CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza il nuovo testo del disegno di legge C. 3514 Governo, approvato in prima lettura dal Senato, e delle proposte abbinate, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come risultante dalle proposte emendative approvate;

   considerato che il provvedimento ha, tra l'altro, la finalità di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

   preso atto che l'intervento normativo è motivato anche dalla necessità di superare talune incertezze applicative della disciplina vigente, recata, in particolare, dai decreti legislativi n. 50 del 2016 e n. 56 del 2017 e di riordinare la disciplina, alla luce delle numerose disposizioni derogatorie introdotte nel corso del tempo, specie in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, con l'intento di snellire e velocizzare le procedure;

   rilevato che il disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, all'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici;

   osservato che, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega elencati al comma 2, si prevede il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza (lettera a);

   apprezzata la previsione, tra i principi e i criteri direttivi, della riorganizzazione e dell'accorpamento delle stazioni appaltanti nonché del potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale in esse operante, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali (lettera b);

   condiviso il principio di cui alla lettera f), che prevede l'obbligo di inserire nei bandi un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di condizioni oggettive e imprevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente;

   considerato che la lettera g) prevede la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione agli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'inclusione obbligatoria, nei bandi di gara, avvisi e inviti, di specifiche clausole sociali al fine di garantire la stabilitàPag. 209 occupazionale del personale impiegato, di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, di promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

   condivisa, alla lettera t), la previsione della revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3475, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come risultante dagli emendamenti approvati;

   tenuto conto che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Documento di economia e finanza 2022, poiché la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è inquadrata nel PNRR e, più precisamente, nella componente 2, relativa alla «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale» della Missione 6 in materia di salute;

   considerato che l'evoluzione del SSN, condizionato dall'assetto delle competenze in materia di salute di Governo e Regioni, la transizione epidemiologica e i progressi in campo scientifico e tecnologico degli ultimi quindici anni rendono urgente la necessità di modificare la disciplina che regola il funzionamento degli IRCCS, recata dal decreto legislativo n. 288 del 2003;

   rilevato che uno dei principali aspetti su cui il provvedimento interviene è costituito dal superamento delle logiche di regionalizzazione e aziendalizzazione che, sia pure alla base del SSN, non giovano agli IRCCS, che, essendo centri di eccellenza, necessitano di operare a livello sovraregionale per esprimere al meglio le loro potenzialità;

   osservato che il nuovo testo del disegno di legge consta di un unico articolo, che, al comma 1, reca la delega al Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli IRCCS ed elenca i principi e i criteri direttivi per il suo esercizio;

   considerato che tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega vi è la revisione del regime di incompatibilità e del trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, che, come si legge nella relazione illustrativa, ha scoraggiato la partecipazione ai bandi di ricercatori di età da 45 a 55 anni, che dovrebbero sospendere l'attività di produzione scientifica per cinque anni con una sensibile penalizzazione per la successiva carriera (lettera l);

   preso atto della previsione, tra i principi di delega, della revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) (lettera n),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

5-08115 Menga: Sulla proroga del termine per conseguire le abilitazioni alla sorveglianza sanitaria sulle radiazioni ionizzanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti chiedono una proroga per la prosecuzione dell'attività di sorveglianza medica in favore dei lavoratori classificati esposti di categoria B.
  Occorre preliminarmente chiarire le finalità del quadro normativo di riferimento su questo specifico tema.
  Con il decreto legislativo n. 101 del 2020 è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
  Tra le novità di maggior interesse introdotte dal provvedimento, vi è la previsione, contenuta nell'articolo 134, che la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti venga affidata esclusivamente ai medici autorizzati, iscritti nell'elenco nominativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al comma 2, dell'articolo 134 è stato introdotto un periodo transitorio di 24 mesi per consentire ai medici competenti, che già svolgono alla data di entrata in vigore del nuovo decreto la funzione di medico incaricato della radioprotezione per lavoratori di categoria B, di adeguarsi alla nuova previsione di legge attraverso l'esame di abilitazione.
  Il termine di ventiquattro mesi è stato ritenuto congruo al fine del conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 138 del predetto decreto. Si rappresenta, altresì, che la scelta operata dal legislatore di affidare la sorveglianza medica al solo medico autorizzato è finalizzata a garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a prescindere dalla classificazione adottata, anche in considerazione del fatto che la figura del medico autorizzato era già prevista da tempo nell'ordinamento giuridico.
  Con riferimento, invece, alla presunta esiguità del numero dei medici che hanno conseguito l'abilitazione, si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha continuato a garantire la regolarità dello svolgimento degli esami per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati anche durante la fase emergenziale.
  In data 4 maggio 2022 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca che, in attuazione dell'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pertanto definito la disciplina prevista dalla normativa primaria, al fine di assicurare in tempi congrui un quadro regolatorio completo ed efficace che possa garantire la sorveglianza medica eccezionale e, pertanto, la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

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ALLEGATO 4

5-08116 Carla Cantone: Sulle prospettive occupazionali
del Gruppo TIM.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti riportano la notizia relativa all'approvazione del nuovo piano industriale 2022/2024 della TIM.
  Risulta effettivamente che il 2 marzo scorso il Consiglio di Amministrazione di TIM abbia approvato all'unanimità il suddetto piano industriale 2022-2024 con cui TIM ha dichiarato di voler accelerare lo sviluppo degli infrastrutturali (fibra nel fisso e 5G nel mobile) e la crescita di nuovi business verso i servizi digitali relativi a Cloud, IoT e Cybersecurity.
  Il nuovo piano sarebbe volto al superamento dell'attuale modello di integrazione verticale tramite la creazione di due distinte società, la ServCo, che comprenderà gli asset della rete mobile, le piattaforme di servizio e data center, e la NetCo, che comprenderà gli asset di rete fissa.
  La valutazione del piano industriale di TIM investe la competenza di altri Ministeri, ma certamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a intervenire per vigilare affinché – nel processo di riorganizzazione – siano tutelati i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori coinvolti.
  In particolare, la vicenda di Tim coinvolge profili di assoluta rilevanza, trattandosi di un'azienda strategica, che gestisce un'infrastruttura così sensibile, nella quale peraltro sussiste una partecipazione dello Stato, tramite Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta inoltre di un comparto, investito – come altri, in questa fase – da processi di transizione produttiva, in ragione della accelerazione dello sviluppo digitale, che comportano inevitabili ricadute sui lavoratori in termini di reskilling e upskilling.
  Proprio al fine di governare questi processi di transizione, il Governo ha adottato misure che possano offrire alle aziende nuovi, duttili e più efficaci strumenti, per gestire i cambiamenti organizzativi e le trasformazioni produttive, cercando quanto più possibile di tutelare i livelli di occupazione e investire in piani di formazione e di riqualificazione dei lavoratori che rimangono in azienda.
  Mi riferisco, in particolare, al contratto d'espansione, prorogato – con l'ultima legge di bilancio – a tutto il 2023; all'introduzione della formazione quale condizionalità per la fruizione degli strumenti di integrazione salariale straordinaria; al nuovo accordo di transizione occupazionale, che dà luogo a un'ulteriore intervento di CIGS per il recupero di lavoratori in esubero.
  Riguardo alla vicenda TIM, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non risultano ancora, ad oggi, formali iniziative da parte dell'azienda per la gestione di eventuali esuberi.
  Se fosse confermata l'intenzione di procedere a un piano di mobilità così significativo, il Ministero – sia in considerazione dell'entità paventata dai sindacati, sia in ragione della strategicità dell'azienda anche ai fini della sicurezza nazionale – auspica che l'azienda possa informare, con il necessario e dovuto anticipo, le parti sociali e le istituzioni, anche al fine di poter individuare gli strumenti più idonei e le soluzioni più efficaci affinché la riorganizzazione aziendale possa avvenire nella condivisione delle scelte di politica industriale e nell'ottica del prioritario mantenimento e riqualificazione dei livelli occupazionali.
  Condividendo la preoccupazione degli Onorevoli interroganti, il Ministero è disponibile, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, a sostenere ogni iniziativa volta ad avviare un confronto a livello nazionale.

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ALLEGATO 5

5-08117 Rizzetto: Sulla preannunziata delocalizzazione dello stabilimento Flextronics di Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo la salvaguardia occupazionale dei lavoratori dello stabilimento della Flextronics di Trieste di proprietà della multinazionale statunitense delle telecomunicazioni Flex Ltd, specializzata in materiali elettronici. Viene segnalata la preoccupazione per il rischio di esuberi che sembra essere determinato dalla volontà della proprietà aziendale di abbandonare la produzione in Italia.
  Si tratta di un altro caso relativo a preannunciate procedure di licenziamento da parte società multinazionali, che rischiano di incidere pesantemente sul destino di centinaia di lavoratori e di produrre fenomeni di desertificazione industriale.
  Per arginare il susseguirsi di questi fenomeni, il Governo è intervenuto con un articolata proposta normativa, proposta e fortemente voluta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  La legge di bilancio 2022 ha introdotto importanti misure in materia di delocalizzazione che mirano al contrasto del fenomeno e contestualmente hanno la finalità di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, incentivando la ricerca di soluzioni alternative al licenziamento.
  Per quanto riguarda la situazione inerente la società Flex, segnalo che è stato attivato un tavolo di confronto, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, tra la Flex di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali, focalizzato sul piano industriale dell'azienda, con particolare attenzione al tema delle prospettive di rilancio per la salvaguardia occupazionale.
  Parallelamente, nel corso degli ultimi mesi, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato un percorso di ricerca di nuove soluzioni e strumenti a sostegno di un piano industriale per il rilancio e la salvaguardia delle attività imprenditoriali e delle maestranze altamente qualificate che sono attualmente impiegate nella sede produttiva di Trieste.
  Segnalo che per domani 19 maggio il Ministero dello sviluppo economico ha convocato il tavolo di confronto con le Istituzioni territoriali, le Associazioni datoriali, le Organizzazioni sindacali e l'azienda per valutare il piano industriale aziendale.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura la massima attenzione e il massimo impegno, per quanto di competenza, nel sostenere le iniziative già avviate, al fine di garantire la continuità della produzione e la tenuta dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 6

5-08118 D'Alessandro: Sulla posizione contributiva del comune
di Forte dei Marmi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti segnalano una situazione di irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Comune di Forte dei Marmi.
  Come giustamente rammentato dagli onorevoli interroganti, il DURC è richiesto per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere; nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; per il rilascio dell'attestazione SOA.
  Pertanto, tutte le Pubbliche amministrazioni sono tenute sempre ad acquisire il DURC delle imprese con le quali hanno in essere rapporti nell'ambito dei contratti ad evidenza pubblica e, certamente, debbono essere a loro volta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e i premi assicurativi.
  L'Inps, sentito sul caso in oggetto, ha rappresentato che dall'esame della posizione contributiva del Comune di Forte dei Marmi è emerso che lo stesso non presenti ad oggi esposizioni debitorie nei propri confronti in alcuna delle Gestioni previdenziali nelle quali risulta iscritto (Gestione datori di lavoro privati, Gestione Separata e Gestione dipendenti pubblici).
  In particolare, per quanto riguarda la posizione nella Gestione dipendenti pubblici, il Comune ha proceduto a regolarizzare l'esposizione debitoria anche avvalendosi della previsione normativa di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha disposto l'inapplicabilità delle sanzioni civili per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, ove il pagamento alla Gestione dipendenti pubblici venga effettuato entro il 31 dicembre 2022.
  La richiesta di verifica della regolarità contributiva del 12 maggio 2022, per la quale il sistema Durc On Line aveva evidenziato alcune esposizioni debitorie del Comune correlate alla mancata sistemazione contabile dei versamenti effettuati, è stata, infatti, definita, il successivo 17 maggio, dalla competente Direzione provinciale Inps di Lucca, con esito di regolarità contributiva per la sezione Inps.
  Con riferimento invece all'Inail, l'Istituto ha riferito che in data 30 dicembre 2021 è stata effettuata, tramite il portale Inail, una richiesta di DURC per la verifica della regolarità contributiva relativa al Comune di Forte dei Marmi.
  Rispetto a detta richiesta, la competente sede Inail di Viareggio ha emesso, con riferimento agli adempimenti e ai versamenti dovuti nei confronti di Inail, un esito di regolarità, in quanto per Inail non risultavano violazioni rilevate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.
  Alla data odierna, risulta in lavorazione presso la Sede Inail di Viareggio una richiesta di DURC inviata, sempre tramite il portale Inail, in data 12 maggio 2022, rispetto alla quale l'Inail ha già trasmesso in data 16 maggio al Comune di Forte dei Marmi l'invito, previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, nel quale si chiede la regolarizzazione della presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, il cui termine di invio è scaduto il 28 febbraio 2022.
  L'Inail ha riferito che l'istruttoria dell'ultima richiesta di DURC presentata in data 12 maggio 2022 è tutt'ora in itinere.
  Concludo rassicurando gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitorerà l'esito dell'istruttoria che verrà comunicata dall'Inail.

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ALLEGATO 7

5-08119 Durigon: Sulla platea dei beneficiari del bonus di 200 euro nel decreto-legge n. 50 del 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il quesito posto dagli Onorevoli interroganti concerne l'opportunità del coinvolgimento dei percettori del reddito di cittadinanza tra i destinatari dell'indennità una tantum di 200 euro e il rischio potenziale di una penalizzazione delle famiglie monoreddito, in conseguenza dell'impianto che si è inteso dare alla misura.
  L'indennità una tantum di 200 euro è stata pensata dal Governo come una misura volta a contrastare l'aumento dei prezzi derivante dalla grave crisi internazionale in atto.
  In una prima fase di elaborazione della misura, si era valutato di individuare solo alcune categorie di beneficiari, lavoratori dipendenti e titolari di trattamenti pensionistici, entrambi con reddito personale complessivo non superiore ai 35.000 euro lordi, e i lavoratori autonomi.
  Successivamente, il Governo ha ritenuto opportuno ampliare il bacino dei beneficiari, inserendovi altresì coloro che percepiscono le prestazioni di Naspi e Dis-Coll, i lavoratori domestici, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, infine, i percettori del reddito di cittadinanza.
  L'intervento di estensione della platea, sostenuto fortemente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è del tutto ragionevole, in quanto, se la ratio ispiratrice della misura è contenere gli effetti pregiudizievoli causati dall'inflazione, tutte queste categorie sono meritevoli di ricevere il sostegno apprestato. Tale finalità appare ancora più congrua laddove la misura di integrazione è indirizzata a famiglie e individui in condizioni di disagio e povertà.
  Si tratta infatti di una misura emergenziale, che mira ad integrare e ad incrementare il reddito disponibile di individui e famiglie, a prescindere dalla natura lavoristica o assistenziale del reddito o del sostegno ricevuto.
  In definitiva, l'esclusione dei percettori del reddito di cittadinanza dai beneficiari avrebbe certamente determinato una disparità di trattamento non giustificabile.
  La misura, inoltre, non presenta le caratteristiche del sostegno specificamente rivolto alle famiglie, e non è concepita come una misura soggetta alla prova preventiva dei mezzi, quanto piuttosto di un'indennità che è concessa al singolo, in possesso dei requisiti previsti dalla norma. I beneficiari individuati dalla misura, invece, percepiscono il bonus individualmente, a prescindere dallo status familiare, ma solo in ragione del reddito personale complessivo.
  D'altronde i percettori di reddito, tra i destinatari, sono gli unici a ricevere il contributo una tantum come nucleo familiare, posto che la prestazione del reddito di cittadinanza è erogata al solo richiedente il beneficio, ma tenuto conto, tra le altre cose, di specifici requisiti reddituali e patrimoniali riferiti al nucleo familiare cui appartiene.
  Per quanto riguarda l'eventuale disparità di trattamento tra famiglie monoreddito appena sopra-soglia e famiglie con redditi complessivi dei genitori al di sopra della soglia, si tratta – come sottolineato dagli onorevoli interroganti – di un effetto distorsivo con forti profili di criticità, che discende dall'applicazione di tutti i meccanismi a soglia, ma che risponde a esigenze di sostenibilità finanziaria.
  Concludo, ribadendo la posizione favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla norma così come è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, fatte salve le valutazioni del Ministero sulle eventuali modifiche che il Parlamento vorrà proporre in sede di conversione del decreto-legge.

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ALLEGATO 8

5-08120 Segneri: Sui tempi di recepimento della direttiva sul whistleblowing (2019/1937/UE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti chiedono quali iniziative il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda intraprendere per condurre a termine il recepimento della Direttiva UE 2019/1937.
  Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers, cioè i soggetti appartenenti ad amministrazioni sia pubbliche che private che segnalano illeciti o irregolarità, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del whistleblowing la funzione di «rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità» e di prevenire la commissione dei reati.
  La normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cosiddetto whistleblowing già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi n. 165 del 2001, nonché dalla legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'articolo 54-bis del citato decreto legislativo n. 165 in materia di tutela del dipendente pubblico, ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore nel settore privato, e ha previsto, all'articolo 3, l'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale.
  Certamente l'attuazione della direttiva è essenziale per il rafforzamento della disciplina nazionale in quanto stabilisce norme minime comuni volte a garantire un più elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.
  L'obiettivo è quello di favorire l'emersione di illeciti di differente natura, estendere l'ambito applicativo soggettivo, tra gli altri, anche a coloro il cui rapporto di lavoro è nel frattempo terminato o non ancora iniziato, durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali. La direttiva regolamenta altresì un più ampio ventaglio di canali e modalità di segnalazione e mira altresì a rafforzare le forme di tutela per i segnalanti, ricomprendendovi anche forme indirette di discriminazione, come valutazioni negative della performance, mancate promozioni o referenze negative.
  A tali previsioni si aggiunge un rafforzamento dell'apparato sanzionatorio per chi attua ritorsioni o in altri modi compromette il funzionamento del whistleblowing: la mancanza di misure deterrenti a carico di coloro che colpiscono direttamente i whistleblower è nel nostro ordinamento uno degli aspetti che presenta profili di maggiore criticità.
  La delega, come noto, non è stata tuttavia più esercitata nei termini e pertanto è stato necessario disporne una nuova, che riprende sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 23 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).
  Occorre segnalare che la direttiva prevedeva all'articolo 26 che il recepimento della stessa da parte degli Stati membri sarebbe dovuto avvenire entro il 17 dicembre 2021.
  Nel corso delle riunioni che, prima della scadenza del termine del 17 dicembre 2021, ci sono state tra gli Stati membri e la Commissione europea è emerso che numerosi Stati non avrebbero recepito l'indicata direttiva nel tempo previsto e, tra questi, anche l'Italia.
  Nell'ambito dell'istruttoria tecnica per la redazione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, il Pag. 217Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha collaborato intensamente con il Ministero della giustizia, che ha competenza prevalente nella stesura del provvedimento. Si è trattato di un lavoro molto complesso, che coinvolge la competenza di molteplici Amministrazioni e che investe profili sensibili riconducibili ai diritti fondamentali della persona. I lavori erano giunti comunque in fase avanzata.
  La delega per attuare la direttiva UE 2019/1937 è stata quindi inserita nel disegno di legge n. 2481, legge di delegazione europea 2021, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della Commissione competente al Senato della Repubblica.
  Voglio pertanto rassicurare gli Onorevoli interroganti che benché l'attuazione non sia stata perfezionata, il lavoro per il recepimento della direttiva UE 2019/1937 è stato avviato, così che il Governo potrà certamente adottare il decreto legislativo di recepimento nei termini dalla legge di delegazione europea 2021.
  Assicuro il massimo impegno del Ministero del lavoro nel garantire la tempestiva attuazione della disciplina europea del whistleblowing, nella convinzione che essa rappresenta uno strumento di primaria importanza per il contrasto alla corruzione e alle condotte irregolari nel lavoro.