CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2022
26.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00134 Manzi: sui tempi di avvio della procedura concorsuale straordinaria di cui al decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, con riferimento a quanto richiesto nel presente atto ispettivo, devo premettere che nell'aprile 2020 il Ministero ha bandito quattro distinte procedure concorsuali: due ordinarie e due straordinarie.
  Nello specifico, si tratta di:

   due procedure concorsuali ordinarie finalizzate alle immissioni in ruolo di personale docente per i posti comuni e di sostegno, rispettivamente, nella scuola per l'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

   una procedura straordinaria finalizzata alle immissioni in ruolo di personale docente precario nella scuola secondaria di primo e secondo grado e

   una procedura straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, oggetto della presente interrogazione.

  Il Ministero ha prioritariamente proceduto all'avvio delle prime tre procedure, in quanto finalizzate all'immissione in ruolo di personale docente.
  Tuttavia, le suddette procedure, a causa dell'emergenza sanitaria e dei relativi provvedimenti di sospensione sono state espletate in ritardo.
  In ogni caso, va sottolineato che le prove scritte della procedura straordinaria – oggetto specifico della presente interrogazione – non si sarebbero, comunque, potute svolgere contemporaneamente alle prove previste per il concorso ordinario per la scuola secondaria, in quanto entrambi i bandi interessavano le medesime categorie di aspiranti.
  Peraltro, è importante considerare gli aspetti organizzativi e logistici connessi all'espletamento dei concorsi in parola: in via ordinaria, infatti, le prove concorsuali vengono svolte presso le aule informatiche delle istituzioni scolastiche e ciò richiede di operare un giusto bilanciamento fra le esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale docente e la necessità di garantire il regolare esercizio dell'attività didattica.
  Nondimeno, è opportuno evidenziare che il Ministero ha riconosciuto la possibilità di conseguire l'abilitazione a coloro che avessero superato le procedure concorsuali ordinaria e straordinaria, finalizzate all'immissione in ruolo per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
  Tanto premesso, come giustamente ricordato dagli interroganti, va rimarcato che, in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa di resilienza, sono state nel frattempo ridefinite, ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie finalizzate alle immissioni in ruolo, da bandire annualmente.
  Ne discende che lo svolgimento delle prove relative alla procedura straordinaria in argomento dovrà necessariamente essere armonizzato con l'esigenza di avviare prioritariamente le procedure ordinarie, secondo le modalità e i tempi indicati dal PNRR.

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ALLEGATO 2

5-00135 Cangiano: sui meccanismi di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per gli incarichi su sostegno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, la presente interrogazione solleva diverse problematiche rispetto alle quali è necessario rispondere singolarmente.
  Con riferimento alla mancata considerazione – in caso di disponibilità sopravvenute – degli aspiranti che nel turno precedente, in presenza di posti disponibili su preferenze non espresse, non siano risultati destinatari di individuazione, si rappresenta che l'articolo 12, comma 10, dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, prevede espressamente che «le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura».
  Da ciò ne consegue che, nel turno successivo di nomina tale posto non viene assegnato al «rinunciatario», bensì a chi è in posizione inferiore in graduatoria rispetto al rinunciatario stesso, poiché lo scorrimento della graduatoria riparte dal primo dei non nominati, senza considerare i cd. rinunciatari.
  Tale previsione risponde all'esigenza di garantire un puntuale avvio dell'anno scolastico e, del resto, era già prevista nella medesima formulazione contenuta nel previgente Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo del 2007, oltreché in quello precedente del 2000.
  Relativamente alla pretermissione dei docenti specializzati, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato su posti di sostegno, a vantaggio di docenti inseriti come riservisti e privi di specializzazione, osservo che gli aspiranti, in possesso dei titoli di riserva, hanno priorità di nomina esclusivamente sui posti ad essi riservati e presenti a sistema, indipendentemente dalla graduatoria o fascia di appartenenza.
  Preme, inoltre, evidenziare che a tutela dei diritti dei disabili, come previsto dalla legge n. 104 del 1992, gli Uffici territoriali sono intervenuti, puntualmente, in sede di conferimento delle supplenze, su rinuncia o su nuovi posti in deroga, a sanare i casi di mancata assegnazione di supplenza, a docenti inseriti nella prima fascia di sostegno delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili.
  A quanto fin qui rappresentato, aggiungo che il Ministero ha effettuato un monitoraggio che ha rilevato, effettivamente, alcune disfunzioni nella gestione della nuova procedura, e si è prontamente adoperato al fine di apportare migliorie alla procedura telematica di conferimento degli incarichi a tempo determinato.
  Quanto, infine, all'attribuzione degli incarichi attraverso le Messe a disposizione (MAD), si ricorda che la circolare ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022 consente il ricorso a tale istituto in subordine allo scorrimento delle GPS e delle Graduatorie d'Istituto e solo in caso di mancanza di aspiranti anche da graduatorie viciniori. Al riguardo, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all'aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
  In ultimo, desidero precisare che il divieto di inviare la MAD per i docenti già inclusi in graduatoria risponde alle esigenze di assicurare il servizio scolastico, potendo fare affidamento su personale motivato e realmente interessato allo svolgimento del servizio ed evitando pertanto il verificarsi di rinunce dalle graduatorie effettivamente costituite.

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ALLEGATO 3

5-00136 Amato: sui criteri utilizzati per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, mi preme anzitutto chiarire che questo Esecutivo, sin dal primo giorno del suo insediamento, ha perseguito l'obiettivo di garantire al personale del mondo della scuola il giusto riconoscimento per la dignità del lavoro svolto quotidianamente.
  Il rinnovo del contratto, a condizioni migliorative e in poche settimane, che introduce gli incrementi da parecchio tempo attesi da oltre 1 milione e 200 mila lavoratori del comparto scuola, è la conferma evidente di quanto affermato.
  È, questo, un primo incontrovertibile dato di fatto che testimonia l'attenzione del Governo circa l'esigenza di valorizzare le straordinarie professionalità del mondo della scuola.
  Ciò posto, non si vede un collegamento tra questo obiettivo – che è fermamente perseguito dal Governo – e il diverso tema, evidenziato nel presente atto ispettivo, della riforma del dimensionamento scolastico che, come noto, costituisce uno specifico obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da raggiungere entro il 31 dicembre 2022.
  Infatti, corre l'obbligo precisare che tale riforma – lungi dal prevedere qualsivoglia chiusura di plessi scolastici nonché dall'intaccare la dotazione organica attuale dei dirigenti scolastici e dei DSGA – ha l'obiettivo di parametrare il numero delle autonomie scolastiche alla popolazione studentesca regionale, e non più, come in passato, al numero di alunni per singola istituzione.
  Ne discende che la riforma consentirà alle regioni di procedere in piena autonomia a una pianificazione, a livello locale, adeguata alle esigenze del territorio e, contestualmente, al Ministero di programmare un piano di assunzioni sulla base dell'effettivo fabbisogno, tenuto conto del personale attualmente in servizio e della stima delle cessazioni per i prossimi anni.
  Il sistema introdotto dalla riforma si prefigge, altresì, di ottenere un abbattimento delle reggenze attribuite ai dirigenti scolastici e della consuetudine di condividere tra più scuole i direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché il miglioramento dell'efficienza amministrativa e gestionale.
  Va da sé che – come espressamente previsto dal PNRR – la programmazione del numero delle autonomie scolastiche non potrà non tener conto dell'andamento anagrafico della popolazione studentesca, che, al momento, soffre di una previsione di decremento su base decennale.
  Chiarito ciò, devo far presente che la nuova disciplina consente di prevedere risparmi di spesa che confluiscono in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.
  Al riguardo, ritengo che un punto qualificante dell'impianto complessivo sia proprio la possibilità di reinvestire in modo strutturale le suddette risorse a favore del sistema scolastico per valorizzare proprio le categorie di soggetti menzionate nell'interrogazione.
  Ricordo, infatti, che tra le finalità del predetto fondo vi è, tra le altre, proprio quella di incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica ed il Fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi.

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ALLEGATO 4

5-00137 Piccolotti: sui criteri da adottare per l'assegnazione dei posti conseguenti alle procedure concorsuali straordinarie al fine di salvaguardare la continuità scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, come noto, in attuazione dell'articolo 59, comma 9-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, il Ministero ha bandito una procedura concorsuale straordinaria finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2022/2023, di personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici.
  La procedura citata prevede che il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato, a seguito del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova – subordinato allo svolgimento di un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche – e previo superamento della prova finale.
  Invero, molti Uffici scolastici regionali, non avendo concluso le procedure concorsuali entro i termini indicati, anche al fine di non ledere le aspettative dei vincitori, hanno proceduto all'accantonamento dei posti riservati al concorso in questione, in modo che non venissero posti in mobilità né assegnati alle supplenze annuali, e restassero, dunque, disponibili per gli aventi diritto.
  Al momento del conferimento dei contratti a tempo determinato, detti posti, in quanto accantonati, non sono stati attribuiti con supplenze annuali ad aspiranti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), ma solo come supplenze brevi, proprio in quanto destinati ad aventi titolo ancora da individuare, a seguito dello scorrimento delle graduatorie concorsuali.
  Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto della particolare procedura in essere, che prevede vari passaggi prima dell'immissione in ruolo dei vincitori, è evidente che il rispetto delle tempistiche connesse a tali fasi – in adempimento alle misure specifiche, previste dalla legge, per questo concorso – non consenta una diversa modalità di assegnazione del personale coinvolto in tale procedura.

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ALLEGATO 5

5-00138 Dalla Chiesa: iniziative per sostenere i costi dell'istruzione da parte delle famiglie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, ringrazio l'onorevole interrogante, perché con il suo quesito mi consente di assicurare, anche in questa sede, che il Ministero dell'istruzione e del merito garantirà sempre il pieno ed effettivo esercizio del diritto allo studio di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, nella consapevolezza che, diversamente, comprometterebbe la piena attuazione del dettato costituzionale che prevede che la Repubblica debba farsi carico di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana.
  Siamo pienamente consapevoli di quanto sia sentito il problema del costo dell'istruzione che le famiglie devono affrontare all'inizio di ogni anno scolastico, soprattutto nell'attuale congiuntura inflazionistica.
  Ciò premesso, va chiarito che secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 448 del 1998, sono i comuni a provvedere, attraverso le risorse statali, alla copertura, totale o parziale, delle spese per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori.
  La definizione delle modalità di ripartizione di tali risorse tra i comuni spetta alle singole regioni, nel rispetto del riparto delle competenze statali e regionali delineato dall'articolo 117 della nostra Costituzione.
  Al riguardo, si rappresenta che, per l'anno scolastico 2022-2023, il Ministero ha ripartito tra le regioni la somma complessiva di 133 milioni di euro, con un incremento di 30 milioni di euro rispetto alla precedente annualità.
  La finalità del suddetto stanziamento è proprio quella di garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano all'obbligo scolastico, nonché la fornitura dei libri di testo da dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore.
  Inoltre, il decreto legislativo n. 63 del 2017, adottato in attuazione della legge 107 del 2015, ha inteso garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni e la promozione di un sistema di welfare studentesco fondato sull'uniformità territoriale dei servizi per il diritto allo studio.
  Quest'ultimo decreto, all'articolo 9 ha, altresì, istituito il Fondo unico per il diritto allo studio finalizzato al contrasto della dispersione scolastica che prevede l'erogazione di borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
  Quanto esposto conferma l'attenzione del Ministero alla costruzione di un sistema scolastico attento alle esigenze e ai bisogni di ciascuno studente e di ciascuna studentessa, perché la scuola sia sempre di più il luogo per eccellenza di realizzazione della persona umana.
  Concludo, auspicando che, anche con il sostegno delle forze parlamentari – che è già testimoniato dall'attenzione rivolta dal presente atto ispettivo – in questa legislatura si possa introdurre anche ulteriori strumenti – e nuove risorse – per rendere sempre più garantito ed effettivo il diritto ad una istruzione gratuita e di uguale, elevato livello per tutti.

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ALLEGATO 6

5-00139 Boschi: sulla riduzione del «Fondo 0-6» e sulla gestione dei finanziamenti per i nidi e le scuole dell'infanzia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, relativamente al «Fondo 0-6» si rappresenta, preliminarmente, che le riduzioni di spesa sono state apportate al fine di conseguire l'obiettivo assegnato al Ministero dell'istruzione e del merito dal Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022, per la realizzazione della revisione della spesa dei Ministeri.
  Preliminarmente si fa presente che tale processo di revisione della spesa è stato introdotto dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, prevedendo obiettivi annuali di riduzione di spesa per i singoli Ministeri.
  Il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto, dunque, per legge ad individuare le voci di spesa soggette a riduzioni. A tal riguardo, nell'individuazione di tali voci si è posta particolare attenzione ai capitoli che storicamente riportano consistenti economie e che attualmente presentano disponibilità di cassa o di competenza non ancora impegnate.
  Inoltre, preciso che l'Amministrazione si è attenuta alle direttive contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che indicano, tra i criteri prioritari nell'individuazione delle riduzioni da apportare, la regola di operare un «Ridimensionamento di attività o interventi i cui risultati possono risultare superati a seguito della realizzazione di progetti finanziati dal PNRR o dal piano complementare».
  Premesso quanto sopra, chiarisco che il «Fondo 0-6» presenta uno stanziamento pari a 309 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024.
  È stata, quindi, ritenuta sostenibile una riduzione di 5 milioni di euro nel 2023, 13,4 milioni nel 2024 e 20,2 milioni nel 2025, considerato che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 – si prevede uno stanziamento di 4,6 miliardi per consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia oltre la rinuncia all'utilizzo delle risorse da parte delle province autonome di Trento e Bolzano.
  L'obiettivo e il traguardo di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia.
  Rispetto allo stanziamento complessivo, 3,7 miliardi sono destinati alle infrastrutture e 900 milioni intervengono per sostenere la gestione dei nidi con priorità per quelli di nuova realizzazione.
  Quanto al pronunciamento della Corte dei conti in merito alle criticità sui tempi di realizzazione degli obiettivi nel Piano PNRR per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, preciso che il ritardo è maturato con riferimento a un cronoprogramma fissato a marzo 2022, ossia, precedente all'insediamento di questo Governo che, invero, sin dal primo momento ha messo in atto numerose iniziative, proprio per recuperare il tempo perduto.
  Infatti, abbiamo proposto norme di semplificazione per consentire ai comuni di attivare più celermente le gare e per snellire le richieste di pareri preventivi. Al riguardo, è in corso di definizione anche un Tavolo di semplificazione d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per «sburocratizzare» le procedure di edilizia scolastica.
  Per una maggiore efficienza in vista del traguardo europeo al 30 giugno 2023, abbiamoPag. 331 previsto, accogliendo una richiesta di Anci e d'accordo con il Mef, uno slittamento della scadenza interna di aggiudicazione dei lavori, dalla data inizialmente stabilita del 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023.
  Sono in corso di definizione due importanti accordi, uno con Consip S.p.a. per la messa a disposizione di bandi-tipo e schemi di capitolati da fornire agli enti locali per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori e uno con Invitalia per supportare, con un accordo quadro, i Comuni nelle procedure di gara.
  Inoltre, abbiamo attivato un sistema di supporto e accompagnamento, attraverso strutture tecniche del Ministero, in favore degli enti locali e delle scuole per assicurare un costante e capillare sostegno in tutte le fasi di attuazione dei progetti.
  Ciò posto, concludo rassicurando sul fatto che garantire un'erogazione efficiente dei servizi per l'infanzia è uno dei temi più importanti e sentiti dal Ministero e che la modesta riduzione operata sul relativo capitolo ordinario è, in questo momento, ampiamente compensata dalle citate risorse indicate dal PNRR.
  Per questo motivo, abbiamo profuso, e continueremo a farlo, il massimo impegno per migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.