CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 febbraio 2022
748.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia (Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1951 Bruno Bossio e abbinate, recante: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative in sede referente;

   considerato che il provvedimento interviene in materia di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, che non collaborino con la giustizia, introducendo modifiche alla disciplina più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale, allo scopo di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni;

   rilevata, con riferimento ai condannati per reati cosiddetti ostativi, la devoluzione al tribunale di sorveglianza, disposta dall'articolo 1, della competenza di approvare il provvedimento di ammissione al lavoro esterno nonché quella di concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-07583 Rizzetto: Iniziative a tutela
dei lavoratori di Verti Assicurazioni Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti portano all'attenzione del Governo la situazione di crisi occupazionale che interessa la Verti Assicurazioni spa di Cologno Monzese (Milano), compagnia assicurativa del Gruppo Mapfre.
  Le competenti strutture tecniche del Ministero del lavoro hanno rappresentato che ad oggi non sono pervenute richieste d'intervento relative alla crisi della Verti. Tale società, come impresa assicuratrice, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che individua le categorie di imprese tutelate dalla CIGS, ma accede, invece, ad altre tipologie di interventi assistenziali finanziati con un apposito fondo bilaterale.
  Secondo quanto rappresentato dalla regione Lombardia, espressamente interpellata su punto, la società VERTI, che opera nel campo assicurativo e che ha rilevato tra l'altro la «direct-line», è una multinazionale che a fine 2021 ha annunciato la volontà di esternalizzare alcuni servizi, prevedendo un esubero di 325 figure sulle 605 operanti nella sede di Cologno Monzese (Milano).
  La società ha offerto alle persone coinvolte il passaggio ai nuovi soggetti che svolgeranno le funzioni esternalizzate.
  Le organizzazioni sindacali hanno rilevato che le offerte sono peggiorative rispetto alle condizioni di lavoro esistenti e che i lavoratori hanno già svolto diverse manifestazioni al fine di rendere pubblica la situazione.
  Nei prossimi giorni dovrebbe svolgersi un incontro tra il comune di Cologno Monzese e la regione Lombardia medesima per chiarire i dettagli della vertenza.
  Dal punto di vista procedurale, la società ha avviato una prima procedura di «raffreddamento» dell'eventuale conflitto sindacale, prevista dal CCNL di settore, ai fini dell'avviamento di una successiva fase di confronto. Secondo quanto riportato dalla regione Lombardia, al momento non sembra profilarsi la possibilità di una conciliazione e di un accordo tra le parti.
  Il 9 marzo prossimo, alla scadenza di questa fase e in assenza di accordo, l'azienda potrà aprire la procedura di licenziamento collettivo ex legge n. 223 del 1991.
  La regione Lombardia ha assicurato che sarà impegnata a presidiare la vertenza e svolgere le sue funzioni di mediatore per l'individuazione di soluzioni non traumatiche e rispettose delle procedure di conciliazione.
  Nel ringraziare gli onorevoli interroganti per aver segnalato la vicenda, assicuro che il Ministero del lavoro monitorerà – attraverso l'interlocuzione diretta con la regione e le istituzioni locali – con estrema attenzione il confronto tra Azienda e parti sociali e – se richiesto – interverrà nel dialogo, al fine di salvaguardare al massimo i posti di lavoro esistenti del sito di Cologno Monzese e garantire eventuali soluzioni di transizione occupazionale rispettose delle condizioni di lavoro più adeguate per i lavoratori.

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ALLEGATO 3

5-07584 Costanzo: Sull'opportunità di rivedere il bando di concorso per le assunzioni di ispettori del lavoro al fine di prevedere requisiti più qualificanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante rileva alcune criticità relative ai requisiti di ammissione alla procedura concorsuale per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  In primo luogo, riguardo al numero complessivo delle assunzioni programmate dall'Ispettorato nazionale del lavoro, occorre evidenziare che esso è superiore, complessivamente, alle 2000 unità di personale.
  Si precisa infatti che:

   le unità previste nel bando pubblicato il 27 agosto 2019 sono pari a n. 691 ispettori del lavoro e 131 funzionari amministrativi;

   le unità previste nel bando del 30 giugno 2020 sono pari a n. 300 funzionari amministrativi;

   le unità previste nel bando dell'11 febbraio 2022 sono pari a n. 1174 ispettori tecnici, n. 50 funzionari statistico-economici e n. 25 funzionari informatici.

  Da quanto sopra si ricava, perciò, che il numero complessivo delle assunzioni previste è pari a n. 2371 di cui n. 1174 ispettori tecnici e n. 691 ispettori del lavoro.
  A tali unità dovranno aggiungersi le ulteriori unità ispettive che si procederà ad assumere mediante lo scorrimento delle relative graduatorie approvate. A tal fine si è già provveduto a rappresentare al competente Dipartimento della funzione pubblica la necessità di attingere ulteriori n. 209 unità dalla graduatoria degli ispettori del lavoro.
  Quanto al bando in oggetto, e più specificamente ai titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso pubblico, interpellato sul tema, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che lo svolgimento della procedura concorsuale in esame è disciplinato dalle disposizioni di natura acceleratoria previste dalla recente normativa in materia di «semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM». È, infatti, previsto – ai sensi dell'articolo 247 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito con la legge n. 77 del 2020) – che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale sia da individuarsi esclusivamente in base al titolo di studio definito dal CCNL, anche in deroga ai titoli professionali specifici previsti dalle singole amministrazioni per ciascuna qualifica e profilo. Ne consegue che trattandosi di personale da reclutare nella terza area funzionale, il titolo di studio richiesto sia la laurea così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.
  L'Ispettorato evidenzia che la selezione dei candidati verrà effettuata sulla base della conoscenza delle materie oggetto di prova d'esame, che risultano senz'altro coerenti con la professionalità richiesta all'ispettore tecnico.
  Pertanto – fermo restando il possesso del diploma di laurea quale titolo abilitante alla partecipazione alla procedura concorsuale «accelerata» – la procedura concorsuale implica e presuppone una solida preparazione nelle materie di selezione, circostanza che dà, quindi, assicurazione in ordine alle competenze che verranno acquisite all'esito del concorso.
  Nel condividere le sollecitazioni avanzate dall'onorevole interrogante in ordine all'esigenza di elevata qualificazione tecnica degli ispettori, in ragione della delicatezzaPag. 93 e strategicità dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, faccio presente che è già stata avviato dall'Ispettorato un processo di implementazione dei percorsi formativi di ingresso per il personale ispettivo, che andrà ad accrescere ulteriormente la competenza teorica già indispensabile ai fini del superamento della selezione pubblica.
  Inoltre, segnalo che le procedure già bandite rispondono anche all'esigenza di accelerare il procedimento di reclutamento delle nuove unità al fine di implementare gli organici, alla luce dell'estensione delle competenze in materia di salute e sicurezza conferite all'Ispettorato con il decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  Tutto ciò premesso, tengo a sottolineare che il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta per il Ministero che rappresento, che, infatti, si è fatto promotore, anche in raccordo con le parti sociali, di un'opera di progressiva modificazione e integrazione del tessuto normativo esistente in materia di vigilanza, oltreché di azioni finalizzate a pervenire a un più efficace coordinamento degli attori istituzionali coinvolti. Il percorso già avviato sta proseguendo con un'azione costante e decisa, volta ad estendere diffusamente la vigilanza a tutti i settori produttivi e a rafforzare le politiche per la formazione, la prevenzione, l'informazione e l'assistenza alle imprese.
  A tal fine, l'implementazione degli organici e della qualificazione professionale del personale, processi in atto fortemente voluti dal Ministero del lavoro, rappresentano certamente lo strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, che necessita però di essere sostenuto e rafforzato nel tempo.

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ALLEGATO 4

5-07586 Invidia: Sulla rimodulazione della misura relativa all'utilizzo del green pass base e del super green pass sui luoghi di lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole interrogante per aver sollevato l'attenzione su un tema molto sensibile, che ha un impatto rilevante sulla vita dei cittadini e, in particolare, dei lavoratori.
  Com'è noto, nella complessa normativa emessa per il contrasto al COVID-19, il legislatore, per ciò che concerne la tutela dei lavoratori, ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori che – in ragione della professionalità e dell'età anagrafica – sono particolarmente esposti, al rischio del contagio e agli effetti della malattia.
  Si è trattato dell'adozione di una strategia di protezione dei lavoratori, caratterizzata da misure diverse, ispirate ai principi di proporzionalità e gradualità. Una strategia che, nei luoghi di lavoro, si è sposata con quella messa in atto in forza della normativa protocollare – promossa con l'accordo delle parti sociali – e dell'aggiornamento al decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Le scelte fatte – ancorate e sorrette dalle conoscenze scientifiche e dalle evidenze epidemiologiche di cui disponiamo – rispondono a finalità di valore costituzionale, perché volte a limitare la propagazione del virus e a tutelare la salute individuale e collettiva dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione.
  Nessuna di queste misure, singolarmente considerata, è in grado di debellare il virus, ma il complesso integrato di esse si è rivelato indubbiamente efficace e idoneo a salvaguardare la salute e, soprattutto, la vita delle persone, specie di quelle maggiormente vulnerabili.
  Ciò premesso, per quanto attiene gli accessi nei luoghi di lavoro, il legislatore ha stabilito che, in mancanza del titolo di idoneità sanitaria necessario, il lavoratore non potesse fare ingresso nei luoghi di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza, e dovesse essere considerato assente ingiustificato.
  L'assenza ingiustificata, aldilà della sua denominazione sul piano tecnico, prelude necessariamente ad una sospensione dell'obbligo lavorativo, alla quale non può non corrispondere — nella logica generale del contratto – la sospensione del diritto alla retribuzione.
  Si tratta peraltro di una misura che, nella sostanza, non è differente dalla sospensione stabilita ex lege per il personale medico e sanitario renitente all'obbligo vaccinale e che pure comporta le medesime conseguenze, rilevanti sempre ed esclusivamente sul piano strettamente retributivo.
  Ciò premesso, il Governo è ben consapevole dei sacrifici richiesti e delle limitazioni poste alle libertà dei cittadini e, per questo, ha sempre agito cercando di contemperare la tutela della salute, presupposto del godimento degli altri diritti, con le esigenze dell'economia e soprattutto con la garanzia dei diritti fondamentali, con particolare riguardo proprio al diritto al lavoro.
  Il legislatore, infatti, ha stabilito che i lavoratori, nel caso in comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, oltre che delle tutele previdenziali.
  Per quanto riguarda infine il piano e la tempistica per la rimodulazione dell'utilizzo del green pass e del super green pass sul luogo di lavoro, nel comprendere e condividere pienamente l'esigenza di un Pag. 95allentamento delle misure restrittive, è evidente che la questione fa parte della strategia integrata che il Governo nella sua collegialità dovrà decidere di proseguire – con il necessario confronto con il Parlamento e con le regioni – per fronteggiare la pandemia ancora in atto, sia con riferimento allo stato di emergenza, sia con riferimento all'accesso nei luoghi di lavoro e agli obblighi vaccinali.
  L'evolversi della situazione di fatto, impone, dunque, una riconsiderazione costante della stessa e, perciò, la verifica della validità – allo stato delle cose – delle misure normative adottate per contrastare la pandemia.
  Nella consapevolezza che il green pass ha rappresentato un importante incentivo al completamento del ciclo vaccinale e al raggiungimento di un livello soddisfacente di protezione della popolazione, occorrerà certamente indirizzare il sistema verso un progressivo ritorno alla vita ordinaria, con il conseguente superamento, nel segno auspicato dall'onorevole interrogante, delle restrizioni che hanno segnato questo tempo di crisi.

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ALLEGATO 5

5-07587 Lacarra: Sulla individuazione delle più opportune misure di gestione degli effetti occupazionali delle crisi che stanno colpendo l'area industriale di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione viene richiesto al Ministero del lavoro di assumere iniziative inerente alle crisi occupazionali che stanno colpendo le imprese dell'area industriale di Bari.
  La regione Puglia, espressamente interpellata sul tema, ha assicurato il proprio impegno ad affrontare la situazione rappresentata dagli onorevoli interroganti.
  In particolare, la regione proseguirà nell'impiego di tutti gli strumenti di sostegno agli investimenti previsti dalla Programmazione comunitaria a valere sul FESR, che in questi anni hanno consentito di attrarre numerosi investimenti anche stranieri e di risolvere rilevanti crisi occupazionali, e delle ulteriori risorse messe a disposizione dal PNRR, con particolare riferimento agli strumenti di politica attiva del lavoro.
  Con riferimento all'Azienda OM Carrelli, la regione ha messo in campo specifiche azioni volte a garantire ai lavoratori, nelle more della riconversione industriale, tirocini formativi che prenderanno avvio nei prossimi giorni.
  Con specifico riferimento, invece, alla situazione occupazionale dei lavoratori dell'Hotel Palace Eventi srl di Bari, faccio presente che in data 16 febbraio 2022 si è svolta una riunione tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della regione Puglia, con i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  All'esito della riunione, le Parti hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, un accordo governativo avente ad oggetto il ricorso, da parte della Società, al trattamento straordinario di interazione salariale (CIGS) per cessazione di attività in favore di un numero massimo di 42 lavoratori (pari all'intero organico aziendale) per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 16 febbraio 2022.
  Nel corso della riunione la regione Puglia ha dichiarato la disponibilità a concordare con la Società misure di politica attiva del lavoro da adottare nei confronti dei lavoratori sottoposti al trattamento di CIGS.
  Per quanto riguarda la Società Bosch, segnalo che il Ministero dello sviluppo economico, interpellato espressamente sul tema, ha comunicato che è in contatto con la regione Puglia per comprendere la situazione effettiva e valutare, ove ne sussistano le condizioni, la eventuale convocazione di un tavolo.
  Con riferimento a ciascuna delle situazioni di crisi segnalata dagli interroganti, il Ministero del lavoro si impegna a sostenere ogni utile iniziativa per promuovere il dialogo tra lavoratori e imprese, e per tutela occupazionale dei lavoratori e del tessuto produttivo circostante.
  Per quanto concerne le iniziative del Governo per la promozione della competitività economica e lo sviluppo sociale, una parte importate delle risorse del PNRR saranno impiegate in maniera più mirata e qualificata rispetto al passato proprio nei territori e nelle aree che soffrono di problemi strutturali, come l'area industriale di Bari, e che sono strategici per la crescita di produttività a livello nazionale.
  Il Ministero del lavoro, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, ha puntato sugli investimenti in materia di formazione, ritenendo tale asse di intervento uno degli snodi fondamentali per affrontare le trasformazioni dell'economia e garantire un lavoro di qualità. L'utilizzazione del Fondo Pag. 97nuovo competenze, rifinanziato per un ulteriore miliardo per il 2022, si integrano con il Programma GOL, al fine di rafforzare la qualificazione dei lavoratori, soprattutto di quelli più deboli e precari, ai margini del mercato del lavoro soprattutto per carenza di competenze.
  Considerata l'entità dell'investimento finanziario, è stato istituito un apposito Osservatorio per la raccolta di dati sullo stato di attuazione del Programma e per il supporto alle regioni nell'adozione di procedure destinate a evitare eventuali criticità ed a recepire le migliori prassi.
  Inoltre, il potenziamento delle politiche attive del mercato del lavoro e della formazione professionale sono in connessione con la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali. Il sostegno al reddito dei lavoratori, con particolare riguardo proprio alle aree industriali in crisi come quella di Bari, sarà finalizzato a sostenere i mutamenti strutturali e i cambiamenti nella domanda di competenze che le imprese esprimeranno nei prossimi anni, per massimizzare l'occupabilità dei lavoratori e la loro rapida ricollocazione nel mercato del lavoro.