CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 maggio 2022
804.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon border adjustment mechanism). COM(2021)564 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni VIII e X,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564);

   premesso che:

    la proposta di regolamento disciplina l'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, anche noto come CBAM), con la finalità di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell'UE, derivante dall'accresciuto livello di ambizione degli obiettivi climatici europei;

    il meccanismo integra il sistema istituito per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'UE (EU Emission Trading System, ETS), applicando un complesso equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione di alcune categorie di merci;

   considerato che:

    la proposta di regolamento definisce il funzionamento del nuovo meccanismo nei suoi elementi principali, demandandone la determinazione di aspetti specifici a una serie di atti di esecuzione e di atti delegati della Commissione europea, nonché a ulteriori proposte legislative l'ampliamento del suo ambito di applicazione;

    si prevede l'attribuzione alla Commissione di un potere di adozione di atti delegati, esercitabile a tempo indeterminato;

    il CBAM dovrebbe diventare progressivamente un'alternativa ai meccanismi già previsti dalla disciplina del sistema ETS per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in particolare l'assegnazione gratuita di quote che, a partire dall'avvio del CBAM nel 2026, verranno gradualmente ridotte fino ad essere eliminate nel 2035, come previsto dalla proposta di revisione del sistema ETS;

    il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto il 15 marzo un orientamento generale sulla proposta, riservandosi di avviare i negoziati con il Parlamento europeo solo dopo aver approfondito ulteriormente alcune questioni, quali l'eliminazione graduale, nei settori interessati dall'introduzione del meccanismo, delle quote gratuite assegnate nell'ambito della direttiva ETS, nonché lo studio di soluzioni, compatibili con l'Organizzazione mondiale del Commercio, per limitare la potenziale rilocalizzazione delle emissioni di CO2 legata alle esportazioni;

    il Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato tra l'altro la necessità di una maggiore cooperazione internazionale con i paesi terzi per promuovere politiche di fissazione del prezzo del carbonio a livello globale;

    la proposta di regolamento disciplina le modalità con cui le autorità doganali dovrebbero gestire le procedure per la gestione delle merci alla frontiera;

    dovrebbe essere attentamente valutato l'impatto del meccanismo sulle industrie a valle, specie per i settori la cui offerta nel mercato interno dell'UE è insufficiente per la domanda dell'industria europea;

    rilevata l'importanza che una risorsa basata sul meccanismo di adeguamentoPag. 16 del carbonio alle frontiere rappresenti una delle nuove fonti di entrata per il bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di Next Generation EU e finanziare il Fondo sociale per il clima;

    preso atto della relazione trasmessa dal Governo sul documento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

    acquisito il parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta dell'11 maggio 2022;

    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

    rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) tenuto conto delle strette interrelazioni tra la revisione del sistema ETS e l'introduzione del CBAM, occorre definire in modo coordinato le due normative, nonché monitorare il processo di determinazione di aspetti specifici del meccanismo stesso e la sua attuazione, al fine non solo di verificarne l'impatto sulle imprese e sui consumatori ma di valutarne altresì l'effettiva efficacia, anche per la futura applicazione ad altri settori;

   b) in ragione della progressiva applicazione del CBAM accompagnata a una graduale riduzione delle assegnazioni gratuite, sarebbe opportuno assicurare una corrispondenza tra i due sistemi con riguardo al calcolo delle emissioni incorporate nei prodotti;

   c) si ritiene opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione con applicazione anche finanziaria della misura per verificare il corretto funzionamento del meccanismo ai fini degli obiettivi che si propone e per valutare gli impatti effettivi su tutta la catena del valore dei prodotti, prevedendo la cessazione delle compensazioni dei costi indiretti di CO2 per le imprese esposte al Carbon leakage solo in seguito alla completa decarbonizzazione del sistema elettrico, nonché la riduzione al minimo della differenza tra emissioni dirette e costi indiretti e la piena valutazione degli impatti sulle imprese a valle nella catena di approvvigionamento;

   d) si ritiene opportuno prevedere momenti intermedi di valutazione dell'efficacia del sistema da parte della Commissione con possibilità di sospendere la misura qualora si dimostrasse non efficace;

   e) appare necessario rafforzare le misure antielusione nella proposta della Commissione, tenendo conto anche del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 da parte di paesi terzi che potrebbero ridistribuire i flussi di esportazioni inviando i prodotti a basse emissioni di carbonio verso l'Europa e quelli ad alta impronta di carbonio verso paesi extra-UE;

   f) appare opportuno – nell'ambito del previsto ampliamento dell'elenco delle merci incluse nel CBAM ad altri prodotti importati dagli Stati membri – tenere conto della necessità di includere anche i prodotti a valle del ciclo produttivo delle merci incluse nel CBAM;

   g) appare opportuno valutare, nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), misure che possano salvaguardare la competitività delle imprese europee in relazione alle esportazioni;

   h) si valuti l'opportunità di meglio chiarire le modalità di coinvolgimento e Pag. 17coordinamento delle autorità doganali degli Stati membri nell'attuazione del meccanismo;

   i) appare necessario delimitare la durata del conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28;

   j) appare necessario infine verificare attentamente l'impatto del meccanismo nei settori in cui le importazioni si rendono necessarie a causa di un'insufficiente offerta all'interno dell'Unione europea, al fine di valutare la possibilità di adottare specifiche misure per le imprese operanti in tali settori.