CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2022
760.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

RISOLUZIONE APPROVATA (8-00154)

  La V Commissione,

   esaminata per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc, CCLXIII, n. 1), trasmessa dal Governo alle Camere il 24 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   premesso che:

    la predetta Relazione rappresenta la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il suo scopo è quello di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti;

    le prossime Relazioni saranno trasmesse al Parlamento ogni anno, entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre, conformemente a quanto previsto per il monitoraggio dei Piani nazionali di ripresa e resilienza in sede europea dall'articolo 27 del Regolamento 2021/241/UE del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

    ai fini dell'esame della Relazione medesima, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni a cui hanno preso parte rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, e il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco;

   rilevato che:

    Il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi, la cui rendicontazione finale è prevista entro il 2026;

    tutte le misure del Piano, sia gli investimenti che le riforme, sono accompagnate da un calendario di attuazione e da un elenco di risultati da realizzare ai fini dell'erogazione di contributi a fondo perduto e di prestiti;

    l'erogazione delle risorse è effettuata mediante rate la cui corresponsione è subordinata al conseguimento di un certo numero di milestone (o traguardi) e target (o obiettivi) relativi alle varie misure previste dal Piano;

    la citata Relazione riguarda, in modo particolare, gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea, ai fini del pagamento della prima delle dieci rate semestrali previste dalla disciplina europea;

    tale rata è subordinata alla realizzazione, entro il 31 dicembre 2021, di 51 traguardi e obiettivi e consiste in un contributo a fondo perduto di 11,5 miliardi e in un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi, da cui va detratta, in proporzione, una quota del prefinanziamento di 24,9 miliardi di euro già ricevuta dall'Italia lo scorso 13 agosto 2021;

    poiché i risultati previsti per il 2021 sono stati raggiunti entro la scadenza di Pag. 65fine anno, ciò ha consentito all'Italia di presentare alla Commissione europea la prima richiesta di pagamento a valere sul Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF);

    la prima rata, al netto della quota di prefinanziamento da restituire, pari al 13 per cento della rata medesima, ammonta a 21 miliardi di euro e sarà accreditata all'Italia nei prossimi mesi a conclusione della valutazione in corso, da parte della Commissione e del Consiglio UE, sull'effettivo e soddisfacente conseguimento di tali obiettivi;

    tali risorse rappresentano quota parte di quelle che complessivamente sono state messe a disposizione dell'Italia per un totale di 191,5 miliardi, di cui 68,9 miliardi di contributi a fondo perduto, e 122,6 miliardi di prestiti, al netto di quelle del REACT-EU, e ad esse il Governo ha associato 30,6 miliardi di risorse nazionali con il cosiddetto Fondo complementare;

    in tale quadro, per assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano, con il decreto-legge n. 77 del 2021 è stato definito il sistema di governance del PNRR, basato su una chiara assegnazione di poteri e responsabilità alle diverse istituzioni coinvolte nella sua attuazione, attraverso l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di funzioni di indirizzo strategico, con la costituzione di un'apposita Cabina di Regia, al Ministero dell'economia e delle finanze di funzioni di monitoraggio, rendicontazione, controllo e coordinamento operativo, con la costituzione di un apposito Servizio centrale per il PNRR, alle amministrazioni di settore di funzioni volte alla concreta attuazione degli interventi, con la costituzione di apposite unità di missione;

    oltre alle strutture ministeriali direttamente coinvolte nella gestione delle misure di rispettiva competenza, all'attuazione dei progetti provvedono in modo rilevante anche le Regioni, le Province autonome, le città metropolitane, i comuni e altri enti, come ad esempio università, enti di ricerca, società pubbliche;

    nel 2022, con la chiusura dei bandi e degli avvisi emanati dalle Amministrazioni centrali per la selezione dei progetti, inizierà la fase attuativa di molti interventi rilevanti per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, che sarà affidata in misura significativa agli enti locali;

    in questo quadro, al fine di verificare che gli strumenti messi a disposizione degli enti del territorio siano ben utilizzati e, laddove necessario, di intervenire tempestivamente per prevenire eventuali criticità, è stato da poco istituito il «Tavolo di monitoraggio delle misure per rafforzare gli enti locali», coordinato congiuntamente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento degli Affari regionali e le Autonomie, a cui partecipano i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per le politiche di coesione, delle Regioni, Province e comuni;

    per il 2022 il PNRR prevede 100 obiettivi da conseguire, tra adozione di riforme e attuazione di investimenti, a cui è legata l'erogazione di ulteriori 45,9 miliardi;

    in particolare, entro il 30 giugno 2022 dovranno essere conseguiti 45 dei predetti 100 obiettivi, al fine di consentire l'erogazione della seconda rata di 24,1 miliardi, mentre entro il secondo semestre del 2022 dovranno essere realizzati i restanti 55 obiettivi, ai fini dell'erogazione degli ulteriori 21,8 miliardi al lordo della quota di finanziamento;

    un aspetto del piano di riforma da realizzare nel 2022, che investe più da vicino le competenze della Commissione bilancio, riguarda l'impegno del Governo a intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conseguire risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita;

    l'articolo 9, commi da 8 a 11, del decreto-legge n. 152 del 2021, ha previsto in proposito un potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggioPag. 66 della spesa e il rafforzamento del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze nel coordinamento di questa attività sia nella valutazione ex ante, sia nei processi di monitoraggio e nella valutazione ex post;

    gli obiettivi di spesa per il triennio 2023-2025, saranno indicati in forma aggregata nel prossimo DEF e ripartiti, per ciascun Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 maggio prossimo;

    a questo riguardo, il PNRR prevede che entro il dicembre 2022 sia presentata una relazione sui risultati di spesa conseguiti e siano definite le linee guida e le indicazioni pratiche per indirizzare l'attuazione di piani di risparmio in tutte le amministrazioni pubbliche;

    per quanto riguarda l'avanzamento finanziario del PNRR, come evidenziato dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso della sua audizione, a oggi risultano spese già sostenute per circa 5,1 miliardi e che i progetti previsti da norme antecedenti il PNRR ammontano invece complessivamente a 51,4 miliardi;

    le spese sostenute fino ad oggi sono per la maggior parte relative proprio ai progetti già previsti da norme antecedenti il PNRR, ma coerenti con i suoi obiettivi; il 2022 dovrebbe confermare questa tendenza, mentre dal 2023 si prevede di avere un sostanziale incremento delle spese legate a nuovi interventi;

    per l'attuazione del PNRR sono state attivate complessivamente 149 procedure per un importo complessivo di 55,9 miliardi, distinte tra procedure per appalti pubblici, concernenti beni, servizi e lavori (48), bandi per l'individuazione delle proposte progettuali (66) e bandi per la selezione di esperti (35);

    tutte le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a rispettare un preciso criterio di riparto nei provvedimenti di assegnazione delle risorse e di selezione dei progetti per le misure di rispettiva competenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha previsto che almeno il 40 per cento delle risorse sia destinato alle aree del Mezzogiorno;

    in base ai provvedimenti già adottati dalle singole amministrazioni, risultano al momento assegnati a livello territoriale circa 56,6 miliardi di euro, di cui il 45 per cento alle regioni del Mezzogiorno, il 33 per cento ad aree del Nord, il 17 per cento ad aree del Centro, mentre il restante 5 per cento non presenta una ripartizione territoriale specifica;

   considerato che:

    la Relazione manifesta l'intenzione del Governo, anche in accoglimento degli indirizzi emersi in sede parlamentare, di assicurare il dialogo con il Parlamento per definire, nell'ambito della programmazione dei lavori delle Camere, una organica trattazione delle misure normative da adottare che assicuri il rispetto delle prossime scadenze previste, evitando il più possibile il ricorso alla decretazione d'urgenza;

    la Relazione sottolinea il fondamentale ruolo del Parlamento nell'attuazione del PNRR e nella definizione e piena realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano, nonché nell'attività di monitoraggio e, ove ritenuto opportuno, di indirizzo dell'attività del Governo nel corso dell'attuazione del PNRR;

    in questo contesto, per assicurare una piena condivisione delle informazioni con il Parlamento, è prevista l'abilitazione dei sistemi informatici del Parlamento all'accesso ai dati del sistema informativo REGIS, sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che opererà a regime per il 30 giugno 2022, come da impegni assunti con la Commissione europea;

    nel predetto sistema informativo, per consentire il monitoraggio dell'attuazione del Piano, sono registrati i dati dell'avanzamento di ogni singolo intervento del PNRR e del Fondo complementare dal punto di vista materiale, finanziario e procedurale;

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   ritenuto che, con la presentazione della seconda Relazione e del Documento di economia e finanza per l'anno 2022, si dovrebbe valutare la possibilità di prevedere un eventuale riorientamento dell'allocazione delle risorse e degli obiettivi del PNRR, alla luce dell'evoluzione della crisi internazionale in atto nonché dell'aggiornato quadro macroeconomico e degli andamenti di finanza pubblica risultanti dal medesimo Documento di economia e finanza,

impegna il Governo:

   1) per quanto riguarda i contenuti del PNRR, a valutare la possibilità di provvedere, in occasione della presentazione della seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e del Documento di economia e finanza per l'anno 2022, un eventuale riorientamento dell'allocazione delle risorse e degli obiettivi del PNRR alla luce dell'evoluzione della crisi internazionale in atto e dell'aggiornato quadro macroeconomico, con particolare riguardo all'eventuale impatto inflattivo della crisi medesima, nonché degli andamenti di finanza pubblica risultanti dallo stesso Documento di economia e finanza, tenendo conto degli atti di indirizzo approvati in sede parlamentare in materia di transizione energetica;

   2) per quanto riguarda i contenuti delle prossime Relazioni semestrali da presentare al Parlamento, a rendere informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi europei in ciascuna delle sei missioni in cui si articola il PNRR, e in particolare:

    a) a fornire informazioni concernenti lo stato di avanzamento dei provvedimenti da emanare in attuazione di ciascuna riforma, quali ad esempio disegni di legge, schemi di decreti legislativi, decreti ministeriali, ecc., rendendo accessibile la consultazione dei dati tramite il sistema open data, al fine di garantire la massima trasparenza sull'attuazione di ciascuna linea di intervento;

    b) a presentare le Relazioni medesime e le basi dati sottostanti le rappresentazioni grafiche in esse contenute anche in formato digitale, in modo da consentire un pieno utilizzo delle informazioni per ogni ulteriore elaborazione;

    c) a evidenziare tempestivamente le criticità, rilevabili anche in via prospettica, che potrebbero incidere sul conseguimento, secondo la tempistica predefinita, dei target e dei milestone e a individuare progressivamente, per ciascuna linea di intervento, i soggetti destinatari delle risorse e quelli ai quali è concretamente affidata la realizzazione dei singoli progetti;

    d) a precisare l'ammontare dei progetti previsti da norme antecedenti il PNRR, finanziati a valere sulle sovvenzioni erogate attraverso quest'ultimo;

    e) a presentare, ove possibile, previsioni di medio periodo con riferimento agli oneri di funzionamento relativi ai progetti realizzati o in via di realizzazione nonché alla quota degli stessi a carico della finanza pubblica;

    f) a fornire informazioni utili ai fini della puntuale localizzazione geografica degli interventi, esplicitando in particolare gli elementi che consentano di verificare o, comunque, di stimare la percentuale di risorse destinate ai territori del Mezzogiorno e agli altri territori oggetto della politica europea di coesione territoriale, in relazione a ciascun intervento, agli ambiti di competenza delle diverse Amministrazioni centrali e a ciascuna delle sei missioni in cui si articola il Piano, specificando, a tal fine, i criteri utilizzati per il calcolo delle cosiddette «risorse territorializzabili», cui va riferita la quota minima del 40 per cento, di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021;

    g) a esplicitare i criteri utilizzati per valutare l'efficacia e il contributo degli interventi al conseguimento dei generali obiettivi di inclusione – con particolare riguardo al coinvolgimento dei giovani, al rispetto della parità di genere e alle politiche in favore delle persone con disabilità – nonché di coesione e riequilibrio territoriale e, eventualmente, ad elaborare ed introdurre specifici indicatori di risultato;

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    h) a fornire informazioni utili al monitoraggio del rispetto della clausola di condizionalità relativa all'assunzione di giovani e donne da parte delle imprese che, a diverso titolo, partecipano all'esecuzione dei progetti finanziati dal PNRR, dal Fondo Complementare Nazionale e dal React-EU, specificando i criteri utilizzati nei bandi di gara per orientare il conseguimento dell'obiettivo di incremento dell'occupazione femminile e giovanile;

   3) per quanto riguarda l'accesso dei servizi informatici del Parlamento al sistema informativo REGIS:

    a) ad assicurare la piena funzionalità del sistema, ivi compresa l'interoperabilità del medesimo con altri basi informative della pubblica amministrazione – e in primo luogo con la Banca dati delle pubbliche amministrazioni – entro il 30 giugno 2022;

    b) a consentire la consultazione, l'esportazione e l'elaborazione dei dati, anche in forma disaggregata, riconducibili allo stato di attuazione anche di singoli progetti;

   4) per quanto riguarda la governance del PNRR:

    a) a prevedere un ulteriore coinvolgimento delle autonomie territoriali, secondo una logica di partnership multilivello, per affrontare più incisivamente le sperequazioni che ancora caratterizzano le diverse aree del territorio nazionale;

    b) a prevedere il costante aggiornamento del Parlamento circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;

    c) a prevedere un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti incaricati della redazione dei bandi, al fine di armonizzare i criteri da essi seguiti, ponendo particolare attenzione ai tempi assegnati alle amministrazioni locali per la presentazione delle proposte di loro competenza e prevedendo strumenti volti ad agevolare la fase di progettazione attraverso la pianificazione dei tempi di pubblicazione dei bandi e l'anticipazione dei principali criteri di assegnazione previsti dagli stessi;

    d) al fine di rafforzare le strutture amministrative preposte all'attuazione del PNRR e di accelerare la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi previsti dal medesimo Piano, a prevedere che le relative risorse possano anche essere destinate direttamente a partenariati di carattere pubblico-privato, coinvolgendo questi ultimi nelle attività di preparazione e attuazione dei programmi di investimento;

    e) ad assumere iniziative volte a prevedere che gli enti locali titolari degli interventi possano affidare il ruolo di responsabile unico del procedimento per la realizzazione degli interventi del PNRR a un professionista esterno, senza vincoli di subordinazione con l'amministrazione, selezionato mediante procedure trasparenti ovvero attraverso convenzioni con gli ordini professionali di riferimento, qualora le tempistiche per l'assunzione del personale tramite procedure selettive ad evidenza pubbliche non siano in grado di assicurare la celere realizzazione degli interventi medesimi;

    f) a prevedere il coinvolgimento del Ministro per il Sud e la coesione territoriale prima della finalizzazione dei bandi da parte delle amministrazioni centrali;

    g) a predisporre, attraverso le amministrazioni centrali, interventi sostitutivi in caso di ritardo degli enti territoriali nella realizzazione degli interventi rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma ovvero in caso di presentazione, da parte dei medesimi enti, di progetti inadeguati in rapporto agli standard e agli obiettivi indicati nel PNRR;

    h) a fornire informazioni periodiche sull'attività del «Tavolo di monitoraggio delle misure per rafforzare gli enti locali», attraverso opportuni strumenti, quali la divulgazione di verbali o relazioni, al fine di verificare che gli strumenti messi a disposizione degli enti del territorio siano ben utilizzati;

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   5) per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle risorse:

    a) a prevedere, nella redazione dei bandi, linee di finanziamento differenziate per macroaree;

    b) ad adottare iniziative nell'ambito di ulteriori DPCM per la definizione dei criteri di riparto delle risorse riferite al periodo 2027-2034, volte a migliorare ed integrare l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), per la ripartizione tra gli enti locali di ulteriori contributi previsti da successivi bandi, con parametri territorialmente idonei a garantire un'equilibrata distribuzione territoriale dell'intero Paese, ferma restando la quota minima del 40 per cento per il Mezzogiorno, come previsto dalla mozione 1-00569 (nuova formulazione), approvata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 2022, valutando altresì la possibilità di introdurre meccanismi per la conferma delle risorse allocate nel Mezzogiorno qualora il raggiungimento del citato obiettivo del 40 per cento rischiasse di essere compromesso.

(8-00154) «Melilli, Torto, Bitonci, Ubaldo Pagano, Pella, Schullian, Del Barba, Pettarin, Fassina».

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ALLEGATO 2

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA
DAL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA

  La V Commissione,

   esaminata per le parti di competenza la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021, trasmessa dal Governo alle Camere il 24 dicembre 2021, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   premesso che:

    come riportato in premessa a tale documento, lo stesso rappresenta «la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il suo scopo è quello di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti»;

    la Relazione muove dall'assunto che «il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi: la rendicontazione finale è prevista entro il 2026. La necessità di garantire il rispetto dei tempi e dei risultati impone di mettere la cultura della programmazione al centro dei processi della pubblica amministrazione»;

    nel corso del negoziato per l'approvazione del PNRR, la Commissione europea ha più volte sollecitato l'Italia, in qualità di beneficiario, ad adottare tutte le opportune misure per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;

    a tale riguardo, l'articolo 22 del Regolamento UE n. 241/2021 impone agli Stati beneficiari del PNRR di prevedere un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché di provvedere al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto;

    nell'ottica di assicurare la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, in coerenza con le raccomandazioni dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'Amministrazione centrale dovrebbe garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei milestone e dei target, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

    in sede di attuazione del PNRR, tuttavia, l'Italia ha previsto un nuovo e complesso sistema di monitoraggio e controllo, che allo stato attuale risulta non essere ancora operativo, tanto che le amministrazioni centrali e locali si trovano costrette a continuare a fare affidamento sui loro normali sistemi di gestione del bilancio;

    tale situazione non solo impedisce di fornire il livello di garanzia richiesto Pag. 71dalla Commissione europea per quanto attiene al pieno rispetto delle vigenti normative, anche con particolare riferimento al contrasto degli illeciti, ma comporta anche il concreto rischio del doppio finanziamento al medesimo progetto;

    le disposizioni del PNRR prevedono che le Amministrazioni centrali titolari di interventi assicurino il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione degli interventi, verificando da un lato l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme e, dall'altro, il livello di conseguimento di milestone e target, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la richiesta di pagamento alla Commissione Europea;

    al momento, tuttavia, a livello centrale si sconta il ritardo nella messa a punto del Sistema informatico REGIS, messo a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di monitoraggio, con la conseguenza che le amministrazioni devono ancora inserire i dati manualmente, aumentando il rischio di errore nelle informazioni inserite, mentre soprattutto a livello locale ma non solo le amministrazioni soffrono la carenza di personale adeguatamente formato;

    stando alla norma che ne reca l'istituzione, il REGIS è finalizzata a «supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU» e, contestualmente, aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano;

    la rapida definizione e messa a regime del sistema REGIS appare pertanto di prioritaria importanza al fine di non incorrere nella violazione di un obbligo derivante dagli accordi siglati in sede di Unione europea e scongiurare interventi della Commissione tesi a ridurre il contributo da erogare, o, addirittura, chiedere il rimborso anticipato del prestito;

    le Amministrazioni locali soffrono da tempo di una scarsa capacità di progettazione, controllo e verifica dei progetti di investimento, a seguito della progressiva riduzione del personale dipendente, soprattutto nei ruoli tecnici, non rimpiazzato negli anni, per il blocco delle assunzioni, e il rafforzamento della capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche richiede un lasso di tempo che appare incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi di investimenti obiettivo del PNRR;

    in particolare, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, durante la sua audizione presso la Commissione Bilancio, ha risposto negativamente alla domanda se le amministrazioni comunali riusciranno a spendere le risorse nei tempi previsti, riconducendo tale difficoltà proprio alla carenza di personale;

    inoltre, la medesima Associazione, nel documento consegnato alla Commissione ha rilevato che «Molte delle misure PNRR di cui sono beneficiari diretti i Comuni, sono fondi che erano già stati introdotti dalla legislazione vigente e quindi erano già previsti nel bilancio dello Stato e pertanto finanziamenti che già i Comuni avevano. Il Governo ha deciso di farle rientrare nel PNRR, in alcuni casi integrandole finanziariamente. Pertanto, si potrebbe dire in verità che il PNRR non cuba 40 miliardi di risorse nuove per i Comuni, ma significativamente meno»;

    l'ANCI ha altresì evidenziato «il tema delle regole semplificate su cui registriamo segnalazioni in ordine alla difficoltà di applicare per investimenti uguali e spesso connessi procedure diverse. Va urgentemente fatta una verifica in ordine alla possibilità di estendere le semplificazioni introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 a tutti gli investimenti»;

    un'ulteriore criticità riguarda, infatti, più in generale l'espletamento delle gare di appalto per i progetti di investimento pubblico: il PNRR prevede la riforma della normativa sugli appalti, che è già stata organicamente riformata nel 2016-Pag. 722017 e successivamente ha subito interventi correttivi limitati sui criteri di aggiudicazione e il formato di gara, alcuni dei quali a carattere non permanente;

    l'effettuazione delle gare di appalto in tempi ragionevoli, senza aggravi derivanti da contenziosi presso la giustizia amministrativa, è fondamentale, così come il rafforzamento delle Amministrazioni, per realizzare la vasta mole di investimenti del PNRR nei tempi concordati con l'Unione (2026);

    difficoltà in ordine al coordinamento tra i diversi livelli di attuazione sono state segnalate anche dalla Conferenza delle Regioni, che ha lamentato lo scarso coinvolgimento delle stesse, sia a causa della mancata convocazione con regolarità della Cabina di regia, sia a causa della mancata adozione delle linee-guida che avrebbero dovuto orientare le attività dei singoli ministeri e delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano, evidenziando come «risulta carente proprio quella funzione di coordinamento e di sistema che questi strumenti di governance precipuamente dovrebbero svolgere»;

    per quanto attiene a un profilo più strettamente economico e finanziario, occorre rilevare che pur essendo l'impulso del PNRR dal lato della domanda certamente consistente, esso esaurisce i propri effetti nell'arco di quattro anni, e se non sarà accompagnato dagli effetti dal lato dell'offerta in termini di aumento della produttività totale dei fattori potrà causare un aggravio invece di un miglioramento della situazione economica generale del Paese, che potrebbe ritrovarsi con un carico di debito oggettivamente insostenibile;

    durante la pandemia l'Italia ha puntato su forti e poco selettivi incrementi della spesa pubblica al fine di sostenere i redditi delle imprese e delle famiglie, scelta che ha determinato che nonostante il già abnorme livello nel rapporto fra debito pubblico e PIL preesistente alla pandemia, il nostro sia stato il Paese membro dell'euro area che ha fatto segnare il maggior incremento di tale rapporto nel 2020;

    inoltre, l'Italia è il maggiore beneficiario del Recovery and resilience facility, con circa il 28 per cento del totale dei fondi a disposizione, e diversamente da tutti gli altri grandi Stati dell'area euro ha scelto di utilizzare non solo i relativi benefici ma anche l'intero ammontare dei relativi prestiti, e ha anche costituito un Fondo nazionale aggiuntivo per oltre trenta miliardi di euro e varato documenti di bilancio che prevedono consistenti spese pubbliche in disavanzo;

    da quanto esposto appare chiaro, quindi, che se la crescita non si manterrà strutturalmente superiore al tre per cento almeno fino al 2030 la questione del debito pubblico rischia di assumere dimensioni pericolose, posto che nei prossimi due o tre anni l'Europa dovrà ridiscutere il Piano di stabilità e crescita, con la reintroduzione delle regole fiscali europee riguardanti i bilanci nazionali, mentre la Banca centrale europea dovrà impostare un rientro dalle politiche monetarie espansive praticate sin qui, rientro, peraltro, già annunciato proprio negli scorsi giorni;

    appare evidente come in questo fragile scenario il conflitto russo ucraino sta determinando conseguenze assai gravose sulla quasi totalità delle nostre aziende, si sta già trasformando in un fattore dirimente per l'impiego delle risorse del Piano di ripresa e resilienza e potrebbe sollecitare un cambiamento delle voci di spesa;

    assumono, quindi, ancora maggiore rilievo le riforme che devono accompagnare l'attuazione del Piano, e, in primo luogo, quelle relative al sistema fiscale, alla pubblica amministrazione e quella della giustizia;

    il fatto che su tutti questi temi il Governo stia procedendo attraverso lo strumento della legge delega genera incertezza e preoccupazione sia in molti osservatori nazionali sia in quelli internazionali, in merito ai tempi nei quali le riforme passeranno effettivamente dalle enunciazioni di principio a regole concrete;

    il PNRR non destina risorse significative per incentivare la ristrutturazione Pag. 73dell'apparato produttivo nazionale e per facilitare una maggiore articolazione dei mercati finanziari;

    in quest'ottica, la transizione ecologica e digitale comporta obiettivi molto impegnativi ai quali il PNRR destina circa il sessanta per cento delle risorse complessive del programma, cui vanno aggiunti gli oneri connessi da destinare alla formazione e riqualificazione della forza lavoro e all'inclusione sociale nello stesso ambito;

    nonostante tale concentrazione allocativa, tuttavia, è stato calcolato che i finanziamenti europei saranno in grado di coprire solo una parte limitata degli investimenti e delle spese correnti richieste, mentre nel quadriennio 2022-2026, dovrà essere il settore privato a mobilizzare un quintuplo delle risorse allo scopo offerte dal RRF;

    la sfida della transizione ecologica è stata sin qui sottovalutata, ma la recente crescita dei prezzi delle materie prime e dell'energia, con le conseguenti tensioni inflazionistiche del post-pandemia, rappresentano indicatori di cambiamenti più strutturali che portano a irreversibili ricomposizioni dell'offerta e della domanda aggregate e a ulteriori polarizzazioni nella distribuzione dei redditi e delle ricchezze;

    in questo quadro e in questo particolare momento storico lo sviluppo verso un modello socioeconomico più sostenibile appare determinante per evitare che la UE sia schiacciata dalla competizione tecnologica fra Stati Uniti e Cina;

    in merito alla transizione ecologica l'Italia, in particolare, pur trovandosi in una posizione di vantaggio comparato rispetto alla media della UE e dell'euro area in termini di «economia circolare» e di energie sostenibili, gli obiettivi del RRF e – almeno in parte – del nostro PNRR sottolineano come la nostra economia debba superare alcuni fattori di grave debolezza: la necessità di importanti processi di riconversione produttiva per molte delle nostre imprese, una struttura finanziaria inadeguata a sostenere gli ingenti investimenti privati che saranno necessari per raggiungere gli obiettivi fissati in ambito europeo, e un mercato del lavoro caratterizzato da uno dei più bassi tassi di attività fra i Paesi economicamente avanzati e che penalizza i giovani e le figure a più elevata professionalizzazione;

    va, inoltre, considerato che la condizionalità maggiore che l'Europa chiede comprimerà i margini di manovra nazionale: le risorse saranno concesse a fronte di una riduzione del rapporto deficit Pil dall'attuale 12 al 3 per cento, pari a circa 120 miliardi di nuove entrate o minori spese, buona parte della cifra dell'intero Piano;

    la storia recente dell'utilizzo italiano dei Fondi strutturali europei ha dimostrato come il nostro Paese si sia distinto per la sua incapacità di accedere a una quota consistente di quei fondi, nonostante siano finanziati a progetto e non a risultato, come, invece, è previsto per l'attuazione del PNRR, un elemento che raccomanda un attento controllo in corso d'opera della fase di attuazione di ogni singola parte dei progetti del PNRR italiano da parte di strutture centrali e pubbliche;

impegna il Governo:

   1) a coinvolgere il Parlamento nella sua interezza in occasione della presentazione di ciascuna Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   2) a tenere costantemente informato il Parlamento in merito all'avanzamento dei progetti e agli eventuali ritardi e difficoltà riscontrati;

   3) ad adottare tutte le iniziative necessarie per una rapida definizione e messa a regime del sistema REGIS, elemento essenziale al fine di consentire un attento e costante monitoraggio dei singoli progetti adottati per l'attuazione del Piano;

   4) ad adottare tutte le iniziative di cui al punto 3) al fine di scongiurare interventi della Commissione tesi a ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo o di chiedere il rimborso anticipatoPag. 74 del prestito per la grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi;

   5) in questo quadro, a garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei milestone e dei target, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

   6) ad adottare le iniziative opportune a potenziare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, sia a livello centrale sia a livello periferico, anche attraverso la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, al fine di potenziarne l'efficacia e la capacità di contrastare fenomeni corruttivi, e scongiurare il rischio del doppio finanziamento dei progetti, e l'inserimento nella PA di figure professionali tecniche in grado di gestire i progetti e la spesa e, più in generale, adottando in tempi rapidi le riforme necessarie all'attuazione del PNRR nei tempi previsti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di appalti;

   7) a effettuare un coordinamento efficace tra i diversi livelli di governance con riferimento all'elaborazione e attuazione dei progetti attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni, anche al fine di sostenere i processi di aggregazione e di ristrutturazione che le imprese italiane dovranno affrontare per il raggiungimento degli obiettivi in materia di transizione ecologica;

   8) ad attivare un fondo rotativo destinato a finanziare l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nelle fasi di progettazione e assistenza tecnica sull'impiego dei fondi del PNRR.

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ALLEGATO 3

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

RISOLUZIONE APPROVATA (8-00155)

  La V Commissione,

   esaminata per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1), trasmessa dal Governo alle Camere il 24 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

impegna il Governo:

   1) a coinvolgere il Parlamento nella sua interezza in occasione della presentazione di ciascuna Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   2) a tenere costantemente informato il Parlamento in merito all'avanzamento dei progetti e agli eventuali ritardi e difficoltà riscontrati;

   3) ad adottare tutte le iniziative necessarie per una rapida definizione e messa a regime del sistema REGIS, elemento essenziale al fine di consentire un attento e costante monitoraggio dei singoli progetti adottati per l'attuazione del Piano;

   4) in questo quadro, a garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei milestone e dei target, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

   5) ad adottare le iniziative opportune a potenziare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, sia a livello centrale sia a livello periferico, anche attraverso la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, al fine di potenziarne l'efficacia e la capacità di contrastare fenomeni corruttivi, e scongiurare il rischio del doppio finanziamento dei progetti, e l'inserimento nella PA di figure professionali tecniche in grado di gestire i progetti e la spesa e, più in generale, adottando in tempi rapidi le riforme necessarie all'attuazione del PNRR nei tempi previsti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di appalti;

   6) a effettuare un coordinamento efficace tra i diversi livelli di governance con riferimento all'elaborazione e attuazione dei progetti attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni, anche al fine di sostenere i processi di aggregazione e di ristrutturazione che le imprese italiane dovranno affrontare per il raggiungimento degli obiettivi in materia di transizione ecologica.

(8-00155) «Trancassini, Lucaselli, Rampelli».