CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2022
769.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 52

ALLEGATO 1

5-07776 Gusmeroli: Iniziative per la proroga dei termini per la fruizione del Superbonus sulle costruzioni unifamiliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel richiamare le disposizioni relative al riconoscimento della detrazione del 110 per cento per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, fanno presente come i ripetuti interventi normativi in materia di cessione del credito abbiano rallentato il settore dell'edilizia determinando preoccupazione e incertezza nella programmazione degli interventi a medio-breve termine. A questo deve aggiungersi che, l'emanazione tardiva del decreto MITE sul nuovo prezzario, ha comportato per i tecnici la necessità di rivedere le asseverazioni determinando, con ciò, un ulteriore ritardo.
  Gli Interroganti fanno, poi, presente come in sede di votazione alla Camera del cosiddetto decreto Sostegni-ter, il Governo, con l'approvazione dell'ordine del giorno della Lega SP n. 9/3522/62, si sia impegnato «a valutare di rivedere i termini di scadenza attualmente previsti al prossimo giugno, così da consentire per gli interventi su edifici unifamiliari un periodo di tempo più congruo entro il quale è possibile beneficiare dell'agevolazione esistente».
  Tanto premesso, gli Onorevoli evidenziano la necessità di uniformare i termini di scadenza previsti per le agevolazioni relative a lavori che interessano gli edifici unifamiliari a quelli previsti per i lavori nei condomini, e chiedono di sapere se «il Governo intenda prevedere nel primo provvedimento utile la proroga del termine al 30 giugno per il cd. bonus unifamiliari».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Occorre preliminarmente ricordare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – nel modificare il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – ha prorogato la detrazione del 110 per cento, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. In particolare, per talune categorie di soggetti – condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, che effettuano gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate – ha previsto una proroga della predetta detrazione al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, detta proroga si estende fino al 2025 con aliquote di detrazione inferiori.
  Per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, invece, è stato previsto che l'agevolazione è concessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  Tanto premesso, sono in corso presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli altri Dicasteri interessati approfondimenti istruttori per valutare una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l'espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione.

Pag. 53

ALLEGATO 2

5-07777 Ungaro: Chiarimenti in merito alla definizione di «edificio esistente» ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono dei chiarimenti interpretativi in ordine all'ambito applicativo dei cosiddetti bonus edilizi con particolare riferimento alle agevolazioni disciplinate dagli articoli 119 del decreto-legge 34 del 2020 e delle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 63 del 2013.
  Gli Onorevoli rilevano che la predetta normativa fa esplicitamente riferimento agli interventi da effettuarsi su edifici «esistenti» e le circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate specificano che la definizione di «edificio esistente» riflette l'intenzione del legislatore di non finanziare interventi su nuove costruzioni.
  Gli Onorevoli richiamano l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che qualifica come interventi ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.
  Tanto premesso gli Onorevoli chiedono di saper se, ai fini della qualificazione di «edificio esistente» sia necessario il riferimento al titolo edilizio, oppure se il concetto di «edificio esistente» sia mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell'edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplina una detrazione fiscale, con aliquota variabile dal 50 all'85 per cento in relazione alla tipologia di intervento, in favore dei contribuenti che realizzano interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
  Ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, inoltre, l'aliquota di detrazione spettante per specifici interventi in ambito di efficienza energetica è stata aumentata al 110 per cento.
  Tanto premesso, con riferimento agli edifici rientranti nell'ambito applicativo della detrazione (cosiddetto Superbonus) di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio), con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, è stato precisato che – in linea con quanto previsto ai fini delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), nonché di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresi gli interventi antisismici (cosiddetto sismabonus), disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 – anche ai fini del Superbonus, l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari «esistenti», non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
  Tale assunto risulta, peraltro, conforme alle normative di settore in materia energetica (anche in attuazione delle normative comunitarie) che prescrivono specifici requisiti da rispettare nel caso di costruzione di nuovi edifici.
  Il Superbonus rappresenta, infatti, in ordine temporale, l'ultima agevolazione introdotta allo scopo di incentivare la riqualificazione urbanistica ed energetica del patrimonio edilizio esistente, che si aggiunge alle sopra citate detrazioni con le quali condivide la gran parte delle regole applicative.
  La circostanza che, anche ai fini del Superbonus, gli interventi agevolabili sono finalizzati al «recupero» del patrimonio Pag. 54edilizio «esistente» – anche mediante la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici – comporta che:

   ai fini della verifica della «esistenza» dell'immobile, il parametro utilizzato è ordinariamente quello della iscrizione al Catasto (ovvero della richiesta di accatastamento) in quanto solo a seguito di tale iscrizione un immobile assume rilevanza fiscale;

   essendo gli interventi agevolabili solo quelli di «recupero del patrimonio edilizio», sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli interventi qualificabili, in base alla normativa urbanistica, come «nuova costruzione». La qualificazione degli interventi edilizi non può che essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

  Il riferimento a tale corpus normativo comporta, ovviamente, che le modifiche nel tempo apportate al predetto testo unico hanno un'automatica ricaduta anche sulle detrazioni.
  Infine, l'Agenzia delle entrate sottolinea preliminarmente che l'interpretazione delle norme urbanistiche non rientra nella sua competenza e che, con riferimento al caso di specie segnalato dagli Interroganti, in merito al possibile coordinamento tra il testo unico dell'edilizia (da un lato) ed il codice dei beni culturali (dall'altro), ai fini dell'accesso ai benefici fiscali, rileva la qualificazione degli interventi effettuati per come risultante dal relativo titolo abilitativo.

Pag. 55

ALLEGATO 3

5-07778 Baratto: Requisiti per il riconoscimento del sisma bonus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni che riconoscono la detrazione del 110 per cento per le spese, sostenute dagli acquirenti tra il 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per l'acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva vendita degli stessi.
  Gli Onorevoli osservano come non sia chiaro «se entro il termine del 30 giugno 2022 – data entro cui deve essere stipulato l'atto di compravendita dell'immobile oggetto dei lavori – sia necessario che l'immobile abbia ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico».
  Gli Interroganti rilevano che l'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di interpello si è limitata a precisare che l'immobile deve essere, alla predetta data, «commerciabile».
  In un'altra risposta di interpello l'Agenzia delle entrate ha affermato che: «L'agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente alla ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultanti dalle previste attestazioni professionali».
  Tanto premesso, tenuto conto che le recenti modifiche normative e carenza di materie prime hanno di fatto bloccato le attività di molti cantieri gli Onorevoli prospettano, in primo luogo, l'opportunità di prorogare oltre il 30 giugno 2022 il termine di fruizione dell'agevolazione fiscale.
  In particolare, poi, gli Interroganti chiedono di sapere «quali iniziative di competenza (si) intendano assumere al fine di chiarire quali siano i requisiti specifici che gli acquirenti devono possedere alla data del 30 giugno 2022 per usufruire dell'agevolazione del Sismabonus acquisti con aliquota al 110 per cento».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva alienazione dell'immobile, riconosce all'acquirente dell'unità immobiliare una detrazione nella misura del 75 per cento (in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85 per cento (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (cosiddetto Sismabonus acquisti).
  Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle, spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
  Tanto premesso, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con numerosi documenti di prassi (cfr., tra gli altri, la circolare n. 3 O/E del 2020), affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche è necessarioPag. 56 che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma.
  Conseguentemente, è necessario, tra l'altro, che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il predetto termine di vigenza.
  Infine, con riferimento alla richiesta degli Onorevoli interroganti di chiarire se, entro il predetto termine del 30 giugno 2022, sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l'agibilità a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico, si fa presente che tali requisiti non sono richiesti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, ma potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione.

Pag. 57

ALLEGATO 4

5-07779 Aprile: Abolizione dell'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni concernenti gli adempimenti connessi alla comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca e segnala che l'Agenzia delle entrate «nel caso in cui il contribuente con contratto in regime di cedolare secca ometta di inviare la comunicazione, opera d'ufficio la revoca della cedolare e notifica l'avviso di liquidazione per mancato versamento dell'imposta di registro per annualità successive alla prima, (applicando anche la sanzione del 30 per cento dell'imposta)».
  L'Onorevole interrogante, a tale proposito, rileva che tuttavia con il decreto-legge n. 34 del 2019 «è stato soppresso - per i contratti di locazione stipulati in regime di tassazione agevolata della cedolare secca – l'obbligo (previsto per il contribuente dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) di comunicazione della proroga dei contratti in tale regime, e conseguentemente, abrogata la relativa sanzione».
  Tanto premesso, l'Interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se «sia a conoscenza di quanto in premessa e se non ritenga di intervenire con urgenza per superare questa situazione di confusione, obbligando l'Agenzia delle entrate a effettuare i dovuti controlli prima di procedere con la notifica degli avvisi di liquidazione».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Con l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, inserito in sede di conversione ad opera della legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato abrogato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al fine di sopprimere la sanzione prevista per il caso di omessa comunicazione «relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contatto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca».
  Per effetto della previsione recata dal vigente comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, è, inoltre, previsto che la mancata comunicazione della proroga del regime della cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con il regime in argomento, versando l'imposta sostitutiva e indicando i relativi redditi in dichiarazione in maniera appropriata.
  In applicazione di tale disposizione, gli uffici dell'Agenzia verificano il comportamento tenuto dal contribuente e il versamento dell'imposta sostitutiva prima di procedere all'invio degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro eventualmente dovuta per la proroga del contratto in caso di decadenza dal regime della cedolare secca.
  Tanto premesso, l'Agenzia osserva che la genericità della segnalazione riportata nell'interrogazione in esame non consente di individuare le fattispecie in relazione alle quali sono emerse le lamentate criticità.
  L'Agenzia resta comunque a disposizione per effettuare i necessari approfondimenti con il coinvolgimento anche degli uffici territorialmente competenti laddove vengano forniti ulteriori elementi che consentano di individuare i casi di erronea applicazione dell'imposta di registro e decadenza dal regime della cedolare secca a seguito dell'omessa presentazione della comunicazione di proroga.

Pag. 58

ALLEGATO 5

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo del disegno di legge C. 3495, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

   preso atto che il provvedimento reca, tra l'altro, misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale e misure strutturali volte a incrementare la produzione nazionale di energia, per prevenire gli effetti di eventuali future crisi analoghe all'attuale;

   richiamate in particolare – per gli aspetti di natura fiscale – le disposizioni di cui all'articolo 5, che riconoscono, per il gas consumato nel secondo trimestre dell'anno 2022, un credito di imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale;

   segnalata in primo luogo l'opportunità, con riguardo alla cedibilità dei crediti di imposta o a eventuali altre misure di sostegno quali i bonus, di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di valutare di estenderle, ove ve ne siano i presupposti;

   evidenziata inoltre in tale ambito l'esigenza di una valutazione della possibilità di estendere la misura di cui all'articolo 5 anche al primo trimestre dell'anno 2022, nel quale già si sono registrati consistenti rincari del gas naturale, al contempo valutando la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di prevedere analoghe misure di sostegno anche per i mesi successivi al 30 giugno 2022, onde evitare di esporre le imprese italiane a forte consumo di gas naturale a una perdita di competitività ed al rischio di delocalizzazione per effetto delle differenze tra i costi dell'energia nei vari Paesi;

   preso atto del vertiginoso aumento dei prezzi del carburante che si registra nel nostro Paese, e considerato che il carburante attualmente in distribuzione è stato acquistato dalle società di intermediazione e raffinazione in un momento precedente allo scoppio della guerra in Ucraina e ai conseguenti aumenti di prezzo sul mercato internazionale; rilevato in proposito che le suddette società potrebbero aver aumentato in modo ingiustificato lo spread che applicano sulla intermediazione del carburante;

   considerata quindi la necessità di monitorare il rincaro dei prezzi di benzina e gasolio e di verificare l'esistenza di speculazioni, sanzionando gli eventuali responsabili;

   rilevata altresì la necessità – al fine di sostenere le piccole e medie imprese, particolarmente colpite dalla crisi economica determinata dagli eventi bellici, oltre che dal protrarsi della pandemia – di prevedere una proroga al 30 giugno 2022 delle misure di sostegno di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a tal fine modificando le disposizioni di proroga di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche sopprimendo il riferimento alla sola quota capitale; al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si potrebbe provvedere mediante corrispondente riduzione Pag. 59dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

   evidenziato infine che le difficoltà recate dall'attuale crisi internazionale stanno determinando problemi all'industria nazionale non solo in ambito energetico ma anche con riguardo all'approvvigionamento di materie prime, in particolare nel settore edilizio;

   rilevato inoltre che il testo originario dell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha determinato un rallentamento ed in alcuni casi il blocco dei lavori edili, con effetti pregiudizievoli per coloro che – nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – al fine di usufruire delle agevolazioni del cosiddetto Superbonus debbono aver effettuato, alla data del 30 giugno 2022, lavori pari almeno al 30 per cento dell'intervento complessivo;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte, con riguardo alla cedibilità dei crediti di imposta o a eventuali altre misure di sostegno quali i bonus, dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di valutare di estenderle, ove ve ne siano i presupposti;

   b) valutino le Commissioni di merito, con specifico riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del provvedimento, la possibilità di estendere la cedibilità dei crediti di imposta ivi previsti – previo monitoraggio di cui alla lettera a) – anche al primo trimestre 2022, nel quale l'impatto del rincaro del gas naturale è stato più repentino ed improvviso, nonché ai mesi successivi al 30 giugno 2022, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di adottare misure immediate ed efficaci per monitorare il rincaro dei prezzi di benzina e gasolio, verificando l'esistenza di speculazioni e provvedendo, in tal caso, a sanzionare i responsabili;

   d) valutino le Commissioni di merito, previa interlocuzione da avviare con i competenti Uffici della Commissione europea, l'opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo la previsione di una proroga al 30 giugno 2022, che non sia limitata alla sola quota capitale, delle misure di sostegno in favore delle piccole e medie imprese, a tal fine modificando l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021;

   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l'esecuzione del 30 per cento degli interventi edilizi necessari per fruire del cosiddetto Superbonus – nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – anche in considerazione degli effetti del decreto-legge n. 4 del 2022, nella sua formulazione originaria, nonché delle problematiche relative all'approvvigionamento delle materie prime in ragione dell'attuale situazione internazionale e di mercato.