CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-08300 Mazzetti: Misure per incentivare la produzione nazionale di gas, anche attraverso la rimozione del divieto di prospezione e coltivazione di idrocarburi in alcune zone del territorio nazionale tra cui il Golfo di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si specifica innanzitutto che il gas naturale quale risorsa energetica è considerata necessaria nel nostro Paese come fonte di transizione verso la decarbonizzazione del sistema, anche per consentire il phase out dalla generazione elettrica a carbone.
  Ciò è altresì confermato dal provvedimento normativo (Decreto ministeriale n. 548 del 2021) di adozione del PiTESAI, ovvero il Piano che individua un quadro definitivo di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse attività, e pertanto non in antitesi ad un auspicato incremento della produzione di gas nazionale.
  Difatti, già con l'articolo 11-ter del decreto-legge 135/2018 è stato disposto, nelle more dell'adozione del PiTESAI, che le attività di coltivazione degli idrocarburi potessero proseguire, così come i provvedimenti di proroga e rilascio di nuove concessioni.
  Lo stesso Piano riporta l'individuazione delle aree, a terra e a mare, «idonee» alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi già avviati, e di quelle già oggi occupate da titoli minerari.
  L'attuale crisi energetica, aggravatasi con il conflitto russo-ucraino, ha indotto pertanto l'azione di Governo ad agire sia nella direzione della diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas, sia dell'aumento della produzione nazionale.
  A questo ultimo proposito, secondo quanto disciplinato dal decreto-legge 17 del 2022, è in corso di perfezionamento l'atto di indirizzo con cui il GSE avvierà le procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, invitandovi a partecipare i titolari di concessioni di coltivazione di gas nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, i cui impianti di coltivazione siano «compatibili» secondo il richiamato PiTESAI, anche nel caso di concessioni improduttive o in sospensione volontaria delle attività.
  Inoltre, sulla base del Piano stesso, anche le concessioni in essere «compatibili» dal punto di vista della sostenibilità, saranno prorogate per garantire il completo sfruttamento dei giacimenti.
  Si specifica che in parte l'inattività nella produzione di idrocarburi è dipesa anche da scelte dei concessionari, che talvolta hanno ritenuto di fermare la produzione in attesa di interventi di manutenzione, per riprendere poi l'attività nel momento in cui questa è risultata economicamente e tecnicamente più sostenibile.
  Pertanto, è atteso un incremento di produzione nazionale fin dal prossimo anno di circa 2 milioni di sm3, per poi ulteriormente aumentare, oltre alle aspettative di altra produzione che potrà derivare da interventi tecnici di ottimizzazione dell'attività di recupero/estrazione del gas e alla auspicabile realizzazione di nuove infrastrutture minerarie di coltivazione.
  Inoltre, un possibile contributo tempestivo all'aumento della produzione potrà essere apportato intervenendo sulle concessioni in sospensione della produzione che abbiano già delle infrastrutture adeguate al riavvio della produzione stessa, salvo eventuali minimi interventi tecnici, per cui non è necessario attendere i tempi autorizzativi e realizzativi propedeutici ad eventuali ulteriori «trivellazioni».

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ALLEGATO 2

5-08301 Fregolent: Ipotesi di commissariamento della Sogin e misure per garantire il completamento dei compiti assegnati alla società, con particolare riguardo all'individuazione del sito nazionale delle scorie nucleari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante riguardo la situazione della società Sogin S.p.A., si rappresenta quanto segue.
  Con l'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 è stato disposto il commissariamento della Sogin S.p.A., proprio in considerazione della urgenza e necessità di accelerare il processo industriale di smantellamento degli impianti nucleari presenti sul territorio nazionale e la realizzazione del deposito nazionale.
  Si conferma, pertanto, che la norma appena varata prevede la nomina di un organo commissariale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e di questo Ministero per la Transizione Ecologica, da emanarsi entro il 22 luglio prossimo.
  Al suddetto organo, composto da un commissario e due vicecommissari, saranno attribuiti tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione precedentemente in capo alla Sogin.
  L'organo commissariale sarà dotato, altresì, di ogni eventuale ulteriore potere di gestione, di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità, nonché di ogni altro potere di gestione anche in relazione alle attività di direzione e coordinamento delle società controllate.
  Attesa la disposizione per cui ogni tre mesi l'organo commissariale debba predisporre una relazione concernente lo stato di avanzamento delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, ed in particolare i siti di importanza principale ai fini della sicurezza, il MEF ed il MITE, destinatari di suddetta relazione, hanno la facoltà di porre particolare accento e priorità all'organo gestionale sulle attività ritenute di specifico rilievo, anche in relazione a pregressi impegni internazionali assunti.
  Pertanto, si rappresenta che il MITE, di concerto con il MEF, stanno agendo al fine di delineare un assetto che garantisca il raggiungimento degli obiettivi complessivi che riguardano il decommissioning e le altre attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi afferenti al piano industriale.

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ALLEGATO 3

5-08302 Maraia: Individuazione delle modalità per l'adozione di sistemi di deposito cauzionale degli imballaggi, anche sulla scorta delle analoghe esperienze europee.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti in merito alle iniziative da intraprendere per l'adozione del decreto di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rubricato Sistemo di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi, modificato a seguito del recepimento della Direttiva UE 2018/852, promuove l'adozione di sistemi di restituzione con cauzione per il riutilizzo degli imballaggi applicabili, così come previsto al comma 1-bis del medesimo articolo, agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande.
  Si specifica che in sede di predisposizione del decreto previsto dal successivo comma 2, è emerso che l'articolo 5 della Direttiva UE 2018/852, nel disporre l'adozione di misure volte a incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, e conseguentemente sistemi per il riutilizzo quali ad esempio i sistemi di deposito con cauzione, ha imposto che detto obbligo ricada su tutte le tipologie e materiali di imballaggio riferibili tanto agli imballaggi primari che ai secondari nonché terziari, quindi non solo «agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande», come, invece, previsto dalla normativa italiana attualmente vigente.
  La criticità sopra evidenziata comporta la difficile adozione del regolamento anche a causa delle complessità tecniche e organizzative nella sua applicazione, in quanto sembrerebbe piuttosto riferirsi allo strumento del deposito cauzionale ai fini della raccolta per l'avvio al riciclo e non volto a favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e secondo il rispetto della gerarchia dei rifiuti, che vede il riutilizzo quale l'opzione ambientale preferibile nell'ordine delle priorità.
  Il discostarsi, quindi, dal contenuto dell'articolo 5 della direttiva UE 2018/852, rubricato «riutilizzo», e recepito nell'ordinamento italiano al suddetto articolo 219-bis, potrebbe comportare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato, qualora fosse riscontrata una incoerenza con quanto ivi previsto.
  In merito al mancato avvio di procedure di infrazione per i sistemi DRS istituiti negli altri paesi europei, si rappresenta che, da una ricerca effettuata su questi ultimi, gli stessi hanno la finalità di avviare al riciclo gli imballaggi e non vengono impiegati per il riutilizzo, come sarebbe invece da attuarsi per il sistema italiano ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo n. 152/2006.
  Alla luce di quanto rappresentato, appare necessario apportare le modifiche alla disposizione attualmente vigente, nonché, per la prosecuzione dell'iter volto all'adozione del regolamento di cui all'articolo 219-bis, l'avvio di un tavolo di consultazione, la cui prima convocazione è stata già prevista per i prossimi giorni e che vedrà la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico concertante e tutti gli operatori del settore, tra cui il CONAI, i sistemi autonomi degli imballaggi, ANCI, le associazioni di categoria della distribuzione, del settore dell'industria alberghiera (HORECA), gli Istituti tecnici di riferimento (ISPRA e ISS) e gli enti universitari interessati.
  Nell'ambito di suddetto tavolo, verrà valutata l'opportunità, così come auspicato dagli interroganti, di approfondire ulteriormente la tematica attraverso un apposito studio, atteso quanto già effettuato in precedenza, così come menzionato.

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ALLEGATO 4

5-08303 Pellicani: Tempi di adozione dei decreti per la definizione della disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste relative all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 riguardanti le configurazioni di autoconsumo di energia da FER in considerazione del ruolo strategico svolto dalle energie rinnovabili per il contrasto ai cambiamenti climatici, si specifica quanto segue.
  L'obiettivo principale che si intende perseguire nell'azione di Governo è quello di garantire un quadro autorizzativo omogeneo e rapido, che consenta lo sviluppo dei progetti in un arco temporale ben definito, che favorisca gli investimenti in nuova capacità rinnovabile e accompagni la decarbonizzazione della generazione elettrica in condizioni di sicurezza, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC.
  Per quanto concerne gli incentivi, la scelta è quella di introdurre una decisa semplificazione nell'accesso ai meccanismi rispetto ai regimi passati, prevedendo, ad esempio, l'accesso diretto per gli impianti di piccola taglia (potenza inferiore al MW) che abbiano costi di generazione vicini alla competitività, e, al contempo, forniscano una maggiore stabilità tramite l'introduzione di una programmazione quinquennale, al fine di facilitare gli investimenti nel settore.
  Inoltre, è prevista l'applicazione di criteri volti a favorire la promozione dell'abbinamento a sistemi di accumulo, al fine di operare per una maggiore stabilità della rete. Sulle configurazioni innovative, quali le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo rinnovabile singolo e collettivo, la scelta fatta è stata quella di promuoverne al massimo la diffusione, anche per facilitare dinamiche di realizzazione degli impianti attraverso processi partecipativi dei territori e, pertanto, con una logica di tipo bottom-up.
  Per quanto concerne la richiesta degli onorevoli interroganti, si rappresenta che i decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, i quali andranno a disciplinare il nuovo quadro incentivante per le configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, sono in fase di definizione, anche al fine di tener conto delle recenti modifiche normative che hanno interessato il settore delle rinnovabili, ferma restando la necessità di un confronto con la competente DG Competition della Commissione Europea, in particolare per quanto attiene alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.
  Si precisa che il Governo, anche per fronteggiare l'attuale situazione di crisi energetica, sta ponendo in campo ogni possibile misura per affrontare l'emergenza e sostenere una più ampia diversificazione delle fonti, rammentando che nel corso del 2022 è intervenuto attraverso l'emanazione di più provvedimenti normativi di urgenza ai quali il dibattito nelle commissioni competenti ed in assemblea ha contribuito nella messa a punto delle migliori soluzioni riguardo l'esigenza di semplificazione delle procedure e di sviluppo delle FER in Italia.

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ALLEGATO 5

5-08304 Lucchini: Tempi di emanazione del decreto per la definizione delle modalità di controllo da parte del GSE sugli impianti da fonti rinnovabili che accedono agli incentivi fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo il decreto attuativo sulla disciplina dei controlli in materia di incentivi al settore elettrico e termico erogati dal Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA, si rappresenta quanto segue.
  Sul punto, occorre osservare che l'attività di elaborazione del decreto attuativo in esame è stata in primo luogo impattata dall'intervento normativo introdotto sulla disciplina dell'attività di controllo rimessa al GSE con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni), convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che, novellando il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ha modificato portata e presupposti per l'esercizio dei poteri riconosciuti al GSE nell'ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.
  In particolare, suddetta modifica ha subordinato in ispecie il potere del GSE di comminare la decadenza alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (riduzione da diciotto a dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela come introdotto dall'articolo 63, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).
  Successivamente, stante gli orientamenti emersi dalla più recente giurisprudenza amministrativa, che si è pronunciata sulle modalità e i termini di applicazione della sopracitata novella, e alla luce dell'insorgere di un conseguente notevole contenzioso sui più recenti provvedimenti adottati dal GSE nell'ambito dell'attività di verifica sulla materia degli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili, si è ritenuto necessario procedere ad una nuova attività di esame ed istruttoria al fine di superare i profili di criticità emersi in sede di prima applicazione della soprarichiamata novella normativa e anche nell'ottica di garantire, per il futuro, un'attività di controllo più efficace e meno suscettibile di impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria.
  Muovendo da tale prospettiva, incentrata sull'esigenza legislativamente prefissata di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, questo Ministero ha provveduto ad una rivisitazione della disciplina in oggetto, perseguendo l'obiettivo di realizzare un adeguato contemperamento tra l'interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo, idoneo a garantire il rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e del divieto di discriminazione, nonché l'interesse al conferimento di adeguati poteri di controllo al predetto Gestore, quale organo istituzionalmente deputato all'espletamento di tale attività, inscindibilmente connessa a quella di erogazione di incentivi pubblici. Ciò anche in considerazione dell'impatto in chiave potenzialmente deflattiva, con la prospettiva dunque, non trascurabile, di addivenire ad una riduzione del contenzioso in materia.
  Si rappresenta che la predetta attività istruttoria risulta in corso di finalizzazione e condurrà quindi rapidamente alla emanazione dello schema di decreto, auspicabilmente prima della pausa estiva.

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ALLEGATO 6

5-08305 Plangger: Iniziative e tempi per la chiusura definitiva della discarica di Mazzarrà S. Andrea (ME).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle vicende rappresentate nell'interrogazione, si rappresenta preliminarmente che, a seguito di richiesta di intervento statale ex articolo 309 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presentata a questo Ministero dall'Assessorato Energia e Servizi di pubblica utilità - Servizio Bonifiche della Regione Siciliana, gli allora uffici competenti hanno inoltrato a ISPRA la richiesta di redigere una relazione tecnico-scientifica di valutazione del danno ambientale.
  L'ISPRA ha, pertanto, redatto due Report circa la situazione della «Discarica di Mazzarrà S. Andrea (ME)» e le relative misure di prevenzione e di messa in sicurezza del sito nel febbraio 2018 e nel maggio 2019, che sono stati successivamente trasmessi al Presidente della Regione Siciliana dai Ministri dell'ambiente pro tempore, con invito a adottare le misure di prevenzione ivi individuate.
  Inoltre, come rammentato dagli interroganti, nel luglio 2020 è stato condotto un sopralluogo congiunto da ISPRA e ARPA Sicilia per l'aggiornamento sullo stato dei luoghi, ad esito del quale è stata predisposta apposita relazione tecnica in cui venivano evidenziate diverse criticità.
  Successivamente, con la misura M2C4 (investimento 3.4) del PNRR sono stati destinati 500 milioni di euro alla bonifica dei siti orfani, con l'obiettivo della loro riqualificazione.
  Parallelamente, il PNRR ha previsto l'adozione di un Piano d'azione con il quale identificare i siti orfani di tutte le Regioni nonché gli interventi specifici da intraprendere al fine di riqualificare almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei medesimi siti.
  Per dare tempestiva attuazione alla misura M2C4, nel corso del 2021, il Ministero della transizione ecologica, individuando Regioni e Province Autonome quali interlocutori per acquisire le necessarie informazioni in ragione del vigente quadro normativo che attribuisce loro la competenza ad effettuare il censimento e predisporre l'anagrafe dei siti contaminati, ha chiesto alle stesse di individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i relativi interventi.
  La Regione Siciliana, con nota del 19 novembre 2021, ha indicato trentasei siti da candidare al finanziamento, tra i quali è presente anche la discarica sita nel comune di Mazzarà S. Andrea (ME), anche sulla base dei propri criteri e in coerenza sia con la pianificazione già adottata in materia di bonifiche sia con l'obiettivo finale della misura M2C4.
  Sulla base degli elenchi forniti, il Ministero ha individuato con decreto direttoriale n. 222 del 22 novembre 2021, aggiornato con decreto n. 32 del 22 marzo 2022, l'elenco dei siti orfani candidabili al finanziamento stanziato per la ricordata misura.
  I singoli siti e i correlati interventi da realizzare per la riqualificazione dei siti orfani, nei limiti delle risorse economiche assegnate a ciascuna Amministrazione, saranno definiti nel Piano d'azione di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021, attualmente in fase di predisposizione.
  A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, per l'adozione del citato Piano, le modalità di attuazione degli interventi da realizzare nei siti orfani attraverso le risorse economiche del PNRR saranno disciplinate tramite specifici accordi da sottoscrivere tra Ministero, Regioni e Province autonome ed eventuali soggetti attuatori esterni.

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ALLEGATO 7

LE POLITICHE DI RIGENERAZIONE URBANA:
PROSPETTIVE E POSSIBILI IMPATTI

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