CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2022
742.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 92

ALLEGATO 1

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini),

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati».
1.105. (Proposta di riformulazione) Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».
*1.85. (Proposta di riformulazione) Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.
*1.50. (Proposta di riformulazione) Conte.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1.114. (Proposta di riformulazione) Bazoli, Miceli, Sarti, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

    2-bis) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi :«Nei casi di cui al Pag. 93comma 1-bis, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al periodo precedente sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo»;

    2-ter) al comma 2-bis, le parole «Ai fini della concessione dei benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;

  Conseguentemente,

   al medesimo comma 1, lettera a):

   al numero 3) sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente: «2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado»;

   sopprimere il numero 4);

   dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 5) il comma 3-bis è soppresso.
*1.107. (Proposta di riformulazione) Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Miceli, Bazoli.
*1.34. (Proposta di riformulazione) Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.
*1.70. (Proposta di riformulazione) Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita
*1.40. (Proposta di riformulazione) Varchi, Maschio.
*1.36. (Proposta di riformulazione) Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.
*1.115. (Proposta di riformulazione) Miceli, Bazoli, Ferraresi, Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni ivi indicate per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, Pag. 942-bis e 3 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975».
*2.4. (Proposta di riformulazione) Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.
*2.1. (Proposta di riformulazione) Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2), del medesimo codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per reati previsti dalle citate lettere».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.6. (Proposta di riformulazione) Sarti, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

Pag. 95

ALLEGATO 2

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati».
1.105. (Nuova formulazione) Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».
*1.85. (Nuova formulazione) Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.
*1.50. (Nuova formulazione) Conte.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1.114. (Nuova formulazione) Bazoli, Miceli, Sarti, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.90. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Pag. 96

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

    2-bis) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi :«Nei casi di cui al comma 1-bis, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al periodo precedente sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo»;

    2-ter) al comma 2-bis, le parole «Ai fini della concessione dei benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;

  Conseguentemente,

   al medesimo comma 1, lettera a):

   al numero 3) sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente: «2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado»;

   sopprimere il numero 4);

   dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 5) il comma 3-bis è soppresso.
*1.107. (Nuova formulazione) Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Miceli, Bazoli.
*1.34. (Nuova formulazione) Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.
*1.40. (Nuova formulazione) Varchi, Maschio.
*1.36. (Nuova formulazione) Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.
*1.115. (Nuova formulazione) Miceli, Bazoli, Ferraresi, Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.72. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, Pag. 97possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni ivi indicate per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975».
2.1. (Nuova formulazione) Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2), del medesimo codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per reati previsti dalle citate lettere».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.6. (Nuova formulazione) Sarti, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

  1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono aggiunte le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

    2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1.».
3.04. Ascari.