CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 novembre 2022
9.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni del testo base adottato dalla Giunta per il Regolamento nella XVIII legislatura relative ai soli adeguamenti numerici (quorum e composizione di organi) alla riduzione del numero dei deputati.

  REGOLAMENTO VIGENTE

  Ipotesi contenuta nel testo base
  della XVIII legislatura

  Art. 5

  Art. 5

  1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

  Al comma 1, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei».

  2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

  Al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

  Art. 6

  Art. 6

  2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

  Al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei».

  Art. 13

  Art. 13

  2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.

  Al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 14

  Art. 14

  1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.

  Al comma 2, le parole: «meno di venti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1».

  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

  Al comma 5, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette» e all'ultimo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

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  Art. 16

  Art. 16

  3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

  Al comma 3-ter, terzo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 16-bis

  Art. 16-bis

  1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».

  Art. 17

  Art. 17

  1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

  Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

  Art. 17-bis

  Art. 17-bis

  1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

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  Art. 18

  Art. 18

  1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» è sostituita dalla seguente: «quindici».

  2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.

  Il comma 2-bis è abrogato.

  Di tale disposizione, invece che proporre l'adeguamento del quorum ivi previsto, il testo base proponeva l'abrogazione in quanto non più applicabile, essendo riferita alle autorizzazioni a procedere previste dall'art. 68 Cost., prima della riforma costituzionale del 1993. Essendo stato abrogato l'istituto dell'autorizzazione a procedere per l'apertura di procedimenti penali a carico di deputati, l'Assemblea vota sempre sulle proposte della Giunta in quanto esse si riferiscono a richieste della magistratura, formulate ai sensi dell'art. 68 Cost., riguardanti in ogni caso provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.

  Art. 18-ter

  Art. 18-ter

  6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

  Al comma 6, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 19

  Art. 19

  3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.

  Al comma 3 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: I deputati appartenenti a Gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni. Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.

  Art. 27

  Art. 27

  2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.

  Al comma 2, secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

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  Art. 40

  Art. 40

  1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

  Al comma 1, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 44

  Art. 44

  1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

  Art. 46

  Art. 46

  4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

  Al comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

  Art. 51

  Art. 51

  2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

  Al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»; al secondo periodo la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

  Art. 63

  Art. 63

  3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

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  Art. 69

  Art. 69

  1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 72

  Art. 72

  1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annunzio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

  Al comma 1, il secondo periodo è abrogato.

  Del secondo periodo di tale comma, invece che proporre l'adeguamento del quorum ivi previsto, il testo base proponeva l'abrogazione in quanto si tratta di una disposizione totalmente disapplicata da lunghissimo tempo.

  Art. 79

  Art. 79

  6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

  Al comma 6, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

  Art. 83

  Art. 83

  2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

  Al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

  Il comma 4 è abrogato.

  Di tale disposizione, invece che proporre l'adeguamento del quorum ivi previsto, il testo base proponeva l'abrogazione in quanto si tratta di una disposizione totalmente disapplicata.

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  Art. 86

  Art. 86

  5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

  Al comma 5, secondo periodo, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti».

  8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

  Al comma 8, secondo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 92

  Art. 92

  3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.

  Al comma 3, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 96-bis

  Art. 96-bis

  1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

  Al comma 1, il secondo periodo è abrogato.

  Tale abrogazione, non presente nel testo-base della XVIII legislatura ma presentato in forma di emendamento dai relatori, consegue per coordinamento dall'abrogazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 72 precedentemente riportata e contenuta nel testo base.

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  3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

  Al comma 3, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 110

  Art. 110

  1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 111

  Art. 111

  2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.

  Il comma 2 è abrogato.

  Di tale disposizione, invece che proporre l'adeguamento del quorum ivi previsto, il testo base proponeva l'abrogazione in quanto si tratta di una disposizione totalmente disapplicata.

  Art. 114

  Art. 114

  1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

  Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 138-bis

  Art. 138-bis

  1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

  Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

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  Art. 153-quinquies

  Dopo l'art. 153-quater è aggiunto il seguente:

  Art. 153-quinquies. 1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore ………. ad eccezione delle modifiche agli articoli 16-bis, comma 1, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

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ALLEGATO 2

Parere della Giunta per il Regolamento del 15 novembre 2022.

  La Giunta per il Regolamento,

   preso atto dell'esigenza di integrare ulteriormente le misure già da tempo introdotte dagli organi competenti per favorire il compiuto esercizio delle prerogative parlamentari da parte delle deputate nel periodo della gravidanza e nella prima fase della maternità, al fine di consentire di coniugare l'esercizio del mandato parlamentare con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione;

   confermata interamente la disciplina contenuta nei pareri della Giunta per il Regolamento del 4 ottobre 2011 e del 15 ottobre 2020;

   delibera il seguente parere:

    In deroga all'articolo 64, comma 1, del Regolamento, è consentito alla deputata che ne faccia tempestiva richiesta di fare ingresso nelle aule parlamentari, durante le sedute, con il proprio figlio, entro il primo anno di età del medesimo, al fine di consentirle l'allattamento. A tal fine, a scelta della deputata, da comunicare tempestivamente agli uffici competenti, in Assemblea sono utilizzabili apposite postazioni collocate nell'ultima fila superiore dell'emiciclo ovvero – in virtù della sua qualificazione, nel corso della XVIII legislatura, come parte dell'Aula medesima in quanto luogo idoneo ad ospitare le postazioni dei deputati – in una tribuna riservata, previamente e appositamente individuata dal Collegio dei Questori.

    È rimessa al Collegio dei deputati Questori altresì la definizione di ogni ulteriore conseguente disciplina applicativa, organizzativa e logistica, anche con riferimento alle aule delle Commissioni e degli altri organi della Camera o bicamerali ai quali si applica il Regolamento della Camera, tenendo conto dei profili di salubrità ambientale a tutela della salute del neonato.