CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2022
765.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: nel settore elettrico aggiungere le seguenti: , per un valore del PUN mensile superiore a 0,150 euro/kWh,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, dopo la parola: secondo inserire le seguenti: e terzo;

   b) al comma 2, dopo la parola: secondo inserire le seguenti: e terzo;

   c) al comma 3, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 6.000 milioni.
1.2. Vallascas.

  Al comma 1, dopo le parole: provvede ad annullare, aggiungere le seguenti: per le utenze con ISEE inferiore a 15.000 euro anno e 25.000 euro anno per le famiglie con almeno due figli a carico,.
1.4. Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: alle utenze domestiche inserire le seguenti: e quelle intestate ad associazioni riconosciute che operano nel terzo settore.
1.15. Lupi.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per i soggetti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono alla determinazione dalla base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA di cui alla Tabella A – Parte III, n. 103 di cui al medesimo decreto n. 633 del 1972, nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi da aprile a dicembre 2022, le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  1-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede con propria deliberazione a ridurre, fino al 31 dicembre 2022 i tassi di remunerazione del capitale investito per la trasmissione la distribuzione e la misura dell'energia elettrica, nonché per le reti di trasporto, distribuzione e misura del gas di almeno due punti percentuali.
1.8. Ciagà, Fragomeli, Topo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per gli anni 2022 e 2023 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto Pag. 29dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3 sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 3.120 milioni;

   b) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.889,53 milioni;

   c) al medesimo articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 370 milioni.
1.19. Porchietto, Nevi, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per il primo e secondo trimestre del 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.

  Conseguentemente, al comma 3:

   a) sostituire le parole: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 3.120 milioni;

   b) all'Allegato B, missione 23 (Fondi da ripartire), programma 1 (Fondi da assegnare) sostituire il numero: 700 con il seguente: 580.
1.13. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le misure di cui al comma 1 si applicano, per la durata ivi prevista, anche alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW che siano destinate esclusivamente ad usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
1.3. Vianello.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 3.120 milioni.
1.6. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per il primo e secondo trimestre del 2022, i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto Pag. 30previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 3.120 milioni;

   b) al medesimo comma 3, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 42 con le seguenti: quanto a 3.000 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 120 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.17. Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Labriola, Torromino, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 3.120 milioni di euro;

   b) all'articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 370 milioni.
1.20. Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Labriola, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per il primo e secondo trimestre del 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.

  Conseguentemente, al comma 3 , apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 3.120 milioni;

   b) sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 42 con le seguenti: quanto a 3.000 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione Pag. 31della missione 33 (Fondi da ripartire), programma 1 (Fondi da assegnare).
1.14. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. A partire dal terzo trimestre dell'anno 2022 e per l'anno 2023, le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e dello 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.
*1.7. Moretto, Fregolent.
*1.12. Pellicani, Benamati, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*1.16. Porchietto, Nevi, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, da trasmettere alla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali. Presso la Conferenza unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della transizione energetica con regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza.
**1.11. Gagliardi.
**1.22. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Labriola, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «60 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2021, relative ai medesimi interventi, iniziati nel corso dell'anno 2021 e conclusi entro il 31 dicembre 2022, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.».
1.9. D'Ettore.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse.
1.10. Scanu, D'Ettore.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abrogati i commi da 152 a 159 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1.1. Paxia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente legge, ARERA definisce una proposta di eliminazione di tutti gli oneri impropri dalla bolletta elettrica.
1.5. Muroni.

Pag. 32

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.
1.23. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Labriola, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ammodernamento delle reti elettriche di distribuzione e di trasmissione).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna la propria deliberazione 18 dicembre 2018 668/2018/R/EEL sulla incentivazione economica degli interventi di incremento della resilienza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, prevedendo tra le finalità degli interventi di adeguamento anche misure volte alla riduzione dei costi di distribuzione gravanti sugli utenti.
1.01. Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dell'energia)

  1. Al fine di tutelare i cittadini e le imprese dagli effetti dell'incremento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto legislativo che introduca il limite del 4 per cento all'aumento delle fatture per i consumi di energia per usi civili e per usi industriali anche mediante rideterminazione degli oneri generali di sistema dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, nonché il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
1.02. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dell'energia)

  1. Al fine di tutelare i cittadini e le imprese dagli effetti dell'incremento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale, è istituito un Fondo le cui risorse sono destinate ad introdurre il limite del 4 per cento all'aumento delle fatture per i consumi di energia per usi civili e per usi industriali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.03. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione in materia di rateizzazione per il pagamento delle fatture di energia elettrica e di gas naturale)

  1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «509. Su richiesta dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale gli esercenti la vendita sono tenuti, per il pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA.».
1.04. Masi, Sut, Deiana, Davide Crippa.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire le seguenti: per valori del prezzo virtuale di scambio (PSV) del gas metano superiori a 0,600 euro/smc;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 con le seguenti: del secondo e terzo trimestre 2022;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 591,83 milioni di euro con le seguenti: 1,2 miliardi di euro;

   c) al comma 3:

    1. dopo la parola: secondo inserire le seguenti: e terzo;

    2. sostituire le parole: medesimo trimestre con le seguenti: medesimi trimestri;

    3. sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 500 milioni di euro.

   d) al comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 500 milioni.
2.5. Vallascas.

  Al comma 1, sostituire le parole: per usi civili ed industriali con le seguenti: per usi esclusivamente civili.
2.6. Vianello.

  Al comma 1, dopo le parole: usi civili e industriali aggiungere le seguenti: , nonché all'autotrazione,

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 611,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 591,83 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2.28. Di Muro, Rixi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserire le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,

Pag. 34

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,»;

   b) al comma 2 sostituire le parole: dal comma 1, valutati in 591,83 con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis valutati in 624,83 milioni;

   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento;

   d) all'articolo 42, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 53 milioni.
2.32. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserire le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,;

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in 624,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 591,83 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 33 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento.
*2.16. Zucconi, De Toma, Caiata, Mollicone.
*2.17. Fregolent, Moretto.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserire le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,;

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in 624,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42;

   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento.
**2.1. Sodano.
**2.23. Pellicani, Braga, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**2.39. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**2.43. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Porchietto, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Pag. 35

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserire le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, alimentate a gas naturale per almeno l'80 per cento su base annua.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, alimentate a gas naturale per almeno l'80 per cento su base annua»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: dal comma 1, valutati in 591,83 con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis valutati in 621,83;

   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento;

   d) all'articolo 42, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.
2.31. Maccanti, Benvenuto, Rixi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di aprile, maggio e giugno con le seguenti: da aprile a dicembre;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2 sostituire le parole: 591,83 milioni con le seguenti: 1.775,49 milioni;

   b) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.953,19 milioni;

   c) al medesimo articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 4.516 milioni con le seguenti: 5.699,66 milioni.
2.35. Lupi.

  Al comma 1, dopo le parole: mesi di ovunque ricorrano, aggiungere la seguente: marzo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per le misure relative ai mesi di aprile, maggio e giugno, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42; per gli oneri aggiuntivi derivanti dall'estensione delle misure di cui al comma 1 al mese di marzo, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2.21. Raduzzi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono parimenti assoggettate alla medesima aliquota IVA del 5 per cento le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito dei Contratti Servizio Energia e dei Contratti Servizio Energia Plus di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 591,83 milioni con le seguenti: 599,83 milioni.

   b) all'articolo 42:

    1. al comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.777,53 milioni;

Pag. 36

    2. al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 4.516 milioni con le seguenti: 4.524 milioni.
*2.22. Pettarin.
*2.46. Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono parimenti assoggettate alla medesima aliquota IVA del 5 per cento le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito dei Contratti Servizio Energia e dei Contratti Servizio Energia Plus di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 591,83 milioni con le seguenti: 599,83 milioni;

   b) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.777,53 milioni.
2.36. Vallascas.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono parimenti assoggettate alla medesima aliquota IVA del 5 per cento le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito dei Contratti Servizio Energia e dei Contratti Servizio Energia Plus di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 607,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 591,83 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 16 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2.29. Zennaro, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022;

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti, dall'ultimo periodo del comma 1, stimati in 33 milioni di euro per il semestre gennaio-giugno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.7. Gribaudo, Bonomo.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la fornitura di energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, dei consorzi di bonifica e Pag. 37di irrigazione, contabilizzata nelle fatture riferite ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, è assoggetta all'aliquota IVA del 5 per cento.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro, per i mesi di marzo aprile e maggio 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'energia elettrica.
2.24. Deiana.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ai soli contratti di servizio Energia Plus, regolati ai sensi dell'allegato 2, paragrafi 5 e 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, con riferimento alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480 metri cubi annui, è applicata l'aliquota IVA del 5 per cento.
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 11 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.25. Sportiello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, nonché al comma 506 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», sono inserite le seguenti: «nonché le forniture di energia termica prodotta per usi civili e industriali di cui al predetto articolo con impianti alimentati a gas metano sulla base di contratti servizio energia».
2.26. Sut, Masi, Chiazzese.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. La riduzione dell'aliquota prevista al comma 1 si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta per usi civili e industriali, mediante l'utilizzo di impianti alimentati a gas metano, sulla base di contratti servizio energia ovvero di contratti servizio energia Plus, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
2.27. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende agricole che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL).

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 591,83 milioni con le seguenti: 601,93 milioni.
2.30. Golinelli, Viviani, Loss, Gastaldi, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel Pag. 38corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*2.3. Morgoni, Morani.
*2.20. Moretto, Fregolent, Paita.
*2.33. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*2.37. Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Cortelazzo, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini, Giacometto.
*2.40. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**2.4. Morgoni, Morani.
**2.8. Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**2.38. Mazzetti, Labriola, Porchietto, Torromino, Cortelazzo, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini, Giacometto.
**2.41. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas di petrolio liquefatto usato in serbatoi fissi o in bombole come combustibile per gli usi domestici di riscaldamento, cottura cibi e produzione di acqua calda, contabilizzate nelle fatture o negli scontrini emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*2.2. Morgoni, Morani.
*2.34. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Fino al 31 dicembre 2022, per contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, il Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, procede con proprio decreto alla determinazione dei prezzi massimi al consumo dei prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con esclusione di alcol e bevande alcoliche e di tabacchi lavorati. Nell'individuare i prezzi massimi di cui al periodo precedente si dovrà garantire che detti prezzi siano inferiori al prezzo medio di ogni singolo prodotto nel primo trimestre 2020.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contenimento dei prezzi dei prodotti energetici.
2.19. Fregolent, Moretto, Paita.

Pag. 39

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In considerazione dell'ingente aumento dei prezzi dei prodotti energetici, le singole aliquote vigenti di cui ai prodotti indicati all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con l'esclusione di alcol e bevande alcoliche e dei tabacchi lavorati, sono ridotte del 15 per cento, rispetto agli attuali valori, per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2022.
  4-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutate in 2.100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle accise dei prodotti energetici.
2.18. Fregolent, Moretto, Paita.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, ai prodotti energetici per usi civili e industriali sottoposti all'accisa di cui all'articolo 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente ai soli prodotti energetici per autotrazione di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, si applica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'aliquota IVA del 4 per cento e la corrispondente accisa è ridotta del 40 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo può essere prorogata per un periodo di tre mesi sino al permanere dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022. Al fine di migliorare il sistema di controllo INFOIL, i titolari delle strutture di cui all'articolo 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'installazione di contatori quali-quantitativi, sia in ingresso che in uscita dalle strutture medesime ai fini della corretta misurazione dei flussi dei prodotti energetici. La vigilanza sull'attuazione del precedente periodo è demandata al Comando generale della Guardia di finanza che può disporre verifiche anche presso gli operatori del settore della produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti energetici per usi civili ed industriali per autotrazione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Riduzione dell'IVA, delle accise e degli oneri generali nel settore del gas e dei prodotti energetici per uso civile e industriale.
2.15. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Qualora il prezzo della materia prima subisca un aumento del 20 per cento rispetto al trimestre precedente, per il successivo trimestre sarà sospeso il diritto di riscossione dell'accisa con riferimento sia alle utenze civili sia a quelle industriali, con esclusione dell'uso per autotrazioni, e dell'IVA limitatamente alle utenze civili.
   7-ter. Con riferimento al gas naturale e agli idrocarburi utilizzati per autotrazione, qualora il prezzo della materia prima subisca un aumento del 20 per cento rispetto al trimestre precedente, per il successivo trimestre sarà sospeso nella misura del 50 per cento il diritto di riscossione dell'accisa.
   7-quater. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7-bis e Pag. 407-ter si provvede mediante abrogazione della differenziazione dell'accisa per i territori ex Cassa del Mezzogiorno di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.»
2.44. Giacometto, Cortelazzo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Qualora il prezzo della materia prima subisca un aumento del 20 per cento rispetto al trimestre precedente, per il successivo trimestre sarà sospeso il diritto di riscossione dell'accisa con riferimento sia alle utenze civili sia a quelle industriali, con esclusione dell'uso per autotrazioni, e dell'IVA limitatamente alle utenze civili.
   7-ter. Con riferimento al gas naturale e agli idrocarburi utilizzati per autotrazione, qualora il prezzo della materia prima subisca un aumento del 20 per cento rispetto al trimestre precedente, per il successivo trimestre sarà sospeso nella misura del 50 per cento il diritto di riscossione dell'accisa.».
2.42. Giacometto, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

  1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 sopprimere le parole: «esclusi i pellet».
  2. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «fascine» sono inserite le seguenti: «o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica.
2.030. Nevi, Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

  1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 sopprimere le parole: «esclusi i pellet».
  2. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «fascine» sono inserite le seguenti: «o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2.018. Micheli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra,Pag. 41 Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno).

  1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet» sono soppresse e, dopo la parola: «fascine» sono inserite le seguenti: «o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero della transizione ecologica.
2.016. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), le royalty afferenti alla produzione su terraferma di gas naturale, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), sono destinate al finanziamento di nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT).
2.031. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Extraprofitti sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale e a carbone).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell'ambito della produzione di energia elettrica da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale e a carbone, è applicato un meccanismo di compensazione sugli eventuali extraprofitti realizzati.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

   a) individuare gli extraprofitti dalle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale e a carbone;

   b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere alle centrali termoelettriche alimentate e gas naturale e a carbone gli importi corrispondenti.
2.01. Rachele Silvestri, De Toma, Zucconi, Caiata, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione temporanea delle imposte applicate su benzina e diesel).

  1. Per ridurre gli effetti della crescita dei prezzi di benzina e diesel, le imposte, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte fino al 30 giugno 2022 in misura pari a 40 centesimi di euro per litro di benzina e 30 centesimi di euro per litro di diesel.Pag. 42
  2. Agli oneri derivanti di cui al comma 1 si provvede: quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge della legge 196 del 2009 (cap. 2999), quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
2.010. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Limite massimo provvisorio al prezzo del carburante).

  1. Il Ministro dello sviluppo economico, considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di carburanti e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 30 giugno 2022, la vendita di carburanti con un limite massimo di prezzo pari a 175 centesimi per litro di benzina e 165 centesimi per litro di diesel.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (cap. 2999), quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
2.011. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)

  1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le Energie Rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022- 2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» a: «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti».
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 670 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, Pag. 43convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2.017. Fiorini, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)

  1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le Energie Rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» a: «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti».
*2.02. Foti, Bignami, Maschio, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.
*2.012. Gagliardi.
*2.013. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*2.024. Mazzetti, Labriola, Porchietto, Torromino, Cortelazzo, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)

  1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le Energie Rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Pag. 44un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022- 2024, è pari a 670 milioni di euro per all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2.09. Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA nelle forniture di energia elettrica)

  1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la fornitura di energia elettrica per uso di imprese agricole di cui al numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 17 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
*2.05. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*2.021. Gastaldi, Viviani, Loss, Golinelli, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*2.03. Ciaburro, Foti, Bignami, Zucconi, Caretta, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*2.029. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA nel settore dell'energia elettrica)

  1. Al fine di contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota IVA sull'energia elettrica, è trimestralmente rideterminata in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'ARERA, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazione di bilancio, anche in conto residui.
2.08. Moretto, Fregolent, Paita.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA nel settore dell'energia elettrica).

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di energia elettrica per usi civili ed industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2.023. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Pag. 45

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui contratti Servizio Energia)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, e di un contratto servizio energia plus di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

  Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto del caso di 25 milioni per il periodo dal IV trimestre 2021 a giugno 2022.
2.06. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui contratti servizio energia)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, e di un contratto servizio energia plus di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

  Conseguentemente: apportare le seguenti modificazioni

   a) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.794,53 milioni;

   b) al medesimo articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 275 milioni.
2.028. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui contratti servizio energia)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*2.020. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Pag. 46Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*2.026. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui contratti servizio energia)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

  Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto del caso di 25 milioni per il periodo dal IV trimestre 2021 a giugno 2022.
2.07. Marco Di Maio, Moretto, Fregolent.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione compensata e razionalizzazione delle accise sui prodotti energetici).

  1. Il decreto di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 277, volto a compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio, mediante riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento, è adottato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le modalità ivi previste.
  2. La compensazione di cui al comma 1 è riferita al maggior gettito IVA generatosi dal 1° gennaio 2022.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della transizione ecologica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità mediante le quali il regime di compensazione è sottoposto a verifica trimestrale e applicato dall'autorità competente ogni qual volta ricorrano le condizioni di cui al comma 291 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 277.
  4. In sede di razionalizzazione delle accise sui prodotti energetici di cui agli articoli 21 (benzina, gasolio gpl e kerosene) e 26 (gas naturale) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Ministro dell'economia e delle finanze individua le disposizioni relative a maggiorazioni dell'imposta, destinate fronteggiare situazioni emergenziali o contingenti, che abbiano esaurito la propria funzione, anche al fine di allineare progressivamente l'imposizione fiscale su tali prodotti alle medie dell'Unione europea.
2.027. Baldelli, Novelli, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in favore del reddito di cittadinanza)

  1. Ai percettori del reddito e della pensione di cittadinanza che pagano mediante la propria carta il rifornimento di carburante presso le stazioni di servizio, è rilasciata una ricevuta attestante sia il valore nominale dell'importo speso per il rifornimento sia la corrispondente quota del 20 Pag. 47per cento calcolata sull'importo complessivo.
  2. Entro il 30 aprile 2022, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone le modalità operative volte ad attribuire, per l'anno 2022, ai percettori del reddito e della pensione di cittadinanza, il rimborso del 20 per cento dei pagamenti effettuati presso le stazioni di rifornimento di carburante, mediante accredito sulla carta e fino ad un ammontare complessivo mensile pari a 50 euro.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.015. Amitrano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le fatture emesse, per i consumi effettivi o stimati del secondo trimestre 2022, relative a prestazioni di servizi rese, nell'ambito di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, per la fornitura ad uso domestico di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2.04. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione aliquote prodotti energetici)

  1. Al fine di calmierare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del carburante, nelle more dell'attuale emergenza economica e fino al 31 dicembre 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ridurre del 20 per cento le aliquote di benzina, benzina con piombo, oli da gas o gasolio usati come carburante e del gas naturale usato per autotrazione di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, nel limite massimo pari a 400 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.014. Amitrano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare).

  1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.
  2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

   a) costi di approvvigionamento della biomassa sostenibile al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

Pag. 48

   b) costi di esercizio, comprendenti i costi di manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

   c) ulteriori componenti addizionali nel caso di: i) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010; ii) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC); iii) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane; iv) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

  3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.
  4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

   a) l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

   b) la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

   c) l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti.

  5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto.
2.019. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo installazione impianti fotovoltaici domestici con cessione «surplus» in rete)

  1. Al fine di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2022 finalizzato all'erogazione di finanziamenti per l'acquisto, su domanda, di impianti fotovoltaici domestici per autoconsumo e cessione gratuita dell'eccedenza che viene immessa in rete.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione delle risorse di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.

  Conseguentemente, all'allegato B, missione 1 (Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica), Pag. 49programma 1.4 (Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte), sostituire il numero: 1.630 con il seguente: 2.630.
2.032. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  All'articolo 1, comma 37, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».
2.033. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».
2.034. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. In presenza di una capacità fiscale che lo consenta Il contribuente può accedere alla detrazione in un'unica quota ovvero mediante un numero di quote inferiore a quanto disposto al comma 7.».
2.035. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la parola: secondo inserire, ovunque ricorra, le seguenti: e terzo.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 800 milioni.
*3.1. Vallascas.
*3.5. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, dopo le parole: in gravi condizioni di salute inserire le seguenti: certificate dal medico di famiglia o in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
3.9. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 800 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 400 milioni con le seguenti: pari a 800 milioni.
3.8. Rachele Silvestri, De Toma, Zucconi, Foti, Butti, Caiata.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 600 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 600 milioni.
*3.4. Sapia, Vallascas, Vianello.
*3.13. Lupi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 550 milioni.

Pag. 50

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 550 milioni.
3.3. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.
3.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il secondo e terzo trimestre 2022, ai clienti domestici di cui al presente comma, non si applica, laddove dovuto, il prelievo relativo al canone di abbonamento alla televisione ad uso privato.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per 50 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.14. Labriola, Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Porchietto, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'accesso al bonus energia elettrica e gas la soglia è stabilita nell'indicatore ISEE di cui alla legge 28 marzo 2019, n. 26, e possono accedervi tutti i beneficiari del Reddito di cittadinanza e i nuclei famigliari con almeno 2 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro. Le risorse previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in applicazione della direttiva 2012/27/UE, per attività di informazione e sensibilizzazione, assegnate ad Enea, sono destinate per una quota pari almeno al 30 per cento ogni anno ad iniziative e campagne di supporto e informazione delle famiglie sui bonus energia e acqua da parte degli enti locali, anche in collaborazione con i CAF, i servizi sociali e le associazioni del terzo settore. Le modalità di selezione dei progetti e accesso alle risorse viene definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministero dell'economia e finanze, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.6. Muroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la finalità di cui al presente articolo, tra i clienti domestici economicamente svantaggiati di cui al comma 1, sono inclusi anche i nuclei unipersonali con ISEE fino ad 8.265 euro seppure in possesso di una singola proprietà immobiliare e in riferimento alla numerosità del nucleo familiare si considerano anche i soggetti stabilmente conviventi con legame di curatela o tutela.
3.11. Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di corrispondere un contributo per contenere le maggiori spese per la fornitura di energia elettrica e gas naturale sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo Pag. 51di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e potenziamento del fondo in favore degli studenti universitari fuori sede.
3.7. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni di cui al comma 1 riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sono altresì riconosciute in favore dei clienti con un indicatore della situazione economica equivalente compreso tra 8.265 e 20.000 euro. Per i clienti appartenenti ai nuclei familiari con almeno quattro figli il limite di cui al primo periodo è elevato a 30.000 euro. Con la medesima delibera di cui al comma 1, l'ARERA definisce l'ammontare dell'agevolazione di cui al presente comma, di importo comunque non superiore al 75 per cento di quello spettante ai clienti economicamente svantaggiati.
3.10. Serracchiani, Benamati, Pellicani, Braga, Bonomo, Buratti, D'Elia, Gavino Manca, Morassut, Morgoni, Nardi, Pezzopane, Rotta, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/EEL dell'ARERA, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante al fine di ridurre i costi dell'energia.
3.12. Tuzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rateizzazione dei pagamenti di energia elettrica e gas per le imprese agricole)

  1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «gas naturale,» sono inserite le seguenti: «nonché dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile,».
*3.01. Caretta, Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*3.04. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*3.012. Bubisutti, Viviani, Loss, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*3.015. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

  1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.Pag. 52
  4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. De Toma, Zucconi, Caiata, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, è istituito un «Albo delle imprese e degli operatori economici e commerciali certificati» di pubblica consultazione in cui, i soggetti tenuti all'iscrizione sono ripartiti per categoria merceologica, limiti dimensionali e in possesso di rating di legalità. I soli soggetti iscritti all'Albo sono autorizzati ad operare sul territorio nazionale nei settori della gestione idrica, dell'energia e dei servizi.
3.03. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure straordinarie per la riduzione dei costi dell'energia)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate un importo pari al 30 per cento del maggior utile netto conseguito al netto di eventuali proventi o oneri straordinari nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 giugno 2022.
  2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un utile netto superiore a 1 milione di euro;

   b) operano nei seguenti settori:

    1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

    2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

    3) importazione, produzione e commercializzazione dell'energia elettrica, fatto salvo il comma 8;

    4) importazione e commercializzazione del gas naturale.

  3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricorrere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

   a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quello del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto del ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;

   b) l'utile netto è superiore di oltre il 20 per cento.

  4. In caso di operazioni straordinarie o fusione con effetto contabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono verificate con riferimento ai bilanci consuntivi relativi a ciascun soggetto partecipante all'operazione straordinaria.Pag. 53
  5. Entro il 10 luglio 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia delle entrate, i rispettivi bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.
  6. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 maggio 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 5.
  7. L'Agenzia delle entrate verifica, entro la fine dell'anno 2022, che i soggetti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 5. Entro i medesimi termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto, di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  8. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al comma 5 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione pari al 10 per cento dei ricavi relativi al medesimo periodo di imposta. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è comminata una sanzione pari a al 150 per cento del maggior utile netto relativo periodo di imposta cui è riferito il mancato versamento.
  9. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il 40 per cento alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.
  10. Il gettito conseguente all'applicazione del presente articolo è destinato ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito annualmente ai sensi del comma 11, per l'adozione di misure finalizzate:

   a) ad ampliare l'ambito soggettivo dei bonus sociali per le forniture di energia;

   b) a estendere i crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore;

   c) a predisporre ulteriori misure in favore del settore dell'autotrasporto in materia di costo del carburante.

  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.
3.05. Serracchiani, Benamati, Pellicani, Braga, Bonomo, Buratti, D'Elia, Gavino Manca, Morassut, Morgoni, Nardi, Pezzopane, Rotta, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate un contributo di solidarietà pari al trenta per cento del maggior utile netto conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 giugno 2022.
  2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno conseguito un utile netto superiore a 1 milione di euro rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2019;

   b) operano nei settori della vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti energetici.

  3. Entro il 30 giugno 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia delle entrate, i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell'eventuale Pag. 54versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 maggio 2022, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre 2022, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, è punita con una sanzione pari al 50 per cento del maggior utile netto superiore a 1 milione di euro conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.
  7. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  8. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 7.
3.06. Davide Crippa, Masi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti, Sut, Galizia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Strategia nazionale contro la povertà energetica)

  1. All'articolo 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, è adottata la Strategia Nazionale contro la Povertà Energetica.
   6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis, prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici, al fine di elaborare, a livello nazionale, misure strutturali e di lungo periodo e integrare tutte le azioni in corso e quelle programmate nelle diverse politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno.
   6-quater. Lo schema di strategia di cui al comma 6-bis, è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.».
3.07. Masi, Sut, Deiana, Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la fornitura di energia elettrica a favore di clienti domestici economicamente disagiati)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamentePag. 55 come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile.
  2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione, che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 1, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.
  3. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 2, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del bonus concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato – SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 1 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 1 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo.
  4. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del bonus elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai chilowattora verdi tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche.
3.08. Davide Crippa, Galizia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Prelievo straordinario sugli extraprofitti delle aziende energetiche)

  1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale aumento del prezzo del gas per le imprese e i cittadini e considerata la grave crisi sociale ed economica conseguente, il Governo è autorizzato a rendere pubblici i prezzi di acquisto della materia prima gas da parte delle società energetiche operanti sul territorio nazionale e ciò al fine della determinazione degli extraprofitti generati da detti aumenti.
  2. A decorrere dal 31 luglio 2021 e sino al 31 dicembre 2022, è applicato alle società energetiche operanti sul territorio nazionale che commercializzano gas, un prelievo pari al 50 per cento, al netto degli oneri di sistema, del valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto dello Smc di gas ed il prezzo di vendita finale all'utente domestico o commerciale.
  3. Le risorse ottenute sono destinate a un Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato all'erogazione di un bonus energia per un importo pari al 50 per cento della media delle bollette a decorrere dal 31 luglio sino al 31 dicembre 2022 alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro, e di un importo pari al 30 per cento alle famiglie con un ISEE fino a 60.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge un decreto attuativo della presente norma.
3.09. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «509. Per le fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 Pag. 56giugno 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dodici mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA.».
3.010. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione dell'IVA per la fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3.011. Carrara, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo straordinario a favore delle famiglie)

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'aumento del costo della vita per i nuclei familiari, con ISEE, in corso di validità ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, per l'anno 2022 per corrispondere un contributo annuale a fondo perduto pari a 500 euro ai medesimi nuclei familiari.
  2. I nuclei familiari di cui al precedente comma non devono avere al loro interno soggetti che percepiscano il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3.013. Lupi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo straordinario a favore degli studenti fuori sede)

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'aumento del costo delle utenze Pag. 57elettriche e del gas, per gli studenti universitari immatricolati presso le università autorizzate e accreditate dal Ministero dell'università e della ricerca, con ISEE, in corso di validità ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro, aventi un contratto di locazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e delle ricerca un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, per l'anno 2022 per corrispondere un contributo annuale a fondo perduto pari a 500 euro.
  2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3.014. Lupi.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 con le seguenti: A tutte le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GW/h anno.
4.28. Moretto, Fregolent.

  Al comma 1, sostituire le parole: a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 con le seguenti: rientranti negli allegati 3 e 5 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni.
*4.12. Butti, Foti, Bignami, Maschio, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.
*4.35. Gagliardi.
*4.41. Pezzopane, Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*4.47. Sut, Traversi, Masi, Deiana.
*4.49. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*4.66. Labriola, Mazzetti, Polidori, Torromino, Cortelazzo, Porchietto, Sessa, Casino, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 300 del 27 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: e alle imprese del settore turistico ricettivo, termale e degli impianti di risalita.
4.57. Andreuzza, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo le parole: 27 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: e alle imprese del settore turistico ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento.
4.63. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo le parole: 27 dicembre 2017, aggiungere le seguenti: e a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh,.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 700 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
*4.1. Sodano.
*4.8. Mollicone.
*4.70. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Pag. 58

  Al comma 1, dopo le parole: 27 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: e alle imprese che operano nel settore dei servizi idrici con consumi pari o superiori ad 1 GWh/anno.
4.48. Colla, Binelli, Andreuzza, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo le parole: eventuali sussidi aggiungere le seguenti: e alle imprese del settore turistico ricettivo, termale e degli impianti di risalita.
*4.2. Ruffino.
*4.10. Bonomo.
*4.23. Zucconi, De Toma, Caiata.
*4.37. Gagliardi.
*4.65. Cortelazzo, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.31. Raduzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: medesimo periodo dell'anno 2019 aggiungere le seguenti: nonché alle imprese del settore turistico ricettivo, termale e degli impianti di risalita che hanno subìto un analogo incremento.
4.38. Scanu.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 1.050 milioni.
*4.11. Rachele Silvestri, De Toma, Zucconi, Foti, Butti, Caiata.
*4.60. Lupi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle imprese del settore turistico ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento, seppure non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.
4.64. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 100 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive del settore cartario. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio per le imprese destinatarie.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la soppressione dei commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Pag. 59nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
4.32. Raduzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 5 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive nel settore del vetro artistico di Murano. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti destinatari.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la soppressione dei commi 761, 773, 781 e 782 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4.33. Raduzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, nella medesima forma e percentuale, anche alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale iscritte negli appositi registri istituiti presso le capitanerie di porto, i cui costi di carburante e olio combustibile utilizzato per le imbarcazioni in navigazione calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subìto un incremento di costo superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2020.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 730 milioni.
4.53. Viviani, Loss, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Germanà, Bubisutti, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Rixi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, nella medesima forma e percentuale, anche alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale iscritte negli appositi registri istituiti presso le capitanerie di porto, i cui costi di carburante e olio combustibile utilizzato per le imbarcazioni in navigazione, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
*4.19. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*4.24. Zucconi, De Toma, Caiata.
*4.71. Nevi, Spena, Torromino, Pittalis, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese che esercitano Pag. 60l'attività di pesca, iscritte negli appositi registri istituiti presso le capitanerie di porto, i cui costi di carburante utilizzato per le imbarcazioni in navigazione, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
4.7. Silvestroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le imprese agricole il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto in misura pari al 10 per cento.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
4.26. Gadda, Fregolent, Moretto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le imprese agricole il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto in misura pari al 10 per cento.
*4.18. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*4.76. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì a imprese diverse da quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 per le quali, nel periodo di riferimento, si sono verificate le seguenti condizioni:

   a) hanno utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 1 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 1 gigawattora di energia diversa dall'elettrica o, per le imprese del settore agroalimentare, almeno 0,15 gigawattora/anno di energia elettrica oppure almeno 0,07 gigawattora/anno di energia diversa dall'elettrica;

   b) hanno subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

   c) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato, valutato con cadenza bimestrale, non sia risultato inferiore al 3 per cento del valore del fatturato.

  Ai fini di cui al presente comma, il valore del fatturato è assunto pari al volume di affari relativo al periodo di riferimento come dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
**4.21. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
**4.27. Marco Di Maio, Gadda, Moretto, Fregolent.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con altre agevolazioni, comunque denominate, aventi lo scopo di neutralizzare e/o ridurre gli incrementi dei costi della componente energia elettrica ed è riconosciuto solo alle imprese a forte consumo di elettricità che dimostrino di avere effettuato interventi di efficientamento energetico.
4.4. Vianello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle sole aziende che abbiano effettuato la diagnosi energetica ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e ne abbiano conseguito gli obiettivi.
4.44. Zolezzi.

Pag. 61

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel aggiungere le seguenti: primo e.
*4.6. Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri.
*4.29. Fregolent, Moretto.
*4.36. Gagliardi.
*4.40. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*4.46. Terzoni.
*4.51. Valbusa, Fiorini, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*4.55. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*4.61. Lupi.
*4.67. Mazzetti, Porchietto, Torromino, Cortelazzo, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di energia elettrica, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di energia relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis;

   b) al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: e 4.225,9 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di gas naturale, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di gas naturale relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.;

   d) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis;

   e) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: e 1.483,8 milioni di euro per l'anno 2023;

   f) all'articolo 42, al comma 2, sostituire le parole: 2.240,6 milioni di euro con le seguenti: 7.950,3 milioni di euro.
**4.25. Zucconi, De Toma, Caiata.
**4.68. Cortelazzo, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di energia elettrica, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiaratiPag. 62 per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di energia relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis;

   b) al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: e 4.225,9 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di gas naturale, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di gas naturale relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.;

   d) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis;

   e) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: e 1.483,8 milioni di euro per l'anno 2023.
4.62. Moretto, Fregolent.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di energia elettrica, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di energia relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis;

   b) al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri derivanti dal presente articolo nel 2023, valutati in 4.225,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4.50. Pettazzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di energia elettrica, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di energia relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre Pag. 632022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis;

   b) al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: e 4.225,9 milioni di euro per l'anno 2023.
4.52. Benamati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le imprese di cui al comma 1, in via alternativa a quanto previsto ai sensi dei commi 1 e 2, possono usufruire del medesimo credito di imposta nella misura del 20 per cento del costo dell'investimento per le spese sostenute per la realizzazione di impianti fotovoltaici altamente innovativi.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
4.45. Fraccaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con le seguenti: è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4.34. Raduzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese che abbiano sostenuto una spesa per l'energia che incide per almeno il 30 per cento sul fatturato del primo trimestre 2022 e purché le dette imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
4.22. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti sulle reti di teleriscaldamento alimentato con energia geotermica dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.
  5-ter. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 sono effettuate considerando l'imposta che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al comma 5-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, commi 5-bis e 5-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.5. Sani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole e agroalimentari non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e nel decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.
4.42. Parentela, Cadeddu, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Galizia.

Pag. 64

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole e agroalimentari non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 relativamente ai consumi di energia elettrica.
*4.20. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*4.54. Lolini, Viviani, Loss, Manzato, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In alternativa al credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un contributo a fondo perduto di pari ammontare, da utilizzare per l'abbattimento dei costi dell'energia elettrica ovvero per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici funzionali alla conduzione dell'azienda e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4.58. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e in particolare per le imprese del settore cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati ad operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo. Tale deroga si applica automaticamente agli impianti di cui al periodo precedente senza necessità di comunicazioni aggiuntive. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*4.9. Mollicone.
*4.59. Furgiuele.
*4.72. Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimento in cui sono localizzate. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Pag. 65legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.
4.39. Gagliardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.
*4.13. Caretta, Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*4.17. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*4.75. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole e agroalimentari non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 relativamente ai consumi di energia elettrica.
4.15. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
*4.14. Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*4.16. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*4.73. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00 rientrano nella classificazione di «imprese energivore», come ridefinite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, e successive modifiche ed integrazioni.
4.43. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Sono abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e l'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
4.3. Vianello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) impianti di depurazione industriale di cui al codice ATECO 38.2».
4.56. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure emergenziali per il comparto del rendering)

  1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende Pag. 66energivore, con la finalità di incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), codici 1516 e 1518, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 304, sono esenti dal versamento dell'accisa.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), del regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda – Titolo III-bis, Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.
4.01. Ciaburro, Caretta, Zucconi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure emergenziali per le aziende energivore)

  1. Per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), codici 1516 e 1518, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), del regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda – Titolo III-bis, Art. 29-nonies (ModificaPag. 67 degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.
4.02. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Bilotti, Galizia.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive)

  1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di euro 1.200 al netto dell'IVA per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e per un massimo di potenza elettrica complessiva dell'impianto pari a 1 MW.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. L'impresa, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta spettante, può optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, per un importo massimo pari al costo dell'investimento, anticipato dai fornitori o dai venditori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, usufruito in quattro quote annuali di pari importo.
  6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, Pag. 68tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 4 miliardi di euro per l'anno 2022.
  8. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, i soggetti interessati inviano le domande relative ai progetti d'investimento già autorizzati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, al Ministero della transizione ecologica, che provvede a valutarne la congruità con quanto stabilito nei commi precedenti. Le domande sono registrate, attraverso procedure a sportello con cadenza trimestrale, e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione e le risorse assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  9. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande ai fini della richiesta del beneficio, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi incentivi.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4.03. Fraccaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ed introduzione dell'opzione dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito per l'utilizzo dello stesso)

  1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei Pag. 69contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di euro 1.200 al netto dell'IVA per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e per un massimo di potenza elettrica complessiva dell'impianto pari a 1 MW.
  4. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   b) la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  7. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo di 4 miliardi di euro per l'anno 2022.
  8. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, i soggetti interessati inviano le domande relative ai progetti d'investimento già autorizzati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, al Ministero della transizione ecologica, che provvede a valutarne la congruità con quanto stabilito nei commi precedenti. Le domande sono registrate, attraverso procedure a sportello con cadenza trimestrale, e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione e le risorsePag. 70 assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  9. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande ai fini della richiesta del beneficio, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi incentivi.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4.04. Fraccaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente

Art. 4-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese di acquacoltura energivore)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano anche alle imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4.05. Patassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

  1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4.06. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sopprimere le parole: a forte consumo di gas naturale;

Pag. 71

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai fini del presente articolo, sono ammesse al contributo straordinario di cui al comma 1, le imprese rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/1.
*5.5. Rachele Silvestri, Foti, Bignami, Maschio, Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.
*5.19. Gagliardi.
*5.21. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*5.26. Sut, Traversi, Masi, Deiana.
*5.28. Fiorini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*5.37. Labriola, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Ferraioli, Sessa, Casino, Polidori, Valentini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1 sostituire le parole: credito d'imposta con la seguente: sussidi e le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento;

   al comma 3 sopprimere il primo e il secondo periodo;

   ai commi 3 e 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: credito d'imposta con la seguente: sussidio.

  Conseguentemente, all'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.069,53 milioni;

   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 550 milioni.
5.39. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: pari al 15 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento;

   al comma 4, sostituire le parole: valutati in 522,22 milioni con le seguenti: valutati in 1.044,44 milioni.
5.4. Rachele Silvestri, De Toma, Zucconi, Foti, Butti, Caiata.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1:

    sostituire le parole: pari al 15 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento;

    sostituire le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 con le seguenti: nel corso dell'anno 2022;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, considerando anche il consumo di gas per l'autoproduzione di energia elettrica, fino all'assegnazione dei volumi di gas di cui all'articolo 16, comma 5, ai clienti industriali dei quantitativi di cui al comma 2 dello stesso articolo;

   al comma 4, sostituire le parole: valutati in 522,2 milioni di euro con le seguenti: valutati in 1.600 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   all'articolo 42 comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

    all'alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.847,33 milioni;

    alla lettera a) sostituire le parole: 4.516 milioni con le seguenti: 5.593,8 milioni;

    all'allegato B, missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 1.4 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi Pag. 72di imposte, sostituire, ovunque ricorra, la cifra: 1.630 con la seguente: 2.707,8.
5.2. Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1:

    sostituire le parole: pari al 15 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento e le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2022;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta di cui al primo periodo è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, considerando anche il consumo di gas per l'autoproduzione di energia elettrica, fino all'assegnazione dei volumi di gas di cui all'articolo 16, comma 5, ai clienti industriali nei quantitativi di cui al comma 2 del citato articolo 16;

   al comma 4, sostituire le parole: valutati in 522.2 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: valutati in 1.600 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni

   al comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.817,33;

   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 1.600 milioni.
5.38. Porchietto, Nevi, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1:

    sostituire le parole: pari al 15 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento e le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2022;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta di cui al primo periodo è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, considerando anche il consumo di gas per l'autoproduzione di energia elettrica, fino all'assegnazione dei volumi di gas di cui all'articolo 16, comma 5, ai clienti industriali nei quantitativi di cui al comma 2 del citato articolo 16;

   al comma 4, sostituire le parole: valutati in 522.2 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: valutati in 1.600 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.
*5.7. Foti, Bignami, Butti, Rachele Silvestri.
*5.15. Moretto, Fregolent.
*5.20. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*5.23. Deiana, Sut, Terzoni.
*5.34. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*5.40. Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Torromino, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Al comma 1 sostituire le parole: pari al 15 per cento della spesa sostenuta con le seguenti: pari al 20 per cento della spesa sostenuta.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 522,2 milioni con le seguenti: 548,31 milioni.
5.35. Lupi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.16. Raduzzi.

Pag. 73

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 con le seguenti: negli anni 2022 e 2023;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, si provvede, quanto a 522,2 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 1.077,8 per l'anno 2022 e 1.600 milioni per l'anno 2023, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dalle seguenti disposizioni:

   a) alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i numeri 81) (acqua, acque minerali), con l'esclusione dell'acqua, e 110) (prodotti fitosanitari) sono soppressi;

   b) alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti), con l'esclusione degli impieghi per la pesca, sono soppresse.
5.42. Stumpo, Timbro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 con le seguenti: negli anni 2022 e 2023;

   al comma 4, sostituire le parole: 522,2 milioni con le seguenti: 1.600 milioni di euro per ciascun anno dal 2022.
*5.9. Foti, Butti, Rachele Silvestri.
*5.13. Moretto, Fregolent.
*5.18. Gagliardi.
*5.24. Ascari.
*5.36. Cortelazzo, Mazzetti, Polidori, Torromino, Sessa, Labriola, Porchietto, Casino, Ferraioli, Valentini.
*5.22. Rossi, Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini, Pellicani, Braga, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*5.31. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 con le seguenti: negli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1077,8 milioni di euro per per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5.27. Fiorini, Valbusa, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Pag. 74

  Al comma 2, dopo le parole: 8 gennaio 2022, aggiungere le seguenti: nonché quella che opera nel settore del turismo identificato dal codice ATECO 55.10.00 (Alberghi) e nel settore del teleriscaldamento identificato dal codice ATECO 35.30,.
5.3. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o di arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di gas naturale, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di gas naturale relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente;

   al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.483,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5.29. Saltamartini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o di arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di gas naturale, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di gas naturale relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente;

   al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis;

   al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: e 1.483,8 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, sostituire le parole: 2.240,6 milioni di euro con le seguenti: 7.950,3 milioni di euro.
5.30. Benamati.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le imprese di cui al comma 2, in via alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono usufruire del medesimo credito di imposta nella misura del 15 per cento del costo dell'investimento per le spese sostenute per la realizzazione di impianti fotovoltaici altamente innovativi.;

Pag. 75

   al comma 3 sopprimere la parola: esclusivamente.
5.25. Fraccaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con le seguenti: è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5.17. Raduzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle imprese che abbiano sostenuto una spesa per l'energia che incide per almeno il 30 per cento sul fatturato del secondo trimestre solare dell'anno 2022 e purché le citate imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 2021.
5.12. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono escluse dal credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese operanti nei settori indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, elencati nell'allegato C al presente decreto.

  Conseguentemente, al presente decreto aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO C

(Articolo 5, comma 3-bis)

   NACE

   Classificazione Ateco

  06.10

   Estrazione di petrolio greggio

  06.20

   Estrazione di gas naturale

  14.20

   Confezione di articoli in pelliccia

  19.10

   Fabbricazione di prodotti di cokeria

  19.20

   Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

  20.11

   Fabbricazione di gas industriali

  22.22

   Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

  24.26

   Trattamento dei combustibili nucleari

  24.51

   Fusione di ghisa

  24.52

   Fusione di acciaio

  25.40

   Fabbricazione di armi e munizioni

  30.40

   Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

5.1. Vianello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nella tabella di cui all'Allegato 3, parte A, dei decreti ministeriali 10 ottobre 2014 e 2 marzo 2018, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) Sostanze di Origine Animale (SOA) categoria 3 in conformità al RegolamentoPag. 76 (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio».
5.33. Badole, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole e agroalimentari non ricomprese nel decreto del Ministero della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, relativamente ai consumi di gas naturale.
*5.8. Caretta, Ciaburro.
*5.11. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*5.32. Tarantino, Viviani, Loss, Gastaldi, Manzato, Golinelli, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.
**5.6. Caretta, Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
**5.10. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
**5.41. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

  1. Alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.
*5.010. Fregolent, Moretto.
*5.09. Fassina, Timbro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione delle accise sulla benzina, benzina con piombo e gasolio).

  1. Nel periodo dal 20 marzo 2022 al 20 luglio 2022 sono ridotte nella misura del 50 per cento l'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel caso in cui i predetti prodotti siano utilizzati come carburante per autotrazione o come combustibile per riscaldamento.
5.01. Baratto, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio)

  1. Fino al 30 luglio 2022 le accise sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Pag. 77testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono ridotte nella misura del 50 per cento nel caso in cui i predetti prodotti siano utilizzati come carburante per autotrazione o come combustibile per riscaldamento.
5.06. Ruffino, Angiola.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contenimento dei prezzi dei carburanti e dei combustibili)

  1. Nel periodo dal 20 marzo 2022 al 20 luglio 2022, il prezzo al dettaglio dei prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stabilito nella misura massima di 1.724,25 euro/1.000 litri per la benzina, 1.589,30 euro/1.000 litri per il gasolio auto, 821,36 euro/1.000 litri per il GPL, 1.386,36 euro/1.000 litri per il gasolio da riscaldamento, 899,03 euro/1.000 kg per O.C. fluido BTZ, 593,93 euro/1.000 kg per O.C. denso BTZ.
5.02. Baratto, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Revisione dei criteri di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica)

  1. Al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis. – (Ulteriori criteri di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica). –1. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce criteri aggiuntivi di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica tenuto conto delle seguenti indicazioni:

   a) andamento del prezzo del gas anche in prospettiva di medio-lungo periodo;

   b) filiera di provenienza del gas ed eventuali sanzioni in corso nei confronti dei Paesi detentori;

   c) preesistente procedure di infrazione per violazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria nella zona interessata dall'autorizzazione.

   2. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le produzioni e i servizi di interesse strategico nazionale, al fine di garantirne l'approvvigionamento energetico in qualunque situazione».
5.03. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alle PMI per far fronte agli aumenti del prezzo dell'energia)

  1. Al fine di contrastare la grave crisi economica e sociale causata dall'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, le PMI possono compensare i maggiori oneri sostenuti per il costo dell'energia elettrica e del gas, calcolati a partire dalla data del 1° settembre 2021, con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione mediante cessione degli stessi alle aziende fornitrici dei servizi energetici, cedibili dai medesimi ad altri soggetti compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presentePag. 78 decreto un decreto attuativo della presente norma.
5.04. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Credito d'imposta, a favore delle comunità energetiche costituite in forma cooperativa)

  1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa in cui sia presente almeno un ente religioso è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5.07. Fassina, Timbro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.
  2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.
5.08. Fassina, Timbro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Credito d'imposta versamento IMU strutture turistico-ricettive)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria Pag. 79degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
  2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
  3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5.05. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1 sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 20 milioni;

   all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.869,53 milioni;

   al medesimo articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 350 milioni.
6.39. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6.14. Raduzzi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: trasporto di merci aggiungere le seguenti: e di distribuzione all'ingrosso di Pag. 80prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 3, dopo le parole: in conto terzi aggiungere le seguenti: in conto proprio;

   al medesimo comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2022 alla componente AdBlue, si applica l'aliquota IVA del 5 per cento;

   al comma 5, dopo le parole: trasporto di merci aggiungere le seguenti: e di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca;

   al medesimo comma 5, dopo le parole: in conto terzi aggiungere le seguenti: in conto proprio;

   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
  6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del precedente comma;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 6, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 6-bis, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.20. Di Sarno.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: trasporto di merci aggiungere le seguenti: e di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 3, primo periodo, dopo le parole: in conto terzi aggiungere le seguenti: in conto proprio;

   al medesimo comma 3, aggiungere, in fine; il seguente periodo: Anche per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2022 alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento;

   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: trasporto di merci aggiungere le seguenti: e di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca;

   al medesimo comma 5, dopo le parole: in conto terzi aggiungere le seguenti: in conto proprio;

   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

  6-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.Pag. 81
  6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del precedente comma.
6.7. Zucconi, De Toma, Caiata, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: o stabile organizzazione in Italia.
6.15. Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: di ultima generazione Euro VI/D con le seguenti: Euro V e VI.
*6.24. Tombolato, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.45. Pentangelo, Porchietto.

  Al comma 3, dopo le parole: bassissime emissioni inquinanti, aggiungere le seguenti: nonché con mezzi di trasporto Euro VI/A, Euro VI/B, Euro IV/C ed Euro V,

  Conseguentemente al medesimo comma 3, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
6.2. De Micheli, Gariglio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Al comma 3, dopo le parole: bassissime emissioni inquinanti, aggiungere le seguenti: nonché con mezzi di trasporto Euro VI/A, Euro VI/B, Euro IV/C ed Euro V,
*6.5. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.
*6.25. Tombolato, Donina, Maccanti, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: credito d'imposta con le seguenti: aumento della percentuale della carbon tax rimborsata già agli autotrasportatori, oltre all'abbattimento delle accise per il periodo del primo semestre 2022.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo;

   al medesimo comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: credito d'imposta con le seguenti: Il beneficio;

   all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.869,53milioni;

   al medesimo articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 350 milioni
6.38. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione dell'eccezionale aumento dei prezzi del costo del carburante, per i mezzi di trasporto acqueo di merci nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento della medesima attività, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro per il 2022 ai fini dell'erogazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del carburante utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttivePag. 82 e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.27. Andreuzza, Fogliani, Bazzaro, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «a titolo sperimentale,» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono soppresse.
6.21. Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, come modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese di riferimento,».
6.19. Grippa, Iorio, Masi, Del Sesto, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Serritella, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1 lettera a), le parole: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre solare».
6.28. Furgiuele, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. all'articolo 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo le parole: «modalità di pagamento», è aggiunto il seguente periodo: «, nonché una clausola di adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, preveda l'adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. In mancanza di questa clausola di adeguamento, al contratto si applicano le conseguenze di cui al successivo comma 6.».
6.23. Donina, Furgiuele, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli,Pag. 83 Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a metano liquefatto aggiungere le seguenti: e compresso.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 30 milioni;

   al medesimo comma 5, primo periodo, dopo le parole: «gas naturale liquefatto» aggiungere le seguenti: e compresso;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 84,6, milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, per 79,6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, per i restanti 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.1. Morgoni, Morani.
*6.11. Moretto, Fregolent.
*6.30. Benamati.
*6.32. Cortelazzo, Mazzetti, Porchietto, Labriola, Torromino, Ferraioli, Sessa, Casino, Polidori, Valentini.
*6.35. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a metano liquefatto aggiungere le seguenti: e compresso;

  Conseguentemente,

   al medesimo comma 5, primo periodo, dopo le parole: gas naturale liquefatto aggiungere le seguenti: e compresso.
6.22. Di Muro, Rixi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le seguenti: è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
6.16. Raduzzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto, per gli acquisti effettuati nell'anno 2022 del carburate utilizzato per l'alimentazione delle navi, comprovati mediante le relative fatture d'acquisto quietanzate, un contributo, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli Pag. 84articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

  Conseguentemente:

   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Le disposizioni di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: e 5-bis;

   al medesimo comma 6, terzo periodo, dopo le parole: le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: e 5-bis e sostituire le parole: anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto con le seguenti: anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti;

   al comma 7 sostituire le parole: pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: pari a complessivi 129,6 milioni di euro per l'anno 2022.;

   alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del settore della navigazione marittima;

   all'articolo 42, comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.819,53 milioni;

   al medesimo articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.
6.41. Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anchePag. 85 ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 e agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.4. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.6. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
*6.26. Maccanti, Rixi, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.33. Giacomoni, Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.
*6.34. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
  6-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  6-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Pag. 86

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022 e agli oneri derivanti dai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater della presente disposizione pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
6.18. Vietina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota IVA sulla benzina, sulla benzina senza piombo, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto usati come carburante, è trimestralmente rideterminata in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della mobilità.
6.8. Fregolent, Moretto, Paita.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022 le accise sulla benzina, sulla benzina senza piombo, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto usati come carburante, sono trimestralmente rideterminate in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici.

   Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della mobilità.
6.9. Moretto, Fregolent, Paita.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.
6.36. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accisa sui carburanti per uso agricolo, prevista dal Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non è dovuta.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 479,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 79,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   alla rubrica, dopo le parole: dell'autotrasporto aggiungere le seguenti: e del settore agricolo;
*6.10. Gadda, Fregolent, Moretto.
*6.44. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Pag. 87

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere i settori dell'agricoltura e della pesca le aliquote delle accise di cui ai punti 3), per il solo settore della pesca, e 5) della tabella A annessa al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono proporzionalmente ridotte, limitatamente al gasolio, sino a concorrenza di un maggiore onere pari a 800 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente:

   all'articolo 42, comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.569,53 milioni;

   al medesimo articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 1.050 milioni.
**6.40. Sessa, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
**6.43. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Cortelazzo, Mazzetti, Torromino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo le parole: «modalità di pagamento», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché una clausola di adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, preveda l'adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. In mancanza di questa clausola di adeguamento, al contratto si applicano le conseguenze di cui al successivo comma 6.».
6.3. Gariglio, De Micheli, Casu, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.
6.31. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Casu, Cantini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 193, comma 14, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile».
6.42. Caon, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 Pag. 88ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    «1-bis) servizio noleggio con conducente».
6.37. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il contrasto dell'aumento del costo dei carburanti)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti energetici: benzina e benzina con piombo, gasolio usato come carburante; gas di petrolio liquefatti usati come carburante, gas naturale per autotrazione sono ridotte del venticinque per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni euro si provvede ai sensi dell'articolo 42 del presente decreto-legge.
6.082. Lupi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino allo stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2022, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

   a) benzina e benzina con piombo: euro 0,0 per mille litri;

   b) gasolio usato come carburante: euro 0.0 per mille litri.
6.015. Silvestroni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione «euro V» ed «euro VI».
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.025. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Dal 1° aprile 2022 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontarePag. 89 del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
6.032. Osnato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione delle accise sui carburanti).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 800 milioni di euro a decorrere dal 2022, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sul costo finale dei carburanti.
  3. Le accise sui carburanti sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6.040. Lucaselli, De Toma.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione delle accise sui carburanti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, per compensare gli effetti determinati dall'incremento dei prodotti energetici.
  2. Il Fondo di cui al precedente comma, con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 e fino al 31 dicembre 2023, è utilizzato al fine di ridurre le aliquote di imposta vigenti nel settore delle accise sul costo finale dei carburanti.
  3. Le accise sui carburanti sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al precedente comma.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di a decorrere dall'anno 2023. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6.058. Grippa, Francesco Silvestri, Iorio, Masi, Del Sesto, Terzoni, Barbuto, LucianoPag. 90 Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione «euro VI».
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.013. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.026. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
*6.077. Maccanti, Rixi, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.097. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*6.053. Masi, Grippa, Manzo, Ficara, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.
*6.090. Giacomoni, Cortelazzo, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Per la fornitura di carburante e di energia elettrica utilizzati per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le aziende affidatarie, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale.
**6.07. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**6.029. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
**6.045. Gagliardi.
**6.073. Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**6.085. Vallascas.
**6.094. Cortelazzo, Mazzetti, Polidori, Labriola, Torromino, Porchietto, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione)

  1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di container e supportare il rilancio dell'economiaPag. 91 e dell'export italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:

   a) abbiano sede legale nel territorio italiano;

   b) abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;

   c) presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta intensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.096. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione)

  1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di container e supportare il rilancio dell'economia e dell'export italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato «Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:

   a) abbiano sede legale nel territorio italiano;

   b) abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;

   c) presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta intensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.016. Lacarra.
*6.017. Mollicone.
*6.076. Rixi, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 92

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori misure in favore del trasporto locale alimentato da combustibili alternativi)

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale, in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, promuovendo al contempo la promozione dello sviluppo della concorrenza, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi strutturali e di investimento europei di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse dei Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione dei Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei fondi.
  3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
  4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.
6.02. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il contenimento dei prezzi dei carburanti)

  1. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi dei carburanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito, per i successivi sessanta giorni, un prezzo massimo per la vendita dei carburanti, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato, con cadenza bimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di riferimento, espresso Pag. 93in euro, indicato nel Documento di economia e finanza. Il decreto di cui al comma 2, da cui non derivano in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
  4. Per gli anni 2022 e 2023, sono assoggettati a regime di sorveglianza i prezzi dei carburanti commercializzati attraverso la rete di distribuzione carburanti ed i prezzi del metano e del GPL. Il regime di sorveglianza, relativo ad ogni fase di scambio, è attuato tramite un controllo ex post del comportamento degli operatori, i quali comunicano i loro listini ad un apposito comitato tecnico, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato tcnico verifica la coerenza generale dei singoli listini con le quotazioni internazionali dei prodotti più rappresentativi per il mercato italiano e predispone un rapporto trimestrale.
6.051. Serracchiani, Benamati, Pellicani, Braga, Bonomo, Buratti, D'Elia, Gavino Manca, Morassut, Morgoni, Nardi, Pezzopane, Rotta, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

  1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale liquefatto per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta nel limite complessivo pari a 200 milioni di euro, calcolato al 40 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.
  2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1° del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento delle accise sui tabacchi, da inalazione senza combustione di cui all'articolo 39-terdecies, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Nel caso in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle Pag. 94finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
  4. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «trentacinque» e «quaranta», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «settanta» e «ottanta».
6.059. Chiazzese.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori misure a sostegno delle imprese esercenti attività di autotrasporto)

  1. Al fine di calmierare il costo del carburante per i per i mezzi di trasporto impiegati, alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci per conto di terzi è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro, per ciascuno trimestre, quale ulteriore ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio commerciale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio commerciale per l'autotrasporto» con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di voucher di pari importo.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:

   a) nel limite di 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) nel limite 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) nel limite di 370 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.
6.069. Rixi, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Morrone, Raffaelli, Bubisutti, Panizzut, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori misure a sostegno dei mezzi di trasporto impiegati nelle attività di agricoltura e pesca)

  1. Al fine di calmierare il costo del carburante per le macchine agricole e per i mezzi di trasporto impiegati per la pesca, ai soggetti esercenti le medesime attività è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro per ciascuno trimestre, quale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituitoPag. 95 un fondo denominato «Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio per le attività di pesca e agricoltura» con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di voucher di pari importo.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:

   a) nel limite di 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) nel limite 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) nel limite di 370 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.
6.070. Rixi, Viviani, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nell'ambito privato.
  2. Il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW; la spesa massima ammissibile è calcolata in 2500 euro per infrastruttura di ricarica. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal contribuente, ovvero dalle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che forniscono e installano l'infrastruttura di ricarica, che lo anticipano al contribuente sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il restante 30 per cento delle risorse del Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i Pag. 96costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, la spesa massima ammissibile è calcolata in 10.000 euro per condominio.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 115 milioni di euro per il 2023 e 120 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6.0108. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione)

  1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di container e supportare il rilancio dell'economia e dell'export italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato «Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:

   a) abbiano sede legale nel territorio italiano;

   b) abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;

   c) presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta intensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.055. Terzoni, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione nel settore dell'autotrasporto e di incentivarne la sostenibilità di esercizio, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità e alimentazione alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed entro il limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2. Per le medesime finalità, alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per Pag. 97gli anni 2023 e 2024 e nella misura del 10 per cento per gli anni 2025 e 2026 del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutate in 25 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a 45 milioni di euro per l'anno 2025 e a 54 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6.088. Moretto, Fregolent.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione nel settore dell'autotrasporto e di incentivarne la sostenibilità di esercizio, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità e alimentazione alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed entro il limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2. Per le medesime finalità, alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli anni 2023 e 2024 e nella misura del 10 per cento per gli anni 2025 e 2026 del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un massimo di 25 milioni di euro, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a 45 milioni di euro per l'anno 2025 e a 54 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.0102. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione nel settore dell'autotrasporto e di incentivarne la sostenibilità di esercizio, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto Pag. 98delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità e alimentazione alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed entro il limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2. Per le medesime finalità, alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli anni 2023 e 2024 e nella misura del 10 per cento per gli anni 2025 e 2026 del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
6.083. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di biocarburanti in purezza nel settore del trasporto merci)

  1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione nel settore dell'autotrasporto e di incentivarne la sostenibilità di esercizio, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità e alimentazione alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed entro il limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo di acquisto di biocarburante in purezza (100 per cento), al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un massimo di 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.794,53 milioni;

   b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 275 milioni.
6.0101. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori interventi per l'autotrasporto)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di Pag. 99promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
6.043. De Micheli, Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per trasporto merci)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi mezzi con massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza Pag. 100alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.060. Masi, Grippa, Terzoni, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi per fronteggiare incremento prezzi dei carburanti)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese del settore indicato a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle Pag. 101condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
*6.0106. Moretto, Fregolent.
*6.099. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a sostegno del settore trasporto merci su strada con massa superiore ai 35 quintali)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
6.036. Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto sui prezzi dei carburanti)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti degli aumenti del prezzo dei carburanti nonché di ridurre l'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto su benzina e benzina con piombo, gasolio, gas di petrolio liquefatti usati come carburante, ovvero di gas naturale per autotrazione di origine petrolifera, per l'anno 2022, non concorrono nella formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto gli elementi di cui all'articolo 107 della direttiva 2006/112/CE.
  2. La presente disposizione si applica previa autorizzazione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, come misura di deroga ai sensi di quanto disposto dal Titolo XI della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,Pag. 102 del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
6.079. Bitonci, Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto sui prezzi dei carburanti)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo dei carburanti nonché di ridurre l'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, per l'anno 2022, la cessione di carburante per autotrazione effettuata presso gli impianti stradali di distribuzione in un comune il cui territorio sia compreso entro i 20 km dal confine italiano, sono da intendersi in regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
  2. La presente disposizione si applica previa autorizzazione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, come misura di deroga ai sensi di quanto disposto dal Titolo XI della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
6.080. Galli, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto rispetto ai carburanti per autotrazione l'imposta sul valore aggiunto si applica esclusivamente sul prezzo base del carburante, senza computare le somme rivenienti a titolo di accisa.
6.042. Lucaselli, De Toma.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, le disposizioni volte a rimodulare l'IVA applicata sui prezzi dei carburanti al fine di garantire invarianza di gettito rispetto alla data del 1° febbraio 2022.
6.041. Lucaselli, De Toma.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti, delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi e dello sviluppo della mobilità sostenibile a idrogeno)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di accelerare il “Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System”, di seguito ERTMS e il “Piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno”, elaborato dall'Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile, per garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale di classe “B” e l'attrezzaggio dei sottosistemi Pag. 103di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, nonché la riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti e la produzione dell'idrogeno e l'aumento della rete di alimentazione per favorire lo sviluppo della mobilità alternativa, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le stazioni di rifornimento ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale e la conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno del parco locomotori per il settore ferroviario.»;

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le risorse di cui al comma 1, sono destinate al finanziamento degli interventi della mobilità ad idrogeno, per la realizzazione di infrastrutture le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno.»;

   c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «L'erogazione del contributo di cui al presente articolo, s'intende riservata per il 50 per cento delle risorse complessive previste dal fondo di cui al comma 1, per le imprese che operano nel settore dell'idrogeno e celle a combustibile, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis. Il suddetto decreto definisce i criteri e le modalità di riparto ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis.»;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
6.03. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno)

  1. Al fine di incentivare nuove forme di mobilità sostenibile nel territorio nazionale, nel quadro delle misure di riduzione delle emissioni indicate dalla Commissione europea nel 2020 e promuovere lo sviluppo e la competitività delle fonti energetiche interne e rinnovabili dell'idrogeno, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, per lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto stradale e ferroviario.
  2. Le finalità di cui al precedente comma, sono destinate rispettivamente:

   a) alla realizzazione di infrastrutture ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile;

   b) al finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi all'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione delle tratte da Pag. 104diesel, all'idrogeno, finalizzati alla realizzazione di treni a celle a combustibile, nonché all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

  3. Per una fase pilota di sei anni, a partire dalla alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema, sia dalle spese per i servizi di rete quali: trasmissione, distribuzione e misura dell'energia, del sistema elettrico nazionale.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti.
  5. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.04. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore della mobilità ferroviaria ad idrogeno)

  1. Al fine di accelerare l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno pulito nei trasporti, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo denominato «Fondo innovazione treni ad idrogeno per il trasporto pubblico locale» finalizzato a sostenere le imprese del settore e le start-up, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2023, per la realizzazione di elettrotreni alimentati ad idrogeno, al fine di incrementare i livelli di sviluppo per una piattaforma integrata di servizi di mobilità, secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di conversione della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 300 milioni di euro si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro relativamente all'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.05. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi a favore delle imprese armatrici)

  1. In considerazione degli effetti economici negativi derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici ed al fine di salvaguardare il livello occupazionale della gente di mare, per l'anno Pag. 1052022 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 65 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29.
*6.033. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*6.081. Viviani, Manzato, Loss, Gastaldi, Golinelli, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*6.0103. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*6.024. Ciaburro, Foti, Bignami, Zucconi, Caretta, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».
  2. All'articolo 18 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 23,65 milioni di euro per il primo trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
**6.09. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**6.047. Gagliardi.
**6.075. Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**6.031. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto merci)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del predetto carburante consumato nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge Pag. 10624 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in euro 500 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6.039. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio, Paita.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto merci)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del predetto carburante consumato nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai Pag. 107relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.061. Traversi, Sut, Masi, Deiana.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto merci)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del predetto carburante consumato nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.
*6.011. De Micheli, Gariglio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Cantini, Pezzopane.
*6.049. Gagliardi.
*6.071. Rixi, Maccanti, Donina, Furgiuele, Tombolato, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Zanella, Zordan, Binelli, Bordonali, Covolo, Morrone, Raffaelli, Bubisutti,Pag. 108 Panizzut, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto.
*6.091. Mazzetti, Labriola, Torromino, Cortelazzo, Sessa, Ferraioli, Porchietto, Casino, Polidori, Valentini, Giacometto.
*6.019. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per maggiori oneri materie prime nel trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia elettrica utilizzati per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, anche ferroviario, sottoposti a obbligo di servizio pubblico, e di evitare l'insorgere delle condizioni che possono determinare pericoli per l'interruzione dei servizi, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione iniziale di 360 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 rispetto alla media dei costi sostenuti per l'acquisto dei carburanti e di energia elettrica per la trazione registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (EC) n. 1370/2007.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, valutati in complessivi 360 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.037. Moretto, Fregolent.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia elettrica utilizzati per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, anche ferroviario, sottoposti a obbligo di servizio pubblico, e di evitare l'insorgere delle condizioni che possono determinare pericoli per l'interruzione dei servizi, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione iniziale di 360 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 rispetto alla media dei costi sostenuti per l'acquisto dei carburanti e di energia elettrica per la trazione registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativaPag. 109 della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (EC) n. 1370/2007.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 360 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.06. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.072. Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.084. Vallascas.
*6.093. Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Porchietto, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*6.028. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
*6.044. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto persone pubblico non di linea nonché i natanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
**6.0100. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto, Spena.
**6.0107. Fregolent, Moretto.

Pag. 110

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
  2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorre dall'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.074. Valbusa, Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*6.095. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*6.086. Vallascas.
*6.046. Gagliardi.
*6.08. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.030. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ad imprese, artigiani e lavoratori autonomi, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, quali il servizio taxi, il servizio di noleggio con conducente e il trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburanti consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivitàPag. 111 produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.
**6.012. Gariglio, De Micheli, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Cantini, Pezzopane.
**6.020. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, a mezzo taxi, noleggio con conducente a mezzo autovetture e noleggio con conducente a mezzo autobus, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburante consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.Pag. 112
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
6.065. Fiorini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, a mezzo taxi, noleggio con conducente a mezzo autovetture e noleggio con conducente a mezzo autobus, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburante consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in euro 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6.038. Fregolent, Moretto, Marco Di Maio, Paita.

Pag. 113

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, a mezzo taxi, noleggio con conducente a mezzo autovetture e noleggio con conducente a mezzo autobus, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburante consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.062. Traversi, Sut, Masi, Deiana.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone).

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, a mezzo taxi, noleggio con conducente a mezzo autovetture e noleggio con conducente a mezzo autobus, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburante consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le Pag. 114relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.
*6.023. Butti, Foti, Bignami, Maschio, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.
*6.050. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro VI», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della Pag. 115base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**6.014. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**6.027. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
**6.078. Maccanti, Rixi, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**6.098. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**6.054. Masi, Grippa, Manzo, Ficara, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.
**6.089. Giacomoni, Cortelazzo, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli Pag. 11661 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.056. Masi, Grippa, Manzo, Ficara.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in favore del trasporto turistico con autobus)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio, alle imprese esercenti servizi di trasporto turistico di passeggeri mediante noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e alle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio impiegato dagli autobus di classe ambientale Euro V e VI nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioniPag. 117 previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
6.064. Andreuzza, Fiorini, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in favore del trasporto turistico con autobus)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio, alle imprese esercenti servizi di trasporto turistico di passeggeri mediante noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e alle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio impiegato dagli autobus di classe ambientale Euro V e VI nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, quantificabili in complessivi 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.01. Ruffino.
*6.018. Bonomo.
*6.034. Zucconi, De Toma, Caiata.
*6.048. Gagliardi.
*6.087. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
*6.092. Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Labriola, Porchietto, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasportiPag. 118 del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.
  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificabili in complessivi 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**6.063. Tateo, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**6.0105. Pentangelo, Sarro.
**6.021. Gemmato, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.
**6.010. Gariglio, Ubaldo Pagano, Casu, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.
  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione Pag. 119delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, quantificabili in complessivi 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.052. Scagliusi, Masi, Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Serritella, Traversi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi nel settore ferroviario)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 23,65 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
6.066. Fiorini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Agevolazione contributiva per le imprese di autotrasporto)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ai datori di lavoro delle imprese private operanti nel settore dell'autotrasporto merci per conto di terzi, che nell'ultimo esercizio abbiano dichiarato un utile non superiore a 99.000 euro, è riconosciuto per il terzo e per il quarto trimestre del 2022, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero dal versamento dei contributi pari al 60 per cento, e dell'80 per cento per le imprese che trasportano prodotti a bassa reddittività, dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il terzo e per il quarto trimestre del 2022 si provvede:

   a) nel limite di 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) nel limite di 170 milioni di euro, mediante compensazione tra contributi non versati e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.
6.068. Furgiuele, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 120

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.
  2. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022.
6.0104. Fassina, Timbro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di codice della strada)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 193, al comma 1, aggiungere il seguente capoverso: «Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.»;

   b) all'articolo 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo la lettera g-ter), è aggiunta la seguente:

   «g-quater) accertamento delle violazioni riguardanti i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature approvate od omologate. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.»;

    2) al comma 1-ter, al secondo periodo, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti: «g-bis), g-ter) e g-quater)»;

    3) dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

   «1-quater.1. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni di cui al comma 1-bis, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate.»;

    4) dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:

   «1-sexies. In deroga alle disposizioni dei commi 1-quater, 1-quater.1 e 1-quinquies, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere utilizzate anche per l'accertamento di altre violazioni, tra quelle indicate al comma 1-bis, per le quali i dispositivi non sono specificamente approvati od omologati, quando le violazioni, commesse con la medesima azione od omissione, possono essere accertate dalla semplice visione dell'immagine stessa.».
6.057. Alemanno.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per ridurre il consumo e le importazioni di carburanti per autotrazione)

  1. Nei soli giorni festivi è fatto divieto ai veicoli privati di circolare, ivi comprese le Pag. 121automobili in dotazione alle massime autorità dello Stato. Sono esclusi da tale divieto i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, le automobili in possesso di coloro che devono circolare per comprovati motivi di lavoro, quelle appartenenti al corpo diplomatico e i mezzi di trasporto pubblico, nonché i veicoli del soccorso sanitario, delle forze armate e di polizia, dei corpo dei vigili del fuoco, dei medici e dei veterinari, dei servizi postali, dei distributori di stampa quotidiana.
  2. Alle violazioni del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500.
6.0109. Lombardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

Art. 6-bis.
(Interventi in favore del trasporto via acqua)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, per le medesime finalità, si applicano anche al trasporto di merci e persone via acqua.
6.067. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: sportive dilettantistiche, aggiungere le seguenti: enti del Terzo settore iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nella gestione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche per solidarietà sociale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo le parole: delegata in materia di sport, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,;

   b) alla rubrica, dopo le parole: movimento sportivo aggiungere le seguenti: e del sistema degli enti del Terzo settore.
7.6. Gadda, Moretto, Fregolent.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai soggetti che gestiscono centri natatori ad uso pubblico.
7.10. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle associazioni e società sportive dilettantistiche fino a 3 milioni di fatturato annuo è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a compensazione dei maggiori costi sostenuti per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Incremento del Fondo unico con la seguente: Disposizioni.
7.5. Caiata, Zucconi, De Toma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a fronte di interventi di efficientamento energetico completati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021.
7.9. Zolezzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
7.1. Sapia, Vallascas, Vianello.

Pag. 122

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.
7.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.
7.3. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 65 milioni di euro.
7.4. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.809,53 milioni;

   b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 290 milioni.
7.11. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la sospensione dei termini di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata fino al 31 agosto 2022.
  3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 settembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in favore del movimento sportivo italiano.
7.7. Rossi, Lotti, Prestipino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi», sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso alle ulteriori risorse stanziate, nei limiti di spesa di cui al presente comma, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione delle stesse.
7.12. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, Pag. 123n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000 e non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in favore del movimento sportivo italiano.
7.8. Rossi, Lotti, Prestipino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Non debenza canoni concessori nei periodi di chiusura delle sale bingo)

  1. Al fine di sostenere i concessionari delle sale per il gioco del bingo nell'affrontare i crescenti costi energetici imposti dalle previsioni vigenti in materia di salubrità degli spazi e tutela dei consumatori, gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativi ai periodi di sospensione dell'attività di raccolta tra l'ottobre del 2020 ed il giugno del 2021 in ragione di provvedimenti conseguenti allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe non sono dovuti.
  2. La disposizione di cui al comma 1, di carattere interpretativo, non reca oneri finanziari in quanto trattasi di canoni non contabilizzati nello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio dello Stato 2022-2024, capitolo 2340.
7.04. Gavino Manca, Bonomo, Zardini, Soverini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le società sportive dilettantistiche».
  2. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di gioco del bingo)

  1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «periodo di sospensione dell'attività» sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, di carattere interpretativo, non recano oneri finanziari in quanto trattasi di canoni non Pag. 124dovuti e non contabilizzati nello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio dello Stato 2022-2024.
*7.05. Lupi.
*7.06. D'Attis, Torromino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di gioco del bingo)

  1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «periodo di sospensione dell'attività» sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.
**7.02. Foti, Butti, Rachele Silvestri.
**7.03. Topo.
**7.07. Cortelazzo, D'Attis.

ART. 8.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), dopo le parole: «costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti» sono inserite le seguenti: «anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici altamente innovativi, sistemi di accumulo ad essi abbinati e interventi di efficientamento energetico,».
8.21. Fraccaro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-septies», sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b):

   all'ultimo periodo, sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022;

   aggiungere in fine il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8.16. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-septies», sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.
8.4. Rachele Silvestri, Foti, Butti, De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse;

   b-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g-quater) è inserita la seguente:

   «g-quinquies) Fino al 30 giugno 2022 la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, alle condizioni di cui alla lettera c), al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».
*8.17. Raduzzi.
*8.30. Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Pag. 125

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «80 per cento.» sono inserite le seguenti: «Fino al 30 giugno 2022, sulle garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, è riconosciuta la percentuale di copertura del 90 per cento. A queste ultime operazioni, il soggetto richiedente, nel caso di garanzia diretta, applica un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento.».
**8.28. Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.
**8.23. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**8.24. Benamati.
**8.15. Moretto, Fregolent.
**8.14. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.
  1-ter. Le garanzie di cui al comma 1-bis sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.
  1-quater. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.
8.27. Lupi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni fiscali per le reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica, previste dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

  Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1-bis, determinati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 126Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.3. Sani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: «clienti finali domestici», con le seguenti: «clienti finali domestici e non domestici».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ulteriori misure.
8.33. Labriola, Polidori, Torromino, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le piccole e medie imprese sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
*8.6. Foti, Bignami, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*8.10. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*8.19. Gallinella, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*8.26. Golinelli, Viviani, Loss, Gastaldi, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*8.32. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse;

    2) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».
**8.13. Zucconi, De Toma, Caiata.
**8.20. Di Sarno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

   «11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costiPag. 127 derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.».
*8.5. Caretta, Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*8.9. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*8.18. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.
*8.25. Golinelli, Viviani, Loss, Gastaldi, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*8.31. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, può rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie dirette o controgarantendo banche nazionali ed estere, anche in favore del gestore del mercato elettrico nell'interesse degli operatori del mercato all'ingrosso di energia elettrica e gas.
8.29. Anna Lisa Baroni, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 708 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «apposita dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.».
*8.11. Avossa, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*8.12. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*8.22. L'Abbate, Martinciglio, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*8.7. Caretta, Ciaburro.
*8.8. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise)

  1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;

   d) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;

   e) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;

   f) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;

   g) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;

Pag. 128

   h) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri.

  2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le parole: «negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi», sono sostituite dalle seguenti: «nei motori fissi»;

   b) il punto 16-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è soppresso.

Art. 8-ter.
(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti,» sono soppresse.

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è applicata con un'aliquota pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029.».

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2030, nell'articolo 62 del Testo unico di cui al comma 1, il comma 5-bis è abrogato.

Art. 8-quater.
(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

  1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole: «legge 30 novembre 2001, n. 418», sono aggiunte le seguenti: «la cui riduzione è rideterminata al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029.».
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2030, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono abrogati.
  3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le parole: «, negli impianti centralizzati per usi industriali e», sono soppresse;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

    «15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 70 euro per chilogrammo»;

Pag. 129

   c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

    1. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 87 per chilogrammo;

    2. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 104 per chilogrammo;

    3. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 121 per chilogrammo;

    4. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 138 per chilogrammo;

    5. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 155 per chilogrammo;

    6. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 172 per chilogrammo;

   d) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il punto 15-bis è soppresso.

Art. 8-quinquies.
(Disposizioni in materia di rinnovo del parco veicoli circolante)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 1031 è sostituito con il seguente:

   «1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2030, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da euro 0 a euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

    1) 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro;

    2) 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

    3) 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

   Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

  CO2 g/km 0-30:

   Contributo (euro):

    18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1a fascia);

    15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2a fascia);

    13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3a fascia);

    12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1a fascia);

    10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2a fascia);

    9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3a fascia).

  CO2 g/km 31-60:

   Contributo (euro):

    8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1a fascia);

    7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2a fascia);

Pag. 130

    6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3a fascia);

    5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1a fascia);

    4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2a fascia);

    3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3a fascia)».

   b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:

   «1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma precedente in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.
   1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3a fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3a fascia».

   c) al comma 1033, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel dovranno essere di fabbrica.»;

   d) al comma 1037, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le stesse modalità, gli operatori del settore che vendono l'usato recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta.».

  2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esteso agli anni compresi tra il 2023 ed il 2030 con una dotazione pari a 966,9 milioni di euro per il 2023, 1.273,6 milioni di euro per il 2024, 1.582,5 milioni di euro per il 2025, 1.626,4 milioni di euro per il 2026, 1.920,2 milioni di euro per il 2027, 2.177,1 milioni di euro per il 2028, 2.444,5 milioni di euro per il 2029 e 2.712 milioni di euro per il 2030. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-bis e 1031-ter del presente articolo.
  3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, pari a 966,9 milioni di euro per il 2023, 1.273,6 milioni di euro per il 2024, 1.582,5 milioni di euro per il 2025, 1.626,4 milioni di euro per il 2026, 1.920,2 milioni di euro per il 2027, 2.177,1 milioni di euro per il 2028, 2.444,5 milioni di euro per il 2029 e 2.712 milioni di euro per il 2030.

Art. 8-sexies.
(Crediti d'imposta per investimenti in specifici settori)

  1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», alle imprese indicate al comma 2 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 o dal regolamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente, sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari e impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle condizioni riportate di seguito:

   a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

   b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

   c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea Pag. 131che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

   d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

  2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese operanti nei seguenti settori per investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai rispettivi processi produttivi:

   a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

   b) estrazione di idrocarburi;

   c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

   d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

   e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le disposizioni applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 2, lettere a) e b), 2 e 3, pari a euro 29,29 milioni per il 2023, euro 38,66 milioni per il 2024, euro 48,11 milioni per il 2025, euro 57,56 milioni per il 2026, euro 66,96 milioni per il 2027, euro 76,26 milioni per il 2028, euro 85,66 per il 2029 e 95,16 milioni euro per il 2030. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.
8.01. Vianello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in favore della regione Sardegna)

  1. Al fine di contribuire alla riduzione del maggiore impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia sui cittadini e sulle imprese residenti nella regione Sardegna, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con Pag. 132una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato per metà alle utenze domestiche e per metà alle imprese, secondo modalità e criteri definiti con un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, determinati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.021. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini, Mura, Frailis.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. In via eccezionale, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventisei settimane fruibili fino al 30 giugno 2022.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Il periodo di integrazione salariale di cui al comma 1 non rileva ai fini dei limiti di cui agli articoli 4, 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
8.04. Caiata, Zucconi, De Toma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese)

  1. Le imprese con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
  2. Il Governo, con apposito atto normativo, dà attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
8.05. Ciaburro, Caretta.

Pag. 133

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le famiglie)

  1. Le famiglie residenti in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31 dicembre 2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
  2. Il Governo, con apposito atto normativo, dà attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Le misure di cui al precedente comma si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
8.07. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione europea in tema di emissioni zero entro il 2050, a garanzia dei finanziamenti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia CER», con una dotazione, che costituisce limite di spesa, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.
  3. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata e tempestiva informazione in merito alle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
  4. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.013. D'Ippolito.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Accesso al Fondo di garanzia SACE delle CER)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle Pag. 134norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito disposizioni di cui ai commi precedenti.
8.014. Sut.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contributi per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento, dei nuovi obiettivi dell'Unione europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute, per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
  2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 possono accedere le pubbliche amministrazioni, le persone fisiche e le piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, e fino a 100.000 abitanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
  4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata e tempestiva informazione in merito alle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
  5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Ai relativi oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.015. D'Ippolito.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 500 milioni di euro e per Pag. 135la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  8. Agli oneri derivanti dalla misura si provvede mediante il trasferimento di una quota pari a 470 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e mediante il trasferimento di una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
8.016. Masi, Sut, Traversi, Deiana.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga moratoria PMI)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022» e le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.018. Martinciglio, Masi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto Pag. 136legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  2. Il decreto di cui al comma 1, è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza.
  3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
  4. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 2, ricorrano entro il 15 marzo 2022.
8.020. Martinciglio, Alemanno, Davide Crippa, Grippa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga del termine per l'aumento dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti)

  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.023. Lupi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui carburanti)

  1. I proventi derivanti dal gettito delle accise sui carburanti dovranno essere annualmente destinati fino al 31 dicembre 2030 per finanziarie incentivi destinati agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti di fonti rinnovabili ed alla sostituzione di caldaie alimentate a gas con impianti di riscaldamento basati sulla tecnologia della pompa di calore.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le condizioni e le modalità d'impiego delle risorse di cui al comma 1.
  3. Entro il 30 febbraio di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze informa le Camere dei risultati ottenuti dall'applicazione dei commi 1 e 2.
8.02. Vianello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia d'incentivi relativi agli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato Pag. 137(UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013»;

   b) al comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: «a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013»;

   c) al comma 16, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e, al 65 per cento, per le spese, sostenute dal 1 aprile 2022, relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di tecnologia a pompa di calore.”».
8.03. Vianello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.
  3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.
8.09. Moretto, Fregolent.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione agli imprenditori agricoli del piano di rateizzazione delle bollette relative al consumo di energia elettrica e gas naturale)

  1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «gas naturale», sono inserite le seguenti: «e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile».
8.010. Fregolent, Moretto.

Pag. 138

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di accise sull'acquisto di carburante e oli lubrificanti per la navigazione nelle acque interne)

  1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, limitatamente al trasporto delle merci,» sono soppresse.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.011. Moretto, Fregolent.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per il risparmio energetico)

  1. Per far fronte alla crescita dei costi dell'energia elettrica, è fatto obbligo agli enti locali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, di provvedere alla riduzione del 40 per cento dell'uso della pubblica illuminazione, nonché di vietare l'utilizzo di insegne, scritte pubblicitarie luminose e di vetrine illuminate dopo le ore 20. Sono esclusi da tale divieto gli esercizi aperti al pubblico autorizzati a svolgere la propria attività dopo le ore 20.
8.012. Lombardo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per favorire il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 tramite il prolungamento del lavoro agile)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di riduzione delle emissioni di CO2, il termine per la rimodulazione del lavoro agile, già fissato al 31 marzo 2022, è prorogato al 31 dicembre 2022, sia per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia per i dipendenti del settore privato.
8.017. Alaimo, Giarrizzo, Elisa Tripodi, Barzotti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di certificati bianchi)

  1. Ai fini di una uniforme ed estesa applicazione dei principi affermati nelle recenti sentenze emesse dal Consiglio di Stato nell'ambito dei numerosi procedimenti giurisdizionali promossi dai soggetti interessati nei confronti del GSE in tema di riconoscimento degli incentivi connessi ai progetti di efficienza energetica rendicontati con metodologia standardizzata, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, anche nell'ambito dell'esercizio della vigilanza e dell'attività di indirizzo prevista dal decreto ministeriale n. 458 del 10 novembre 2011 recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica», una apposita direttiva volta ad indirizzare il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., nel rispetto dei principi del clare loqui e della tipicità degli atti amministrativi, alla corretta applicazione dell'esercizio del potere di verifica e controllo di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in luogo del potere sostanziale di autotutela di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'individuazione delle fattispecie cui applicare i provvedimenti di ritiro dei provvedimenti di annullamento Pag. 139d'ufficio di cui all'articolo 21-novies emanati illegittimamente dal GSE sulla base di provvedimenti giurisdizionali e in applicazione della presente direttiva.
8.019. Sut.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
  2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.022. Fregolent, Moretto.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Fatti salvi l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

   a) impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente. Per opere su aree non nella disponibilità del proponente, ivi incluse le opere di connessione alla rete, si applica la procedura abilitativa semplificata, con deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, riguardo alla proprietà o disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse. Il proponente può optare per la PAS per l'intero intervento;

   b) impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, con la medesima deroga di cui alla lettera a).

   c) impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

   2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a).
   2-quater. Le opere per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ivi inclusi i sistemi di accumulo, che acquisiscono il titolo autorizzativo ai sensi del comma 2-bis, sono di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti.
   2-quinquies. Ai fini di quanto disposto ai commi da 2-bis a 2-quater, la potenza richiamata al comma 2-bis, lettere a), b) e c), è riferita allo stato conseguente all'intervento.».

  01-bis. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come introdotte dal comma 1-bis, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  01-ter. All'Articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è aggiunta la lettera f) come di seguito: «l'accesso agli incentivi Pag. 140non può essere precluso a impianti in area classificate come idonee ai sensi dell'articolo 20, ivi incluse le aree classificate idonee dal comma 8»;
  01-quater. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021: nella lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28» sono aggiunte le seguenti: «nonché, per il solo solare fotovoltaico, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata, o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui all'articolo 20 comma 8 lettera d1, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico.».
  01-quinquies. Al medesimo articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

   «d) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra;

   d-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere e impianti fotovoltaici in esercizio;

   d-ter) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

   d-quater) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocata a una distanza non superiore a 300 metri dalle stesse, previo parere favorevole del gestore delle medesime infrastrutture acquisito dal proponente l'impianto;

   d-quinquies) i siti degli impianti eolici, come definiti all'articolo 6, comma 3-bis;

   d-sexies) anche ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura 2, componente 2, investimento 1.2 (promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), le aree classificate agricole che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i comuni individuano, come di trascurabile interesse per l'agricoltura e la pastorizia, dandone comunicazione alla regione e al Ministero della transizione ecologica;

   d-septies) senza necessità di variazione della destinazione urbanistica, le aree ricadenti nelle zone territoriali omogenee c) e d) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della disciplina della predetta classificazione, risultano inutilizzate e per le quali non siano presentate richieste di approvazione di piani attuativi o interventi edilizi entro il 31 dicembre 2022, fermo restando che i comuni possono stabilire un limite massimo di utilizzo delle aree industriali per impianti a fonte rinnovabile pari al 35 per cento delle stesse.».
9.73. Masi, Sut, Chiazzese.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Ai fini di cui al comma 3, e allo scopo di limitare l'utilizzo delle aree agricole, gli impianti solari fotovoltaici devono essere prioritariamente installati su aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali, aree dichiarate come siti di interesse nazionale, purché siano stati autorizzati ai sensi del comma 2, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio, nel rispetto delle norme regionaliPag. 141 vigenti, autorizzati ai sensi del comma 2».
9.81. Benedetti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01) all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, a livello nazionale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica la cui proposizione comporta l'automatica sospensione dei termini di inizio e fine lavori sino all'emissione della relativa autorizzazione unica dell'intervento di modifica sostanziale. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione Pag. 142non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini.»;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   1) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;

   2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.»;

   c) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

   «3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

   1) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

   2) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

    a) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

    b) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

    c) d2: diametro nuovi rotori;

    d) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

    e) Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il prodotto tra all'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ed il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d2 e dell'aerogeneratore esistente d1: h2=h1*(d2/d1)».
*9.14. Muroni.
*9.47. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*9.60. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.77. Masi, Sut, Chiazzese.
*9.96. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.122. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto il seguente capoverso: «Nel caso in cui la modifica non sostanziale determini un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area già occupata, queste ultime sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all'intervento non sostanziale di cui all'articolo 6-bis».
**9.117. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Pag. 143

**9.64. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**9.70. Sut.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono aggiunte le seguenti: «e, in deroga alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici, delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica dei predetti impianti».
9.21. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «si applicano le disposizioni di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale»;

   b) all'articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente:

   i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6 comma 9-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

   gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

   i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto»;.
9.42. Fregolent, Moretto.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 6, comma 9-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,».
  02. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «le modifiche di progetti autorizzati che,» sono aggiunte le seguenti: «senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, anche se consistente nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»;

Pag. 144

   b) al comma 1, lettera a) la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «20»;

   c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento»;

   d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, che non comportano variazioni in aumento dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati»;.
9.59. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

   «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti.».
9.99. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

   «9-ter. Qualora per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ovvero per l'autorizzazionePag. 145 di varianti di impianti per la produzione di energia elettrica è ammesso l'utilizzo della procedura abilitativa semplificata di cui al presente articolo, non si procede alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
9.28. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 novembre 2011 n. 28, dopo le parole: «localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché», sono aggiunte le seguenti: «in area agricola su idonee strutture serricole o».
9.114. D'Attis, Nevi, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Spena.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'utilizzazione di potenza sino a 1 MW all'ora dell'impianto eolico costituito da una sola pala, anche se l'autorizzazione preveda una potenza inferiore».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: per l'installazione inserire le seguenti e lo sfruttamento.
9.38. Moretto, Fregolent.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6 comma 9-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» sono inserite le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,».
*9.15. Muroni.
*9.75. Masi, Sut, Chiazzese.
*9.44. Fregolent, Moretto.
*9.102. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «e l'articolo 7-bis,» le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 6».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, capoverso comma 5, aggiungere i seguenti:

   5-bis. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici di potenza fino a 60 kW o 1 MW se previsto dalla normativa regionale, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche prevedano l'ubicazione di uno o più aerogeneratori nello stesso sito di ubicazione degli aerogeneratori esistenti e non comportano un'altezza dell'aerogeneratore superiore 100 metri dall'estremità delle pale rispetto al suolo (cosiddetto tip), sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi che precedono riguardi aerogeneratori ubicati a distanza inferiore a 6 volte il proprio diametro rispetto a progetti di impianti eolici in corso di autorizzazione o impianti eolici già realizzati di potenza maggiore a 1 MW, l'accesso alle procedure autorizzative semplificate di cui al presente comma è subordinato alla risoluzione dell'interferenza mediante consenso del titolare del progetto di impianto o dell'impianto interferito. La realizzazionePag. 146 di tali interventi non è sottoposta a valutazioni ambientali e paesaggistiche e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità nonché dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   5-ter. Il titolo abilitativo ed edilizio di cui al comma che precede è valido anche per la dismissione dell'impianto esistente, fermi gli obblighi relativi alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla dismissione ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
   5-quater. Al fine di promuovere l'efficientamento del parco impiantistico nazionale aumentandone la produzione e, del pari, di utilizzare in modo efficiente il suolo già occupato da impianti esistenti, gli interventi di cui ai commi 6 e 7 che precedono possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. Gli impianti risultanti dalla modifica ai sensi dei commi 6 e 7 che precedono, che riguardino o meno impianti in corso di incentivazione, saranno considerati nuovi impianti ai fini dell'accesso all'incentivo con conseguente cessazione dell'eventuale beneficio a favore degli impianti dismessi. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.
**9.58. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**9.113. D'Attis, Torromino.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «le modifiche di progetti autorizzati che,» sono aggiunte le seguenti: «senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, anche se consistente nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»;

   b) al comma 1, lettera a) la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «20»;

   c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento»;

   d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, che non comportano variazioni in aumento dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati».
*9.11. Muroni.
*9.43. Moretto, Fregolent.
*9.71. Sut, Masi, Chiazzese.
*9.101. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*9.119. Cortelazzo, Torromino, Porchietto, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: l'installazione, inserire le seguenti: a prescindere dalla potenza.

  Conseguentemente:

   a) dopo le parole: nonché nelle relative pertinenze, inserire le seguenti: e aree nella disponibilità del proponente,;

   b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I proponenti hanno facoltà di richiedere al Ministero della cultura se gli interventi proposti ricadano in aree o immobili Pag. 147di cui all'articolo 136 comma 1 lettere b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio, come individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 o a cui si applichino gli articoli 21 e 157 del Codice. In tale caso il Ministero della cultura risponde entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti sui quali sia operata la rimozione dell'amianto, ferme restando le comunicazioni alle autorità sanitarie competenti in relazione allo smaltimento dell'amianto.
9.65. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: di impianti solari fotovoltaici, inserire le seguenti: con elettrolizzatori, stoccaggio di idrogeno e fuel cell.
9.104. Lupi.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: termici sugli edifici, aggiungere le seguenti: e nelle aree industriali, semplificando sia i processi di installazione, sia di accesso al credito con misure di garanzia tali da facilitare l'accesso dell'azienda al finanziamento.
9.121. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: delle opere con le seguenti: di tutte le opere;.

  Conseguentemente:

   a) dopo la parola: pertinenze, inserire le seguenti: compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano nell'ambito delle manutenzioni ordinarie anche gli interventi di rifacimento parziale o totale delle coperture di tutti gli immobili di qualunque categoria e tipo, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento di coperture in amianto, abbinate all'installazione di impianti fotovoltaici e termici, non necessitando tali interventi di alcuna ulteriore autorizzazione di qualsiasi tipo fatta eccezione per quegli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.
9.129. Pastorino, Timbro.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: nonché nelle relative pertinenze inserire le seguenti: compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari,.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Rientrano nell'ambito delle manutenzioni ordinarie anche gli interventi di rifacimento parziale o totale delle coperture di tutti gli immobili di qualunque categoria e tipo, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento di coperture in amianto, abbinate all'installazione di impianti fotovoltaici e termici, non necessitando tali interventi di alcuna ulteriore autorizzazione di qualsiasi tipo fatta eccezione per quegli immobili di cui all'articolo 136 comma 1 lettere b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.
9.118. Cattaneo, Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: nonché nelle relative pertinenze, aggiungere le seguenti: nonché su strutture, Pag. 148manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici.
9.111. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: nonché delle relative pertinenze aggiungere le seguenti: o anche in assenza di preesistenti strutture e manufatti fuori terra.
*9.110. Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Labriola, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*9.36. Zucconi, De Toma, Caiata.
*9.50. Gagliardi.
*9.53. Scanu.
*9.105. Ruffino, Angiola.
*9.107. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
*9.20. Bonomo.
*9.3. Ruffino.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo del presente comma si applica anche agli impianti solari fotovoltaici e termici che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente nei casi in cui i panelli sono integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, nonché di colore e forma compatibili a quelli della copertura.
9.100. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Bisa, Racchella, Picchi, Manzato.

  Al comma 1, sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).
*9.35. Zucconi, De Toma, Caiata.
*9.49. Gagliardi.
*9.52. Scanu.
*9.106. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).
**9.2. Ruffino.
**9.109. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Polidori, Porchietto, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: lettere b) e c), inserire le seguenti: limitatamente ai centri storici ed agli immobili con vincolo di valore estetico e tradizionale.
9.108. Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Labriola, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sopprimere le parole: , individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice,.
*9.4. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.
*9.126. Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: fermo restando aggiungere le seguenti: la conformità alla normativa urbanistica e antisismica e.
**9.5. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.
**9.127. Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.

Pag. 149

  Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; decorsi inutilmente i termini per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque all'autorizzazione della domanda.
9.22. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere in fine i seguenti periodi: Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.
9.92. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere in fine i seguenti periodi: Qualora le condizioni dei luoghi tutelati siano mutate e non sussistano più per l'area in cui è posto l'edificio oggetto dell'intervento, il tecnico che istruisce la pratica potrà inviare una autodichiarazione alle autorità competenti chiedendo la deroga per l'intervento specifico. Gli uffici competenti sono obbligati a rispondere con contro osservazioni dettagliatamente nel merito entro trenta giorni trascorsi i quali si applica il silenzio assenso per la deroga ai vincoli esclusivamente sull'edificio oggetto dell'intervento.
9.19. Mollicone.

  Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora contrastanti.
*9.23. Foti, Butti, Rachele Silvestri.
*9.51. Gagliardi.
*9.54. Scanu.
*9.57. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*9.68. Terzoni, Sut.
*9.98. Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.103. Lupi.
*9.112. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Casino, Sessa, Valentini, Ferraioli.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga al comma 5, i soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini del contenimento delle spese per le proprie attività di utilità sociale, possono realizzare impianti solari fotovoltaici e termici che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati con sistemi integrati, non emergenti ma «annegati» nel manto della copertura, di colore simile alla copertura medesima e di finitura non abbagliante.
9.93. Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Pag. 150

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per i quali sia stato avviato il procedimento per il conseguimento del provvedimento di verifica di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale o di procedimento unico ambientale o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio nonché delle relative opere necessarie alla connessione alla rete elettrica nazionale o il procedimento di concessione di derivazione d'acqua o più dei predetti procedimenti per i quali siano già decorsi i termini di cui alla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la conclusione del relativo procedimento, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni, sono da considerarsi conclusi positivamente in deroga al comma 2-quater dell'articolo 20 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e, pertanto, i relativi provvedimenti sono assentiti. I provvedimenti autorizzativi e concessori ottenuti a causa del mancato rispetto dei termini hanno durata di anni 30 ed in mancanza di rinnovo da parte delle amministrazioni competenti gli impianti realizzati in forza delle medesime devono essere rimossi dopo 30 anni.
  1-ter. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

   «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti».

  1-quater. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto ministeriale da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali, aggiorna il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017.
  1-quinquies. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-bis deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022.
  1-sexies. Al fine di conseguire i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle Pag. 151isole di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 è aggiunta Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio.
9.130. Pastorino, Timbro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto ministeriale da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali, aggiorna il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017.
  1-ter. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma 2 deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica entro il 31 dicembre 2022 e agli enti locali competenti.
  1-quater. Al fine di conseguire i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 è aggiunta Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio.
*9.79. Terzoni, Sut.
*9.128. Pella, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*9.56. Gagliardi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. È consentito l'accesso alle risorse di cui al Fondo per l'efficientamento energetico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014 per gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete pubblica istallati su edifici pubblici o privati, qualora gli stessi coprano almeno il 150 per cento dei consumi. L'intervento di realizzazione degli impianti è finanziato nella misura del 100 per cento qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, esclusivamente nel caso in cui il titolare dell'impianto ceda a titolo gratuito alle entrate del bilancio dello stato, gli eventuali ricavi percepiti al netto dei consumi nei primi cinque anni a decorrere dalla messa in esercizio dell'impianto. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili. I proventi di cui al presente comma sono destinati ad un fondo costituito presso il Ministero della transizione ecologica finalizzato al finanziamento di interventi per la realizzazione degli impianti ad energia rinnovabile da installarsi in spazi pubblici senza consumo di suolo. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento di gestione del fondo.
9.80. Penna, Maraia.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Pag. 152presente decreto-legge i progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per i quali sia stato avviato il procedimento per il conseguimento del provvedimento di verifica di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale o di procedimento unico ambientale o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio nonché delle relative opere necessarie alla connessione alla rete elettrica nazionale o il procedimento di concessione di derivazione d'acqua o più dei predetti procedimenti per i quali siano già decorsi i termini di cui alla legge n. 108 del 29 luglio 2021 per la conclusione del relativo procedimento, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni, sono da considerarsi conclusi positivamente in deroga al comma 2-quater dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo e, pertanto, i relativi provvedimenti sono assentiti. I provvedimenti autorizzativi e concessori ottenuti a causa del mancato rispetto dei termini hanno durata di anni 30 ed in mancanza di rinnovo da parte delle amministrazioni competenti gli impianti realizzati in forza delle medesime devono essere rimossi dopo 30 anni.
*9.115. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*9.116. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis: Per le spese documentate, sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 153.600 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9.69. Amitrano, Parentela.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9.83. Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Siragusa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per far fronte all'emergenza energetica, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1 MW ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate al di fuori dei centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture possono essere realizzati con le modalità di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9.39. Moretto, Fregolent.

Pag. 153

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 4:

    1) alla lettera b), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti «in ciascun anno solare»;

    2) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   «e-bis) gli impianti di cui al precedente comma a) non sono sottoposti all'obbligo di denunzia di officina elettrica all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli;

   e-ter) nel caso di gruppi di autoconsumo collettivo è consentita lo schema d'autoconsumo fisico con un solo POD di scambio con la rete di energia elettrica»;

   b) al comma 5, la lettera a) è soppressa.
9.45. Moretto, Fregolent.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al punto A.6 dell'allegato A sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici»;

   b) al punto B.8 dell'allegato B, primo capoverso, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», è aggiunto il seguente periodo: «e non rientranti tra le fattispecie di cui al punto A.6 dell'allegato A»;

   c) l'ultimo capoverso del medesimo punto B.8 è soppresso.
9.24. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

   «2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico non eserciti in combinato con impianti di produzione di energia elettrica, ossia in modalità stand alone, indipendentemente dalla loro ubicazione e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.».
*9.10. Muroni.
*9.37. Fregolent, Moretto.
*9.78. Sut, Masi, Chiazzese.
*9.97. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.48. Benamati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

   «2-sexies. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali».
9.30. Zucconi, De Toma, Caiata.

Pag. 154

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C) dalle esclusioni dalla procedura semplificata.
*9.8. Muroni.
*9.61. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.74. Chiazzese, Masi, Sut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.
**9.7. Vianello.
**9.34. Zucconi, Silvestroni, De Toma, Caiata.
**9.88. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Resta inteso che l'autorità competente può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti solo relativamente a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'autorità stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni e che siano direttamente riferibili all'ambito ed alle competenze della valutazione ambientale».
9.32. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:

   «2-sexies. Resta inteso che ai fini della realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro 5 anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».
9.31. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera b) del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: «autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, secondo le disposizioni di cui al comma 2-ter».
*9.29. Zucconi, De Toma, Caiata.
*9.84. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Pag. 155

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli interventi e le opere di cui alle voci B.8 nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, a condizione che il progetto risulti conforme alle specifiche prescrizioni di tutela e fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del Codice.».
9.66. Barbuto, Grippa, Deiana.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere connesse ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli interventi di adeguamento stradale e di installazione di cavi interrati.».
*9.41. Moretto, Fregolent.
*9.124. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*9.90. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2021, n. 108, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «e di valutazione ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
**9.89. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**9.40. Moretto, Fregolent.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.» sono aggiunte le seguenti: «Resta ferma la facoltà del proponente di optare per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale presso le regioni o le province autonome».
9.125. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.» sono aggiunte le seguenti: «Resta ferma la facoltà del proponente di optare per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale presso le regioni o le province autonome».
9.91. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW» sono aggiuntePag. 156 le seguenti: «, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,».
9.1. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti alimentati da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente su aree periferiche, aree urbanistiche compromesse e aree industriali. Non è, in ogni caso, consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree agricole.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
9.18. Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24 comma 1 lettera c), quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «autorità competente» sono aggiunte le seguenti: «qualora motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico».
9.25. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24 comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «Entro» sono aggiunte le seguenti: «e non oltre» e le parole: «sono acquisiti» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere inviati».
9.26. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 è soppresso.
9.55. Scanu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'ultimo periodo, dopo le parole: «procedimento unico» sono inserite le seguenti: «comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto».
9.95. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il comma 7-bis è soppresso.
9.27. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9-bis, lettera e), la parola: «installati», è sostituita dalle seguenti: «installate pompe di calore a gas o»;

   b) al comma 9-ter, punto iii), dopo la parola: «installare» sono aggiunte le seguenti: «pompe di calore a gas o» e, al medesimo punto iii), le parole: «e pompe di calore il cui rendimento sia» sono sostituite dalle seguenti: «e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento».
9.67. Terzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di agevolare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, il termine di cui all'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 157legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
9.62. Pezzopane, Nardi, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di agevolare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2022».

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 6,55 milioni di euro per l'anno 2023, 173 milioni per il 2024, 161 milioni per il 2025, 151 milioni di euro per il 2026, 151 milioni per il 2027, 3 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni e proroga benefici per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.
9.16. Morassut, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
9.120. Timbro, Bersani, Fornaro, Stumpo.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di agevolare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
  2. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.17. Morassut, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
9.131. Bellachioma, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse.
*9.03. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.
*9.82. Masi, Lucchini, Benamati, Cortelazzo, Moretto, Gagliardi, Bersani, Plangger, Terzoni, Binelli, Pellicani, Torromino, Fregolent, Scanu, Timbro.

Pag. 158

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità del presente articolo, in tutte le zone A come individuate nel comma 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, comprese quelle assimilabili ovvero individuate dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici sui tetti degli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata».
9.132. Nardi, Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.
9.133. Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi in favore degli automobilisti)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti dovuti alla guerra in atto tra la Russia e L'Ucraina, ai prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, identificati ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come carburante per motori non si applicano le relative accise dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
9.01. Menga, Sodano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi in favore degli automobilisti)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti dovuti alla guerra in atto tra la Russia e L'Ucraina, ai prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, identificati ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come carburante per motori non si applicano le relative accise dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
9.02. Sodano.

Pag. 159

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:

   «b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

   b-quater) la detrazione di cui alla lettera b-ter) è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo»;

   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere b-ter) e b-quater), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
9.04. Aprile.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per immobili vincolati direttamente)

  1. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimenti autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
9.05. Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

  1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
  3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto Pag. 160ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.
  5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.
  6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.
  7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
  9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
  10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
  11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.
9.06. Muroni.

Pag. 161

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ammodernamento delle reti elettriche di distribuzione e di trasmissione)

  1. In attesa dell'aggiornamento del Piano nazionale sull'energia ed il clima (PNIEC), per favorire la transizione dal consumo di gas all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e favorire l'elettrificazione dei consumi finali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, predispone un Piano straordinario per accelerare gli interventi di ammodernamento delle reti elettriche di distribuzione e di trasmissione e per rafforzare le reti dorsali di collegamento.
  2. Le azioni previste nel Piano che coinvolgono una strategia europea comune sono sottoposte alla Commissione europea ai fini di un aggiornamento della Comunicazione COM(2022)108 final dell'8 marzo 2022.
  3. Il Piano contempla misure di semplificazione per l'autorizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale delle fonti di energia rinnovabili ovunque installate, per le varianti e le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, per la sostituzione delle linee aeree con trasmissione tramite cavo interrato e per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid).
  4. Al fine di favorire investimenti addizionali da parte degli operatori, il Piano può prevedere anche aste competitive e incentivi di natura fiscale a favore degli investimenti addizionali degli operatori, previamente notificati alla Commissione europea.
9.07. Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dall'articolo 14 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono ridotti della metà tutti i termini dei procedimenti già avviati.
*9.010. Zucconi, De Toma, Caiata.
*9.023. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un Pag. 162fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nell'ambito privato.
  2. Il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW; la spesa massima ammissibile è calcolata in 2.500 euro per infrastruttura di ricarica. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal contribuente, ovvero dalle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che forniscono e installano l'infrastruttura di ricarica, che lo anticipano al contribuente sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il restante 30 per cento delle risorse del Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, la spesa massima ammissibile è calcolata in 10.000 euro per condominio.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 115 milioni di euro per il 2023 e 120 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9.011. Zucconi, De Toma, Silvestroni, Caiata.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive)

  1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Ai fini dell'ottenimento del beneficio gli impianti devono essere installati da aziende certificate, con almeno due bilanci depositati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista per regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizionePag. 163 del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
  6. Ai fini dell'assegnazione delle risorse le imprese devono presentare apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica. La richiesta deve riportare la data di ottenimento del titolo autorizzativo, la potenza dell'impianto e il risparmio energetico conseguito con riferimento alla dimensione dell'azienda richiedente. Le domande sono registrate in base all'ordine cronologico di presentazione.
9.012. Lucaselli, De Toma, Foti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

  1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, all'articolo 13, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.».
9.013. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo rotativo per le comunità energetiche nei Comuni con più di cinquemila abitanti)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, regioni allo scopo Pag. 164di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
9.014. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni della disciplina per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 20 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, ivi compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad eccezione dei bacini d'acqua che ricadono nelle aree di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle le aree incluse nella Rete Natura 2000.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per l'inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e il corretto posizionamento dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.
9.020. Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano alle società cooperative e agli enti senza scopo di lucro, che destinano in modo prevalente i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta alla riduzione dei costi energetici dei propri soci.».
9.021. Benedetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

  1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.
  2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di Pag. 165incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

   1) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

   2) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

   3) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

  3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.
*9.027. Golinelli, Patassini, Lucchini.
*9.028. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*9.030. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivi ai sistemi di accumulo negli impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) relativi all'installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici, nel caso in cui tale installazione sia contestuale ovvero successiva a quella dell'impianto fotovoltaico stesso, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico. L'installazione successiva del sistema di accumulo dà diritto alla detrazione anche nel caso in cui l'impianto fotovoltaico benefici delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012».

  2. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2024, relative agli interventi di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare. Il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e Pag. 166creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
9.029. Ruffino, Angiola.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la messa in sicurezza e il potenziamento della produzione energetica da fonte idroelettrica)

  1. Al fine di rafforzare la sicurezza energetica nazionale, di incrementare la produzione da fonte idroelettrica e tenuto conto dall'archiviazione della procedura d'infrazione dell'Unione europea n. 2011/2026, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche hanno titolo a richiedere alle amministrazioni concedenti la rideterminazione in aumento della durata della concessione, anche se scaduta, subordinata alle seguenti condizioni:

   a) impegno all'adozione di un piano di investimenti concernente interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, ottimizzando la funzionalità degli organi di servizio e di manovra, tali da realizzare un significativo incremento della produttività e dell'efficienza dell'infrastruttura;

   b) impegno a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a contrastare l'interrimento e a consentire l'ampliamento dei volumi di invaso, anche connessi a interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza idrogeologica, o volti a contrastare la carenza di risorsa idrica in periodi siccitosi;

   c) disponibilità a sottoscrivere per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a. contratti di lunga durata (PPA) di cessione di una quota dell'energia prodotta netta sino al 25 per cento, sulla base di un prezzo definito secondo criteri di equa remunerazione, a clienti finali ad alta intensità energetica, ovvero ad altri utenti identificati come eligibili da apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prioritariamente nelle regioni ove sussistono gli impianti idroelettrici interessati o nelle regioni limitrofe;

   d) definizione, in accordo con l'amministrazione concedente, di condizioni di esercizio della derivazione tali da assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge e in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica e dalla normativa ambientale vigente, coerentemente con l'obiettivo di ottimizzare il rendimento energetico;

   e) impegno al mantenimento e possibile incremento della base occupazionale.

  2. La rideterminazione in aumento della durata della concessione, comunque non inferiore a 20 anni a fronte di un incrementoPag. 167 della generazione elettrica potenziale pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media dei 5 anni precedenti, è proporzionata all'entità degli investimenti previsti ai sensi del comma 1 del presente articolo, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leegge di conversione del presente decreto.
  3. Entro sei mesi dalla richiesta di rideterminazione di cui al comma 1, esperite ove occorra le indagini tecniche, geologiche e ambientali necessarie, il concessionario presenta, a pena di decadenza dal diritto:

   a) un programma di investimenti, in cui illustra quali modifiche intenda eventualmente apportare allo schema e alle principali caratteristiche dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione e quali migliorie dell'impianto stesso, in termini ambientali e/o paesaggistici e/o di aumento dell'energia producibile o della potenza installata, si ottengano con l'esecuzione di quanto proposto;

   b) un progetto di massima, a scopo autorizzativo, che descrive con adeguato livello di dettaglio le opere da realizzare ex-novo e le innovazioni e migliorie da apportare alle opere e agli invasi esistenti, nell'ambito del programma di investimenti di cui al punto a). L'autorizzazione non è necessaria per quanto attiene alla sostituzione di macchinari, impianti o apparati elettromeccanici esistenti;

   c) il piano industriale ed economico/finanziario, in cui illustra il costo delle opere da realizzare o modificare, la producibilità media attesa dall'impianto ad esito del programma di investimenti, ed attesta la sostenibilità economica del programma di potenziamento.

  4. Le attività di ammodernamento e miglioria degli impianti strumentali all'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche sono considerate di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  5. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) sono previste misure a sostegno della sistemazione, dell'ampliamento e della trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, nonché dell'efficientamento dei sistemi di generazione elettrica, ivi compresi i sistemi di pompaggio mediante l'utilizzo dell'energia eccedente prodotta da altre fonti rinnovabili, promuovendone l'utilizzo energetico compatibilmente con gli altri usi e gli ecosistemi, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica;».

  6. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti le misure a tutela della sicurezza energetica nazionale, nonché i criteri equi , trasparenti e omogenei, cui le regioni sono tenute ad attenersi in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Fino alla data dell'emanazione del decreto di cui al presente comma sono sospese le procedure di messa a gara delle concessioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  7. A fronte di situazioni di conclamata emergenza, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, con proprio provvedimento, su proposta motivata del Ministro della transizione ecologica, che l'energia Pag. 168prodotta da impianti idroelettrici in regime di concessione sia immessa al consumo esclusivamente a clienti finali residenti sul territorio nazionale o può vietarne talune tipologie di utilizzo.
9.032. Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Giacometto, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in materia di meccanismo dello scambio sul posto)

  1. All'articolo 27, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo le parole: «Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni», le parole: «con popolazione fino a 20.000 residenti» sono soppresse.
9.033. Pella, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Mazzetti, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributi ai comuni ospitanti parchi eolici per la costituzione delle comunità rurali)

  1. A decorrere dal 30 giugno 2022, le società titolari di parchi eolici, anche in fase di realizzazione, versano ai comuni territorialmente interessati dalla localizzazione degli impianti un contributo in energia pari al 20 per cento di quella prodotta finalizzata alla costituzione delle comunità energetiche rurali.
9.018. Maraia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure strutturali per la riduzione dei consumi di energia elettrica e per la riduzione dell'inquinamento luminoso)

  1. Sono fissati i seguenti obiettivi di consumo totale e/o pro-capite annuo per l'illuminazione esterna pubblica e privata, da raggiungere in ogni comune tenendo come dato di partenza quello del consumo rilevato nel 2019:

   a) entro il 31 dicembre 2023 un consumo inferiore al 70 per cento o, in alternativa, inferiore al valore di 70 kWh pro-capite;

   b) entro il 31 dicembre 2025 un consumo inferiore al 50 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 50 kWh pro-capite;

   c) entro il 31 dicembre 2027 un consumo inferiore al 40 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 40 kWh pro-capite;

   d) entro il 31 dicembre 2029 un consumo inferiore al 30 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 30 kWh pro-capite;

   e) entro il 31 dicembre 2031 un consumo inferiore al 20 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 20 kWh pro-capite;

   f) entro il 31 dicembre 2033 un consumo inferiore al valore di 20 kWh pro-capite;

   g) entro il 31 dicembre 2027 il flusso luminoso deve essere inferiore a 1000 lumen pro-capite, e il prodotto del flusso per il numero di ore di accensione a quel flusso deve essere inferiore a 2 milioni di lumen x ora ogni anno;

   h) entro il 31 dicembre 2033 il flusso luminoso deve essere inferiore a 500 lumen pro-capite, e il prodotto del flusso per il numero di ore di accensione a quel flusso deve essere inferiore a 1 milione di lumen x ora ogni anno.

  Conseguentemente, alla rubrica del capo II, dopo le parole: misure strutturali inserire le seguenti: per il contenimento dei consumi.
9.019. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto Pag. 1691972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
9.025. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di semplificazione a favore di una maggiore efficienza energetica degli impianti termici)

  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9-bis, lettera e) la parola: «installati», è sostituita dalle seguenti: «installate delle pompe di calore a gas o»;

   b) al comma 9-ter, punto iii) dopo la parola: «installare» sono aggiunte le seguenti: «pompe di calore a gas o» e le parole: «e pompe di calore il cui rendimento sia» sono sostituite dalle seguenti: «e le pompe di calore a gas e quelle degli ibridi abbiano un rendimento».
*9.08. Lacarra.
*9.09. Mollicone.
*9.022. Rixi, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021 recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili dopo le parole: «cabina primaria» sono inserite le seguenti: «o ambito geografico equivalente».
9.036. Raffaelli, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Tutti i provvedimenti autorizzativi aventi ad oggetto la costruzione ed esercizio di impianti da fonte rinnovabile devono essere pubblicati sulla piattaforma digitale realizzata e gestita dal GSE, a prescindere dal fatto che siano o meno ammessi al sistema di incentivazione. I termini di efficacia dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale o nell'ambito della conferenza di servizi decisoria pre rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, nonché delle procedure semplificate comunque Pag. 170denominate (PAS; DILA; CILA) decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».
*9.016. Lacarra, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.024. Fiorini, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*9.031. Cattaneo, Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*9.034. Pastorino, Timbro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nonché quelle di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42».
**9.039. Muroni.
**9.041. Sut, Masi, Chiazzese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nonché quelle di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42».
9.040. Masi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nelle aree idonee» sono aggiunte le seguenti: «e nelle aree diverse da quelle non idonee individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ovvero, per le regioni che non le hanno individuate, in quelle esterne a quelle elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto ministeriale 10 settembre 2010».
*9.042. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*9.043. Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42».
**9.044. Muroni.
**9.045. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

Pag. 171

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di autoconsumo di energia rinnovabile)

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

    «2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

     1. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

     2. l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consumatore;»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto ii), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e alla lettera a), numero 2) punto i), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i) nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui alla lettera ii). In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali è applicato quanto previsto al primo periodo all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i)».
9.015. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 30, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «e di valutazione ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere connesse ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli interventi di adeguamento stradale e di installazione di cavi interrati.».

Pag. 172

  2. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono aggiunte le seguenti: «Resta ferma la facoltà del proponente di optare per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale presso le regioni o le province autonome».
9.046. Braga, Pellicani, Buratti, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 31 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021 recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili dopo le parole: «rete di distribuzione» è inserita la seguente: «esistente» e sono soppresse le seguenti parole: «con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini».
9.047. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera a) le parole: «la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore alla soglia di 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «la realizzazione di elettrolizzatori e le infrastrutture connesse con potenza inferiore o uguale alla soglia di 20 MW»;

   b) alla lettera b) dopo le parole: «ubicati» sono aggiunte le seguenti: «o da ubicare» e le parole: «e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati» sono soppresse;

   c) alla lettera d) dopo le parole: «alimentati da fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b)» e dopo le parole: «sono autorizzati nell'ambito» sono aggiunte le seguenti: «alla medesima» e dopo la parola: «rilasciata» sono aggiunte le seguenti: «o in corso di rilascio per la realizzazione dell'impianto da fonti rinnovabili:»;

   d) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) gli elettrolizzatori da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possono essere autorizzati con procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato o in corso di autorizzazione, anche se non ancora in esercizio, e se la realizzazione dell'elettrolizzatore non comporta occupazione di nuove aree».
*9.048. Zucconi, De Toma, Silvestroni, Caiata.
*9.049. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per la creazione di comunità energetiche nei comuni sotto cinquemila abitanti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) nei piccoli comuni, sotto i cinquemila abitanti attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, Pag. 173n. 106 già esistenti, è istituito per l'anno 2022 un fondo pari ad un importo di euro 1,5 milioni.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondere riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
**9.017. Villani.
**9.035. Troiano.

ART. 10.

  Al comma 1 sostituire le parole: 200 Kw con le seguenti: 300 Kw.

  Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: 200 Kw con le seguenti: 300 Kw.
10.5. Golinelli, Viviani, Loss, Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1 sostituire le parole: fino a 200 kW con le seguenti: fino a 999 kW.
10.1. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'estensione del modello unico deve considerare:

   a) impianti realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi anche in media tensione;

   b) impianti aventi potenza non superiore a quella già disponibile nel singolo punto di prelievo o nella totalità dei punti di prelievo appartenenti al medesimo edificio o condominio;

   c) il potenziamento di impianti di produzione esistenti o nuovi impianti di produzione laddove già presenti altri impianti.
*10.4. Fiorini, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*10.6. Pastorino, Timbro.
*10.2. Lacarra, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
  1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.
10.3. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Piccole utilizzazioni locali)

  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

   1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono Pag. 174soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

   a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 megawatt termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;

   b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica non superiore a 2.000 chilowatt termici per ciascun singolo pozzo, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

  2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
  3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le regioni o enti da esse delegate.
  4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nella medesima falda acquifera, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.
  6. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.
  7. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.
  8. Gli impianti di potenza inferiore a 1 megawatt ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.
  9. L'applicazione del comma 8 è estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 5.».
10.02. Fioramonti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito con il seguente:

    «2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

     i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione Pag. 175e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

     ii. l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore»;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1, e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8»;

   c) è aggiunta, in fine la seguente lettera:

   «c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
10.03. Moretto, Fregolent.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito di imposta per installazione impianti fotovoltaici su edifici industriali)

  1. Per gli impianti solari fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 chilowatt e fino a 200 chilowatt, realizzati sulle coperture di edifici industriali esistenti e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, oltre alle semplificazioni di cui all'articolo 9 del presente decreto, è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento, recuperabile nelle 5 annualità successive.
  2. Nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura in eternit già esistente, il credito di imposta di cui al comma 1 si applica all'intero investimento.
  3. Il costo dell'investimento di cui ai commi 1 e 2 è sottoposto ad asseverazione della congruità delle spese, da presentare all'Agenzia delle entrate – Riscossione prima dell'inizio dei lavori, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
10.04. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 176

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Piccole utilizzazioni locali)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b) la parola: «complessiva» è soppressa;

   b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «termici», sono inserite le seguenti: «per ciascun singolo pozzo,».
10.01. Fioramonti.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.6. Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 20 per cento della superficie agricola aziendale»;

   b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

   «1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
   1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 20 per cento della superficie agricola aziendale calcolata sulla base della proiezione a terra dei moduli fotovoltaici.».
11.42. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, dopo le parole: «in aree agricole» sono aggiunte le seguenti: «che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»;

   0b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. È fatto divieto in aree agricole di installare impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra che occupino una superficie complessiva superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera b), il capoverso 1-septies è soppresso.
11.41. Benedetti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprime la lettera a);

   b) alla lettera b), sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:

  1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che tali impianti siano collocati in aree agricole marginali o su superficie agricola non coltivata da almeno 5 anni, occupino una superficie complessivaPag. 177 non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale e comunque complessivamente non superiore a 30.000 metri quadrati.;

   c) alla lettera b), capoverso 1-octies, le parole da: e occupino una superficie fino a fine periodo, sono soppresse.
*11.63. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*11.65. Fornaro, Timbro.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera a);

   b) alla lettera b), sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:

  1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su superficie agricola a condizione che concorrano per un meccanismo competitivo con contingenti e basi d'asta dedicati e di entità da definirsi nell'ambito dei decreti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.;

   c) alla lettera b), capoverso 1-octies, le parole: non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale. sono sostituite dalle seguenti: non superiore al 50 per cento della superficie agricola disponibile.
**11.5. Muroni.
**11.23. Moretto, Fregolent.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera a);

   b) alla lettera b), capoverso 1-septies, sostituire le parole: della superficie agricola aziendale con le seguenti: delle tare delle superficie agricola aziendale, ad eccezione delle aree boscate.
11.32. Cadeddu, Galizia, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera a);

   b) alla lettera b), capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per centro della superficie agricola aziendale.
11.3. Muroni.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera a);

   b) alla lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Resta inteso che pur rimanendo non consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono consentite le realizzazioni di impianti in area agricola a terra in modalità anche agrofotovoltaica, da parte di aziende agricole o non agricole che abbiano acquisito titolarità delle aree.;

   c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la lettera o), sono inserite le seguenti:

   «o-bis) attività agricola: attività agro-colturale e attività agro pastorale, ivi inclusa l'apicoltura;

   o-ter) area agricola: aree agricole non utilizzate o aree su cui è già presente l'attività agricola. L'attività agricola inserita in un progetto di impianto agro-fotovoltaico può differire rispetto all'attività preesistente all'implementazione del progetto stesso;

   o-quater) sistema agro-fotovoltaico: impianto alimentato da fonte solare che coesiste con l'attività agricola ed insiste sulla medesima porzione di territorio e che adotta soluzioni che non compromettono la continuità delle attività agricola e che consentono di verificare contestualmente l'impattoPag. 178 sulle colture mediante l'impiego di sistemi di monitoraggio;

   o-quinquies) sistema agro-fotovoltaico elevato: sistema agro-fotovoltaico rialzato al di sotto del quale può essere svolta l'attività agricola, con strutture fisse o ad inseguimento solare, i cui moduli sono fissati ad una altezza minima dal suolo pari a 2,1 metri. Nel caso di tracker tale altezza deve essere misurata nella posizione di massima inclinazione dei moduli (massimo tilt);

   o-sexies) sistema agro-fotovoltaico interfilare: sistema agro-fotovoltaico disposto su interfile di moduli fotovoltaici alternate ad interfile di aree in cui svolgere l'attività agricola, con strutture fisse con moduli fissi, strutture ad inseguimento solare o strutture fisse con moduli posti verticalmente. Nel caso di tracker l'altezza libera ai fini agricoli, pari a 2,1 metri, deve essere misurata nella posizione di massima inclinazione dei moduli (massimo tilt);

   o-septies) superficie totale del progetto agro-fotovoltaico: superficie agricola prima della realizzazione del sistema agro-fotovoltaico nella piena disponibilità del proponente ai fini della realizzazione del progetto;

   o-octies) superficie utilizzabile ai fini agricoli (AL): porzione di superficie dell'appezzamento che può continuare a essere utilizzata per attività agricole senza interventi edili e limitazioni tecniche dopo la realizzazione del sistema agro-fotovoltaico;

   o-novies) superficie non utilizzabile ai fini agricoli (AN): porzione di superficie dell'appezzamento che dopo la realizzazione del sistema agro-fotovoltaico non è più temporaneamente disponibile per lo svolgimento di attività agricole sino al termine della vita utile dell'impianto fotovoltaico, così come definito dall'Allegato A-bis.».

   1-ter. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'allegato A-bis di cui al punto z) del comma 1-bis.
   1-quater. Nell'ambito dei meccanismi incentivanti di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 e successivi, il Gestore dei servizi energetici aggiorna entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i criteri di priorità relativi alle graduatorie di assegnazione delle tariffe incentivanti, attraverso l'introduzione della categoria dei sistemi agro-fotovoltaici. In particolare, il Gestore dei servizi energetici prevederà che, a parità di offerta economica, i progetti di impianti agrofotovoltaici che presentino almeno tre degli indicatori previsti dall'articolo 6-ter, comma 2, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, abbiano priorità di ammissione rispetto ai progetti rientranti nel medesimo gruppo tecnologico.
11.64. Pastorino, Timbro.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

   a) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:

   «1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate da tali attività agricole.»;

   b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

   «1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola per cui il titolare dell'impianto concluda accordi di asservimento con titolari di aree ubicati nella medesima regione dell'impianto interessato. Le aree asservite non potranno essere utilizzate per scopi diversi dall'attività agricola-pastorale.
   1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di Pag. 179cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata a condizione che il titolare dell'impianto concluda accordi di asservimento con titolari di aree ubicati nella medesima regione dell'impianto interessato per una superficie complessiva almeno pari al 90 per cento della superficie agricola occupata dall'impianto. Le aree asservite non potranno essere utilizzate per scopi diversi dall'attività agricola-pastorale.
   1-novies. Gli impianti fotovoltaici di cui ai commi 1-quater, 1-sexies, 1-septies e 1-octies sono autorizzati attraverso procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, senza necessità di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che la relativa potenza nominale non superi 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.».
11.56. D'Attis, Cortelazzo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «realizzazione di sistemi di monitoraggio» sono inserite le seguenti: «da attuarsi sulla base di specifiche Linee guida adottate da AGEA in collaborazione con il GSE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e dopo le parole: «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale. In caso di trasferimento anche a titolo non oneroso dei terreni computati ai fini del calcolo della superficie agricola aziendale, prima che siano trascorsi tre anni dalla realizzazione degli impianti, si applica il comma 1-sexies, anche in relazione ai commi 1-septies e 1-octies»;

   b) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   a-bis) il comma 1-sexies, è sostituito dal seguente:

   «1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 risulti la violazione delle condizioni di cui ai commi 1-quater, 1-septies ed 1-octies, cessano i benefici ai sensi del medesimo articolo 42.»;

   c) alla lettera b), capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies in relazione alla verifica della continuità produttività sia dal punto di vista agricolo che pastorale sull'area interessata.;

   d) alla lettera b), dopo il capoverso 1-octies inserire il seguente:

   «1-novies. Nell'assegnazione di benefici incentivanti la realizzazione degli impianti ovvero la produzione di energia da sistemi agri-fotovoltaici di cui ai commi 1-quater, 1-septies e 1-octies, la realizzazione di impianti ai sensi del comma 1-quater costituisce titolo di priorità per l'ammissione al beneficio.»;

   e) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 5, dopo le parole: «quali capannoni e parcheggi» sono inserite le seguenti: «includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica»;

   b) al comma 8, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

Pag. 180

   «c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra, le aree adiacenti ad autostrade, collocate a una distanza non superiore a 150 metri dalle stesse autostrade anche qualora classificate agricole».
11.51. Rotta, Gallinella, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Cenni, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: 10 per cento della superficie agricola aziendale ricadente nell'ambito della stessa regione nelle fasce di qualità catastale 4 e 6 limitatamente alle classi catastali 4 e 5, ovvero del 20 per cento della superficie agricola aziendale ricadente nella stessa regione nelle fasce di qualità catastale 1 e 2 limitatamente alle classi catastali 3, 4 e 5, ovvero del 30 per cento della superficie agricola aziendale ricadente nella stessa regione nelle fasce di qualità catastale 3 e 5 limitatamente alle classi catastali 2, 3, 4 e 5, ed a condizione che gli impianti vengano realizzati, nel caso di composizione fondiaria mista dell'azienda agricola, ove consentito, sui terreni aziendali di relativo minor pregio in termini di qualità e classe catastale, adottando l'aliquota di occupazione corrispondente alla tipologia di terreni prevalente nell'azienda agricola medesima.
11.15. Avossa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 60 per cento;

   b) alla lettera b), capoverso 1-octies, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 60 per cento.
11.1. Sodano.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   b) sostituire le parole: superficie agricola aziendale con le seguenti: superficie complessiva del progetto agro-voltaico. Si intende, in ogni caso, esclusa dal computo della superficie occupata dall'impianto l'area che, per effetto della sopraelevazione, consente lo svolgimento dell'attività agricola al di sotto dello stesso.
*11.19. Fregolent, Moretto.
*11.25. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: della superficie agricola aziendale con le seguenti: della superficie agricola totale dell'azienda ricadente sull'intero territorio nazionale;

   b) alla lettera b), capoverso 1-septies, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento e le parole: della superficie agricola aziendale con le seguenti: delle tare delle superficie agricola aziendale, ad eccezione delle aree boscate.;

   c) alla lettera b), capoverso 1-octies, sostituire le parole: della superficie agricola aziendale con le seguenti: della superficie agricola totale dell'azienda ricadente sull'intero territorio nazionale.
11.31. Maglione, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento ovunque ricorrano, con le seguenti: 5 per cento .
*11.2. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.
*11.7. Rampelli.
*11.9. Rachele Silvestri, De Toma, Zucconi, Caiata.
*11.62. Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.

Pag. 181

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
11.39. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 60 per cento.
11.8. Mollicone.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il richiedente si impegni a far rimanere tale superficie parte della proprietà aziendale per la durata di 20 anni;

   b) alla lettera b), capoverso 1-septies, dopo la parola: moduli aggiungere la seguente: verticali, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il richiedente si impegni a far rimanere tale superficie parte della proprietà aziendale per la durata di 20 anni.;

   c) alla lettera b), capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il richiedente si impegni a far rimanere tale superficie parte della proprietà aziendale per la durata di 20 anni.
11.10. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: superficie agricola aziendale aggiungere, in fine, le seguenti: da intendersi come la superficie agricola totale (SAT) risultante dal fascicolo aziendale (FA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
11.36. Deiana, Sut, Masi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reddito da attività agricola deve comunque prevalere rispetto al reddito da agrivoltaico, pena la restituzione del beneficio fruito.».
11.47. Manzato, Lucchini, Viviani, Loss, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-septies.
11.33. Gallinella, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-septies, dopo le parole: agli impianti fotovoltaici, aggiungere le seguenti: con elettrolizzatori, stoccaggio di idrogeno e fuel cell.
11.50. Lupi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-septies, dopo le parole: con moduli collocati a terra, aggiungere le seguenti: nonché agli impianti fotovoltaici installati su idonee strutture serricole.
11.57. D'Attis, Nevi, Torromino, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Mazzetti, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Spena.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), capoverso 1-septies sostituire le parole: non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: non superiore al 5 per cento della superficie aziendale, destinato all'autoconsumo, con il ritiro del residuo da parte del GSE senza oneri;

Pag. 182

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La realizzazione di impianti fotovoltaici o agrovoltaici nei limiti della superficie aziendale indicata al precedente comma 1 esclude in ogni caso che a seguito di cessione o frazionamento dei terreni possa essere richiesta o autorizzata l'installazione di impianti diversi da quelli fotovoltaici o termici a servizio di edifici strutture o manufatti.
  1-ter. La violazione della disposizione contenuta nel precedente comma 1-bis comporta l'applicazione dell'articolo 65, comma 1-sexies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
11.54. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Frailis, Rotta.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-septies, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento;

   b) aggiungere, in fine, le parole: e che il richiedente si impegni a far rimanere tale superficie parte della proprietà aziendale per la durata di 10 anni.
11.52. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-septies, sostituire le parole: della superficie agricola aziendale con le seguenti: delle tare delle superficie agricola aziendale, ad eccezione delle aree boscate.
11.34. Cillis, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che abbiano prioritariamente utilizzato tetti e superfici sopraelevate, qualora esistenti, di proprietà dell'azienda agricola interessata, idonee all'installazione di impianti fotovoltaici.
11.45. Gastaldi, Viviani, Loss, Manzato, Golinelli, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Resta inteso che pur rimanendo non consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono consentite le realizzazioni di impianti in area agricola a terra in modalità anche agrovoltaica, da parte di aziende agricole o non agricole che abbiano acquisito titolarità delle aree, anche nel caso superino il limite previsto dal comma 1-quinquies.
11.12. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Resta inteso che pur rimanendo non consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono consentite le realizzazioni di impianti in area agricola a terra in modalità anche agro-fotovoltaica, da parte di aziende agricole o non agricole che abbiano acquisito titolarità delle aree.
11.14. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Gli impianti di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies, 1-septies e 1-octies sono obbligatoriamente installati in via prioritaria su volumi edilizi esistenti, altrimenti detti superfici, dell'azienda agricola e la relativa estensione viene scomputata dalla superficie complessiva, non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.Pag. 183 Il restante 90 per cento della superficie agricola aziendale, durante l'intero periodo di funzionamento dell'impianto fotovoltaico, non può essere locato o sublocato a terzi.
11.40. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative che prevedono un sistema agrovoltaico integrato alla struttura della serra e la realizzazione di sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies al fine di controllare il movimento dei moduli fotovoltaici e ottimizzare il bilancio energetico della serra per garantire continuità dell'attività agricola.
11.53. Gerardi, Viviani, Loss, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Liuni, Bubisutti, Germanà, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Resta inteso che pur rimanendo non consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono consentite le realizzazioni di impianti in area agricola a terra in modalità anche agrovoltaica, da parte di aziende agricole o non agricole che abbiano acquisito titolarità delle aree, anche nel caso superino il limite previsto dal comma 1-quinquies.
*11.17. Soverini, Miceli.
*11.20. Fregolent, Moretto.
*11.60. Cattaneo.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-octies del presente articolo, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti energetici per i 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11.35. Gallinella, Galizia.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) verifica il perdurare del rispetto della percentuale del 10 per cento di cui ai commi 1-quinquies, 1-septies e 1-octies anche nei casi di trasformazioni delle dimensioni della superficie agricola aziendale.
11.46. Lucchini, Manzato, Viviani, Loss, Golinelli, Gastaldi, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e siano prioritariamente collocati in aree agricole marginali o su superficie agricola non coltivata da almeno 5 anni.
11.48. Gastaldi, Viviani, Loss, Golinelli, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere i seguenti:

  1-novies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottantiPag. 184 da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali sia grandi sia piccoli ove compatibili con gli altri usi.
  1-decies. È agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici flottanti con la trasformazione ad uso plurimo di invasi, sia grandi, sia piccoli, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie, ove compatibile con gli altri usi.
*11.4. Muroni.
*11.22. Fregolent, Moretto.
*11.29. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*11.37. Masi, Chiazzese, Sut.
*11.49. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la lettera o), sono inserite le seguenti:

   «p) attività agricola: attività agro-colturale e attività agro pastorale, ivi inclusa l'apicoltura;

   q) area agricola: aree agricole non utilizzate o aree su cui è già presente attività agricola. L'attività agricola inserita in un progetto di impianto agro-fotovoltaico può differire rispetto all'attività preesistente all'implementazione del progetto stesso;

   r) impianti agro-fotovoltaici: impianto agro-fotovoltaico: impianto alimentato da fonte solare che coesiste con l'attività agricola ed insiste sulla medesima porzione di territorio e che adotta soluzioni che non compromettono la continuità delle attività agricola e che consentono di verificare contestualmente l'impatto sulle colture mediante l'impiego di sistemi di monitoraggio;

   s) impianto agro-fotovoltaico elevato: impianto agro-fotovoltaico rialzato al di sotto del quale può essere svolta attività agricola, con strutture fisse o ad inseguimento solare, i cui moduli sono fissati ad una altezza minima dal suolo pari a 2,1 metri. Nel caso di tracker tale altezza deve essere misurata nella posizione di massima inclinazione dei moduli (massimo tilt);

   t) impianto agro-fotovoltaico interfilare: impianto agro-fotovoltaico disposto su interfile di moduli fotovoltaici alternate ad interfile di aree in cui svolgere l'attività agricola, con strutture fisse con moduli fissi, strutture ad inseguimento solare (in tali casi i moduli sono fissati ad una altezza minima dal suolo pari a 2,1 metri) o strutture fisse con moduli posti verticalmente. Nel caso di tracker tale altezza deve essere misurata nella posizione di massima inclinazione dei moduli (massimo tilt);

   u) superficie totale del progetto agro-fotovoltaico: superficie agricola prima della realizzazione del sistema agro-fotovoltaico;

   v) superficie utilizzabile ai fini agricoli (AL): porzione di superficie dell'appezzamento che può continuare a essere utilizzata per attività agricole senza interventi edili e limitazioni tecniche dopo la realizzazione del sistema agro-fotovoltaico;

   z) superficie non utilizzabile ai fini agricoli (AN): porzione di superficie dell'appezzamento che dopo la realizzazione del sistema agro-fotovoltaico non è più temporaneamente disponibile per lo svolgimento di attività agricole sino al termine della vita utile dell'impianto agro-fotovoltaico, così come definito dall'Allegato A-bis del presente decreto contenente le regole attuative da definirsi ai fini dell'applicazione del presente articolo.».

  1-ter. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Allegato A-bis di cui al punto z) del comma 1-bis.Pag. 185
  1-quater. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:

«Art. 6-ter.

   1. Un progetto, affinché possa essere qualificato come impianto agro-fotovoltaico, elevato o interfilare, deve possedere tutti i seguenti indicatori minimi:

   a) dimostrare la fattibilità dell'attività agricola, sia al momento dell'istanza autorizzativa attraverso una relazione agronomica e/zootecnica che con cadenza annuale e per l'intera durata dell'autorizzazione, mediante asseverazione da parte di un professionista competente (agronomo, zootecnico);

   b) adottare almeno un sistema di monitoraggio e di controllo dei fattori significativi della produzione, tenuto conto della tipologia dell'attività esercitata;

   c) limitare la superficie AN, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in modo che non sia superiore al 50 per cento della superficie totale del progetto agro-fotovoltaico, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 387 del 2003.

   2. Ulteriori indicatori che contraddistinguono dei livelli maggiori di integrazione tra il settore agricolo e quello fotovoltaico:

   a) adozione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

   b) sviluppo di un piano di miglioramento fondiario che aumenti il valore d'uso del suolo anche attraverso l'introduzione di un sistema efficiente di approvvigionamento e distribuzione idrico;

   c) adozione di tecniche di risparmio ed efficientamento della risorsa idrica;

   d) lavorazione dei prodotti agro-pastorali in situ anche eventualmente tramite l'individuazione di aree di stoccaggio/fabbricati/stalle;

   e) conduzione di attività agricola senza l'utilizzo di pesticidi artificiali perseguendo un'agricoltura sostenibile a livello ambientale;

   f) recupero delle colture identitarie del territorio o di attività pastorale;

   g) coinvolgimento di organizzazioni locali con finalità di utilità sociale;

   h) previsione di fasce perimetrali di mitigazione (recinzioni ecosostenibili, lignee, verdi), che possono essere parte integrante del coltivato agricolo;

   i) tutela della biodiversità e delle specie di interesse agrario, protezione suolo dagli effetti dei processi erosivi e creare habitat funzionali alla tutela degli insetti e della fauna selvatica;

   l) implementazione per la conservazione o l'incremento della biodiversità di fauna ed avifauna.

   3. Qualora un progetto di impianto agro-fotovoltaico presenti almeno tre degli indicatori di cui al comma 2, lettere a) e l), i termini previsti dall'articolo 12, comma 4-ter, decreto legislativo n. 387 del 2003 sono ridotti di due terzi anziché di un terzo.».
**11.11. De Toma, Zucconi, Caiata.
**11.16. Soverini, Miceli.
**11.59. Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 5, dopo la lettera e), è inserita seguente:

   «e-bis) fermo restando il comma 8 dell'articolo 20, sono incentivati anche gli impianti in aree qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici che: (i) adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura Pag. 186digitale e di precisione, e che abbiano sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. La erogazione degli incentivi per tali impianti è a prescindere dal rapporto fra la superficie occupata dagli impianti e la superficie agricola aziendale non occupata dagli impianti; ovvero (ii) abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 65, commi 1-septies e 1-octies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, fermo restando che laddove si fa riferimento a una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale si fa riferimento al rapporto fra la superficie radiante dei moduli dell'impianto e la superficie agricola produttiva, anche non contigua all'impianto, della quale il produttore dimostri l'asservimento all'impianto con obbligo di non edificare sulla stessa nuovi impianti fotovoltaici.»

   b) al comma 1 dell'articolo 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo del sistema agrivoltaico”, sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del presente decreto, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II».
11.43. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) fermo restando il comma 8 dell'articolo 20, sono incentivati anche gli impianti in aree qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici che: (i) adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, e che abbiano sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. La erogazione degli incentivi per tali impianti è a prescindere dal rapporto fra la superficie occupata dagli impianti e la superficie agricola aziendale non occupata dagli impianti; ovvero (ii) abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 65, comma 1-septies e octies, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, fermo restando che laddove si fa riferimento a una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale si fa riferimento al rapporto fra la superficie radiante dei moduli dell'impianto e la superficie agricola produttiva, anche non contigua all'impianto, della quale il produttore dimostri l'asservimento all'impianto con obbligo di non edificare sulla stessa nuovi impianti fotovoltaici»;

   b) all'articolo 14, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo del sistema agrivoltaico”, sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi attraverso la concessione di prestiti o Pag. 187contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del presente decreto, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II».
11.30. Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-septies è aggiunto il seguente:

   «1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione di continuità esercizio dell'attività agricola e/o pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 20 per cento della superficie agricola aziendale».
11.13. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Al comma 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale, calcolando l'occupazione come proiezione dei moduli dove non avviene coltivazione agricola o pastorale sottostante e considerando nei sistemi ad inseguimento solare la proiezione nel caso di moduli ortogonali ai supporti di fissaggio a terra.».
*11.18. Soverini, Miceli.
*11.21. Fregolent, Moretto.
*11.44. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*11.61. Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di strutture serricole idonee per installazioni fotovoltaiche».
11.58. D'Attis, Nevi, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Spena.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale»;

Pag. 188

   b) all'articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

   a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

   b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

   c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.».
11.054. Buratti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

    1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

    2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri.».
11.055. Buratti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici e termali)

  1. Per far fronte all'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWh ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.
*11.01. Ruffino.
*11.02. Bonomo.
*11.08. Zucconi, De Toma, Caiata.
*11.014. Gagliardi.
*11.035. Fiorini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*11.037. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Pag. 189

*11.038. Mazzetti, Porchietto, Labriola, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.
*11.040. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*11.053. Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici e termali)

  1. Per far fronte all'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWh ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.
11.015. Scanu.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

  1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispone un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

   a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

   b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

   c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

   d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

   e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

   f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

   g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

   h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

   i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso Pag. 190il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

   l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

   m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

   n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

   o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

   p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

   q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

   r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

  3. Il decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
11.09. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione sostegno filiera avicola)

  1. All'articolo 78, comma 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e» e le parole: «per l'anno 2020» sono soppresse.
11.017. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare a garanzia della continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

  1. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-septies dell'articolo 11 del decreto-legge 30 Pag. 191dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, della legge 25 febbraio 2022, n. 15, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1 MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
11.028. Gavino Manca, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per favorire la riduzione dei costi di allaccio alla rete di distribuzione del gas naturale)

  1. Al fine di stimolare l'uso delle risorse diffuse nel territorio per la produzione di biometano, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a differenziare il coefficiente di riduzione utilizzato ai fini della determinazione del contributo di connessione degli impianti di biometano alla rete del gas naturale a seconda della distanza di detti impianti dalla rete misurata in linea d'aria tra la localizzazione dell'impianto e la rete esistente prevedendo i seguenti valori massimi:

   a) 0,8 per una distanza fino a 500 metri;

   b) 0,5 per una distanza fino a 1.000 metri;

   c) 0,3 per una distanza fino a 1.500 metri;

   d) 0,1 per distanze superiori.
*11.036. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*11.041. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi all'autoconsumo di biogas nelle imprese agricole)

  1. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 kW» sono sostituite dalle seguenti: «500 kW».
11.042. Caon, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare a garanzia della continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

  1. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-septies dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1 MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.
11.045. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1, Pag. 192della legge 3 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
  4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel periodo 2016-2021.
*11.03. Ciaburro, Caretta, Foti, Bignami, Zucconi, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*11.031. Golinelli, Viviani, Loss, Manzato, Gastaldi, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*11.046. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successiva modificazione e integrazione, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
11.021. Cassese.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)

  1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 Pag. 193per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

   a) fertilizzanti;

   b) fitosanitari;

   c) mangimi;

   d) sementi e piantine;

   e) prodotti energetici.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*11.04. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*11.010. Gadda, Fregolent, Moretto.
*11.034. Loss, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*11.048. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*11.051. Fornaro, Timbro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rifinanziamento Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole)

  1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dalla crisi russo-ucraina sui comparti del mais, delle proteaginose, della zootecnia, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato con una dotazione finanziaria di euro 100 milioni per l'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse cui al comma precedente.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**11.05. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
**11.012. Gadda, Moretto, Fregolent.

Pag. 194

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rifinanziamento Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole)

  1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dalla crisi russo-ucraina sui comparti del mais, delle proteaginose, della zootecnia, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1 comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato con una dotazione finanziaria di euro 80 milioni per l'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse cui al comma precedente.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.052. Fornaro, Timbro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

  1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.011. Gadda, Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

  1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.Pag. 195
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*11.06. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*11.032. Loss, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*11.047. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ristrutturazione debito aziende agricole)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a.
  2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.
  3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**11.07. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
**11.013. Gadda, Moretto, Fregolent.
**11.050. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione Bonus Investimenti Sud)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013», sono aggiunte le seguenti: «indipendentementePag. 196 dal regime fiscale di determinazione del reddito».
11.016. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)

  1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.018. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzia di liquidità per le aziende agricole)

  1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19» e le parole: «per tutta la durata del periodo di emergenza» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e garanzia di liquidità per le aziende agricole.
11.019. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni per l'acquisto e la vendita di terreni da parte delle imprese agricole)

  1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: «dal precedente articolo 12», sono aggiunte le seguenti: «o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.».
11.020. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 197

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti previsti nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero)

  1. Al, comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alinea, le parole: «nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,» sono soppresse.
  2. Al, comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, lettera a) è abrogata.
  3. L'articolo 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato. L'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, a quanto stabilito dalla presente legge.
11.022. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di efficientamento della riscossione nei consorzi di bonifica)

  1. Per i soggetti di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la riscossione avviene:

   a) a mezzo ruolo disciplinato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

   b) a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché dalle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dal consorzio di bonifica o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, l'ente consortile o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali della riscossione. I funzionari di cui al precedente periodo sono nominati dal Direttore del consorzio di bonifica fra persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione e la loro competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
11.023. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione,Pag. 198 Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2023».
11.024. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Deroga alla disciplina generale sulla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei programmi pluriennali cofinanziati dall'Unione europea)

  1. In coerenza con i principi di economicità, efficacia ed efficienza, i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, stipulati dai soggetti designati per l'assistenza tecnica ai programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea possono avere una durata complessiva superiore a ventiquattro mesi, anche non consecutivi, ma non eccedente la durata di attuazione dei relativi programmi. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il programma al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati anche per una durata diversa da quella iniziale.
11.025. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)

  1. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. A tal fine, al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: «dal precedente articolo 12», sono aggiunte le seguenti: «o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
11.026. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 199

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione delle procedure esecutive e delle azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI)

  1. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 sono sospese tutte le procedure esecutive e le azioni giudiziarie già proposte e da proporsi nei confronti dell'EIPLI».
11.027. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per l'aumento della produzione di energia da fonte rinnovabile)

  1. Al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale e di conseguire l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050, le opere per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza fino a 50 MWp, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, quali opere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono soggetti ad Autorizzazione unica rilasciata dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC istituita presso il Ministero della transizione ecologica, per i progetti di competenza statale, e dagli uffici regionali preposti ai sensi della normativa regionale, per i progetti di competenza delle regioni all'esito della valutazione sulla compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, le norme di tutela paesaggistica e l'impatto ambientale delle stesse.
  2. L'Autorizzazione unica di cui al comma 1 sostituisce l'Autorizzazione unica ex articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, la Valutazione d'impatto ambientale e il Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ogni altra autorizzazione, concessione, licenza ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti nazionali e regionali ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. L'istanza di Autorizzazione unica è corredata delle informazioni e degli allegati tecnici previsti per l'istanza di Valutazione d'impatto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
  4. L'Autorizzazione Unica è rilasciata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente. Nel caso in cui l'impianto proposto ricada in aree classificate come idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili, l'Autorizzazione unica è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
  5. Su richiesta del soggetto proponente, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia stata completata la procedura di Valutazione d'impatto ambientale.
  6. L'atto decisorio motivato di conclusione della conferenza di servizi è immediatamente pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini di decorrenza dei termini di impugnazione giurisdizionale.
11.029. Dori, Romaniello, Siragusa, Paolo Nicolò Romano.

Pag. 200

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile)

  1. Al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale e di ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili, con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma di concerto con la Conferenza Stato-regioni, sono adottate misure e provvedimenti atti a massimizzare la produzione di energia elettrica mediante i sistemi di accumulo e pompaggio idroelettrico esistenti.
11.030. Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Siragusa.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)

  1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
11.033. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Per le spese documentate e sostenute dalle aziende agricole entro il 31 dicembre 2022 per interventi di installazione di impianti ad energia rinnovabile quali fotovoltaici, eolici, geotermici, eccetera, per autoconsumo e che soddisfano almeno il 50 per cento del fabbisogno energetico dell'azienda agricola, è riconosciuta una detrazione fiscale pari 100 per cento delle spese sostenute e documentate, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
  2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è asseverata da professionisti abilitati mediante opportuna diagnosi e analisi energetica dei consumi pre e post intervento. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), effettua controlli, anche a campione, su tali asseverazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con le stesse procedure attuate per gli interventi Superbonus 110 per cento.
  3. I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute di cui al comma 1 secondo le disposizioni dell'articolo 119, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 1 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma.Pag. 201
  4. Per le spese sostenute di cui al presente articolo, il luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, possono optare per la cessione del corrispondente credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità d'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai massimali di spesa e alla documentazione da produrre.

  Conseguentemente:

   all'articolo 42, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea, dopo le parole: agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aggiungere le seguenti: 11-bis;

    b) all'alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.069,53 milioni, le parole: 2.240,6 milioni con le seguenti: 2.540,6 milioni, le parole: 2.038,6 milioni con le seguenti: 2.338,6 milioni e le parole: 1.778,5 milioni con le seguenti: 2.078,5 milioni;

    c) alla lettera a) sostituire le parole: 4.516 milioni con le seguenti: 4.816 milioni, le parole: 1.730 milioni con le seguenti: 2.030 milioni, le parole: 1.530 milioni con le seguenti: 1.830 milioni, le parole: 2.040 milioni con le seguenti: 2.340 milioni, le parole: 1.580 milioni con le seguenti: 1.880 milioni e le parole: 1.780 milioni con le seguenti: 2.080 milioni.

   all'Allegato B, missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 1.4 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte, sostituire le parole: 1.630, 1.130, 1.130, 1.640, 1.640, 1.180, 1.380, 1.380, 1.380, rispettivamente, con le seguenti: 1.930, 1.430, 1.430, 1.940, 1.940, 1.480, 1.680, 1.680, 1.680.
11.039. Rospi, Torromino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sviluppo di impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW destinati alla produzione di energia per l'autoconsumo nelle aziende agricole per sostenere il settore primario e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo)

  1. Al fine di sostenere le imprese del settore primario nella produzione di energia destinata prevalentemente all'autoconsumo aziendale e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, agli imprenditori ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica con potenza non superiore a 300 kW che utilizzino biogas derivante da reflui zootecnici, colture di secondo raccolto, sottoprodotti di origine biologica ed altri residui organici del ciclo produttivo aziendale è riconosciuto un contributo a fondo perduto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 100 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono esonerati dall'onere di registrazione in deroga alla disciplina del decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante norme per la «Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.».
  3. L'accesso al contributo è corrisposto senza alcun collegamento con gli importi delle tariffe con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA stabilisce il prezzo dell'energia elettrica ed è cumulabile con ulteriori distinti contributi pubblici.
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è stabilità l'entità del contributo. Esso deve essere commisurato in proporzione alla riduzione di nitrati conseguente alla trasformazione in biogas dei materiali organiciPag. 202 indicati al comma 1 del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.044. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rifinanziamento Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole)

  1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dalla crisi russo-ucraina sui comparti del mais, delle proteaginose, della zootecnia, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato con una dotazione finanziaria di euro 100 milioni per l'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse cui al comma precedente.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.859,53 milioni;

   b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 260 milioni.
11.049. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

  1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) sono aggiunte le seguenti:

   «c-ter) aree industriali e aree industriali dismesse;

   c-quater) superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi;

   c-quinquies) superfici di discariche autorizzate di rifiuti;

   c-sexies) aree agricole abbandonate o non produttive da più di 5 anni».

  2. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

   «1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

   a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

Pag. 203

   b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.».
12.49. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

  1. La lettera a) dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogata.
12.3. Vianello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;».
*12.1. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.
*12.54. Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni»;

   b) al comma 3, dopo la parola: «parcheggi» sono aggiunte le seguenti: «includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica»;

   c) al comma 4, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».
12.25. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «, nonché aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali, aree dichiarate come siti di interesse nazionale, purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio, nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,».
12.36. Benedetti.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «parcheggi» sono aggiunte le seguenti: «includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica,».
12.37. Muroni.

  Al comma 1, alle parole: ivi inclusi premettere le seguenti: , come individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 20,.
*12.2. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.
*12.55. Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.

Pag. 204

  Al comma 1, sostituire le parole: di valutazione di impatto ambientale con le seguenti: in materia ambientale, inclusa la valutazione di impatto ambientale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «si esprime» sono sostituiti dalle seguenti: «può esprimersi» e la parola «obbligatorio» è soppressa.
12.12. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, sostituire le parole: di valutazione di impatto ambientale con le seguenti: in materia ambientale, inclusa la valutazione di impatto ambientale.
*12.26. Lacarra, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*12.39. Fiorini, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*12.48. Pastorino, Timbro.

  Al comma 1, dopo le parole: di impatto ambientale, inserire le seguenti: nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono istallati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,.
**12.7. Muroni.
**12.9. Mollicone.
**12.19. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
**12.22. Rotta.
**12.31. Chiazzese, Masi, Sut.
**12.34. Sut, Chiazzese, Masi.
**12.41. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: e dopo le parole: «domanda di autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «. In tutti i casi di cui al presente comma il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241.».
*12.8. Muroni.
*12.24. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 27-ter.
(Provvedimento Autorizzatorio Unico Nazionale)

   1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale il proponente presenta al Ministero della transizione ecologica, l'autorità competente, un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.Pag. 205
   2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.
   3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
   4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.
   5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico per le sole integrazioni la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.
   6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.
   7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico nazionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui sia Pag. 206previsto il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e tali titoli confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale di cui al presente articolo.
   8. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
   9. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   10. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quaterdecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.».
**12.5. Muroni.
**12.20. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
**12.33. Chiazzese, Sut, Masi.
**12.43. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20,» sono aggiunte le seguenti: «con apposito decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica d'intesa con la Conferenza Unificata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la modalità di riconoscimento e determinazione delle misure compensative per tutte le tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)».
  1-ter. All'articolo 20, comma 8, del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è soppressa.
*12.21. Gagliardi.
*12.35. Terzoni, Sut.
*12.56. Pella, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle more della definizione dei criteri per l'identificazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono da intendersi come aree idonee, ai fini delle procedure autorizzative, quelle su cui insistono gli impianti che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano avviato un iter autorizzativo, nella misura in cui tali impianti insistano in aree non soggette a vincoli.
**12.13. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
**12.17. Fregolent, Moretto.
**12.42. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi» sono aggiunte le seguenti: «includendo aree a destinazionePag. 207 industriale e artigianale, per servizi e logistica».
*12.4. Muroni.
*12.32. Chiazzese, Masi, Sut.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di integrale ricostruzione;».
**12.6. Muroni.
**12.23. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**12.28. Sut, Chiazzese, Masi.
**12.40. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**12.51. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
**12.52. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) sono aggiunte le seguenti:

   «c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra:

    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere e impianti fotovoltaici in esercizio;

    2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

    3) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocata a una distanza non superiore a 300 metri dalle stesse, previo parere favorevole del gestore delle medesime infrastrutture acquisito dal proponente l'impianto;

    4) i siti degli impianti eolici, come definiti all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

    5) senza necessità di variazione della destinazione urbanistica, le aree ricadenti nelle zone territoriali omogenee c) e d) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della disciplina della predetta classificazione, risultano inutilizzate e per le quali non siano presentate richieste di approvazione di piani attuativi o interventi edilizi entro il 31 dicembre 2022, fermo restando che i comuni possono stabilire un limite massimo di utilizzo delle aree industriali per impianti a fonte rinnovabile pari al 35 per cento delle stesse.».

  1-ter. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per il solo solare fotovoltaico, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata, o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico.»Pag. 208
  1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Fatti salvi l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

   1. impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente. Per opere su aree non nella disponibilità del proponente, ivi incluse le opere di connessione alla rete, si applica la procedura abilitativa semplificata, con deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, riguardo alla proprietà o disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse. Il proponente può optare per la PAS per l'intero intervento;

   2. impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, con la medesima deroga di cui alla lettera a).

   3. impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

   2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
   2-quater. Le opere per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ivi inclusi i sistemi di accumulo, che acquisiscono il titolo autorizzativo ai sensi del comma 2-bis, sono di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti.
   2-quinquies. Ai fini di quanto disposto ai commi da 2-bis a 2-quater, la potenza richiamata al comma 2-bis, numeri 1), 2) e 3), è riferita allo stato conseguente all'intervento.».

  1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotte dal comma 1-quater, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12.27. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 8, dell'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) gli impianti che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelli da realizzarsi nelle aree contermini.».

  1-ter. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.
  1-quater. Nelle aree idonee non possono essere negate le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
12.47. Pastorino, Timbro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prima delle parole: «sono aggiornate le linee guida» sono inserite le seguenti: «con apposito decreto ministeriale del Ministero Pag. 209della transizione ecologica d'intesa con la Conferenza Unificata» e, alla fine del periodo, sono inserite le seguenti parole: «, ivi compresa la modalità di riconoscimento e determinazione delle misure compensative per tutte le tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente provvedimento».
  1-ter. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è abrogata.
12.57. Pastorino, Timbro.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) sono inserite le seguenti:

   «c-ter) aree industriali dismesse;

   c-quater) superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi;

   c-quinquies) superfici di discariche autorizzate di rifiuti;

   c-sexies) aree agricole abbandonate o non produttive da più di 5 anni.».
12.50. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

    1) le aree anche qualora classificate agricole, che distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

    2) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri.».
12.29. Sut.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) le aree non sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non classificate come “non idonee” dalle norme regionali.».
12.44. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) aree industriali, produttive, commerciali e artigianali.».
*12.18. Moretto, Fregolent.
*12.53. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «alimentati da fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «con elettrolizzatori, stoccaggio di idrogeno e fuel cell».
12.45. Lupi.

Pag. 210

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

   «a-bis) nelle more della definizione da parte delle regioni delle aree idonee, la disposizione di cui alla lettera a) si applica anche alle aree non classificate come aree non idonee.».
*12.11. De Toma, Zucconi, Caiata.
*12.15. Soverini, Miceli.
*12.46. Cattaneo.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) i procedimenti di autorizzazione di cui alla lettera a) si applicano anche agli interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche se installati in aree sottoposte a norme di tutela paesaggistica;».
12.38. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

    «2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

   i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

   ii. l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consumatore;»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1) e numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8.»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i., nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al punto ii. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali è applicato quanto previsto al primo periodo all'energiaPag. 211 auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i.».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici.
12.30. Sut.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

   «7-bis. La costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali sono esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
12.16. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Comunità energetiche rinnovabili)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «clienti finali» sono aggiunte le seguenti: «e le loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

   b) alla lettera b), dopo la parola: «PMI» sono aggiunte le seguenti: «o loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

   c) alla lettera c), dopo le parole: «le imprese» sono aggiunte le seguenti: «e le loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
*12.02. Bonomo.
*12.03. Rachele Silvestri, Foti, Bignami, Maschio, Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.
*12.05. Gagliardi.
*12.06. Scanu.
*12.010. Rotta, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
*12.018. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Biomasse utilizzabili negli impianti biogas e biometano agricoli ai fini dell'impiego di digestato agroindustriale)

  1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e di biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas e di biometano, si intendono ricompresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016.
**12.04. Gadda, Moretto, Fregolent.
**12.012. Cassese, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
**12.017. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto,Pag. 212 Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**12.019. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**12.022. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Equiparazione del biodigestato)

  1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.»;

   b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

   a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

   b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

   c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.
12.011. Cassese, Gallinella, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivazione impianti elettrici su acquedotto)

  1. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012.
12.07. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

Pag. 213

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Determinazione della tariffa omnicomprensiva per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili)

  1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.
12.08. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione procedure di esproprio)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

   «3-quinquies. Nel caso di interventi considerati non sostanziali ai sensi del comma 3 di cui al presente articolo, da realizzare sui progetti e sugli impianti da fonti di energia rinnovabile, nonché sulle relative opere connesse, che costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, la disponibilità giuridica delle relative aree può essere acquisita anche mediante il ricorso alle procedure di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. In deroga all'articolo 6, comma 2, primo periodo, il proponente può avviare la procedura abilitativa semplificata ovvero depositare la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera richiedendo, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare, fermo restando che tale documentazione è aggiornata a cura del proponente qualora il progetto subisca modifiche durante l'eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, terzo periodo. Nei casi di cui al presente comma, l'autorità espropriante è individuata nel comune competente per la procedura abilitativa semplificata ovvero per la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.».
*12.09. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*12.016. Romaniello, Dori, Siragusa, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

  1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.
  2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia Pag. 214elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

   a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

   b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

   c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
12.013. Cassese, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale»;

   b) all'articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-bis, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici fino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010.».
12.014. Sut.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti fotovoltaici in siti industriali)

  1. L'installazione di impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW nei siti industriali, indipendentemente dalla zona territoriale su cui essi insistono, purché libera da vincoli di bonifica, e collocati a terra, su edifici, strutture e manufatti, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono da considerarsi attività di edilizia libera subordinatePag. 215 alle procedure semplificate ad essa afferenti.
12.015. Sut, Masi, Chiazzese.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti fotovoltaici in siti industriali)

  1. L'installazione di impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW nei siti industriali – indipendentemente dalla zona territoriale su cui essi insistono – collocati a terra, su edifici, strutture, manufatti, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono da considerarsi quali attività di edilizia libera e, pertanto, subordinate alle procedure semplificate ad essa afferenti.
12.021. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Impianti idroelettrici Tabella C registro IDRO_RG2016)

  1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia idroelettrica e con lo scopo di contrastare la crisi energetica, riducendo il più possibile la dipendenza energetica dalle fonti fossili e calmierando nel medio lungo periodo il costo dell'energia , nonché per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti sia dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), sia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli impianti iscritti in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per il registro IDRO_RG2016 (Tabella C) di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono accedere agli incentivi previsti dal suddetto decreto, mediante utilizzo degli 89,00 MW esclusi dagli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento ordinario n. 143.
  2. L'ammissione agli incentivi avverrà a condizione che l'impianto sia in possesso del titolo autorizzativo e del titolo concessorio entrambi validi ed efficaci nonché dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto ministeriale 23 giugno 2016; i termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2016, decorreranno dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Tale disciplina trova applicazione anche per gli impianti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano essere in esercizio o in fase di realizzazione.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli impianti che hanno presentato domanda di iscrizione ai registri di cui al decreto 4 luglio 2019 e che dovessero risultare iscritti in posizione utile nelle relative graduatorie. Agli impianti iscritti in posizione utile vengono applicate le tariffe incentivanti riportate nella seguente tabella, pari al 90 per cento delle tariffe indicate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 23 giugno 2016:

Pag. 216

   Fonte rinnovabile

   Tipologia

   Potenza

   Vita utile degli impianti

   Tariffa

   Idraulica

   Ad acqua fluente

  1<P<250

  20

  189

  250<P<500

  20

  175,5

  500<P<1000

  20

  135

  1000<P<5000

  25

  112,5

   A bacino o a serbatoio

  1<P<5000

  25

  90,9

12.020. Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto, Torromino.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,»;

   b) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «procedimento unico» sono inserite: «comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto,».
13.6. Moretto, Fregolent.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis) all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, a livello nazionale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica la cui proposizione comporta l'automatica sospensione dei termini di inizio e fine lavori sino all'emissione della relativa autorizzazione unica dell'intervento di modifica sostanziale. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenzaPag. 217 di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini»;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

   c) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

   3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

   a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

   b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

     1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

     2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

     3) d2: diametro nuovi rotori;

     4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

Pag. 218

     5) per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il prodotto tra all'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ed il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d2 e dell'aerogeneratore esistente d1: h2=h1*(d2/d1).»
13.13. Masi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il quarto periodo è soppresso;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.».
*13.10. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*13.14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*13.16. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.».
**13.7. Fregolent, Moretto.
**13.11. Chiazzese, Sut, Masi.
**13.3. Muroni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis) all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, ultimo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

   dopo le parole: «procedimento unico» sono inserite le seguenti: «comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto,»;

   le parole: «al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» sono soppresse.
*13.8. Moretto, Fregolent.
*13.4. Muroni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis) all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'ultimo periodo, dopo le parole: «procedimento unico» sono inserite le seguenti: «comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto,».
**13.2. Muroni.
**13.5. Fregolent, Moretto.
**13.12. Chiazzese.
**13.9. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Sopprimere il comma 2.
*13.17. Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.
*13.1. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

Pag. 219

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   «0a) al comma 1, le parole: “e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali” sono sostituite dalle seguenti: “e di concerto, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”»;

   b) alla lettera c) sostituire le parole: «sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentito, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura».
13.15. Viviani, Lucchini, Binelli, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede quanto a 150 milioni per l'anno 2022, e 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 50 milioni per l'anno 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondentePag. 220 riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
13.010. Valbusa, Fiorini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*13.01. Foti, Bignami, Maschio, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.
*13.03. Fregolent, Moretto.
*13.05. Gagliardi.
*13.02. Zucconi, De Toma, Caiata.
*13.011. Labriola, Porchietto, Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.
*13.07. Rotta, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 52-quinquies, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, nell'ambito della procedura di VIA,» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo Pag. 221articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016;» sono aggiunte le seguenti: «il piano è approvato dalla Soprintendenza competente entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, che provvede contestualmente, ove richiesto dal proponente, all'emissione del decreto di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

   c) le parole: «tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9 sono soppresse»;

   d) dopo le parole: «ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 8».
**13.09. Sut.
**13.014. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sviluppo di infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica tra l'Italia ed i Paesi del Nord Africa)

  1. Si promuove, anche attraverso il partenariato pubblico/privato, la realizzazione di collegamenti elettrici sottomarini tra l'Italia ed i Paesi del Nord Africa, con particolare priorità a quello con la Tunisia, per aumentare la sicurezza dei rispettivi sistemi elettrici nazionali, la sostenibilità energetica, anche al fine di importare energia prodotta in tali Paesi da fonti rinnovabili.
*13.017. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
*13.04. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, al quarto capoverso sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni» ed eliminare le parole: «, salvo il caso in cui il Ministero dello Sviluppo economico ne disponga, per un sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie»;

   b) al comma 4-sexies, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree in cavo interrato.»;

   c) al comma 4-quaterdecies, al primo capoverso, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere,» si aggiungono le seguenti parole: «ivi compreso l'interramento in cavo,»;

   d) al comma 4-quinquiesdecies, al primo capoverso, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le parole: «compreso l'interramento in cavo»;

   e) al comma 4-sexies, al secondo capoverso, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle parole: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;

   f) al comma 4-quaterdecies, al secondo capoverso, sono eliminate le parole: «di tracciato»;

   g) dopo il comma 4-quinquesdecies, aggiungere il seguente:

   «4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti ed aventi caratteristiche diverse da quelle indicate al comma precedente, sono autorizzate ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Tutti gli interventi di Pag. 222ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di un preventivo inserimento in piani e programmi.»;

   h) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

   «10. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale.».
13.012. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239)

  1. All'articolo 1-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-sexies, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree in cavo interrato.». Al secondo capoverso, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle seguenti: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;

   b) al comma 4-quaterdecies, al primo capoverso, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso l'interramento in cavo,». Al secondo capoverso, le parole: «di tracciato» sono soppresse;

   c) al comma 4-quinquiesdecies, al primo capoverso, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo».
13.08. Sut.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva diversa valutazione caso per caso che potrà essere espressa dalla regione, o comune da essa delegato, con congrua motivazione nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'infrastruttura.
   1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma, 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti, e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.»;

Pag. 223

   b) all'articolo 13 il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni.»;

   c) all'articolo 52-quinquies, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; il piano è approvato dalla Soprintendenza competente entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, che provvede contestualmente, ove richiesto dal proponente, all'emissione del decreto di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura di cui al comma 8 si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano».

  Conseguentemente, all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 3, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente:

  La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata.

Art. 13-ter.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239)

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, quarto capoverso, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni» e sopprimere le seguenti parole: «, salvo il caso in cui il Ministero dello Sviluppo economico ne disponga, per un sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie»;

   b) al comma 4-sexies, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree in cavo interrato.»;

   c) al comma 4-quaterdecies, primo capoverso, dopo le parole «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso l'interramento in cavo,»;

   d) al comma 4-quinquiesdecies, primo capoverso, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo»;

   e) al comma 4-sexies, al secondo capoverso, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle seguenti: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;

   f) al comma 4-quaterdecies, al secondo capoverso, le parole: «di tracciato» sono soppresse;

   g) dopo il comma 4-quinquesdecies, è aggiunto il seguente:

   «4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee esistenti, che siano necessarie per ragioni Pag. 224di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti ed aventi caratteristiche diverse da quelle indicate al comma precedente, sono autorizzate ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di un preventivo inserimento in piani e programmi.»;

   h) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale.».
13.06. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Detassazione degli investimenti per l'efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive)

  1. In attuazione della Misura M2C3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella linea di investimento 2, è introdotta la voce «2.2 efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive», concernente la realizzazione di interventi per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, come definita ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ove occorra connessi a interventi di adeguamento antisismico, sugli immobili aziendali e commerciali detenuti in proprietà, leasing o locazione, o nelle aree pertinenziali a detti immobili ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2021, senza ulteriore consumo di suolo, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nonché di sicurezza antisismica e di efficienza energetica.
  2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti di cui al comma 1 effettuati dalle imprese o dai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 e nel periodo di imposta successivo.
  3. L'agevolazione di cui al comma 2, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti e nei tre periodi d'imposta successivi a quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.
  4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
  5. L'incentivo fiscale è revocato se: 1) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata. 2) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazionePag. 225 in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo, anche con riferimento agli interventi ammessi, ai limiti di ampliamento e ai requisiti minimi di sicurezza ed efficienza energetica da rispettare.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 2.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2025 si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.
13.015. Caon, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Inclusione delle linee di interconnessione elettrica tra l'Italia ed i Paesi esteri nei Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine)

  1. Le linee di interconnessione elettrica tra l'Italia ed i Paesi esteri, ex articolo 32 della legge 23 luglio 2009 , n. 99, sono incluse tra i «Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine» (PIPLT) di cui alla Parte V (artt. 200-203) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13.016. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (Testo Unico Espropri) sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva diversa valutazione caso per caso che potrà essere espressa dalla regione, o comune da essa delegato, con congrua motivazione nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'infrastruttura.»;
   «1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma, 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti, e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.»;

   b) all'articolo 13 il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni.»;

  2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 3, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: «La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione, la compatibilitàPag. 226 dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata.».
13.013. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023: con le seguenti: fino al 30 novembre 2027 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2027.
14.1. Vianello.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro con le seguenti: Alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo di energia, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 1 miliardo di euro;

   b) al comma 2, sopprimere le parole: Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il; e dopo la parola: ecologica inserire le seguenti: di concerto con;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire la parola: 4.516 con la seguente: 5.516 e sostituire la parola: 1.730 con la seguente: 2.730.
14.13. Ruffino, Angiola.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro con le seguenti: Alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo di energia, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 1 miliardo di euro;

   b) al comma 2, sopprimere le parole: Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il; e dopo la parola: ecologica inserire le seguenti: di concerto con;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede con le risorse di cui all'articolo 23, comma 5 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
14.14. Ruffino, Angiola.

  Al comma 1, dopo la parola: Molise, aggiungere le seguenti: Marche, Umbria,.
14.8. Terzoni.

Pag. 227

  Al comma 1, dopo le parole: Puglia, Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: e nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: regioni del Sud aggiungere le seguenti: e nei territori colpiti dal sisma 2016.
14.3. Rachele Silvestri, Foti, Butti, De Toma, Zucconi, Caiata, Albano, Trancassini.

  Al comma 1, dopo le parole: e Sicilia, aggiungere le seguenti: e nei comuni montani.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei comuni montani.
14.11. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo le parole: promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
*14.4. Moretto, Fregolent.
*14.10. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*14.6. Benamati.
*14.2. Muroni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: fonti rinnovabili inserire le seguenti: anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici,;

   b) sostituire le parole: 145 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro;

    2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalitàPag. 228 con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.»;

    3) al comma 4, sostituire le parole: 145 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.7. Masi, Chiazzese.

  Al comma 1, sostituire le parole: utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le seguenti: utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,.
14.5. Raduzzi.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed agricole
14.12. Rospi, Labriola, Casino, Porchietto, Polidori, Torromino, Cortelazzo, Ferraioli, Sessa, Mazzetti, Valentini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per quanto compatibili, alle associazioni e società sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, per investimenti relativi all'impiantistica sportiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nel limite di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 145 milioni con le seguenti: 185 milioni.
14.17. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare il progetto di risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres ed anche in funzione di tutto il percorso della transizione ecologica ed energetica delineata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con la regione Sardegna, la «Cabina di regia» così come previsto dal Protocollo di intesa del 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici per la riscrittura, l'aggiornamento, la ridefinizione degli obiettivi e la trasformazione in «Accordo di Programma» degli impegni istituzionali ed economici contenuti nel Protocollo d'intesa firmato nel 2011 e non ancora portati a termine.
14.9. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini, Deiana.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,Pag. 229 dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera b-bis), sono aggiunte le seguenti:

   b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

   b-quater) La detrazione di cui alla lettera b-ter) è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   2-bis.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere b-ter) e b-quater), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 50 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 362, legge 27 dicembre 2006 n. 296.
14.01. Aprile.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche e credito di imposta per l'efficienza energetica)

  1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti termoelettrici è applicato un meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 16 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per il credito di imposta di cui all'articolo 14 della presente legge per le altre regioni italiane.
  3 Il credito di imposta è rivolto alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023, secondo le regole fissate all'articolo 14.
  4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
*14.02. Muroni.
*14.012. Chiazzese, Sut, Masi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette)

  1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, Pag. 230sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 16 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.
  3 Il credito di imposta è rivolto alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023, secondo le regole fissate all'articolo 14.
  4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
**14.03. Muroni.
**14.013. Masi, Sut, Chiazzese.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.»
14.04. Muroni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Agevolazioni fiscali per la regione Basilicata e la Zes interregionale con il porto di Taranto)

  1. Ai fini della compensazione per il consumo di territorio subìto per effetto dell'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sui consumi dei prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2022, ai residenti nella regione Basilicata da almeno un anno ed alle imprese che hanno la propria sede legale ed operativa sul territorio regionale lucano o Pag. 231all'interno dell'area Zes ionica riconducibile al porto di Taranto e sono in possesso di idonea certificazione ambientale, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari all'aliquota nazionale di accisa.
  2. Sono escluse dal contributo le imprese che operano nel settore dell'estrazione (codice ATECO B06) e raffinazione petrolifera (codice ATECO C 19.20) e della siderurgia (codice ATECO C24.10).
  3. Per il 2022 è sospesa la deducibilità dal reddito di esercizio delle royalties e dei canoni sostenuti dalle imprese per le attività di produzione di gas naturale, olio combustibile e petrolio (upstream).
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari ad euro 90 mila annui per il 2022, si provvede mediante il maggior gettito derivante dal comma 3.
14.05. Caiata, Lucaselli, Zucconi, De Toma.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contributo per le imprese energeticamente efficienti)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica e la competitività, alle imprese che progettano e realizzano programmi per incrementare l'efficienza degli usi finali di energia che comportino una riduzione della propria intensità energetica pari ad almeno il 5 per cento è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo un principio di progressività in ragione del livello di efficienza conseguito.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse e di accesso al contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
14.06. Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo).

  1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti di potenza fino a 3 kWp a servizio di una o più unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivoPag. 232 non superiore a euro 500 per ogni kWh di capacità di accumulo e per un contributo massimo di euro 1.500 per ogni singolo impianto. Tale misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
14.07. Gemmato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Superbonus Sole-Sud)

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le stesse modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento, si applica anche alle opere di costruzione e rifacimento del tetto o altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguite congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spese non superiore a euro 40.000.
   5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono, rispettare i seguenti requisiti:

   a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

   b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

   c) prevedere la cessione, prioritariamente alla Comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della Comunità e compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia.
14.08. Ubaldo Pagano, Boccia, De Luca, Navarra, Topo, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Attuazione degli interventi in materia di edilizia sanitaria demandati al Commissario ad acta per il piano di rientro della regione Calabria)

  1. All'articolo 43-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il Commissario ad acta può avvalersi delle aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture Pag. 233regionali ovvero di personale in servizio presso le medesime, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale. Il Commissario ad acta, avvalendosi degli attuali soggetti attuatori, provvede, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente norma nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla predisposizione, anche per stralci successivi, del piano degli interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e previa rendicontazione tecnico-amministrativo-contabile degli interventi già avviati. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente disposizione, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta; gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale, le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel piano. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»
14.09. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «acquisto», sono aggiunte le seguenti: «di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B».
  2. La modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2023.
*14.010. Braga.
*14.011. Martinciglio.
*14.015. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

  1. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
14.014. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano.

ART. 15.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) al capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole: ossia sonde geotermiche;

   2) al capoverso comma 6-ter, dopo le parole: di fluidi nel sottosuolo aggiungere le seguenti: oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.
*15.8. Fraccaro.
*15.11. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
*15.2. Muroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici a prezzi ragionevoli ai clienti finali, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento Pag. 234in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione manifesta al Ministero della transizione ecologica, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui sopra è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1° luglio 2022, di una quota di almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti geotermoelettrica.
  1-ter. I titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 legge 23 luglio 2009 n. 99, sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-ter.
  1-quinquies. Le norme di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per fronteggiare l'emergenza energia attraverso la valorizzazione della risorsa geotermica e semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso.
15.4. Sani, Nardi, Cenni, Ciampi, Braga, Morani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31 dicembre 2024 sono valide fino al 31 dicembre 2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica fa fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
*15.13. Pastorino, Timbro.
*15.12. Pella, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*15.6. Gagliardi.

Pag. 235

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 22 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera b) eliminare la parola «complessiva» e dopo le parole: «2.000 kW termici» aggiungere le seguenti: «per ciascun singolo pozzo»;

   b) al comma 4-bis sostituire le parole: «nell'ambito della falda superficiale» con le seguenti: «nella medesima falda acquifera».
15.5. Gavino Manca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4.1. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»;

   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7.1. L'applicazione del comma 7 è estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis».
15.3. Muroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4.1. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee siano effettuati nella medesima falda, evitando ogni contatto con le falde sovrastanti, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili».
*15.10. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*15.9. Chiazzese, Sut.
*15.7. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «agli edifici,», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1.».
15.1. Nardi, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione per lo sviluppo energetico per il settore idrogeno)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'idrogeno in modo efficiente nel sistema energetico nazionale e favorire la crescita, la competitività e l'innovazione di tale vettore nel sistema energetico ed industriale italiano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle Pag. 236infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida che contengono i criteri direttivi volti a semplificare e rendere più efficaci le disposizioni vigenti, riducendo gli ostacoli normativi, per un riordino della disciplina in materia di diffusione di idrogeno nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definizione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno, orientate verso una semplificazione della regolamentazione amministrativa per la realizzazione d'impianti di produzione di idrogeno verde; b) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete, orientati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità; c) definizione di un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine dell'indicazione di un prezzo ai consumatori, garantendo condizioni di concorrenza effettiva; d) definizione di misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i principali snodi di strade, autostrade e porti.
15.01. Vallascas.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ulteriori misure strutturali e di semplificazione energetica in geotermia)

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «gli accordi già sottoscritti» le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse;

   b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «con provvedimento dell'amministrazione competente,» sono inserite le seguenti: «sentiti gli enti locali interessati,»;

    2) le parole: «da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area,»;

    3) dopo le parole: «con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati» sono aggiunte le seguenti: «e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle regioni entro novanta giorni».
15.03. Potenti, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni per impianti di rigassificazione)

  1. Per la progettazione, autorizzazione e realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione, ovvero per l'ampliamento di quelli esistenti, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le Pag. 237modalità di attuazione del presente articolo.
15.02. Paita, Moretto, Fregolent.

ART. 16

  Sopprimerlo.
16.2. Vianello.

  Sopprimere i commi da 2 a 6.
16.9. Zolezzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in aree esterne a quelle individuate dal suddetto Piano delle aree idonee (PITESAI), al fine di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia.
16.20. Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi gassosi sono considerate di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'individuazione delle aree idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, è rivista tenendo conto delle necessità di sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico nazionale, nonché delle nuove tecnologie che consentono una coltivazione maggiormente produttiva e a minor impatto ambientale. I soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi in essere, nonché i soggetti che alla data del 13 febbraio 2019 avevano presentato istanza di proroga e quelli per i quali i titoli concessori siano scaduti a decorrere della medesima data, sono autorizzati ad incrementare la propria produzione sino alla quota massima consentita dalle misure di sicurezza relative a ciascun impianto.
16.18. Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 13 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «13. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, nonché le attività di realizzazione e ampliamento di terminali di rigassificazione sono considerate di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
16.19. Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Al comma 3, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
16.16. Labriola, Cortelazzo, Polidori, Mazzetti, Torromino, Porchietto, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di ridurre qualsiasi intervento esterno speculativo all'approvvigionamento energetico nazionale tutti i contratti stipulati dal Gruppo GME e dal Gruppo GSE sono pubblicati sul sito internet degli Pag. 238stessi e sono sottoposti al controllo amministrato dal CIPESS.
16.1. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

  Al comma 5, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti: a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a maggiore intensità gasivora.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al periodo precedente possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gestito da SACE S.p.A.
  6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 ed eventualmente per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti.
*16.12. Lupi.
*16.13. Mazzetti, Porchietto, Labriola, Polidori, Cortelazzo, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*16.6. Gagliardi.

  Al comma 5, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti: a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gestito da SACE S.p.A.
  6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti.
**16.5. Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
**16.14. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**16.11. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**16.10. Fiorini, Valbusa, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
**16.8. Ascari.
**16.7. Benamati, Rossi, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini, Pellicani, Braga, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**16.17. Stumpo, Timbro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamentiPag. 239 energetici a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

   «3-ter. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per l'installazione di impianti per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria alimentati da risorsa geotermica. Tali incentivi sono cumulabili con altre tipologie di agevolazioni comunali, regionali e comunitari.».

  Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 16, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.4. Sani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di sostenere il settore della pesca, nelle aree ricadenti nel Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, a decorrere dall'anno 2022 la quota delle aliquote di competenza regionale derivanti dalle attività estrattive in mare e destinate al settore della pesca è versata dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. A tal fine all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
16.15. Torromino, Nevi, Spena, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

  1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «delle isole Egadi» sono aggiunte le seguenti: «e del Golfo di Taranto».
16.01. Vianello.

Pag. 240

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Alla Tabella A – Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 98), sostituire le parole: «esclusi i pellet», con le seguenti: «e i pellet».
  2. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 10 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.027. Labriola, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia dovuta alle dipendenze delle fonti fossili e favorire la tutela ambientale)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti commi:

   «7-quater. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° maggio 2022, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis perdono efficacia.
   7-quinquies. I proventi del pagamento delle royalties di cui al comma 1 sono versati per l'anno 2022 con lo scopo di calmierare gli aumenti dei costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti è autorizzato ad apportare le dovute modifiche.
   7-sexies. A partire dal 1° gennaio 2023 i proventi dovuti al valore dell'aliquota di prodotto di gas e di olio prodotti annualmente in terraferma e in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, con lo scopo di gestire e realizzare nuove parchi e aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
   7-octies. A partire dal 1° maggio 2022 sia in terraferma che in mare, sono vietati il rilascio di nuove concessioni di coltivazione e nuovi permessi di ricerca e prospezione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.».
16.02. Vianello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
  2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttorialePag. 241 che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi, prevedendo un principio di preferenza per i soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, localizzati nelle Isole maggiori e che partecipino al Servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare secondo la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 16 dicembre 2020, n. 558/20 /R/EEL, per una quantità non inferiore a 2 TWh. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
  3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.
  4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.
  5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
  6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
  7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.
*16.010. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Frailis.
*16.019. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decretoPag. 242 direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
  3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 ad 8.
  4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancita al comma 2.
  5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
  6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
  7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 7, per i volumi di cui al comma 4.
**16.07. Foti, Bignami, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
**16.026. Nevi, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
**16.020. Lupi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
  2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della Pag. 243procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
  3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.
  4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.
  5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
  6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
  7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.
*16.016. Davide Crippa, Sut, Deiana, Galizia.
*16.015. Braga, Benamati, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*16.09. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*16.021. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.
*16.024. Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzionePag. 244 rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
  3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 ad 8.
  4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancita al comma 2.
  5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
  7. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
  8. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 7, per i volumi di cui al comma 4.
**16.018. Valbusa, Fiorini, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
**16.014. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del Pag. 245singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
  3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 a 7.
  4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancita al comma 2.
  5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
  6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
  7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.
16.04. Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'istallazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 1 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure e le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatori. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatori ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
  3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 a 7.
  4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Casse per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancito al comma 2.Pag. 246
  5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatori di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatori stessi.
  6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
  7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.
16.03. Muroni.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per azzerare il consumo del gas proveniente dalla Russia)

  1. Per fronteggiare l'emergenza caro energia e favorire la partecipazione attiva dei cittadini nelle politiche per la riduzione della dipendenza dall'approvvigionamento del gas naturale proveniente dalla Russia, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avvia procedure utili a collegare le disponibilità individuali alla riduzione dei consumi ad un'effettiva azione nazionale tesa all'azzeramento di import di gas naturale proveniente dalla Russia.
16.05. Casu, Braga, D'Elia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

  1. Ai fini di ristabilire un quadro di regole del mercato elettrico volte alla piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, è istituita una piattaforma di negoziazione in acquisto di energia elettrica rinnovabile, la cui gestione è affidata al Gestore del sistema energetico, di seguito denominato «GSE»
  2. Attraverso la piattaforma di cui al comma precedente il GSE organizza una o più sessioni di negoziazione a cadenza annuale per l'acquisto di energia elettrica di origine rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale già operativi alla data della sessione di negoziazione e da impianti di nuova realizzazione, anche razionalizzando le procedure d'asta gestite dal GSE, tramite la stipula di contratti alle differenze a due vie di durata, rispettivamente, di anni 7 per impianti già operativi e anni 14 per impianti nuovi tra il GSE e il soggetto cessionario. Il relativo contratto-tipo è predisposto dal GSE, unitamente al sistema di garanzie necessario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni ed approvato dall'Autorità per l'energia le reti e l'ambiente, di seguito denominata «ARERA».
  3. Sono ammessi alle sessioni di negoziazione di cui al comma 2 produzioni di energia elettrica da impianti basati sulle seguenti tecnologie:

    1) solare fotovoltaica, ivi inclusa la tecnologia a concentrazione;

    2) eolica sul territorio e off shore;

    3) geotermoelettrica;

    4) idroelettrica a bacino e a serbatoio;

    5) idroelettrica reversibile, limitatamente all'apporto di produzione rinnovabile netta;

    6) idroelettrica ad acqua fluente.

  4. In coerenza con quanto previsto all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, previa asseverazione Pag. 247con decisione del Ministro della transizione ecologica, nelle sessioni di negoziazione vengono offerti contratti alle differenze con profili orari di energia elettrica immessa in rete:

   a) costanti in tutte le ore dell'anno;

   b) tipici delle singole tecnologie rinnovabili;

  5. Annualmente il GSE verifica che l'energia elettrica oggetto dei singoli contratti alle differenze sia stata effettivamente immessa dalle fonti rinnovabili di cui al comma 3. L'energia destinata al GSE in regime di ritiro dedicato o ritirata dal medesimo in regime di tariffa omnicomprensiva non può essere conteggiata a tale scopo, salvo rinuncia espressa del cessionario a detti regimi da effettuarsi previamente. In caso di verifica negativa, il cessionario decade dal contratto alle differenze.
  6. L'ARERA definisce la procedura concorrenziale da implementare sulla piattaforma di cui al comma 1, stabilendo successivamente il prezzo base d'asta per ogni sessione di negoziazione, avvalorando opportunamente i differenti profili di cui ai punti a e b e tenendo conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento, e comunicandolo al GSE con proprio atto sottratto alla pubblicazione sul sito dell'ARERA almeno sino alla completa chiusura della sessione. La sessione si svolge su aste al ribasso rispetto alla base d'asta e il prezzo di conclusione del singolo contratto alle differenze si determina secondo la regola Pay as bid a offerta vincolante, non reiterata né ripetuta sino a concorrenza dei contingenti di energia rinnovabile definiti con atto del Ministro della transizione ecologica.
  7. Il GSE al termine di ogni sessione di negoziazione sottoscrive con i titolari aggiudicatari i contratti alle differenze ai prezzi rinvenienti dalle aste di cui al comma 4 e cede l'energia elettrica in disponibilità contrattuale al Gestore dei mercati energetici, di seguito denominato «GME», che la cede nel mercato del giorno prima.
  8. Il GME organizza una o più procedure concorsuali ogni semestre, entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, per la vendita dell'energia elettrica di cui al comma 7 tramite contratti di durata variabile fra i tre e i cinque anni con un prezzo non superiore al 10 per cento del prezzo di acquisizione. Il 60 per cento dell'energia elettrica oggetto delle procedure concorsuali è riservata ai clienti finali industriali con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e alle realtà insulari.
  9. Le procedure concorsuali di cui al comma 8 si svolgono come aste al rialzo con base d'asta pari al prezzo medio dei contratti conclusi in esito alla procedura di cui al comma 2, a cui possono partecipare anche clienti grossisti atteso che presentino il relativo mandato rilasciato dai corrispondenti clienti finali commisurato al relativo prelievo di energia elettrica dei medesimi l'anno precedente lo svolgimento delle procedure.
  10. L'ARERA approva la procedura di svolgimento delle aste organizzate dal GME, ivi inclusi i sistemi di garanzia per la cessione di detti contratti, su proposta del GME medesimo.
  11. Eventuali proventi e oneri risultanti dalle procedure concorsuali operate dal GME nonché dalla immissione dell'energia elettrica non venduta in dette procedure sono a carico della generalità dell'utenza elettrica. Con propri provvedimenti l'ARERA provvede a stabilire un meccanismo di trasferimento dei proventi e oneri che opera con cadenza mensile.
  12. Per quanto non ricompreso nelle attività del comma 2 e nei movimenti della piattaforma cui al comma 1 ed a complemento di ciò, GME è autorizzato ad attivare una piattaforma di scambio diretta per la negoziazione in acquisto a lungo termine di energia elettrica rinnovabile;
  13. Le disposizioni del presente articolo non producono maggiori oneri a carico dell'erario.
*16.06. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni,Pag. 248 Pezzopane, Rotta, Berlinghieri, Frailis.
*16.017. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso la stipula di contratti per differenza di lungo termine a prezzi equi per l'energia prodotta impianti a fonte rinnovabile)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di energia a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE o le società da esso controllate, di seguito «Gruppo GSE», avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure concorrenziali per la stipula di contratti per differenze a due vie che garantiscano condizioni di acquisto di lungo termine a prezzi equi e fissi con i titolari degli impianti a fonte rinnovabile, in esercizio o in corso di realizzazione, che non possono accedere a meccanismi incentivanti.
  2. Il Gruppo GSE invita i titolari di impianti a fonte rinnovabile e di progetti di realizzazione di impianti, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando la potenza degli impianti o dei possibili interventi di potenziamento, delle tempistiche massime di entrata in esercizio per gli impianti in fase di realizzazione, del profilo di produzione o atteso di produzione. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.
  3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Il Gruppo GSE stipula contratti per differenze di lungo termine, di durata pari a dieci anni per impianti in esercizio e venti anni per impianti ancora da realizzare alla data di entrata in vigore del presente decreto con i titolari di impianti di cui al comma 2 a condizioni e prezzi fissi, differenziati per tecnologia, individuati tramite procedure concorrenziali definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione. Per quanto riguarda i contratti per differenze a due vie relativi alla produzione di energia da impianti a fonte rinnovabile non programmabile, le differenze tra il prezzo fisso e il prezzo di riferimento saranno riconosciute in base all'energia effettivamente prodotta. Lo schema di contratto per differenze è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
  5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre contratti per differenze a due vie, per i quantitativi corrispondenti all'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 2 a clienti finali industriali attraverso una o più procedure di asta marginale, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta dei contratti per differenze a due vie è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
  6. I prezzi di riferimento per la regolazione delle differenze sui contratti conclusi Pag. 249ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 sono i prezzi, rispettivamente:

   a) per gli aggiudicatari dei contratti di cui al precedente comma 4, il prezzo zonale orario sul MGP della zona di mercato di appartenenza degli impianti a fonte rinnovabile;

   b) per gli aggiudicatari dei contratti di cui al precedente comma 5, il prezzo unico nazionale orario sul MGP.

  7. Il Gruppo GSE acquisisce corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi dei commi 4 e 5.
  8. Le procedure di cui sopra potranno essere avviate dal Gruppo GSE con cadenza trimestrale di ogni anno.
**16.011. Zardini.
**16.012. Sani.
**16.013. Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di impianti di recupero dei rifiuti per una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici)

  1. Al fine di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, aumentare l'autosufficienza energetica e fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia, il Ministero della transizione ecologica, sulla base dei dati comunicati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, provvede ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione.
  2. Gli impianti di recupero dei rifiuti da realizzare o riconvertire sulla base della ricognizione di cui al comma 1, sono finalizzati al recupero energetico della quota percentuale residuale di rifiuti non interessati dal riciclo, e nel rispetto degli obiettivi dell'Unione europea di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, e devono essere realizzati secondo le Migliori tecnologie disponibili (BAT).
  3. In relazione alle verifiche sull'offerta impiantistica regionale di cui al comma 1, qualora si evidenzino reali criticità e una sensibile carenza degli impianti di recupero, e al fine di accelerarne l'effettiva realizzazione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, laddove necessario, uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.
  4. Il Commissario straordinario può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni.
  5. Ai fini della definizione dell'iter procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione dei medesimi impianti, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il Commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'individuazione di idonei soggetti pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive.
  6. A tutti gli impianti di recupero dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree, di cui al comma 8, articolo 35, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
16.022. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Valentini, Casino, Ferraioli, Torromino, Sessa.

Pag. 250

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per migliorare la sicurezza di approvvigionamento energetico nazionale)

  1. In considerazione delle elevate potenzialità estrattive di immediata lavorazione, e della necessità di garantire al nostro Paese una riserva certa di prodotto di base necessario alla produzione energetica anche attraverso il contributo delle centrali a carbone, è avviata la procedura in ambito nazionale ed europeo per la revisione del piano di chiusura delle medesime centrali, e in particolare per il mantenimento del sito carbonifero in località Monte Sinni nel Sulcis-Iglesiente, quale sito strategico per l'approvvigionamento di carbone entro i confini nazionali.
16.023. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Torromino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica)

  1. Al fine promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e favorire la stabilità e l'efficienza dei prezzi dell'energia elettrica, Acquirente unico S.p.A. può approvvigionarsi attraverso tutte le modalità di acquisto disponibili sul mercato, ivi inclusi accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine da stipularsi esclusivamente con nuovi impianti, nel rispetto dei princìpi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto degli obiettivi nazionali finalizzati alla transizione energetica, anche secondo gli indirizzi emanati dal Ministero della transizione ecologica.
  2. Ai clienti domestici individuati dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è garantito il diritto alla fornitura di energia elettrica a condizioni trasparenti ed eque, la cui funzione di approvvigionamento è svolta da Acquirente unico S.p.A.. Alla medesima fornitura accedono, altresì, tutti i clienti domestici rimasti senza fornitore per cause indipendenti dalla propria volontà.
  3. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, può affidare ad Acquirente unico S.p.A. anche il servizio di vendita ai clienti finali.
  4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta disposizioni per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica e per assicurare l'attivazione del servizio di vendita. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente verifica altresì che le condizioni economiche applicate ai clienti finali riflettano la copertura dei costi di acquisto di energia elettrica e i costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A., nel rispetto dell'equilibrio di bilancio della società.
  5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.025. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

  1. Ai fini di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la funzione di approvvigionamento di energia elettrica per i clienti domestici vulnerabili e in condizioni di povertà energetica come definiti dal comma 1 del medesimo decreto legislativo, è svolta da Acquirente unico S.p.A..
  2. Acquirente unico S.p.A. opera secondo procedure di mercato, nel rispetto Pag. 251dei principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, anche tenendo contro degli obiettivi nazionali finalizzati alla transizione energetica, in base agli indirizzi del Ministero della transizione ecologica.
  3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili, il Ministero della transizione ecologica emana gli indirizzi affinché Acquirente unico S.p.A. stipuli contratti di approvvigionamento da nuovi impianti.
  4. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, può affidare ad Acquirente unico S.p.A. anche il servizio di vendita ai clienti finali.
  5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta disposizioni per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica e per assicurare l'attivazione del servizio di vendita e verifica altresì che le condizioni economiche applicate ai clienti finali del «Servizio di Fornitura di Energia Elettrica», riflettano la copertura dei costi di acquisto di energia elettrica e i costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A., nel rispetto dell'equilibrio di bilancio della società.
  6. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.028. Bersani, Timbro, Fornaro.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.6. Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Bonifica dei siti di interesse nazionale)

  1. Al fine di favorire le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità d'impiego delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
17.1. Vianello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Promozione dei biocarburanti delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza)

  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore Pag. 252dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di elettricità, benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 31 dicembre 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

   a) al denominatore: elettricità, benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;

   b) al numeratore: elettricità rinnovabile, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.»;

   b) al comma 3, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-ter) per l'elettricità rinnovabile nei trasporti è previsto un obiettivo dell'1 per cento del consumo nel 2023, sino ad un minimo del 6 per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, senza considerare i fattori moltiplicativi. Di conseguenza, anche l'elettricità rinnovabile partecipa al pari degli altri biocarburanti e degli obiettivi previsti, al sistema dei certificati di immissione al consumo, come previsto dal comma 4».
17.2. Muroni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Bonifica dei siti di interesse nazionale)

  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis), anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. A ciascun progetto di riconversione non può essere riconosciuta una quota maggiore del 40 per cento dei costi di investimento sostenuti. Nella selezione dei progetti di riconversione, è attribuita priorità ai progetti in cui il soggetto proponente si impegna, a condizioni definite con successivo decreto del Ministro della transizione ecologica, ad immettere al consumo sul territorio nazionale i quantitativi di biocarburanti liquidi in purezza prodotti. I volumi di cui al presente comma non concorrono al raggiungimento dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarePag. 253 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

   3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nonché a definire le modalità con le quali le risorse per finanziare gli interventi di cui al comma 3-bis del presente articolo trovano copertura a valere sull'imposizione indiretta sul consumo dei prodotti energetici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come successivamente modificato e integrato.».
17.11. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a partire dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

   b) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti seguenti:

   «3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.
   3-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis. Entro la medesima data con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente articolo trovano copertura a valere sui prezzi all'immesso al consumo dei carburanti fossili tradizionali.».
17.12. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Pag. 254

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), i singoli fornitori di elettricità, benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

   a) al denominatore: elettricità, benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;

   b) al numeratore: elettricità rinnovabile, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.»;

   b) al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera d-bis), aggiungere il seguente:

   d-ter) per l'elettricità rinnovabile nei trasporti è previsto un obiettivo dell'1 per cento del consumo nel 2023, sino ad un minimo del 6 per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, senza considerare i fattori moltiplicativi. Di conseguenza, anche l'elettricità rinnovabile partecipa al pari degli altri biocarburanti e degli obiettivi previsti, al sistema dei certificati di immissione al consumo, come previsto dal comma 4.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza.
17.8. Chiazzese, Sut, Masi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a) le parole: 200 mila sono sostituite dalle seguenti: 300 mila e le parole: 50 mila sono sostituite dalle seguenti: 100 mila;

   b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis), anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. A ciascun progetto di riconversione non può essere riconosciuta una quota maggiore del 40 per cento dei costi di investimento sostenuti. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse, e la definizione di un meccanismo di priorità per gli investimenti in nuova capacità produttiva, addizionale rispetto ai volumi di cui alla lettera d-bis) del comma precedente, di biocarburanti da utilizzare in purezza nel territorio nazionale, al fine di garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile Pag. 255dell'impianto. Agli oneri relativi al fondo si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
17.16. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso lettera d-bis), le parole: 200 mila sono sostituite dalle seguenti: 500 mila, e le parole: 50 mila sono sostituite da: 100 mila;

   b) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN), per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.
   3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024.
   3-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis. Entro la medesima data, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Pag. 256

  3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
17.9. Sut, Masi, Chiazzese, Davide Crippa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: 200 mila sono sostituite dalle seguenti: 300 mila e le parole: 50 mila sono sostituite dalle seguenti: 100 mila;

   b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis), anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN", con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. A ciascun progetto di riconversione non può essere riconosciuta una quota maggiore del 40 per cento dei costi di investimento sostenuti. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse, e la definizione di un meccanismo di priorità per gli investimenti in nuova capacità produttiva, addizionale rispetto ai volumi di cui alla lettera d-bis) del comma precedente, di biocarburanti da utilizzare in purezza nel territorio nazionale, al fine di garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto. Agli oneri relativi al fondo si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
17.5. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera a), capoverso lettera d-bis), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 500 mila e le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila;

  b) sostituire la lettera b) con la seguente:

  b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

  <<3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligoPag. 257 di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.

  3-ter. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis. Entro la medesima data con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente articolo trovano copertura a valere sui prezzi all'immesso al consumo dei carburanti fossili tradizionali.>>
17.14. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 1, lettera a), le parole: 50 mila sono sostituite dalle seguenti: 75 mila.
17.15. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera d-bis) è inserita la seguente:

   d-ter) i biocarburanti ottenuti tramite l'utilizzo esclusivo o parziale di colture dedicate, anche di secondo raccolto, non sono considerati sostenibili.
17.7. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) con le seguenti: al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «In aggiunta alla quota percentuale di cui al primo periodo del presente comma,», le parole: 200 mila sono sostituite dalle seguenti: 300 mila e le parole: 50 mila sono sostituite dalle seguenti: 100 mila.
17.3. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), le parole: 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate sono sostituite dalle seguenti: 300 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate.
17.4. Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a partire dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.».
17.10. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Allo scopo di supportare l'economia circolare, gli olii ottenuti da processo di pirolisi, mediante impiego di materie plastiche di recupero, possono essere annoverati tra i biocarburanti di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
17.13. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per fronteggiare l'emergenza energetica attraverso il rafforzamento dell'uso delle biomasse)

  1. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel Pag. 258settore termico e termoelettrico, sono adottati provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia da biomasse, prevedendo la modifica delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal capo II del Titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e garantendo altresì la certezza di accesso agli operatori.
  2. Al fine di ottimizzare e mantenere il parco di generazione energetica esistente, all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'integrazione con altre fonti rinnovabili a “zero” emissioni di CO2, a loro volta non incentivabili, al fine di aumentarne l'efficienza e ridurre le emissioni complessive di anidride carbonica»;

   b) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

   «14-bis. Per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 2030, sono adottati di specifici incentivi per l'adeguamento ai parametri di sostenibilità di cui al presente articolo. Ove tali parametri siano raggiunti, gli impianti accedono al regime di cui al comma 1.».

  3. Al fine di favorire l'utilizzo delle biomasse nella produzione di energia termica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 lettera a dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   b) alla lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
17.03. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi per la sostenibilità del trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, nonché garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti al Piano strategico della mobilità sostenibile, nelle procedure relative all'acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, le stazioni appaltanti utilizzano criteri di valutazione, anche territoriali, per la riconversione e produzione industriale della filiera dei nuovi mezzi ecologici a basso impatto ambientale.
17.01. Maraia.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti in materia di combustibili)

  1. All'Allegato X – Disciplina dei combustibili, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte 1 – Combustibili consentiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla sezione 1, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, al paragrafo 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) metanolo;»;

Pag. 259

   b) alla Sezione 2, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) metanolo;».
17.02. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
*18.17. Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.
*18.1. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso lettera c-bis), dopo le parole: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, aggiungere le seguenti: nonché delle società concessionarie autostradali.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: di trasmissione nazionale, aggiungere le seguenti: e di distribuzione;

   sostituire la rubrica con la seguente: Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
**18.6. Gagliardi.
**18.15. Lucchini, Binelli, Patassini, Andreuzza, Piastra, Raffaelli, Pettazzi, Vallotto.
**18.14. Raffaelli, Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**18.10. Sut.

  Al comma 1, capoverso lettera c-bis), dopo le parole: Ferrovie dello Stato italiane, aggiungere le seguenti: e delle società concessionarie di infrastrutture ferroviarie.
*18.4. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
*18.9. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Serritella, Traversi.
*18.13. Fiorini, Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*18.2. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*18.5. Gagliardi.
*18.12. Moretto, Fregolent.
*18.16. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i cui pareri non debbono ritenersi vincolanti.
18.3. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle linee guida per gli aiuti di Pag. 260Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
18.8. Buompane, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
18.7. Serritella, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.».
18.11. Davide Crippa, Galizia.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica alla legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «in relazione all'andamento del mercato», sono aggiunte le seguenti: «e del reale costo di approvvigionamento della materia prima».
18.01. Davide Crippa, Galizia.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Agevolazioni per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica)

  1. All'articolo 119, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, Pag. 261n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e non è cumulabile» sono sostituite dalle seguenti: «ed è cumulabile».
18.02. Fiorini, Germanà, Raffaelli, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

  1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Aosta, Trieste, Ancona», è aggiunta la seguente: «Genova».
  2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 2 milioni di euro all'anno.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per un triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18.03. Cassinelli, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ricostituzione dell'Autorità portuale della Sardegna settentrionale-Olbia)

  1. È costituita l'Autorità portuale della Sardegna Settentrionale, con competenza sui porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale), al fine di consentire lo sviluppo dei traffici con i Paesi europei e le aree rivierasche del nord Mediterraneo.
  2. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 la parola: «quindici» è sostituita dalla parole: «sedici»;

   b) al comma 1 la lettera g) è sostituita dalle seguenti:

   «g) del Mare di Sardegna settentrionale;

   g-bis) del Mare di Sardegna meridionale».

  3. All'allegato A del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 il numero 7) è sostituito dal seguente:

   7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA SETTENTRIONALE – Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

   7-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA MERIDIONALE Porti di Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme.

  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la regione Sardegna, sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto provvede a ripartire le risorse nazionali spettanti alla precedente Autorità portuale, tra i due nuovi organismi. La regione Sardegna Pag. 262provvede agli aspetti organizzativi e di collocazione del personale, sentite gli organismi datoriali e di rappresentanza dei lavoratori.
18.04. Pittalis, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: n. 145, aggiungere le seguenti: per la realizzazione di comunità energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota dando priorità alle zone industriali.
19.5. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In tale ambito è favorita la costituzione di Comunità energetiche.
19.6. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 11-bis dopo le parole: «miglioramento della prestazione energetica» sono aggiunte le seguenti: «o di generazione elettrica da fonte rinnovabile» e dopo le parole: «agli impianti sportivi» sono aggiunte le seguenti: «anche gestiti da associazioni e società sportive dilettantistiche;».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Per le finalità del comma 11-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2022, limitatamente agli interventi di generazione elettrica da fonte rinnovabile sugli impianti sportivi.

  Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.869,53 milioni;

   b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 350 milioni.
19.7. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 11-bis, dopo le parole: «miglioramento della prestazione energetica» sono aggiunte le seguenti: «o di generazione elettrica da fonte rinnovabile» e dopo le parole: «scolastici e universitari» sono aggiunte le seguenti: «istituti di ricerca scientifica».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità del comma 11-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2022, limitatamente agli interventi di generazione elettrica da fonte rinnovabile sugli edifici ospedalieri, scolastici e universitari, sugli impianti sportivi e sugli edifici degli istituti di ricerca scientifica.

  Conseguentemente all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.799,53 milioni;

   b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni.
19.4. Caon, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Pag. 263

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria di importo dei lavori in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettera a) e b), è curata direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, salvo espressa rinuncia.».
  1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trovano applicazione anche nel periodo intercorrente tra la data dell'abrogazione dell'articolo 92, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la data di entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55.
19.3. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.
(Espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono)

   1. Il comune può espropriare gli immobili, individuati dagli uffici comunali o segnalati dai cittadini ovvero da altri soggetti pubblici o privati, che presentino un grave deperimento degli elementi strutturali o i cui proprietari:

   a) abbiano omesso, a seguito di specifica ordinanza, l'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini;

   b) abbiano lasciato gli immobili in stato di degrado o di abbandono da almeno dieci anni. Lo stato di abbandono risulta dal concorso dei seguenti elementi:

    1) grave deperimento degli elementi strutturali dell'edificio;

    2) mancanza di utilizzazione dell'immobile per il periodo indicato al comma 1. Non si considera utilizzazione dell'immobile la sua occupazione da parte di soggetti privi di titolo legittimo.

   2. Con propria delibera i comuni accertano la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, dettano le prescrizioni necessarie per il recupero del bene e avviano il procedimento di espropriazione. Al fine di assicurare la tutela dei diritti dei proprietari, la deliberazione comunale è affissa all'albo pretorio nonché pubblicata nel sito internet istituzionale del comune e inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ultima residenza conosciuta di ciascuno dei proprietari dell'immobile.
   3. Decorso il termine di sei mesi, qualora il proprietario o i proprietari dell'immobile siano irreperibili o dichiarino di non essere in grado di recuperarlo, questo è acquisito senza indugio al patrimonio comunale, tramite deliberazione i cui contenuti sono trascritti nei registri immobiliari. Nel medesimo termine, se non fatti valere, decadono gli eventuali diritti reali o le ipoteche esistenti sul bene. Nei casi in cui il bene sia di proprietà indivisa tra più soggetti, decorso il termine di sei mesi, la proprietà è attribuita integralmente al proprietario o ai proprietari che assumano l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali, entro un termine concordato con il comune, decorso il quale, se i lavori non sono stati interamente eseguiti, l'immobile è comunque acquisito al patrimonio comunale. A tale fine, le quote di proprietà non intervenute sono paritariamente ripartite tra i soggetti intervenuti. Nel medesimo termine di sei mesi, il soggetto eventualmente titolare di ipoteca Pag. 264sull'immobile, ove assuma l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali con le modalità prescritte dal presente comma, ne diviene proprietario, ove il proprietario o i proprietari del bene siano irreperibili.
   4. I comuni, con propria delibera, possono concedere gli immobili di cui al comma 1, a seguito della conclusione del procedimento di esproprio, in comodato gratuito ad associazioni, soggetti pubblici e privati che si impegnano a recuperare, valorizzare e ristrutturare tali immobili a beneficio ed interesse della comunità.
   5. Le concessioni di cui al comma 4 vengono effettuate nel rispetto dei seguenti principi generali:

   a) assegnazione, mediante avviso pubblico e mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime, a fronte della realizzazione di un progetto di attività rivolto alla cittadinanza, coerente con gli indirizzi strategici fissati dall'Amministrazione comunale;

   b) utilizzazione degli spazi comunali, valorizzando le loro caratteristiche strutturali e la loro posizione nel territorio, in conformità alle linee strategiche dell'Amministrazione comunale;

   c) condivisione degli spazi da parte di più destinatari per consentire la massima partecipazione e favorire lo scambio di idee e di saperi;

   e) il recupero, la valorizzazione e la ristrutturazione degli immobili di cui al comma 1 deve essere eseguita tenendo conto dei criteri di efficientamento energetico, di adeguamento antisismico e di abbattimento delle barriere architettoniche.».
19.1. Ciampi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica degli immobili della pubblica amministrazione è data facoltà alle figure dirigenziali apicali di provvedere ad anticipare l'orario di apertura e/o di chiusura degli uffici pubblici di 30 minuti.
19.2. Lombardo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio)

  1. La realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria. Gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature – anche non aderenti alle aperture –, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al decreto ministeriale 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.
*19.04. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*19.09. Chiazzese, Masi, Sut.
*19.011. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*19.01. Muroni.

Pag. 265

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, lettera d), dopo le parole: «preesistente consistenza.» sono aggiunte le seguenti: «Per gli immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario che la demolizione e ricostruzione sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici, e comunque sarà sempre necessario ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «con riferimento agli immobili» è aggiunta la seguente: «direttamente» e dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» sono aggiunte le seguenti: «della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

  2. All'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti».
19.02. Muroni.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)

  1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 31 marzo 2022.
  2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.
19.03. Scanu, Rizzone.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)

  1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In tale caso i tempi del procedimento di VIA sono ridotti della metà».
19.06. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Lacarra.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)

  1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, di seguito denominata «Giornata», al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
  2. In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, Pag. 266negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; promuovono altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
  3. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, costituisce il soggetto competente per il coordinamento della Giornata, in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
19.05. Braga, Rotta, Pellicani, Deiana, Fregolent, Cortelazzo, Patassini, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sportelli territoriali per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

   «l-bis) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica;»;

   b) al comma 4, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «4 milioni di euro».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.08. Sut.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica)

  1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di efficientamento energetico basata sulla razionalizzazione e l'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

   a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni e mezzi di trasporto;

   b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

   c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzoPag. 267 delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
19.010. Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

  1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici ed ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, non deve superare i 19°C 2°C di tolleranza per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e non deve essere minore dei 27 °C – 2 gradi di tolleranza per gli edifici di cui al medesimo articolo 3, comma 2.
19.07. Masi, Deiana, Sut, Davide Crippa.

ART. 20.

  Il comma 3 è soppresso.
20.5. Vianello.

  Sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, inserire in fine le parole «, in coordinamento con l'Amministrazione comunale competente»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. La lettera b) dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è così modificata: b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)».
20.16. Pella, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Mazzetti, Torromino, Labriola, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con le medesime risorse di cui al comma 1, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., prima di procedere all'installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, provvede alla verifica delle condizioni strutturali e della capacità di efficientamento energetico di quelli già installati su immobili e edifici in uso al Ministero della difesa.
20.4. Corda, Vianello.

  Al comma 3 dopo le parole: Competente ad esprimersi in materia aggiungere le seguenti: culturale e.
20.11. Enrico Borghi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la realizzazione degli interventi funzionali e le opere connesse alla realizzazione del Piano nazionalePag. 268 integrato per l'energia e il clima (PNIEC)».
*20.8. Zucconi, De Toma, Caiata.
*20.12. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo le parole: «fondi strutturali dell'Unione Europea» sono aggiunte le seguenti: «e funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)».
**20.14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**20.10. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, la parola: «finanziati» è soppressa e, conseguentemente, dopo le parole: «investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «per i quali è stata presentata la richiesta di finanziamento».
20.9. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 49, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo le parole: «del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» aggiungere le seguenti: «anche per i contratti in corso di esecuzione».
*20.13. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*20.6. Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Una quota derivante dai risparmi di spesa ottenuti dall'ottimizzazione e dall'efficientamento energetico degli immobili a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa è destinata alla copertura degli oneri previsti per gli interventi di manutenzione dei predetti immobili sui quali già insiste l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
20.1. Corda.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è abrogato il comma 2.
*20.15. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*20.7. Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Una quota derivante dai risparmi di spesa ottenuti dall'ottimizzazione e dall'efficientamento energetico degli immobili a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa è destinata alla copertura degli oneri previsti per gli interventi di manutenzione dei predetti immobili sui quali già insiste l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
20.3. Corda, Vianello.

Pag. 269

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

  1. Il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi Spa, allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dopo aver ripristinato le coperture dei tetti lesionati dalle precedenti concessioni fotovoltaiche che mettono a rischio la sicurezza del personale militare che vi opera e che l'energia prodotta vada utilizzata in autoconsumo per le strutture militari esistenti, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di conformità ai relativi principi di attuazione.
20.01. Corda.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi,.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente e sopprimere la lettera d).
21.1. Vianello.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: stoccaggio di modulazione aggiungere le seguenti: , anche attraverso adeguati meccanismi incentivanti,.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: operanti sul territorio nazionale, aggiungere le seguenti: in relazione alla gestione operativa delle infrastrutture e delle allocazioni di capacità agli operatori di mercato,.
*21.6. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*21.7. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: almeno il 90 per cento, aggiungere le seguenti: ma non più del 100 per cento.
21.5. Sut, Masi, Deiana.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) Considerata la particolare sensibilità dei luoghi storici legati al Patrimonio Unesco della Valle dei Templi e la vulnerabilità dell'ecosistema circostante, in attesa di una puntale ricognizione sulla capacità di stoccaggio di gas naturale, sulle reali necessità del nostro Paese, nonché sulle nuove tecnologie e modalità di stoccaggio a basso impatto ambientale, il progetto di realizzazione del gassificatore di Porto Empedocle è sospeso.
21.3. Sodano, Vianello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies è aggiunto il seguente: «5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudoPag. 270 alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.».
  3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 319, è aggiunto il seguente: «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma.».
21.8. Casciello, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, per ogni sito di stoccaggio sotterraneo, pubblica e aggiorna settimanalmente i dati inerenti le attività di stoccaggio e svuotamento del gas naturale correlati all'attività di monitoraggio dei fenomeni sismici nel raggio di 30 chilometri dai suddetti siti di stoccaggio sotterraneo.
  3-ter. Entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere una relazione tecnica ed una sintesi non tecnica aventi entrambe ad oggetto le misure di cui al comma 1 e i dati riferiti al comma 4.
21.2. Vianello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la lavorazione e immissione in rete delle eventuali maggiori quote di gas GNL, il Ministero della transizione ecologica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita ARERA, redige un piano che sia teso all'ampliamento delle capacità di trattamento degli impianti di rigassificazione attualmente operanti sul territorio nazionale, tanto on-shore che offshore e che individui, all'esito di una ricognizione delle richieste di autorizzazione attualmente in via di definizione, la possibilità di apertura e relativa localizzazione di nuovi impianti, definendo anche, ove possibile, un attendibile cronoprogramma di entrata in funzione a regime.
21.4. Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Potenziamento del settore energetico e delle fonti energetiche interne e rinnovabili)

  1. Al fine di incentivare la crescita economica e lo sviluppo della mobilità alternativa e delle celle a combustibile, attraverso l'uso dell'idrogeno verde a più bassa o nulla emissione carbonica, in considerazione degli obiettivi del Green Deal europeo e di decarbonizzazione entro il 2030, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di produzione di idrogeno, nonché la creazione di generatori e distributori, sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e delle spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 3 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e Pag. 271della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

   a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione, che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

   b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

   c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro tre anni dalla notifica;

   d) notifiche dei progetti corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

   e) esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, garantita per un periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

   f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di dieci anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

   g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e il rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

  2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
  3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.
  4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato per le finalità di cui al presente articoli entro sessanta giorni di dall'entrata in vigore della in vigore della presente legge.
  5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale, d'intesa con l'Associazione Nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente articolo, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
  6. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite specifico atto legislativo. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.Pag. 272
  7. L'esenzione di cui di cui al presente articolo si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
21.01. Vallascas.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un gruppo di lavoro per la promozione di tecniche di nudging al fine di contribuire alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, in coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza e in conformità ai relativi principi di attuazione, il Ministero della transizione ecologica istituisce un gruppo di lavoro che individui, promuova e attui tecniche di nudging. Fanno parte del suddetto gruppo di lavoro esperti con una diversa esperienza in scienze comportamentali tra cui economia comportamentale, psicologia, sociologia, e ricerca dei consumatori. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i componenti dell'istituendo gruppo di lavoro.
21.02. Casu, Braga, D'Elia.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo le parole: forme produttive innovative e sostenibili, aggiungere le seguenti: come il biometano.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, con le seguenti: a basso impatto ambientale e alla trasformazione delle vetture a biometano.
*22.24. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*22.26. Benamati.
*22.30. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*22.27. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.
*22.8. Moretto, Fregolent.

  Al comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, con le seguenti: a basso impatto ambientale.
**22.7. Fregolent, Moretto.
**22.23. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**22.25. Benamati.

Pag. 273

**22.29. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**22.21. Di Muro, Rixi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, con le seguenti: con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km.
22.1. Vianello.

  Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, aggiungere le seguenti: inteso come auto e van con emissioni WLTP inferiori a 20 e a 60 grammi CO2 al chilometro, per una spesa non superiore a 50 mila euro di prezzo.
22.2. Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, aggiungere le seguenti: inteso come auto e van con emissioni WLTP inferiori a 20 grammi CO2 al chilometro, per una spesa non superiore a 45 mila euro di prezzo al netto dell'imposta del valore aggiunto.
22.20. Chiazzese, Sut.

  Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, aggiungere le seguenti: e di misure che disincentivino l'acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2, di agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato.
22.18. Chiazzese, Sut.

  Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, aggiungere le seguenti: agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato.
*22.3. Muroni.
*22.4. Mollicone.
*22.15. Gagliardi.
*22.31. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*22.22. Donina, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*22.13. Sani, Fragomeli, Buratti, Ciagà.
*22.6. Marco Di Maio, Fregolent, Moretto.
*22.16. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.

  Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, aggiungere le seguenti: misure a sostegno della diffusione delle infrastrutture di ricarica private, con specifico riferimento ai contesti condominiali.
22.10. Fregolent, Moretto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2022 e 950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 77 è sostituito dal seguente:

   «77. Dall'anno 2022 e fino al 31 dicembre 2030, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 30 giugno 2030, anche in locazione finanziaria,Pag. 274 di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 chilowatt, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.»;

   b) il comma 78 è sostituito dal seguente:

   «78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030.»;

   c) dopo il comma 78 sono aggiunti i seguenti:

   «78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
   78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che devono essere ad esse trasmessa dal venditore.»;

   d) il comma 79 è sostituito con il seguente:

   «79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 marzo 2019, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 1040, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.».
22.14. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro, con le seguenti: 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.500 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
22.11. Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni, con le seguenti: 1.200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2:

   all'alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.269,53 milioni;

   alla lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le parole: 750 milioni.
22.32. Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono ammessi a valere sul Fondo anche gli interventi di installazione di motorizzazioni ibride-elettriche a bordo Pag. 275delle imbarcazioni adibite a trasporto passeggeri, iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti delle Capitanerie di Porto del Territorio Italiano.
22.34. Fassina, Timbro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 inserire l'installazione di motorizzazioni ibride-elettriche a bordo delle imbarcazioni adibite a trasporto passeggeri, iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti delle Capitanerie di Porto del Territorio Italiano. Alle imprese che effettuano le suddette installazioni si applica il credito d'imposta di cui al comma 1.
*22.9. Moretto, Fregolent.
*22.33. Fassina, Timbro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare un monitoraggio puntuale sullo stato di utilizzo del Fondo di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ogni anno, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dai decreti di cui al comma 2 e ne acquisisce il relativo parere.
22.12. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la conversione in elettrico di moto e scooter endotermici, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad estendere anche per i veicoli della categoria L, le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 1° dicembre 2015 recante «Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2016 n. 7.
22.19. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 17-terdecies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «L, M1 e N1,» sono aggiunte le seguenti: «N2, N3»;

   b) dopo le parole: «trazione elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e ibrida».
22.17. Luciano Cantone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni per l'anno 2023, di 20 milioni per l'anno 2024, di 25 milioni per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026.
22.28. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A18 è aggiunto il seguente: «A18-bis. Installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici».
22.5. Zucconi, De Toma, Silvestroni, Caiata.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo a sostegno della diffusione degli impianti fotovoltaici nei condomini)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un Pag. 276fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per il 2023 e 140 milioni di euro per il 2024, finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici nei condomini.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento, e per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro, delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori fino ad un massimo di 10 chilowatt. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal condominio e deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla sua erogazione.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per il 2023 e 140 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
22.02. Colletti, Vallascas.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riconversione e sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

  1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture e i servizi turistici strategici, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro centottanta giorni dalla definizione della stessa proceduraPag. 277 concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'«AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù» per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9.
*22.030. Lupi.
*22.034. Cattaneo.
*22.04. Ruffino.
*22.07. Incerti.
*22.012. Gagliardi.
*22.013. Pezzopane.
*22.033. Pittalis, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riconversione e sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

  1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture e i servizi turistici strategici, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle Pag. 278proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro centottanta giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'«AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù» per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a Pag. 279modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
22.025. Giacometti, Pretto, Ribolla, Patelli, Capitanio, Invernizzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale)

  1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
*22.08. Zucconi, De Toma, Caiata.
*22.015. Pagani.
*22.028. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*22.032. D'Attis, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Sessa, Labriola, Mazzetti, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riconversione, ricerca e sviluppo del settore autotrasporto)

  1. Al fine di favorire la transizione verde e gli investimenti nella filiera italiana dell'autotrasporto anche finalizzati alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli a zero emissioni e favorendo il rinnovo del parco circolante dei veicoli destinati al trasporto merci con massa superiore a 3,5 tonnellate, è istituito, in via sperimentale in ragione della concomitante crisi energetica che affligge il settore del trasporto merci, un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro Pag. 280trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate al programma Interventi in materia di autotrasporto.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativi all'attuazione del programma Interventi in materia di autotrasporto e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero dell'economia e delle finanze.
**22.010. Paita, Fregolent, Moretto.
**22.026. Donina, Maccanti, Rixi, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**22.038. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riconversione, ricerca e sviluppo e del settore autotrasporto)

  1. Al fine di favorire la transizione verde e gli investimenti nella filiera italiana dell'autotrasporto anche finalizzati alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli a zero emissioni e favorendo il rinnovo del parco circolante dei veicoli destinati al trasporto merci con massa superiore a 3,5 tonnellate, è istituito, in via sperimentale in ragione della concomitante crisi energetica che affligge il settore del trasporto merci, un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede a valere sulle risorse del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate al programma Interventi in materia di autotrasporto.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativi all'attuazione del programma Interventi in materia di autotrasporto e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibiliPag. 281 e del Ministero dell'economia e delle finanze.
*22.027. Donina, Maccanti, Rixi, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*22.039. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 115 milioni di euro per il 2023 e 120 milioni di euro per il 2024, finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nell'ambito privato.
  2. Il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento, e per un ammontare complessivo non superiore a 2.500 euro, delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 chilowatt. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal contribuente, ovvero dalle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che forniscono e installano l'infrastruttura di ricarica, che lo anticipano al contribuente sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il restante 30 per cento delle risorse del Fondo è destinato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento, e per un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per condominio, delle spese sostenute e documentate da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento.
  3.Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 115 milioni di euro per il 2023 e 120 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
22.011. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nell'ambito privato.
  2. Il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei Pag. 282veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 chilowatt; la spesa massima ammissibile è calcolata in 2500 euro per infrastruttura di ricarica. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal contribuente, ovvero dalle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che forniscono e installano l'infrastruttura di ricarica, che lo anticipano al contribuente sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il restante 30 per cento delle risorse del Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, la spesa massima ammissibili è calcolata in 10.000 euro per condominio.
  3.Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 115 milioni di euro per il 2023 e 120 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
22.014. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

  1.Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nell'ambito privato.
  2. Il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 chilowatt; la spesa massima ammissibili è calcolata in 2.500 euro per infrastruttura di ricarica. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal contribuente, ovvero dalle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che forniscono e installano l'infrastruttura di ricarica, che lo anticipano al contribuente sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il restante 30 per cento delle risorse del Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, la spesa massima ammissibili è calcolata in 10.000 euro per condominio.Pag. 283
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 115 milioni di euro per il 2023 e 120 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.017. Chiazzese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ulteriori misure a sostegno della riconversione in chiave sostenibile del settore automotive)

  1. Al fine di supportare le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante in coerenza con gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, in via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2024, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

   a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km;

   b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

   c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

  2. Per il periodo temporale di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km.
  3. Al fine di accompagnare il processo di diffusione dei veicoli elettrici, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 933 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.016. Chiazzese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)

  1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.Pag. 284
  2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi «A» o «B» sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.
  3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.
  4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
  5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*22.018. Sut.
*22.035. Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*22.029. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di acquisto di autoveicoli elettrici da parte di soggetti con ISEE inferiore a 30.000 e introduzione di una imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 77 è sostituito dal seguente:

   «77. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 chilowatt, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto»;

   b) il comma 78 è sostituito dai seguenti:

   «78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
   78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore Pag. 285mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
   78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore»;

   c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:

   «79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
   79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

  2. A decorrere dal 1° maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Imposta (euro)

161-190

1.100

191-210

1.600

211-240

2.000

241-290

3.500

Superiore a 290

10.000

  3. L'imposta di cui al comma 2 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato e non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.
  4. L'imposta di cui al comma 2 è versata, dall'acquirente al venditore, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
  5. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione dell'imposta di cui al comma 2 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.
  6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante le risorse derivanti dall'imposta di cui al comma 2.
22.020. Chiazzese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Criterio dell'impronta ecologica)

  1. Il Ministero della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in conformità con i principi di tutela della concorrenza, nell'espletamento delle procedure di acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di Pag. 286risorse naturali, elabora criteri di valutazione delle offerte che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del criterio di sostenibilità dell'impronta ecologica.
22.022. Maraia.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Accordi di programma
per la prevenzione dei rifiuti)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

   «4-bis. Gli accordi di cui al presente articolo qualora stipulati con Università, Enti e Istituzioni di ricerca, sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
22.023. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di requisiti per l'attività di duplicazioni chiavi per veicoli a motore)

  1. All'articolo 1, comma 1, capoverso 3, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   d) duplicazione chiavi per veicoli a motore.

  2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i duplicatori di chiavi per veicoli a motore devono aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione e l'aver esercitato l'attività per almeno due anni, alle dipendenze o come titolari di imprese operanti nel medesimo settore, della cui liceità, formazione e professionalità garantiranno le associazioni di categoria alle quali risultino iscritte.
  3. Sempre ai fini di cui al comma 1, le aziende di nuova costituzione potranno essere inserite nella categoria solo se già in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 2.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire al consumatore finale un livello elevato nell'offerta del servizio di duplicazione chiavi per veicoli a motore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, come modificato dal presente articolo, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  5. Il percorso formativo inerente alla qualifica di responsabile tecnico di laboratorio meccatronico di chiavi di cui al precedente comma 4, deve prevedere lo studio di tutte le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli sui quali si effettuano le lavorazioni anche in materia di ibridazioni motoristiche, nonché lo studio dei processi e dei componenti inerenti allo specifico impianto di rete di comunicazione elettronica presente all'interno dei veicoli.
  6. Gli effetti del presente articolo si estendono anche alle attività che all'atto dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224 abbiano attivi i seguenti codici Ateco: 95.29.04; 33.11.04.
22.036. Fassina, Timbro, Bersani.

Pag. 287

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. Al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dall'entrata in vigore della presente fino al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 7.000 euro.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
22.037. Pentangelo, Porchietto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riconversione delle imprese per la sicurezza stradale incentivando l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici)

  1. Alle imprese con codice ATECO 52.21.60 relativo alle attività di traino e soccorso stradale, in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione di un veicolo ibrido o elettrico è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento del prezzo di acquisto. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è cedibile o utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2. Le agevolazioni spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza.

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2:

   all'alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.799,53 milioni;

   alla lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le parole: 270 milioni.
22.040. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 30 dicembre 2020 n. 178)

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni per Pag. 288l'anno 2023, di 20 milioni per l'anno 2024, di 25 milioni per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026.
22.019. Sut.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di acquisto di veicoli elettrici da parte di persone con disabilità)

  1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 chilowatt se con motore elettrico» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «con emissioni di CO2 uguali o minori a 110 g/km.».
22.021. Chiazzese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)

  1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
22.024. Ferraresi, Zolezzi.

ART. 23.

  Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 con le seguenti: con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42 con le seguenti: pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
23.4. Rachele Silvestri, De Toma, Foti, Butti, Zucconi, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1 è costituito un hub per la transizione ecologica in Basilicata, costituito da enti pubblici e privati ed enti di ricerca, il cui scopo è l'innovazione come le biomasse microalgali, idrogeno green, biometano, biogas e l'avvio di processi di ricerca continua verso forme di energia verde ed economia circolare, l'avvio di start up nel settore e la formazione continua.
23.6. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «2.000.000» è sostituita dalla seguente: «4.000.000»;

   b) le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2025»;

   c) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   d) le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».

Pag. 289

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.1. Siragusa, Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Sarli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42. All'onere derivante dal comma 2-bis si provvede per 2.000.000 di euro annui dal 2023 al 2030 ai sensi dell'articolo 42.
23.3. Siragusa, Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Sarli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, poi successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «disegni e modelli» sono aggiunte le seguenti: «nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili».
23.5. Centemero, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo di tecnologie innovative anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

   b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

   c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;

   d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

Pag. 290

  3-ter. Agli enti parco di cui al comma 3-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  3-quater. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
23.2. Sani.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Promozione dell'idrogeno e delle tecnologie green)

  1. Al fine di promuovere interventi per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, associazioni del settore, partner governativi, istituzionali e industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministero delle infrastrutture e dalla mobilità sostenibili, un Piano nazionale strategico dell'idrogeno e delle tecnologie green, volto a favorire lo sviluppo la crescita economica e mitigare i cambiamenti climatici, che preveda l'istituzione di un Fondo per la promozione dell'idrogeno e delle tecnologie green, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2022-2024, utilizzato per finanziare i progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno e delle tecnologie green, ed in particolare i seguenti:

   a) infrastrutture dedicate all'idrogeno intese: stazioni di rifornimento di idrogeno, promozione degli hub per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, impianti centralizzati oppure mediante elettrolisi dell'acqua in impianti centralizzati o in impianti on-site e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno e delle tecnologie green;

   b) le infrastrutture dedicate all'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale;

   c) le infrastrutture dedicate all'idrogeno per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, attraverso la dotazione di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar.

  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Piano di cui al comma precedente, dovrà contenere disposizioni per l'obbligatorietà dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 1, lettera b), individuati dalle regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro strategico nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 dicembre 2022.
  3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2021, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2021 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2016 al 2021, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2023 un progetto, al Pag. 291fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
  4. Gli obblighi di cui al comma 2 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

   a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2020;

   b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1.000 chilometri.

  5. Il Fondo di cui al comma 1, può essere integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
23.02. Vallascas.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondi per la sperimentazione senza uso di animali)

  1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, la lettera c-bis) è sostituita con la seguente:

   «c-bis) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
23.01. Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Termini.

ART. 24.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o di formazione integrativa degli studenti con particolare attenzione agli ITS e finanziamenti di progetti di ricerca e innovazione in campo energetico.
24.1. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure in materia di tutela del lavoro per le imprese dei settori energivori)

  1. I datori di lavoro delle industrie energivore, la cui individuazione è definita con Pag. 292decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che, a decorrere dalla data del 1° aprile 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza derivante dall'innalzamento dei prezzi delle fonti energetiche, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, con le modalità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.
24.01. Bonomo, Benamati.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finalizzazioni del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

  1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo le parole: «per le finalità cui sono state assegnate» sono aggiunte le seguenti: «oltre a quelle, contingibili ed urgenti, relative agli aumenti dei costi dell'energia di cui debba direttamente o indirettamente farsi carico l'ente locale per tutta l'annualità 2022.».
24.02. Baratto, Vietina.

ART. 25.

  Al comma 1, dopo le parole: nel primo semestre inserire le seguenti: e nel secondo semestre;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   b) al comma 2, dopo le parole: entro il 30 settembre 2022, inserire le seguenti: per gli aumenti relativi al primo semestre 2022 ed entro il 31 marzo 2023 per gli aumenti relativi al secondo semestre 2022;

   c) al medesimo comma 2, dopo le parole: con proprio decreto, inserire le seguenti: anche, ove già disponibili entro le date previste per l'emanazione dei decreti, e dopo le parole: primo semestre dell'anno 2022 inserire le seguenti: e nel secondo semestre dell'anno 2022;

   d) al comma 3, dopo le parole: in relazione al primo semestre dell'anno 2022 inserire le seguenti: ovvero in relazione al secondo semestre 2022,;

   e) al comma 4, dopo le parole: 30 giugno 2022 inserire le seguenti: relativamente al primo semestre nonché dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 per il secondo semestre,;

   f) al comma 8, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   g) al comma 9, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   h) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «e altresì, in relazione ai contratti che risultano sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e i cui lavori non siano ancora iniziati alla medesima data»;

   b) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

   «13-bis. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, il riconoscimento Pag. 293non potrà essere corrisposto se non mediante richiesta di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, secondo le modalità da definirsi con i decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo.».
*25.5. Gagliardi.
*25.10. Terzoni, Sut.
*25.23. Pastorino, Timbro.

  Al comma 1, dopo le parole: nel primo semestre inserire le seguenti: e nel secondo semestre

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   b) al comma 2, dopo le parole: entro il 30 settembre 2022, inserire le seguenti: per gli aumenti relativi al primo semestre 2022 ed entro il 31 marzo 2023 per gli aumenti relativi al secondo semestre 2022;

   c) al medesimo comma 2, dopo le parole: con proprio decreto, inserire le seguenti: anche, ove già disponibili entro le date previste per l'emanazione dei decreti, e dopo le parole: primo semestre dell'anno 2022 inserire le seguenti: e nel secondo semestre dell'anno 2022;

   d) al comma 3, dopo le parole: in relazione al primo semestre dell'anno 2022 inserire le seguenti: ovvero in relazione al secondo semestre 2022,;

   e) al comma 4, dopo le parole: dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 inserire le seguenti: relativamente al primo semestre nonché dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 per il secondo semestre,;

   f) al comma 8, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   g) al comma 9, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.
**25.18. D'Elia.
**25.22. Pella, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Al comma 1, dopo le parole: nel primo semestre inserire le seguenti: e nel secondo semestre;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   b) al comma 2, dopo le parole: entro il 30 settembre 2022, inserire le seguenti: per gli aumenti relativi al primo semestre 2022 ed entro il 31 marzo 2023 per gli aumenti relativi al secondo semestre 2022;

   c) al medesimo comma 2, dopo le parole: con proprio decreto, inserire le seguenti: anche, ove già disponibili entro le date previste per l'emanazione dei decreti, e dopo le parole: primo semestre dell'anno 2022 inserire le seguenti: e nel secondo semestre dell'anno 2022;

   d) al comma 3, dopo le parole: in relazione al primo semestre dell'anno 2022 inserire le seguenti: ovvero in relazione al secondo semestre 2022,;

   e) al comma 4, dopo le parole: 30 giugno 2022 inserire le seguenti: relativamente al primo semestre nonché dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 per il secondo semestre, ;

   f) al comma 5, sostituire le parole: 322,6 milioni con le seguenti: 472,9 milioni;

   g) al comma 8, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   h) al comma 9, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   i) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.919,53 milioni;

Pag. 294

   l) al medesimo articolo 42, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 170 milioni.
25.16. D'Elia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 600 milioni;

  Conseguentemente:

   a) al comma 8 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 600 milioni;

   b) al comma 9 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 600 milioni.
25.2. Rachele Silvestri, De Toma, Zucconi, Caiata, Foti, Butti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai lavori in corso di esecuzione la cui offerta sia stata presentata nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adeguano il prezzario in uso ai prezzi correnti di mercato quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale e comunque per una percentuale non inferiore al 20 per cento e procedono alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di adeguare l'importo contrattuale residuo ai nuovi prezzi, a partire dal primo gennaio 2022. Conseguentemente, per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022, è adottato un apposito stato di avanzamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatto salvo successivo conguaglio, a seguito della revisione di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per i contratti di cui al comma 2, a partire dall'approvazione del nuovo prezzario di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute ad applicare all'importo residuo del contratto, come rideterminato ai sensi del comma 2, primo periodo, le variazioni di prezzo, in aumento e diminuzione, desunte dagli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'Istat. Non è comunque soggetto a revisione il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo.

   b) sopprimere i commi 3, 4, e 5;

   c) al comma 7, sostituire le parole: alle compensazioni con le seguenti: al pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis, possono essere altresì utilizzate le ulteriori somme resesi disponibili per la stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.;

   d) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati, la cui offerta è stata fatta nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi ancora da stipulare applicando, a pena di nullità, i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.
  9-ter. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali derivanti dagli incrementi eccezionali in atto che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, e sono sempre valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'appaltatore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
  9-quater. In relazione ai lavori la cui offerta sia stata fatta nel 2021 o nel primo semestre 2022, è consentito, all'affidatario di chiederne la risoluzione per eccessiva Pag. 295onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 codice civile, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio o sanzione all'appaltatore, né consegua alcuna segnalazione da parte della stazione appaltante al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
  9-quinquies. Con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla cui base sia presente un progetto redatto su un prezzario diverso da quello di cui al comma 2, le stazioni appaltanti, ove non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dispongono l'annullamento delle stesse in via di autotutela, e procedono all'aggiornamento del prezzario ai sensi del medesimo comma 2.
*25.3. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*25.4. Gagliardi.
*25.6. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*25.9. Terzoni.
*25.15. Lupi.
*25.19. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Porchietto, Polidori, Casino, Ferraioli, Valentini, Torromino, Sessa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai lavori in corso di esecuzione la cui offerta sia stata presentata nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adeguano il prezzario in uso ai prezzi correnti di mercato quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale e comunque per una percentuale non inferiore al 20% e procedono alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di adeguare l'importo contrattuale residuo ai nuovi prezzi, a partire dal primo gennaio 2022. Conseguentemente, per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022, è adottato un apposito stato di avanzamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatto salvo successivo conguaglio, a seguito della revisione di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per i contratti di cui al comma 2, a partire dall'approvazione del nuovo prezziario di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute ad applicare all'importo residuo del contratto, come rideterminato ai sensi del comma 2, primo periodo, le variazioni di prezzo, in aumento e diminuzione, desunte dagli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'Istat. Non è comunque soggetto a revisione il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo.;

   b) sopprimere i commi 3, 4, e 5;

   c) al comma 7, sostituire le parole: alle compensazioni con le seguenti: al pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis, possono essere altresì utilizzate le ulteriori somme resesi disponibili per la stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.;

   d) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati, la cui offerta è stata fatta nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi ancora da stipulare applicando, a pena di nullità, i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, Pag. 296fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.
  9-ter. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali derivanti dagli incrementi eccezionali in atto che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, e sono sempre valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'appaltatore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
  9-quater. Con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla cui base sia presente un progetto redatto su un prezzario diverso da quello di cui al comma 2, le stazioni appaltanti, ove non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dispongono l'annullamento delle stesse in via di autotutela, e procedono all'aggiornamento del prezzario ai sensi del medesimo comma 2.
25.13. Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo accedono anche i soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
25.12. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,.
*25.1. Rachele Silvestri, Foti, Butti.
*25.8. De Menech, Pezzopane.
*25.11. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*25.14. Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*25.21. Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Torromino, Porchietto, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Nei casi in cui le difficoltà di reperimento dei materiali impediscono, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, i ritardi sono considerati causa di forza maggiore, e, qualora impediscano di ultimare nel termine contrattuale l'opera, ciò costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai fini del riconoscimento di una proroga, ove richiesta.
25.20. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Porchietto, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare sia nella fase di affidamento dei lavori, sia nei successivi stati di avanzamento, gli eventuali ribassi d'asta.
25.7. Buratti, Fragomeli, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «e altresì, in relazione ai contratti che risultano sottoscritti alla data di entrataPag. 297 in vigore della presente legge e i cui lavori non siano ancora iniziati alla medesima data»;

   b) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

   «13-bis. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, il riconoscimento non potrà essere corrisposto se non mediante richiesta di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, secondo le modalità da definirsi con i decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo.».
25.17. D'Elia.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione della tecnologia dell'idrogeno verde per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, l'energia per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili tramite processi elettrolitici e per la sua distribuzione, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento del prodotto finale, per gli anni 2022 e 2023 è esentata dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. Le regole di tale esenzione, da concedere per un periodo transitorio ad un limitato numero di impianti con un definito assorbimento massimale di energia elettrica, sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da emanare entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
25.01. Vallascas.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanziamento dei progetti per il trasporto ferroviario ad idrogeno)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.
  2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui al comma precedente.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascunoPag. 298 degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.02. Vallascas.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali per l'idrogeno)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno entro il 2026, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e sostenere l'innovazione e l'efficienza delle fonti energetiche interne e rinnovabili le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 30 giugno 2022.
  2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 settembre 2022.
  3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
  4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2021, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2021 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2023 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
  5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2022 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizioPag. 299 dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

   a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2021;

   b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

  7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti di ciascuna regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2020 e 2021, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.
  8. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le regioni possono prevedere che gli obblighi di cui ai commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.
25.03. Vallascas.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo tecnologie emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 denominato: «Fondo tecnologie emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale» per l'istituzione e l'operatività di centri di eccellenza sulle tecnologie emergenti.
  2. Per le finalità dell'utilizzo delle risorse previste dal Fondo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, prevede la costituzione di una fondazione, sottoposta a vigilanza congiunta, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca applicata, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo e dello sviluppo delle tecnologie individuate ai sensi del comma 3. Le attività e le funzioni della fondazione, sono rivolte con particolare riguardo ai settori delle tecnologie quantistiche, dell'idrogeno e delle tecnologie green, nonché alla creazione e sostenimento di una filiera industriale e commerciale che porti tali tecnologie sul mercato, strumentali alla promozione dello sviluppo economico del Paese, al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale e all'attuazione dei programmi europei, tra i quali Horizon Europe e Digital Europe. Con uno o più decreti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità previste dal presente comma, anche ai fini della costituzione della fondazione.
  3. Con uno o più decreti, sono definite specificamente le tecnologie e i settori di intervento, gli obiettivi della fondazione, il modello organizzativo, gli organi e la relativa composizione, la disciplina delle attività di vigilanza.
  4. Lo statuto della fondazione è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della transizione ecologica. Con il medesimo decreto è individuato il patrimonio iniziale della fondazione che può essere Pag. 300incrementato da successivi apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, la fondazione instaura rapporti con l'Associazione nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti nazionali di eccellenza.
  6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alle stesse sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
25.04. Vallascas.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Compensazione prezzi nei contratti pubblici di forniture e servizi)

  1. Per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  2. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
*25.05. Lacarra.
*25.012. Terzoni.

Pag. 301

*25.015. Rixi, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*25.017. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Torromino, Porchietto, Polidori, Sessa, Valentini, Casino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Compensazione nei contratti pubblici di forniture e servizi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 4.
  2. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
  3. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a).
  4. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,Pag. 302 nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
**25.08. Gagliardi.
**25.020. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)

  1. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.
  2. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dal 1° gennaio 2022, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
  3. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a).
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
25.019. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

  1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione Pag. 303di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalle piccole e medie imprese per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
*25.06. Zucconi, De Toma, Caiata.
*25.013. Di Sarno.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure in favore degli allevamenti avicoli e suinicoli)

  1. Per le attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato, considerati a rischio di contaminazione del virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
25.07. Ungaro, Gadda, Moretto, Fregolent.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Attuazione degli interventi in materia di edilizia sanitaria demandati al Commissario ad acta per il piano di rientro della regione Calabria)

  1. All'articolo 43-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   3-bis. Il Commissario ad acta può avvalersi delle Aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali ovvero di personale in servizio presso le medesime, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale.
   Il Commissario ad acta, avvalendosi degli attuali soggetti attuatori, provvede, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente norma nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla predisposizione, anche per stralci successivi, del piano degli interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e previa rendicontazionePag. 304 tecnico-amministrativo-contabile degli interventi già avviati.
   Per l'utilizzo delle risorse di cui al precedente allinea, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta; gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale, le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel piano. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 1.».
25.09. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di impresa femminile)

  1. L'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 53.

   1. Ai fini della presente legge si definisce:

   a) imprenditrice: la donna che svolga attività imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2082 del codice civile e possieda i requisiti indicati dal comma secondo del presente articolo, nonché sia iscritta nella sezione del registro delle imprese di cui al comma 3;

   b) impresa femminile: l'attività economica organizzata ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile che, in forma individuale o collettiva, possieda i requisiti indicati dal comma secondo del presente articolo e sia iscritta nella sezione del registro delle imprese di cui al comma 3.

   2. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le imprenditrici e le imprese femminili PMI ai sensi della raccomandazione 2006/361/CE che siano iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui al terzo comma del presente articolo e nello specifico:

   a) le società cooperative che abbiano tra i soci cooperatori almeno il 51 per cento di donne, ovvero siano amministrate da un consiglio di amministrazione la cui maggioranza sia costituita da donne;

   b) società di persone in possesso almeno dei seguenti requisiti:

    1) capitale sociale detenuto da soci illimitatamente responsabili di sesso femminile per almeno il 51 per cento;

    2) presenza di almeno una donna tra gli amministratori;

    3) previsione nell'atto costitutivo della distribuzione di almeno il 51 per cento degli utili a soci di sesso femminile;

   c) le società per azioni e in accomandita per azioni con capitale sociale sottoscritto per almeno il 51 per cento da donne e che, in ogni caso: se è adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale o monistico, riconoscano complessivamente alle socie, anche attraverso apposite clausole statutarie, il diritto di voto in misura almeno pari al 51 per cento nelle materie previste dall'articolo 2364 del codice civile; se è adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo o il sistema monistico, prevedano nell'atto costitutivo che l'organo amministrativo pluripersonale sia composto per almeno il 51 per cento da donne o l'amministratore delegato o la maggioranza nel comitato esecutivo sia donna; se è adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, riservino alle donne la maggioranza dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio sorveglianza se a quest'ultimo sono attribuite le competenze previste dall'articolo 2409-terdecies, lettera f-bis), del codice civile in mancanza di un organo di amministrazione collegiale, lo statuto deve prevedere che l'amministratore unico sia donna o tale sia il direttore generale;

   d) le società a responsabilità limitata in cui il capitale sociale sia detenuto per almeno il 51 per cento da donne e, in ogni caso, vi sia un'espressa clausola statutaria Pag. 305nella quale sia previsto che l'organo amministrativo sia composto da un unico amministratore donna o in maggioranza da donne, o donna sia l'amministratore delegato o la maggioranza del comitato esecutivo o il direttore generale o, in caso di previsione dell'atto costitutivo che introduca modelli decisori collettivi diversi dal consiglio di amministrazione, a donne spetti il consenso determinante in caso di decisioni su operazioni straordinarie e piani industriali;

   e) le imprese individuali, in cui il titolare indicato nel registro delle imprese è donna.

   3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui i soggetti di cui al comma 2, del presente articolo devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente legge. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente comma, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Il possesso dei requisiti è successivamente dichiarato, con cadenza annuale, mediante autocertificazione.
   4. La perdita o comunque il venir meno, per qualunque causa, dei requisiti dovrà essere comunicata senza indugio e, in ogni caso entro 15 giorni, al registro delle imprese, pena l'obbligo della restituzione dei contributi ricevuti successivamente alla perdita del requisito e nell'anno anteriore alla perdita dello stesso.».
25.016. Murelli, Legnaioli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni particolari in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

  1. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
25.010. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Rinegoziazione dei termini contrattuali dei contratti pubblici in corso)

  1. Per compensare l'eccessiva onerosità economica e finanziaria dei contratti pubblici in corso, la cui esecuzione negli anni 2020, 2021 e 2022 a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 abbia subito modifiche delle modalità di svolgimento da parte gli operatori economici, generando maggiori costi tali da alterare l'equilibrio del contratto in essere, è consentita, fino al 31 dicembre 2022, su istanza dell'affidatario, la rinegoziazione dei termini contrattuali, in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure Pag. 306di prevenzione e di contenimento del contagio.
25.018. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)

  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»;

   b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 30 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.».

  2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.
25.011. Dal Moro, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi, del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0)

  1. Al fine di incentivare la digitalizzazione delle imprese attraverso gli investimenti in tecnologie avanzate, ricerca ed innovazione, in competenze digitali e manageriali, a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2025 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel limite di spesa di 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
  2. Al fine di sostenere il rilancio e la resilienza dell'ecosistema delle imprese, potenziandone la dimensione innovativa, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle seguenti misure del Piano Transizione 4.0:

   a) gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi materiali ed immateriali Pag. 307di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;

   c) il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, di cui al comma 1, da effettuarsi in via telematica al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
25.014. Sut.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 800 milioni.
26.2. Rachele Silvestri, De Toma, Foti, Butti, Zucconi, Caiata.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da COVID-19 dalle regioni e province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente non si applicano, per l'esercizio 2021, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2-ter. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174, è differito al 15 luglio.
  2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

Pag. 308

  2-quinquies. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.
  2-sexies. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022.
26.3. Buratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 2-bis sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 2-bis.
  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.4. Carnevali, Rizzo Nervo, Ianaro, De Filippo, Bruno Bossio, Ciagà.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni sull'attribuzione delle risorse dalle regioni a statuto ordinario agli enti locali)

  1. Nell'assegnazione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 1, commi 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, assicurano il rispetto dei seguenti princìpi fondamentali concernenti il governo del territorio:

   a) rispetto dei princìpi di non discriminazione e trasparenza nell'individuazione degli enti territoriali destinatari del finanziamento;

   b) adozione di procedure che prevedano la previa manifestazione d'interesse da parte dell'ente territoriale, attraverso la presentazione di appositi progetti relativi agli interventi da finanziare;

   c) obbligo di motivazione dell'attribuzione del finanziamento, con l'indicazione del significativo impatto che la realizzazione del progetto può avere.

  2. Ai fini del rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'articolo 119, comma secondo, nonché dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano anche alle risorse trasferite a qualsiasi titolo agli enti locali da parte delle regioni a statuto ordinario per interventi infrastrutturali o comunque concernenti la viabilità e la mobilità, l'arredo urbano e l'edilizia scolastica, anche sulla base di stanziamenti precedenti alla data di Pag. 309entrata in vigore della presente disposizione e non ancora interamente ripartiti.
26.01. Fragomeli, Ciagà, Carnevali.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Esonero dal versamento dell'imposta di registro per taluni atti compiuti dai comuni)

  1. All'articolo 1 della tabella allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per gli atti traslativi a titolo non oneroso degli immobili di proprietà di enti e organismi pubblici strumentali a favore degli enti locali che li hanno costituiti, stipulati contestualmente alla cessazione, all'estinzione o allo scioglimento degli enti strumentali stessi.».
26.02. Rossi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni per la programmazione e il coordinamento dei servizi pubblici non di linea)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
  2. Le regioni provvedono agli adempimenti previsti dal comma 1 con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
26.03. Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.».
26.04. Pastorino, Timbro.

ART. 27.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con il vincolo di destinare quota parte non inferiore al 20 per cento dello stesso a interventi in favore delle attività produttive e alle famiglie che versino in condizione di grave difficoltà.
27.37. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole da: una dotazione di 250 milioni fino alla fine del periodo medesimo con le seguenti: una dotazione di 590 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 500 milioni di euro, in favore dei comuni delle unioni di comuni e, per 90 milioni di euro, Pag. 310in favore delle province e delle città metropolitane;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione e dopo le parole: in relazione inserire le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dall'emergenza sanitaria, nonché.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 322,6 milioni con le seguenti: 662,9 milioni;

   b) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.109,53 milioni;

   c) all'articolo 42, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 360 milioni.
27.21. D'Elia.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole da: una dotazione di 250 milioni fino alla fine del periodo medesimo con le seguenti: una dotazione di 590 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 500 milioni di euro, in favore dei comuni delle unioni di comuni e, per 90 milioni di euro, in favore delle province e delle città metropolitane;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione e dopo le parole: in relazione inserire le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dall'emergenza sanitaria, nonché.
*27.8. Gagliardi.
*27.39. Pella, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.30. D'Elia.
*27.50. Pastorino, Timbro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in favore dei comuni inserire le seguenti: , delle unioni di comuni e delle comunità montane;

   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ai comuni inserire le seguenti: , alle unioni di comuni e alle comunità montane.
27.13. Rossi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 322,6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 362,6 milioni di euro per l'anno 2022;

   b) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 7.809,53 milioni di euro per l'anno 2022;

   c) all'articolo 42, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2022.
27.14. De Menech, Pezzopane.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 322,6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 362,6 milioni di euro per l'anno 2022 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.33. Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

Pag. 311

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 322,6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 362,6 milioni di euro per l'anno 2022.
*27.2. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*27.15. De Menech, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole: utenze di energia elettrica e gas, con le seguenti: utenze di energia elettrica, gas e teleriscaldamento.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 322,6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 327,6 milioni di euro per l'anno 2022 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.5. Bonomo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

   «784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 75 milioni di euro per il 2022 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
27.22. D'Elia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è aggiunto il seguente:

   «784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. I criteri di cui al periodo precedente possono essere modificati sulla base di una proposta dell'ANCI da presentare presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
*27.40. Pella, Porchietto, Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.53. Gagliardi.
*27.54. Pastorino, Timbro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

   «784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».
27.31. D'Elia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, in deroga alle modalità di utilizzo della Pag. 312quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese per utenze di energia elettrica e gas.
27.12. Berlinghieri, Fragomeli, Benamati.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019».
*27.28. Ruffino, Angiola.
*27.29. Berlinghieri, D'Elia, Fragomeli, Benamati, Ubaldo Pagano.
*27.55. Carrara, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  3. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021, di cui al predetto comma 1-quater, si intende relativo all'esercizio 2022.
  4. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 161 milioni di euro per il 2022, di 41 milioni di euro per il 2023 e di 34 milioni di euro per il 2024. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 15 maggio 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, anche con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021. Il contributo di cui al presente comma, considerate cumulativamente tutte le annualità attribuibili a ciascunPag. 313 comune interessato, non può comunque essere superiore al valore assoluto del disavanzo di cui alla lettera e) del prospetto del risultato di amministrazione relativo al 2020, ovvero all'eccedenza positiva tra maggior onere oggetto di ristoro e valore dell'avanzo disponibile relativo al 2020, come risultanti dai rendiconti trasmessi alla BDAP, anche su dati non definitivi. Il risultato di amministrazione di cui al periodo precedente è inoltre aumentato dell'importo eventualmente attribuito a ciascun comune per effetto delle seguenti norme:

   articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

   articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

   commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

   contributo relativo all'anno 2022 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 565 e 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
**27.9. Gagliardi.
**27.41. Pella, Labriola, Torromino, Porchietto, Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
**27.52. Pastorino, Timbro.
**27.23. De Luca, D'Elia.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 78 milioni di euro. Ai comuni di cui al periodo precedente che risultano beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 565 e 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nella misura del 50 per cento.
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato fino a concorrenza della differenza negativa tra l'ammontare dell'avanzo disponibile al 31 dicembre 2020 dal rendiconto comunicato alla BDAP, come risultante alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche su dati di preconsuntivo, e l'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del comma 3. Ai fini del calcolo della differenza, l'ammontare dell'avanzo disponibile è aumentato dell'importo dei contributi assegnati nel 2021 dall'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dall'articolo 38, comma 1-septies del decreto-legge 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dai commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché del contributo relativo all'anno 2022 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 565 e 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3-ter. I comuni nelle condizioni di cui al comma 3 restituiscono le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi dei commi 3 e 3-bis, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.Pag. 314
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 maggio 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
*27.10. Gagliardi.
*27.35. Pastorino, Timbro.
*27.42. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Labriola, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero di quello di cui all'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono esclusi dal contributo di cui al presente articolo.
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi dei commi 3 e 3-bis, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2022 con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27.20. Pezzopane.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero di quello di cui all'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono esclusi dal contributo di cui al presente articolo.
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi dei commi 3 e 3-bis, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
  3-ter. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di Pag. 315entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
  3-quater. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presentano un Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, di importo superiore di almeno quattro volte del Fondo crediti di dubbia esigibilità del precedente rendiconto per l'anno 2018. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2022.».
27.19. D'Eramo, Bellachioma, Zennaro, Grippa.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero di quello di cui all'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono esclusi dal contributo di cui al presente articolo.
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi dei commi 3 e 3-bis, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
  3-ter. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
*27.32. Fragomeli.
*27.38. Martino, D'Eramo, Bellachioma, D'Alessandro, Vacca, Rotondi, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 3, dopo le parole: Ai comuni aggiungere le seguenti: in condizione di dissesto finanziario, nonché ai comuni.
27.6. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'importo residuo dell'onere da restituzione dei fondi di cui al presente comma, al netto del contributo assegnato, può essere rimborsato in cinque anni decorrenti dal 2022.
*27.24. D'Elia.
*27.36. Pastorino, Timbro.

Pag. 316

*27.11. Gagliardi.
*27.43. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In favore delle città metropolitane, ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti, per le quali il totale del concorso netto alla finanza pubblica per l'anno 2021, definito in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ridotto dalla voce «Recuperi per somme a debito» di cui all'allegato A al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2021, recante «Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021», è superiore a 28 euro per abitante è riconosciuto un contributo annuale di 67 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.1. Morassut, D'Elia, Orfini, Madia, Melilli, Mancini, Piccoli Nardelli, Sensi, Prestipino, Verini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*27.16. De Menech, Pezzopane.
*27.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*27.34. Labriola, Sessa, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.
*27.51. Timbro, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.
   3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

   a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

   b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il Fondo crediti di Pag. 317dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

   c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».
**27.45. Pella, Porchietto, Polidori, Cortelazzo, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
**27.56. D'Elia.
**27.59. Gagliardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*27.44. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.25. De Luca, D'Elia.
*27.58. Gagliardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».
27.48. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «27 dicembre 2013, n. 147,» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data».
*27.26. D'Elia.
*27.46. Pella, Porchietto, Polidori, Cortelazzo, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.60. Gagliardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022».
27.47. Pella, Porchietto, Polidori, Cortelazzo, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.

Pag. 318

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le risorse previste dal presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
27.4. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 a 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2024».
*27.49. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Labriola, Polidori, Casino, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.27. D'Elia.
*27.57. Carrara, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è rifinanziato per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.7. Fregolent, Moretto.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire la continuità didattica, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2022 quale contributo straordinario destinato agli enti locali che debbano fare fronte all'impossibilità di utilizzo anche parziale degli ambienti didattici interessati da lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Il contributo è destinato ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee ovvero agli ulteriori costi necessari alla piena fruizione degli spazi didattici individuati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 70 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.17. Gallo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Contributi per efficientamento energetico)

  1. All'articolo 29-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e le parole: «entro il 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2020 per l'anno 2021 ed entro il 30 aprile 2022 per l'anno 2022».
27.01. Costanzo, Vallascas.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Agevolazioni Tari per le famiglie)

  1. Per l'anno finanziario 2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra Pag. 319abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà, i comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri comuni.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo comune, a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
27.09. Flati.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Agevolazioni Tari)

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridistribuite, nell'anno 2022, ai medesimi comuni per le finalità di cui al comma 1».
27.02. Costanzo, Vallascas.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità in attraversamenti o sovrapposizioni di due o più strade appartenenti ad enti diversi)

  1. Il punto 1) della lettera a-quinquies) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è soppresso.
27.03. Moretto, Fregolent.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Ripiano disavanzi eccessivi per le città di medie dimensioni)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

   «994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di 30.000 abitanti sedi di università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articoloPag. 320 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022. In luogo del contributo previsto dal comma 567, gli enti locali di cui al primo periodo possono invece richiedere l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso e anche nel caso in cui non abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella misura massima di 150 euro per abitante e comunque in misura non superiore all'ammontare del disavanzo come definito al primo periodo, da restituire con le modalità previste dal citato articolo 243-ter. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul Fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. La medesima procedura è adottata nell'arco del triennio 2023-2025, attraverso l'emanazione di uno o più decreti integrativi in caso di insufficienza delle risorse in precedenza erogate e di sopravvenuta maggior disponibilità del fondo. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti, sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario.».
*27.06. Gagliardi.
*27.037. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.017. Ubaldo Pagano, D'Elia.
*27.028. Pastorino, Timbro.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni contabili per il 2022)

  1. Al fine di semplificare gli adempimenti contabili degli enti locali si applicano le disposizioni seguenti:

   a) all'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, secondo periodo, le parole: «Per il medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022,»;

   b) all'articolo 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al comma 1, le parole: «la certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «le certificazioni», dopo le parole: «legge 13 ottobre 2020, n. 126,» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,» e le parole: «al rendiconto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai rendiconti 2020, 2021 e 2022».
**27.07. Gagliardi.
**27.018. D'Elia.
**27.023. Ruffino, Angiola.
**27.038. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
**27.040. Pastorino, Timbro.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Sostegno ai piccoli comuni per la realizzazione di infrastrutture energetiche)

  1. Per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per incrementare la produzionePag. 321 di energia elettrica da fonti rinnovabili degli enti locali con popolazione non superiore a 3.000 abitanti è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
27.08. Vietina.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
*27.020. D'Elia.
*27.035. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Labriola, Polidori, Casino, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.041. Gagliardi

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

  1. Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.».
27.010. Flati.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali)

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» Pag. 322sono aggiunte le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
*27.021. D'Elia.
*27.036. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Labriola, Polidori, Casino, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.042. Gagliardi

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di canone unico)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 817 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021»;

   b) il comma 818 è sostituito dal seguente:

   «818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»;

   c) al comma 819 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio»;

    2) alla lettera b), la parola: «privato» è sostituita dalle seguenti: «privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica»;

   d) al comma 820, le parole: «del comma 819» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 819, di esclusiva competenza comunale,»;

   e) al comma 831-bis, le parole: «pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento»;

   f) il comma 837 è sostituito dal seguente:

   «837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.».
27.022. D'Elia.

Pag. 323

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Canone unico – Definizione aree comunali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

   «818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»;

   b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

   «837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.».
*27.030. Pella, Porchietto, Labriola, Polidori, Cortelazzo, Casino, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.045. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Presupposti applicativi del canone unico)

  1. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio»;

   b) alla lettera b), la parola: «privato» è sostituita dalle seguenti: «privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica».
**27.032. Pella, Cortelazzo, Torromino, Porchietto, Labriola, Polidori, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini, Casino.
**27.044. Gagliardi

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «del comma 819», sono sostituite dalle seguenti: «del comma 819, di esclusiva competenza comunale,».
27.031. Pella, Porchietto, Labriola, Polidori, Cortelazzo, Casino, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)

  1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il Pag. 324canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento».
*27.029. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Labriola, Polidori, Casino, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.046. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Manutenzione straordinaria degli impianti per gli scopi idroelettrici)

  1. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria degli impianti per gli scopi idroelettrici ed erogare il servizio di fornitura idrica in gran parte delle regioni meridionali oltre a garantire la sicurezza del patrimonio infrastrutturale dello Stato, all'articolo 1, comma 845, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022», sono sostituite dalle seguenti: «la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022».
27.024. D'Attis, Labriola, Torromino, Sessa, Casino, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Valentini, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. In considerazione dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per effetto dell'incremento del costo dell'energia, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, i comuni, limitatamente all'esercizio finanziario 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti destinate al pagamento di spese per utenze di energia. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, i comuni, limitatamente all'esercizio finanziario 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti destinate al pagamento di spese per utenze di energia, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico.
27.026. Torromino, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Sessa, Mazzetti, Porchietto, Casino, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. In considerazione dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per effetto dell'incremento del costo dell'energia, per l'anno 2022, i comuni sono autorizzati, in deroga ad ogni altra disposizione normativa e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, a ridestinare gli stanziamenti di bilancio per spese di conto capitale, non derivanti da indebitamento o da risorse a destinazione vincolata, per il finanziamento di spese correnti connesse al pagamento di spese per utenze di energia.
27.025. Polidori, Sessa, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

Pag. 325

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del carburante nelle aree di confine del Friuli-Venezia Giulia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione del costo dei carburanti nelle aree di confine del Friuli-Venezia Giulia.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022, è utilizzato al fine di abbattere il prezzo finale dei carburanti applicato dalle stazioni di servizio con sede nelle aree confinanti con altri Stati appartenenti all'Unione europea, in cui il prezzo dei carburanti sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, in modo che la maggiore spesa non sia superiore alla dotazione di cui al comma 2.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
27.027. Novelli, Sandra Savino, Bubisutti, Rizzetto, Pettarin, Tondo, Panizzut, Moschioni, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Popolazione rilevante ai fini dei riparti di risorse agli enti locali)

  1. Ai fini dell'attribuzione di contributi agli enti locali, di natura corrente o in conto capitale, commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza, il riferimento al dato demografico comunale è quello più favorevole tra il dato più elevato e la media aritmetica della popolazione comunale risultante dagli ultimi tre censimenti permanenti effettuati dall'ISTAT.
*27.033. Pella, Cortelazzo, Torromino, Porchietto, Labriola, Polidori, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini, Casino.
*27.047. Gagliardi.
*27.048. D'Elia.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
**27.034. Pella, Cortelazzo, Torromino, Porchietto, Labriola, Polidori, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini, Casino.
**27.043. Gagliardi

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Comunità energetiche di quartiere)

  1. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 27 possono destinare una quota delle risorse assegnate per l'attuazione di misure finalizzate alla realizzazione di «Comunità energetiche di quartiere» per la produzione e Pag. 326l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili al servizio degli insediamenti urbani.
27.011. Maraia.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Interventi per favorire rinnovo dei mezzi di trasporto per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono soppresse.
27.012. Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Interventi per garantire la continuità dei mezzi di trasporto per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale a seguito dell'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da COVID-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.
27.013. Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Differimento termini per la deliberazione del rendiconto di gestione enti locali per il 2021)

  1. Il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2022.
27.016. Bordonali, Ribolla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28.1. Vianello.
*28.2. Sodano.
*28.9. Villarosa.

  Al comma 4, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.10. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'ambito del piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e degli interventi infrastrutturali per le Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento del contratto di programma 2021-Pag. 3272025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa per ampliare e potenziare l'attuale progetto di costruzione del nuovo ponte in adiacenza all'esistente ponte Manzoni di Lecco, prevedendo il raddoppio delle corsie di marcia e i connessi svincoli di ingresso e uscita. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.5. Fragomeli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142,»;

   b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria».
*28.4. Del Barba, Fregolent, Moretto.
*28.7. Chiazzese, Licatini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse.
28.3. Del Barba, Fregolent, Moretto.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 46, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «per adempiere a quanto previsto dal presente comma, è costituita una specifica una task force a supporto della progettazione delle regioni del mezzogiorno.».
28.11. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della medesima legge, delle domande presentate dai comuni ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 8 gennaio 2022 che ripropongano opere, ammesse e non finanziate, individuate nell'allegato b del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021.
  7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.6. Boccia, Fragomeli, Braga, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Ponti e viadotti)

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, Pag. 328con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto» sono sostituite con le seguenti: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto».
*28.01. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*28.03. De Menech, Pezzopane.
*28.08. Andreuzza, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*28.013. Timbro, Fornaro.
*28.010. Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli, Sessa.
*28.05. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Cooperative di abitazione)

  1. All'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della presente legge si considerano “cooperative edilizie di abitazione” le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, nonché in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari, nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».
28.02. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 in materia agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    2) il comma 13-bis.1 è sostituito dal seguente:

   «13-bis.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l'effettiva realizzazione dell'intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000 euro»;

    3) al comma 14, secondo periodo, le parole: «pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari almeno al 20 per cento dell'importo Pag. 329dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ferma restando la validità delle polizze già stipulate alla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

   b) All'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione»;

    2) al comma 1, lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione».

   c) Al comma 1 dell'articolo 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione».

  2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  3. Agli oneri del presente articolo, pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.04. Terzoni, Sut, Fraccaro, Masi, Deiana.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Potenziamento investimenti imprese a favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016)

  1. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando le graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge ovvero attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018.
  2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.
28.06. Patassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente)

  1. Al fine di incentivare azioni di raccolta di alcune tipologie di rifiuti urbani Pag. 330nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti e promuovere le iniziative svolta dagli enti del terzo settore per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, è istituito presso l'Albo dei Gestori ambientali l'elenco degli enti del terzo settore che effettuano attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti urbani non pericolosi destinati a recupero.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Albo definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco, assicurando il necessario raccordo con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 1° febbraio 2018 con riferimento alle associazioni di volontariato.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*28.07. Capitanio, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*28.011. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Programmi di rigenerazione urbana sostenibile)

  1. Le regioni promuovono i programmi di rigenerazione urbana sostenibile che riguardano esclusivamente gli ambiti urbani consolidati ad esclusione delle alle aree con vincolo di inedificabilità assoluta, i centri storici e le aree ad essi equiparate comprese le aree e agli immobili individuati dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità` nel rispetto dei quali i comuni adeguano i rispettivi strumenti urbanistici ai fini della determinazione del perimetro degli ambiti urbani consolidati.
  2. All'interno del territorio urbanizzato sono consentiti, anche attraverso accordi tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, programmi di rigenerazione urbana sostenibile volti alla riqualificazione delle aree urbane degradate attraverso progetti organici relativi a edifici o gruppi di edifici contigui e spazi pubblici e privati, alla riqualificazione e al recupero anche attraverso la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti, alla creazione di aree verdi volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti e all'innalzamento della qualità degli spazi urbani delle città.
  3. L'attuazione dei programmi di cui al presente articolo è subordinata all'esistenza, all'adeguamento o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  4. Le regioni e i comuni, approvano, con le procedure di cui al comma 7, i programmi di rigenerazione urbana sostenibile e indicano:

   a) le strategie di localizzazione degli interventi e delle funzioni urbane che intendono perseguire;

   b) gli obiettivi di rigenerazione urbana sostenibile e di compatibilità ambientale e paesaggistica, di promozione sociale e di sostenibilità economica che intendono perseguire attraverso politiche di riduzione dei consumi energetici, idrici e del consumo di suolo, di riduzione del rischio sismico e idrogeologico, di riqualificazione delle aree verdi nei tessuti urbani, di sviluppo della mobilità sostenibile e di promozione dell'utilizzazione di servizi digitali;

Pag. 331

   c) le prescrizioni e le modalità esecutive da osservare negli interventi di attuazione dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile;

   d) le diverse destinazioni d'uso consentite nell'ambito del programma di rigenerazione urbana sostenibile;

   e) la quota minima di alloggi da destinare a social housing;

   f) le opere di mitigazione ambientale;

   g) il sistema di certificazione per la valutazione dell'efficienza energetica e dell'impronta ecologica degli edifici, riconosciuti a livello di Unione europea, da adottare negli interventi di rigenerazione urbana sostenibile.

  5. Al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, le regioni prevedono l'applicazione di premialità urbanistiche, comunque in misura non superiore al 10 per cento della volumetria già esistente nell'area oggetto di intervento, nel caso in cui l'intervento di rigenerazione urbana sostenibile preveda la riduzione di almeno il 20 per cento della superficie di suolo impermeabilizzata a favore della superficie permeabile, oltre quella esistente.
  6. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile sono attuati attraverso progetti integrati di recupero urbano da approvare, se in variante allo strumento urbanistico generale vigente, secondo le procedure previste dalle rispettive leggi regionali in materia di governo del territorio.
  7. I comuni individuano, in applicazione dei criteri dettati dal decreto di cui al comma 1, secondo periodo, gli ambiti territoriali urbanizzati nei quali sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e valido titolo abilitativo ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, compresi gli interventi di demolizione e di ricostruzione di edifici o gruppi di edifici esistenti.
  8. Per gli interventi di cui al presente articolo è consentito sempre il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 9, nonché tra le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico generale vigente.
  9. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

   a) residenziale;

   b) turistico-ricettivo;

   c) direzionale, artigianale, di servizi e commerciale limitatamente ai piccoli esercizi di vicinato con superficie inferiore a 150 metri quadrati complessivi.

  10. Fino alla riforma organica della disciplina degli standard urbanistici, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al fine di favorire interventi di sostituzione edilizia che consentano la deimpermeabilizzazione di suolo già edificato, gli edifici o gruppi di edifici esistenti negli ambiti urbani consolidati che siano oggetto degli interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui ai commi precedenti della presente legge possono essere demoliti e ricostruiti, con riduzione dell'area di sedime dell'edificio originario, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
28.09. Rospi, Cortelazzo, Mazzetti, Polidori, Labriola, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Sessa, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure in materia di erogazione del contributo per rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 1, comma 541 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, Pag. 332convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
*28.014. D'Elia.
*28.012. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.

ART. 29.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre;

   b) alla lettera c) sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre.
29.1. Gemmato, Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.
29.7. D'Attis, Torromino, Cortelazzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 14 per cento con le seguenti : 11 per cento.
29.5. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 2 sostituire le parole: aumentata al 14 per cento con le seguenti: aumentata all'8 per cento.
*29.2. Ciaburro, Caretta, Foti, Bignami, Zucconi, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*29.3. Gallinella, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*29.4. Gastaldi, Viviani, Loss, Manzato, Golinelli, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*29.8. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 37-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», colonna 7 «Note» relative al numero 21 «Gesso di defecazione» e al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazione», inserire «Nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione dovranno essere condotte analisi per la verifica di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 per lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6 mila tonnellate. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi e di carbonato di defecazione ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei componenti costituenti i lotti, conservata dal produttore per almeno tre anni».
29.6. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono Pag. 333sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*29.01. Vallascas.
*29.02. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*29.04. Fregolent, Moretto, Marco Di Maio.
*29.08. Gagliardi.
*29.010. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*29.012. Terzoni.
*29.015. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini.
*29.018. Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*29.019. Lupi.
*29.022. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Sessa, Labriola, Polidori, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga dei termini di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
**29.03. Moretto, Fregolent.
**29.016. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga degli interventi di adeguamento degli immobili per la riduzione dei consumi energetici)

  1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di adeguamento e riqualificazione degli immobili volti a favorire la riduzione dei consumi energetici del Paese, all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 90 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.021. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Sessa, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Indennità «caro-benzina»)

  1. Al fine di contrastare gli effetti dei rincari del prezzo alla pompa dei carburanti è riconosciuta, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 una indennità mensile ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato:

   a) indennità mensile di 250 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai Pag. 334sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 8.265 euro;

   b) indennità mensile di 100 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 maggiore di 8.265 euro e non superiore a 25.000 euro;

   c) indennità mensile di 50 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 maggiore di 25.000 euro e non superiore a 40.000 euro.

  2. L'indennità di cui al comma 1 è finalizzata a sostenere le spese per il rifornimento di carburante di veicoli ed è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) presentazione di idonea documentazione attestante il possesso di una patente di guida valida da parte di almeno un componente del nucleo familiare;

   b) presentazione di certificato di proprietà del veicolo a motore rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) da parte di un componente del nucleo familiare.

  3.L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessiva di 1.300 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Con successiva circolare INPS vengono riepilogati i requisiti necessari all'erogazione del beneficio e le indicazioni operative per la presentazione delle domande, oltre alle ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si compensa mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
29.05. Costanzo, Trano.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono sostituite con le parole: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»
  2. Agli oneri derivati al comma 1, si provvede mediante incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.000 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente, all'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, le parole: 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 8.269,53 milioni di euro per l'anno 2022, 4.240,6 milioni di euro;

   al comma 2, lettera a), le parole: 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 5.016 milioni di euro per l'anno 2022, 3.730 milioni di euro.
29.06. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in Pag. 335fattura e misure in materia di dichiarazione precompilata 2022)

  1. Al fine consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, la relativa comunicazione può essere trasmessa all'Agenzia delle entrate, in deroga alla legislazione vigente, anche successivamente al 29 aprile 2022, ma comunque entro il 31 agosto 2022, qualora i beneficiari dichiarino, entro il 10 maggio 2022, con le modalità telematiche previste dall'Agenzia delle entrate, che intendono avvalersi della presentazione telematica della dichiarazione dei redditi precompilata, entro il termine del 30 settembre 2022, utilizzando la compilazione assistita per gli oneri detraibili da indicare nelle sezioni III e IV del quadro E. In tal caso l'Amministrazione finanziaria per l'anno 2022 rende disponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, entro il 23 maggio 2022, la dichiarazione dei redditi precompilata in assenza dei dati relativi alle sezioni III e IV del quadro E.
29.07. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Facilitazione copertura oneri per gare relative alla distribuzione del gas)

  1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.
*29.09. Gagliardi.
*29.024. Pella, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*29.025. Pastorino, Timbro.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;

   b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;

   c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;

   d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.

   e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.

  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, avvalendosi del sistema ISPRA-SNPA, pubblica un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo Pag. 336derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie.
29.013. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

  1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi sono prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto è identificato da un'analisi che attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto individua le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
  2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto dove viene riportato il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
29.014. Zolezzi, Bella, Flati, Papiro, Emiliozzi, Martinciglio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

   al comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) le quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata.»;

   dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: «1-quinquies. Per “quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata” si intendono le quote, appartenenti a categorie create da PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, aventi eguale valore e conferenti i medesimi diritti.»;

   b) all'articolo 83-quinquies:

   dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Alle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo, in alternativa all'articolo 2470 codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»;

    2) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «In relazione agli emittenti di quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono ed esauriscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.»;

   c) all'articolo 83-undecies:

   al comma 1, dopo la parola: «azioni» sono inserite le seguenti: «e gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata»;

Pag. 337

   al comma 2, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata tenere il libro dei soci» e le parole: «libro soci» sono sostituite con la seguente: «esso».
29.017. Centemero, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure per la prosecuzione degli interventi di adeguamento degli immobili per la riduzione dei consumi energetici)

  1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di adeguamento e riqualificazione degli immobili volti a favorire la riduzione dei consumi energetici del Paese, all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo», sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inserire le seguenti: 29-bis;

   b) sostituire le parole 7.769,53 milioni, 2.240,6 milioni, 2.038,6 milioni, 1.778,5 milioni con le seguenti: 7.969,53 milioni, 2.440,6 milioni, 2.238,6 milioni, 1.978,5 milioni;

   c) alla lettera a), sostituire le parole 4.516 milioni, 1.730 milioni, 1.530 milioni, 2.040 milioni, 2.040 milioni, 1.580 milioni, 1.780 milioni con le seguenti: 4.716 milioni, 1.930 milioni, 1.730 milioni, 2.240 milioni, 2.240 milioni, 1.780 milioni, 1.980 milioni.

  Conseguentemente, all'Allegato B, missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte, sostituire le parole 1.630, 1.130, 1.130, 1.640, 1.640, 1.180, 1.380,1.380, 1.380, con le seguenti: 1.830, 1.330, 1.330, 1.840, 1.840, 1.380, 1.580, 1.580, 1.580
29.020. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Sessa, Labriola, Polidori, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, tutti i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva che hanno iscritto a ruolo la causa per risarcimento danni antecedentemente alla promulgazione della presente legge, sia che trattasi di processo civile o penale, a carico della società Ilva Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva.»;

   b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente: «2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è corrisposto sulla base del criterio della priorità delle rispettive date di proposizione della domanda giudiziaria, indipendentemente dalla quantificazione elaborata dai CTU o CTP. A ciascun proprietario è corrisposto un indennizzo di Pag. 338importo pari 7.500 euro. L'indennizzo è riconosciuto esclusivamente per la prima casa».
29.023. D'Attis, Labriola, Casino.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

  1. All'articolo 389, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «16 maggio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
29.011. Dal Moro.

ART. 30.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'attuazione degli interventi per la gestione dell'emergenza da COVID-19 demandati al Commissario ad acta per il piano di rientro della regione Calabria. A tal fine, all'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 del presente articolo, può avvalersi delle Aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale.
   Il Commissario ad acta, avvalendosi degli attuali soggetti attuatori, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla predisposizione, anche per stralci successivi, del piano degli interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili, come integrate dall'articolo 30, comma 3-bis, del presente decreto-legge, e previa rendicontazione tecnico-amministrativo-contabile degli interventi già avviati.
   Per l'utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale, le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel piano.».

  Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.774,53 milioni

   b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 255 milioni.
30.5. Cannizzaro, Gentile, Torromino, Maria Tripodi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al monitoraggio sistematico e periodico delle condizioni microclimatiche dei musei e degli edifici e aree ospitanti collezioni o costituenti essi stessi il museo, compresi i depositi e i magazzini, per procedere in caso di necessità alla manutenzione delle opere o degli edifici stessi, in considerazione della ripresa dei flussi di turismo.».
30.3. D'Uva.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021» Pag. 339sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
30.4. Gastaldi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridistribuite, nell'anno 2022, ai medesimi comuni per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) per fronteggiare l'epidemia da COVID-19».
30.1. Costanzo, Vallascas.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta in favore delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in mare e in acque interne)

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dopo l'emergenza epidemiologica, alle imprese di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di carburante.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.01. Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)

  1. Al fine di contenere le ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 giugno 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), Pag. 340del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
30.02. Ciagà, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, recante «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee»)

  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.
30.03. Deiana.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)

  1. All'articolo 4-sexies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo le parole: «medesimo Ministero,» sono inserite le seguenti: «ed inviati alle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, successivamente, così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3,».
30.04. Deiana.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Risorse per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extra-ospedaliera)

  1. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche, migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extra-ospedaliera, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà di reclutamento disponibili a legislazione vigente e in ragione del proprio fabbisogno di personale, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge.
  2. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  3. All'onere derivante dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziarioPag. 341 2022, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
30.05. Pentangelo.

ART. 31.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso 1-bis, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 35 milioni;

   b) dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, sono destinate a favore dei famigliari degli esercenti la professione medica.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.6. Misiti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro, con le seguenti: 30 milioni di euro.
31.3. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
31.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
31.1. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.
31.4. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: del due per cento con le parole: dell'uno per cento.
31.5. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2025, fatta salva ed impregiudicata ogni altra procedura concorsuale di reclutamento di personale medico, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali, può essere elevato,Pag. 342 su base volontaria, al compimento del settantaduesimo anno di età.
  2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istanza volontaria di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale della struttura sanitaria pubblica ovvero alla figura apicale della struttura convenzionata, che si esprime nei trenta giorni successivi. La prosecuzione del rapporto di lavoro cessa automaticamente alla data di compimento del settantaduesimo anno di età se intervenuto prima del 31 dicembre 2025.
  3. Dalla data di efficacia del trattenimento in servizio, al professionista è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al 70° anno di età.
31.01. Morassut, De Filippo, Di Giorgi.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Sperimentazione senza utilizzo di animali)

  1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
31.02. Flati.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di vittime dell'amianto)

  1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 356, primo periodo, le parole: «nella misura percentuale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale del 20 per cento»;

   b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000»;

   c) al comma 358, secondo periodo, le parole: «di 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 15.000 euro»;

   d) al comma 359, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi.».

  3. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono inserire le seguenti: «nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché aventi ad oggetto il rimborso all'INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante Pag. 343corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.03. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pellicani.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «e-bis) finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 111 del 2017, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2022, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021.
  4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, a decorrere dall'anno 2022, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
31.05. Morrone, Iezzi, Bordonali, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)

  1. La formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
  2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal responsabile del servizio comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
  3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebrePag. 344 incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
  4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.
*31.06. Pella, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*31.07. Gagliardi

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Forze di polizia locale, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19)

  1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: «delle Forze di polizia,» inserire le seguenti: «delle Forze di polizia locale,».
31.04. Bordonali, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 32.

  Sopprimerlo.
*32.8. Magi.
*32.12. Fornaro, Timbro.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di garantire una corretta e omogenea applicazione delle norme di cui all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, nonché di potenziare gli strumenti e i servizi per l'esecuzione delle misure di sicurezza, all'interno di un percorso di progressiva riabilitazione nell'ambito della salute mentale, in ciascuna delle regioni Liguria e Marche, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni urgenti per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari e per il potenziamento degli strumenti e dei servizi per l'esecuzione delle misure di sicurezza all'interno di un percorso di progressiva riabilitazione nell'ambito della salute mentale).
32.11. Morani.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Allo scopo di potenziare l'offerta di servizi di cui all'articolo 3-ter, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in regione Liguria è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni urgenti volte al potenziamento della rete dei servizi per l'esecuzione delle misure di sicurezza).
32.7. D'Elia, De Filippo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'avvio della REMS sperimentale di Pag. 345Calice al Cornoviglio (La Spezia) con le seguenti: il rafforzamento dei servizi e delle strutture dei Dipartimenti di salute mentale della regione Liguria, anche per assicurare misure non detentive per i pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti provenienti dalle Rems, coerentemente con la legge 30 maggio 2014, n. 81.
32.9. Magi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) con le seguenti: il rafforzamento dei servizi e delle strutture dei Dipartimenti di salute mentale della regione Liguria, anche per assicurare misure non detentive per i pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti provenienti dalle Rems, coerentemente con la legge 30 maggio 2014, n. 81.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: fabbisogni emergenti inserire le seguenti: necessari, in attuazione della legge 30 maggio 2014, n. 81, per aumentare l'offerta di servizi per assicurare misure non detentive ai pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti dimessi dalle Rems,.
32.13. Fornaro, Timbro.

  Al comma 2, dopo le parole: fabbisogni emergenti inserire le seguenti: necessari, in attuazione della legge 30 maggio 2014, n. 81, per aumentare l'offerta di servizi per assicurare misure non detentive ai pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti dimessi dalle Rems,.
32.10. Magi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 137, del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti parole: «5 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».
32.1. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».
32.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».
32.3. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 137, del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 34618 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro».
32.4. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «9 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «9 milioni di euro».
32.5. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies, del decreto-legge n. 137, del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».
32.6. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)

  1. L'esenzione di cui all'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.01. Fregolent.

ART. 33

  Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui al primo periodo, qualora all'atto della presa di servizio stiano svolgendo la pratica forense, possono richiedere di terminare la stessa in costanza delle attività svolte nell'ambito dell'ufficio del processo, ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.
33.6. Vitiello, Annibali, Ferri, Moretto, Fregolent.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
33.9. Costa.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «comma 2-bis».
33.3. Maschio, Varchi, Lucaselli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 2-bis» con il seguente:

  2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo non configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e non comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, ove all'atto dell'assunzione, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno, l'avvocato o il praticante avvocato facciano richiesta di usufruire della possibilità di costituire un rapporto di lavoro a tempo parziale.
33.7. Vitiello, Annibali, Ferri, Moretto, Fregolent.

Pag. 347

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», secondo periodo, le parole: di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti: di cui al presente articolo;

   al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», è inserito, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti di cui al primo periodo, a decorrere dalla sospensione dal consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti e per tutta la durata della stessa, è sospesa l'iscrizione dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
33.1. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. L'avvocato e il praticante avvocato, per tutta la durata del contratto per addetto all'ufficio del processo, non può esercitare l'attività forense in uffici giudiziari compresi nel distretto di corte di appello nel quale ha esercitato la professione forense fino a prima dell'assunzione, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
  2-ter. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.
  2-quater. Gli avvocati e i praticanti avvocati che svolgono le funzioni di addetto all'ufficio del processo non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
  2-quinquies. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
33.2. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica con le seguenti: nel medesimo circondario o distretto in cui è addetto all'ufficio per il processo.
33.4. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica con le seguenti: nel distretto di corte d'appello ove ha sede l'ufficio del processo al quale l'avvocato o il praticante è addetto.
33.10. Costa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica con le seguenti: nel medesimo circondario o distretto in cui è addetto all'ufficio per il processo.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo il capoverso «comma 2-bis», aggiungere il seguente:

  2-ter. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro della giustizia indica l'ente previdenzialePag. 348 per il versamento dei contributi maturati durante il rapporto di servizio a tempo determinato presso l'ufficio per il processo.
33.5. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al presente comma, la sospensione dall'esercizio della professione non comporta cancellazione dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e i contributi previdenziali sui compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività all'interno della pubblica amministrazione dovranno essere versati dalle amministrazioni alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con l'aliquota prevista per il contributo soggettivo dalle vigenti norme regolamentari di categoria.
33.11. Zanettin, Cortelazzo, Polidori, Sessa, Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso «comma 2-bis», inserire il seguente:

  2-ter. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo due anni e sette mesi di servizio, accedono al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
33.8. Vitiello, Ferri, Annibali, Moretto, Fregolent.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

  1. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all'articolo 2, comma 17, secondo periodo, della legge 27 settembre 2021, n. 134, le parole: «rimborsi di spese» sono soppresse.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*33.018. Zanettin.
*33.04. Saitta.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

  1. All'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

   «37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, Pag. 349nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.
   37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e i competenti dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.
   37-quater. Per i magistrati attualmente incaricati della trattazione delle materie destinate a confluire nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 26 novembre 2021, n. 206, incluse le relative sezioni circondariali, fino all'adozione del decreto legislativo previsto dalla stessa disposizione non trova applicazione l'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
**33.05. Saitta.
**33.015. Zanettin.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

  1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, la dotazione organica del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III F1 e 197 unità dell'Area II F2.
  3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei citati contingenti di personale dirigenziale penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna, anche tramite scorrimento delle Pag. 350graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III F1 e 197 unità appartenenti all'Area II F2, a decorrere dall'anno 2023, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente.
  5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 47.451.637 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede:

   a) quanto ad euro 27.451.637 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   b) quanto ad euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*33.010. Saitta.
*33.012. Zanettin.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale – n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale – n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del Pag. 351giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.
  2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 6, con decreto del Ministro della giustizia avente natura non regolamentare.
**33.02. Saitta.
**33.013. Zanettin.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. L'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che l'accesso alla procedura di conferma fino al settantesimo anno di età è riservato ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 che non siano cessati dal servizio al 1° gennaio 2022.
  2. L'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che, fino all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, non si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
*33.03. Saitta.
*33.014. Zanettin.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Aumento della durata dei contratti per la registrazione e la trascrizione dei verbali delle udienze penali)

  1. All'articolo 51, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale».
**33.06. Saitta.
**33.016. Zanettin.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

  1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare di ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari, Area II F1, assunti in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 21.214.253 per l'anno 2022 e ad euro 60.241.215 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*33.07. Saitta.
*33.08. Zanettin, Cortelazzo, Polidori, Sessa, Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

Pag. 352

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

  1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare di ulteriori 6 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari, Area II F1, assunti in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro pari a euro 21.214.253 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.09. Zanettin, Cortelazzo, Polidori, Sessa, Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento dell'efficienza della scuola superiore della magistratura)

  1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».
*33.011. Saitta.
*33.017. Zanettin.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Sostegno agli oneri sostenuti dai comuni fino a 3 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

  1 All'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «Conferenza Stato-città ed autonomie locali,», sono inserite le seguenti: «per l'anno 2021,»;

   c) al comma 2, dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «si tiene conto», sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2021,»;

   e) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente in modalità telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione Pag. 353dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.01. Fragomeli.

ART. 34.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole: la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed.
34.1. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1), le parole: la parola: «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» sono sostituite dalle seguenti: sono soppresse le seguenti parole: «, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa,».
34.2. Colletti.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche urgenti al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

  1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituito dal seguente:

   «2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Nel caso in cui via sia stata la sola condanna alla pena della reclusione e non sia stata, invece, inflitta alcuna pena accessoria dell'interdizione, l'inconferibilità avrà la durata pari alla pena della reclusione comminata dal giudice penale. Comunque, l'inconferibilità non potrà essere superiore ai cinque anni, laddove la pena della reclusione comminata dal giudice penale dovesse superare i cinque anni. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione.».
34.01. Siracusano, Labriola, Cortelazzo, Polidori, Sessa, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

ART. 35.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. In conseguenza della crisi energetica derivante dal conflitto Russia-Ucraina, al fine di contribuire con efficacia alla riduzione dei consumi dei prodotti energetici, al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne faccia richiesta scritta alla propria amministrazione, la quale esprime il proprio assenso o diniego motivato in relazione alle funzioni attribuite al dipendente richiedente, entro tre giorni dalla data della richiesta, è consentito, sino al permanere dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022, per almeno 4 giorni a Pag. 354settimana, lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. Il lavoro da remoto di cui al periodo precedente è realizzabile esclusivamente con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione e sono garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Risparmio energetico e Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)
35.1. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, capoverso «Art. 34-ter», comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione e di dare attuazione all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con le medesime modalità, viene istituita l'anagrafe degli idonei risultanti dalle graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e dirigenti che le pubbliche amministrazioni, incluse le regioni e gli enti locali, titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono utilizzare, nei limiti delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale.

  Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anagrafe degli idonei ai concorsi per dirigenti di seconda fascia e dirigenti.
35.3. Fornaro, Timbro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, al personale che ricopre incarichi dirigenziali e al personale non dirigenziale in servizio presso la Presidenza. Al predetto personale, in ragione della posizione ricoperta, è attribuito un trattamento economico accessorio la cui determinazione tiene conto degli istituti individuati dalla contrattazione collettiva del comparto Presidenza, nonché della normativa vigente.».
35.2. Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici del PNRR)

  1. Al fine di provvedere al tempestivo potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prima di avviare le procedure di assunzione di personale devono utilizzare, fino al 31 dicembre 2026, le proprie graduatorie vigenti o quelle di altre amministrazioni con idonei aventi caratteristiche simili a quelle ricercate, nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono tenute, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione Pag. 355pubblica, la presenza, nelle proprie banche dati, di graduatorie vigenti utili di altre pubbliche amministrazioni.
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica mette a disposizione delle amministrazioni richiedenti le graduatorie, complete degli indirizzi degli idonei. Le amministrazioni provvedono allo scorrimento delle graduatorie o a effettuare la selezioni degli idonei per titoli e colloquio.
  4. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni richiedenti possono procedere all'avvio della procedura concorsuale.
35.01. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici del PNRR)

  1. Al fine di provvedere al tempestivo potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, qualora non sia possibile procedere con le procedure ordinarie di assunzione di personale, possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2022, le proprie graduatorie vigenti o quelle di altre amministrazioni con idonei aventi caratteristiche simili a quelle ricercate, nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono tenute, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, la presenza, nelle proprie banche dati, di graduatorie vigenti utili di altre pubbliche amministrazioni.
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica mette a disposizione delle amministrazioni richiedenti le graduatorie, complete degli indirizzi degli idonei. Le amministrazioni provvedono allo scorrimento delle graduatorie o a effettuare la selezioni degli idonei per titoli e colloquio.
  4. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni richiedenti possono procedere all'avvio della procedura concorsuale.
35.05. Lacarra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
35.010. D'Elia.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure in materia di trattamento economico fondamentale e accessorio)

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, Pag. 356n. 181, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per i sub-commissari individuati tra gli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

   a) il trattamento economico fondamentale è a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico della struttura commissariale;

   b) se appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sospesa, per l'intera durata del mandato, la qualifica di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale.».
35.03. Frailis.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche normative in materia di rimborsi IVA a credito maturata nell'ambito della gestione delle riserve naturali)

  1. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. A decorrere dall'anno 2022, sul conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti di cui al comma 4 affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. Le conseguenti riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal comma 4.».
35.04. Frailis.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal PNRR)

  1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale entro tenta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

   a) la tipologia di intervento previsto;

   b) la tempistica;

   c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

   d) il livello progettuale richiesto;

   e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.
35.06. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni e agevolazioni fiscali per la famiglia per i residenti all'estero)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai medesimi commi 3 e 4, in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.».

Pag. 357

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.07. Siragusa.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Costituzione dell'Ordine nazionale dei chinesiologi e del relativo Albo professionale)

  1. È costituito l'Ordine nazionale dei chinesiologi, quale ente pubblico economico, che ha competenza a livello nazionale e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. L'Ordine è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.
  2. L'esercizio della professione di chinesiologo di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è subordinato all'iscrizione in apposito albo professionale, tenuto dall'Ordine nazionale dei chinesiologi di cui al comma 1.
  3. L'albo così costituito è suddiviso in Sezione A, Sezione B e Sezione C. Nella Sezione A possono iscriversi i chinesiologi di cui al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nella Sezione B i chinesiologi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo e nella Sezione C i chinesiologi dipendenti pubblici non autorizzati a svolgere la libera professione.
  4. Per l'iscrizione all'albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

   a) la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;

   b) il pieno godimento dei diritti civili;

   c) nessun carico pendente risultate dal certificato generale del casellario giudiziale;

   d) la laurea abilitante all'esercizio della professione di chinesiologo o titolo equipollente, così come previsto nell'articolo 41, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

  5. L'Ordine professionale così costituito è competente ad emanare propri regolamenti interni al fine di disciplinare la tenuta dell'albo di cui al comma 3, la riscossione, l'erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile dello stesso, le sanzioni, i procedimenti disciplinari oltre che la relativa cancellazione.
  6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35.08. Belotti, Racchella, Patelli, Colmellere, Capitanio, Lucchini, Binelli, Patassini, Andreuzza.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Programma di ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri)

  1. All'articolo 1, comma 475, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «già sede di presìdi territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «tra cui quelli già sede di presìdi territoriali».
35.02. Frailis.

ART. 36.

  Al comma 1, sostituire le parole: la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis con le seguenti: l'autorità competente.

Pag. 358

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, quarto periodo, dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo», e dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;

   b) il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

   «2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione.».

  1-ter. All'articolo 24, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «l'autorità competente», ovunque presenti, sono sostituite dalle parole: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
  1-quater. A decorrere dall'entra in vigore della presente disposizione, il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

   «6-bis. Al fine dell'accelerazione della transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla verifica preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quest'ultima norma; ove, all'esito di tale procedura, risultino applicabili le procedure di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente vi sottoponga direttamente il progetto, queste procedure hanno in ogni caso ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.».
36.1. Rotta.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure per accelerare l'attuazione degli interventi PNRR e PNC)

  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi tutti i soggetti responsabili per la programmazione e attuazione, gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti, anche non aventi natura provvedimentale, relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare.Pag. 359
  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti e le amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi e nell'attuazione delle riforme.
  3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
36.012. Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Labriola, Sessa, Mazzetti, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni delle procedure di affidamento degli interventi PNRR e PNC)

  1. Per accelerare ed efficientare l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale complementare (PNC), qualora le amministrazioni centrali titolari degli investimenti rendano disponibili attività di centralizzazione delle committenze per l'aggiudicazione di accordi quadro dei quali i soggetti attuatori possono avvalersi per l'aggiudicazione dei propri appalti, gli oneri sostenuti dalle centrali di committenza, correlati allo svolgimento delle procedure stesse, ivi inclusi gli oneri di pubblicazione e di pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5, articolo 10, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e non sono rimborsati dagli operatori economici partecipanti o aggiudicatari delle gare d'appalto.
36.013. Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Sessa, Mazzetti, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)

  1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
*36.02. Butti, Foti, Zucconi, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.
*36.014. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni per l'installazione degli impianti temporanei di telefonia mobile anche per aree vincolate)

  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente Pag. 360comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.».
36.01. Butti, Foti, Zucconi, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni in materia di collaudo statico)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».
*36.03. Butti, Foti, Zucconi, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.
*36.015. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni in materia di usi civici)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.
36.04. Butti, Foti, Zucconi, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: «I comuni possono adottare un regolamento», sono aggiunte le parole: «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.».
*36.05. Butti, Foti, Zucconi, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*36.010. Fiorini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*36.016. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Pag. 361

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)

  1. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» sono soppresse;

   b) le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico», sono sostituite con le seguenti: «quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003».
36.06. Butti, Foti, Zucconi, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni alla disciplina del deposito dei bilanci)

  1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti del lavoro»;

   b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
36.08. Viscomi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifica all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituta dalla seguente:

   «g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.».
36.09. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione della procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.
   1-ter. All'articolo 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: "dei beni immobili", sono aggiunte le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

   b) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».
*36.07. Butti, Foti, Zucconi, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
*36.011. Fiorini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Pag. 362

ART. 37.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche in considerazione della particolare emergenza in cui versa il settore dei trasporti e della logistica, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, ai fini della progettazione e realizzazione dell'Autostrada Roma-Latina. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
37.2. Durigon, Zicchieri, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a) e di 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).
37.1. Barzotti.

ART. 38.

  Al comma 1, sostituire le parole da: l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche fino alla fine del comma, con le seguenti: l'assistenza umanitaria alla popolazione ucraina.
38.1. Rachele Silvestri, Foti, Butti, De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della Tariffa parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
38.2. Fragomeli, Cenni.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'offerta dei servizi turistici giovanili, scolastici e sociali)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine Pag. 363di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione italiana alberghi per la gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione italiana alberghi per la gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione italiana alberghi per la gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il commissario straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il medesimo commissario straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  7. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG – Associazione italiana alberghi per la gioventù per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9.
*38.01. Longo, Borghese, Tasso.
*38.02. Lacarra.
*38.03. Incerti.

Pag. 364

*38.04. Marco Di Maio, Moretto, Fregolent.
*38.06. Lupi.
*38.07. Pittalis, Cortelazzo, Polidori, Sessa, Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.
*38.08. Cattaneo.
*38.09. Longo, Borghese, Tasso.
*38.010. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
*38.011. De Giorgi.
*38.012. Lacarra.
*38.013. Marco Di Maio, Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di potenziamento dello strumento militare della Difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari)

  1. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «l'anno 2021», aggiungere le seguenti: «e, in considerazione della crisi internazionale in atto in Ucraina, 8 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
38.05. D'Uva.

ART. 39.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi a sostegno del venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico, su cui confluiscono le disponibilità finanziarie appositamente destinate e su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'apposita convenzione che disciplini gli aspetti operativi di gestione delle risorse depositate sul predetto conto.».
*39.1. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*39.2. Giacomoni, Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la parola: «periodici» le parole: «e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali» sono soppresse.Pag. 365
  2. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «45 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni» e all'ultimo capoverso le parole: «e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico» sono soppresse.
39.01. Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure urgenti per l'ammodernamento e potenziamento della Rete Remrad)

  1. Al fine di sostenere l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione per il completamento e il potenziamento della REte nazionale di monitoraggio della radioattività nel particolato atmosferico (REMRAD), quale rete nazionale delle stazioni automatiche di misura del particolato atmosferico facente parte del sistema nazionale di allarme preventivo in caso di incidente nucleare e gli elementi tecnici di valutazione di specifici piani di emergenza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'acquisto di cinque stazioni ad altissima sensibilità per la misurazione di tracce di radioattività nel particolato atmosferico e alla relativa manutenzione.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39.02. Sandra Savino, Caon, Bond, Novelli, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i comuni adottano regolamenti, corredati da relativa istruttoria tecnica, al fine di assicurare parità di accesso al mercato a tutti i soggetti erogatori di servizi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.».

  1-ter. Il comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.
40.1. Ciampi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Rifinanziamento del Fondo emergenze per le emittenti locali)

  1. All'articolo 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022».Pag. 366
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 40-bis, determinati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.01. Dal Moro, Losacco.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'allegato A annesso al presente decreto, che sostituisce l'allegato XIX al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.»;

   b) ai commi 3 e 4 sopprimere le seguenti parole: «nei casi di cui al comma 2, lettera b).».
40.02. Pentangelo.

ART. 41.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 2022 con le seguenti: 2022, 2023 e 2024 e le parole: e al quinto con le seguenti: quinto, sesto e settimo.

  Conseguentemente,

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

   dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;
  2-quater. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022».
  2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-quater, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle Pag. 367aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,».
  2-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-sexies, pari a 2,85 milioni per ciascun degli anni dal 2023 al 2024 si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.9. Terzoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 2022 con le seguenti: 2022, 2023 e 2024 e le parole: e al quinto con le seguenti: quinto, sesto e settimo.
41.11. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: dal sisma 2016 con le seguenti: dai sismi del 2012 e 2016.
41.12. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati nei medesimi comuni di cui al periodo precedente, su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, differenti dagli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, rispettivamente nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 Pag. 368dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per i territori colpiti dal sisma.
41.8. Braga, Fragomeli, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole: «ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta di parte, anche ai piani previsti nei concordati omologati entro il 31 dicembre 2020».
41.3. Albano, Trancassini, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «23 febbraio 2020» sono aggiunte le seguenti: «e delle procedure omologate entro il 31 dicembre 2020».
41.2. Albano, Trancassini, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-ter. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2-quinquies. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-sexies. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2-septies. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinquePag. 369 anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
  2-octies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-nonies. Il termine di cui all'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
  2-decies. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
  2-undecies. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.7. Pezzopane, Melilli, Pellicani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Rotta, Nardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
41.5. Trancassini, Rachele Silvestri, Albano, Prisco, Zucconi.

Pag. 370

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti decaduti dal piano di rateizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e successive modificazioni, ai quali non è stata ancora notificata la cartella, il recupero di quanto dovuto per gli effetti della sospensione di cui al medesimo comma 3 avviene in 24 (oppure 48) rate mensili mediante le modalità di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza applicazione di sanzioni e interessi.
41.1. Morgoni, Morani.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.
(Disposizioni per garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dal sisma del 2016)

  1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 41-ter.
(Sospensione del pagamento dei mutui nei comuni colpiti dal sisma del 2017)

  1. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche per i comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.09. Morani.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
41.06. Trancassini, Rachele Silvestri, Albano, Prisco, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione del pagamento dei mutui nei comuni colpiti dal sisma del 2017)

  1. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre Pag. 3712016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.020. Cantalamessa, Castiello, Patassini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli locali dei territori colpiti dal sisma del 2012)

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021 n. 134, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2021, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri di cui a presente comma, quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
41.022. Anna Lisa Baroni, Valentini, Polidori, Cortelazzo, Sessa, Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Casino, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni per garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dal sisma del 2016-2017)

  1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
41.019. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga rimborso TARI per i territori colpiti dal sisma 2016)

  1-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,Pag. 372 con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «2020 e 2021», aggiungere le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022,»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «2020 e 2021», aggiungere le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022.»

  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.023. Nevi, Polidori, Baldelli, Cortelazzo, Sessa, Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure straordinarie per la ricostruzione post-sisma provincia di Campobasso del 2018)

  1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 370.000 per l'anno 2022 e di euro 445.000 per l'anno 2023, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di euro 370.000 per l'anno 2022 e di euro 445.000 per l'anno 2023, si provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.
   2-ter. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-bis e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della provincia di Campobasso, con efficacia limitata agli anni 2022 e 2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

   b) all'articolo 14-bis, al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2-bis»;

   c) all'articolo 18, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «4-ter. In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla regione composta dal personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione Pag. 373delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
   4-quater. Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, entro il limite di quattro unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego.».
41.014. Deiana.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
41.04. Trancassini, Rachele Silvestri, Albano, Prisco, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
41.05. Trancassini, Rachele Silvestri, Albano, Prisco, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
41.028. Trancassini, Rachele Silvestri, Albano, Prisco, Zucconi.

Pag. 374

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti per eventi catastrofici)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-quinquies le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.050.000 euro»;

   b) al comma 4-sexies le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.050.000 euro».
41.016. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Welfare aziendale)

  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022».
  2. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito» sono soppresse. Conseguentemente, al decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia, all'articolo 6, comma 2, le parole: «purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione» sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*41.01. Gribaudo.
*41.024. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Welfare aziendale)

  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022».
  2. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito» sono soppresse. Conseguentemente, al decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia, all'articolo 6, comma 2, le parole: «purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione» sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui Pag. 375all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
41.015. Murelli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Welfare aziendale per il pagamento di utenze domestiche)

  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: «per l'anno 2022 tale limite è elevato a 1.000 euro. Per il medesimo anno sono ricompresi tra i beni e i servizi cedibili i libri e le rette scolastiche, gli abbonamenti per il trasporto pubblico e voucher per la copertura delle spese per badanti e baby-sitter o per il pagamento degli interessi sul mutuo della prima casa o per il pagamento delle utenze domestiche di elettricità e gas.»
  2. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito» sono soppresse. Conseguentemente, al decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia, all'articolo 6, comma 2 le parole: «purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione» sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.021. Lupi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche alla disciplina del Superbonus)

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 4 del presente articolo tra gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono ricompresi anche i montascale con le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.»;

   c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su strutture pertinenziali agli edifici,», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1.»;

Pag. 376

   d) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni dal 2022 al 2024, la detrazione di cui ai periodi precedenti per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti ai commi 1 e 4 anche in deroga all'esecuzione congiunta di uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. Per le finalità del presente articolo, in tutte le zone A come individuate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, comprese quelle assimilabili ovvero individuate dopo l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici sui tetti degli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata».

   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Il limite di spesa massimo ammissibile è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti agevolati, e tali limiti sono addizionabili a quello previsto per gli interventi antisismici di cui al comma 4.»;

   f) al comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: «a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse;

   g) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

   «8-bis.1. Il comma 8-bis si interpreta nel senso che tra gli interventi di cui al primo periodo, si intendono ricompresi anche quelli eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

   h) al comma 8-ter è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati nei medesimi comuni di cui al periodo precedente, su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, differenti dagli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, rispettivamente nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.»;

   i) al comma 13, lettera b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, il quale prevede che l'asseverazione possa essere presentata successivamente alla presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori, si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale.»;

   l) al comma 13-bis.1, le parole: «o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese», sono sostituite dalle seguenti: «con evidenza di dolo»;

Pag. 377

   m) dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «13-sexies. Le detrazioni di cui al presente articolo e l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di cui all'articolo 121, si applicano, anche nel caso in cui i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio, nonché alle opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, per la parte corrispondente al volume demolito, ferma restando la verifica delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio.».

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in relazione agli stati di avanzamento lavori, è valido ed efficace anche qualora non sia integralmente completato il progetto preventivato, ferma restando la verifica delle condizioni previste dall'articolo 119 per l'ottenimento del beneficio e la relativa asseverazione finale sulla parte del progetto effettivamente completata alla chiusura del cantiere.»;

   b) al fine di estendere l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura anche alle autorimesse o posti auto pertinenziali, al comma 2, lettera a), le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e d)»;

   c) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

   «7-ter. Entro il termine di decorrenza della fruizione delle detrazioni di cui all'articolo 119 è possibile presentare istanza in autotutela per modificare il soggetto cessionario.».

  3. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, la relativa comunicazione può essere trasmessa all'Agenzia delle entrate, anche successivamente al 29 aprile 2022 ma comunque entro il 31 agosto 2022 qualora i beneficiari dichiarino, entro il 29 aprile 2022, con le modalità telematiche previste dall'Agenzia delle entrate che intendono avvalersi della presentazione telematica della dichiarazione dei redditi precompilata, entro il termine del 30 settembre 2022, utilizzando la compilazione assistita per gli oneri detraibili da indicare nelle sezioni III e IV del quadro E. In tal caso l'Amministrazione finanziaria per l'anno 2022 rende disponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, entro il 23 maggio 2022, la dichiarazione dei redditi precompilata in assenza dei dati relativi alle sezioni III e IV del quadro E.
41.011. Fragomeli, Benamati, Pezzopane, Vazio, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di prestazioni d'integrazione salariale)

  1. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio delle prestazioni d'integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dal lavoratori interessati, scaduti nel secondo semestre del 2021 sono differiti al secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
41.013. Fragomeli, Buratti, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.

Pag. 378

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti in favore delle agenzie di viaggio e tour operator)

  1. Il Ministero del turismo è autorizzato a destinare una quota parte, pari a 10 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator che non hanno già beneficiato dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero del turismo del 24 agosto 2021, n. 243.
  2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
41.02. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico e per permettere il proseguimento dell'attività di utilità sociale delle Aziende Servizi alla Persona, al comma 961 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «, città metropolitane e Aziende Servizi alla Persona».
41.017. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga del termine di esenzione dall'applicazione dei vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alle società del comparto energetico)

  1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è prorogato per le società del comparto energetico dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2022.
*41.03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*41.012. Gagliardi.
*41.029. Morani.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la sicurezza alimentare)

  1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo di copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondentePag. 379 riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**41.08. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
**41.010. Gadda, Moretto, Fregolent.
**41.025. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la sicurezza alimentare)

  1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 80 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.026. Fornaro, Timbro.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione ZES)

  1. Sono estese tutte le misure previste per le zone economiche speciali individuate ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, alle aree di crisi industriale complessa.
41.07. Rachele Silvestri, De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture)

  1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.» è aggiunto il seguente periodo: «Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1° febbraio di ogni anno.»;

   b) dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato» sono aggiunte le seguenti: «dal soggetto tenuto al pagamento del canone».
41.027. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Pag. 380

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni finali)

  1. Al fine di tutelare la concorrenza e assicurare un più elevato grado di trasparenza riguardo alle voci di spesa affrontate dai consumatori finali, nelle bollette dell'energia elettrica e del gas emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate da interventi di riduzione degli oneri generali di sistema e dal bonus sociale di cui al presente decreto, al decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale».
42.01. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Coordinamento termini provvedimenti Tari con i termini del bilancio di previsione eventualmente prorogati a data successiva)

  1. Al comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022».
42.05. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Estensione al triennio 2022-2024 della quota del 100 per cento di compartecipazione comunale all'accertamento erariale)

  1. Al comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 a 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2024».
42.06. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Canone unico – Determinazione tariffe massime)

  1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».
42.09. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Canone unico – Quota relativa alla diffusione messaggi pubblicitari)

  1. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: Pag. 381«del comma 819» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 819, di esclusiva competenza comunale,».
42.012. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Dispositivo di erogazione del contributo per rigenerazione urbana)

  1. Al comma 541 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
42.016. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
42.017. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.