CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2022
765.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 476

ALLEGATO 1

DL 4/2022 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (C. 3522 Governo, approvato dal Senato);

   preso atto con favore che l'articolo 1 rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, destinando le risorse aggiuntive alle attività chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sospende i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dalla citata norma, fino al 31 marzo 2022 e dispone che i versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 ottobre 2022 senza applicazione di sanzioni e interessi;

   evidenziato che l'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO;

   valutato con favore che l'articolo 4, comma 1, prevede l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente nella misura di 105 milioni di euro per il 2022, dei quali 39,3 mln di euro sono destinati, in particolare, a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nel 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019;

   sottolineato che l'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire, per le imprese del settore turistico e a determinate condizioni, del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, e che tale disposizione si applica anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine;

   rilevato che l'articolo 6 proroga al 30 giugno 2022 l'utilizzabilità dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022;

   preso atto favorevolmente che l'articolo 10-bis autorizza i consorzi di garanzia collettiva fidi ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere – oltre a garanziePag. 477 – finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici;

   evidenziato altresì che l'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;

   sottolineato con favore che l'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, stabilendo che il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;

   evidenziato, altresì, con favore che l'articolo 15-bis, comma 1, prevede – a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili;

   preso atto che l'articolo 18 elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise ed esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva» (Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.