CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2022
755.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  All'emendamento 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
0.2.0100.37. Delrio, Berlinghieri, D'Elia, Cenni, Frailis.

  All'articolo aggiuntivo 2.0.100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, inserire il seguente:

Art. 5-bis.1.
(Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia)

  1. Alle domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera a) non è superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

  2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore delle imprese di cui al comma 1 nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
  3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
0.2.0100.36. Di Stasio, Emiliozzi.

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ART. 5.

  Al comma 3, sostituire le parole: all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, con le seguenti: all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
5.4. I Relatori.