CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 maggio 2022
804.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 34

ALLEGATO 1

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In occasione di ogni consultazione referendaria, il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento del referendum, nonché le posizioni dei promotori e dei loro sostenitori e le posizioni contrarie. L'opuscolo inoltre contiene l'indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi, nonché una descrizione riassuntiva e facilmente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito e la sua completa formulazione e un facsimile della scheda di voto con la descrizione delle modalità di voto e di scrutinio. Tale opuscolo è reso disponibile agli elettori entro il sessantesimo giorno precedente la consultazione.
2.1. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In occasione di ogni consultazione referendaria, il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento del referendum, nonché le posizioni dei promotori e dei loro sostenitori e le posizioni contrarie. L'opuscolo inoltre contiene l'indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi, nonché una descrizione riassuntiva e facilmente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito e la sua completa formulazione e un facsimile della scheda di voto con la descrizione delle modalità di voto e di scrutinio.
2.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di voto anticipato presidiato)

  1. Al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto, nonché di contrastare, in particolare, il fenomeno dell'astensionismo involontario, agli elettori che non possono recarsi al proprio seggio nei giorni delle consultazioni elettorali è consentito di votare nei giorni precedenti a quelli previsti per le votazioni, in seggi allestiti nella località di residenza, ovvero anche in località diverse da quelle di residenza, del territorio nazionale, a seguito del rilascio del certificato elettorale digitale.
  2. Il certificato di cui al comma 1, dotato di un codice a barre, è rilasciato dal Ministero dell'Interno e, per l'esercizio del diritto di voto, deve essere scaricato su un proprio dispositivo elettronico o stampato in forma cartacea.
  3. Il voto di cui al comma 1 è espresso in apposite cabine elettorali collocate presso gli uffici postali e/o presso gli uffici comunali o circoscrizionali, previa esibizione del Pag. 35certificato elettorale digitale per consentire l'immediata registrazione del voto, ovunque esso sia espresso, precludendo la possibilità di un doppio voto. Per il tramite di un'apposita applicazione, il funzionario incaricato, dopo aver accertato il diritto dell'elettore al voto, ed identificato il seggio elettorale di residenza dell'interessato, provvede alla stampa delle schede elettorali associate all'elettore per la specifica tornata elettorale. Il voto espresso dall'elettore è, poi, inserito in apposite buste e spedito al seggio naturale dell'elettore, affinché sia scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra il certificato elettorale digitale e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Con il medesimo decreto sono indicate le modalità di aggiornamento delle certificazioni, nonché del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse.
  5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2.01. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità del presente decreto-legge, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.
  1-ter. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.
3.1. Montaruli, Prisco.

(Inammissibile limitatamente al comma 1-ter))

ART. 4.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione.
4.1. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il secondo giorno.
4.2. Prisco, Montaruli.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il terzo giorno.
4.3. Prisco, Montaruli.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il quarto giorno.
4.4. Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

  1. In occasione dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti Pag. 36alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui hanno eletto il domicilio.
  2. Gli elettori che ai sensi del comma 1 intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.
  3. All'atto della presentazione della domanda in via telematica prevista dal comma 2, l'elettore deve allegare:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

   b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

   c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

  4. Al momento dell'esercizio del voto nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 l'elettore deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e al proprio documento di identità, anche la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo almeno quarantacinque giorni prima della data della consultazione elettorale e l'accettazione della medesima domanda, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.
  5. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che hanno i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo possono votare in occasione di consultazioni referendarie, previa esibizione della documentazione di cui al comma 4, nella sezione del comune in cui è stato eletto domicilio, indicata nell'accettazione della domanda di cui al medesimo comma 4. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
  6. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

   «Art. 3-bis.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
   2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

   b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situatoPag. 37 in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

   c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) le schede elettorali con la relativa busta;

   c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

   d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

   4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
   5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza del tagliando del certificato elettorale; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
   6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

  7. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

   «Art. 48-bis.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
   2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazionePag. 38 elettorale, in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

   b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

   c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) le schede elettorali con la relativa busta;

   c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

   d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

   4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
   5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza del tagliando del certificato elettorale; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
   6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

  8. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

   «Art. 13-bis.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si Pag. 39trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
   2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, in via telematica, allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

   b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

   c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) le schede elettorali con la relativa busta;

   c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

   d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

   4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
   5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
   6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, Pag. 40nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».
4.01. Madia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

  1. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «per uomini e donne,» sono sostituite dalle seguenti: «in due registri recanti, rispettivamente, in uno, i cittadini il cui cognome inizia con una lettera compresa tra A ed L e, nell'altro, quelli il cui cognome inizia con una lettera compresa dalla M alla Z,»;

   b) alla lettera a), le parole «, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito» sono sostituite dalle seguenti: «il codice fiscale».
4.02. Zanichelli, Alaimo, Azzolina, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Rossi.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rifinanziato con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di destinare contributi in favore dei comuni impegnati nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 che, entro il 31 ottobre 2022, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali.
  2. I criteri di concessione dei contributi sono definiti dal decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2021. Le modalità di accesso ai contributi sono rese note con circolare del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.1. Brescia, Casa, Azzolina, Baldino, Alaimo, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022.
6.1. Colletti, Forciniti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: Per l'anno 2022.
6.2. Prisco, Montaruli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «compresa tra 5.000 e» sono sostituite dalle seguenti: «fino a».
  2-ter. Le previsioni di cui all'articolo 30, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge Pag. 41di conversione del presente decreto, con salvezza dei procedimenti elettorali già conclusi.
6.3. Gentile.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Limitatamente alle elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali e candidature è ridotto a un terzo.
6.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Limitatamente alle elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali e candidature è ridotto a un quarto.
6.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 2.
6.6. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applica, per l'anno 2022, limitatamente a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro all'anno per gli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 all'anno per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
6.7. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, per l'anno 2022, limitatamente a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro all'anno per gli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 all'anno per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
6.8. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

  3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, per l'anno 2022, limitatamente a Pag. 42modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
6.9. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

  3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, per l'anno 2022, limitatamente a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero.
6.11. Brescia, Alaimo, Azzolina, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Limitatamente agli anni 2022 e 2023, nei comuni che hanno provveduto ad integrare nell'Anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le liste elettorali e i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, si applicano mediante il rilascio di un certificato digitale interoperabile con la suddetta Anagrafe. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, realizza una apposita applicazione informatica. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno, sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale digitale. All'attuazione di tale comma si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
6.12. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Limitatamente agli anni 2022 e 2023, nei comuni che hanno provveduto ad integrare nell'Anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le liste elettorali e i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, si applicano mediante il rilascio di un certificato digitale interoperabile con la suddetta Anagrafe. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, realizza una apposita applicazione informatica. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno, sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale digitale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6.13. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per le prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le componenti del gruppo misto, presenti in almeno in una delle due Camere del Parlamento nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali, non è richiesta nessuna sottoscrizione delle liste elettorali. Si applica pertanto il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 18-bis Pag. 43del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
6.14. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Limitatamente all'anno 2023, e per quel che concerne le elezioni politiche nazionali, nessuna raccolta di sottoscrizioni è prevista per i collegi uninominali di Camera e Senato. La raccolta firme per le sottoscrizioni è prevista solo per i collegi plurinominali di Camera e Senato.
6.15. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. La raccolta delle sottoscrizioni delle candidature per le prossime elezioni politiche avverrà esclusivamente nei collegi plurinominali del Senato della Repubblica.
6.16. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2022 e 2023.
6.17. Ciampi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
6.18. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
   3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto»;

   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

   c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

   d) all'articolo 14, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse;

   e) l'articolo 14-bis è abrogato;

   f) all'articolo 17, primo comma, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   g) all'articolo 18-bis:

    1) al comma 1, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

    2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;

    3) al comma 3, le parole: «né superiore a quattro» sono soppresse;

    4) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;

   h) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: «nei collegi plurinominali o uninominali» sono soppresse;

    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

    3) al comma 5, le parole: «plurinominale o uninominale» sono soppresse;

Pag. 44

   i) all'articolo 20, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

   l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   m) all'articolo 22:

    1) al primo comma:

     1.1) il numero 1-ter) è abrogato;

     1.2) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

     1.3) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «il 25° anno di età al giorno delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione»;

     1.4) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse;

    2) il quarto comma è abrogato;

   n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

   o) all'articolo 30, numero 4), le parole: «del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   p) all'articolo 31:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista»;

    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

    3) al comma 5, le parole da: «ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale» fino a: «ottenuti nel collegio» sono soppresse;

   q) all'articolo 58:

    1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

    2) il terzo comma è abrogato;

   r) all'articolo 59-bis:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

    3) il comma 3 è abrogato;

   s) all'articolo 68:

    1) al comma 3, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» e le parole da: «e dei voti di ciascun candidato» fino alla fine del comma sono soppresse;

    2) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   t) all'articolo 70, la parola: «61» è sostituita dalla seguente: «59-bis»;

   u) all'articolo 71:

    1) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

    2) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse;

   v) all'articolo 77, comma 1:

    1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

Pag. 45

    3) le lettere g) e h) sono abrogate;

    4) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   «i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista»;

    5) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera i-bis)»;

   z) all'articolo 83, comma 1:

    1) le lettere c) e d) sono abrogate;

    2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;

    3) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e), quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell'ambito di almeno due regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto»;

    4) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e-bis), procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera e) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera e) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

    5) la lettera g) è abrogata;

    6) alla lettera h), i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: «procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati in quella circoscrizione ai sensi della lettera e-bis), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale» e le parole: «coalizione di liste o singola», «coalizioni di liste o singole» e «coalizione di liste o alla singola», ovunque ricorrono, sono soppresse;

    7) la lettera i) è abrogata;

   aa) all'articolo 84:

    1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati:

    2) al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

   bb) all'articolo 85, il comma 1-bis è abrogato;

Pag. 46

   cc) all'articolo 86:

    1) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;

    2) il comma 3 è abrogato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

   1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

   c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

   2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
   3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
   4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
   5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.Pag. 47
   6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati.»
6.01. Colletti, Forciniti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 le parole «Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato almeno sei mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura,».
6.02. Costa, Magi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale», sono soppresse.
*6.03. Colletti, Forciniti.
*6.04. Magi, Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la cifra «1.500» è sostituita dalla seguente: «500», conseguentemente, sostituire la cifra «2.000» con la seguente: «700»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta firme per la presentazione delle liste e candidature.».
6.05. Colletti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo periodo, la cifra «1.500» è sostituita dalla seguente: «500» e la cifra «2.000» è sostituita dalla seguente: «700».
6.06. Colletti, Forciniti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta Pag. 48delle sottoscrizioni previste per la presentazione delle liste e candidature.»
6.07. Colletti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni)

  1. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste che siano espressione di almeno di una componente o di un gruppo parlamentare costituitisi in una delle due Camere.
6.08. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.
6.09. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni)

  1. Le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono prorogate alle prossime elezioni amministrative e nazionali con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.
6.010. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

  1. Le disposizioni di cui al comma 36, dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.
6.011. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
6.012. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

  1. Le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, Pag. 49n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
6.013. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
6.014. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
6.015. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni politiche, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera dei deputati in almeno due terzi delle circoscrizioni o alle ultime elezioni europee ed abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale.
6.016. Magi, Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni politiche, anche ai partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature alle ultime elezioni per la Camera dei deputati in almeno due terzi delle circoscrizioni o alle ultime elezioni europee ed abbiano ottenutoPag. 50 almeno un seggio in ragione proporzionale.
6.017. Magi, Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato e delle disposizioni per il sostegno alla partecipazione politica)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
  2. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.
  3. Dalla disposizione di cui al comma 2 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.
6.018. Parisse, D'Ettore, Berardini, Rizzone, Scanu, Lombardo.

(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

  1. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è soppresso.
6.019. Magi, Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

   «Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.»
6.020. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)

  1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai beneficiPag. 51 di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.
  2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.
6.021. Scanu, Rizzone, D'Ettore, Berardini, Parisse, Lombardo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56)

  1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio metropolitano.
  2. Ai fini dell'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano il territorio della Città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l'una coincidente con i confini del Comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri Comuni.
  3. È proclamato eletto Sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell'ambito della città metropolitana.
  4. Il Sindaco metropolitano è Presidente del Consiglio metropolitano.
  5. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.
  6. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali. Il numero degli eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

Art. 6-ter.
(Indizione delle elezioni)

  1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dei consigli comunali» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana»;

   b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei consigli comunali» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana»;

   c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle città metropolitane».

Art. 6-quater.
(Presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e procedimento elettorale preparatorio)

  1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata con decreto del Sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del Consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
  2. La presentazione della candidatura a Sindaco metropolitano deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.
  3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
  4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella Pag. 52città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. Alcuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel Consiglio metropolitano o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.
  5. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.
  6. All'atto della presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco i candidati Sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento della lista che rappresentano con uno dei candidati a Sindaco.
  7. In ciascuna lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Art. 6-quinquies.
(Votazioni)

  1. Le votazioni per l'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.
  2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.
  3. L'elettore può, a scelta, votare:

   a) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

   b) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

   c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

   d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Sindaco metropolitano collegato; in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

  4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.
  5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di SindacoPag. 53 metropolitano e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Sindaco e nulli i voti di lista.

Art. 6-sexies.
(Operazioni dell'Ufficio elettorale)

  1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

   a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;

   b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;

   c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

  3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
  4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
  6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.
  7. Compiute le operazioni di cui al comma 6, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 6-septies.
(Modifica all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

  1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: «Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti direttamente secondo le disposizioni contenute nella presente legge, salvo che lo Statuto della città metropolitana preveda diversamente».

Art. 6-octies.
(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)

  1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle Pag. 54leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro i termini della scadenza elettorale successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.
  3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6-novies.
(Abrogazioni)

  1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
  2. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato il secondo periodo.
6.022. Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
  2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.023. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Elezione diretta del presidente della provincia)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 66 sono abrogati.
  2. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.024. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Elezione diretta del consiglio provinciale)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 67 a 78 sono abrogati.
  2. I consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.025. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
  2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamentoPag. 55 degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.026. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;

   b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) la giunta provinciale»;

   c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

   «56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico.»
6.027. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, nonché i cittadini italiani loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano, per il periodo, compreso tra uno e dodici mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470»;

   b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Gli elettori di cui ai commi 1 e 1-bis votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12, previa opzione da esercitare, per ogni tornata elettorale e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4. Per tornata elettorale si intende l'insieme delle consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono nelle medesime date di convocazione e indizione dei comizi elettorali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
   3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 1-bis che non hanno esercitato l'opzione esercitano il diritto di voto in Italia e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale e, nello specifico, nelle liste sezionali in cui risultano iscritti»;

Pag. 56

  02. all'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: «diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4»;
  03. l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 è sostituito dal seguente:

   «Art. 4. – 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 2, è esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione, a mezzo posta elettronica oppure con ogni altro mezzo idoneo, corredata di copia di valido documento d'identità debitamente sottoscritta in calce dall'elettore. La comunicazione deve contenere documentazione idonea a dimostrare il luogo di residenza dell'elettore al cui indirizzo postale deve essere inviato il plico elettorale nonché, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ivi richiesti, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   2. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, al comune di ultima residenza in Italia o al comune risultante dalla fusione tra il comune di ultima residenza in Italia con altri comuni, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, e al comune della sezione elettorale in cui i cittadini sono iscritti nei casi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, a partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
   3. Il comune che ha ricevuto le comunicazioni di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via informatica al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 2, e i relativi indirizzi postali cui il plico deve essere inviato, annotandone i nomi sulle liste sezionali.
   4. Il Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero che hanno esercitato l'opzione, e lo trasmette, per via informatica, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia».

  04. all'articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459 i commi da 1 a 4 sono abrogati;
  05. all'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:

   a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4»;

   b) il comma 2 è abrogato.

  06. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari informano gli elettori residenti all'estero sulle nuove modalità di partecipazione alle elezioni disciplinate dai precedenti commi, fermi restando gli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Sono abrogati gli articoli 4, 6, 16, 17 e 23, nonché l'articolo 1, comma 1, lettera c), l'articolo 5, comma 8, e l'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
7.2. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

Pag. 57

  Al comma 1, premettere i seguenti commi:

  01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo le parole: «dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di mancata opzione, gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti».

  02. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

   In occasione di ogni consultazione elettorale, l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, viene esercitata mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
   In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
   Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che non hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 1. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1 ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.
   Le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della necessità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 1 specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione».

  03. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 4 è abrogato».
7.3. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Alemanno.

(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, premettere i seguenti:

  01. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

   1. I cittadini italiani residenti all'estero votano in Italia, nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.
   2. I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nel Registro degli elettori residenti all'estero, di cui al comma 4, votano per corrispondenza.
   3. Gli elettori di cui al comma 2 possono esercitare il diritto di voto in Italia e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
   4. È istituito il Registro degli elettori residenti all'estero, al quale ogni cittadino italiano residente all'estero è tenuto ad iscriversi per esercitare il diritto di voto all'estero per le elezioni delle Camere, per il referendum previsti dagli articoli 75 e 138 Pag. 58della Costituzione, per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di iscrizione al registro degli elettori residenti all'estero e della sua gestione. In ogni caso l'iscrizione al registro degli elettori è valida per 5 anni, può avvenire in qualsiasi momento anche con l'utilizzo di modalità informatiche. Il decreto altresì deve garantire che durante i 5 anni di iscrizione al registro, l'elettore può votare per tutte le elezioni che si tengono all'estero (Comites, referendum abrogativi, referendum costituzionali, elezioni di Camera e Senato), nonché garantire la possibilità per gli elettori iscritti al registro durante i 5 anni di cancellare l'iscrizione o esercitare l'opzione di voto in Italia per le singole elezioni e per i referendum, assicurare agli elettori iscritti al registro residenti all'estero la fornitura di certificati elettorali digitali o cartacei necessari in fase di votazione, predisporre un programma di informazione che assicuri che ogni cittadino sia informato all'atto di iscrizione all'Aire del registro degli elettori, predisporre altresì un programma di informazione sulle modalità di registrazione per coloro che sono già iscritti all'Aire e predisporre un programma che inviti l'elettore al rinnovo dell'iscrizione all'avvicinarsi del termine per il rinnovo della medesima iscrizione.»;

  02. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è soppresso;
  03. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

   1. Il Governo mediante unificazione dei dati del Registro degli elettori residenti all'estero, di cui all'articolo 1, comma 4, e dell'elenco degli elettori di cui all'articolo 4-bis della presente legge, predispone le liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»;

   b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

   1-bis. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le buste affrancate e il tagliando del certificato elettorale sono dotati di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica e in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, assicurino la tracciabilità dei plichi e garantiscano la correttezza delle operazioni di voto»;
   1-ter. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, le parole: «il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata» sono sostituite dalle seguenti: «il plico contenente la scheda elettorale e la relativa busta (busta piccola) ed una busta affrancata»;

    2) al comma 6, le parole da: «nell'apposita busta» fino a: «diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «tale scheda nella busta piccola, la sigilla e la inserisce nella busta affrancata insieme ad un certificato elettorale»;

   c) al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario» sono aggiunte le seguenti: «anche avvalendosi di appositi strumenti di lettura dei codici a barre o degli altri sistemi di lettura ottica nonché di decifrazione di dati di cui all'articolo 11, comma 2-bis:».
7.4. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile, limitatamente alla lettera a)

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «b) AmericaPag. 59 centrale e meridionale; c) America settentrionale, Africa, Asia, Oceania e Antartide».

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso 1-quater, lettera c), sopprimere le parole: e d).
7.5. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I seggi sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni ripartizione è assegnato minimo un seggio».
7.6. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Le buste preaffrancate e il tagliando del certificato elettorale sono dotati di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica e in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, assicurino la tracciabilità dei plichi e garantiscano la correttezza delle operazioni di voto».

  1-ter. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario» sono aggiunte le seguenti: «, anche avvalendosi di appositi strumenti di lettura dei codici a barre o degli altri sistemi di lettura ottica nonché di decifrazione di dati di cui all'articolo 11, comma 2-bis».
7.7. Siragusa, Dori, Menga.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

   «9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia per il solo anno 2022.»

  Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno.
7.8. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Delega al Governo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni nella circoscrizione Estero)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, un decreto legislativo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni nella circoscrizione Estero, in relazione:

   a) all'elezione delle Camere;

   b) ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

   c) alle elezioni di rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero (Comites);

   d) alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia alle quali partecipano i cittadini italiani residenti in Stati dell'Unione europea o in altri Stati esteri che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione di residenza come previsto dalla normativa vigente.

Pag. 60

Art. 7-ter.
(Principi e criteri direttivi generali)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7-bis è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

   a) tutelare la segretezza del voto;

   b) garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;

   c) assicurare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto ovvero di parte della documentazione elettorale;

   d) consentire, nel rispetto della segretezza del voto, la tracciabilità dell'espressione del voto, in caso di verifiche effettuate a seguito di ricorsi giudiziari;

   e) assicurare idonei strumenti di sicurezza del voto rispetto ad attacchi di tipo informatico e telematico.

Art. 7-quater.

  1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 7-bis, il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.

Art. 7-quinquies.

  1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 7-bis è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.
7.01. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Opuscolo informativo)

  1. In occasione di ogni consultazione referendaria, il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento del referendum, nonché le posizioni dei comitati rispetto alle ragioni del sì e del no. Tale opuscolo è reso disponibile agli elettori entro il sessantesimo giorno precedente la consultazione.
7.02. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di urne elettorali)

  1. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023; ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,Pag. 61 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.03. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

  1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «700».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.04. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

DIS. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, un decreto legislativo con la finalità di rendere il plico tracciabile e garantire la personalità del voto sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) garantire che il plico elettorale sia tracciabile sia per quanto riguarda la data di spedizione del plico elettorale, sia per quanto riguarda la ricezione del medesimo plico elettorale dal consolato, sia per quanto riguarda l'apertura del plico elettorale nel seggio elettorale;

   b) assicurare che il plico elettorale non contenga il certificato elettorale;

   c) garantire che la verifica dell'identità dell'elettore avvenga con modalità tali da assicurare il rispetto della personalità del voto, rendendo il medesimo plico elettorale inutilizzabile da chiunque non sia il legittimo destinatario del plico, anche utilizzando strumenti tecnologici per validare il plico elettorale del destinatario.

  2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche al procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Dis.1.01. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la determinazione del sistema di voto e di scrutino elettronico per le consultazioni nella circoscrizione Estero)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un decreto legislativo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioniPag. 62 nella circoscrizione Estero, in relazione:

    1) all'elezione delle Camere;

    2) ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

    3) alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero (Comites);

    4) alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia alle quali partecipano i cittadini italiani residenti in Stati dell'Unione europea o in altri Stati esteri che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione di residenza come previsto dalla normativa vigente.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1) tutelare la segretezza del voto;

    2) garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;

    3) assicurare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto ovvero di parte della documentazione elettorale;

    4) consentire, nel rispetto della segretezza del voto, la tracciabilità dell'espressione del voto, in caso di verifiche effettuate a seguito dei ricorsi giudiziari;

    5) assicurare idonei strumenti di sicurezza del voto rispetto agli attacchi di tipo informatico e telematico

  3. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.
  4. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.
Dis.1.02. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

Pag. 63

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose)

  1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   «Art. 143. – (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti) – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141 del presente testo unico, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi, riscontrabili nelle finalità e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di specifici atti di gestione o di indirizzo politico-amministrativo, che attestano la sussistenza di collegamenti diretti di carattere organico con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del presente testo unico, ovvero di forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione sostanziale del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
   2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, scelti tra i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 144, comma 1-bis, che non esercitano le proprie funzioni nel territorio della provincia dell'ente, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
   3. Il prefetto comunica le risultanze dell'attività svolta dalla commissione di cui al comma 2 al sindaco o al rappresentante legale dell'ente locale, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, Pag. 64ha facoltà di inviare al prefetto una memoria scritta contenente eventuali controdeduzioni. Entro i successivi trenta giorni il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione con allegate le risultanze dell'attività della commissione e l'eventuale memoria del sindaco o del rappresentante legale dell'ente locale. Nella relazione si dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale, provinciale o della città metropolitana, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale e si dà riscontro alle eventuali controdeduzioni prodotte dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente locale, dandone comunicazione al sindaco o al rappresentante legale dell'ente. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente un procedimento penale, il prefetto può chiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
   4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente comunicato alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica altresì, in modo specifico, gli amministratori o il personale dell'ente ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e da ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
   5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, provvedendo alla sospensione cautelare del dipendente dall'impiego, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del dirigente dal rapporto di diritto pubblico o privato in essere, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
   6. Se a seguito degli accertamenti della commissione di cui al comma 2 si registrano forme di condizionamento di cui al comma 1 che escludono il coinvolgimento del livello di responsabilità politica degli amministratori dell'ente locale, il prefetto può proporre l'attribuzione al Segretario dell'ente o al Direttore generale, laddove previsto, di poteri straordinari, ai sensi del presente testo unico, con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati dalla relazione di cui al comma 3. Qualora il Segretario dell'ente o il Direttore generale siano interessati dalla relazione di cui al comma 3 in quanto emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti di carattere Pag. 65organico degli stessi con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, il prefetto propone la nomina di un commissario straordinario che esercita le funzioni di Segretario dell'ente o di Direttore generale, laddove previsto, con gli stessi poteri straordinari di cui al primo periodo. Il commissario straordinario per le funzioni gestionali e amministrative dell'ente locale è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed esercita le funzioni a esso attribuite per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali e amministrative e provvede ad adottare i necessari provvedimenti di riorganizzazione burocratico-amministrativa finalizzati a contrastare ogni possibile forma di condizionamento di tipo mafioso o similare. Su proposta del prefetto, con decreto del Ministro dell'interno sono altresì attribuiti i poteri straordinari di cui al presente articolo al Segretario dell'ente o al direttore generale, laddove previsto, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di sei mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali o amministrative.
   7. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, può chiedere la sostituzione dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, tramite l'utilizzo di liste di mobilità o di graduatorie vigenti.
   8. Qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 7, non sia possibile sostituire tutti o parte dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, la commissione straordinaria può ricorrere, per le posizioni lavorative rimanenti, all'istituto del comando tra enti, ai sensi degli articoli 30, comma 2-sexies, e 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   9. I lavoratori dipendenti provenienti dalle liste di mobilità o da graduatorie vigenti ai sensi del comma 7, ovvero comandati da altre amministrazioni ai sensi del comma 8, ricevono un incentivo economico pari al 10 per cento della retribuzione complessiva, per la sola durata della sospensione cautelare di cui al comma 5.
   10. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
   11. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. La relazione e il decreto sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno.
   12. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
   13. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
   14. Il decreto di scioglimento ha effetto per un periodo di dodici mesi, prorogabile motivatamente fino al massimo di diciotto mesi in casi eccezionali, dandone comunicazionePag. 66 alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
   15. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
   16. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, previo contraddittorio da svolgersi nel termine massimo di dieci giorni dall'avvio del procedimento, sospende i titolari degli organi dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 14 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
   17. Si fa comunque luogo allo scioglimento degli organi, ai sensi del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141. Gli accertamenti in ordine alle condotte degli amministratori e del personale dell'ente, ai sensi del presente articolo, non sono in alcun modo preclusi dallo scioglimento dell'ente per motivi diversi da quelli di cui al medesimo articolo».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 143-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)

  1. Dopo l'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

   «Art. 143-bis. – (Durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)1. Nei casi previsti dagli articoli 141, comma 1, lettera a), e 143, l'impugnazione giurisdizionale del decreto di scioglimento sospende il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio.
   2. Nel caso di annullamento del decreto di scioglimento, il periodo compreso fra la pubblicazione del medesimo e la reintegrazione degli organi elettivi non si computa ai fini del termine della consiliatura».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, Pag. 67n. 261, in materia di commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio)

  1. All'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Presso il Ministero dell'interno è costituito uno speciale elenco a cui possono accedere, per titoli, funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza, tra i quali sono scelti i commissari componenti delle commissioni di indagine, dei comitati di sostegno e monitoraggio e i tre componenti delle commissioni straordinarie. In caso di insufficienza numerica dei soggetti iscritti nell'elenco medesimo i commissari sono scelti tra i funzionari della carriera prefettizia non iscritti nell'elenco. L'elenco è trasmesso, anche in caso di aggiornamento, alle Camere.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità, i criteri e i requisiti per la costituzione dell'elenco di cui al comma 1-bis.
   1-quater. I membri della commissione straordinaria devono dedicarsi in via esclusiva alle funzioni loro assegnate e almeno uno, anche a turno, deve assicurare la propria presenza presso la sede dell'ente locale durante il normale orario lavorativo e la sua reperibilità, in caso di urgenza, fuori di tale orario»;

   c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica, per i sei mesi successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 144-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consiglio dei cittadini)

  1. Dopo l'articolo 144 del testo unico di cui al datore legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 144-bis. – (Organi di rappresentanza) – 1. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata l'istituzione di un organo di rappresentanza dei cittadini e del mondo dell'associazionismo, che coadiuva la commissione straordinaria di cui all'articolo 144 per tutto il periodo di commissariamento. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce criteri e modalità di nomina dei componenti di tali organi e ne definisce i compiti e il funzionamento».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incentivi in caso di scioglimento di enti locali)

  1. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «4-bis. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche e le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.Pag. 68
   4-ter. Agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 le regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.
   4-quater. Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza, ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero della società Consip Spa.
   4-quinquies. I contratti stipulati dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma 4-quater sono nulli.».