CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 febbraio 2022
739.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07501 Lucchini: Modalità di prosecuzione della sperimentazione relativa all'innalzamento dei livelli del lago Maggiore e necessità di un coinvolgimento degli enti locali nel processo decisionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si precisa innanzitutto che la Deliberazione n. 7 del 20 dicembre 2021 è stata emanata dal CIP (Conferenza Istituzionale Permanente) dell'Autorità di distrettuale del fiume Po, e recepisce l'esito dell'interlocuzione intercorsa tra le autorità italiane ed elvetiche in seno all'«Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore».
   Con tale atto è stato approvato il proseguimento della sperimentazione della regolazione estiva dei livelli del Lago Maggiore nel quinquennio 2022-2026.
   La Deliberazione, inoltre, mantiene un alto grado di aderenza rispetto alle indicazioni espresse dall'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sui livelli del lago Maggiore, Comitato ricostituito per volontà comune dei Governi italiano e svizzero, per consentire lo scambio informativo tra i due Paesi proprio in merito alla questione della regolazione del Lago.
   Tale Organismo, esaminata la relativa documentazione, si è espresso favorevolmente in ordine alla sperimentazione condotta nel quinquennio 2016-2021, formulando la richiesta di ulteriori approfondimenti, da svilupparsi nel corso del proseguimento, per il nuovo quinquennio, della stessa sperimentazione.
   In coerenza con tali indicazioni, con la Deliberazione in argomento si è ritenuto di confermare, nell'avvio del nuovo quinquennio di sperimentazione, che la regolazione potrà essere praticata ai livelli già ora sperimentati e che non risultano aver creato criticità rilevanti.
   In particolare, sarà consentito il livello massimo di regolazione del Lago Maggiore nella stagione estiva (15 marzo-15 settembre) a +1,25 metri sullo zero idrometrico di Sesto Calende (+194,26 metri s.l.m.), elevabile a +1,35 metri, nel caso di manifestazione o previsione di situazioni di severità idrica «media» o «alta» nell'area vasta costituita dall'asta del Ticino e del Po.
   Si specifica inoltre che il livello superiore potrà essere sperimentato sulla base di un'apposita richiesta e valutazione favorevole sia dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e sia dell'Organismo bilaterale.
   Pertanto, così come specificato anche dalla regione Lombardia, la Deliberazione non indica il livello di +1,50 metri quale livello da raggiungere al termine della sperimentazione, ma prevede che potranno progressivamente sperimentarsi livelli ulteriori durante la stagione estiva sulla base dei risultati della prima fase di proseguimento della sperimentazione.
   Difatti, l'esercizio della regolazione estiva dei livelli lacuali, anche con livelli progressivamente superiori rispetto a quelli effettivamente sperimentati nel quinquennio 2016-2021, nel periodo 15 marzo-15 settembre, sarà eventualmente consentita, in successive fasi, solo nel caso se ne ravvisi l'utilità ambientale, economica e sociale.
   Infine, si rappresenta che della sicurezza di tali approfondimenti si occuperà un apposito Tavolo tecnico (ai sensi dell'articolo 2 della Deliberazione 7/2021), ai cui lavori saranno invitati, come di consueto, tutte le amministrazioni italiane interessate, i rappresentanti dell'Ufficio Federale dell'Ambiente della Confederazione Elvetica (UFAM) e dell'Ufficio dei corsi d'acqua Pag. 43del Dipartimento del territorio del Cantone del Ticino e, non ultimo, le rappresentanze degli Enti rivieraschi, che avranno dunque certamente la possibilità di partecipare ai processi che verranno posti in essere.
   Su tale aspetto partecipativo, confermo una specifica attenzione del ministero affinché ogni decisione sia il risultato di un equilibrio tra finalità economiche, sociali ed ambientali.

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ALLEGATO 2

5-07496 Fregolent: Verifica dei danni ambientali conseguenti all'incendio occorso in data 12 dicembre 2021 nella fabbrica Demap, nel territorio del comune di Beinasco (TO).

TESTO DELLA RISPOSTA

   Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante in merito all'incendio che ha interessato la fabbrica Demap, si rappresenta quanto segue.
   In data 12 dicembre 2021, si è sviluppato un incendio nel fabbricato industriale sito nel comune di Beinasco (TO), sede della Demap S.r.l., società che recupera rifiuti speciali non pericolosi.
   In particolare, all'interno dello stabile era presente materiale plastico derivante da raccolta differenziata. L'incendio ha sviluppato fiamme e una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.
   Il Comando dei vigili del fuoco di Torino ha informato questo Ministero di essere intervenuto con diversi mezzi speciali e un contingente di 40 uomini, rimasti impegnati fino al 20 dicembre. Inoltre, ha rappresentato che l'autorità giudiziaria ha delegato il Nucleo NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) per l'accertamento delle cause dell'incendio.
   La Prefettura di Torino rappresenta che l'area interessata dall'evento è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.
   Il sindaco di Beinasco è intervenuto disponendo l'evacuazione dei cittadini residenti nell'area coinvolta e la chiusura di aziende limitrofe e delle scuole per le giornate seguenti. Analogamente è stato disposto dal sindaco di Orbassano.
   L'ARPA Piemonte ha specificato che un incendio di tali dimensioni provoca un inquinamento di tipo diretto in atmosfera, dovuto al rilascio di gas tossici di combustione, di pirolisi delle sostanze bruciate e dei prodotti della decomposizione. L'inquinamento deriva, inoltre, dalle reazioni che si sviluppano a causa delle elevate temperature.
   Si segnala che, a seguito di tale evento, l'ARPA Piemonte ha deciso di installare un laboratorio mobile dedicato alle situazioni di emergenza al fine di monitorare l'evoluzione della qualità dell'aria nelle aree circostanti l'incendio. Si precisa che le fasi di monitoraggio in campo sono terminate il 12 gennaio scorso.
   Inoltre, i tecnici ARPA hanno costantemente presidiato la zona dell'incendio effettuando ripetuti sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi.
   Il presidio ha consentito di porre in atto misure di salvaguardia ambientale, oltreché di fornire adeguate istruzioni agli enti competenti per ridurre l'esposizione dei residenti nelle aree circostanti.
   Gli uffici competenti del Ministero hanno attivato le dovute interlocuzioni anche con ISPRA, al fine di acquisire puntuali informazioni circa le caratteristiche delle sostanze inquinanti sprigionatesi a seguito dell'incendio.
   L'ARPA Piemonte, inoltre, per quanto concerne i valori di diossine PCDD, ha relazionato che, trascorse le 48 ore successive all'evento in oggetto, sono gradualmente diminuiti, fino a raggiungere – alla data del 19 dicembre – i valori medi stagionali.
   In relazione ai Composti Organici Volatili (VOC), l'ARPA Piemonte ha riferito che dalle misurazioni effettuate in campo dal 12 al 19 dicembre è stato rilevato un livello elevato di tali sostanze, specie nella prima fase e, in particolare, in prossimità dello stabilimento e di altre zone ritenute a rischio.
   I valori di acido fluoridrico sono risultati al di sopra della media il 14 dicembre, mentre nei restanti giorni sono rimasti Pag. 45al di sotto del limite di rilevabilità strumentale.
   Inoltre, le analisi del campione dell'area di ricaduta hanno rilevato una concentrazione significativa di acroleina e stirene, tipici composti che si sviluppano nel processo di combustione delle materie plastiche.
   Sia il monossido di carbonio che la formaldeide sono risultati al di sotto dei livelli limite rilevabili.
   Con riguardo alla determinazione delle eventuali fibre aerodisperse in atmosfera relative al menzionato crollo del tetto, costituito da fibre di manufatti contenenti amianto, l'ARPA Piemonte riferisce che dal monitoraggio effettuato è emerso che la presenza di tali fibre è risultata inferiore al limite di rilevabilità. Pertanto, sembra doversi escludere che ciò abbia costituito un problema durante la fase di spegnimento dell'incendio.
   L'ARPA Piemonte specifica ulteriormente che, a distanza di 10 giorni dallo sviluppo dell'incendio, in corrispondenza di una maggiore instabilità atmosferica, le concentrazioni di inquinanti misurati dal laboratorio mobile sono tornate nelle medie.
   Si aggiunge che è tutt'ora in corso, da parte della stessa ARPA, l'elaborazione dei dati analitici raccolti al fine di poter valutare l'eventualità di danno ambientale ai sensi della normativa vigente e dei criteri da essa stabiliti.
   In ultimo, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino rappresenta che, nell'ambito del procedimento penale originatosi dall'episodio oggetto del presente atto, sono ancora in corso indagini.
   Atteso quanto rappresentato, il Ministero della transizione ecologica proseguirà nel monitorare la situazione, anche attraverso le necessarie interlocuzioni con gli enti e le autorità competenti.

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ALLEGATO 3

5-07498 Foti: Modalità di smaltimento dei rifiuti nel comune di Campione d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.
   A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2019/475, l'allora Commissario prefettizio di Campione d'Italia aveva posto all'attenzione di questo Ministero la situazione di criticità relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dal comune di Campione dovuta, secondo l'opinione dell'Amministrazione campionese, al recepimento della suddetta Direttiva comunitaria che include il suddetto comune nell'unione doganale UE dal 1° gennaio 2020.
   In realtà, fino a tale data il comune, essendo in territorio doganale svizzero, veniva a tutti gli effetti equiparato ad un comune svizzero. Conseguentemente, la gestione dei rifiuti era affidata a società svizzere, che provvedevano alla raccolta e al trasporto senza l'attuazione delle procedure di cui alla Convenzione di Basilea sui rifiuti pericolosi e al Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.
   Si era consolidata, in tal modo, una situazione de facto che non trovava nessun fondamento giuridico nella citata normativa di settore europea ed internazionale che prevede, invece, l'attuazione di specifiche procedure per le spedizioni di rifiuti, sia tra Stati membri dell'Unione europea e sia tra l'Unione europea e i Paesi terzi.
   Riguardo le questioni derivanti dal recepimento della suddetta Direttiva sono stati svolti diversi incontri convocati dal Ministero affari esteri per arrivare ad una intesa con la controparte svizzera, fra cui la gestione dei rifiuti nella città di Campione.
   Pertanto, è stata redatta e finalizzata una Nota verbale – firmata il 20 dicembre 2019 – in cui, fra l'altro, la parte italiana e quella svizzera si impegnano ad adoperarsi affinché i fornitori dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti a Campione d'Italia ne garantiscano l'erogazione dopo il 31 dicembre 2019.
   Contemporaneamente, la regione Lombardia ha organizzato diverse riunioni con Amministrazioni locali, il Canton Ticino e questo Ministero al fine di individuare soluzioni al problema.
   L'esito di tali riunioni ha permesso al Commissario prefettizio di Campione d'Italia di emanare le ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le quali si disciplina temporaneamente la gestione dei rifiuti, oltre a definire semplificazioni riguardo la spedizione dei rifiuti, quali la deroga all'iscrizione all'Albo Gestori e la compilazione degli applicativi informatici SITT e SISPED.
   Si precisa che il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.
   È stato avviato il processo negoziale per addivenire ad una proposta di Regolamento condivisa fra Stati membri e Commissione, a cui partecipa anche il Ministero della transizione ecologica.
   Il Ministero si impegnerà a proporre una modifica del Regolamento al fine di prevedere la possibilità di stipula di accordi anche fra Stati che non siano membri UE o dello spazio comune economico europeo, come la Svizzera, auspicando altresì il mantenimento del dialogo costruttivo fra la regione Lombardia e l'analogo livello amministrativo svizzero.

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ALLEGATO 4

5-07499 Maraia: Tempi di adozione del regolamento ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni relative ai sistemi di restituzione con cauzione degli imballaggi.

TESTO DELLA RISPOSTA

   In merito a quanto esposto dagli interroganti, si evidenzia quanto segue.
   Preliminarmente è opportuno precisare che la norma di cui all'articolo 219-bis, del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, come modificata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, intende dar seguito alle disposizioni normative europee, quali la Direttiva 94/62 CE come modificata dalla Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, che prevedono la facoltà a favore degli Stati appartenenti alla Unione Europea di introdurre sistemi di deposito cauzionale per il riutilizzo degli imballaggi e di raccolta per riciclo per i rifiuti di imballaggio prodotti.
   In particolare l'articolo 5 della citata direttiva prevede l'adozione di misure volte a incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e conseguentemente sistemi per il riutilizzo, quali ad esempio i sistemi di deposito con cauzione.
   Il regolamento di attuazione dell'articolo 219-bis da adottare con un decreto di questo Ministero, di concerto con il Mise, presenta particolari complessità tecniche e organizzative perché in primis sembrerebbe riferirsi allo strumento del deposito cauzionale ai fini della raccolta per l'avvio al riciclo e non per le finalità previste dalla normativa europea che vedono il riutilizzo, secondo la gerarchia dei rifiuti, quale opzione ambientale preferibile nell'ordine delle priorità.
   Le citate complessità interpretative, evidenziate proprio nella predisposizione dello schema di regolamento in questione, potranno essere risolte con una modifica normativa che meglio andrà a definire l'ambito di applicazione del provvedimento e che potrà essere adottata all'interno del correttivo del citato decreto legislativo n. 116 del 2020 che dovrà essere emanato entro il mese di giugno del 2022 (termine ultimo per l'esercizio della delega del correttivo al citato decreto legislativo). In particolare, l'obbligo del deposito cauzionale per il riutilizzo degli imballaggi e di raccolta per riciclo potrà essere esteso a tutte le tipologie e materiali di imballaggio riferibili tanto agli imballaggi primari che ai secondari e terziari e non solo «agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande», come invece indicato nel comma 1-bis del vigente articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
   Tale premessa non impedisce – come peraltro sta già avvenendo sul territorio nazionale – che il deposito cauzionale per il successivo riciclo sia utilizzato quale strumento di economia circolare anche per il raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di pet riciclato nelle bottiglie di plastica per bevande di cui al decreto legislativo n. 196 del 2021.
   Tutto ciò premesso, il Ministero sta lavorando all'adozione del regolamento in parola nella consapevolezza che occorre approfondire alcuni aspetti tecnici ed economici con tutti gli operatori del settore, al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza nella gestione di detti sistemi di deposito utili al raggiungimento degli sfidanti obiettivi previsti dalla normativa europea.
   Sul punto la Direzione competente nel mese di settembre 2021 ha incontrato l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, per la presentazione della ricerca condotta presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa sui sistemi di DRS europei già adottati e pubblicata su Journal of Cleaner Pag. 48Production. Il tema della ricerca è su «Operating modes and cost burdens for the European deposit-refund systems: A systematic approach for their analysis and design» e il Dipartimento ha rappresentato la disponibilità ad ulteriori incontri o approfondimenti in vista dell'adozione del regolamento che il Ministero sta considerando favorevolmente.
   Inoltre, preliminarmente all'adozione dello schema di regolamento in questione, è intenzione del Ministero avviare in tempi rapidi un tavolo di consultazione con tutti gli operatori del settore, tra cui almeno il CONAI, i sistemi autonomi degli imballaggi, ANCI, le associazioni di categoria della distribuzione, del settore dell'industria alberghiera (HORECA) nonché gli Istituti tecnici di riferimento (ISPRA e ISS) e il Ministero concertante.
   In conclusione confermo dunque l'attenzione e la condivisione da parte del dicastero di ogni intervento come questo in premessa quale attuazione dei principi di economia circolare, di uso razione delle risorse, ma anche quale strumento di educazione e consapevolezza ambientale.

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ALLEGATO 5

5-07500 Mazzetti: Criticità nella disciplina relativa al ritiro e alla raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU)

TESTO DELLA RISPOSTA

   Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.
   Innanzitutto, si condividono le preoccupazioni rappresentate riguardo le criticità del sistema di gestione degli PFU dovute a comportamenti irregolari di determinati operatori della filiera, che fra l'altro producono gravi danni sia ambientali che all'erario statale.
   Il Ministero ha individuato, anche consultando gli operatori stessi, diverse pratiche non regolari, quali immissioni irregolari via terra prevalentemente da Paesi UE, false esportazioni che fanno sì che gli pneumatici non rientrino comunque negli obiettivi di raccolta, o ancora di immissioni sul mercato di prodotti inizialmente ritirati come rifiuti ma reimmessi sul mercato in quanto in stato ancora commerciabile.
   Inoltre, sono state segnalate alcune criticità nella gestione degli PFU ed in particolare nel sistema di ritiro degli stessi dai gommisti.
   Al fine di contrastare l'immissione irregolare degli pneumatici sul mercato del ricambio, il Ministero ha proseguito la sua collaborazione con la Guardia di finanza.
   Tale collaborazione ha portato all'accertamento della diffusione di un mercato in nero degli pneumatici che sfugge alla tracciabilità e da cui deriva un'evasione fiscale parziale o totale delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA.
   Inoltre, il Ministero delle finanze rappresenta che le azioni a contrasto del fenomeno condotte, per le loro caratteristiche, richiedono metodologie di intervento tipiche di una Forza di polizia.
   Inoltre, evidenzia che nel solo 2020 in varie regioni sono state accertate violazioni all'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che hanno portato al sequestro di quasi 8 mila pneumatici fuori uso.
   Pertanto, tramite specifica nota ministeriale del novembre 2020, i titolari di attività di ritiro di PFU sia in forma associata che individuale con un immesso superiore alle 200 tonnellate, sono stati invitati a raccogliere quantità superiori del 15 per cento rispetto a quelle dichiarate come immesse sul mercato.
   Inoltre, con suddetta nota è stato precisato che tale percentuale di raccolta e gestione potesse essere ulteriormente incrementata nella misura determinata fino ad un massimo del 20 per cento qualora fosse stata riscontrata la necessità di raccogliere quantità di PFU superiori alle quantità determinate dal decreto ministeriale n. 182 del 2019.
   È stato convenuto che il ricorso all'incremento di raccolta fosse volto ad evitare problemi di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, dovuti alla formazione di accumuli di PFU presso le officine dei gommisti, superiori per dimensioni e durata a quelle dei depositi temporanei previsti dalla normativa ambientale e per la salvaguardia degli stessi gommisti da possibili azioni delle autorità preposte per inadempimenti di cui non sono direttamente responsabili.
   Al fine di consentire una verifica sull'efficacia della disposizione ministeriale e la vigilanza sul corretto adempimento delle attività di gestione su tutto il territorio nazionale, gli uffici competenti hanno successivamente chiesto un aggiornamento sui risultati conseguiti per ogni regione, in ciascun mese del primo semestre del 2021.
   Dall'analisi dei dati pervenuti, è stata riscontrata nuovamente la necessità di raccogliere quantità di PFU superiori alle quantità determinate dal decreto ministeriale Pag. 50n. 182 del 2019 e, pertanto, è stata confermata la disposizione del novembre 2020.
   Infine, è stato chiesto di orientare, in via preferenziale, la raccolta delle quantità aggiuntive verso le regioni in cui sono state rilevate maggiori criticità.
   Proprio per verificare l'efficacia dell'intervento disposto, si è in procinto di acquisire l'aggiornamento delle attività relative al secondo semestre 2021, così da esaminarne i risultati congiuntamente ai dati di immesso 2021, pervenuti al 31 gennaio ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale n. 182 del 2019.
   Questo Ministero, al fine di assicurare la necessaria cooperazione nonché il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU per incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle diverse fasi della gestione, intende istituire un tavolo di lavoro con tutti i portatori di interessi, pur se non espressamente previsto dal decreto ministeriale n. 182 del 2019.
   In tale tavolo sia CNA e le altre associazioni di categoria potranno avanzare proposte e suggerimenti, attesa l'attività della Guardia di finanza e le diverse operazioni condotte sui territori.