CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07822 Ferri: Sui tempi di aggiornamento delle graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza a lungo termine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Ferri, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) sono state istituite per garantire un più efficace e celere funzionamento del sistema scolastico nazionale oltre che, grazie al sistema informatizzato utilizzato, la trasparenza della procedura di costituzione delle stesse e il rispetto del principio di buon andamento.
  Ciò premesso, in attuazione dell'articolo 19, comma 3-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, il Ministero dell'Istruzione ha adottato l'Ordinanza n. 112, del 6 maggio scorso, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo», per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
  Le procedure di aggiornamento delle GPS e di Istituto sono articolate in più fasi, secondo un preciso cronoprogramma, che prevede: una prima fase di presentazione delle istanze di partecipazione, una seconda di valutazione dei titoli da parte degli Uffici scolastici territorialmente competenti con conseguente pubblicazione delle graduatorie e, in ultimo, il conferimento delle supplenze.
  Il rispetto del cronoprogramma è volto ad assicurare il tempestivo e corretto avvio dell'anno scolastico; in particolare per garantire la continuità didattica per tutte le studentesse e tutti gli studenti delle nostre scuole.
  Coerentemente alla scansione temporale sopra accennata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 della richiamata Ordinanza, con avviso prot. 18095, dell'11 maggio 2022, il Ministero ha disposto, per gli aspiranti, l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di inserimento, aggiornamento o trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza e corrispondenti graduatorie di Istituto di II fascia e III fascia, già dal giorno successivo a quello di registrazione e, quindi, dal 12 maggio, fino al termine fissato del 31 maggio 2022.
  Venendo nello specifico alla Sua interrogazione, chiarisco che, in base all'articolo 3, comma 9, lettera b) della stessa Ordinanza, tutti i soggetti che conseguiranno il titolo di laurea entro la data di scadenza di presentazione delle istanze, e, quindi, entro la sessione di laurea del mese di maggio, potranno chiedere l'inserimento nella II fascia delle GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, purché in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

   1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

   2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

   3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

  Viceversa, estendere la partecipazione alla procedura, anche a coloro che conseguiranno il titolo successivamente al terminePag. 154 del 31 maggio, come da Lei auspicato, comprometterebbe il rispetto delle tempistiche di conferimento delle supplenze rispetto all'obiettivo prefissato dal cronoprogramma a detrimento degli obiettivi ricordati in premessa.
  Può aggiungersi che, all'articolo 7, comma 4, lettera c) della richiamata Ordinanza vi è una deroga nella misura in cui possono essere inseriti con riserva in I fascia GPS, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o specializzazione dopo 31 maggio – termine di chiusura delle funzioni telematiche – ma entro la data del 20 luglio.
  Questa previsione derogatoria non è rivolta a tutti gli aspiranti in possesso del solo titolo di laurea ma, lo ribadisco, rivolta ai soli abilitandi o specializzandi sul sostegno. Ciò in considerazione della particolare rilevanza che l'ordinamento riconosce a tali titoli, nell'ottica all'innalzamento dei livelli qualitativi dell'offerta formativa.
  Onorevole, posso assicurarLe che quanto fin qui illustrato garantisce un equo contemperamento tra esigenze contrapposte: da un lato le legittime aspettative degli aspiranti docenti, dall'altro la necessità di assicurare che le supplenze vengano attribuite correttamente fin dai primissimi giorni dell'anno scolastico, ciò proprio nell'interesse delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

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ALLEGATO 2

5-07700 Miceli: Su criteri di composizione di una classe di scuola primaria presso l'Istituto comprensivo «Sturzo-Asta» di Marsala (Trapani).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Miceli, l'articolo 122, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che alla formazione delle classi provveda il dirigente scolastico sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti.
  Inoltre, l'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dispone che, una volta determinato il numero delle classi, il dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le scelte effettuate dalle famiglie, sulla base del piano triennale dell'offerta formativa e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
  Nel caso di specie, come ha dichiarato il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo «Luigi Sturzo-Asta» di Marsala con la relazione del 22 marzo 2022 inviata all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, i criteri di formazione delle classi prime sono stati approvati sia dal Collegio dei docenti sia dal Consiglio di Istituto nel rispetto dei principi di uniformità ed eterogeneità.
  Sulla base di tali criteri, sono state formate provvisoriamente quattro classi prime di cui due a tempo ridotto (27 ore), composte entrambe da 17 alunni, e due a tempo pieno (40 ore), composte rispettivamente da 22 e 16 alunni.
  A inizio anno scolastico 2021/2022, a seguito di varie segnalazioni e richieste di spostamento di alunni ad altra classe da parte dei genitori, alle predette classi sono state apportate alcune variazioni numeriche ma sempre in ossequio e nel rispetto dei criteri stabiliti e precisamente:

   alle due classi a tempo ridotto sono stati assegnati rispettivamente 17 e 15 alunni;

   alle due classi a tempo pieno sono stati assegnati rispettivamente 23 e 17 alunni.

  Con riferimento alla denunciata creazione di una «classe-ghetto», ripresa nella Sua interrogazione, il dirigente scolastico ha assicurato che la stessa non trova alcun riscontro concreto e che le procedure osservate dalla scuola rispondono al principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, volte ad escludere, quindi, ogni possibile arbitrarietà nella composizione delle classi.
  Il medesimo dirigente ha, altresì, precisato come «non emergono né mai sono emerse situazioni di grave disagio sul piano dell'apprendimento, del comportamento e del rispetto delle regole scolastiche che in alcun modo possano configurare ipotesi di ghettizzazione».
  D'altronde, l'Istituzione scolastica in argomento non è inserita tra le nove scuole dell'ambito 28 destinatarie di interventi per le aree a rischio. Ciò a riprova che le eventuali situazioni di disagio sociale non appaiono rilevanti in relazione ai parametri con i quali si identificano le scuole a rischio.

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ALLEGATO 3

5-07492 Mollicone: Iniziative per garantire la celebrazione del Giorno del Ricordo nelle istituzioni scolastiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Mollicone, La ringrazio per il quesito posto che mi offre l'occasione di ribadire come da anni il Ministero dell'Istruzione sia impegnato a promuovere nelle istituzioni scolastiche occasioni di confronto e di riflessione al fine di offrire una maggiore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali nell'area dell'Adriatico orientale.
  A partire dall'anno scolastico 2009/2010, il Ministero dell'Istruzione, con decreto direttoriale del 26 ottobre 2009, ha istituito un Gruppo di Lavoro in collaborazione con l'Associazione degli Esuli.
  Il Gruppo di Lavoro – rinnovato con Decreto direttoriale Prot. n. 2619 del 23 dicembre 2021 – ha il compito di definire una serie di attività finalizzate a conservare e rinnovare la memoria delle vicende del confine orientale italiano e l'esodo dei cittadini italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 1 della legge n. 92 del 2004.
  A tal fine, ha promosso Seminari nazionali annuali, realizzati con il supporto di relatori di alto profilo. Gli atti dei Seminari nazionali e una ricca documentazione delle iniziative trascorse sono rinvenibili sul sito «Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola».
  A seguito della Risoluzione Frassinetti da Lei citata, a partire dal 2019, il Gruppo di Lavoro ha promosso anche Seminari regionali, organizzati secondo un format comune, a cui hanno partecipato anche gli studenti delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado.
  I workshop hanno previsto, altresì, la lettura di documenti e di testi, progettazione di Unità di apprendimento (UDA) e visione di video tematici.
  Ulteriore iniziativa del Gruppo di Lavoro che merita di essere menzionata è il Concorso nazionale «10 febbraio» volto a promuovere l'educazione europea e la cittadinanza attiva e a sollecitare l'approfondimento della vicenda in argomento.
  Il concorso è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della Repubblica italiana e degli Stati dove è previsto e attuato l'insegnamento in lingua italiana.
  Nel corso degli anni la partecipazione delle scuole si è incrementata ed è migliorata la qualità delle produzioni progettuali curati dagli studenti, che spesso utilizzano per la documentazione i siti web delle Associazioni degli Esuli.
  Ancora, a luglio 2021 è stata organizzata la prima Scuola Estiva di Alta Formazione, rivolta a 20 docenti esperti presso il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera ed è in programmazione la seconda edizione dall'11 al 15 luglio 2022, sempre ospiti del Vittoriale.
  Infine, illustro brevemente le attività programmate per l'anno scolastico 2022-2023:

   Concorso nazionale «10 febbraio»;

   Seminario nazionale – ottobre 2022;

   Seminario tematico – Grosseto 30 settembre 2022;

   Seminari regionali da novembre a dicembre 2022: Marche, Campania, Liguria;

   Elaborazione delle Linee Guida per la didattica del confine orientale;

   Mostra permanente della Storia del Confine orientale presso il Museo del 900 di Mestre.

  Onorevole, con riferimento alla richiesta di monitoraggio delle iniziative svolte all'interno delle scuole, ricordo che il Ministero Pag. 157dell'Istruzione, segnala i momenti di rilevanza nazionale per la storia del Paese affinché gli Istituti scolastici siano sensibilizzati e possano adottare, nella piena autonomia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, azioni volte a stimolare gli studenti alla conoscenza delle complesse e dolorose vicende italiane e alla riflessione più profonda dei valori e i fondamenti della nostra Costituzione.
  Le scuole recepiscono le note ministeriali e adottano, su proposta e delibera del Collegio dei docenti e degli altri organi collegiali per le parti di relativa competenza, le attività e le iniziative ritenute più adatte al percorso formativo e scolastico dei propri studenti, in ottemperanza al citato Regolamento.
  Pertanto, proprio in forza dell'autonomia scolastica, ad ogni istituzione pertiene la decisione riguardo all'opportunità, ai modi e ai tempi di realizzazione di attività di questa natura.

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ALLEGATO 4

5-07820 Vallascas: Iniziative per garantire il rispetto della dignità del personale docente non vaccinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Vallascas, il decreto-legge n. 172 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2022, ha esteso, a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 anche al personale scolastico.
  Il citato decreto disponeva, altresì, che l'inadempimento dell'obbligo vaccinale avrebbe comportato, fino al 15 giugno 2022, per il personale interessato, la sospensione dall'attività lavorativa e, conseguentemente, la mancata corresponsione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominati.
  Lo scopo principale della misura era quello di incentivare il più possibile la campagna vaccinale in corso anche al costo di incidere economicamente sul personale che avesse scelto di non vaccinarsi.
  Con il miglioramento del quadro epidemiologico, testimoniato dall'uscita dallo stato di emergenza, il Governo ha valutato l'opportunità di rivedere le misure di contenimento e, soprattutto, le loro molteplici conseguenze.
  Con il recente decreto COVID del 24 marzo 2022, n. 24, il Consiglio dei ministri ha deciso all'unanimità di mantenere, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale. Nello stesso tempo, però, ha ritenuto di eliminare la sospensione dal servizio per coloro che non ottemperano all'obbligo. Si è, in altre parole, inteso superare la severa implicazione prevista per il personale non vaccinato cui, giova ricordare, non si riconosceva neppure il cosiddetto assegno alimentare.
  Nondimeno, sottrarsi all'obbligo vaccinale per gli insegnanti ha una peculiare conseguenza: non poter svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni.
  Di qui, l'utilizzazione del docente non vaccinato in attività di supporto alla istituzione scolastica che rientrano nelle altre funzioni proprie del profilo dell'insegnante previste dal vigente ordinamento scolastico.
  Per l'individuazione delle attività a supporto dell'istituzione scolastica a cui adibire il richiamato personale docente ed educativo ricordo che l'articolo 3 del CCNI del 25 giugno 2008, espressamente menziona tra queste: il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto di Istituto (come precisato nella circolare del Ministero dell'istruzione del 31 marzo 2022).
  Conseguentemente, per la sostituzione di tali docenti il dirigente scolastico è autorizzato ad attribuire contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica in classe.
  La disposizione coniuga due esigenze entrambe meritevoli di considerazione: quella di attenuare le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale senza deflettere, però, rispetto al principio di responsabilità del docente dinanzi agli alunni e delle alunne.
  Onorevole, la professionalità docente presenta, oggi, un'identità articolata e composita, all'interno di un ciclo di continua crescita culturale e professionale che comporta la partecipazione a molteplici attività, per questo motivo essa è considerata come elemento dinamico e in costante evoluzione, con le sue prerogative e attribuzioni convogliate verso una mission condivisa:Pag. 159 il successo formativo dei nostri studenti.
  In tale direzione il ruolo del docente adibito all'attività a supporto dell'istituzione scolastica non va inteso come forma di demansionamento, ma come processo aperto in cui la sua funzione è indispensabile e determinante per rispondere efficacemente, come singolo e come membro della comunità educante, all'eterogeneità e alla complessità dell'ambiente scolastico.