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del Pag. 125testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

   a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spettano le detrazioni previste ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

   b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, spettano le detrazioni prevista dalla lettera a) ridotte alla metà.

  6. Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomìni e dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

   b) dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

   c) dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   e) dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, fino al completamento delle operazioni di trasmigrazione dei relativi dati, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. Santillo, Alifano, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde, Torto, Carotenuto, Amato, Ilaria Fontana, Penza, Quartini, Sportiello, Cherchi, Sergio Costa.

(Inammissibile limitatamente
all'articolo 2-
ter)

Pag. 126

  Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Proroga del termine per la conclusione dei lavori di cui all'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per interventi effettuati da condomini che sono stati a loro scapito sottoposti al mancato esercizio di un diritto normativamente riconosciuto per responsabilità altrui)

  1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i soli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, i quali non siano stati effettuati per responsabilità imputabile a soggetti diversi dai beneficiari, la detrazione di cui al comma 4 del medesimo decreto nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli interventi previsti dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché a quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio qualora connessi alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus.

Art. 2-ter.
(Esclusione della responsabilità in solido per i soggetti che non hanno potuto beneficiare dei diritti ex lege)

  1. In deroga alle disposizioni del comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i condomini e le persone fisiche di cui di cui al comma 9, lettera a), e i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono esenti da qualsivoglia forma di responsabilità anche erariale per i lavori che non siano stati effettuati per comportamenti antigiuridici imputabili a soggetti diversi dai beneficiari ovvero per responsabilità attribuibile agli affidatari già sottoposti a procedimenti penali pendenti alla dati di entrata in vigore del presente decreto e dai quali è derivata l'impossibilità di inizio, prosecuzione e ultimazione dei lavori già autorizzati dall'autorità competente.
2.03. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di crediti fiscali ceduti)

  1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di Sace S.p.A. può essere concessa, nella misura dell'80, per operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato ai soggetti cessionari dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finanziamenti con durata massima di 10 anni e di importo non superiore al valore nominale dei crediti di cui siano cessionari.
  2. Il soggetto richiedente, in relazione alle predette operazioni, applica un tasso di interesse che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (rendistato) con durata analoga al finanziamento.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono incrementati, ciascuno, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventiPag. 127 di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2.04. Del Barba, Rosato.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di imprese e professionisti)

  1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, alle imprese e ai professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione conservano validità sino al 30 settembre 2023;

   b) i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in una unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già eseguiti;

   c) con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

   d) in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

    1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 16 febbraio 2023 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2023;

    2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembrePag. 128 2023 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2023 alle medesime condizioni;

    3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese e professionisti richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. In relazione alle sospensioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2.05. Fenu, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio, Cappelletti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

  1. Al fine di agevolare la circolazione dei credi d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.
  3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.06. Tucci, Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio Pag. 129energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
  2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.
  3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.
  4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'ENEA. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
2.07. Fenu.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)

  1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quinquies del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. In sede di presentazione della “comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati” alla lettera a) del comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal “cessionario” al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i “cessionari”, intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo Pag. 130unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.
   1-septies. I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo.».
2.08. Fenu.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti titolari di reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento delle spese documentate e sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.001, relative all'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili su unità immobiliari ad uso residenziale ubicate nel territorio dello Stato in detenzione o in possesso, sulla base di un titolo idoneo, di soggetti terzi.
  2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  3. In caso di cessione a titolo oneroso dei beni di cui al comma 1, il cessionario non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali pro tempore in vigore per tali investimenti.
  4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'Enea. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
2.09. Squeri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Facoltà di ripartizione della detrazione fino a dieci quote annuali)

  1. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali fino a 10 di pari importo, con scelta irrevocabile del Pag. 131contribuente operata all'atto della prima detrazione.
  2. L'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è sostituito dal seguente:

   «4. Per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate e non ancora utilizzati possono essere fruiti fino a dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».
*2.010. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
*2.011. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.012. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Nell'ottica di favorire l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, consistenti in opere edilizie o installazione o sostituzione di impianti, finalizzati al raggiungimento almeno della classe di prestazione energetica E dell'edificio entro il 2035 e della classe di prestazione energetica D entro il 2040, spetta una detrazione dall'imposta lorda in dichiarazione dei redditi per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione d'imposta di cui al primo periodo è elevata al 100 per cento in concomitanza dei seguenti requisiti:

   a) per gli interventi sulla abitazione principale del contribuente;

   b) per gli interventi eseguiti da contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro annui, innalzato in base al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la tabella di cui all'articolo 119, comma 8-bis.1 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) per gli interventi su edifici di classe di prestazione energetica G, con obbligo di raggiungere la classe E entro la data di cui al comma 1.

  2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, Pag. 132del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, primo e terzo periodo, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro annui. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è consentito, per coloro che rientrano contemporaneamente nei parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante relativamente ad interventi nel settore edilizio, l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito in quote annuali pari al numero degli anni di rimborso del beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi. Le opzioni di cui al periodo precedente devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la cessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a conclusione dell'utilizzo.
  4. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possono finanziare i crediti ricevuti in garanzia relativi ad annualità successive al primo anno del beneficio sugli immobili e non possono cedere a terzi il credito eventualmente ricevuto dal committente o appaltatore.
  5. Gli istituti di credito, alla maturazione annuale del credito ricevuto in garanzia, possono procedere alla compensazione, mediante modello di pagamento unificato F24, dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) oppure chiederne il rimborso in non meno di tre rate annuali, maggiorata dell'interesse al 3 per cento.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità operative del presente articolo, previo accordo con l'ABI – Associazione Bancaria Italiana.
2.013. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese, di rilanciare gli investimenti e garantire la corretta prosecuzione delle attività lavorative, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed il credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
2.014. Romano.

(Inammissibile)

Pag. 133

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroghe di termini)

  1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2023.
  2. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 16 ottobre 2023.
  3. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.
  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2022, i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 17 aprile 2023.
2.015. Pastorino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroghe di termini)

  1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2023.
  2. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 17 aprile 2023.
2.016. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Pag. 134

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali)

  1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2023.
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 aprile 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 10-octies e 10-novies, le parole: 31 marzo 2023, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 30 aprile 2023.
2.017. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2023)

  1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate, entro il 28 aprile 2023.
  2. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.
  3. Per l'anno 2023, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 13 ottobre 2023.
2.018. Simiani, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme di interpretazione autentica)

  1. Al fine di garantire la certezza del diritto, di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo Pag. 135121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, s'introducono norme di interpretazione autentica secondo le seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 119, comma 1-ter, comma 15 e comma 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpreta nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

   b) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

   c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, ai fini del sisma bonus sugli interventi di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e del superbonus sugli interventi di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; a tal fine la lettera b) dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del citato articolo 121;

   d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

    1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati, compresi tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e la data del 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10-bis, oppure di documentare al committente ovvero all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10-bis, è sufficiente che risulti soddisfatta entro la data del 1° gennaio 2023;

    2) la soglia di 516.000 euro va calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto;

    3) la disposizione non si applica, ai fini degli incentivi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quando oggetto degli incentivi sono le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.
2.019. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Pag. 136

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali derivanti dal bonus Transizione 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

   «1059-bis. Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».
2.020. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Bonus Sud)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 104, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) dopo il comma 104 è aggiunto il seguente:

   «104-bis. Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».
2.021. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga agli incentivi per l'efficientamento energetico)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, al comma 1, lettera a) numero 3, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2.022. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di comunicazione dei crediti fiscali per l'acquisto di prodotti energetici)

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, Pag. 137con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «16 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2023».
  2. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «16 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2023».
  3. All'articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «16 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2023».
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alle conseguenti modifiche del provvedimento del 16 febbraio 2023 e del provvedimento del 1° marzo 2023, pubblicati sul sito internet della medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.023. Cerreto, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

  1. I crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i pagamenti tra privati.
  2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1, il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
  3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3, possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché, non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.
2.025. Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di contrastare i pesanti effetti negativi del caro prezzi e della crisi economica ed energetica rispetto ai progetti già programmati e in corso di esecuzione, favorendo maggiore certezza rispetto all'avanzamento e completamento delle opere, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 13-quinquies il penultimo periodo è sostituito dal seguente:

   «Per tutti gli interventi, in caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate in corso o alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata».

   b) dopo il comma 13-quinquies è aggiunto il seguente:

   «13-sexies. Per tutte le tipologie e zone di intervento previste dal comma 13-ter e dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, oggetto della speciale procedura Pag. 138CILA per il Superbonus e sulle asseverazioni del tecnico progettista attestanti la conformità del progetto e relative varianti, anche se in corso d'opera o sostanziali purché specificamente asseverate, relativamente alle prescrizioni delle normative tecniche, sismiche, dei beni culturali e ambientali, nonché di ogni altra prescrizione di carattere settoriale, i competenti uffici tecnici regionali si attengono a soli compiti di vigilanza e controllo, anche a campione, delle opere e delle costruzioni, rispetto agli atti ed elaborati depositati o comunque trasmessi anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica.».
2.026. Sala, Rubano, De Palma.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Facoltà di ripartizione della detrazione fino a dieci quote annuali)

  1. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali fino a 10 di pari importo, con scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione.
*2.027. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.
*2.028. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.029. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Facoltà di ripartizione della detrazione fino a dieci quote annuali per i soggetti beneficiari delle agevolazioni «acquisto prima casa under 36»)

  1. Per i soggetti beneficiari delle misure di cui dal comma 1 a 10 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali fino a 10 di pari importo, con scelta irrevocabile del contribuente.
2.030. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Acquirente unico di ultima istanza)

  1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa.
2.031. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Malavasi.

Pag. 139

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Utilizzo della quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022)

  1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche nell'anno in corso e negli anni successivi.».
2.033. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Utilizzo della quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute nel 2021 e 2022)

  1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022 e non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi.».
2.032. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Peluffo, Simiani, Malavasi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)

  1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2.034. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di crediti compensabili)

  1. Gli istituti di credito, al compimento della compensazione dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) nonché di quelli dei propri dipendenti, possono procedere alla compensazione, mediante modello di pagamento unificato F24, dei crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio per gli anni 2020, 2021 e 2022 con i debiti IRPEF, INPS e INAIL dei propri clienti.
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità operative del presente articolo, previo accordo con l'ABI-Associazione Bancaria Italiana.
2.035. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di crediti compensabili)

  1. Gli istituti di credito, al compimento della compensazione dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) nonché di quelli dei propri dipendenti,Pag. 140 possono procedere alla richiesta di rimborso allo Stato che verrà effettuato cinque rate annuali aumentate dell'interesse al 3 per cento.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Abi-Associazione bancaria italiana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità operative del presente articolo.
2.036. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. È sempre consentita agli istituti di credito la facoltà di utilizzare i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio dei propri clienti per il versamento, mediante compensazione con modello di pagamento unificato F24, delle obbligazioni previdenziali dei propri dipendenti.
2.037. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le detrazioni spettanti per le spese relative agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere ripartite, a scelta del contribuente, fino a un massimo di venti anni.
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si riferiscono alle spese relative agli interventi di:

   a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   d) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

   e) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

   f) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.
2.038. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Miele.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è data facoltà ai coniugi di presentare in sede di dichiarazione dei redditi il modello unico congiunto, con conseguente possibilità di effettuare compensazioni di imposte tra i coniugi anche con crediti derivanti da bonus edilizi.
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2.039. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.

(Inammissibile)

Pag. 141

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è riconosciuta la facoltà, in sede di pagamento dei saldi d'imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi, di compensare i crediti dei bonus edilizi di un coniuge con il debito IRPEF dell'altro coniuge.
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2.040. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

  1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito a banche, intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativa agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione anche prima della conclusione dell'accordo di cessione, purché risulti avviata l'istruttoria per la cessione del credito da parte del cessionario.
  2. Se l'accordo di cessione di cui al comma 1 non è concluso, ferma restando la possibilità per il beneficiario della detrazione di comunicare all'Agenzia delle entrate la revoca dell'opzione, le banche, gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comunicano, entro 15 giorni dalla chiusura dell'istruttoria, all'Agenzia delle entrate, il rifiuto della cessione, con le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 121, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2.041. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in favore degli enti del terzo settore)

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, al comma 1-ter, dopo le parole: «concedere finanziamenti nei confronti» sono inserite le seguenti: «delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV), delle associazioniPag. 142 di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che svolgano attività di prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e»;

   b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ove i titoli indicati nell'articolo 5 vengano emessi per finanziare l'acquisto di crediti di cui agli articoli 119 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ceduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da organizzazioni di volontariato (ODV) e da associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, ovvero vengano emessi a fronte di finanziamenti di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 nei confronti dei medesimi soggetti, ovvero da società di cui al comma 3 dell'articolo 7.2, ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per i titoli di Stato ed equiparati.»;

   c) all'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento della titolarità di beni immobili e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi a favore di società che effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis) nei limiti in cui: i) i beni immobili siano destinati ad attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali a cura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; ii) i titoli emessi dalla società cessionaria prevedano una remunerazione massima ponderata non eccedente il rendimento dei BTP in 10 anni, al mese di emissione dei titoli, maggiorato di 500 punti base; iii) la società acquirente si impegni a non trasferire i beni immobili o i diritti reali o personali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Ove non si realizzino tali condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dalla società nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.».
2.042. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge del 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2022,» sono soppresse.
2.043. Caiata, Matera.

(Inammissibile)

Pag. 143

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La disciplina di cui al precedente periodo si applica anche agli interventi realizzati dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, su immobili, di loro proprietà o in cui la proprietà dei predetti istituti li definisca quale condomino di maggioranza, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovunque ubicati sul territorio nazionale.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.044. Mari, Borrelli, Grimaldi, Bonelli.