CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2022
33.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 674, di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

   preso atto che il provvedimento all'articolo 1 dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

   rilevato, in particolare, che, in base al comma 1 del predetto articolo 1, vengono sospesi, tra l'altro, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo contributivo;

   osservato che il medesimo articolo 1 in esame, al comma 5, disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi e prevede, al comma 6, che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali;

   rilevata l'opportunità di assicurare la piena copertura in termini di ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori interessati che risultano esclusi dagli strumenti ordinari in essere, a cominciare da coloro che sono dipendenti di imprese che abbiano sospeso le attività in conseguenza dell'evento calamitoso o di imprese dei settori turistico e termale, autorizzando per i medesimi lavoratori l'accesso alla cassa integrazione in deroga, almeno fino al 31 luglio 2023;

   rilevata l'opportunità di inserire norme volte alla promozione del lavoro agile in favore dei soggetti residenti sul territorio dell'isola di Ischia nonché per il completamento dei piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) al fine di assicurare la piena copertura in termini di ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori interessati che risultano esclusi dagli strumenti ordinari in essere e in particolare dai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a cominciare da coloro che sono dipendenti di imprese che abbiano sospeso o ridotto le attività in conseguenza dell'evento calamitoso o di imprese dei settori turistico e termale, appare opportuno autorizzare per i medesimi lavoratori l'accesso alla cassa integrazione in deroga, almeno fino al 31 luglio 2023;

   b) appare opportuno inserire norme volte alla promozione del lavoro agile in favore dei soggetti residenti sul territorio dell'isola di Ischia nonché per il completamento dei piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.

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ALLEGATO 2

5-00162 Scotto: Iniziative per salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto di asilo.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   SCOTTO, BOLDRINI, FOSSI, LAUS, GRIBAUDO e SARRACINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa si è appreso che circa 1.200 lavoratrici e lavoratori interinali, impiegati dal marzo 2021 presso il Ministero dell'interno, le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, hanno il contratto in scadenza nel marzo 2023;

   al momento, circa 600 di queste lavoratrici e di questi lavoratori operano tramite l'agenzia Manpower presso le prefetture nell'ambito del progetto Emersione previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020, volto a favorire l'emersione del lavoro nero prevedendo la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro domestico o subordinato; 408 di loro operano invece tramite l'agenzia Gi Group presso la II sezione immigrazione delle questure e, infine, 176 di loro operano, sempre tramite l'agenzia Gi Group, presso le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV sezione immigrazione delle questure;

   dal marzo del 2021 queste lavoratrici e questi lavoratori hanno svolto con professionalità un lavoro delicato nel campo delle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, dell'esame delle richieste di permessi di soggiorno, nella messa in atto delle procedure volte a favorire l'emersione del lavoro nero e delle altre pratiche connesse al settore dell'immigrazione, e hanno svolto anche un lavoro di supporto all'attività ordinaria degli uffici del Ministero sul territorio, andando spesso a coprire un fabbisogno strutturale dell'amministrazione in materia di immigrazione;

   dal prossimo marzo 2023, con la scadenza di questi contratti, l'operatività delle commissioni, delle prefetture e delle questure, rischia di essere compromessa, soprattutto in un periodo nel quale a causa dei conflitti, dei cambiamenti climatici e della povertà le migrazioni sono in costante aumento;

   tale scadenza rappresenterà ovviamente un trauma profondo per le lavoratrici e i lavoratori, che temono di perdere il lavoro, riconosciuto come un diritto dalla nostra Carta costituzionale, soprattutto in un momento in cui il costo della vita sta diventando sempre di più insostenibile anche per chi ha uno stipendio garantito –:

   quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità di queste lavoratrici e questi lavoratori.
(5-00162)

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ALLEGATO 3

5-00162 Scotto: Iniziative per salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto di asilo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti hanno posto all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un quesito inerente alla problematica occupazionale dei lavoratori delle agenzie per il lavoro Gi Group e Manpower, somministrati presso le Questure, le Prefetture e le Commissioni territoriali per il diritto all'asilo in vista della scadenza dei contratti di lavoro prevista per il prossimo 31 dicembre.
  Preliminarmente – limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – segnalo che lo scorso 18 novembre le organizzazioni sindacali nazionali del settore della somministrazione di lavoro hanno comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la proclamazione dello stato di agitazione nazionale, ai sensi della legge n. 146 del 1990. In tale comunicazione, in particolare, le rappresentanze sindacali hanno evidenziato la necessità di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori, conseguentemente, in data 24 novembre 2022, si è tenuta una riunione tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i vertici aziendali per esperire il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 146 del 1990.
  Per quanto riguarda il caso specifico attenzionato dall'onorevole interrogante, fornisco gli elementi informativi acquisiti dal Ministero dell'interno appositamente interpellato e competente sulla tematica affrontata.
  I lavoratori in somministrazione sono stati assunti con contratti di prestazione di lavoro a termine, in ragione di diversificate esigenze.
  In particolare, 177 lavoratori in somministrazione sono stati assunti nell'ambito del progetto EmAs.Com finanziato con i fondi destinati dalla Commissione europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, e originariamente limitati dalla citata misura europea fino al 31 marzo 2022.
  Tali lavoratori, impiegati presso le Questure, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono stati mantenuti in servizio fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022, per garantire la funzionalità dei medesimi organismi in relazione alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, in seguito alla crisi internazionale in atto in Ucraina.
  Si segnala che il Ministero dell'interno ha previsto nel disegno di legge di bilancio 2023, attualmente all'esame del Parlamento, una specifica norma (l'articolo 121) – il cui onere totale graverà a valere sul bilancio del Ministero dell'interno – che autorizza un'ulteriore proroga dei contratti di lavoro in somministrazione in corso di esecuzione fino al 27 marzo 2023.
  Con il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 è stata consentita la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei 1.038 contratti in essere a quella data, di cui 630 presso sportelli unici per l'immigrazione e 408 presso le questure, successivamente ridottisi per dimissioni o rinunce.
  Va, tuttavia, evidenziato che le proroghe di tali contratti sono state reiteratamente Pag. 90eccepite dalla Corte dei conti che, in fase di registrazione, ha richiamato l'attenzione del Ministero dell'interno evidenziando, tra l'altro, che «... il concorso pubblico costituisce il meccanismo ordinario di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, che si pone a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa» giungendo anche ad ammettere a visto «... solo in considerazione di quanto affermato da codesta amministrazione, sotto la propria responsabilità, in ordine alla sussistenza della necessità del ricorso alla proroga in relazione alle rappresentate necessità alla base del nuovo stato di emergenza in Ucraina».
  Nel sottolineare l'importanza e ogni possibile tutela dei lavoratori coinvolti, non può peraltro essere sottaciuta l'esigenza di rispettare, oltre alla normativa dell'Unione europea in tema di lavoro, anche i vincoli imposti dall'ordinamento nazionale.

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ALLEGATO 4

5-00163 Coppo: Iniziative normative volte a modificare la sanzione per il datore di lavoro che viola il divieto di pagamento in contanti della retribuzione del lavoratore, in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   COPPO e SCHIFONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 910, della legge n. 205 del 2017 prevede l'obbligo di pagamento della retribuzione per il tramite di un metodo di pagamento tracciato;

   l'articolo 1, comma 911, della legge n. 205 del 2017 stabilisce inoltre che: «I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato»;

   l'articolo 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017, dopo aver descritto alcune tipologie di lavoro a cui non si applica il divieto di pagamento in contanti, nell'ultima frase stabilisce una sanzione amministrativa compresa tra € 1.000,00 ed € 5.000,00 per chi violi la norma del divieto di pagamento in contante della retribuzione;

   con nota n. 5828 del 4 luglio 2018, l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa che il regime sanzionatorio trova applicazione in riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione; in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che generalmente avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito;

   ci si trova davanti all'assurdo che un datore di lavoro, con un solo dipendente pagato in contanti (non per forza in nero), si trova a pagare la stessa sanzione di un datore con 15 dipendenti. Addirittura un datore di lavoro che paga in contanti il singolo dipendente per dodici mesi subirebbe 12 sanzioni mentre un datore di lavoro che paghi in contanti 20 dipendenti in un solo mese (per esempio lavoratori stagionali) subirebbe una sola sanzione;

   la norma dovrebbe essere modificata tenendo conto di un corretto principio di graduazione della violazione che tenga conto del numero dei lavoratori coinvolti e del valore delle retribuzioni pagate in contanti, evitando così sproporzioni nell'erogazione delle sanzioni –:

   se intenda assumere iniziative normative volte a modificare l'articolo 1, comma 913 della legge n. 205 del 2017 al fine di escluderne le criticità, in ossequio a principi di graduazione e dunque proporzionalità della sanzione come esposto in premessa.
(5-00163)

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ALLEGATO 5

5-00163 Coppo: Iniziative normative volte a modificare la sanzione per il datore di lavoro che viola il divieto di pagamento in contanti della retribuzione del lavoratore, in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede al Ministro del lavoro e delle politiche sociali se intenda assumere iniziative normative volte a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di retribuzione tracciabile in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità della sanzione.
  Visto l'oggetto dell'interrogazione si ritiene opportuno fare delle premesse di natura tecnica, facendo chiarezza su un punto fondamentale.
  Come correttamente riferito dall'onorevole interrogante, l'articolo 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017 (legge finanziaria 2018), prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di tracciabilità della retribuzione, senza ulteriore specificazione.
  Poiché, per giurisprudenza costante, e in ossequio ai principi di legalità e tassatività nella comminazione delle sanzioni amministrative, l'applicazione del fattore moltiplicativo del numero dei lavoratori interessati dalla violazione deve essere espressamente previsto dalla legge, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. n. 5828 del 2018, ha ritenuto che, in base alla formulazione del precetto, il regime sanzionatorio sia da riferire alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguente applicazione della sanzione prescindendo dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.
  Nella medesima nota è stato altresì precisato che la sanzione in discorso sia da applicare in relazione alle mensilità per cui si è protratto l'illecito, atteso il riferimento normativo all'erogazione della retribuzione, che di regola avviene con cadenza mensile.
  Inoltre, sempre in ordine al regime sanzionatorio, e in particolare ai criteri di graduazione, si evidenzia che, l'ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. 606 del 2021, ha escluso la possibilità di ricorrere al criterio del cosiddetto «cumulo giuridico», a causa dell'insussistenza dei presupposti giuridici legittimanti tale applicazione, individuati nella unicità della condotta illecita ovvero nella riferibilità delle condotte realizzate anche in tempi diversi in forza di «un medesimo disegno» posto in essere in violazione della stessa o di diverse norme di legge «in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie».
  Tanto quanto premesso, l'intervento normativo richiesto dall'onorevole interrogante dovrebbe prevedere una riformulazione dell'articolo 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017, introducendo, ad esempio, meccanismi di calcolo della sanzione per «fasce» e «periodi di violazione».
  Concludo assicurando l'onorevole interrogante che provvederò a investire gli uffici competenti per valutare la fattibilità di una riformulazione normativa che vada nella direzione dallo stesso indicata.

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ALLEGATO 6

5-00164 Tenerini: Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili
e per i genitori di figli minori di anni quattordici.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   TENERINI e TASSINARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

   la pandemia da Sars-Cov19 ha messo in crisi i tradizionali modelli di lavoro pre-pandemici, tramite la valorizzazione dello smart working quale misura atta a garantire la continuità di business e, al contempo, salvaguardare la salute pubblica;

nel 2020, il Governo ne ha spinto l'applicazione, semplificando le relative procedure, scoraggiando il lavoro in presenza, se non strettamente necessario. Durante la seconda fase dell'emergenza, nel 2021, si è andati verso un'integrazione tra lavoro da remoto e lavoro in presenza, per tornare, attualmente, in buona parte alla normalità;

   il «Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile» del 7 dicembre 2021 ha tracciato le linee guida per contratti nazionali, territoriali o aziendali in materia di smart working, con validità dal 1° gennaio 2022, con l'obiettivo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le indicazioni in base alle quali disciplinare, nella contrattazione collettiva, il lavoro agile;

   molte aziende hanno in questi anni considerato questo strumento come un modello organizzativo in grado arrecare vantaggi alle organizzazioni che lo adottano: in termini di produttività, di raggiungimento degli obiettivi, di welfare e qualità della vita del lavoratore;

   l'obiettivo di questo Governo pare quello di andare verso una maggiore apertura con l'intenzione di evitare che l'offerta di lavoro nel mondo pubblico finisca con il trovarsi in controtendenza rispetto a quella del mondo privato e, soprattutto, alle sempre più esplicite aspettative dei lavoratori;

   la misura potrebbe essere applicata cambiando paradigma organizzativo del lavoro e modalità di valorizzazione delle competenze;

   il decreto-legge n. 115 del 2022 (Decreto Aiuti-bis) ha introdotto significative novità in materia di lavoro agile;

   nel dettaglio, si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2022 della procedura semplificata di comunicazione telematica del lavoro agile per i lavoratori del settore privato e l'introduzione del diritto per i soggetti fragili e per i lavoratori genitori di figli under-14 di richiedere tale modalità di prestazione lavorativa;

   al contempo, la semplicità di accesso alla misura, imporrebbe di adeguare il TU sulla sicurezza sul lavoro per orientarne meglio l'applicazione reale in relazione alle nuove possibili fattispecie di infortuni e malattie professionali –:

   quali siano gli intendimenti del Governo sulla proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori di figli minori degli anni 14 fino al 31 marzo 2023 e su eventuali iniziative di carattere strutturale anche dopo tale termine, nonché su eventuali iniziative in materia di sicurezza sul lavoro.
(5-00164)

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ALLEGATO 7

5-00164 Tenerini: Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili
e per i genitori di figli minori di anni quattordici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole interrogante per aver sollevato questa tematica delicata e importante inerente la questione fondamentale della sicurezza del lavoro, inserita dal Governo, sin dal suo insediamento, tra le priorità da affrontare.
  Per il Ministero la sicurezza sul lavoro rappresenta un'emergenza che impone un intervento decisivo per garantire luoghi di lavoro più sani e sicuri in particolare per le persone più fragili.
  È bene rammentare che il ricorso alla modalità cosiddetta di lavoro agile semplificato per i lavoratori fragili e i genitori di figli di anni 14 è nata per fronteggiare la grave crisi pandemica al fine di apprestare pronta tutela nei confronti di queste categorie di lavoratori relativamente al rischio sanitario connesso alla pandemia da COVID-19.
  Un'ulteriore proroga di detta modalità deve essere sicuramente contestualizzata all'evolversi in senso favorevole dell'emergenza COVID-19 e valutata nell'ambito delle ulteriori eventuali misure che il Governo intende approntare in materia di sicurezza sul lavoro.
  Certamente posso assicurare che c'è attenzione e sensibilità massima sia per la valorizzazione delle competenze dei lavoratori sia per garantire la più ampia tutela per i lavoratori più fragili che sono maggiormente esposti a rischi di infortuni.
  A tal proposito voglio ricordare che il testo unico sulla sicurezza prescrive tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro proprio la valutazione di tutti i rischi che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare a tutela di tutti i lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale ove prestano la propria attività.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, inserirà una serie di azioni dirette a rafforzare ed implementare la diffusione della cultura della salute e della sicurezza, incentrando la propria attenzione su quelle attività e iniziative volte a promuovere comportamenti responsabili nei lavoratori, improntati alla tutela non solo della propria incolumità ma anche di quella altrui, e adottando strategie mirate ad un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro.
  Al riguardo, sul solco tracciato dal protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, sarà stimolato il ricorso a specifici Protocolli di prevenzione aziendale sottoscritti con le rappresentanze aziendali in modo da adattare il complesso sistema normativo, comunitario e nazionale, nel contesto «effettivo» della singola realtà aziendale all'insegna di regole trasparenti e condivise.
  Concludo evidenziando che nell'ambito della discussione parlamentare in sede d'esame del disegno di legge di bilancio per il 2023 è stata approvata la disposizione che prevede che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori fragili, il datore di lavoro favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione ad altra mansione nella medesima categoria d'inquadramento, senza alcuna decurtazione stipendiale, fatte salve le disposizioni dei CCNL ove di maggior favore.