CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2022
750.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica. (C. 174 Paolo Russo, C. 1842 D'Alessandro, C. 2138 Caretta, C. 2647 Caretta, C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3428 Golinelli).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2138 CARETTA
ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica

Art. 1.
(Istituti regionali per la fauna selvatica)

  1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «Art. 7-bis(Istituti regionali per la fauna selvatica) 1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 7, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
   2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali per la fauna selvatica collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
   3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme».

Art. 2.
(Misure in materia di contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 7, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: «a seguito delle variazioni degli indici di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia»;

   b) all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio, nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica, piani di Pag. 68controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
   2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:

   a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

   b) delle guardie venatorie;

   c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

   e) di cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale;

   f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale».

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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ALLEGATO 2

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Doc. CCLXIII n. 1).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

  La XIII Commissione,

   premesso che:

    il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta un'occasione unica per la crescita economica del Paese, specie in una delicata fase congiunturale come quella attuale, caratterizzata dalle criticità connesse all'incremento del costo dell'energia e delle materie prime;

    la governance per la gestione delle diverse fasi del PNRR, basata su una chiara assegnazione dei poteri e delle responsabilità delle numerose amministrazioni pubbliche coinvolte, prevede che la Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso, dando conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e indicando eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti;

    il Parlamento è, pertanto, chiamato a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

    al fine di assicurare una rapida ed efficace attuazione delle linee di investimento previste, è stata istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una specifica unità di missione per il PNRR, che rimarrà attiva sino alla completa realizzazione degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

    tale unità di missione avrà anche una specifica funzione per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR;

    il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato ad attuare una serie di interventi diretti a: promuovere lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, con una dotazione di 800 milioni di euro; realizzare, avvalendosi del Gestore dei servizi energetici (GSE), il Parco Agrisolare, cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro; realizzare investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, con una dotazione di 880 milioni di euro; promuovere i contratti di filiere e di distretto, per i quali sono stanziate risorse pari a 1,2 miliardi di euro; promuovere l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, con una dotazione di 500 milioni di euro;

    ulteriori linee di investimento di interesse del comparto agricolo, alla cui attuazione è chiamato il Ministero della Transizione Ecologica, sono quelle specificamente dedicate allo sviluppo dell'agro-voltaico, con una dotazione di 1,10 miliardi di euro, alla promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, cui sono assegnate risorse pari a 2,20 miliardi di euro, allo sviluppo del biometano, per il quale è previsto uno stanziamento di 1,92 miliardi di euro,

impegna il Governo:

   1. relativamente alla linea di intervento inerente lo sviluppo della logistica Pag. 70per il settore agroalimentare (M2C1 – Investimento 2.1), a prevedere un'articolata analisi dei fabbisogni al fine di individuare specifici criteri per la ripartizione delle risorse assegnate;

   2. relativamente alla linea di intervento inerente il Parco Agrisolare (M2C1 – Investimento 2.2), a prevedere un contributo non inferiore al 50 per cento dei costi sostenuti unitamente a un massimale pari a 200.000 euro, in modo consentire l'erogazione dei contributi anche alle imprese di piccole dimensioni;

   3. con riferimento agli interventi per l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare (M2C1 – Investimento 2.3), a prevedere quale criterio prioritario di assegnazione dei contributi la vetustà delle macchine agricole delle quali effettuare la sostituzione, in modo da garantire un miglior impatto ambientale e, al contempo, incrementare i livelli di sicurezza;

   4. con riguardo agli interventi di efficientamento del sistema irriguo (M2C4 – Investimento 4.3), a stanziare maggiori risorse, al fine di consentire il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili;

   5. con riguardo allo sviluppo dell'agrovoltaico (M2C2-Investimento 1.1), al fine di scongiurare il rischio di fenomeni speculativi ed il consumo di suolo agricolo, ad assegnare i contributi previsti esclusivamente alle imprese agricole, a condizione che per l'installazione degli impianti sia utilizzato non più del 10 per cento della superficie agricola disponibile;

   6. per quanto concerne i contratti di filiera e di distretto (risorse a valere sul Piano nazionale complementare al PNNR), a procedere tempestivamente agli adempimenti previsti per attuare lo scorrimento dei progetti già presenti nell'ambito del IV° bando 2015/2020;

   7. con riferimento allo sviluppo del biometano (M2C2—Investimento 1.4), al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, a definire le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato;

   8. relativamente alla linea di investimento inerente la promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo (M2C2-Investimento 1.1), a incentivare la costituzione di comunità energetiche tra operatori agricoli, con particolare riferimento alle cooperative, ai consorzi, ivi compresi quelli di bonifica, e alle reti di imprese.