CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 novembre 2022
17.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 547, di conversione del decreto-legge n. 173 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

   considerato che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in oggetto prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di conferire incarichi dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, ivi incardinata;

   preso atto che l'articolo 10 amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del made in Italy stabilito dall'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, riducendo da 50 a 25 milioni di euro il valore soglia entro il quale gli investimenti per il sistema produttivo nazionale ne risultano ricompresi, specificando che gli stessi devono essere caratterizzati da significative ricadute occupazionali;

   considerato altresì che l'articolo 13 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario che prevede regolamenti governativi di delegificazione, anche alla luce della riserva di legge relativa in materia dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-00078 Coppo: Sulle iniziative normative volte a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di omissione contributiva in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità della sanzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti riferiscono di un giudizio in corso presso il Tribunale di Verbania sez. Lavoro, sospeso per rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale su di un tema di sicuro interesse.
  Il Tribunale di Verbania in particolare evidenzia l'assenza di una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative, da euro 10.000 a euro 50.000 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali fino a euro 10.000 annui, di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983.
  Con l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, il legislatore se da un lato ha depenalizzato l'illecito in questione dall'altro ha previsto una sanzione amministrativa che non viene non commisurata all'importo della violazione e quindi non vi sarebbe un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla «gravità della violazione», specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore.
  In questo senso il citato Tribunale ha denunciato un'evidente asimmetria di trattamento dei cittadini che, pur violando il medesimo precetto normativo con diversa gravità, non vedono tale diversa gravità altrettanto diversamente ponderata e graduata nella determinazione della sanzione.
  Lo stesso indirizzo è rinvenibile nelle statuizioni della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni (sentenza dell'8 marzo 2022, nella causa C-205/20), secondo le quali il limite della proporzionalità vale a delimitare la discrezionalità legislativa nella scelta della tipologia e del quantum della sanzione.
  L'INPS, come riferito dagli stessi interroganti, ha rivisto il sistema di determinazione della misura della sanzione amministrativa con riferimento alle violazioni commesse antecedentemente all'intervento di depenalizzazione, restando tuttavia fermo, a legislazione vigente, che per le fattispecie riferite a violazioni commesse successivamente alla novella del 2016 l'importo minimo della sanzione da irrogare continui ad essere pari ad almeno euro 10.000, indipendentemente dall'entità della contribuzione omessa, con l'effetto di alimentare un già cospicuo contenzioso.
  Nel condividere l'attenzione degli interroganti sulla situazione di criticità venutasi a determinare dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016 sono parimenti ricevibili le proposte di riformulazione della norma che, introducendo quale elemento di commisurazione della sanzione amministrativa da irrogare il parametro dell'importo della violazione, perseguano l'obiettivo di mitigarne il rigore sanzionatorio.
  Nelle more della decisione della Corte costituzionale, concludo assicurando l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per valutare possibili soluzioni normative volte a riproporzionare l'importo della sanzione, parametrandolo all'entità della somma non versata.

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ALLEGATO 3

5-00079 Mari: Sulla necessità di ulteriore ampliamento del numero di ispettori del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver sollevato tale problematica.
  In Italia, il numero di infortuni sul luogo di lavoro, e in particolare di quelli che hanno esiti, mortali per i lavoratori, è ancora alto.
  La sicurezza sul lavoro è in cima alle priorità dell'attività di Governo, pertanto sarà mia cura avviare una tempestiva interlocuzione con l'INAIL per conoscere le azioni che intende intraprendere per fronteggiare tale rilevante aumento degli infortuni sul lavoro e quali correttivi occorre adottare per eliminare ciò che finora non ha funzionato.
  Oltre a dover intervenire sul piano normativo, occorre senza dubbio potenziare l'attività di vigilanza da svilupparsi in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale.
  Al riguardo, segnalo che è stato avviato il percorso di rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la previsione di nuove procedure di assunzione.
  Dalle informazioni acquisite dall'Ispettorato nazionale del lavoro, posso dire che il concorso Formez per profilo di ispettore del lavoro a n. 691 unità di personale, estese a n. 900 unità, ha comportato l'assunzione al 1° settembre di n. 171 ispettori.
  Il 1° settembre l'INL ha formalmente proceduto alla convocazione di n. 691 vincitori del concorso per procedere alla relativa assunzione, tuttavia rispetto ai chiamati, soltanto 171 unità hanno preso servizio.
  Gli altri vincitori hanno rinunciato formalmente o non si sono presentati nel giorno stabilito per la convocazione e la stipula.
  Per tale motivo, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha chiesto lo scorrimento della graduatoria per coprire il numero dei posti mancanti, al netto dei candidati vincitori ai quali è stato riconosciuto il differimento della presa di servizio.
  Di questi, n. 496 hanno opzionato sedi dell'INL e pertanto sono stati chiamati a prendere servizio il 1° dicembre prossimo.
  Allo stato, quindi, anche laddove dovessero prendere servizio tutte le n. 496 unità, L'INL non avrebbe comunque completato l'assunzione dei n. 691 ispettori previsti dal bando di concorso.
  Ai fini del completamento delle posizioni disponibili per il profilo di ispettore del lavoro, si provvederà ad attivare il Formez per l'ulteriore scorrimento della graduatoria.
  Inoltre, con riferimento al concorso per 1249 funzionari, di cui n. 1174 ispettori tecnici, l'INL è in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva da parte della Commissione Ripam.
  Proprio di recente, la competente commissione ha trasmesso la graduatoria finale del concorso per 50 posti di funzionario socio-statistico al Formez. Tale graduatoria è quindi in attesa di pubblicazione.
  Ciò detto, voglio sottolineare che occorre pertanto rafforzare le politiche pubbliche in tale ambito, nella consapevolezza che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è presupposto essenziale per la crescita e lo sviluppo del tessuto economico e sociale.
  Garantire la sicurezza in ogni luogo di lavoro è un obiettivo complesso che non può essere disgiunto dai percorsi educativi Pag. 45e di formazione. Per questo, oltre al potenziamento dell'attività e delle strutture di controllo, l'azione del Governo sarà decisamente orientata al potenziamento delle politiche di prevenzione, cioè della rimozione dei fattori che nell'organizzazione del lavoro, possono generare il rischio per la sicurezza e la salute di chi lavora.
  È per questo che – come ha già annunciato il Ministro Calderone, durante l'incontro con le parti sociali del 4 novembre – presto verrà convocato un apposito tavolo per definire una strategia comune utile ad affrontare con le misure necessarie questa emergenza.

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ALLEGATO 4

5-00080 Laus: Sulla tutela delle persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti riferiscono di una sentenza del 15 novembre scorso del Tribunale di Torino sezione lavoro che, in estrema sintesi, ha riconosciuto la natura subordinata della prestazione lavorativa resa da un rider.
  Date queste premesse gli interroganti chiedono quali iniziative normative il Governo intende adottare per estendere le tutele previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 anche ai lavoratori che operano attraverso piattaforme anche digitali, diversi dai ciclo fattorini (cosiddetti riders).
  Per prima cosa è importante ricordare che le sentenze intervengono su fattispecie concrete, non generali e astratte. Il fatto che una sentenza qualifichi una prestazione come di lavoro subordinato non esclude che il medesimo lavoro, se svolto con modalità differenti, possa non ricadere all'interno della subordinazione, ma magari nelle collaborazioni etero-organizzate o in quelle autonome.
  Non è possibile, da una sentenza specifica, far discendere principi generali e astratti.
  In ogni caso, le collaborazioni dei cosiddetti «ciclofattorini» sono regolate specificatamente nel nostro Paese dal capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabilisce livelli minimi di tutela per i rider autonomi che svolgono le attività di consegna.
  I livelli minimi in questione prevedono, tra gli altri, il diritto dei lavoratori di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza, l'applicazione di criteri di compenso determinabili dai contratti collettivi o, in mancanza di tali contratti, il divieto di compenso sulla base delle consegne effettuate, l'applicazione dei divieti di discriminazioni previsti per i lavoratori subordinati, la copertura obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  I livelli minimi di tutela già stabiliti ad oggi dalla legge fanno, ovviamente, salva la possibilità che la prestazione di lavoro del rider, ove ne ricorrano le caratteristiche, ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (lavoratori che operano anche mediante piattaforma digitale la cui attività lavorativa si concretizza in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (cosiddette collaborazioni etero-organizzate)).
  In ogni caso, entrambe le citate disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2015 non escludono la possibilità che l'attività sia, invece, qualificabile quale prestazione di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.
  Da ultimo, e solo per completezza è importante rappresentare che, in ambito europeo è in corso il negoziato per l'adozione di una proposta di direttiva relativa «al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali», con l'obiettivo di trovare un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare adeguate tutele a tutti coloro che lavorano mediante piattaforme e le condizioni per favorire una crescita sostenibile delle piattaforme stesse.